CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza della presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
Nuovo testo C. 2212 Daga.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, ricorda che il testo della proposta di legge, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di tredici articoli.
  La proposta di legge individua, quali finalità del provvedimento, quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, Pag. 115gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
  Fa quindi presente che l'articolo 2 qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010, qualifica tutte le acque superficiali e sotterranee come pubbliche e non mercificabili e costituenti una risorsa che salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità. Infine, al comma 4, apporta una serie di modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente) al fine di prevedere che: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; ad eccezione di tale uso, l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi; per gli usi diversi da quelli per il consumo umano e per l'agricoltura e l'alimentazione è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana si basa sul quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite. A un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono demandate le modalità per garantire la predetta erogazione gratuitamente. Sulla base di una novella all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano di bacino deve contenere anche le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa.
  L'articolo 3 prevede che i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque e che l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni sulla base della normativa vigente. In particolare, prevede che l'autorità di distretto idrografico realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione pubblici e privati. Delega poi il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11.
  L'articolo 4 considera il servizio idrico integrato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Il comma 2 in particolare ribadisce che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che regola le modalità per l'affidamento del servizio nella normativa vigente. A tale articolo il comma 3 apporta due modificazioni volte a: disporre in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di governance nel controllo e nella regolazione dei servizi idrici stabilendo che: il Ministero dell'ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema Pag. 116idrico (AEGGSI) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici.
  L'articolo 6 elenca, quali fonti di finanziamento del servizio idrico integrato: la tariffa del servizio idrico integrato, le risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche (di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), nonché le risorse europee destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. Tali risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue. Il citato Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito. Si prevede inoltre che: i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti dei progetti nel settore ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche a cui è affidato direttamente il servizio idrico integrato, per gli interventi sulla rete del servizio medesimo; i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono riassegnati al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche.
  L'articolo 7, al comma 1, prevede che sia assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui non viene indicato il termine per l'adozione. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario del servizio idrico integrato, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo. L'Autorità, inoltre, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si prevede inoltre che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni inviano, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.
  L'articolo 8 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale.
  L'articolo 9 prevede che i comuni incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti.Pag. 117
  L'articolo 10 obbliga tutti i gestori del servizio idrico integrato a comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrica sono definite le modalità di attuazione di tale obbligo e dell'evidenziazione in bolletta delle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.
  L'articolo 11 è volto a garantire la massima trasparenza e strumenti adeguati di coinvolgimento nella redazione degli strumenti di pianificazione, nonché ad adottare forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Il comma 3 reca disposizioni per la pubblicità delle sedute dell'ente di governo dell'ambito, dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte, nonché dei provvedimenti che prevedono impegni di spesa.
  L'articolo 12 interviene sulla normativa contenuta nella legge n. 296 del 2006, al fine di: prevedere l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari; aumentare da 0,5 a 1 centesimo il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico; istituire un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico.
  Da ultimo, l'articolo 13 dispone che la legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Filippo GALLINELLA (M5S) nell'illustrare una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2), sottolinea la natura antitetica del nuovo testo proposto rispetto ai risultati del referendum sull'acqua pubblica tanto da determinare il ritiro della firma dalla proposta di molti dei suoi presentatori.

  Mino TARICCO (PD) nel preannunciare l'espressione di un voto favorevole del gruppo PD sulla proposta di parere favorevole elaborata dal relatore, contesta la tesi sostenuta dall'opposizione secondo la quale il referendum sarebbe stato negato dal testo in esame, che si porrebbe in contrasto con l'espressione del voto popolare. Ritiene infatti, visti i contenuti dei due referendum su cui gli elettori hanno potuto esprimersi, che una ricostruzione siffatta sia fasulla, non spiegando essa il motivo della presentazione del terzo quesito referendario sull'argomento, invero ritenuto inammissibile, e sul quale non vi fu pronunciamento referendario.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce che la posizione assunta dal suo gruppo è però in linea con la lettura data proprio dai forum che avevano sostenuto il referendum. Ribadisce quindi la contrarietà al testo in esame, rilevando come ancora una volta il Partito democratico tradisca il risultato di una consultazione popolare e quindi la volontà dei cittadini, chiaramente espressa.

  Luca SANI (PD), presidente, fa presente che porrà in votazione per prima la proposta di parere favorevole del relatore e che, in caso di approvazione, non porrà in votazione la proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.

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COMITATO RISTRETTO

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, fa presente che il Comitato ristretto riunitosi nella giornata odierna ha stabilito di terminare i suoi lavori con la presentazione di una proposta di testo unificato (vedi allegato 3).
  Illustra quindi i contenuti della proposta di testo unificato soffermandosi, in particolare, sulla importanza del provvedimento, riguardante il patrimonio culturale nazionale, e sulla pluralità dei temi recati nel testo proposto, nel quale si introducono novità normative in tema di vitigni autoctoni, di comunicazioni, di semplificazioni, relativamente al ruolo del SIAN, al riallineamento delle pratiche enologiche (con il divieto di rifermentazione), all'uso delle fecce, alla resa per ettaro, alla vigilanza dei pubblici ufficiali, alla disciplina in materia di recipienti e di contrassegni, di fascette e di sistemi di tracciabilità (pur non aprendo alla ipotesi delle tipografie autorizzate), di aceto balsamico, e relativamente al ruolo delle Camere di commercio, degli organismi di controllo e alle modalità di controllo; infine si sofferma sul contenuto dell'articolo 85, in tema di ravvedimento operoso.
  Trattandosi di un testo molto complesso e meditato, sul quale il Comitato ristretto ha svolto un lavoro approfondito, invita la Commissione ad adottarlo come testo base per il prosieguo dell’iter, fissando anche un termine per la presentazione degli emendamenti.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti la proposta di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

  La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (vedi allegato 3).

  Luca SANI, presidente, rinvia quindi la fissazione del termine degli emendamenti all'ufficio di presidenza già previsto al termine della seduta odierna, e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 marzo 2016:
   a pag. 161, alla prima riga, sostituire la parola «ALLEGATO 2» con la seguente: «ALLEGATO 3» e alla seconda riga sostituire le parole «5-06250 Burtone: sull'iter di riconoscimento della indicazione geografica protetta della Lucanica di Picierno» con le seguenti: «5-07037 Cariello: iniziative per la tutela delle produzioni di olio extravergine italiano di alta qualità»;
   a pag. 163, alla prima riga, sostituire la parola «ALLEGATO 3» con la seguente: «ALLEGATO 2» e alla seconda riga sostituire le parole «5-07037 Cariello: iniziative per la tutela delle produzioni di olio extravergine italiano di alta qualità» con le seguenti: «5-06250 Burtone: sull'iter di riconoscimento della indicazione geografica protetta della Lucanica di Picierno».

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