CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 16 marzo 2016.

Audizione dei vertici dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015) 496 final e allegati).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.35.

DL 18/2016 – Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

  La X Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere, alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016 recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio».
  Il decreto-legge si compone di 18 articoli, divisi in 4 capi.
  Il capo I (articoli 1 e 2) è volto a riformare il settore bancario cooperativo in base al principio che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni.
  Il capo II (articoli 3-13) definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tali crediti.
  Il capo III reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi con riguardo all'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi (articolo 14), al regime fiscale della cessione di diritti attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte (articolo 15) e la modifica della disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie (articolo 16).
  Il capo IV contiene disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese (articolo 17) e la norma concernente l'entrata in vigore (articolo 18).
  Per quanto concerne i profili di competenza ovvero di interesse della commissione Attività produttive si segnalano le seguenti disposizioni.
  L'articolo 1 reca disposizioni che modificano gli articoli da 33 a 36 del Testo unico bancario (TUB) prevedendo che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle BCC appartenenti un gruppo bancario cooperativo, parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo possa continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in Spa.
  Si introduce, nella Sezione II (Banche di credito cooperativo) all'interno del Titolo II, Capo V del TUB, l'articolo 37-bis che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo e l'articolo 37-ter che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Viene, inoltre, modificato altresì l'articolo 150-bis del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative, ampliando il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori. Inoltre, si prevede l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve. Si modifica, inoltre, l'articolo 150-ter del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Sono poi apportate altre modifiche all'articolo 150-ter tra cui, al comma Pag. 1293, la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario.
  L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1 prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 37-bis, comma 7) per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola di opting-in, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.
  Il Capo II del provvedimento in esame reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).
  L'articolo 3 del provvedimento definisce l'ambito di applicazione della misura, che è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo UE) e consiste – come anticipato in precedenza – nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta ad una valutazione della Commissione UE, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.
  L'articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l'operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia (articolo 2 della legge n. 130 del 1999).
  L'articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura. Ai sensi del nuovo comma 3-bis non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle seguenti procedure concorsuali:
   fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
   ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;
   risoluzione delle crisi bancarie, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
   amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

  Sono esclusi i contributi provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. L'agevolazione si applica anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. Ai sensi del comma 2 l'agevolazione si applica ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Per i soli contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di Pag. 130entrata in vigore del decreto, l'esclusione dal novero delle sopravvenienze attive è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
  L'articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte. Il comma 1 stabilisce che ai fini fiscali la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente. In sostanza, il trattamento fiscale della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponte viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni. Il comma 2 prevede che dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione.
  Le perdite di cui dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.
  L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
  L'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine è modificato ed integrato il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF). Il comma 1, lett. a), integra la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio) contenuta nel TUF specificando che l'investimento in crediti diretti, a valere sul patrimonio dell'OICR, può riguardare solo i soggetti diversi dai consumatori. Con la norma in esame si chiarisce che i fondi d'investimento italiani possono erogare finanziamenti diretti esclusivamente a soggetti diversi da consumatori. Inoltre viene dettagliata la disciplina relativa ai fondi di investimento istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea.
  Il comma 1, lett. b) inserisce un nuovo capo, dedicato agli OICR di credito, nella parte II, titolo III, del TUF sulla gestione collettiva del risparmio, composto di tre nuovi articoli:
   articolo 46-bis del TUF (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani) prevede espressamente che i FIA italiani possono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio, (ovvero, possono erogare crediti) a favore di soggetti diversi da consumatori;
   articolo 46-ter (Erogazione diretta di crediti di FIA UE in Italia) del TUF disciplina la concessione diretta di crediti in Italia da parte di FIA UE, stabilendo procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali;
   articolo 46-quater (Altre disposizioni applicabili) del TUF prevede che all'attività di concessione di crediti in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE si applicano la normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e la relativa disciplina sanzionatoria previste dal TUB per le banche e gli intermediari finanziari, con esclusione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (articolo 128-bis del TUB).

  Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge modifica l'articolo 26, comma 5-bis, Pag. 131del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in materia di accertamento al fine di specificare che l'esenzione fiscale sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, è subordinata al rispetto delle norme del TUB in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede quali siano i termini per la deliberazione del parere, dal momento che la Commissione di merito ha appena iniziato l'esame delle proposte emendative. In particolare, esprime perplessità sul fatto di deliberare un parere su un testo destinato ad essere modificato.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea nella seduta del prossimo lunedì 21 marzo. Ritiene pertanto preferibile esprimere il parere sul testo originario.

  Ludovico VICO (PD) sottolinea che la Banca d'Italia ha assunto una posizione «oscillante» riguardo al provvedimento approvato sulle banche popolari e che sarebbe stato preferibile attenersi rigorosamente al regolamento n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

  Dario GINEFRA (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole.

  Marco DONATI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo ed esprime apprezzamento per il rinnovato quadro di rapporti di cooperazione fra l'Italia e la Mongolia.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 marzo 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

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