CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2016
608.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 70

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2016, osservando che il provvedimento è suddiviso in quattro capi, concernenti: la riforma del settore bancario cooperativo (capo I), la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (capo II), le disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi (capo III) e le disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (capo IV) ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione Pag. 71tecnica e delle altre che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli 1 e 2, riguardanti la riforma delle banche di credito cooperativo, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il carattere ordinamentale delle norme in esame. Peraltro, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, relativa alla possibilità per le banche di credito cooperativo aventi un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di effettuare operazioni di fusione o trasformazione senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione dietro corresponsione all'erario di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve, evidenzia che, a legislazione vigente, le banche di credito cooperativo sono soggette ad un particolare regime fiscale che prevede l'assoggettamento ad IRES di una quota complessiva di utili pari al 37 per cento (la quota, invece, non assoggettata a IRES è pari al 63 per cento, se destinata a riserve indivisibili, fondi mutualistici o a rivalutazione gratuita di quote).
  Tanto premesso, rileva che la disposizione in esame non sembra suscettibile di determinare effetti diretti di riduzione del gettito in quanto l'aliquota ridotta troverebbe applicazione ad operazioni non previste a legislazione vigente, nella configurazione indicata dal provvedimento in esame, e i cui effetti non dovrebbero quindi risultare scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito ritiene utile acquisire una conferma dal Governo.
  Con riferimento alla medesima disposizione, ritiene che andrebbero altresì acquisiti elementi in merito alla compatibilità con l'ordinamento europeo, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.
  In merito agli articoli da 3 a 13, concernenti la garanzia statale per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la garanzia non è standardizzata ai fini delle regole di contabilità europee SEC 2010 e coerentemente il prospetto riepilogativo non ascrive effetti ai fini dell'indebitamento netto. Date le caratteristiche normativamente definite della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS), reputa opportuno che siano esplicitati gli elementi di valutazione in base ai quali la GACS è stata considerata una garanzia una tantum. In particolare, andrebbe chiarito se le predette caratteristiche ricorrono in via generale ovvero se sia possibile individuare classi o categorie omogenee per le quali l'eventualità di escussione presenti caratteri di maggiore prevedibilità, tanto da suggerire di ascrivere anche preventivamente, in via prudenziale, effetti – sia pur parziali – sul saldo di indebitamento netto e, eventualmente, su quello di fabbisogno.
  Quanto agli effetti imputati sul saldo netto da finanziare, pari a 100 milioni per il 2016, versati ad un Fondo istituito in apposita contabilità speciale, segnala che la relazione tecnica non evidenzia i parametri in base ai quali tale importo è stato determinato. Ritiene quindi necessario che siano esplicitati i criteri alla base della quantificazione del predetto importo, chiarendo, in particolare, se esso corrisponda a valutazioni, sia pur di massima, riferibili ai possibili rischi di escussione.
  Osserva inoltre che al Fondo in questione sono imputate, oltre alla spesa nel limite di 1 milione di euro per il soggetto qualificato indipendente, anche le spese di gestione degli interventi realizzati dall'apposita società pubblica di cui all'articolo 13 e che non viene peraltro definito il possibile ammontare di tali ultime spese, che non vengono inoltre rapportate ad un ammontare massimo. Poiché dette spese andrebbero a ridurre le somme disponibili per il pagamento delle garanzie in caso di escussione, considera utile acquisire i dati riferiti alla possibile incidenza di detti oneri.
  Inoltre, segnala che sia le spese per il soggetto indipendente qualificato, sia quelle della società pubblica che gestirà gli interventi appaiono suscettibili di produrre effetti anche sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, mentre le risorse su Pag. 72cui gravano tali spese (100 milioni versati sull'apposito fondo) sono computate soltanto ai fini del saldo netto da finanziare.
  Evidenzia quindi ulteriori profili rispetto ai quali potrebbero determinarsi effetti finanziari sia pur di carattere eventuale e/o indiretto.
  In merito alla cessione dei crediti in sofferenza dalle banche alle società veicolo di cartolarizzazione, il decreto prevede (articolo 4, comma 1, lettera a)) che le cessioni avvengano per un importo non superiore al valore netto di bilancio (ossia al netto delle rettifiche): le cessioni potrebbero quindi determinare contabilmente, negli esercizi in cui vengono effettuate, perdite su crediti, con conseguenti effetti negativi di gettito. In proposito reputa dunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi dalle società di cartolarizzazione, previsto dall'articolo 7, rileva che le somme trattenute dalla società di gestione dei crediti (NPLs Servicer) per la propria attività di gestione risultano avere priorità rispetto allo stesso versamento degli oneri fiscali: andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla possibilità di implicazioni sul gettito.
  Inoltre, con riferimento al corrispettivo della GACS, osserva che esso sembrerebbe – per effetto del combinato disposto dell'articolo 9, comma 3, lettera c), e dell'articolo 6, comma 1, lettera c) – essere dovuto in via posticipata, e non anticipata, rispetto al periodo di validità della garanzia stessa.
  Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito sia ai profili di maggiore rischiosità nella riscossione di un corrispettivo posticipato (e ciò soprattutto nel caso in cui intervengano insolvenze), sia alla sostenibilità sotto il profilo di cassa, posto che saranno proprio le risorse così acquisite, oltre allo stanziamento iniziale di 100 milioni, ad alimentare il fondo per le garanzie statali.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 12, comma 2, rileva preliminarmente che la disposizione prevede la copertura degli oneri derivanti dal Fondo per la concessione della garanzia dello Stato, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta per il 2016 le necessarie disponibilità, pari a 350 milioni di euro, al lordo degli effetti del presente provvedimento.
  Ciò premesso, reputa comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 non comprometta gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente. Inoltre, segnala che gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 1 milione di euro annui dal 2016 al 2019, relativi alla nomina di un soggetto qualificato avente compiti di monitoraggio, potrebbero avere effetti anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mentre la relativa copertura a valere sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, come risulta dalla relazione tecnica, presenta risorse computabili solo ai fini del saldo netto da finanziare. Anche su tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Con riguardo all'articolo 14, riguardante l'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, reputa necessario che siano esplicitate le ipotesi – non illustrate dalla relazione tecnica – sottostanti le stime indicate, in base alle quali l'ammontare dei contributi interessato dal beneficio fiscale risulterebbe pari a circa 300 milioni per l'anno 2016, per poi ridursi a 7 milioni annui a decorrere dal 2017. Rispetto a tale ultimo valore la relazione tecnica afferma di considerare la serie Pag. 73storica del periodo 2010-2013, mentre con riguardo all'importo previsto di 300 milioni per il 2016, la relazione fa riferimento a «dati disponibili» su cui si basa la previsione.
  Ritiene quindi utile acquisire le stime incorporate nella relazione tecnica riguardo alle percentuali di adesione alle procedure in esame nell'esercizio 2016, sulla cui base è stato determinato il predetto importo di 300 milioni di euro. Inoltre, tenuto conto che la differenza tra gli importi stimati per il 2016 e quelli riferiti agli esercizi successivi sembrerebbe indicare un effetto di incentivazione da registrare in fase di prima applicazione, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni che inducono a ritenere che tale effetto – assunto ai fini delle stime – si esaurisca nell'esercizio 2016. In considerazione del rilevante effetto ascritto per il 2016, andrebbe altresì indicato se siano prefigurabili effetti di gettito anche con riferimento alla possibile deducibilità delle erogazioni liberali da parte dei soggetti che le effettueranno.
  Segnala inoltre che il rinvio della deducibilità dei contributi ricevuti nel 2016 determina una anticipazione di imposte da parte dell'ente beneficiario. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione in merito ad eventuali effetti finanziari dovuti alla formazione di crediti per imposte anticipate (DTA), nonché alla loro possibile trasformazione in crediti d'imposta immediatamente utilizzabili, anche attraverso il trasferimento ad altre società dello stesso gruppo. In tale ipotesi potrebbe infatti determinarsi una distribuzione temporale degli effetti di cassa non in linea con quella ipotizzata dalla relazione tecnica, con eventuale anticipazione ai primi anni di una parte delle riduzioni di gettito previste.
  Osserva che ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito alla disposizione, di natura antielusiva, in base alla quale il beneficio non si applica in relazione ai contributi corrisposti «da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa». Rileva che la formulazione adottata sembra non escludere infatti il beneficio fiscale in relazione ai contributi versati dalla società controllante all'impresa in crisi: potrebbero quindi determinarsi comportamenti finalizzati ad un risparmio di imposte del gruppo aziendale, mediante trasferimento di somme da parte della controllante (che dedurrebbe il costo) in favore dell'impresa in crisi (la cui sopravvenienza attiva non concorre alla formazione del reddito imponibile). In merito a tale eventualità e ai relativi effetti di gettito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 14, comma 4, reputa opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, valutati in 18,2 milioni di euro annui per il periodo dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, rechi le necessarie disponibilità.
  In ordine all'articolo 15, riguardante il regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito a quanto asserito dalla relazione tecnica, in base alla quale le disposizioni sono neutrali dal punto di vista finanziario in quanto «non si creano nuove attività o passività ma cambia esclusivamente la soggettività delle stesse». In particolare, andrebbe acquisita una valutazione dal Governo in merito alla neutralità finanziaria dell'operazione in rapporto alle cessioni idonee a produrre un beneficio fiscale (per es. cessione di attività a un prezzo inferiore a quello fiscale o trasferimento di perdite pregresse riportate a nuovo), nei casi in cui la banca cedente risulti incapiente e l'ente ponte risulti, invece, capiente sul piano fiscale e pertanto atto a beneficiare delle relative deduzioni e compensazioni.
  A proposito dell'articolo 16, concernente la modifica alla disciplina fiscale dei Pag. 74trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie, rileva che la relazione tecnica non indica i dati ed i criteri utilizzati per la quantificazione della perdita di gettito relativa agli immobili ad uso non abitativo (fabbricati e terreni), fornendo esclusivamente il risultato della stima. Ritiene pertanto opportuno che siano esplicitati gli elementi e i dati sottostanti la quantificazione ai fini di una verifica della stessa. Segnala inoltre che la disposizione attribuisce ulteriori funzioni all'amministrazione finanziaria interessata, la quale dovrebbe verificare l'avvenuto ulteriore trasferimento dell'immobile nei due anni successivi (requisito necessario per ottenere l'agevolazione). In proposito andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'effettiva sostenibilità, sulla base delle risorse esistenti, delle verifiche relative al trasferimento dell'immobile entro due anni dall'acquisto agevolato nonché, in caso di mancato trasferimento, delle necessarie attività di accertamento e riscossione.
  Per quanto riguarda, infine, la copertura finanziaria a valere sulle entrate attese dalla voluntary disclosure, ricorda che la relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2016 indicava le entrate attese in circa 3.400 milioni, di cui 2.000 previste per il 2016, interamente scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Osserva peraltro che, con il decreto-legge n. 191 del 2015 (cosiddetto decreto ILVA) è stato utilizzato a fini di copertura un importo aggiuntivo di 100 milioni per il 2016, cui vanno ad aggiungersi i 220 mln indicati dalla norma in esame. Ritiene che sarebbe quindi utile acquisire l'indicazione della previsione di gettito consolidata, derivante dalla voluntary disclosure, con particolare riferimento all'esercizio 2016.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 4 e 5, reputa opportuno che il Governo fornisca dati relativi ai risultati del monitoraggio delle entrate derivanti dalla proroga dei termini relativi alla cosiddetta voluntary disclosure, al fine di verificare che le ulteriori maggiori entrate indicate dal presente provvedimento, rispetto a quelle indicate a legislazione vigente, possano essere effettivamente conseguite. In proposito ricorda che, qualora non si verifichi il maggior gettito previsto (ora fissato in 2,32 miliardi di euro), sarà attivata la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 959, della legge di stabilità per il 2016, in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà provvedere, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2016, all'aumento delle accise, a decorrere dal successivo 1o maggio, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.
  Circa l'articolo 17, recante disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio, non ha osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di una prossima seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e XIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, derivante dall'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (C. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, reca «Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo» e che oggetto di esame è il testo adottato dalle Commissioni di merito come testo base nella seduta del 20 gennaio 2015, Pag. 75come modificato dagli emendamenti approvati nelle sedute del 9 aprile, del 22 e del 27 ottobre 2015. Ricorda che il testo iniziale del disegno di legge C. 2039 è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 11, riguardanti la tutela del suolo e la valorizzazione delle aree agricole, osserva che gli articoli 1 e 2 espongono i caratteri generali e le finalità di una nuova disciplina volta alla tutela del territorio, mediante la valorizzazione delle aree agricole ed il contenimento del consumo del suolo. In particolare, con tali articoli vengono richiamati i principi fondamentali da porre alla base della pianificazione e dello sviluppo territoriale, con previsioni che appaiono di carattere essenzialmente programmatico e, in quanto tali, prive di effetti finanziari diretti. Gli articoli 3, 4 e 5 delineano invece specifiche modalità di intervento. Al fine di verificare i possibili effetti finanziari connessi all'attuazione di tali misure, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento in merito ai profili applicativi della nuova disciplina. Infatti, nel caso in cui le norme richiamate (articoli 3, 4 e 5) siano da intendere alla stregua di criteri innovativi di tutela e di valorizzazione del suolo da applicare alla futura pianificazione territoriale, ciò non sembrerebbe determinare necessariamente obblighi di intervento immediati, suscettibili di generare effetti diretti di carattere oneroso. Qualora invece le medesime norme implichino l'introduzione di adempimenti di carattere vincolante, che richiedono un utilizzo di risorse altrimenti non previsto (per esempio per demolizioni o ristrutturazioni di edifici, per adeguamenti di infrastrutture già esistenti o per opere di urbanizzazione primaria e secondaria), la disciplina potrebbe determinare effetti onerosi rispetto ai quali andrebbero individuati i necessari mezzi finanziari.
  Riguardo alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio inutilizzato, reputa che andrebbe chiarito a quali amministrazioni pubbliche spetterebbe la realizzazione e la gestione di tale strumento e con quali mezzi finanziari dovrebbero essere effettuati i relativi adempimenti.
  Ritiene che analoghi chiarimenti andrebbero acquisiti con riferimento ai compiti di monitoraggio sulla riduzione del consumo di suolo e sullo stato di attuazione della legge in esame, per i quali si prevede anche la collaborazione dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura.
  Per quanto attiene alla novella all'articolo 16, comma 10, del testo unico in materia edilizia, relativo alla determinazione dei costi di costruzione in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, rileva che la nuova formulazione del comma è volta ad introdurre un obbligo per i comuni di deliberare costi di costruzione inferiori a quelli previsti per le nuove costruzioni laddove la normativa vigente prevede in tal senso una mera facoltà. Ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare i possibili riflessi finanziari per i comuni di tale previsione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5 reca, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi. Si prevede inoltre, al comma 2, che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
  Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre una specifica clausola di invarianza finanziaria, volta ad assicurare che dalla attuazione della delega recata dal presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate possano adempiere ai compiti ad esse affidati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pag. 76Con riferimento alla procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, rileva che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere espressamente che i relativi schemi – dei quali il testo già dispone la trasmissione, ai fini dell'acquisizione del parere, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari – siano comunque corredati di relazione tecnica. In merito ai predetti rilievi, considera tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito agli articoli 6 e 7, concernenti la tutela e la valorizzazione delle superfici agricole, ritiene che andrebbero chiarite le possibili implicazioni finanziarie dell'articolo 6, tenuto conto che la norma consente l'individuazione di una nuova tipologia di insediamenti rurali locali, collegando a tale qualificazione sia interventi di recupero, di ripristino e di ricostruzione sia la fornitura di servizi urbanistici e tecnologici.
  Osserva in particolare che, mentre i primi (interventi di recupero, di demolizione e di ricostruzione) potrebbero essere considerati a carico dei soggetti privati interessati – in quanto si tratta di requisiti preliminari per il riconoscimento della predetta qualificazione da parte delle regioni e dei comuni –, i secondi (servizi urbanistici, ecologici e tecnologici) potrebbero in linea di principio gravare sulle pubbliche amministrazioni competenti, tenuto conto che il testo non esclude espressamente tale possibilità.
  Su tali aspetti ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo, al fine di escludere eventuali effetti finanziari non previsti.
  In ordine agli articoli 8, 9 e 10, riguardanti il registro degli enti locali e misure di incentivazione, con riferimento all'articolo 9, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di fare fronte alle spese di tenuta del registro nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri.
  Riguardo all'articolo 8, ritiene che andrebbe confermato che la concessione di finanziamenti statali e regionali avvenga comunque nei limiti delle risorse stanziate per le medesime finalità.
  In merito alla possibilità – prevista dal medesimo articolo 8 – di introdurre misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, assume che la norma, di carattere facoltativo, potrà trovare applicazione soltanto nei limiti delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.
  Ritiene che andrebbe infine verificato l'impatto finanziario dell'articolo 10, relativo all'impiego dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni stabilite dal Testo unico in materia edilizia, rispetto alla destinazione delle medesime risorse già prevista a normativa vigente.
  Osserva altresì che il testo, nel prevedere una nuova destinazione, in via esclusiva, delle risorse in questione, precisa altresì che le stesse possano essere impiegate «senza vincoli temporali». Al fine di escludere effetti finanziari non previsti, ritiene che andrebbe chiarito se le nuove finalizzazioni possano incidere su interventi o esigenze di spesa già programmati a valere sulle medesime risorse, con conseguenti eventuali riflessi sulla gestione finanziaria degli enti interessati. Inoltre, pur essendo i comuni tenuti al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito ad eventuali effetti di cassa connessi al venir meno di vincoli di carattere temporale.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di una prossima seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, depositando agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), evidenzia in particolare che le previsioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7, appaiono suscettibili di comportare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica e che il Governo sta valutando una possibile riformulazione di tali disposizioni allo scopo di superare dette criticità.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento dopo attenta valutazione della riformulazione dell'articolo 14 testé annunciata dal rappresentante del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Atto n. 266.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta dello scorso 8 marzo, assicura che la dotazione di risorse umane da destinare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), con particolare riferimento a quelle da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevista dagli articoli 2 e 3, è idonea ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia.
  Conferma inoltre che le risorse derivanti dalle economie per la cessazione del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concorreranno in modo idoneo, quanto alla loro entità, alla copertura degli oneri di funzionamento dell'ANPAL, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
  Evidenzia poi che gli accordi o le convenzioni da stipulare con oneri a carico dell'ANPAL ovvero con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza del relativo personale, di cui rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'articolo 9, saranno Pag. 78attuati nell'ambito delle risorse già assegnate alle amministrazioni interessate e pertanto non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala infine che l'articolo 10, comma 3, che prevede che nelle more dell'avvio dell'operatività dell'ANPAL gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione della medesima Agenzia sono anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa, non comporta effetti di cassa, poiché le attribuzioni dell'ANPAL coincidono con quelle esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 266);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la dotazione di risorse umane da destinare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), con particolare riferimento a quelle da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevista dagli articoli 2 e 3, è idonea ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia;
    le risorse derivanti dalle economie per la cessazione del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concorreranno in modo idoneo, quanto alla loro entità, alla copertura degli oneri di funzionamento dell'ANPAL, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
    gli accordi o le convenzioni da stipulare con oneri a carico dell'ANPAL ovvero con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza del relativo personale, di cui rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'articolo 9, saranno attuati nell'ambito delle risorse già assegnate alle amministrazioni interessate e non comporteranno pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 10, comma 3, che prevede che nelle more dell'avvio dell'operatività dell'ANPAL gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione della medesima Agenzia sono anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa, non comporta effetti di cassa, poiché le attribuzioni dell'ANPAL coincidono con quelle esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 268.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
Atto n. 276.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Atto n. 271.

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