CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 69

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE, indi del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o – 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
Nuovo testo C. 3512 Governo.

(Parere alle Commissioni III e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione degli accordi in materia ambientale in titolo e che oggetto di esame è il nuovo testo, elaborato dalle Commissioni di merito (III Affari Esteri e VIII Ambiente), risultante dall'approvazione – nella seduta del 2 marzo 2016 – di alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge di ratifica. Ricorda che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri calcolati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente all'attuazione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e al Protocollo di Kiev alla Convenzione di Espoo in materia di valutazione ambientale strategica. In proposito, si rileva che le stime appaiono coerenti sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dei suddetti Trattati.
  Con riferimento alle specifiche misure previste dagli accordi in esame, ritiene che andrebbe acquisita una precisazione riguardo all'attuazione della Decisione III/7, Pag. 70recante emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale del 1991. In particolare, andrebbe precisato con quali mezzi si potrà fare fronte alle eventuali spese per il funzionamento degli organi sussidiari la cui costituzione, pur non espressamente disposta, è consentita dal testo [paragrafo 3, lettera d)] per dare attuazione della Convenzione.
  In merito alle modalità applicative delle misure contenute nell'Emendamento di Doha evidenziate nel disegno di legge di ratifica (articoli da 4 a 6), pur considerato che gli oneri relativi all'attuazione del Sistema nazionale in materia di politiche, misure e proiezioni in materia di emissioni serra sono computati dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri concernenti gli adempimenti generali derivanti dal Trattato (545.491 euro a decorrere dal 2015), ritiene opportuno un chiarimento circa taluni profili finanziari non considerati dalla relazione tecnica in quanto derivanti da norme introdotte durante l'esame del provvedimento in sede referente. Fa riferimento in particolare alla norma che prevede che l'ISPRA, quale soggetto responsabile della realizzazione e della gestione del Sistema, venga dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento delle relative funzioni (articolo 5, comma 2, del disegno di legge di ratifica) e alla norma che prevede lo svolgimento di una consultazione pubblica con modalità telematiche ai fini della predisposizione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio (articolo 4, comma 2, del medesimo disegno di legge).
  Non ha nulla da osservare con riferimento alle altre norme relative agli accordi in esame (UE-Islanda; Protocollo della Valletta; Emendamenti alla Convenzione di Espoo), nel presupposto che – come previsto dall'articolo 7, comma 2, del disegno di legge di ratifica e come confermato dalla relazione tecnica – ai necessari adempimenti si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente derivanti dal disegno di legge di ratifica, connessi all'attuazione, rispettivamente, dell'Emendamento di Doha di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera f), provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, ciò anche in considerazione dei presumibili tempi di approvazione parlamentare del provvedimento stesso, ora in prima lettura presso la Camera dei deputati.
  Su tale punto specifico, per quanto non sembrerebbero doversi attribuire effetti retroattivi alle disposizioni contenute nei due citati atti internazionali, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo, tenuto conto che ai predetti atti internazionali sono ascritti non solo oneri derivanti dalle spese di missione, i quali potranno verosimilmente prodursi solo in un momento successivo alla loro entrata in vigore, bensì anche – anche se con esclusivo riferimento all'attuazione dell'Emendamento di Doha – oneri «autorizzati», comprendenti sia lo svolgimento di talune specifiche attività sia l'importo di circa 120 mila euro annui, che la relazione tecnica imputa al bilancio dello Stato quale spesa addizionale rispetto a quella attualmente dovuta dall'Italia, da corrispondere fino al 2024 e destinata ad essere versata sul Fondo generale obbligatorio.
  Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.
  Ciò posto, segnala tuttavia l'opportunità di riformulare la medesima norma di copertura finanziaria, allo scopo di dare in via preliminare distinta evidenza agli oneri derivanti dall'attuazione, rispettivamente, Pag. 71dell'Emendamento di Doha e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica, onde poi riferire al complessivo ammontare degli stessi la copertura finanziaria individuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Ravvisa altresì l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 in maniera rispondente alla vigente prassi legislativa, prevedendo che «all'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui successivo comma 3, fa preliminarmente presente che l'attuale formulazione include tra le previsioni di spesa che, in caso di sforamento, richiederebbero l'attivazione della clausola medesima anche quelle relative all'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, cui tuttavia il provvedimento in esame, conformemente ai dati informativi contenuti nella relazione tecnica, non ascrive alcun onere. Tanto considerato, andrebbe pertanto valutata l'opportunità – sulla quale è tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo – di espungere dal testo il predetto richiamo.
  Per quanto concerne invece l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, segnala l'opportunità che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.
  Alla luce delle osservazioni in precedenza esposte, andrebbe valutata l'opportunità – sulla quale è necessario acquisire l'avviso del Governo – di sostituire i commi da 1 a 3 dell'articolo 7, recante la copertura finanziaria, nei termini seguenti:
  «1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.
  2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge, sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse Pag. 72umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, segnala la necessità di introdurre, all'articolo 4, un'apposita clausola di invarianza finanziaria al fine di prevedere che dall'attuazione del comma 2, che prevede lo svolgimento di una consultazione pubblica con modalità telematiche ai fini della predisposizione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda le eventuali spese per il funzionamento degli organi sussidiari la cui costituzione, pur non espressamente disposta, è consentita dal paragrafo 3, lettera d), della Decisione III/7 (Emendamento di Cavtat), per dare attuazione alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale del 1991, assicura che alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sottolinea quindi la necessità di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 5, sopprimendo la disposizione introdotta durante l'esame in sede referente, poiché essa, pur prevedendo che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), quale soggetto responsabile della realizzazione e della gestione del Sistema nazionale in materia di politiche, misure e proiezioni in materia di emissioni serra, venga dotato di ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali, non inserisce una corrispondente copertura finanziaria.
  In relazione al profilo temporale degli oneri, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ritiene necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente derivanti dal disegno di legge di ratifica, connessi all'attuazione, rispettivamente, dell'Emendamento di Doha di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera f), provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria.Pag. 73
  Evidenzia quindi la necessità di riformulare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 1, allo scopo di dare in via preliminare distinta evidenza agli oneri derivanti dall'attuazione, rispettivamente, dell'Emendamento di Doha e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica, onde poi riferire al complessivo ammontare degli stessi la copertura finanziaria individuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ritiene inoltre necessario riformulare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 in maniera rispondente alla vigente prassi legislativa, prevedendo che «all'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 7, poiché l'attuale formulazione include tra le previsioni di spesa che, in caso di sforamento, richiederebbero l'attivazione della clausola medesima anche quelle relative all'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, cui tuttavia il medesimo provvedimento, conformemente ai dati informativi contenuti nella relazione tecnica, non ascrive alcun onere, segnala l'opportunità di espungere dal testo il predetto richiamo.
  Conferma infine che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 7, comma 3, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3512 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 4 appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria al fine di prevedere che dall'attuazione del comma 2, che prevede lo svolgimento di una consultazione pubblica con modalità telematiche ai fini della predisposizione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   alle eventuali spese per il funzionamento degli organi sussidiari la cui costituzione, Pag. 74pur non espressamente disposta, è consentita dal paragrafo 3, lettera d), della Decisione III/7 (Emendamento di Cavtat), per dare attuazione alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale del 1991, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 5, appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria, sopprimendo la disposizione, introdotta durante l'esame in sede referente, poiché, pur prevedendo che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), quale soggetto responsabile della realizzazione e della gestione del Sistema nazionale in materia di politiche, misure e proiezioni in materia di emissioni serra, venga dotato di ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali, non inserisce una corrispondente copertura finanziaria;
   per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente derivanti dal disegno di legge di ratifica, connessi all'attuazione, rispettivamente, dell'Emendamento di Doha di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera f), provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria;
   appare necessario riformulare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 1, allo scopo di dare in via preliminare distinta evidenza agli oneri derivanti dall'attuazione, rispettivamente, dell'Emendamento di Doha e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica, onde poi riferire al complessivo ammontare degli stessi la copertura finanziaria individuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   appare necessario riformulare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 in maniera rispondente alla vigente prassi legislativa, prevedendo che «all'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 7, poiché l'attuale formulazione include tra le previsioni di spesa che, in caso di sforamento, richiederebbero l'attivazione della clausola medesima anche quelle relative all'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, cui tuttavia il medesimo provvedimento, conformemente ai dati informativi contenuti nella relazione tecnica, non ascrive alcun onere, appare opportuno espungere dal testo il predetto richiamo;
   l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 7, comma 3, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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  All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e viene dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale scopo;
   dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 7, sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
  1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.
  2. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge, sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il testo dell'Accordo oggetto di ratifica si compone di 65 articoli, organizzati in nove Titoli.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala di non aver rilievi da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che, in generale, l'Accordo contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a favorire la cooperazione ed il commercio tra le Parti, alcune delle quali appaiono di carattere programmatico. In proposito, prende atto che, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame fra l'UE e la Mongolia non richiede spese, contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri.
  Propone pertanto di esprime parere favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.
C. 3086 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, in prima lettura presso la Camera, è corredato da relazione tecnica.
  Segnala di non aver rilievi da formulare in merito ai profili di quantificazione relativi alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
  In merito ai profili di copertura finanziaria rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.
  Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» Pag. 77dello stato di previsione del Ministero dell'interno, reputa opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda sulla necessità di posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati.
  Conferma poi che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3086 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati;
   l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 78

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.
C. 3285 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 e che oggetto di esame sono i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Segnala altresì che il disegno di legge di ratifica reca all'articolo 3 le disposizioni di copertura finanziaria nonché una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria, rileva che, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge di ratifica, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.
  Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ritiene opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, concorda sulla necessità di posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 del disegno di legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione Pag. 79del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati.
  Assicura inoltre che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3285 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge di ratifica, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati;
   l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 3511 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Pag. 80Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 e che oggetto di esame sono i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma di copertura (articolo 3 del disegno di legge di ratifica) valuta gli oneri annuali derivanti dall'attuazione dell'Accordo nella misura di 19.120 euro dal 2015 e di 11.380 euro dal 2016. Per entrambe queste previsioni, la cadenza temporale degli oneri è «ad anni alterni». Tali quantificazioni derivano – come indicato dalla relazione tecnica – dalla somma di un onere annuale di carattere permanente, pari a 11.380 euro all'anno (per le spese di missione di funzionari italiani e armeni), e di un secondo onere ad anni alterni pari a 7.740 euro all'anno (per le spese di missione collegate ai lavori della Commissione mista).
  Ciò premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi che possano essere sostenute nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente le spese – non espressamente considerate dalla relazione tecnica – relative alle esigenze di interpretariato, traduzione e consultazione di esperti nel settore del contrasto al traffico illecito di beni artistici (articolo 10) e quelle relative alle indagini doganali richieste dall'altra Parte contraente (articolo 13, comma 1).
  In relazione ai profili di copertura finanziaria, fa innanzitutto presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento – reca le necessarie disponibilità.
  Inoltre, osserva che, sebbene il provvedimento in esame sia incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, si potrebbe valutare l'opportunità di posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, attualmente previsti a decorrere dal 2015 e dal 2016, facendoli decorrere rispettivamente dal 2016 e dal 2017, aggiornando conseguentemente la relativa copertura finanziaria, giacché gli effetti finanziari dell'Accordo si produrranno solo successivamente all'entrata in vigore dello stesso. Su tale aspetto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala altresì che, poiché l'entità della copertura è determinata, a partire dal primo anno, in misura fissa corrispondente all'onere più elevato, si verifica ad anni alterni, a decorrere dal secondo anno di copertura, un eccesso di risorse stanziate. Rileva peraltro che, poiché le risorse utilizzate a copertura dovrebbero confluire nel medesimo programma di spesa oggetto di prelievo in caso di attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria, si può ritenere che tale eccesso di risorse possa essere utilizzato per far fronte agli eventuali maggiori oneri che dovessero manifestarsi rispetto alle previsioni. Sul punto reputa comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 3 considera necessario che il Governo confermi che l'eventuale attivazione della medesima non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati.
  Infine, sempre con riferimento al comma 2, evidenzia l'opportunità di precisare nel testo della disposizione che il programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» è allocato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come è indicato anche nella relazione tecnica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che le spese relative alle esigenze di interpretariato, traduzione e consultazione di esperti nel settore del contrasto al traffico illecito di beni artistici, di cui all'articolo 10 dell'Accordo, e quelle relative Pag. 81alle indagini doganali richieste dall'altra Parte contraente, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo, saranno sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento al profilo temporale, giacché gli effetti finanziari dell'Accordo si produrranno solo successivamente all'entrata in vigore dello stesso, ritiene necessario posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, attualmente prevista a decorrere dal 2015 e dal 2016, rispettivamente dal 2016 e dal 2017, aggiornando conseguentemente la relativa copertura finanziaria. Sempre con riferimento alla copertura degli oneri rileva invece la necessità di sostituire la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, indicando una riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che risulti corrispondente all'andamento annuale delle previsioni di spesa, evitando in tal modo lo stanziamento del surplus di risorse a copertura degli oneri dianzi evidenziato dal relatore.
  Conferma quindi che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati e rileva che al medesimo articolo 3, comma 2, appare necessario precisare che il programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» è allocato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3511 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   le spese relative alle esigenze di interpretariato, traduzione e consultazione di esperti nel settore del contrasto al traffico illecito di beni artistici, di cui all'articolo 10 dell'Accordo, e quelle relative alle indagini doganali richieste dall'altra Parte contraente, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo, saranno sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   sebbene il provvedimento in esame sia incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, attualmente previsti a decorrere dal 2015 e dal 2016, facendoli decorrere rispettivamente dal 2016 e dal 2017, aggiornando conseguentemente la relativa copertura finanziaria, giacché gli effetti finanziari dell'Accordo si produrranno solo successivamente all'entrata in vigore dello stesso;
   appare necessario sostituire la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, indicando una riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che risulti corrispondente all'andamento annuale delle previsioni di spesa;
   l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati;
   al medesimo articolo 3, comma 2, appare necessario precisare che il programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» Pag. 82della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» è allocato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1 All'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016 e in euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Atto n. 275.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, reca disposizioni concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle funzioni attribuite dal testo alle amministrazioni interessate, prende atto che – secondo la relazione tecnica – gli adempimenti richiesti possono essere svolti con le risorse previste a legislazione vigente e, quindi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto che, come indicato dalla stessa relazione, i compiti attribuiti alle amministrazioni interessate possano effettivamente essere da queste svolti nell'ambito delle risorse già disponibili in base alla vigente normativa.
  Ciò premesso, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 832, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (atto n. 275);
   considerato che, come indicato dalla relazione tecnica, i compiti attribuiti dal provvedimento in esame alle amministrazioni interessate possono essere svolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Atto n. 280.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD) relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015, concerne il regolamento recante lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il provvedimento si compone di un solo articolo e di un allegato, contenente lo Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che lo Statuto, nel delineare le principali norme di funzionamento dell'ente, appare sostanzialmente confermare quanto già previsto del decreto legislativo n. 149 del 2015, istitutivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  Ritiene peraltro opportuno acquisire elementi di valutazione in merito ai seguenti profili.
  Per quanto attiene alla facoltà per il presidente del consiglio di amministrazione di invitare rappresentanti ed esperti ad assistere alle sedute del consiglio, andrebbe confermato che tale partecipazione dovrà essere prevista senza nuovi o maggiori oneri.
  Inoltre, rileva che l'articolo 10 individua tra i contenuti della convenzione la definizione delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato. Peraltro segnala che i DPCM con i quali, ai sensi degli articoli 5 e 8 del decreto istitutivo, devono essere individuate le risorse finanziarie da assegnare all'Ispettorato, non risultano attualmente emanati. Andrebbe pertanto acquisita una valutazione del Governo in ordine a tale profilo, tenuto conto che l'adozione dei predetti DPCM sembrerebbe assumere carattere propedeutico rispetto alla definizione della convenzione per gli aspetti finanziari.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che la facoltà per il presidente del consiglio di amministrazione di invitare rappresentanti di altre amministrazioni ed esperti ad assistere alle sedute del consiglio medesimo, di cui all'articolo 5, comma 3, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia inoltre che la convenzione, di cui all'articolo 10, con cui si provvede, tra l'altro, alla definizione delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato, sarà stipulata solo successivamente all'adozione Pag. 84dei DPCM relativi all'organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato medesimo, di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 149 del 2015, che definiranno anche le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da trasferire all'Ispettorato. A questo proposito segnala che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla contabilità dell'Ispettorato è attualmente alla firma del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, mentre quello relativo all'organizzazione dell'Ispettorato risulta già essere stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

  Carlo DELL'ARINGA (PD) relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (atto n. 280);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   la facoltà per il presidente del consiglio di amministrazione di invitare rappresentanti di altre amministrazioni ed esperti ad assistere alle sedute del consiglio medesimo, di cui all'articolo 5, comma 3, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   la convenzione, di cui all'articolo 10, con cui si provvede, tra l'altro, alla definizione delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato, sarà stipulata solo successivamente all'adozione dei DPCM relativi all'organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato medesimo, di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 149 del 2015, che definiranno anche le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da trasferire all'Ispettorato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.
C. 679.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.
Nuovo testo C. 2572.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
Nuovo testo C. 2212.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della Pag. 85riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 265.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 283.