CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2016
618.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la Commissione è oggi chiamata Pag. 14ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati presso presentati presso la Commissione XIV in merito al disegno di legge C. 3540 (Legge di delegazione europea 2015).
  Rammenta che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

  Giuseppe GUERINI, relatore, segnala che sono state trasmesse dalla XIV Commissione le seguenti proposte emendative, tutte riferite all'articolo 14 del provvedimento in discussione, che reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:
   Vazio 14.3, volta a prevedere, al comma 2, lettera h), numero 4.4, per le persone fisiche, titolari di poteri e di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione, ovvero, per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione dall'esercizio delle funzioni non sia superiore ad anni cinque;
   Sottanelli 14.7, volta a prevedere, al medesimo numero 4.4, che l'interdizione dalle funzioni sia disposta sino ad un massimo di due anni;
   le identiche Fregolent 14.5 e Sottanelli 14.6, volte a prevedere, al comma 2, lettera h), numero 4.5, sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non superiore a euro 2.500, anziché 2.000;
   Sottanelli 14.8, volta a prevedere, al medesimo numero 4.5, sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non superiore a euro 2.200, anziché 2.000;
   Boccadutri 14.4 che, al comma 2, dopo la lettera n), al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento, nel settore dei servizi di rimessa di denaro, introduce un ulteriore criterio direttivo, volto a prevedere l'istituzione di un registro informatizzato presso l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
   Berlinghieri 14.9, che introduce, al comma 2, dopo la lettera n), ulteriori princìpi e criteri direttivi volti a prevedere che: le attività di controllo dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria; alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie da antiriciclaggio, partecipino come membri effettivi, anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi; ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino le documentazioni, i dati e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente; nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;Pag. 15
   Gianluca Pini 14.10, volto a sostituire la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3.

  Avverte che è stato trasmesso, inoltre, l'articolo aggiuntivo 14.034, presentato dal relatore presso la XIV Commissione, volto a conferire una delega al Governo per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque, promette, offre o dà per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o comunque presta attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
   prevedere che sia, altresì, punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, o nello svolgimento di una attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive, presso società o enti privati sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
   prevedere la punibilità dell'istigazione nelle condotte sopra descritte;
   prevedere che per il reato di corruzione tra privati sia applicata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che svolge funzioni direttive e di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte sopra descritte;
   prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento Vazio 14.3, sugli identici emendamenti Fregolent 14.5 e Sottanelli 14.6, sugli emendamenti Boccadutri 14.4 e Berlinghieri 14.9, nonché sull'articolo aggiuntivo del relatore presso la XIV Commissione 14.034, dovendo, conseguentemente, intendersi revocata l'approvazione degli emendamenti Guerini 1.1 e Pastorino 14.3 (Nuova formulazione) e 14.4, trasmessi alla XIV Commissione il 24 febbraio scorso. Propone, infine, di esprimere parere contrario sugli emendamenti Sottanelli 14.7 e 14.8, e sull'emendamento Gianluca Pini 14.10.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.05.

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.
(COM (2015) 625 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame di un documento la cui importanza e attualità appare evidente alla luce dei tragici eventi che si sono verificati, purtroppo a distanza ravvicinata, in diversi paesi europei.
  Osserva che l'Europa è, in effetti, diventata il teatro di un susseguirsi di drammatici attentati terroristici che hanno provocato un numero estremamente elevato di vittime e suscitato allarme e preoccupazione nei cittadini. I danni derivanti dalla ripetizione di attentati terroristici non si limitano al computo delle vittime, ma includono anche una condizione generale di insicurezza, che in qualche caso si traduce in vero e proprio panico, nell'opinione pubblica e che inibisce il normale svolgimento della attività e della vita sociale. Ne discende la richiesta alle autorità pubbliche di un'azione efficace e coerente per la prevenzione e il contrasto del terrorismo. D'altra parte, la natura sempre più marcatamente transnazionale delle organizzazioni terroristiche, mette a dura prova la capacità dei singoli Stati membri di farvi fronte con le sole proprie forze e impone una intensificazione degli scambi di informazione e della collaborazione oltre che un tendenziale allineamento degli ordinamenti giuridici e degli strumenti di intervento. Le istituzioni europee hanno, quindi, inteso adottare alcune iniziative allo scopo; oltre alla direttiva di cui nella seduta odierna la nostra Commissione avvia l'esame, sono attualmente in discussione nell'ambito dell'Unione europea altre iniziative tra cui la comunicazione recante il Piano di azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e la proposta di direttiva sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nei viaggi aerei. L'obiettivo specifico della proposta di direttiva all'ordine del giorno dell'odierna seduta è quello di allineare l'ordinamento dell'UE alla più recente evoluzione della disciplina internazionale in materia di contrasto al terrorismo, come risultante dalla risoluzione 2178 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel settembre del 2014 e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del maggio 2015. Si tratta, in particolare, di rafforzare il quadro giuridico per quanto concerne la partecipazione ad associazioni o gruppi terroristici; l'attività di addestramento per finalità di terrorismo e i viaggi all'estero per fini terroristici. Quest'ultima fattispecie assume particolare rilievo alla luce della crescita del fenomeno dei cosiddetti foreign fighter che, secondo le valutazioni dell'ONU, ammonterebbero a circa 25 mila unità nel solo 2015, in relazione alla persistenza e all'aggravamento delle situazioni di alcuni teatri di guerra e di conflitto (specificamente Afghanistan, Pakistan, Libia, Somalia, Mali, Yemen e soprattutto Siria). La proposta di direttiva è inoltre diretta a aggiornare il quadro normativo dell'UE ai più recenti sviluppi cui è pervenuto il gruppo GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale), l'organismo intergovernativo specificamente incaricato di promuovere l'adozione di politiche di contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, di finanziamento al terrorismo, e di finanziamento alla proliferazione di armi di distruzione di massa. Il GAFI ha in particolare raccomandato l'introduzione di uno specifico reato di finanziamento al terrorismo.
  In proposito, segnala che nell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria e presentata Pag. 17nel dicembre 2014, emergono, per quanto concerne il nostro Paese, alcuni dati preoccupanti quali:
   l'utilizzo, più elevato rispetto ad altre economie avanzate, del contante, il mezzo di pagamento preferito per le transazioni dell'economia informale e illegale in quanto garantisce la non tracciabilità e l'anonimato degli scambi;
   la persistenza di un rischio molto alto di riciclaggio;
   l'evoluzione della minaccia terroristica di ispirazione jihadista, anche in relazione agli sviluppi critici di alcuni paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, con l'uso della propaganda sul web per fare proselitismo anche tra soggetti residenti nei paesi europei;
   l'utilizzo di diversi canali per il reperimento di fondi e il finanziamento di attività terroristiche: dagli utili derivanti dall'esercizio di attività illecite alle liberalità e donazioni, alle rimesse effettuate attraverso l'uso dei money transfer, alle attività illecite quali il traffico di stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la contraffazione di marchi e lo sfruttamento del lavoro irregolare.

  Osserva che la materia, complessivamente considerata, è già oggetto di una disciplina in ambito europeo: si tratta, in particolare, della decisione quadro 2002/475/GAI come modificata da una successiva decisione quadro dello stesso GAI del 2008. Tale disciplina già prevede la nozione di reato terroristico, risultante dalla combinazione di elementi oggettivi e soggettivi, oltre a definire la nozione di organizzazione terroristica e richiedere ai Paesi membri l'adozione di normative volte a prevedere la punibilità dell'istigazione, del concorso e del tentativo di commettere reati terroristici; la responsabilità penale delle persone giuridiche eventualmente coinvolte; l'individuazione del giudice competente e l'adozione di misure di assistenza e sostegno alle famiglie delle vittime. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la disciplina adottata, con un complesso di provvedimenti intervenuti nell'ultimo decennio, risulta assai avanzata e sostanzialmente allineata a quella prevista dalla decisione quadro. Nell'ordinamento nazionale, infatti, sono già state inserite diverse nuove fattispecie quali l'arruolamento con finalità di terrorismo e l'addestramento ad attività terroristiche, e sono state adottate iniziative per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo. Particolare rilievo assume in tale ambito l'istituzione, disposta con la legge n. 85 del 2009 della banca nazionale del DNA presso il Ministero dell'Interno e, più recentemente, l'adozione del decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, volto a rafforzare le sanzioni penali anche alla luce dello sviluppo del fenomeno dei foreign fighters. La esasperazione dei conflitti e delle tensioni in molti Paesi ai confini dell'Unione europea, con gli inevitabili riflessi nella stessa Unione europea, a partire dal ripetersi di gravi attentati terroristici, ha quindi rafforzato la consapevolezza delle necessità di rimediare alle carenze della normativa richiamata e di procedere nel senso di armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri per quanto concerne i profili penali.
  In proposito, osserva che nel sostituirsi alla decisione quadro richiamata in precedenza, la proposta di direttiva trova fondamento nell'articolo 83 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che consente all'UE di adottare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in presenza di fenomeni di criminalità particolarmente gravi che abbiano una dimensione transazionale. In sostanza, la competenza dell'Unione europea in base ai Trattati non dovrebbe comportare un'armonizzazione integrale, stante la delicatezza della materia penale e l'interesse prevalente dei Paesi membri in tale ambito. Pur tuttavia, proprio la diffusione, la moltiplicazione e la crescente gravità dei fenomeni terroristici sembra giustificare ampiamente un intervento più esteso e incisivo da parte dell'Unione europea per pervenire ad un assetto giuridico tendenzialmente uniforme Pag. 18all'interno dell'UE che permetta a tutti gli Stati membri di disporre di strumenti adeguati, e soprattutto, impedisca comportamenti opportunistici da parte di chi potrebbe trarre vantaggi dalla persistenza di gravi disallineamenti tra diversi Paesi membri.
  In tale prospettiva, si domanda se le modifiche che vengono prospettate con la proposta di direttiva all'ordine del giorno, con particolare riguardo alle nuove fattispecie di reato, rispondano pienamente all'obiettivo prospettato di garantire quel progresso, sotto il profilo dell'efficienza delle misure di prevenzione e di contrasto al terrorismo, necessario per evitare incertezze e contraddizioni.
  In tal senso, il rilievo che assume nella disciplina che viene proposta, l'elemento finalistico rispetto a quello materiale deve essere attentamente valutato anche in considerazione della difficoltà che potrebbe comportare l'acquisizione di utili elementi per accertarne la sussistenza.
  Venendo ai contenuti della proposta di direttiva, nel richiamarsi alla puntuale documentazione allo scopo predisposta, segnala che la parte più innovativa è quella in cui si impone agli Stati membri di introdurre nuove fattispecie di reato di cui la proposta fornisce gli elementi minimi. In particolare, richiama gli articoli da 5 a 7, relativi ai reati di pubblica provocazione, reclutamento e addestramento, l'articolo 8, relativo al cosiddetto addestramento passivo, l'articolo 9, relativo ai viaggi all'estero in altro paese con finalità terroristica e l'articolo 10, concernente l'organizzazione e l'agevolazione di viaggi all'estero. Particolare interesse riveste anche l'articolo 11 che impone agli Stati membri di perseguire penalmente la fornitura di capitali impiegati per commettere reati di terrorismo o reati connessi a gruppi terroristici o attività terroristiche.
  Segnala che la proposta di direttiva reca, inoltre, disposizioni più dettagliate rispetto alla normativa di cui alla citata decisione quadro vigente, per quanto concerne gli obblighi a carico degli Stati membri in materia di protezione e sostegno delle vittime. In particolare, si richiede l'attivazione di servizi specifici per garantire l'assistenza e il sostegno immediatamente dopo un attentato e comunque per tutto il tempo necessario in relazione alle esigenze specifiche di ciascuna vittima. In ogni caso, si deve trattare di servizi gratuiti e facilmente accessibili.
  Da ultimo ricorda che, ieri, durante l'esame in Aula della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gozi, ha ribadito – in linea con la posizione assunta dai nostri Ministri della giustizia e dell'interno, qualche giorno fa, al vertice straordinario di Bruxelles – la necessità di accelerare l'attuazione delle decisioni già prese in materia di lotta al terrorismo e di negoziare la proposta di direttiva oggi in esame. Al riguardo, infatti, lo scorso 11 marzo, il Consiglio dell'Unione Europea ha concordato la sua posizione negoziale riguardo alla proposta di direttiva sulla lotta al terrorismo e sulla base di tale mandato, la presidenza dei Paesi Bassi avvierà negoziati con il Parlamento europeo.
  Evidenzia che la proposta di direttiva, come illustrato in precedenza, rafforza il quadro giuridico dell'UE per la prevenzione degli attentati terroristici, ma alle misure già previste occorre affiancare dei meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento, con i connessi scambi di informazioni tra le autorità giudiziarie dei diversi paesi per l'accertamento dei reati di terrorismo, ed estendere la competenza della Procura europea anche ai reati di terrorismo, in aggiunta a quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.
  A tal fine, ritiene che sia opportuno prevedere una cooperazione rafforzata ai sensi del Trattato di Lisbona e realizzare una struttura europea destinata al coordinamento delle indagini e alla raccolta delle informazioni utilizzando più efficacemente, nelle more, il Sistema Informativo Schengen (SIS), e intensificando l'attività di Eurojust. Rileva che si deve, favorire, pertanto, l'utilizzo di tutti gli strumenti investigativi di ricerca della Pag. 19prova, al fine di consentire un rapido svolgimento delle indagini e la perseguibilità dei reati di terrorismo, e adottare, a livello europeo, misure di oscuramento dei siti internet e rimozione di contenuti inerenti a condotte di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo.
  Con riferimento, infine, all'articolo 21 della proposta di direttiva, concernente la giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale, sulla base del principio di territorialità, ritiene che occorra specificare le modalità procedurali mediante le quali può essere risolto un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati, ove un reato rientri nella competenza di più Stati membri. A tal fine, reputa opportuno un richiamo alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
  In considerazione dell'importanza della materia trattata e della esigenza di definire una disciplina che risponda pienamente agli obiettivi che si intendono perseguire, rileva la necessità di svolgere un approfondito esame che si avvalga di tutti i necessari elementi di informazione e valutazione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
(COM (2016) 106 final).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
(COM (2016) 107 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame degli atti in oggetto.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad avviare nella seduta odierna, l'esame di due proposte di regolamento relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Le due iniziative riprendono in larga parte i contenuti di due analoghe proposte vertenti sulle stesse materie, presentate dalla Commissione europea nel 2011, già discusse in sede di Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo.
  In particolare, a settembre 2013, il Parlamento europeo aveva espresso parere favorevole sulle due proposte, tuttavia formulando alcune osservazioni, poi riprese nei testi delle attuali proposte, riguardanti il mantenimento della procedura di exequatur in entrambe le proposte e l'inclusione di disposizioni sull'esecutività equivalenti a quelle di cui al regolamento sulle successioni.
  Ciò nonostante, non fu possibile pervenire all'approvazione dei due testi a causa delle forti riserve manifestate da alcuni Stati membri (Austria, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito), i cui Parlamenti, avevano contestato il mancato rispetto del principio di sussidiarietà adottando pareri motivati. Anche alla Camera dei deputati le proposte erano state esaminate nel merito dalla Commissione giustizia, che tuttavia non era riuscita a pervenire all'adozione di un documento conclusivo, e per i profili di sussidiarietà, dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
  Durante il Semestre di Presidenza, l'Italia aveva sottoposto la questione al Consiglio GAI, che si orientò nel senso di prospettare un periodo di riflessione, fino a dicembre 2015, in modo da verificare se nel frattempo le riserve di alcuni Stati membri potevano essere superate.
  Le difficoltà erano legate essenzialmente al fatto che gli ordinamenti di alcuni paesi non conoscevano gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso Pag. 20sesso e/o dell'unione registrata. La preoccupazione manifestata da tali Stati membri concerneva il fatto che, benché i futuri strumenti non imponessero di introdurre nella legislazione interna istituti ad essa sconosciuti, il riconoscimento nel loro Paese degli effetti patrimoniali di tali istituti avrebbe avuto un effetto indiretto sul diritto di famiglia nazionale e sulle politiche connesse.
  Nel corso del 2015 si sono svolte ampie consultazioni; ciò nonostante, il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo a livello UE sull'adozione dei due regolamenti entro un termine ragionevole.
  Da dicembre 2015 a febbraio 2016, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Finlandia cui si è aggiunta anche l'Italia) hanno trasmesso una richiesta alla Commissione europea manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore in esame, chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine.
  Tali Stati membri rappresentano il 67 per cento della popolazione dell'Unione e la maggioranza delle coppie internazionali che vivono nell'Unione europea.
  Il ricorso alla cooperazione rafforzata, previsto dai Trattati dell'UE, consente di concordare su contenuti di provvedimenti legislativi in un ambito più ristretto dell'intera Unione europea; ovviamente, gli Stati membri non partecipanti alla cooperazione, ove le proposte di regolamento fossero approvate, non sarebbero tenuti a riconoscerne il contenuto e continuerebbero ad applicare il loro diritto nazionale.
  Le due proposte in esame mirano a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea, che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti in questo settore tra gli Stati membri.
  Come osserva la Commissione, la crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha comportato un aumento significativo delle unioni tra cittadini di Stati membri diversi che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, o che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione.
  Sono tuttavia emerse notevoli difficoltà pratiche e giuridiche che queste coppie devono affrontare tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o morte del partner. Le difficoltà spesso derivano dalla grande disparità tra le norme applicabili – sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali del matrimonio e delle unioni registrate.
  In particolare, con la presentazione delle due proposte, la Commissione europea persegue i seguenti obiettivi:
   evitare procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai beni delle coppie sposate o non sposate, prevenendo la «corsa in tribunale» ad opera della parte più attiva (forum shopping);
   garantire ai coniugi e ai partner la possibilità di scegliere le norme applicabili alla loro situazione;
   facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate e non sposate;
   permettere alle coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione (a seguito di separazione o morte di un partner comportante liquidazione del regime patrimoniale). Riunire i procedimenti dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale consentirebbe, infatti, secondo la Commissione europea, importanti economie, stimate tra circa 2.000 e 3.000 euro per procedimento, evitando ai cittadini di dover adire varie autorità giurisdizionali a seconda della materia; Pag. 21
   garantire che i coniugi e i partner che non hanno scelto la legge applicabile sappiano quale legge si applicherà in caso di liquidazione del regime patrimoniale;
   assicurare la compatibilità con le altre norme UE proposte (ad esempio, in materia di successioni e testamenti e, per le coppie sposate, la legge applicabile al divorzio);
   migliorare l'accesso alle informazioni sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

  Per quanto concerne il contenuto delle proposte, in estrema sintesi, queste ultime:
   definiscono l'autorità giurisdizionale competente, aiutando così le coppie internazionali a gestire i loro beni o a dividerli tra loro in caso di divorzio, separazione o morte del partner;
   determinano la legge applicabile quando alla fattispecie potrebbero potenzialmente applicarsi le leggi di più Paesi;
   facilitano il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di una sentenza in materia patrimoniale emessa in un altro Stato membro.

  Le due proposte hanno un contenuto sostanzialmente identico, con le differenze rese strettamente necessarie dalla diversa natura giuridica delle fattispecie regolamentate. Entrambe le proposte riguardano esclusivamente i profili patrimoniali e non anche quelli personali.
  Il Capo I riguarda l'ambito di applicazione della normativa. In merito, si può rilevare che, in linea generale, rispetto al testo delle proposte originariamente presentate dalla Commissione europea, la formulazione attuale comporta un'ulteriore limitazione dell'ambito di applicazione della normativa in esame. Si prevede, infatti, che l'esclusione dall'ambito di applicazione riguardi anche l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio o di un'unione registrata, la sicurezza sociale e i diritti di trasferimento dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità.
  Per quanto concerne il riferimento al trasferimento tra coniugi dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità (maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito nel corso dello stesso), in caso di divorzio, separazione o annullamento, si può osservare che non appare chiaro se il richiamo alle sole pensioni di anzianità sia volto ad escludere dalla previsione le pensioni di vecchiaia o se si tratti di un'imprecisione del testo.
  Viene poi introdotta, all'articolo 2, una norma in materia di competenza, prevedendo che le proposte in esame lasciano impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
  L'articolo 3 contiene alcune definizioni. In particolare, si segnala che in materia di regime patrimoniale tra coniugi viene introdotta la definizione più ampia di convenzione matrimoniale, in luogo di quella, tecnicamente imprecisa, di contratto di matrimonio prevista nella formulazione originaria, che viene definita come: «qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale». Per quanto riguarda, invece, le unioni registrate, viene introdotta ex novo la definizione di convenzione tra partner, definita come: «qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata».
  Inoltre, per unione registrata viene inteso il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte dalla legge stessa. Nella formulazione originaria, invece, la definizione sembrava riferirsi ad un ambito più ampio, facendosi riferimento più genericamente al regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un'autorità Pag. 22pubblica, mentre ora è prevista la registrazione obbligatoria a norma di legge.
  Infine, la proposta definisce autorità giurisdizionale: «qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo». È poi previsto che i soggetti diversi dall'autorità giudiziaria e i professionisti legali debbano offrire garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e che le loro decisioni debbano poter formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria.
  Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla sostanziale assimilazione rispetto all'ordinamento nazionale tra pronunce dell'autorità giurisdizionale propriamente intesa e gli atti adottati da categorie di professionisti non meglio specificate e la cui individuazione appare rimessa alla discrezionalità di ciascuno degli Stati membri partecipanti.
  Il Capo II contiene norme in materia di competenza. In particolare, la Commissione europea propone di concentrare davanti ad un'unica autorità giurisdizionale i vari procedimenti, prevedendo che l'autorità giudiziaria investita di una domanda di successione, di divorzio, di separazione personale, di scioglimento o di annullamento sia competente a decidere anche sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articoli 4 e 5).
  È previsto poi che le parti possano concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile o a quelle dello Stato in cui il matrimonio è stato celebrato o l'unione si è costituita. L'accordo deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Rispetto alle proposte originarie, si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo (articolo 7).
  Le proposte prevedono che, in via eccezionale, un'autorità giurisdizionale possa declinare la propria competenza se ritiene che il diritto internazionale privato dello Stato membro di appartenenza non riconosca il matrimonio in questione o che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata. Le autorità giurisdizionali devono agire «senza indebito ritardo» e alle parti viene data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base ad un criterio di collegamento, nel rispetto dell'autonomia delle parti (articolo 9).
  Il Capo III riguarda la legge applicabile. In merito, le proposte di regolamento sono volte a consentire alle parti di conoscere in anticipo la legge applicabile al loro regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali delle unioni. Vengono, pertanto, introdotte norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. In linea di principio, le norme in questione mirano a garantire che il regime patrimoniale tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni siano regolati da una legge prevedibile, con la quale presentano collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e per evitare la frammentazione, la legge applicabile regolerà tutto il regime e tutto l'insieme degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, ossia riguarderà tutti i beni oggetto del regime e tutti gli effetti patrimoniali riconducibili all'unione registrata, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
  In particolare, l'articolo 20 prevede che la legge determinata ai sensi della stessa proposta di regolamento in esame si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro.
  Tale disposizione era già prevista dalla formulazione originaria delle proposte a suo tempo avanzate dalla Commissione europea; ciononostante, sembra opportuno valutare se la sua attuazione non possa comportare l'applicazione di un regime di Pag. 23un Paese terzo, non membro dell'Unione europea, non pienamente allineato con quello dell'UE stessa.
  La proposta attribuisce alle parti la possibilità di scegliere la legge applicabile. Tuttavia, per evitare che le stesse scelgano una legge con cui il matrimonio o l'unione non presenta alcun collegamento, tale scelta viene limitata.
  Nella proposta originaria per i partner dell'unione registrata era previsto che la legge applicabile fosse quella dello Stato in cui l'unione è registrata, mentre non era contemplata la possibilità di scelta. Nella nuova formulazione delle proposte si effettua una sostanziale assimilazione della disciplina dettata per i coniugi e per i partner di un'unione in materia di scelta della legge applicabile.
  Tra le diverse norme di cui al Capo III evidenzia in particolare l'articolo 29, in materia di adattamento dei diritti reali, che prevede che se una parte invoca un diritto reale in base alla legge applicabile, che la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce, detto diritto è adattato – se necessario e nella misura del possibile – al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi, degli interessi tutelati e degli effetti del diritto reale in questione.
  In merito, segnala l'opportunità di valutare se la disposizione in esame, pur essendo ispirata da una logica di funzionalità, possa prospettare il conferimento di una eccessiva discrezionalità all'autorità giurisdizionale nell'applicazione del diritto.
  L'articolo 30, riguarda le norme di applicazione necessaria e prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali degli Stati membri possano applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria.
  Come affermato nel preambolo dalla Commissione, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo, quali quelle relative alla protezione della casa familiare. Ad avviso della stessa, è tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale della proposta di regolamento riguardante le unioni.
  L'articolo 31, infine, concernente l'ordine pubblico del foro, stabilisce che l'applicazione di una norma della legge designata dalla proposta di regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
  Il Capo IV riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro. Nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo generale del riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le proposte di regolamento prevedono norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. In particolare, le norme proposte in materia si allineano a quelle contenute nel regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni: ciò significa che qualsiasi decisione di uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedure particolari e che, per far eseguire la decisione in un altro Stato membro, l'interessato dovrà avviare una procedura uniforme nello Stato dell'esecuzione che gli consentirà di ottenere una dichiarazione di esecutività.
  All'articolo 38 delle proposte viene introdotta una nuova norma concernente i diritti fondamentali, prevedendo che le autorità giurisdizionali degli Stati membri applicano la disposizione concernente il riconoscimento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 21 sul principio di non discriminazione. Pag. 24
  L'articolo 40 stabilisce poi che in nessun caso la decisione straniera potrà formare oggetto di un riesame del merito.
  Per quanto riguarda l'esecuzione delle decisioni, la Commissione, sottolineando che le proposte costituiscono le prime misure presentate a livello UE nel settore dei rapporti patrimoniali delle coppie internazionali e riguardano un settore rientrante nel diritto di famiglia, ha ritenuto opportuno mantenere una procedura d’exequatur dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, garantendo in tal modo gli ordinamenti dei singoli Stati membri dagli automatismi che scaturirebbero dal riconoscimento dell'esecutività immediata di decisioni emesse da altri Stati membri. Ciò che, invece, si realizza in base alla novellata disciplina concernente il riconoscimento, l'esecuzione e l'esecutività delle decisioni in materia civile e commerciale.
  La Commissione europea ritiene che le nuove disposizioni rappresentino comunque un progresso considerevole rispetto alla situazione attuale in cui ciascuno Stato membro applica le proprie norme procedurali e i propri motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni straniere, contrastando con ciò la circolazione delle decisioni giudiziarie in questo settore.
  La Commissione osserva che in una fase ulteriore si potrebbe prevedere, come già accade in altri settori, di sopprimere le procedure intermedie (exequatur), dopo aver valutato le norme contenute nel presente regolamento e lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e nelle materie connesse, in particolare nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale (cosiddetto Bruxelles II-bis).
  Gli articoli da 58 a 60 disciplinano il riconoscimento e l'esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie. In particolare, si prevede che gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità.
  Analogamente a quanto previsto per le decisioni, l'articolo 59 stabilisce che gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro siano, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dalle stesse proposte di regolamento. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici (articolo 60). L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.
  Le proposte si concludono con alcune disposizioni generali e finali, tra le quali si evidenzia l'articolo 63 in materia informazioni messe a disposizione dei cittadini, che prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente e all'opponibilità a terzi.
  In conclusione, i provvedimenti in esame assumono evidente rilievo anche alla luce del dibattito recentemente svoltosi nel Parlamento italiano su materia Pag. 25analoga. Ritine, quindi, che sia opportuno procedere ad un'approfondita valutazione dei contenuti delle due proposte in modo da assicurare che la loro adozione e dal loro recepimento nell'ordinamento nazionale non possano derivare incoerenze o incertezze sul piano attuativo. A tal fine, reputa in primo luogo indispensabile acquisire gli elementi di chiarimento che sono stati brevemente richiamati dal Governo, anche in ragione della posizione assunta dal nostro Paese che ha aderito insieme ad altri 16 Paesi membri alla cooperazione rafforzata.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco e C. 1696 Tartaglione.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 marzo 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che, come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, riunitasi nella giornata di ieri, l'esame del disegno di legge in discussione, del quale è stata deliberata l'urgenza, sarà avviato in Assemblea nel mese di maggio, verosimilmente nel corso della prima settimana. Avverte, pertanto, che nella seduta di martedì 5 aprile prossimo, concluso l'esame preliminare, sarà adottato il testo base e fissato il termine di presentazione degli emendamenti.

  Nicola MOLTENI (LNA) chiede se vi siano le condizioni per procedere a modifiche del provvedimento in discussione, o se, al contrario, lo stesso debba ritenersi «blindato».

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ribadire che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha deliberato l'urgenza del provvedimento in titolo, rammenta che è oramai vicina la scadenza, prevista al 31 maggio prossimo, degli incarichi della più parte dei magistrati onorari. Conferma, quindi, la necessità che la Commissione proceda rapidamente all'adozione del testo base e che sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Nicola MOLTENI (LNA), ricordando come il provvedimento in discussione sia stato all'esame del Senato per oltre due anni, stigmatizza fortemente la circostanza che la Commissione non sia, di fatto, posta nelle condizioni di dare il proprio contributo su un tema così rilevante quale quello della riforma organica della magistratura onoraria.

  Andrea COLLETTI (M5S), in considerazione della particolare importanza del tema in discussione, chiede alla presidenza che sia fissato un congruo termine per la presentazione di proposte emendative.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver preso atto della richiesta del deputato colletti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
Audizione di Roberto Rossi, sostituto procuratore presso la Procura distrettuale antimafia di Bari, di rappresentanti dell'Istituto nazionale urbanistica (INU), di Ennio Cillo, sostituto procuratore generale presso la Procura generale della Corte di Appello di Lecce, di Salvatore De Luca, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e di rappresentanti dell'Associazione Italia nostra.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Roberto ROSSI, sostituto procuratore presso la Procura distrettuale antimafia di Bari, Salvatore DE LUCA, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, Ennio CILLO, sostituto procuratore generale presso la Procura generale della Corte di Appello di Lecce, Domenico TUCCILLO, sindaco di Afragola e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) – Campania, Emilio ARCURI, vicesindaco di Palermo e rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Antonio RAGONESI, responsabile dell'area sicurezza e legalità, politiche ambientali, territorio e protezione civile dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Giuseppe DE LUCA, segretario generale dell'Istituto nazionale urbanistica (INU) e Emanuele MONTINI, consigliere nazionale dell'Associazione Italia nostra.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Claudia MANNINO (M5S), Donatella FERRANTI, presidente, e Carlo SARRO, relatore.

  Rispondono ai quesiti posti Salvatore DE LUCA, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, Domenico TUCCILLO, sindaco di Afragola e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)Campania, Ennio CILLO, sostituto procuratore generale presso la Procura generale della Corte di Appello di Lecce, e Emilio ARCURI, vicesindaco di Palermo e rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 17.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.