CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2016
617.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 5 APRILE 2016

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.35.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alle XIII Commissione Agricoltura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recante interventi per il settore ittico.
  L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto dell'intervento legislativo, il quale intende incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale conferisce una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo la redazione di un testo unico in cui raccogliere le norme vigenti in materia e introdurre le modifiche necessarie.
  I principi e criteri direttivi di delega recati dal comma 2 prevedono:
   a) la ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;Pag. 79
   b) il coordinamento delle disposizioni, apportandovi le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) l'eliminazione di duplicazioni e la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;
   d) il coordinamento, l'adeguamento e l'integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura.

  L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, il quale è finalizzato alla realizzazione:
   a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi;
   b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive;
   c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;
   d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici per i quali è riservata una quota di finanziamento;
   e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;
   f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

  Ai sensi del comma 2-bis l'individuazione degli interventi del Fondo, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili è demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 4, al comma 1 interviene sulla destinazione delle risorse stanziate dal decreto legislativo n. 226 del 2001, recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che, a decorrere dal 2017, gli interventi realizzati a valere su tali risorse sono destinati ad imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e, per la realizzazione di programmi finalizzati:
   a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
   b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;
   c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

  Il comma 2 interviene sulla disciplina relativa alla definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevedendo che all'imprenditore ittico si applicano, oltre che le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo, anche quelle concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, in quanto compatibili. Tale ultimo articolo stabilisce che, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, i quali prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa, partecipano agli utili e alla gestione dell'impresa familiare.
  Rileva come la previsione assuma rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in quanto l'applicazione delle norme in materia di impresa Pag. 80familiare ha effetti anche sul piano del regime tributario. Infatti l'articolo 5, commi 4 e 5, del TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) agevola l'impresa familiare, stabilendo che i redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Tale suddivisione, che determina una riduzione dell'aliquota marginale, si applica a condizione che l'indicazione dei familiari e del loro rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore al periodo d'imposta, e sia sottoscritta dall'imprenditore e dai familiari stessi. È altresì necessario che l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato dai familiari, risulti dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore e che, infine, ciascun familiare attesti nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la propria attività di lavoro in modo continuativo e prevalente.
  Il comma 2-bis dell'articolo 4 estende gli istituti degli assegni familiari e dell'assicurazione INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché della copertura INAIL, attualmente applicabili a coloro che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, anche associate in cooperative, ai soggetti legati dal vincolo familiare che partecipano all'azienda familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato.
  In parallelo con il comma 2-bis, il comma 2-ter dell'articolo 4 estende la copertura pensionistica prevista per i lavoratori marittimi anche ai soggetti legati dal vincolo familiare che partecipano all'azienda familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato.
  L'articolo 5 stabilisce che nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza, sono definiti, previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  In tale contesto il comma 2 specifica che nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) individua una quota da destinare a tali obiettivi e che una percentuale pari almeno al 30 per cento delle predette risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  Illustra quindi l'articolo 6, il quale modifica le disposizioni in materia di distretti di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001.
  In particolare, rispetto alla formulazione vigente è previsto che l'istituzione dei distretti ittici, oltre che attuare il principio di sostenibilità e garantire una gestione razionale delle risorse ittiche, è volta a preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica; inoltre si stabilisce che l'istituzione dei distretti avvenga con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate, in aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico.
  Al comma 2 del riformulato articolo 4 del decreto legislativo n. 226 si stabilisce che i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici e le loro attribuzioni sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le Pag. 81associazioni nazionali di categoria sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità.
  Vengono specificate altresì, al comma 3 del riformulato articolo 4 del decreto legislativo n. 226, le finalità dei distretti ittici, che sono:
   a) sostenere azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;
   b) valorizzare i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;
   c) promuovere la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali, anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità.

  Passa quindi a illustrare l'articolo 7, il quale disciplina l'attività dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura prevedendo al comma 1 che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può, mediante apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. La norma fa comunque salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali.
  Il comma 2 specifica che i centri (CASP) sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca (definite dal comma 5 come le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore), dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di Centri di Assistenza già costituiti, mentre il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle relative attività.
  Per quanto gli aspetti attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 4, il quale precisa che i CASP, la cui attività non deve determinare oneri per l'erario, sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia di assistenza fiscale svolta dai centri di assistenza fiscale (CAF), di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  L'articolo 8 intende favorire la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (promozione della cooperazione attraverso corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, nonché attraverso iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura; promozione dell'associazionismo attraverso specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore), possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.
  L'articolo 9, al comma 1, interviene sul riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano Pag. 82in materia di agricoltura e pesca, prevedendo che almeno il 30 per cento di tali risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 10 interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per l'esercizio della pesca.
  In particolare il comma 1 prevede che la tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi, prevedendo che in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
  In tale contesto il comma 2 specifica che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
  Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.
  L'articolo 11 reca misure di semplificazione per quanto riguarda la pesatura, lo sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca.
  In particolare, il comma 1 consente agli operatori del settore della pesca di utilizzare, ai fini della pesatura del prodotto pescato prima dell'immagazzinamento e della vendita, cassette standard, per le specie ittiche e secondo le relative caratteristiche tecniche individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Inoltre al comma 2 si prevede che gli operatori della pesca devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
  L'articolo 12 estende ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative realizzate ai sensi della legge n. 144 del 1999, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo.
  La previsione dovrebbe riferirsi all'articolo 2, comma 207, della legge n. 662 del 1996, modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, il quale prevede che, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali.
  L'articolo 13 estende le disposizioni in materia di cassa integrazione di cui alla legge n. 457 del 1972 al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, e al personale dipendente di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 14 a 16, recanti disposizioni di carattere tributario.
  In primo luogo l'articolo 14 introduce alcune misure tributarie in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima.
  In particolare il comma 1 estende alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse, il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore previste dalla legislazione vigente a favore della pesca e dell'acquacoltura in ambito edilizio.
  In merito ricorda che il regime speciale IVA per i produttori agricoli (disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del Pag. 831972) prevede che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con il decreto ministeriale e da ultimo rideterminate con decreto ministeriale 26 gennaio 2016.
  L'articolo 1, comma 908, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) aveva infatti previsto un incremento non superiore al 10 per cento delle percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario e, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, di quelle applicabili nell'anno 2016 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento.
  Nel regime speciale l'IVA si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633), che applicano il regime speciale, e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d'affari al di sotto di 7.000 euro, che sono esenti dall'imposta (ai sensi del citato articolo 34, comma 6).
  Il comma 2 dell'articolo 14 prevede, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, alcune agevolazioni fiscali a favore delle stesse imprese ittiche di cui al comma 1:
   a) la facoltà di applicare il regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, che ha sostituito il precedente regime dei minimi, senza alcuna limitazione del volume d'affari; ricorda in merito che per accedere al regime forfetario agevolato, il quale costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata: tali soglie, a seguito delle modifiche previste dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro; la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014) ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo; all'interno del nuovo regime è prevista una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.
   b) la riduzione del reddito imponibile calcolato mediante i parametri previsti per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari (ai fini dell'accertamento), pari al 30 per cento del valore dei beni strumentali in dotazione all'impresa;
   c) la riduzione dell'aliquota IRAP al 1,9 per cento.

  A tale ultimo riguardo ricorda che l'aliquota ordinaria dell'IRAP ammonta al 3,9 per cento e che sono previste speciali misure di aliquota per taluni soggetti:
   ai soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
   a banche, enti e società finanziari si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
   alle imprese di assicurazioni si applica l'aliquota del 5,90 per cento.

  Rammenta inoltre che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), all'articolo 1, comma 70, ha esentato dal pagamento dell'IRAP le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi, laddove in precedenza a tali soggetti si applicava l'aliquota ridotta dell'1,9 per cento.
  In merito a tale ultima previsione rileva l'opportunità di coordinare la norma di Pag. 84cui al comma 2, lettera c), con la previsione di cui al citato articolo 1, comma 70, della legge di stabilità 2016.
  Inoltre segnala come le norme agevolative tributarie recate dall'articolo 14 potrebbero determinare effetti di riduzione del gettito tributario, per i quali non si prevede nessuna quantificazione né copertura.
  L'articolo 15 esclude dalla formazione del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, le indennità e i premi per arresto definitivo dell'attività di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014.
  In merito alla formulazione della disposizione segnala l'opportunità di correggere la rubrica dell'articolo, la quale si riferisce in modo impreciso all'esenzione dalla formazione del reddito delle predette indennità e premi.
  Inoltre rileva come l'esclusione dalla base imponibile IRAP di tali elementi potrebbe determinare effetti di riduzione del gettito tributario, per i quali non si prevede nessuna quantificazione né copertura.
  L'articolo 16 estende i casi di esenzione in termini assoluti dall'imposta di bollo, oltre che, come già attualmente previsto, alle domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, anche alle domande e atti relativi alla concessioni di tali aiuti ai settori della pesca e dell'acquacoltura.
  Anche in questo caso rileva come l'estensione dell'esenzione potrebbe determinare effetti di riduzione del gettito tributario, per i quali non si prevede nessuna quantificazione né copertura.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina della pesca-turismo, demandando il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 293 del 1999, seguendo taluni indirizzi specificati dalla disposizione.
  In particolare è previsto che tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:
   1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con taluni attrezzi di pesca;
   2) lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;
   3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca;
   4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale o dell'acquacoltura.

  Vengono definite ittiturismo le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.
  Vengono stabiliti criteri circa le modalità di svolgimento delle iniziative di pesca-turismo, prevedendo che: esse possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli; viene consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica; è autorizzato Pag. 85l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età.
  È previsto che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
  Viene precisato quindi che l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, ha validità triennale e segue le date di rilascio e successiva scadenza della certificazione di annotazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico.
  L'articolo 18 reca una serie di misure di semplificazioni in materia di sicurezza, prevedendo in particolare, al comma 2, che, ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria (cioè le navi che, per l'idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata), che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:
   a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il doppio delle persone a bordo;
   b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza; viene specificato che le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato e che la sistemazione a bordo dei mezzi deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;
   c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.

  Per ragioni di coordinamento il comma 3 abroga il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 561 del 1994, il quale demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, il compito di emanare un apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle navi da pesca che esercitano la pesca ravvicinata nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa.
  L'articolo 19 interviene per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti derivanti dall'attività di pesca, prevedendo, al comma 1, che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, il quale è tenuto ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.
  Il comma 1-bis prevede in tale contesto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, predisponga, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.
  L'articolo 20, al comma 1 consente agli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea.
  Il comma 2 specifica che tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
  Il comma 3 esclude tuttavia dall'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli Pag. 86amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.
  I commi 4 e 5 recano alcuni interventi di semplificazione in materia di vendita dei prodotti della pesca.
  In particolare il comma 4 integra l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, prevedendo che l'esclusione dall'applicazione di tale disciplina si estende, per quanto riguarda i prodotti ittici, non più solo ai pescatori e alle cooperative di pescatori, ma agli imprenditori ittici singoli o associati, ma anche agli imprenditori dell'acquacoltura, anch'essi singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente (e non solo esclusivamente, come previsto dalla norma vigente) dall'esercizio della propria attività.
  Il comma 5 abroga invece i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009, i quali stabiliscono che per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, dai soggetti d'impresa esercenti la pesca, una serie di informazioni (numero di identificazione di ogni partita; nome commerciale e scientifico di ogni specie; peso vivo espresso in chilogrammi; data della cattura, della raccolta ovvero dell'asta del prodotto; nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; nome e indirizzo dei fornitori; attrezzo da pesca; sistema specifico di marcatura ed etichettatura).
  Illustra quindi l'articolo 21, il quale integra la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette, le quali hanno la competenza ad affiancare l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima, prevedendo in tale ambito che delle commissioni facciano parte anche tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura senza diritto di voto.
  L'articolo 22 interviene sulla disciplina della pesca non professionale, prevedendo, ai commi da 1 a 3, che la pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata a una comunicazione annuale da fare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sensi dell'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, nonché al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi.
  La norma specifica che i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.
  Il comma 4 stabilisce che:
   una quota pari al 60 per cento proventi derivanti dal pagamento del contributo è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica istituito dal comma 1 dell'articolo 2;
   un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno Pag. 87della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto;
   una quota del 10 per cento è destinata alla pesca sportiva, la cui gestione viene affidata al CONI.

  L'articolo 23 conferisce una delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo.
  I principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 prevedono:
   a) l'adeguamento delle disposizioni in materia di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (che disciplinano appunto gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva e le limitazioni d'uso degli attrezzi per la pesca sportiva), alla normativa europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;
   b) il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

  Sempre per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 24 e 27, i quali intervengono sulla disciplina delle concessioni demaniali ad uso acquacoltura.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 24 prevede che «il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione» attraverso lo strumento dell'autocertificazione, qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opere di presa e restituzione delle acque previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.
  In merito alla formulazione della disposizione segnala l'opportunità di correggerla nel senso di prevedere che l'istanza per il rinnovo della concessione è presentata dal titolare della concessione, anche per coordinare il testo del comma 1 con il dettato del comma 2, che correttamente fa riferimento all'istanza di concessione.
  Il comma 2 del medesimo articolo 24 prescrive che l'Amministrazione competente effettui le opportune verifiche e richieda gli interventi atti a sanare eventuali carenze formali entro il termine perentorio di 90 giorni, rilasciando entro i 10 giorni successivi la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine al titolare della concessione per provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. La norma prevede che in caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetti la domanda. Viene specificato altresì che dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della prorogatio della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 27, il quale interviene invece sull'ammontare dei canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura, stabilendo, con una previsione di carattere retroattivo, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004 (recante norme per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura), cioè a partire dal 9 luglio 2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo «dell'articolo Pag. 883, comma 2,» del decreto-legge n. 400 del 1993, aggiornati dagli indici ISTAT.
  La norma specifica inoltre che i canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.
  In sostanza la disposizione applica retroattivamente tali importi dei canoni, relativamente alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze per le cooperative di pescatori, nonché alle concessioni rilasciate a imprese di pesca e di acquacoltura non cooperative.
  In merito ricorda che l'articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 595 del 1995 prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze in favore di società cooperative di pescatori lavoratori, e delle concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, sono determinati, per l'anno 1994:
   in Lire 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti e impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;
   in Lire 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale.

  La norma dell'articolo 27 ripristina quanto previsto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, il quale ha abrogato la legge n. 41 del 1982, il cui articolo 27-ter prevedeva sostanzialmente un'equiparazione questi fini tra società di tipo cooperativo e quelle di tipo non cooperativo. Tale articolo 27-ter è infatti richiamato nel citato decreto ministeriale n. 595 del 1995 che individua l'importo del canone, nonché nell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 535 del 1996, il quale prevede a sua volta che il canone annuo per la concessione di pesca e acquacoltura, per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal predetto decreto ministeriale n. 595 di attuazione delle disposizioni di cui al sopra richiamato articolo 03, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993.
  Sul piano della formulazione della norma, segnala l'opportunità di correggere il riferimento all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993 con quello all'articolo 03, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 400, nonché di chiarire i riferimenti normativi contenuti nella disposizione, eventualmente esplicitando il riferimento all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 535 del 1996.
  Segnala inoltre l'opportunità di verificare se l'applicazione della misura dei canoni prevista dal citato decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, possa determinare una riduzione delle entrate ascrivibili alle concessioni demaniali, per la quale non si prevede nessuna quantificazione né copertura.
  In parallelo con le previsioni dell'articolo 24, l'articolo 25 intende semplificare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura, prevedendo al comma 1 che «il provvedimento viene presentato dal titolare della concessione» nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima.
  Anche in merito alla formulazione di tale disposizione ritiene opportuno correggerla nel senso di prevedere che l'istanza per il rinnovo della concessione è presentata dal titolare della concessione.
  Il comma 2 specifica che la Pubblica Amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione. Viene inoltre specificato che il procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, e che, nel frattempo, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel Pag. 89frattempo, non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.
  Inoltre il comma 3 indica che, in caso di omessa risposta da parte dell'amministrazione competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.
  L'articolo 26, al comma 1, consente ai concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
  Inoltre il comma 2 comprende tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, anche le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.
  A tale ultimo riguardo ricorda, in quanto rilevante per i profili di interesse della Commissione Finanze, come il richiamato articolo 39 del decreto-legge n. 83 prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, siano definite le imprese a forte consumo di energia (cosiddette «energivore»), in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa, e che i predetti decreti determinino un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In forza di tali previsioni è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013, il quale, all'articolo 2, definisce come imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
   a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;
   b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

  L'articolo 28 ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, continuando a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato; la norma specifica che della Commissione fanno parte due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.
  In merito ricorda che il citato articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004 stabilisce che la Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.
  L'articolo 29 interviene sulla disciplina della pesca del tonno rosso, per la quale si prevedono a livello comunitario quote di cattura attribuite a ciascuno degli Stati membri. In tale contesto viene previsto, al comma 1, che a decorrere dal 1o gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale 17 aprile 2015, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento.
  Il comma 2 stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la quota di Pag. 90cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia è ripartita tra i vari sistemi di pesca. Il comma 3 specifica che il predetto decreto ministeriale deve tenere altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.45.

7-00910 Laffranco: Reimpiego presso le Agenzie fiscali del personale del Corpo della guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 9 marzo scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il presentatore, Laffranco, ha illustrato il contenuto della risoluzione nella precedente seduta di discussione.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito della discussione a una seduta da convocare per la prossima settimana, così da consentire al Governo di disporre di tutti gli elementi necessari per formulare una valutazione compiuta dell'atto di indirizzo.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel prendere atto della richiesta del Viceministro di rinviare la discussione della risoluzione, auspica che la richiesta del Governo sia volta a trovare una soluzione alla questione, posta dal suo atto di indirizzo, del reimpiego, presso le Agenzie fiscali, del personale del Corpo della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare, attraverso un'iniziativa regolamentare finalizzata a consentire che il predetto personale, giudicato inidoneo a proseguire il servizio, possa essere collocato presso le sedi delle agenzie fiscali situate in prossimità dell'ultimo luogo di impiego operativo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 9 marzo scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il presentatore, Paglia, ha illustrato il contenuto della risoluzione nella precedente seduta di discussione.

  Federico GINATO (PD) rileva come la discussione sulla disciplina in materia di mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (MAG) possa essere l'occasione per ampliare la riflessione anche ai temi della finanza etica, segnalando come Banca Etica rappresenti l'evoluzione delle cooperative MAG presenti sul territorio di Padova.
  In tale ambito, nel ricordare che talune questioni relative alla finanza etica erano state oggetto anche di proposte emendative presentate nel corso dell'esame del decreto-legge n. 18 del 2016, recentemente concluso dalla Camera, chiede quindi che la discussione della risoluzione sia rinviata, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti in merito.

Pag. 91

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) considera interessante l'opportunità, segnalata dal deputato Ginato, di ampliare l'ambito della discussione, rilevando tuttavia come la questione specifica relativa alle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (MAG), posta dalla sua risoluzione, possa essere risolta attraverso un atto di normativa secondaria. In tale contesto ritiene quindi auspicabile evitare un eccessivo prolungamento dell’iter della discussione, giungendo in tempi brevi all'approvazione dell'atto di indirizzo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce della discussione svolta e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, anche in vista della presentazione di ulteriori atti di indirizzo in merito.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.