CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2016
606.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 186

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, avverte che è entrata a far parte della Commissione la deputata Luisa BOSSA, mentre cessa di Pag. 187farne parte il deputato Antonino MOSCATT.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2016.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) richiama l'attenzione dei colleghi sull'audizione del dottor Barbagallo, Capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, svoltasi dinnanzi alla Commissione Finanze lo scorso 1o marzo. In quella sede, il dottor Barbagallo invitava la Commissione a valutare se, in caso di way-out, la misura prevista per l'imposta straordinaria non concedesse vantaggi ingiustificati a chi esercita l'opzione di uscita, risultando inferiore al complesso delle agevolazioni fiscali ricevute dalla cooperativa nel corso del tempo. Invitava inoltre ad una valutazione approfondita della conformità del provvedimento alla disciplina europea degli aiuti di Stato.
  Auspica che tali preoccupazioni possano trovare adeguato rilievo nel parere della XIV Commissione.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL) ribadisce quanto già evidenziato in sede di discussione con riguardo agli istituti di credito cooperativo che operano in Trentino-Alto Adige. Ricorda che sul punto il relatore si era dichiarato disponibile ad un approfondimento.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) richiama le proprie considerazioni, svolte nella seduta dello scorso 1o marzo, che paiono coincidere con alcune delle osservazioni fatte dai rappresentanti di Banca d'Italia e di Confcooperative nel corso delle audizioni che hanno avuto luogo presso la VI Commissione.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che affronta il tema, sollevato dai colleghi, della conformità del provvedimento con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) osserva come, in passato, analoghe osservazioni formulate dalla XIV Commissione siano state ignorate dalle Commissioni di merito. Invita pertanto il relatore a trasformare in condizione i rilievi avanzati.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) considera specifica prerogativa della XIV Commissione la valutazione del rischio di incorrere in una violazione del diritto dell'Unione europea e ritiene che non si debba delegare l'approfondimento di tale aspetto alla Commissione di merito. Condivide pertanto l'opportunità che il parere, con riferimento alla procedura di notifica, esprima una condizione anziché una osservazione.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, rileva come nella proposta di parere la notifica alla Commissione europea sia un eventuale effetto dell'approfondimento richiesto. Se si pone la condizione della notifica, cessa allora di avere significato la richiesta di approfondimento rivolta alla Commissione di merito.

  Michele BORDO, presidente, osserva come presso la Commissione Finanze sia ancora in corso l'esame degli emendamenti al provvedimento e come, in tale quadro, possano emergere diverse modalità di risoluzione delle questioni sollevate, senza dover necessariamente ricorrere alla procedura di notifica alla Commissione europea.
  Al fine di rendere maggiormente incisivo il rilievo della XIV Commissione, si potrebbe piuttosto formulare una condizione Pag. 188che vincoli la Commissione di merito all'approfondimento richiesto, anche mediante lo strumento della notifica alla Commissione europea.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, accoglie la proposta di modifica avanzata dal presidente, che appare congrua anche alla luce del fatto che la Commissione di merito potrebbe, vista l'attuale fase dell’iter, decidere di sopprimere del tutto le norme in discussione.
  Sebbene affronti profili che investono il merito del provvedimento, accoglie anche la sollecitazione che proviene dall'onorevole Kronbichler, inserendo tra le premesse al parere un richiamo all'opportunità che il provvedimento tenga conto delle caratteristiche dei sistemi di credito cooperativo operanti nelle regioni a statuto speciale, al fine di preservarne le specificità.
  Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594 Governo.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2016.

  Michele BORDO, presidente, invita i colleghi ad intervenire sul provvedimento, illustrato dal relatore nella seduta dello scorso 1o marzo.
  Non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia ambientale.
Nuovo testo C. 3512 Governo.
(Parere alle Commissioni III e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale, di seguito illustrati.
  L'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, approvato dalla 18a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012 istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020); aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo; agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Per l'Unione e i suoi Stati membri la ratifica di tale emendamento non comporta alcun nuovo impegno rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima e sull'energia, ossia una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas-serra rispetto ai livelli del 1990. L'emendamento è stato ratificato da 60 Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti.
  Fa osservare che il secondo periodo di impegni riguarda circa il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di sviluppo non hanno assunto impegni, pur prendendone altri di natura volontaria fino al 2020 ai fini dell'azione per il clima. Ricordo inoltre che – per quanto attiene al periodo posteriore al 2020 – un nuovo accordo sul clima applicabile a tutti i Paesi è stato adottato nel corso della COP21 di Parigi, tenutasi nel dicembre 2015.
  L'Accordo UE-Islanda per l'attuazione dell'Emendamento di Doha, concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione Pag. 189europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015.
  Il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, firmato alla Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002, è in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del 6o strumento di ratifica. Esso sostituisce il precedente Protocollo del 1976, estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi.
  Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia con legge n. 30 del 1979, è stata modificata nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere.
  Gli Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata dall'Italia con la legge n. 640 del 1994, e Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero precisano che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative; aprono la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE; permettono alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiornano l'elenco di attività.
  Le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). La direttiva 2011/92/UE è stata sostituita dalla direttiva 2014/52/UE, che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 16 maggio 2017. La delega per il recepimento è stata conferita dalla legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014), che all'articolo 14 prevede altresì specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa.
  Quanto al Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (c.d. Protocollo VAS), persegue i seguenti obiettivi: a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa; c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.
  Il Protocollo ad oggi è stato ratificato da 26 Stati (oltre all'Unione europea) ed è entrato in vigore l'11 luglio 2010. La normativa europea in materia di VAS è contenuta nella direttiva 2001/42/CE. Le corrispondenti norme di recepimento sono incluse nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).
   Il disegno di legge si compone quindi di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi (articolo 2), degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati. L'articolo 3 contiene le definizioni di «UNFCCC» (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata Pag. 190con la legge 65/1994) e di «Protocollo di Kyoto» (Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato con la legge 120/2002).
  Il Capo II (articoli 4-6) fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.
  L'articolo 4, in particolare, consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio.
  L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istituendo il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni e affidando all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.
  L'articolo 6, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici, demandando inoltre ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni per la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.
  Il Capo III (articoli 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica dall'articolo 1, mentre l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luisa BOSSA (PD), relatrice, rivolge innanzitutto alcune parole di saluto al Presidente e ai colleghi della XIV Commissione, della quale entra a fare parte.
  Rileva quindi come il Testo unificato in esame sia la sintesi di un lungo lavoro fatto dalla XII Commissione su ben otto proposte di legge di iniziativa parlamentare, depositate tra l'aprile e l'agosto del 2015.
  La prima proposta di legge è la 3057 (Gadda e altri), composta da 15 articoli e suddivisa in 5 capi. Essa costituisce l'impianto principale di partenza anche del Testo unificato, a cui hanno contribuito anche le altre proposte depositate: la proposta 3163 (Galati) di soli due articoli; la proposta 3167 (Mongiello ed altri), composta di un unico articolo sullo spreco alimentare; la proposta 3237 (Sberna ed altri) di 9 articoli; la proposta 3191 (Causin e altri) composta da 6 articoli; la proposta 3196 (Faenzi ed altri) di 7 articoli; la proposta 3248 (Mantero ed altri) di 16 articoli; la proposta 3274 (Nicchi ed altri) composta di 9 articoli.
  Il dibattito nella commissione Affari sociali è cominciato il 2 luglio del 2015 e si è concluso, con l'approvazione degli ultimi emendamenti sul Testo unificato lo scorso primo marzo.
  Tutta la discussione ha preso il via contestualmente al grande impegno sui temi dell'alimentazione di Expo 2015 e del protocollo definito «Carta di Milano».
  Ridurre gli sprechi, riutilizzare le risorse per fini solidali, ridurre i rifiuti sono pezzi di una medesima strategia di una sorta di ecologia della vita che parla alle persone e parla al pianeta, in una doppia azione di tutela: quella delle relazioni e quella dell'ambiente.Pag. 191
  Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito lo spreco – soprattutto quello alimentare – un insulto alla società e al bene comune.
  Oltre a questo, esso è anche un grosso costo sociale e ambientale. Da una parte abbiamo i numeri della povertà, dall'altra i numeri dello sperpero: due fattori in crescita che ci dicono qualcosa sui nostri modelli di consumo e sul nostro stile.
  Avviare una riflessione su entrambi, in termini di sostenibilità e solidarietà, appare necessario.
   Ricorda che secondo il Rapporto 2013 sullo spreco domestico di Waste Watcher, ogni famiglia italiana butta in media circa 200 grammi di cibo la settimana: il risparmio complessivo possibile ammonterebbe dunque a circa 8,7 miliardi di euro.
  Secondo i monitoraggi di Last Minute Market, inoltre, in un anno si potrebbero recuperare in Italia 1,2 milioni di tonnellate di derrate che rimangono sui campi, oltre 2 milioni di tonnellate di cibo dall'industria agroalimentare e più di 300 mila tonnellate dalla distribuzione.
  A livello mondiale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha quantificato in 1,3 miliardi di tonnellate – pari a un terzo della produzione – lo spreco di cibo destinato al consumo umano: una quantità che se riutilizzata potrebbe idealmente sfamare per un anno intero metà dell'attuale popolazione, ovvero 3,5 miliardi di persone.
  In Europa, secondo la Direzione generale salute e tutela dei consumatori della Commissione europea, gli sprechi sarebbero quantificati in 100 tonnellate all'anno.
  Va ricordato che la cessione di alimenti è disciplinata dai Regolamenti comunitari che intervengono sulla sicurezza alimentare: si tratta del Regolamento 178/00, del Regolamento 852/04 e del Regolamento 853/04.
  I tre atti contengono le norme generali e specifiche che riguardano strutture, attrezzature e gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari.
  Non c’è, invece, una normativa specifica sulla cessione del cibo a titolo gratuito e sulle politiche di riduzione dello spreco.
  Il Parlamento Europeo sul tema dello spreco degli alimenti ha prodotto la Risoluzione del 19 gennaio 2012 fissando le strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'Unione, chiedendo ai paesi membri un'azione collettiva immediata per dimezzare, entro il 2025, lo spreco alimentare, prevenendo al contempo la produzione di rifiuti alimentari.
  Una legge nazionale italiana (la 55/2003, detta del Buon Sammaritano) ha equiparato al consumatore finale, in riferimento alla responsabilità derivante da norme di sicurezza alimentare (food safety), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.
  Rientrano in questo campo le Onlus che prevedono espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la «beneficenza».
  Con questa norma, i soggetti donatori sono stati sollevati dal cosiddetto principio della «responsabilità di percorso», in base al quale era necessario fornire garanzie per il cibo donato (sul corretto stato di conservazione, il trasporto, il deposito e l'utilizzo degli alimenti), anche dopo la consegna alle organizzazioni.
  Successivamente, la legge di stabilità 2014 ha operato una distinzione, all'interno dei donatori, fra gli operatori del settore alimentare (OSA), inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e le Onlus che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari ceduti dagli OSA.
   A carico di entrambi i soggetti c’è l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo dei beni.
  Va ricordato anche che il recupero dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale è tra le misure specifiche previste dal Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) per la riduzione dei rifiuti biodegradabili. Pag. 192
  Al tempo stesso è da segnalare che il 5 giugno 2014 il Ministero dell'Ambiente ha presentato il PINPAS, il Piano nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare con dieci misure contro lo spreco alimentare.
  In occasione della seconda Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, il 5 febbraio 2015, la segreteria tecnico-scientifica del PINPAS ha messo a punto il documento «La donazione degli alimenti invenduti».
  Nel documento viene sottolineata la mancanza di un quadro regolamentare chiaro ed omogeneo in materia igienico-sanitaria, l'assenza di procedure standardizzate, l'appesantimento burocratico derivante dagli adempimenti di natura fiscale, la generale assenza di incentivi per i soggetti donatori volti a compensare i maggiori oneri derivanti dalla gestione degli invenduti e la ristrettezza della platea dei possibili beneficiari.
  A molte di queste esigenze tenta di rispondere il Testo unificato in esame.
  Il Capo primo del Testo unificato così come emerso dall'esame della Commissione competente, definisce le finalità e le definizioni utili al contenuto della norma. L'articolo 1 individua la finalità della legge nella volontà di ridurre gli sprechi nelle varie fasi lavorazione e commercializzazione (dalla produzione alla trasformazione fino alla somministrazione) di diversi prodotti guardando a questi obiettivi prioritari:
   a) recupero e donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale;
   b) recupero e donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale;
   c) riduzione degli impatti ambientali con riduzione rifiuti, promozione riuso e riciclo;
   d) raggiungere gli obiettivi generali del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
   e) incentivare ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sui temi della legge.

  Preliminarmente, all'articolo 2, la normativa definisce con precisione chi sono gli operatori del settore alimentare a cui si rivolge la normativa, chi sono i soggetti cessionari, cosa si intende per eccedenze alimentari (prodotti invenduti o ritirati dalla vendita ma con intatti i requisiti di igiene e sicurezza, o rimanenze delle promozioni, o prossimi alla scadenza, per esempio) o per spreco alimentare e altre definizioni che individuano il perimetro dell'azione della normativa.
  Il Capo secondo del Testo unificato si riferisce nello specifico ai prodotti alimentari e ha come obiettivo la semplificazione delle misure per la loro cessione gratuita a fini solidali.
  L'articolo 3 garantisce agli operatori del settore alimentare la possibilità di cedere gratuitamente le eccedenze e stabilisce l'obbligo ai soggetti cessionari che le ritirano di destinarle a persone indigenti.
  L'articolo 4 fissa le modalità con cui queste eccedenze possono essere cedute, elencando caratteristiche tecniche minime di conservazione delle stesse. All'articolo 5 sono elencati gli obblighi per gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni. Essi devono prevedere prassi operative che garantiscano quanto previsto dal regolamento comunitario 852 del 2004.
  Con l'articolo 6 andiamo a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 571 del 1982, prevedendo che qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, ne va disposta la cessione gratuita a enti che si occupano di finalità civiche e solidali, per scopi quindi di sostegno agli indigenti.
  L'articolo 7 allarga l'area di azione delle organizzazioni di solidarietà al complesso di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche mentre l'articolo 8 istituisce un Tavolo permanente di coordinamento, che promuove iniziative, Pag. 193indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
  Il Tavolo è composto da: a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori; b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; f) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione; g) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti all'Albo istituito presso l'Agea ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari; h) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare; i) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui uno della ristorazione collettiva; l) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole; m) un rappresentate designato delle Regioni e province autonome; n) un rappresentante dell'ANCI; o) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso; p) un rappresentante della cooperazione agricola.
  Si va a comporre, quindi, un organismo di ampia partecipazione – a cui si concorre a titolo gratuito – che sarà in grado di rappresentare voci istituzionali e voci di mobilitazione, tenendo insieme, quindi, esigenze di carattere tecnico ed esperienze di valore pratico.
  Con l'articolo 9, il Testo unificato promuove iniziative di formazione e prevenzione sul tema della riduzione degli sprechi. Viene chiamato in causa il servizio pubblico televisivo e vengono coinvolti i Ministeri, tenuti a promuovere campagne nazionali di comunicazione sul tema del recupero alimentare e della riduzione degli sprechi.
  L'articolo 10 del Testo unificato rifinanzia il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituisce il Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze. Il primo viene dotato di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Il secondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  Con l'articolo 11 viene finanziato anche un fondo (legge 24 dicembre 2007, n. 244) destinato alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari. La dotazione, per i fini della presente norma, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  Il capo terzo del Testo unificato reca ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti per fini di solidarietà sociale, soprattutto in ordine alla necessità di riconoscere agli enti che si occupano di distribuzione gratuita per scopi benefici agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, l'equiparazione ai consumatori finali rispetto alle norme sul corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi beni.
  È una misura di semplificazione burocratica che agevola le organizzazioni di solidarietà nei loro obiettivi di beneficenza.
  Lo stesso viene previsto negli articoli successivi per chi si occupa, per gli stessi fini, di altri prodotti, anche non alimentari, con riferimento anche a norme di carattere fiscale.
  L'articolo 15 stabilisce che il Ministero della salute è tenuto ad emanare indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
  L'articolo 16 prevede che le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, Pag. 194tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, può essere applicato dai Comuni una riduzione della tariffa sui rifiuti.
  L'articolo 17 interviene sul tema appalti nella ristorazione collettiva con una previsione legata anch'essa alla cessione a titolo gratuito degli alimenti a fini di beneficenza.
  Per tutte le ragioni esposte, propone alla Commissione di esprimere, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL) manifesta la propria condivisione sul provvedimento in esame. Non può tuttavia non manifestare perplessità sull'ipocrisia dell'attuale situazione: mentre ci si adopera con provvedimenti come questo per combattere gli sprechi, si assiste alla quotidiana invocazione, da parte delle istituzioni, della necessità della crescita. Ma la crescita produce sprechi e avanzi, che regaliamo ai bisognosi, contribuendo così a rovinare il mercato agricolo ed il commercio dei luoghi di destinazione.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) saluta e ringrazia la relatrice per l'approfondita illustrazione svolta, che affronta un tema di estrema serietà. Osserva quindi come sarebbe possibile garantire una adeguata alimentazione a tutta la popolazione italiana semplicemente intervenendo sulla organizzazione dell'uscita delle merci dal mercato. Mediante un sistema di regolazione del flusso delle merci di prossima scadenza verso le mense popolari e le istituzioni assistenziali, si potrebbe dare una grande ed efficace risposta alle difficoltà degli indigenti; un sistema di agevolazioni fiscali per i distributori alimentari potrebbe a tal fine essere previsto.
  Riterrebbe opportuno richiamare la questione nel parere della XIV Commissione.

  Mario SBERNA (DeS-CD) ringrazia a sua volta l'onorevole Bossa per l'interessante relazione svolta, che interviene su un tema di estrema rilevanza e del quale molto si è occupato, anche per motivi professionali in qualità di responsabile di cooperativa sociale. Con riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole Buttiglione, ricorda che nella proposta di legge a sua firma (C. 3237) si prevedono specifiche disposizioni per la cessione di prodotti alimentari agli indigenti.
  Auspica quindi, anche per il ruolo fondamentale che il mondo dell'associazionismo svolge in favore dei più poveri, che si possa pervenire rapidamente ad una approvazione definitiva del provvedimento, quale riconoscimento del sentimento di generosità e di volontariato che fortunatamente continua a caratterizzare l'Italia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
Atto n. 269.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in Pag. 195esame – in attuazione della delega recata dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 («Legge di delegazione europea 2014») – recepisce la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
  La Direttiva 2014/28/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.
  Il regolamento (CE) n. 765/2008 contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli «organismi di valutazione della conformità», norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza, anche sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE
  La Decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.
  Il pacchetto di provvedimenti di adeguamento (i cui relativi schemi di decreto legislativo saranno tutti all'esame della XIV Commissione) riguarda i seguenti prodotti: i recipienti semplici a pressione, gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, gli strumenti di misura, sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, la compatibilità elettromagnetica.
  La ratio dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.
  Passando a quanto disposto dal provvedimento in esame, ricorda che la direttiva 2014/28/UE, oggetto di recepimento, introduce una disciplina più articolata e dettagliata in materia di messa a disposizione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti medio tempore.
  In particolare, sono intervenuti il regolamento (CE) n. 765/2008 – che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi – e la decisione n. 768/2008/CE, che reca un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
  La direttiva oggetto di recepimento ha disposto, inoltre, la rifusione della direttiva 1993/15/CEE, dedicata alla medesima materia e recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. In tale ottica, lo schema di decreto – anche sulla base della diversa struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 1993 – dispone l'abrogazione del citato decreto legislativo n. 7 del 1997, riprendendone (talora ampliandone) gran parte dei contenuti.
  Lo schema di decreto legislativo consta di 42 articoli, contenuti in sette Capi, rispettivamente: il Capo I (Disposizioni generali); il Capo II (Obblighi degli operatori economici); il Capo III (Disposizioni di sicurezza); il Capo IV (Conformità dell'esplosivo); il Capo V (Notifica degli organismi Pag. 196di valutazione della conformità); il Capo VI (Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) e infine il Capo VII (Disposizioni transitorie e finali).
  Esso contiene, infine, cinque allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento, limitandosi qui a richiamarne sinteticamente il contenuto.
  L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva, circoscrive l'ambito di applicazione del provvedimento agli esplosivi per uso civile. Sono esclusi dalla disciplina recata dallo schema: gli esplosivi in uso alle Forze armate e di polizia; gli articoli pirotecnici; le munizioni (fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15); le campionature di nuovi esplosivi in movimento all'interno dell'Unione europea, destinate ad essere testate dai competenti organismi. L'Allegato I del provvedimento in esame reca invece l'elenco, sempre basato sulle Raccomandazioni ONU, degli articoli pirotecnici e delle munizioni.
  L'articolo 2 reca le definizioni.
  L'articolo 3 scandisce che è vietato fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza contenuti nel decreto in esame, indicati nell'Allegato II o i criteri di cui alla valutazione di conformità, definita dall'Allegato III.
  I successivi articoli da 4 a 9 – in attuazione degli articoli da 5 a 10 della direttiva – stabiliscono gli obblighi degli operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione.
  Gli articoli 10 e 11 concernono, rispettivamente, il trasferimento e il transito degli esplosivi per uso civile, da e verso uno Stato membro.
  L'articolo 12 subordina l'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, all'autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza.
  L'articolo 13 disciplina la procedura di trasferimento di munizioni verso uno Stato membro, in analogia a quanto previsto dall'articolo precedente per il trasferimento da uno Stato membro.
  L'articolo 14 (recante deroghe per ragioni di sicurezza pubblica) consente, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, al prefetto competente per territorio di sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dallo schema, o di imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di tale materiale.
  L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni relative ai trasferimenti di esplosivi e munizioni.
  L'articolo 16 concerne la identificazione e tracciabilità degli esplosivi.
  L'articolo 17 impone agli operatori economici l'obbligo di munirsi di apposita licenza o autorizzazione al fine di fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, secondo le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
  L'articolo 18 dispone circa la presunzione di conformità degli esplosivi.
  L'articolo 19, relativo alle procedure di valutazione della conformità, prescrive che gli esplosivi per uso civile debbano soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'Allegato II.
  L'articolo 20 prevede specifiche indicazioni circa le caratteristiche della dichiarazione di conformità UE che deve accompagnare un esplosivo per uso civile. L'Allegato IV riporta poi, della dichiarazione di conformità, una sorta di fac-simile.
  L'articolo 21 ribadisce che la marcatura CE (della quale l'Allegato V reca un facsimile) è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (il quale pone norme in materia Pag. 197di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti).
  L'articolo 22 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della «marcatura CE» prevista dalla direttiva di riferimento.
  L'articolo 23, riguardante gli Organismi di valutazione della conformità, disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione in favore di tali organismi nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dallo schema di decreto.
  L'articolo 24 disciplina la procedura per la modifica delle notifiche, prevedendo la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione.
  L'articolo 25 stabilisce le prescrizioni che devono rispettare gli organismi notificati ai fini del conseguimento dell'autorizzazione e della successiva notifica, secondo quanto previsto dalla direttiva UE.
  L'articolo 26 – sul controllo degli organismi notificati – stabilisce che l'organismo nazionale di accreditamento provveda al controllo degli organismi notificati.
  L'articolo 27, sulla base del principio sancito dalla direttiva di riferimento all'articolo 29, prevede che un organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dal decreto in esame si presume conforme.
  L'articolo 28, relativo alle affiliate e ai subappaltatori degli organismi notificati stabilisce gli obblighi e le garanzie che assume l'organismo notificato qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità, oppure ricorra ad un'affiliata.
  L'articolo 29, sugli obblighi operativi degli organismi notificati, prevede le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità degli esplosivi per uso civile.
  L'articolo 30 riproduce testualmente l'articolo 38 della direttiva, stabilendo obblighi, a carico degli organismi notificati, di informazione al Ministero dello sviluppo economico, in particolare in ordine agli esplosivi per uso civile oggetto di valutazione di conformità.
  L'articolo 31 riguarda il coordinamento degli organismi notificati e, recependo l'articolo 40 della direttiva, attribuisce al Ministero dello sviluppo economico l'attività di coordinamento degli organismi notificati per la partecipazione a gruppi di coordinamento.
  L'articolo 32 assegna al prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli esplosivi per uso civile.
  L'articolo 33 riguarda le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone dei beni o dell'ambiente.
  L'articolo 34 reca una procedura di salvaguardia, introdotta ai fini del recepimento interno, assolvendo alla funzione di rendere edotti gli operatori economici degli atti di esecuzione assunti dalla Commissione europea in merito a misure nazionali contrarie alla legislazione dell'Unione europea o avverso le quali siano state sollevate obiezioni, ponendo a carico del Ministero dell'interno il relativo obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per le conseguenti informazioni al mercato interno.
  L'articolo 35 prevede le ulteriori procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato adotta nel caso in cui un esplosivo, seppur conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri motivi di pubblico interesse. Pag. 198
  L'articolo 36 – riproducendo l'articolo 45 della direttiva – stabilisce i casi di «non conformità formale» degli esplosivi e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità di un determinato prodotto.
  L'articolo 37 prevede specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto.
  L'articolo 38 reca le disposizioni transitorie e finali.
  L'articolo 39 dispone la sottoposizione dell'attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all'articolo 23 – quando essa è espletata da amministrazioni dello Stato – ad un sistema tariffario.
  L'articolo 40 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 41 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogati il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, ultimo periodo.
  L'articolo 42 individua la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto al giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
  Tenuto conto del dei contenuti del provvedimento in esame, di carattere prevalentemente tecnico, formula una proposta di parere favorevole.

  Luisa BOSSA (PD) riterrebbe opportuno svolgere sul provvedimento adeguati approfondimenti.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
Atto n. 270
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame dia attuazione alla Direttiva 2014/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (legge n. 1 14/2015).
  La Direttiva 2014/29/UE, che deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.
  Il regolamento (CE) n. 765/2008 contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli «organismi di valutazione della conformità», norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza, anche sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE.
  La Decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce Pag. 199principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.
  Come già osservato dall'onorevole Bergonzi nell'illustrazione del precedente provvedimento all'ordine del giorno, il pacchetto di provvedimenti di adeguamento (i cui relativi schemi di decreto legislativo saranno tutti all'esame della XIV Commissione) riguarda i seguenti prodotti: gli esplosivi per uso civile, gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, gli strumenti di misura, sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, la compatibilità elettromagnetica.
  La ratio dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.
  Per ciò che specificamente qui interessa, la Direttiva 2014/29/UE introduce:
  1. misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti (articolo 6 della Direttiva) ma anche per gli importatori ed i distributori (articoli 8 e 9 della Direttiva) tramite apposite procedure di valutazione della conformità (articolo 13-16 della Direttiva);
  2. il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un recipiente semplice a pressione con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi così da incidere sulla conformità alla Direttiva è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;
  3. norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito (articolo 14 e allegato IV). Tale aspetto assume rilievo particolare per i prodotti importati nell'UE: all'atto dell'immissione di un recipiente semplice a pressione sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sul recipiente in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato (considerando n. 21 della Direttiva);
  4. misure volte a garantire la qualità dell'operato degli «organismi di valutazione della conformità» OVC, con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività: sono pertanto introdotte prescrizioni obbligatorie per gli OVC che desiderano essere notificati alla commissione UE per fornire servizi di valutazione della conformità (articolo 21 della Direttiva 2014/29/UE). È prevista altresì la possibilità per gli Stati membri di esprimere obiezioni sulla notifica di un organismo di valutazione effettuata da un altro Stato membro (articolo 25, par. 5, della Direttiva 2014/29/UE). Pregnanti obblighi di informazione sono posti a carico degli OVC notificati (articolo 31 della Direttiva 2014/29/UE);
  5. il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato Regolamento CE n. 765/2008. L'accreditamento viene considerato un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, ed è stato pertanto inserito nella procedura ai fini della notifica alla Commissione UE dei predetti organismi Pag. 200di valutazione. Come rileva la relazione illustrativa al provvedimento in esame, la Direttiva (articolo 18, par. 2) prevede in via sostanzialmente preferenziale che la valutazione ed il controllo delle procedure di valutazione degli OVC siano eseguiti da un organismo di accreditamento.
  6. misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

  La Direttiva 2014/29/UE procede dunque ad una rifusione delle disposizioni europee vigenti in materia, in considerazione del fatto che la precedente Direttiva 2009/105/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, ha subito nel tempo alcune modificazioni.
  Lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo della Direttiva 2014/29/UE, è composto di 3 articoli. Esso, in considerazione delle novità introdotte dalla Direttiva 2014/29/UE, all'articolo 1 e allegati da I a III, apporta modifiche e varie integrazioni alla disciplina interna vigente in materia di recipienti semplici a pressione contenuta nel citato D.Lgs. n. 311/1991. Tale disciplina era stata già modificata ed integrata con il D.Lgs. n. 42/1997.
  Lo schema in esame interviene sostituendo le norme del D.Lgs. n. 311 come novellate dal D.Lgs. n. 42/1997 e disponendo contestualmente (articolo 1, comma 3) l'abrogazione di quest'ultimo provvedimento di modifica (D.Lgs. n. 42/1997).
  All'articolo 2 reca disposizioni finali volte a prevedere che le disposizioni in esso contenute si applichino a decorrere dal 20 aprile 2016.
  All'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Rinvia alla scheda predisposta dagli Uffici per una analisi puntuale delle modifiche introdotte. Si limita qui a ricordare che il provvedimento interviene in vari casi per recepire prescrizioni che sono direttamente rivolte agli Stati membri e che non richiederebbero specifico adempimento. Come anche rileva la relazione illustrativa, l'intervento in taluni di questi casi si rende comunque necessario per adattare la disciplina interna in quanto essa già contiene disposizioni in materia, che devono quindi essere adeguate.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.05.

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