CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2016
618.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 74

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 283.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento – Deliberazione di rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, chiede alla relatrice, che ha svolto ieri la sua relazione introduttiva sul provvedimento, se voglia illustrare alla Commissione la propria proposta di deliberazione.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, illustrando la sua proposta (vedi allegato 1), già messa a disposizione dei colleghi, osserva, in particolare, che i rilievi proposti sono volti essenzialmente a rafforzare l'effettività e l'efficacia delle clausole sociali, a protezione dei lavoratori, anche nei casi di cambio di appalto.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che i deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti hanno presentato una proposta alternativa di deliberazione (vedi allegato 2).

  Davide TRIPIEDI (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di deliberazione della relatrice, richiama i contenuti della proposta alternativa di deliberazione di cui è firmatario.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di deliberazione della relatrice (vedi allegato 1), risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa presentata dai deputati Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso e Chimienti.

  La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 15.15.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte preliminarmente che, su richiesta del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-08205 Gnecchi è rinviato alla prossima settimana.

5-01561 D'Uva: Proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Pag. 75

  Francesco D'UVA (M5S), con riferimento alla risposta fornita dalla rappresentante del Governo, ritiene che non sia corretto sfruttare la necessità di continuità per giustificare la proroga del Comitato di verifica delle cause di servizio. Pur dichiarandosi consapevole che, a causa del notevole ritardo con il quale è stata calendarizzata la sua interrogazione, presentata nel 2013, sono scaduti i termini della proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio, manifesta in ogni caso la propria insoddisfazione per la risposta della sottosegretaria in quanto dalla risposta sembrerebbe evincersi che le procedure per la ricostituzione del Comitato per il quadriennio 2016-2019 non si siano ancora completate.

5-07424 Incerti: Riduzione dei tempi di pagamento nell'ambito del programma Garanzia giovani.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Antonella INCERTI (PD), ringraziando la sottosegretaria per l'accuratezza dei dati forniti, si dichiara soddisfatta della risposta, in quanto l'INPS ha reagito positivamente alle sollecitazioni in ordine alla scelta di nuove modalità procedurali per risolvere il problema dell'eccessiva lentezza dei tempi di pagamento delle indennità di tirocinio nell'ambito del programma Garanzia giovani.
  Tali misure, a suo avviso, favorendo la corretta applicazione degli strumenti a disposizione del programma, concorreranno a permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'iniziativa, anche alla luce della decisione recentemente assunta di prorogarne la durata fino al 30 giugno 2016.

5-08027 Labriola: Tutela occupazionale dei lavoratori della società di call center Uptime Spa.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Vincenza LABRIOLA (Misto), ringraziando la sottosegretaria per la sua risposta, si dichiara soddisfatta di avere appreso della volontà del Governo di monitorare la situazione dei lavoratori coinvolti, ricordando che si tratta di novantatré dipendenti assunti già da quindici anni, con una esperienza che non merita il trattamento loro riservato. Ritiene, tuttavia, necessario rafforzare le tutele per i lavoratori impiegati nelle attività di call center.

5-08078 Tripiedi: Applicazione agli assistenti bagnanti e agli istruttori di nuoto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Davide TRIPIEDI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria per gli elementi informativi forniti, si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto essa non reca alcuna proposta di soluzione delle problematiche evidenziate nella sua interrogazione. Osserva, in particolare, che gli assistenti bagnanti e gli istruttori di nuoto, a fronte di uno stipendio mensile di circa mille euro, sono impegnati fino a dodici ore al giorno e sono privi delle tutele assistenziali e previdenziali assicurate alla generalità dei lavoratori. Rileva che, a tale situazione, si deve aggiungere la responsabilità penale, in caso di danni occorsi ai bagnanti. Sollecita, pertanto il Governo, a trovare una soluzione per tali lavoratori e per le altre categorie le cui professionalità sono sfruttate dal CONI. A tale proposito, preannuncia la presentazione di una risoluzione in Commissione, che spera sia condivisa anche dagli altri gruppi, al fine di impegnare il Governo ad adottare le misure idonee al superamento di tale inaccettabile situazione.

5-06910 Sgambato: Regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Pag. 76

  Camilla SGAMBATO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta della sottosegretaria, avendo constatato che l'accordo quadro, firmato lo scorso 8 marzo si fa carico della situazione denunciata nella sua interrogazione.
  Giudica positivamente gli impegni del Governo sulla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga ai lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi nonché sulla prosecuzione del programma «Scuole belle», che permetterà agli stessi lavoratori di continuare ad essere impegnati nella loro attività. Invita, tuttavia, il Governo a verificare il funzionamento della cosiddetta «banca ore», in base alla quale, a causa dell'obbligo di recuperare le ore, i lavoratori spesso sono convocati con brevissimo preavviso per svolgere prestazioni anche per poche ore.

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.40.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione sul nuovo testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 338 e delle proposte di legge abbinate, recante interventi per il settore ittico, avrà luogo in una seduta da convocare la prossima settimana.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che la pesca da sempre rappresenta una risorsa e un'opportunità per l'economia italiana, presentando un importante ruolo sociale e culturale nelle molte comunità di mare del nostro Paese. Si tratta di un settore che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un settore, quello della trasformazione del pesce, che fattura annualmente 2,2 miliardi di euro. L'Italia con 12 mila imbarcazioni rappresenta circa il 14 per cento della flotta europea. La crisi che oggi sta minando l'economia è molto accentuata nel settore ittico. Negli ultimi dieci anni l'occupazione è scesa del 40 per cento, la redditività delle imprese è diminuita del 31 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53 per cento. Un settore, dunque, a grave rischio di sopravvivenza, dovuto soprattutto al fatto che le imprese ittiche vivono un equilibrio precario tra ricavi decrescenti e costi delle produzioni continuamente in crescita, riduzione dei ricavi che minacciano ormai la qualità e la consistenza degli investimenti, persino di quelli indispensabili a garantire la sicurezza a bordo ed in mare. Osserva che il provvedimento che la Commissione si appresta dunque ad analizzare tende proprio a mettere in atto una serie di misure a sostegno del settore al fine di garantirne la continuità e incentivare l'instaurazione di nuove attività soprattutto per i giovani.
  È, a suo giudizio, da sottolineare che il settore ittico è già stato oggetto di numerosi interventi importanti nel provvedimento AC 3119 approvato dalla Camera lo scorso 18 febbraio e ora in corso di discussione al Senato denominato «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura».Pag. 77
  Nel segnalare preliminarmente che il provvedimento consta di ventotto articoli, rileva che, sulla base dell'articolo 1, il provvedimento è volto ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre. L'articolo 2 reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico che razionalizzi e semplifichi le disposizioni vigenti in materia di pesca e acquacoltura e introduca le modifiche necessarie.
  Osserva che l'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2017, del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato con le risorse di cui al successivo articolo 22. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di investimenti per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza delle imprese nonché di ristrutturazioni finanziarie e produttive; alla realizzazione di società miste e di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi; al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologici; alla realizzazione di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione del capitale di rischio, nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. L'individuazione degli interventi da finanziarie è demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanati con cadenza biennale.
  Rileva che sulla base dell'articolo 4, che modifica il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, i finanziamenti del Fondo sono destinati ad imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo Contratto collettivo nazionale di lavoro o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura e sono volti alla realizzazione di programmi finalizzati alla tutela del consumatore; alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale; alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente. Il medesimo articolo 4, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, dispone, al comma 2, l'applicazione all'imprenditore ittico, in quanto compatibili, delle disposizioni concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, oltre che, come già previsto dal testo vigente dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012, di quelle applicabili all'imprenditore agricolo. Conseguentemente, i successivi commi 2-bis e 2-ter provvedono a modificare, rispettivamente, l'articolo 1, primo comma, della legge n. 250 del 1958 e l'articolo 4, comma 2, della legge n. 413 del 1984, ai fini dell'estensione ai familiari componenti l'impresa, che svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato, del diritto a fruire degli assegni familiari e dell'iscrizione presso l'INPS, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e presso l'INAIL.
  Passa, quindi, all'articolo 5, che dispone la definizione, nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza, degli obiettivi strategici, da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a cui è destinata una quota dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, di cui almeno il 30 per cento è finalizzato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 6 modifica la disciplina dei distretti ittici, recata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, mentre l'articolo 7 prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di dare incarico, con apposita convenzione, ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa Pag. 78alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. Segnala che, sulla base del comma 2, i CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di Centri di Assistenza già costituiti. L'individuazione delle modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e dei requisiti minimi per lo svolgimento delle attività in esame è rinviata ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 7, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.
  Osserva che, ai sensi dell'articolo 8, le attività di promozione della cooperazione e dell'associazionismo, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004, possono essere svolte attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione. L'articolo 9 dispone che almeno il 30 per cento delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca è riservato, in sede di riparto, al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  Rileva che l'articolo 10, sulle licenze di pesca, da un lato, interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa, da versare ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca, dall'altro lato, rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione delle modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.
  Passa all'articolo 11, che disciplina gli aspetti della commercializzazione dei prodotti della pesca, stabilendo, in particolare, la possibilità per gli operatori di utilizzare cassette standard e l'obbligo di apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
  Si sofferma, in particolare, sull'articolo 12, che dispone l'estensione ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura delle iniziative in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, previste dalla legge n. 144 del 1999. La norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei destinatari degli interventi, delle spese ammissibili e dei progetti finanziabili.
  L'articolo 13 dispone l'estensione al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti, delle disposizioni recate dalla legge n. 457 del 1972, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali e di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli. La disciplina di attuazione della norma è rinviata ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La pesca è tra i settori inclusi nella disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga. In Pag. 79particolare, da ultimo, la legge di stabilità 2016 ha destinato, all'articolo 1, comma 307, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, fino a diciotto milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca nel 2016.
  L'articolo 13 vuole però garantire un ammortizzatore sociale stabile: nel comparto ittico manca infatti un idoneo e generalizzato sistema strutturale di ammortizzatori sociali da attivarsi in caso di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, per crisi di mercato, per avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine nonché garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.
  Il decreto legislativo n. 148 del 2015 con cui il Governo ha inteso estendere a una più ampia platea di lavoratori lo strumento degli ammortizzatori sociali non soddisfa in nessun modo la necessità delle imprese e lavoratori del settore pesca professionale in quanto oltre il 90 per cento degli addetti sono occupati in imprese al di sotto di cinque dipendenti e, quindi, esclusi da tale provvedimento. Dalle audizioni effettuate in XIII Commissione durante l’iter del provvedimento in esame è stato rilevato come sia il mondo datoriale della pesca, armatoriale e cooperativo che le rappresentanze sindacali dei lavoratori della pesca condividano l'esigenza di dotare anche il settore della pesca di un sistema di ammortizzatori sociali alle medesime condizioni alle quali può accedere il comparto agricolo (CISOA). Va sottolineato che un nuovo sistema di ammortizzatori a regime per la pesca avrebbe effetti positivi ad esempio sulle condizioni di sicurezza del lavoro e della salvaguardia della vita umana in mare: infatti molte volte si eviterebbe di dover forzatamente avventurarsi per mare anche in presenza di condizioni meteo-marine proibitive, come purtroppo oggi avviene per la necessità di realizzare comunque un minimo di reddito in presenza del divieto normativo di recuperare le giornate perse per maltempo. Ritiene, quindi, che questa misura sia da guardare con estremo favore da parte della nostra Commissione.
  Rileva che l'articolo 14 introduce disposizioni di favore in materia tributaria e fiscale, disponendo, in particolare, l'applicazione alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse del regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La norma, al comma 2, prevede, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, l'applicazione alle medesime imprese del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori autonomi dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza alcuna limitazione del volume d'affari, in deroga al comma 57 del predetto articolo 1; la riduzione del reddito imponibile, nella misura pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà; l'applicazione di un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento. Il successivo articolo 15 dispone l'esclusione delle indennità e i premi per arresto definitivo, previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, dalla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, mentre l'articolo 16 prevede Pag. 80l'estensione ai settori della pesca e dell'acquacoltura dell'esenzione dall'imposta di bollo sulle domande, sugli atti e sulla relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali, prevista per il settore agricolo, dall'articolo 21-bis dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Segnala che l'articolo 17 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali apporti le modifiche necessarie agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, allo scopo di regolamentare le attività di pesca-turismo e quelle di ittiturismo, sulla base di principi specificamente indicati.
  Si sofferma sull'articolo 18, che introduce misure di semplificazione in materia di sicurezza, prevedendo, in particolare, al comma 1, che il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determini le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali. Il comma 2 dispone, da un lato, l'applicazione alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e, dall'altro, di una serie di disposizioni richiamate in modo dettagliato dalla norma medesima. Il comma 3, infine, dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 561 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 655 del 1994, in base al quale è stato emanato il decreto ministeriale n. 218 del 2002, recante il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. Tale regolamento, sulla base della norma in esame, dovrà essere modificato dal Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguarlo a quanto disposto provvedimento in esame. Intende sottolineare come anche in ambito di sicurezza sul lavoro il settore della pesca si trovi in ritardo rispetto a altri settori, pur trattandosi di un settore a forte rischio infortunistico (2,4 volte maggiore della media di tutti i settori industriali dell'Unione europea). Nell'ultimo rapporto annuale INAIL si legge che sono avvenuti circa 1.000 infortuni, per il 98,6 per cento sono accaduti a bordo delle navi e cinque gli infortuni mortali nella pesca, settore che annualmente conferma la sua rischiosità, soprattutto a causa dei naufragi che mettono a repentaglio la vita dell'intero equipaggio. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabiliva che con decreti, da emanare entro trentasei mesi, si sarebbe provveduto a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata in materia di salute e sicurezza sul lavoro relative alle attività che si svolgono a terra con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, ma, ad oggi, i decreti non risultano ancora emanati.
  L'articolo 19 interviene sulla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), prevedendo che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, che deve aderire al sistema SISTRI. La norma prevede, inoltre, la predisposizione, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in collaborazione con gli enti locali interessati, di progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci. Rileva che l'articolo 20 disciplina l'attività di vendita diretta al consumatore finale da parte degli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, mentre l'articolo 21 prevede la partecipazione alle commissioni di riserva delle aree marine protette anche di tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza Pag. 81delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, senza diritto di voto.
  L'articolo 22 disciplina la pesca non professionale, mentre l'articolo 23 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina relativa agli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva. I successivi articoli 24 e 25 intervengono, rispettivamente, nella procedura del rinnovo delle concessioni demaniali ad uso di acquacoltura e in quella per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di impianti di acquacoltura. Segnala poi che, sulla base dell'articolo 26, i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi. La medesima norma dispone poi l'inserimento delle imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, tra le imprese energivore, per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini di una successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità.
  L'articolo 27 dispone l'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. L'articolo 28 dispone che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, soppressa sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, continua a svolgere le sue funzioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ed è integrata da due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.
  Segnalato che l'articolo 29, infine, interviene nella disciplina relativa alla pesca del tonno rosso, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, preannunciando l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali questioni che saranno segnalate nel corso del dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.55.

Sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne: deliberazione di una proroga del termine.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, a seguito di quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 marzo, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi Pag. 82dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una ulteriore proroga, fino al 30 aprile 2016, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.
  Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva nei termini testé indicati.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 31 marzo 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.45.

Pag. 83