CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 23 marzo 2016.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.
Emendamenti Doc XXII, n. 62-A Gelli.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14 alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 marzo 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
Atto n. 269.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, chiede chiarimenti al Governo in ordine a taluni aspetti degli articoli 24, 32 e 39 del provvedimento in esame. Quanto all'articolo 24, fa notare che al comma 1, secondo periodo, in conformità all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva, si fa riferimento all'ipotesi di limitazione della notifica, ipotesi tuttavia non disciplinata dal primo periodo del medesimo articolo 24. Rileva, inoltre, che i commi 8 e 9 dell'articolo 32 nonché le disposizioni recate dall'articolo 39 non trovano riscontro nella direttiva 2014/28/UE.

  Il viceministro Filippo BUBBICO ritiene che l'osservazione formulata dal relatore con riferimento all'articolo 24 sia fondata e meriti un'attenta valutazione da parte del Governo in sede di adozione definitiva del provvedimento. Quanto al comma 8 dell'articolo 32, osserva che la finalità della disposizione è quella di garantire un'adeguata conoscenza del provvedimento che limita l'immissione di un prodotto sul mercato o ne dispone il ritiro, in armonia con le finalità della direttiva. Fa quindi notare che lo scopo del comma 9 del medesimo articolo 32 è quello di porre a carico dell'operatore economico interessato i costi relativi alle misure di cui al medesimo articolo 33, quindi solo laddove l'esplosivo non rispetti le prescrizioni previste dalla normativa, in piena adesione ai principi ispiratori della direttiva. Quanto all'articolo 39, rileva che esso mira a prevedere forme di copertura finanziaria per le attività di autorizzazione e valutazione della conformità – previste all'articolo 23 – svolte da organi della pubblica amministrazione, al fine di garantire l'invarianza finanziaria del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1), di cui illustra il contenuto.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
Nuovo testo C. 2212 Daga.
(Parere all'VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, osserva che il testo della proposta di legge, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di tredici articoli.
  L'articolo 1 individua, quali finalità del provvedimento, quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
  L'articolo 2, al comma 1, qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010. In base al comma 2, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità. Il comma 4 apporta una serie di modifiche all'articolo 144 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n, 152 del 2006 al fine di prevedere che: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; ad eccezione di tale uso, l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi; per gli usi diversi da quelli per il consumo umano e per l'agricoltura e l'alimentazione è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia. Il comma 3, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 1, dispone che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana si basa sul quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modalità per garantire la predetta erogazione. Osserva in proposito che il riferimento corretto all'articolo che disciplina il quantitativo minimo vitale è l'articolo 7 e non il 9. Il comma 5 apporta una novella all'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 152, nel senso di prevedere che il Piano di bacino deve contenere anche le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa.
  L'articolo 3 prevede che i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque e che l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni sulla base della normativa vigente. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore Pag. 41efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque definiti secondo i principi di cui al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152, che si basano sull'unità del bacino idrografico o del subbacino o dei bacini idrografici contigui, sull'unicità della gestione e sull'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici. Il comma 5 prevede che l'autorità di distretto idrografico realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione pubblici e privati. Il comma 4 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11.
  L'articolo 4 indica il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Il comma 2 ribadisce che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, n. 152, che regola le modalità per l'affidamento del servizio nella normativa vigente. A tale articolo il comma 3 apporta due modificazioni volte a: disporre in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale; prevedere che l'ente di governo d'ambito verifica periodicamente l'attuazione del piano d'ambito nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, l'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito web istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di governance nel controllo e nella regolazione dei servizi idrici stabilendo che: il Ministero dell'ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEGGSI) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, da essa già esercitate sulla base di quanto prevede il comma 19 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, i cui dati sono resi pubblici e fruibili alla collettività.
  L'articolo 6 elenca, quali fonti di finanziamento del servizio idrico integrato: la tariffa del servizio idrico integrato (disciplinata dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006); le risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche (di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014); le risorse europee destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. Le predette risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue. Il citato Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito. Si prevede inoltre che: i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti dei progetti nel settore ambientale sono destinati in via prioritaria Pag. 42alle società interamente pubbliche a cui è affidato direttamente il servizio idrico integrato, per gli interventi sulla rete del servizio medesimo; i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono riassegnati al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche.
  L'articolo 7, al comma 1, prevede che è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui non viene indicato il termine per l'adozione.
  L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario del servizio idrico integrato, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo. L'Autorità, inoltre, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si prevede inoltre che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni inviano, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.
  L'articolo 8 prevede (novellando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014) che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale. Faccio notare, in proposito, che tale articolo 8, al fine di prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, facendo tuttavia erroneamente riferimento all'articolo 9 della proposta di legge in esame;
  L'articolo 9 prevede che i comuni incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti.
  L'articolo 10 obbliga tutti i gestori del servizio idrico integrato a comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono definite le modalità di attuazione di tale obbligo e dell'evidenziazione in bolletta delle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.
  L'articolo 11 è volto a garantire la massima trasparenza e strumenti adeguati di coinvolgimento nella redazione degli strumenti di pianificazione, nonché ad adottare forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali Pag. 43di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Il comma 3 reca disposizioni per la pubblicità delle sedute dell'ente di governo dell'ambito, dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte, nonché dei provvedimenti che prevedono impegni di spesa.
  L'articolo 12 novella la legge n. 296 del 2006, al fine di: prevedere l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienicosanitari; aumentare da 0,5 a 1 centesimo il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico; istituire un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico.
  L'articolo 13 dispone che la legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  Osservo infine che il testo originario del provvedimento, agli articoli 6, 7, 8 e 12, modificati durante l'esame in sede referente, disciplinava in materia di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, prevedendo una delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, ma tali disposizioni sono state espunte dal testo così come risultante dall'esame delle proposte emendative. Andrebbe valutata, pertanto, l'esigenza di apportare modifiche al titolo del provvedimento, alla luce del contenuto del nuovo testo come risultante dall'esame delle proposte emendative.
  Rispetto alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva la materia della tutela dell'ambiente, che è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Rileva, altresì, la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
  Rispetto ad altri princìpi costituzionali, si rileva che l'articolo 4, al comma 1, richiama l'articolo 43 della Costituzione ai sensi del quale, a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Sulla materia dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi di «rilevanza economica», si sono succedute nell'arco dell'ultimo decennio diverse discipline normative, nel cui ambito si sono inserite sia un'abrogazione referendaria sia una pronuncia di illegittimità costituzionale. In particolare, l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, è stato dichiarato abrogato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2011, a seguito degli esiti delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011. Per colmare il conseguente vuoto normativo è quindi intervenuto sulla materia l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha previsto una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali le cui linee portanti in tema di affidamenti hanno ripreso quelle della disciplina varata nel 2008. Tali disposizioni sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche, cui è seguita l'introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali allo scopo di realizzare economie di scala e di prevedere differenziazioni idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi. Tale articolo, insieme all'articolo 4, è stato oggetto di modificazioni, come da ultimo le disposizioni dell'articolo 53 del decreto-legge n. 83 del 2012. La Corte costituzionale, con la sentenza 199 del Pag. 442012, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del giugno 2011, con l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 e delle successive modificazioni, in quanto dirette sostanzialmente a reintrodurre la disciplina abrogata dalla volontà popolare col suddetto referendum, quindi in contrasto con il divieto desumibile dall'articolo 75 della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo avente ad oggetto «Donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea» (Bruxelles, 3 marzo 2016).

SEDE REFERENTE

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia.
C. 1950 Sberna.

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