CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2016
612.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 147

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016
Doc. LXXXVII-bis, n. 4.
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, sulla base del dibattito svoltosi nel corso della seduta di ieri, ha apportato alcune integrazioni alla propria proposta iniziale. Formula quindi una nuova proposta di relazione per l'Assemblea (vedi allegato).

  Sergio BATTELLI (M5S), nel rinviare al successivo dibattito in Aula per una discussione più approfondita sui documenti in esame, manifesta la posizione contraria del proprio gruppo sulla proposta di relazione presentata dalla relatrice; ciò in ragione sia del richiamo al cosiddetto Piano Juncker, che giudica uno strumento inaccettabile e non adeguato alla complessa situazione italiana, sia per il riferimento al TTIP. Non ha peraltro ricevuto risposta alla domanda rivolta al sottosegretario Gozi, in occasione della sua audizione sui documenti programmatici, sulle motivazioni di sostegno del Governo a tale accordo.
  Preannuncia quindi il voto contrario del M5S sulla proposta di relazione formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 8.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
Atto n. 261.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, rileva che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere su tre schemi di decreto legislativo (Atti del Governo nn. 261, 262 e 263) recanti norme in materia di giustizia e cooperazione penale, volti a dare attuazione nell'ordinamento interno a tre Decisioni quadro, che – in maniera combinata – costituiscono la base giuridica su cui si fonda la circolazione e l'uso dei curricula criminali nel diritto dell'Unione europea.
  Tenuto conto della connessione dei tre provvedimenti svolgerà un'unica introduzione, per poi soffermarsi specificamente Pag. 148solo sull'Atto n. 261. I successivi punti all'ordine del giorno saranno dedicati all'illustrazione degli Atti n. 262 e 263.
  Si tratta, più precisamente, della Decisione quadro 2008/675/GAI, che mira a garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri; della Decisione quadro 2009/315/GAI, che introduce il certificato penale europeo con il quale è possibile chiedere informazioni sulle condanne e le interdizioni iscritte nei casellari nazionali (la cui attuazione è rimessa all'Atto del Governo n. 262) e della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) per lo scambio di tali informazioni (la cui attuazione è rimessa all'Atto del Governo n. 263).
  Risulta evidente, infatti, che per parlare di parità di trattamento tra precedenti penali nazionali e europei (di cui all'Atto del Governo n. 261) occorre che sia pienamente operativo il casellario europeo (di cui agli Atti del Governo nn. 262 e 263). L'operatività del casellario europeo è altresì determinante per conoscere – oltre alle condanne – eventuali interdizioni derivanti dalla condanna così da evitare, ad esempio, che il condannato in uno Stato per reati sessuali commessi su minori possa esercitare un'attività connessa alla cura dei minori in un altro Stato dell'Unione europea.
  Pur in assenza di un'attuazione legislativa da parte del nostro Paese, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari è già operativo dal 2012 e trova per l'Italia il suo fondamento nella Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 1959 (la cui ratifica da parte dell'Italia è stata autorizzata con la legge 215/1961). Con il sistema ECRIS – European Criminal Records Information System, il sistema informativo del Casellario europeo consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli stati membri, in un formato standard comune a tutti. Attualmente, dunque, l'Ufficio del Casellario giudiziario del nostro Paese è interconnesso con il sistema ECRIS, scambiando informazioni praticamente in tempo reale, per via telematica, con tutti i Paesi membri (esclusi Malta, Portogallo e Slovenia). Le sentenze pronunciate all'estero però possono essere inserite nel casellario giudiziale solo dopo il riconoscimento (delibazione ex articolo 730 del codice di procedura penale); prima del riconoscimento, la sentenza straniera non ha quindi valore certificativo. Ricordo altresì che fin dal 2005, alcuni stati membri (Francia, Germania, Spagna, e Belgio) avevano realizzato, su base multilaterale, una rete sperimentale di collegamento, denominata: Network of Judicial Registers (NJR) – Rete dei Registri Giudiziari, che ha coinvolto progressivamente 16 stati membri, di cui 10 pienamente operativi.
  Con le decisioni quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI si è inteso, pertanto, dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei, ridisegnando ECRIS sulla traccia della rete NJR e sancendo sostanzialmente la nascita del Casellario europeo.
  Segnala inoltre che il termine per dare attuazione a ciascuna delle tre decisioni quadro risulta già scaduto, e che occorre procedere senza indugio al recepimento degli atti in esame al fine di evitare di incorrere in procedure di infrazione. A partire dal 1o dicembre 2014, infatti, la mancata attuazione delle misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (GAI) da parte degli Stati membri può essere contestata dalla Commissione europea, rendendo così obbligatorio il recepimento.
  Ricorda che la delega per l'attuazione delle tre decisioni quadro è stata conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) prevedendo, per ciascun atto, specifici principi e criteri direttivi di delega, contenuti – rispettivamente – agli articoli 19, 20 e 21. Il termine per l'espressione dei pareri delle Camere – cui gli schemi di decreto legislativo sono stati assegnati il 15 febbraio 2016 – è il 26 marzo 2016. Pag. 149
  Di seguito, procederà come detto, ad una breve illustrazione del contenuto dell'Atto del Governo n. 261, volto a dare attuazione alla Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, finalizzata a garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri. Si tratta di uno strumento normativo che consente di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di utilizzo – secondo le regole proprie di ciascun sistema penale – dei precedenti penali pronunciati in ordinamenti diversi da quello in cui si svolge un nuovo procedimento.
  La Decisione quadro 2008/675/GAI si compone di sei articoli. La finalità è limitata «allo stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri». A differenza di altri strumenti, la Decisione quadro 2008/675/GAI non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri. Pertanto, l'obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale. In tal modo è fatta salva la libertà di ciascuno Stato di scegliere quali effetti far derivare dalle previe decisioni di condanna su un nuovo giudizio contro la stessa persona per fatti diversi. Per condanna si intende «ogni Decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato»; sono quindi escluse le mere pendenze giudiziarie (i cosiddetti carichi pendenti). La decisione quadro sancisce il principio di assimilazione, per il quale ciascuno Stato membro deve assimilare alle condanne riportate in ambito nazionale quelle riportate negli altri Stati membri, applicabile all'intero procedimento penale. Inoltre, la rilevanza dovrà essere assicurata sia per gli aspetti processuali, sia per gli aspetti di diritto penale sostanziale. Sono stabiliti i limiti entro i quali può darsi rilevanza alla precedente condanna subita in altro Stato membro, escludendo esplicitamente che i giudici di uno Stato membro possano interferire con il contenuto e gli effetti della Decisione presa in altro Stato membro, salvi i casi di trasferimento nel diverso Stato membro dell'esecuzione tout court della precedente condanna pronunciata in un altro Stato membro. La Decisione quadro in esame sostituisce, tra gli Stati membri, l'articolo 56 della Convenzione dell'Aja del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (ratificata in Italia con legge n. 305 del 1977). Il termine per la procedura di adeguamento è scaduto il 15 agosto 2010.
  La disposizione di delega (articolo 21 della legge di delegazione europea 2014) prevede che il Governo adotti un decreto legislativo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima (15 agosto 2014). I principi e criteri direttivi specifici di delega, stabiliscono che: la definizione di «condanna» coincida con quella della Decisione quadro (lettera a); siano prese in considerazione le precedenti sentenze di condanna pronunciate in altri Stati membri nei confronti di una stessa persona, sottoposta a processo penale per fatti diversi (rispetto a quelli oggetto della condanna) e di cui siano ottenute informazioni in virtù di reciproca assistenza giudiziaria. Inoltre, gli effetti giuridici da attribuire a tale precedenti condanne devono essere equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali (es. la recidiva), conformemente al diritto nazionale (lettera b); è escluso che tale presa in considerazione possa interferire con le decisioni già assunte, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia (lettera c).
  Lo schema di decreto legislativo n. 261 si compone di 4 articoli. L'articolo 1 Pag. 150delinea la finalità dello schema di decreto legislativo. L'articolo 2 reca la definizione di condanna, precisando che con essa si intende «ogni Decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato». L'articolo 3, disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione inerente alla pena, e in particolare per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere. Tali condanne hanno rilevanza anche nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena. L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Fa osservare che nel sistema italiano vigente, prima del riconoscimento la sentenza straniera non ha valore; si prevede infatti che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di riconoscimento (articolo 730 del codice di procedura penale), prima di essere inserita nel certificato del casellario ed acquisire la stessa valenza delle sentenze italiane. Con lo schema di decreto n. 261 si dà rilievo a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri anche in assenza di tale riconoscimento. Peraltro le finalità del riconoscimento sono individuate all'articolo 12 codice penale: 1) dichiarazione di recidiva, abitualità, professionalità o altro effetto penale; 2) applicazione di una pena accessoria; 3) applicazione di una misura di sicurezza personale; 4) a fini civili. Le finalità della «assimilazione» disciplinata dalla Decisione quadro in esame sembrano rientrare esclusivamente sotto il n. 1 dell'articolo 12 citato.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.
Atto n. 262.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, per l'introduzione generale al provvedimento, rinvia a quanto testé illustrato in sede di esame dell'Atto n. 261.
  Introduce quindi lo schema di decreto legislativo n. 262, volto al recepimento nell'ordinamento della Decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale. La delega legislativa è prevista dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015). La decisione quadro, dunque, non ha lo scopo di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati membri, bensì quello di creare una interconnessione telematica tra i casellari giudiziali, rendendo effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti.
  Ricorda che la Decisione quadro 2009/315/GAI – che abroga la precedente decisione 2005/876/GAI – si prefigge i seguenti obiettivi: definire le modalità attraverso le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro («Stato membro di condanna») trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato di cittadinanza della persona condannata («Stato membro di cittadinanza»); definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni e precisare le procedure da seguire per le richieste di informazioni estratte dal casellario giudiziario nazionale; definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle Pag. 151condanne. A tal fine, la Decisione quadro chiede agli Stati membri di designare un'Autorità centrale, che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne. Le informazioni possono essere scambiate ai fini di un procedimento penale o per altri scopi, ad esempio per la selezione del personale. Mentre le risposte alle richieste ai fini di un procedimento penale sono obbligatorie, quelle per altri scopi dovrebbero essere fornite conformemente al diritto nazionale. Lo Stato membro richiedente può usare i dati personali trasmessi solo ai fini per cui sono stati richiesti, tranne che il fine sia adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Tutte le richieste fatte pervenire alle autorità centrali devono essere formulate usando il modulo allegato alla decisione quadro. Il termine per l'attuazione è scaduto il 27 aprile 2012. Alla data del 19 gennaio 2016, 22 Stati membri hanno attuato la decisione quadro e 6 Stati – tra i quali l'Italia – non hanno ancora provveduto.
  La delega per l'attuazione della Decisione quadro 2009/315/GAI è stata conferita dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) che detta una serie di principi e criteri direttivi specifici. Tali principi e criteri stabiliscono che: il decreto legislativo riprenda le definizioni di condanna, procedimento penale e casellario giudiziario della Decisione quadro (lett. a); l'autorità centrale nazionale sia il Ministero della Giustizia (lett. b); il Ministero della Giustizia debba comunicare allo Stato di cittadinanza ogni condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale (lett. c), nonché ogni successiva modifica a tale iscrizione (lett. d). La stessa autorità centrale dovrà, se richiesta dallo Stato di cittadinanza, fornire copia della sentenza e qualsiasi altra informazione relativa (lett. e); se l'Italia è Stato di cittadinanza deve, attraverso il Ministero della Giustizia, conservare tutte le informazioni ricevute al fine di poterle ritrasmettere dietro richiesta di altri Stati (lett. f); le modalità per richiedere le informazioni al casellario giudiziale nazionale siano, pur nel rispetto del modulo allegato alla Decisione quadro, diverse in ragione del soggetto che effettua la richiesta (autorità centrale, cittadino o residente UE, autorità giudiziaria) (lett. g); anche le modalità di risposta alle richieste di informazioni sulle condanne estratte dal casellario siano diverse a seconda se relative a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, a un cittadino italiano ove la richiesta provenga da un Paese terzo, a un cittadino di altro Paese o apolide (lett. h); le risposte debbano essere date nel rispetto dei termini previsti dalla Decisione quadro (lett. i); i dati personali trasmessi possano essere utilizzati solo per la finalità per la quale sono stati richiesti, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza (lett. l); nello scambio di informazioni si usi la lingua ufficiale di uno degli Stati o una lingua accettata da entrambi (lett. m); alcune informazioni contenute nel casellario giudiziale debbano sempre essere trasmesse (es. quelle relative alla condanna e al reato in base alla lett. n)) o debbano essere trasmesse se disponibili (informazioni supplementari in base alla lett. p); che altre informazioni possano essere facoltativamente trasmesse (lett. o) e q); lo scambio di informazioni debba avvenire per via elettronica e con un formato standard, ovvero che trasmesse in maniera che ne risulti traccia scritta per consentire di verificarne l'autenticità (lett. r).
  Lo schema di decreto legislativo n. 262 si compone di 13 articoli, ripartiti in 3 capi e 2 allegati. Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta le disposizioni generali e, in primo luogo, definisce l'obiettivo dell'intervento legislativo (articolo 1). L'articolo 2 introduce alcune definizioni e aggiunge la definizione di Paese terzo (ovvero Paese che non è membro dell'UE). L'articolo 3 individua l'autorità centrale nazionale nell'ufficio presso il Ministero della giustizia che ha competenze per il casellario giudiziale in base al Testo Unico di cui al decreto del Pag. 152Presidente della Repubblica n. 313 del 2002; si tratta del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del quale la Direzione della giustizia penale si è dotata di un ufficio (Ufficio III) competente per il casellario. Il Capo II (articoli da 4 a 10) concerne gli obblighi di informazione e di conservazione delle informazioni a carico dell'autorità centrale. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che, se è condannato in Italia un cittadino di altro Stato UE, allo Stato di cittadinanza dovranno essere comunicate le informazioni elencate dall'articolo 5-ter del Testo Unico sul casellario, nonché ogni successiva modifica di tali iscrizioni e, previa richiesta, copia della sentenza e ogni altra informazione pertinente. Viceversa, quando la condanna di un cittadino italiano è pronunciata in altro Stato UE, l'autorità centrale deve conservare i dati e le informazioni ricevute. L'articolo 6 disciplina le modalità per presentare la richiesta di informazioni, prevedendo la trasmissione attraverso il modulo allegato allo schema; anche la risposta deve essere trasmessa in conformità allo standard allegato allo schema. L'articolo 7 precisa la tipologia di informazioni che possono essere trasmesse, distinguendo a seconda della cittadinanza dell'interessato e dell'appartenenza o meno all'Unione europea dello Stato richiedente l'informazione. L'articolo 8 individua il termine entro il quale l'autorità centrale deve rispondere. L'articolo 9 circoscrive l'utilizzabilità dei dati personali ricevuti da altro Stato membro alle finalità per le quali sono stati trasmessi salva l'utilizzabilità incondizionata a fini di prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza. L'articolo 10 stabilisce che la richiesta di informazioni debba essere fatta dall'Italia nella lingua dello Stato richiesto, mentre la risposta alle informazioni possa essere redatta in italiano o in altra lingua concordata con lo Stato richiedente. Il Capo III dello schema di decreto legislativo (articoli da 11 a 12) contiene le modifiche alle vigenti norme di attuazione del codice di procedura penale e al Testo Unico sul casellario giudiziale (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002). L'articolo 11 inserisce il certificato del casellario giudiziale europeo tra i certificati che la procura della Repubblica deve richiedere non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato (articolo 110 delle disposizioni di attuazione del c.p.p). L'articolo 12 inserisce nel Testo Unico il riferimento al casellario giudiziale europeo, definito come «l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani» (lett. a), b), e), f), h) e p)) e inserisce un nuovo titolo dedicato al casellario giudiziario europeo, composto da 3 articoli (lett. c). In particolare, il nuovo articolo 5-bis individua i provvedimenti che devono essere iscritti nel casellario; l'articolo 5-ter riguarda l'estratto del provvedimento inscrivibile e prevede che tutte le informazioni che giungono dallo Stato estero di condanna (sia quelle obbligatorie, che le facoltative, che le supplementari) debbano essere iscritte nel casellario; l'articolo 5-quater riguarda l'eliminazione delle iscrizioni a seguito di comunicazione dell'autorità centrale di un altro Stato membro.
  Inoltre, l'articolo 12: integra le competenze dell'Ufficio centrale per il casellario giudiziale (lett. d), a cui dovranno rivolgersi le autorità interessate di altri Stati membri (lett. o); disciplina l'acquisizione, da parte dell'autorità centrale di altro Stato UE del certificato del casellario europeo, prevedendo che tale autorità straniera possa accedere tanto alle iscrizioni contenute nel casellario giudiziale italiano quanto alle condanne iscritte nel casellario europeo (lett. g); disciplina la richiesta del certificato del casellario europeo da parte dell'interessato (lett. i); disciplina la richiesta del certificato del casellario da parte della pubblica amministrazione (lett. m); demanda ad un decreto dirigenziale la definizione delle modalità di rilascio dei certificati (lett. n) e delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari europei. Questo ultimo aspetto Pag. 153dovrà essere regolamentato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sentito tra gli altri il Garante per la protezione dei dati personali (lett. q). Il Capo IV, composto dall'articolo 13, contiene la clausola di invarianza finanziaria. Infine, i due allegati contengono, rispettivamente, il modulo per presentare la richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale e il modulo per rispondere a una richiesta di informazioni.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
Atto n. 263.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, per l'introduzione generale al provvedimento, rinvia a quanto testé illustrato in sede di esame dell'Atto n. 261.
  Introduce quindi lo schema di decreto legislativo n. 263, volto al recepimento nell'ordinamento della Decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che mira a costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri di dati contenuti nei casellari giudiziari europei. In particolare, la decisione quadro per consentire di comunicare informazioni in un modo facilmente comprensibile definisce un formato standard che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.
  La Decisione quadro 2009/316/GAI istituisce ECRIS, un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro. Non viene istituita una banca dati centralizzata, in quanto tutti i dati estratti dai casellari sono conservati unicamente presso gli Stati membri; le autorità centrali degli Stati (per l'Italia il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia) non avranno un accesso diretto ai casellari. Il Sistema ECRIS è infatti composto da un software di interconnessione conforme ad un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni tra le banche dati di casellari giudiziari e una infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata (la rete di comunicazione s-TESTA). Quanto al formato di trasmissione delle informazioni, gli Stati membri dovranno menzionare il codice di trasmissione delle informazioni sia in relazione ai reati che alle condanne, utilizzando codici predefiniti previsti dall'allegato A alla Decisione quadro. Se il reato non trova corrispondenza specifica nei codici, dovrà essere selezionata la voce «categoria aperta» o «altri reati». Analogamente si procederà per la pena irrogata e per le altre conseguenze penali (i relativi codici sono elencati nell'allegato B). Ulteriori disposizioni riguardano gli obblighi informativi degli Stati membri al segretariato generale del Consiglio europeo, in relazione ad esempio all'elenco dei reati nazionali previsti e delle diverse tipologie di pene e misure di sicurezza. Sono previste consultazioni tra le diverse autorità degli Stati membri per la redazione di un manuale che definisca le modalità procedurali per lo scambio di informazioni all'interno di ECRIS nonché un coordinamento operativo tra le stesse autorità per le azioni volte allo sviluppo e all'esercizio di ECRIS. Alla Commissione europea spettano obblighi di relazione periodica sugli scambi di informazioni e statistiche acquisite tramite ECRIS. Ricordo che il termine di recepimento delle disposizioni era fissato al 7 aprile 2012.
  La delega per l'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI è contenuta nell'articolo 20 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), in Pag. 154forza del quale il Governo deve osservare i seguenti specifici principi e criteri direttivi: introduzione di un sistema informatizzato che si interfacci col sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari; attribuzione all'autorità centrale istituita presso il ministero della giustizia della responsabilità della gestione del sistema informatizzato; previsione di una serie di formati standard di trasmissione delle informazioni tanto in relazione ai reati per i quali è pronunciata la condanna, quanto in relazione alle pene applicate. In particolare, il Governo è chiamato a confrontare l'elenco dei reati e delle pene applicabili allegati alla Decisione quadro con le fattispecie penali vigenti nel nostro ordinamento e le possibili conseguenze penali della condanna, prevedendo inoltre la possibilità di comunicare anche informazioni sul livello di realizzazione del reato e sulla partecipazione ad esso del condannato nonché sull'eventuale recidiva o cause di esonero (anche parziale) della responsabilità.
  Lo schema di decreto legislativo n. 263 si compone di 5 articoli, ripartiti in 3 capi, e 2 allegati. In particolare, il Capo I contiene le disposizioni generali e definisce l'oggetto dell'intervento legislativo (articolo 1) e alcuni termini chiave (articolo 2). Il Capo II istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia (articolo 3). La trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati. L'articolo 4 specifica che, quando tra una condanna pronunciata in Italia e tali codici manchi una specifica corrispondenza, nella trasmissione delle informazioni si dovrà utilizzare la voce «categoria aperta» per una fattispecie o pena simile o «altro reato», «altra pena» in mancanza di ipotesi similari. Le ultime due voci dell'Allegato A sono relative a «Altri reati dolosi» e «Altri reati colposi». Si consente infine l'utilizzo del parametro «decisioni non penali» quando, a fronte di una richiesta italiana di informazioni sulle condanne, lo Stato interpellato comunichi, spontaneamente, non solo le decisioni penali ma anche altre pronunce. Infine, il Capo III (articolo 5) prevede la clausola di invarianza finanziaria. L'allegato A allo schema di decreto legislativo contiene la tavola comune delle categorie di reato, con i relativi codici, e l'Allegato B la tavola comune delle categorie delle pene e delle misure.
  Segnala – tra i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, nell'ambito della disciplina relativa al casellario giudiziale europeo – la proposta di direttiva della Commissione europea del 19 gennaio 2016 (COM(2016)7 final) volta a modificare la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.
  La ratio dell'intervento risiede nel fatto che sebbene sia attualmente possibile scambiare tramite ECRIS informazioni sulle condanne a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi, mancherebbe tuttavia una procedura/meccanismo efficiente. Poiché i cittadini di paesi terzi non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, per ottenere informazioni complete sui precedenti penali di una determinata persona occorre inviare una richiesta a tutti gli Stati membri di condanna (»richieste generalizzate»), determinando un onere amministrativo per tutti gli Stati membri stimato in circa 78 milioni di euro l'anno. La proposta di direttiva prevede per gli Stati membri la possibilità di conoscere in anticipo quali siano gli altri Stati membri che possono dare riscontro ad una richiesta di casellario giudiziale circa un determinato cittadino extra UE, e di indirizzare tale richiesta esclusivamente a questi ultimi.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE.
Atto n. 273.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015).
  Anche questa direttiva, come quelle oggetto di esame la scorsa settimana, deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.
  La Direttiva 2014/32/UE, che consta di 54 articoli ed è corredata da 13 allegati, procede alla rifusione delle norme contenute nella Direttiva 2004/22/UE poiché questa nel tempo ha subito modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni.
  La nuova Direttiva disciplina gli strumenti per misurare nuovi, prodotti da un fabbricante stabilito nell'UE, o quelli nuovi o usati, importati da un paese terzo, stabilendo requisiti di conformità uniformi con un approccio di armonizzazione massima.
  A tal fine introduce:
   1) misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;
   2) il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento di misura con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità alla Direttiva, è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;
   3) norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;
   4) misure volte a garantire la qualità dell'operato degli «organismi di valutazione della conformità» (OVC), con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività;
   5) il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato Regolamento CE n. 765/2008;
   6) misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

  Quanto Lo schema di decreto legislativo in esame, si compone di 3 articoli e di 2 Allegati (A e B) e interviene novellando il Pag. 156decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 attuativo della precedente Direttiva nella medesima materia.
  Rinvia alla scheda predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento.
  Si limita qui a ricordare, in estrema sintesi, che il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 1 modifica il D.Lgs. n. 22 del 2007 al fine di correggerne la terminologia per renderne conforme il testo alla nuova Direttiva. Vengono inoltre specificati i requisiti tecnici degli strumenti e introdotte disposizioni in materia di obblighi per i fabbricanti, e in materia di identificazione degli operatori economici. Ulteriori disposizioni intervengono in materia di presunzione di conformità degli strumenti, di procedure di valutazione della conformità, di dichiarazione di conformità UE, di marcatura di conformità CE, in materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di organismi di valutazione della conformità e in materia di autorità di notifica nazionale, confermata nel Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 2 fissa la decorrenza di applicazione delle nuove disposizioni (20 aprile 2016) e armonizza i riferimenti alla nuova normativa.
  L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Lo schema di decreto in esame dispone la modifica e la sostituzione di alcuni allegati del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti e il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili. Inoltre è introdotto il nuovo allegato XIII in materia di dichiarazione di conformità.
  Lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva. Inoltre, come indicato nella relazione illustrativa, nello schema sono state esercitate alcune delle opzioni rimesse dalla Direttiva alla decisione dei singoli Stati membri.
  In particolare:
   è stata confermata ed estesa la facoltà di prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, nonché di prevedere delle eccezioni (articolo 3 della direttiva); più precisamente, all'articolo 1, comma 1, lettera hh) dello schema di decreto legislativo è stata introdotta un'ulteriore eccezione con riguardo ai distributori di acqua potabile, che si aggiunge a quella già vigente relativa ai distributori per la vendita di latte crudo (articolo 22-bis del decreto legislativo n. 22/2007);
   è stata confermata ed estesa la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale (artt. 6, 8, 10, 11 e 19 della direttiva) con riferimento alle informazioni e alla documentazione, agli obblighi per gli operatori, nonché alla traduzione della dichiarazione di conformità UE (artt. 4, 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 8-bis dello schema di decreto);
   con la previsione del ricorso ad un organismo unico di accreditamento (articolo 1, comma 1, lettera p) dello schema di decreto) lo Stato italiano si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'articolo 24 della direttiva, di attribuire ad un organismo nazionale di accreditamento la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità.

  Diversamente, le seguenti opzioni non sono state esercitate:
   eventuale introduzione di limiti giustificati dalle condizioni climatiche locali e particolari classi di accuratezza (articolo 7 della direttiva);
   possibilità di notificare comunque organismi di certificazione anche nel caso in Pag. 157cui non si ritenga di adottare prescrizioni nazionali per gli strumenti e le funzioni di misura (articolo 23 della direttiva);
   possibilità di adottare soluzioni alternative per la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità (artt. 31 e 32 della direttiva).

  Tenuto conto dei contenuti del provvedimento e del carattere tecnico delle disposizioni recate, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Atto n. 274.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame provvede a recepire la Direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in virtù della delega sancita con la Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).
  Anche questa direttiva, come quelle oggetto di esame la scorsa settimana e quella testé illustrata dalla collega Iacono, deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.
  Quanto allo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva, è interamente sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 (che attuava la precedente direttiva 94/9/UE), mantenendo così una disciplina unitaria della materia e salvaguardando il più possibile la corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate. Consta di 28 articoli e di dieci allegati.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione ed elenca le pertinenti definizioni. Le norme si applicano ad apparecchi e sistemi di protezione che per le loro caratteristiche possono causare un'esplosione nonché ai dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione per il funzionamento sicuro degli stessi apparecchi e sistemi.
  L'articolo 2 stabilisce che i prodotti devono rispettare quanto stabilito dall'allegato II, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza e salute; ai sensi dell'articolo 3 si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti contenuti nel medesimo allegato II. Le competenze nazionali, in assenza di armonizzazione europea, sono traslate sul MiSe, di concerto con il Ministero dell'interno.
  L'articolo 4 subordina al rispetto delle norme dettate dal presente decreto l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che devono, comunque, essere correttamente installati, utilizzati per gli scopi previsti e sottoposti a regolare manutenzione.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, i fabbricanti, al momento della commercializzazione, garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal succitato allegato II, e l'articolo 6 li specifica anche in rapporto ai loro rappresentanti autorizzati.
  Gli articoli 7 e 8 recano gli obblighi, posti in capo, rispettivamente, agli importatori ed ai distributori; essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'articolo 9.Pag. 158
  Infine, l'articolo 10 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente apparecchiature conformi alla normativa, così come lo devono essere anche i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi.
  L'articolo 11 dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008.
  L'articolo 12 contiene diversi richiami agli allegati da III a IX, al fine di definire le procedure per valutare la conformità degli apparecchi. L'allegato X reca il modello della dichiarazione di conformità UE, come disciplinata dall'articolo 13.
  L'articolo 14 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità nazionale di notifica, alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi della valutazione della conformità; il medesimo Ministero è anche individuato quale autorità di controllo degli organismi notificati.
  L'articolo 15 reca prescrizioni di carattere generale per gli organismi notificati di valutazione della conformità.
  Seguono disposizioni che si applicano ad organismi affiliati a quelli notificati (articolo 16), nonché disposizioni circa la procedura di notifica (articolo 17); sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati ed i ricorsi contro le loro decisioni (articolo 18). Specifici obblighi di informazione, in particolare nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sono posti in capo agli stessi organismi notificati (che partecipano anche al sistema di coordinamento e cooperazione con gli omologhi organismi europei) dall'articolo 19.
  L'articolo 20 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi.
  Gli articoli da 21 a 24 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, procedure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico. Sono inoltre previste procedure speciali per quei sistemi o apparati che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, siano ritenuti rischiosi all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 21.
  L'articolo 25 reca le sanzioni amministrative (da 500 euro a 1500 euro per ciascun prodotto commercializzato e messo in servizio senza i requisiti prescritti), l'articolo 27 contiene disposizioni transitorie e finali, l'articolo 28 la clausola di invarianza finanziaria.
  Con l'articolo 26 si propone l'abrogazione della disciplina attualmente vigente.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Atto n. 275.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, evidenzia come con il presente schema di decreto legislativo si provveda a recepire la Direttiva 2014/35/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, in virtù della delega sancita dalla Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).Pag. 159
  Anche questa direttiva, come quelle oggetto di esame la scorsa settimana e le due testé illustrate dai colleghi Iacono e Bergonzi, deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.
  La direttiva 2014/35/UE abroga la precedente Direttiva 2006/95/UE, anche al fine di adeguare la normativa in vigore al cd. pacchetto merci adottato nel 2008 e sopra ricordato. Analogamente, l'articolo 19 dello schema di decreto propone l'abrogazione della vigente normativa nazionale (la legge 18 ottobre 1977, n. 791; il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626; il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277).
  Lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli e di tre allegati.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, fissando quindi i limiti di tensione e stabilendo che il materiale elettrico posto sul mercato debba soddisfare requisiti che offrano un livello elevato di protezione di sicurezza. Lo stesso articolo richiama l'Allegato I recante i principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico.
  L'articolo 2 reca le definizioni.
  L'articolo 3 dispone in ordine agli obblighi dei fabbricanti che garantiscono, tra l'altro, che il materiale elettrico sia progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 1 e all'allegato I. I fabbricanti possono inoltre nominare con mandato scritto propri rappresentanti ai sensi dell'articolo 4, per una serie di adempimenti.
  Gli articoli 5 e 6 recano gli obblighi posti in capo, posti in capo, rispettivamente, agli importatori ed ai distributori; essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'articolo 7.
  L'articolo 8 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici.
  Ai sensi dell'articolo 9 si deve presumere che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti di sicurezza prescritti.
  Gli articoli 10 e 11 recano similmente norme sulla presunzione di conformità, rispettivamente, sulla base di norme internazionali e sulla base di norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato il materiale, quando viene garantito un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul territorio italiano.
  L'articolo 12 dispone in ordine alla marcatura CE e l'articolo 13 stabilisce che deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile.
  L'articolo 14 dispone in ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi. Il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti, previa intesa dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle altre amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
  Gli articoli da 15 a 18 regolano le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, misure di salvaguardia da intraprendere secondo un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico. Sono inoltre previste procedure speciali per il materiale elettrico che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, sia ritenuto rischioso all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 15. La procedura di salvaguardia dell'Unione opera qualora le misure adottate da uno Stato Pag. 160membro, in presenza di rischi, siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile.
  L'articolo 19 dello schema di decreto propone, come sopra ricordato, l'abrogazione della vigente normativa nazionale; l'articolo 20 contiene disposizioni transitorie e finali e l'articolo 21 la clausola di invarianza finanziaria.
  Rileva in conclusione che lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva, tranne che per quelle disposizioni della direttiva che non richiedono recepimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

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