CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
COMUNICATO
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  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1-bis e 12, comma 2-bis: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati).

  Laura BOLDRINI, Presidente, nell'introdurre il primo punto all'ordine del giorno relativo all'esame del codice di condotta dei deputati, ricorda che nella seduta del 10 marzo scorso il relatore Pisicchio ha sottoposto alla Giunta una proposta di codice di condotta, di natura in gran parte ricognitiva, elaborata secondo i criteri emersi nella discussione svolta in Giunta lo scorso 19 novembre. Il relatore ha sottoposto anche – contemporaneamente – una proposta di disciplina delle attività di lobbying, precisando che questo aspetto, a suo avviso inscindibilmente legato al primo, potrebbe comunque formare oggetto di un'autonoma valutazione.
  Al fine di consentire ai membri della Giunta di ragionare sulle questioni che erano emerse, sia sul metodo che sul merito, erano stati riaggiornati i lavori alla seduta odierna, nell'auspicio che si possa pervenire ad una definizione della questione. Si rivolge dunque al relatore Pisicchio domandandogli se intenda sviluppare ulteriori considerazioni, in particolare sulla questione del metodo.

  Pino PISICCHIO, relatore, rispondendo alla richiesta della Presidente, desidera riepilogare sinteticamente i termini della questione emersi nella citata seduta della Giunta del 10 marzo. Nella riunione della Giunta del 10 marzo scorso, ha prospettato due strade procedurali percorribili ai fini dell'adozione del codice di condotta dei deputati: l'adozione in via sperimentale con la veste di una sorta di «Protocollo» cui far seguire, ma solo dopo un periodo di sperimentazione, modifiche regolamentari (la via sperimentale è ben nota alla Giunta: ad esempio, in questa legislatura, il 23 novembre 2013, nelle more dell'introduzione di una specifica disciplina regolamentare, è stato adottato dalla Giunta un Protocollo sperimentale per l'istituzione e la prima applicazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio); oppure la Pag. 4strada della modifica regolamentare diretta. Nel dibattito, la questione del metodo è stata oggetto di molti interventi ed è dunque necessario risolverla preliminarmente. Ribadisce di considerare entrambe le opzioni metodologiche valide e percorribili, non nascondendo tuttavia di ritenere la via convenzionale preferibile, in quanto sicuramente più rapida e più flessibile; essa consente inoltre – prima di modificare il Regolamento – un adeguato periodo di sperimentazione e di valutazione dei profili applicativi che la disciplina dovesse porre: il che – data la natura della materia trattata – è senz'altro utile, se non necessario. Tiene a precisare, come ha già segnalato, che, seguendo questa strada, sarebbe preclusa la possibilità di intervenire sulla materia delle sanzioni disciplinari, che risulterebbero applicabili solo adottando un'interpretazione estensiva della norma regolamentare, operazione che a suo avviso non sarebbe consentita, trattandosi appunto di sanzioni che si riferiscono principalmente a comportamenti che violano l'ordine delle sedute. Sarebbe invece possibile – come prefigurato dal testo che ha proposto – individuare la pubblicazione degli eventuali inadempienti, sanzione di tipo «politico» – mediatico a mio avviso comunque molto efficace.
  La strada della riforma regolamentare è invece più lunga e complessa, richiedendo, oltre all'esame del testo da parte della Giunta, anche l'esame in Assemblea. Inoltre essa esclude di per sé una fase sperimentale, presupponendo l'adozione di scelte sostanzialmente definitive. Infine, per non appesantire il Regolamento con norme di dettaglio, essa imporrebbe di limitarsi ad individuare alcuni principi e criteri generali da porre a base del codice, rimettendone la concreta definizione ad una fonte diversa (delibera dell'Ufficio di presidenza, eventualmente a maggioranza qualificata): rispetto a questa impostazione vi sono riserve più volte espresse nel dibattito (in particolare dal Gruppo MoVimento 5 Stelle).
   Con riguardo al merito, ritiene che il testo proposto sia equilibrato anche nel rapporto tra ricognizione ed innovazione della normativa vigente. Per mero dovere di completezza, gli appare innanzitutto utile precisare che il terzo paragrafo del codice, che indica gli obblighi di dichiarazione posti in capo ai deputati, non interferisce con le funzioni svolte dalla Giunta delle elezioni. Le dichiarazioni rese al Presidente della Camera concernenti le cariche e gli uffici ricoperti e le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte sono infatti valutate dalla Giunta delle elezioni nell'ambito del procedimento per la valutazione delle incompatibilità, delle ineleggibilità e dei casi di decadenza, mentre, ai fini che qui rilevano, esse sono acquisite al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità della posizione dei membri della Camera. Nello stesso senso e con gli stessi limiti vanno lette ovviamente le competenze del Comitato consultivo di cui al paragrafo VI, i cui orientamenti sono riferiti esclusivamente all'applicazione del codice di condotta e non interferiscono con le funzioni di altri organi (in primis la stessa Giunta delle elezioni).
  Infine formula alcune precisazioni tecniche sulla parte meramente ricognitiva del codice di condotta.
  Anzitutto ricorda che esso non è volto a replicare in maniera pedissequa gli analitici obblighi già previsti dalle norme vigenti – già riportate nel documento pubblicato in allegato al resoconto della Giunta del 19 novembre 2015 – alle quali occorrerà sempre fare riferimento ai fini applicativi e pratici (in quanto fonti che il codice non nova), ma piuttosto a fornire una loro enunciazione in termini di carattere generale, astratto e di principio.
  Ciò posto, al fine di evitare ogni eventuale dubbio (e come già comunicato ai colleghi nei giorni scorsi), faccio comunque presente che:
   per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi relativi ai finanziamenti o contributi ricevuti dai deputati di cui all'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, essi devono intendersi ricompresi nella formulazione riassuntiva adottata al comma terzo del paragrafo III. Conseguentemente, Pag. 5a fini di coordinamento, al penultimo comma del paragrafo III, vanno espunte le parole finali: «e copia delle dichiarazioni relative a contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981»;
   sempre al penultimo comma del paragrafo III, va replicata, anche con riferimento agli obblighi relativi ai deputati cessati dal mandato, la formulazione già usata ai commi quarto e quinto di tale paragrafo relativamente all'estensione degli stessi obblighi al coniuge, ai figli e ai parenti consenzienti: infatti la legge vigente (articolo 4, comma secondo, della legge n. 441 del 1982) già li prevede e dunque è bene non ingenerare incertezze.

  Infine alcune correzioni meramente formali. Al paragrafo VI, terzo comma, il riferimento è ovviamente al Presidente della Camera (come si comprende dal contesto) e come tale va riportato. Al paragrafo III, primo comma, le parole «deve dichiarare» vanno sostituite con la seguente: «dichiara», in conformità alla formulazione dell'articolo 15 del regolamento della Giunta delle elezioni. Va infine corretto un mero errore materiale nella numerazione del paragrafo «Sanzioni», che deve intendersi «VII» e non «VI».
  Con queste correzioni e precisazioni, auspica che il codice (vedi allegato 1) sia approvato dalla Giunta.
  Con riferimento all'aspetto relativo all'attività di lobbying, ricorda che nella riunione del 10 marzo sono state sollevate perplessità sull'idoneità della fonte convenzionale e di quella regolamentare a disciplinare la materia in quanto incidente su posizioni soggettive di terzi. Ora, se un intervento in via legislativa consentirebbe senz'altro di disciplinare la materia in tutte le sue sfaccettature, ritiene che in questa sede sia possibile disciplinare l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati e nelle sue sedi.
  Anzitutto desidera indicare alcune precisazioni nel testo (vedi allegato 2), a fini di maggiore chiarezza e di più puntuale formulazione:
   al paragrafo I occorre modificare la denominazione «Registro dell'attività di relazione istituzionale» con la seguente «Registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale» (analoga modifica va fatta anche alla rubrica).

  Inoltre, è bene precisare che l'attività cui si fa riferimento è svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati «presso le sue sedi»: l'espressione «presso le sue sedi» va quindi aggiunta al paragrafo I, primo periodo, e all'alinea del paragrafo III dopo le parole «presso la Camera dei deputati» vanno aggiunte le seguenti: «nelle sue sedi»;
   al paragrafo III, lett. a), va prevista l'indicazione, oltre che dei dati anagrafici e del domicilio professionale di chi richiede l'iscrizione, anche dei soggetti per conto dei quali opera;
   al paragrafo IV, relativamente alla verifica delle relazioni presentate da parte dell'Ufficio di Presidenza, va eliminato il riferimento ai documenti, posto che il paragrafo si riferisce solo alle relazioni. Appare inoltre opportuno rimettere all'Ufficio di Presidenza la definizione preventiva delle modalità e dei criteri di svolgimento di questa attività: a tal fine si può inserire al penultimo periodo, dopo le parole «L'Ufficio di presidenza della Camera», la locuzione «secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti».

  Nel merito, precisa, infine, per massima chiarezza che il terzo paragrafo, primo comma, del testo proposto, prevedendo, all'alinea, l'iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale dei soggetti che promuovano presso la sede della Camera dei deputati «interessi privati», intende escludere dall'iscrizione nel registro i soli portatori di interessi pubblici (e cioè i soggetti che promuovano l'interesse pubblico, i soggetti che svolgano la propria attività per conto di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, eccetera) o generali (come ad es. i rappresentanti dei partiti politici).

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  Laura BOLDRINI, Presidente, invita i colleghi a pronunciarsi sulle questioni evidenziate dal collega Pisicchio, a partire da quella di metodo.

  Andrea GIORGIS apprezza preliminarmente la prima delle precisazioni di merito con le quali il collega Pisicchio ha aperto il suo intervento e cioè quella relativa al rapporto fra le competenze del Comitato consultivo – che fornisce, a richiesta dei deputati, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del Codice – e le competenze della Giunta delle elezioni. Dal momento che il Codice replica disposizioni contenute nel Regolamento interno della Giunta delle elezioni, è bene dissipare qualsiasi dubbio circa la possibilità che il Comitato previsto dal Codice di condotta possa in qualche modo fornire interpretazioni relative ai procedimenti di competenza della Giunta finalizzati all'accertamento di cause di ineleggibilità o incompatibilità, possibilità che deve essere totalmente esclusa: a tal fine invita il relatore a valutare se non inserire nel testo una disposizione espressamente tesa a chiarire quest'aspetto.

  Dopo che Laura BOLDRINI, Presidente, ha invitato il relatore a considerare con attenzione questa indicazione del deputato Giorgis, Pino PISICCHIO, relatore, osserva che una soluzione alla questione potrebbe trovarsi introducendo all'inizio del terzo periodo del paragrafo VI una clausola di salvaguardia delle competenze della Giunta delle elezioni così formulata: «Fatte salve le competenze della Giunta delle elezioni», clausola che inserisce dunque nel testo da lui predisposto (vedi allegato 1).

  Andrea GIORGIS ribadisce che occorre individuare una formulazione che salvaguardi la piena autonomia interpretativa della Giunta delle elezioni nell'applicazione delle disposizioni relative alle sue competenze.

  Danilo TONINELLI, prima di addentrarsi in osservazioni relative al merito delle discipline proposte, dichiara preliminarmente di considerare fondamentale il fatto di approvare contestualmente il testo del Codice di condotta e la regolamentazione dell'attività di lobbying, condizione in presenza della quale il suo Gruppo è disponibile anche ad accettare che tale approvazione avvenga in via convenzionale presso la Giunta e non con le forme più appropriate delle dirette modifiche regolamentari.
  Quanto ai dubbi sollevati sull'idoneità della fonte – relativamente alla regolamentazione delle lobbies – ad incidere su posizioni soggettive di terzi ritiene che questi possano essere superati, valorizzando il principio di imputazione finale in capo ai deputati.
  Passando poi al merito della disciplina, per quanto riguarda il Codice di condotta esprime l'avviso che sia necessario prevedere comunque un aspetto sanzionatorio, anche dando corso all'applicazione dell'articolo 60, le cui sanzioni riferite a questo tipo di comportamenti gli appaiono comunque blande. In difetto di questa parte della disciplina si finirebbe per indebolire moltissimo la portata normativa del testo, non potendosi ritenere sufficiente la previsione della sanzione della pubblicità delle inadempienze o delle violazioni del Codice.
  Nel sollecitare le altre forze politiche ed in particolare il Gruppo del Partito democratico a pronunciarsi sulla questione dell'approvazione contestuale dei due testi – che, ribadisce, il suo Gruppo giudica essenziale – rappresenta comunque l'esigenza di assicurare uno spazio temporale per la presentazione di emendamenti, fra i quali anticipa, a titolo esemplificativo, in questa sede quello che potrebbe affrontare la questione della composizione del Comitato, per il quale propone la pariteticità, alla stregua di quanto il Regolamento prevede per il Comitato per la legislazione.

  Laura BOLDRINI, Presidente, precisa di condividere l'approccio del collega Pisicchio sulla questione delle sanzioni, che, Pag. 7anche a suo avviso, non possono essere estese in via interpretativa alle violazioni del Codice.

  Elio VITO, rispondendo alla sollecitazione del collega Toninelli, dichiara che il suo Gruppo è assolutamente favorevole ad un'approvazione congiunta delle due discipline anche nella forma convenzionale, considerando inscindibili i due temi, sui quali del resto la Giunta sta svolgendo una discussione associata.
  Per quanto riguarda il merito segnala comunque alcune questioni nei due testi meritevoli di approfondimento.
  Con riferimento al Codice di condotta, suggerisce, ad esempio, che nelle disposizioni relative alla composizione del Comitato consultivo – ad evitare che questo sia considerato in stretto collegamento con l'Ufficio di Presidenza – non sia precisato che il Presidente del Comitato è designato dal Presidente della Camera tra i membri componenti dell'Ufficio di Presidenza, lasciando invece una formulazione più generica, che consentirebbe di scegliere tra entrambi i tipi di membri.
  Per quanto riguarda le sanzioni, ritiene inoltre che un'interpretazione estensiva della norma regolamentare di cui all'articolo 60 adottata dalla Giunta – analogamente a molte altre interpretazioni estensive rese dalla Giunta – legittimerebbe a prevederne l'applicabilità anche alle violazioni del Codice.
  Quanto al testo delle lobbies rappresenta una preoccupazione, e cioè che la regolamentazione di questo tipo di attività finisca per interferire e condizionare quell'attività dei deputati, del tutto legittima e fisiologica nell'esercizio del mandato parlamentare, che consiste nel raccogliere istanze, denunce, segnalazioni di abusi, di problemi, criticità provenienti da soggetti privati e che i deputati ricevono con una certa frequenza, ma che non possono in nessun modo essere assimilati ad attività di rappresentanza e promozioni di interessi privati e che quindi non devono soffrire in alcun modo di irregimentazioni che suonerebbero del tutto irragionevoli. Al riguardo invita dunque il relatore a valutare una formulazione che escluda questo pericolo.

  Laura BOLDRINI, Presidente, ringrazia il collega Vito per le osservazioni svolte e specificamente per quello che riguarda quel rischio interpretativo da lui rappresentato circa il possibile coinvolgimento nella sfera di applicabilità del testo di situazioni che non sono in nessun modo assimilabili ad attività di rappresentanza di interessi, ancorché siano espresse da cittadini privati. Invita dunque il relatore a tener conto di questo aspetto. Ribadisce, infine, l'opportunità di prevedere una disciplina sperimentale, prima di addentrarsi in decisioni definitive, disciplina che potrebbe – dato il suo carattere non irreversibile – essere rapidamente adottata.

  Gianni MELILLA, nel ribadire gli apprezzamenti espressi al lavoro del relatore già formulati nella passata seduta del 10 marzo scorso, dichiara di essere favorevole ad un'approvazione congiunta delle due ipotesi di disciplina, ancorché gli appaia più maturo il testo del Codice di condotta rispetto a quello relativo alla regolamentazione dell'attività di lobbying, per il quale forse sarebbe utile un supplemento di riflessione.
  Individua comunque nella mancanza di un adeguato apparato sanzionatorio il punto debole della proposta, rinviando al riguardo ai contenuti della proposta di modifica del Regolamento da lui presentata (doc. II, n. 13), che prevede sanzioni graduate in relazione alla gravità delle violazioni, non solo pecuniarie, ma anche interdittive della partecipazioni ai lavori parlamentari, anche per periodi piuttosto estesi.

  Mario CATANIA rinnova il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore sulla proposta di codice di condotta dei deputati, che si può dire giunto – dopo le ulteriori precisazioni del collega Pisicchio – ad uno stadio avanzato di riflessione.Pag. 8
  Condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Giorgis in ordine alla salvaguardia della sfera di competenza della Giunta delle elezioni ed apprezza quindi la riformulazione proposta dal relatore.
  Ritiene anche accoglibile la richiesta del deputato Toninelli di disporre di un lasso di tempo per poter presentare eventuali proposte di modifica.
  Condivide anche il metodo, che vedrebbe l'adozione ora di un protocollo sperimentale, per poi riversarne il contenuto in una modifica regolamentare, che dovrebbe, a quel punto, toccare anche l'aspetto sanzionatorio, non disciplinabile compiutamente con lo strumento convenzionale.
  Quanto alla proposta di disciplina delle lobbies, ripropone i dubbi già manifestati nella precedente seduta – e su cui il relatore si è oggi soffermato – in ordine alla appropriatezza della fonte, ed in particolare sulla possibilità che la Giunta adotti una disciplina che impatti su posizioni soggettive di terzi, cosa che richiederebbe invece, a suo avviso, l'adozione di un atto legislativo. Ciò a meno che non si intenda ridurre la disciplina proposta ad una mera disciplina degli accessi alle sedi della Camera, cosa che – oltre a non richiedere probabilmente l'intervento della Giunta per il Regolamento della Camera – sarebbe evidentemente ben diversa da una compiuta regolazione dell'attività di lobbying e che sarebbe bene chiarire anche nella comunicazione all'esterno del lavoro della Giunta.

  Laura BOLDRINI, Presidente, precisa che i limiti oggettivi entro i quali la disciplina qui in discussione deve porsi sono sempre stati ben chiari alla Giunta, che non si è certo proposta di disciplinare compiutamente l'attività di lobbying nel suo complesso, peraltro oggetto di proposte di legge in corso di esame da parte del Senato, ma – più pragmaticamente – di introdurre regole di trasparenza su questa attività e su chi la pone in essere nelle sedi della Camera.

  Luigi DI MAIO, Vicepresidente della Camera, osserva come della disciplina dell'attività di lobbying debba essere sottolineato non solo l'aspetto sanzionatorio conseguente alla mancata iscrizione al registro, ma anche quello «premiale», dato dal fatto che, rispettando l'obbligo di iscrizione, è consentito l'accesso alle sedi della Camera, in forma più regolata di quanto non accada oggi.
  Ritiene poi necessario integrare il testo proposto per prevedere anche una disciplina delle zone accessibili dai lobbisti, posto il numero di ex giornalisti ed ex parlamentari che hanno oggi accesso alla Camera e che – ha già avuto modo di segnalare il fenomeno anche all'inizio della legislatura – in qualche caso sono divenuti responsabili delle relazioni istituzionali di grandi colossi aziendali.

  Dopo che Laura BOLDRINI, Presidente, ha osservato come la disciplina delle aree accessibili ai lobbisti potrebbe essere posta dall'Ufficio di Presidenza, Luigi DI MAIO, Vicepresidente della Camera, sottolinea come altro aspetto su cui è necessario un chiarimento sia l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina e conseguentemente l'ambito delle esclusioni. In particolare, riprendendo l'intervento del relatore Pisicchio, ritiene si debba chiarire cosa si intenda esattamente per portatori di interessi pubblici: questa dizione comprende o no i rappresentanti di aziende partecipate dallo Stato o i comitati che si occupano di interessi generali come la tutela dell'ambiente ? Occorre infatti fare molta attenzione all'utilizzo delle formulazioni giuridiche più appropriate ad evitare che si creino maglie troppo larghe e conseguentemente possibili aggiramenti della disciplina (come anche in altri ordinamenti).
  Quanto infine all'aspetto sanzionatorio, si chiede se non sia possibile valorizzare il ruolo dell'Ufficio di Presidenza anche per prevedere la possibilità di irrogare la sanzione dell'interdizione all'accesso.
  Più in generale, condivide le considerazioni del collega Catania sulla disciplina delle lobbies.

  Andrea GIORGIS, premesso che la necessità e l'urgenza di un intervento normativo Pag. 9volto a regolamentare l'attività di lobbying sono testimoniate dalle proposte di legge presentate in materia sin dalla XIII legislatura e dalle proposte di modifica regolamentare presentate in questa legislatura, ritiene che l'urgenza dell'intervento non debba e non possa però fungere da alibi per non affrontare in modo organico le vere questioni che l'argomento sottende. La disciplina dell'attività di lobbying non può infatti ridursi ad una semplice regolamentazione degli accessi alla Camera: essa deve regolamentare le modalità con le quali ha luogo l'attività di relazione istituzionale in tutte le sedi nelle quali essa si svolge, non solo in quelle della Camera dei deputati, anche tenuto conto che l'incontro tra i legittimi portatori di interessi e i rappresentanti delle istituzioni avviene principalmente altrove. Il tema va dunque affrontato introducendo una disciplina di più ampia portata, che non produca i propri effetti nei soli confronti dei deputati, come se fossero solo i singoli deputati ad incorrere in situazioni di conflitto di interessi o a essere sensibili nei confronti di interessi non particolarmente apprezzabili.
  Per queste ragioni, il tema della fonte prescelta appare dirimente ed è indicativo della maggiore o minore serietà con la quale si intende affrontare il tema: il gruppo del Partito democratico è pronto ad approvare senza indugio una proposta di legge che intervenga in materia, cosa che però implicherebbe che i due temi all'esame della Giunta – codice di condotta dei deputati e disciplina dell'attività di lobbying – non formino oggetto di esame congiunto. In questo senso, si potrebbe intanto procedere all'adozione del codice di condotta dei deputati secondo le modalità proposte dal relatore, al fine di conferire una maggiore efficacia prescrittiva a norme, in gran parte già vigenti, che nel codice troverebbero razionalizzazione e sistematizzazione.
  Ove invece si volesse propendere per l'esame congiunto delle due questioni, anche tenuto conto che il tema che richiede una risposta più urgente è la disciplina dell'attività di lobbying, ritiene comunque necessaria una riflessione sull'idoneità della fonte regolamentare a produrre effetti giuridici sui soggetti terzi che svolgono attività di relazione istituzionale all'interno della Camera. Nel caso in cui la fonte regolamentare dovesse essere ritenuta idonea, entrambe le questioni potrebbero peraltro essere esaminate nell'ambito di un processo di riforma del Regolamento che auspica possa essere completato in tempi brevi.
  La disciplina sottoposta all'attenzione della Giunta richiede inoltre di essere approfondita anche nel merito delle soluzioni proposte relativamente a più aspetti: si riferisce in particolare alla necessità di distinguere i portatori di interessi dai cittadini che intendano interloquire con i loro rappresentanti in Parlamento, alla necessità di regolamentare la presenza degli ex parlamentari nelle sedi della Camera, all'opportunità di rendere tracciabili i rapporti tra i deputati e i portatori di interessi, da contemperare con l'esigenza di rendere la Camera il più possibile partecipata dai cittadini.
  Ribadita quindi la piena disponibilità a procedere su entrambi i fronti, ritiene però che, in via preliminare, debba essere individuata la fonte più idonea a consentire l'introduzione di una disciplina seria e compiuta dell'attività di lobbying, la cui regolamentazione è certamente più urgente e più complessa, anche considerato che la recente approvazione da parte della Camera delle proposte di legge in materia di conflitto di interessi dimostra forse che le condizioni per dotare il nostro Paese di una seria regolamentazione dell'attività di lobbying sono mature.

  Gregorio GITTI osserva che la rilevanza istituzionale dei temi sul tappeto è tale da determinare la convergenza tra le varie forze politiche sulla necessità di un intervento normativo che li disciplini, registrandosi divergenze unicamente sul metodo. Per queste ragioni ritiene pienamente condivisibile l'apertura manifestata dal collega Giorgis a procedere in via sperimentale con la fonte convenzionale Pag. 10quanto meno per l'adozione del codice di condotta.
  Intende poi offrire alla Giunta, a titolo personale, una sponda affinché il lavoro nel quale è impegnata possa dare i suoi frutti. A suo avviso, i due testi presentati dal relatore possono essere letti in modo sistematico e unificati in un unico protocollo. Non ritiene infatti condivisibili i dubbi sull'idoneità di una fonte dell'ordinamento interno della Camera dei deputati ad esplicare effetti anche sulle posizioni soggettive dei terzi che vi facciano ingresso, trattandosi di una conseguenza implicita al fatto che l'accesso in un luogo implica anche che si accettino le regole che vigono al suo interno. Ciò vale anche per le sanzioni che, come suggerito, potrebbero consistere nella cancellazione dal registro, comminabili a chi violi tali regole. Come si ricava da fattispecie analoghe previste nell'ordinamento, ove l'esercizio di una attività professionale presupponga l'iscrizione in un albo, la mancata iscrizione determina conseguenze, come la nullità degli atti stipulati (ad esempio, l'ordinamento commina la nullità del contratto di mediazione stipulato dal mediatore che non risulti iscritto all'albo). Sempre dai principi generali che regolano i rapporti negoziali tra le parti, si ricava inoltre la stretta connessione tra rilevanza economica dell'attività svolta e sanzionabilità dei comportamenti posti in essere in violazione dei doveri professionali: le considerazioni svolte confermano inequivocabilmente che la previsione di sanzioni per la trasgressione degli obblighi di condotta prescritti dalla Camera ai portatori di interessi che operino nelle sue sedi sia pienamente in linea con i principi generali dell'ordinamento.
  Da ultimo, condivide anche la proposta, formulata dal relatore e condivisa dal collega Vito, di precisare che, all'atto dell'iscrizione nel registro, il portatore di interessi debba dichiarare quali sono i soggetti per conto dei quali opera.

  Danilo TONINELLI, tornando alla questione delle sanzioni comminabili per il caso di violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal codice di condotta, si associa alle considerazioni del collega Vito circa la possibilità di prevedere in via interpretativa l'applicabilità delle disposizioni contenute all'articolo 60, commi 3 e 4, del Regolamento.

  Dopo che Laura BOLDRINI, Presidente, ha espresso il convincimento che si tratterebbe di un'interpretazione alquanto ardita, Elio VITO osserva che operazione non troppo diversa si farebbe qualora si accedesse all'ipotesi interpretativa prospettata dal collega Ermini nella scorsa seduta della Giunta in materia di presentazione degli atti di sindacato ispettivo.

  Pino PISICCHIO, relatore, a conclusione del dibattito, che ha fornito interessanti spunti di riflessione ed ha testimoniato la consapevolezza di tutti sulla grande rilevanza istituzionale dei temi trattati, intende svolgere una serie di considerazioni.
  Con riguardo alla disciplina proposta in merito al codice di condotta dei deputati, osserva che l'aspetto che ha formato oggetto di dibattito è quello relativo alla sanzionabilità delle condotte che violino gli obblighi posti dal codice. Al riguardo, ritiene che, quanto meno per la fase sperimentale di applicazione del codice, la sanzione della pubblicazione di tali fatti sul sito internet della Camera sia più che adeguata. D'altro lato, ribadisce il suo convincimento sul fatto che non si possa, in via interpretativa, estendere a tali fattispecie l'applicazione dell'apparato sanzionatorio previsto dall'articolo 60 del Regolamento, riferito essenzialmente a fatti commessi nelle aule parlamentari.
  Venendo all'attività di lobbying, è consapevole che il tema dovrebbe essere affrontato più organicamente per via legislativa, come testimoniato dalle plurime iniziative legislative da lui stesso assunte in questa e nelle passate legislature in questa materia. Il testo proposto non intende regolamentare tuttavia compiutamente tale attività, ma solo prescrivere le regole di condotta che coloro i quali intendano accedere nelle sedi della Camera sono tenuti ad osservare. D'altronde, di una Pag. 11normativa simile – si tratta, per così dire, delle regole della casa – si è dotato anche il Parlamento europeo, il cui strumentario, peraltro, come ha potuto constatare nella sua esperienza di deputato europeo, ha manifestato alcuni limiti. Inoltre, il percorso proposto prevede una fase sperimentale ed opera nei limiti consentiti dalla fonte prescelta.
  Sempre in relazione alla disciplina dell'attività di lobbying, ed al fine di distinguere la posizione dei cittadini che vogliano interloquire con i propri rappresentanti da quella dei portatori di interessi, ricorda di aver egli stesso proposto, in apertura del dibattito, che sia precisato, all'atto dell'iscrizione nel registro, il soggetto per conto del quale i portatori di interessi operano. Reputa inoltre che la questione posta dal collega Di Maio sulla esatta definizione della natura dell'interesse promosso o rappresentato dai soggetti tenuti all'iscrizione – sulla quale si è anch'egli lungamente interrogato – debba formare oggetto di attenta riflessione.
  Infine, dopo aver replicato al collega Catania che la disciplina proposta ha un raggio di azione limitato all'attività posta in essere nelle sedi della Camera e si incentra prevalentemente sulle regole di accesso ad esse, condivide il giudizio espresso dal collega Giorgis circa il fatto che l'estensione della portata applicativa della disciplina dipenda dal tipo di fonte utilizzato.

  Laura BOLDRINI, Presidente, in ragione dell'inizio delle votazioni dell'Assemblea, e facendo anche seguito a sollecitazioni espresse in tal senso da alcuni colleghi, aggiorna i lavori della Giunta ad una prossima seduta che si riserva di convocare nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.50.

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