CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 marzo 2016
604.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 34

SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.10.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.

  Micaela CAMPANA (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, nella seduta odierna, della proposta di legge C. 3634, in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, già approvata dall'altro ramo del Parlamento.
   Osserva che il provvedimento in esame attirerà sul Parlamento l'attenzione mediatica del Paese, dal momento che dietro questo testo, pervenuto dal Senato, ci sono vite, ci sono cittadini che da circa trent'anni vedono la politica fallire nel tentativo di dare una regolamentazione alle coppie omosessuali.
  Rammenta che da alcuni mesi tutta l'opinione pubblica è stata coinvolta nella discussione sulle unioni civili e che il testo che ci arriva dal Senato è un testo sul quale il Governo, e una maggioranza, allargata anche ad altre componenti parlamentari, ha messo testa e cuore.
  Fa presente che il maxiemendamento sul quale è stata posta la fiducia ha sostituito interamente il contenuto dell'atto Senato 2081, senza stravolgerne i contenuti. Il provvedimento in esame prevede l'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso qualificandola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, recependo così le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del Pag. 352010 ed eliminando ogni riferimento con l'articolo 29 della Costituzione che disciplina la famiglia. Questo punto è stato oggetto di una specifica discussione, che ha tenuto conto delle osservazioni trasversali a tutti i partiti e che ha costituito ad avviso della relatrice un buon punto di mediazione, mettendo al riparo il testo da eventuali futuri ricorsi alla Corte Costituzionale.
  Il testo esplica le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile che sono: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione per infermità di mente; la sussistenza di rapporti di affinità o parentela; la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
  Il testo prevede, altresì, una serie di diritti e doveri della coppia quali:
   l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, alla contribuzione, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni, la possibilità di assumere un cognome comune o aggiungere al proprio quello del partner. Ed inoltre: i diritti patrimoniali, diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento ed agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro. Le parti dell'unione civile hanno, inoltre, diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell'altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono, altresì, riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari a tutte le disposizioni fiscali, alla disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di successione e donazione, all'impresa familiare, alle numerose norme del codice civile in materia di contratti, prescrizione ed altro, alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, al trattamento dei dati personali, all'amministrazione di sostegno ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, infine, ai diritti in materia penitenziaria.

  Nel passare all'esame del punto più controverso di tutta la proposta di legge – la cosiddetta «stepchild adoption» o «adozione del figlio del partner» – è noto a tutti come e perché sia saltato l'articolo 5 del testo originario che allargava la possibilità di accedere all'istituto dell'adozione speciale per il partner dell'unione civile. Tuttavia l'attuale formulazione fa salva la giurisprudenza in merito che consente ai giudici, dopo una valutazione caso per caso, di poter concedere l'adozione anche al genitore sociale per i bambini che sono presenti nelle coppie omosessuali. Intorno a questo punto specifico è nato un dibattito estenuante, che spesso ad avviso della relatrice, è trasceso nel volgare, offendendo quella che per molti è vita familiare, dove ci sono bambini che il legislatore avrebbe il dovere di tutelare e non di mettere alla gogna. Ciò nonostante, ritiene che sia importante soffermarsi qualche momento su questo punto, con lo scopo di capire meglio come si sia cercato di rimediare allo stralcio dell'articolo 5. Nel corso del dibattito al Senato, molti senatori hanno presentato proposte emendative in merito, spesso discutibili sul piano della ragionevolezza. Così di fronte alla possibilità di uscire con soluzioni pasticciate, la maggioranza ha deciso che era meglio, nel solo interesse dei bambini, lasciare decidere i tribunali secondo le indicazioni della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni e la tutela del minore.
  Osserva, a questo proposito, che il comma 20 dell'attuale formulazione ha una funzione di garanzia. Esso prevede testualmente che: «È disposto, inoltre, che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e fatta salva la disposizione di cui alla legge 4 maggio Pag. 361983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Resta fermo, però, quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».
  Fin dall'inizio della discussione, è stato sempre chiaro che ci si ispirasse alle unioni civili vigenti in Germania, cercando di fare tesoro della giurisprudenza delle corti internazionali in merito che prevedevano una serie di estensioni, anche dal punto di vista patrimoniale, degli uniti civilmente rispetto alle coppie sposate. Corti che sono state ispirate dal principio di non discriminazione nell'accesso ai diritti in base al solo orientamento sessuale della coppia. Da questo punto di vista il legislatore italiano ha messo al riparo questo testo, anche nella riformulazione governativa, da futuri ricorsi alle corti europee in materia di diritti dell'uomo.
  Segnala che, a tale proposito, lo scorso 21 luglio 2015 la Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, nell'ambito del caso Oliari ed altri contro Italia, ha condannato il nostro Paese per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani sottolineando come «la protezione legale attualmente assicurata in Italia alle coppie dello steso sesso non solo non garantisce gli aspetti rilevanti per una coppia nell'ambito di una relazione stabile, ma si dimostra anche non abbastanza affidabile». La Corte, ha sottolineato come «la necessità di consultare continuamente i tribunali, in particolare in un sistema sovraccarico come quello italiano, significhi porre un ostacolo significativo agli sforzi dei ricorrenti a ottenere il rispetto della loro vita privata e familiare», infine, dopo aver ricordato come le diverse pronunce in merito delle Corti nazionali siano rimaste inascoltate e aver ricordato come tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ben 24 su 47 paesi prevedano il pieno riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, ha concluso condannando l'Italia poiché «il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di apprezzamento ed ha mancato di adempiere il suo obbligo positivo di assicurare che i ricorrenti avessero a disposizione un quadro giuridico che prevedesse la tutela e il riconoscimento della loro unione».
  Dopo l'ennesimo e un così duro richiamo sull'assenza di una legislazione in materia, ritiene che il Parlamento non può esimersi dal legiferare.
  Nel far tesoro della discussione spesso accesa che ha accompagnato il dibattito parlamentare degli ultimi mesi, rammenta che il testo del maxi emendamento nasce dalla riscrittura dei contenuti dell'A. S. 2081, che era il frutto dalla sintesi di 11 diverse proposte di legge presentate da tutte le forse politiche. Il provvedimento tratta sia delle unioni tra persone dello stesso sesso che delle convivenze di fatto tra persone di sesso diverso, introducendo nel nostro ordinamento un istituto originario, distinto dal matrimonio e fondato sull'articolo. 2 della Costituzione. La discussione è iniziata nel luglio 2013 e i nostri omologhi di commissione al Senato hanno speso nell'esame ben 72 sedute e proceduto a 41 audizioni di esperti, giuristi, associazioni che hanno arricchito i lavori dell'esperienza concreta.
  Nel ricordare l'iter del provvedimento, segnala, fin da subito, che depositerà agli atti i pareri delle Commissioni e del Ministero dell'economia e delle finanze che si sono già pronunciate sul testo.
  Il testo ha già ricevuto, in sede consultiva, i pareri favorevoli della Commissione Affari Costituzionale e della Commissione Politiche dell'Unione Europea che come relatrice si impegnerà a depositare agli atti di questa commissione. Sulla stessa linea si è espressa la Commissione Politiche dell'Unione Europea dopo aver ricordato la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si «prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, Pag. 37attualmente diciassette» e si incoraggiano «le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili», abbia concluso affermando come il testo unificato in esame si inscriva, in questa ulteriore riflessione auspicata dal Parlamento europeo. La Commissione Affari Costituzionali ha sottolineato come la scelta compiuta appaia compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte Costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all’ unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo – nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto «divorzio imposto», a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso, con la quale la Corte ha, quindi, ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica, quale il matrimonio, ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito – si legge nella sentenza – il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.
  Il Ministero dell'Economia e delle Finanze grazie ad un'analisi finanziaria delle coperture economiche ha aiutato a spazzare via settimane di polemiche circa l'impossibilità di garantire a tutte le coppie registrate uguali benefici previdenziali.
  Per tali motivi, si augura che la Camera sappia fare tesoro del lavoro svolto al Senato per giungere presto all'esame dell'aula, perché fuori da queste mura ci sono migliaia di cittadini italiani che attendono di sapere se il loro progetto famigliare ha per lo Stato, la stessa dignità sociale di altre famiglie.
  In proposito, osserva che il Parlamento ha il dovere di dare una risposta a chi oggi è in attesa da anni per colpa di legislatori inermi. Rileva, tuttavia, che il provvedimento in discussione non parla solo di coppie omosessuali, ma di famiglie, cercando di dare risposte nuove a chi oggi condivide un progetto di vita fuori dallo schema classico del matrimonio. Lo ha confermato l'Istat pochi mesi fa: gli italiani si sposano sempre meno. Le coppie che convivono sono oltre un milione, di queste 640 mila sono formate da partner che non si sono mai sposati. Il provvedimento in esame cerca di dare delle tutele minime anche a loro che oggi rappresentano una realtà numerosa nel panorama delle famiglie italiane.
  Per loro sono state predisposte una serie di garanzie minime che possa tutelarli, soprattutto in quei momenti di maggiore avversità che una coppia può trovarsi a vivere. Con l'obbiettivo di non abbandonare nessun cittadino nel momento della difficoltà, il provvedimento dispone che in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali; ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le Pag. 38modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore e comunque non oltre i cinque anni. Qualora il convivente superstite abbia figli minori o figli disabili ha il diritto di continuare ad abitare nella casa del convivente deceduto per un periodo non inferiore a tre anni; nel caso in cui uno dei conviventi di fatto sia conduttore del contratto di locazione della casa di comune residenza, in caso di morte del medesimo o di recesso dal contratto, l'altro convivente ha facoltà di succedergli nel contratto; i conviventi di fatto possono accedere alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in condizione di parità; qualora un convivente presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili della stessa; i conviventi di fatto possono essere rispettivamente designati quale tutore o curatore dell'altro convivente; in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, il convivente superstite viene risarcito alla stregua del coniuge; in caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce per il convivente di fatto economicamente più debole il diritto a ricevere gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio bisogno. In tali casi l'obbligo alimentare è adempiuto con precedenza rispetto ai fratelli e alle sorelle del convivente in stato di bisogno.
   Osserva che attraverso questa proposta di legge si rimette sostanzialmente mano al diritto di famiglia, dopo quasi quarant'anni. Era il 1975 e da allora le famiglie italiane hanno subito mutamenti profondi. Può piacere o no, ma non si può non rilevare che oggi gli italiani hanno un concetto di famiglia che sfugge ai lacci stretti del matrimonio: ci sono famiglie che nascono e crescono senza presentarsi mai di fronte ad un ufficiale civile, per una libera scelta e però hanno bisogno di garanzie minime nella vita quotidiana, per essere riconosciuti come formazione sociale e non come titolari singoli di diritto.
  Per tali ragioni, ritiene che questo provvedimento, per come è stato concepito, compie un passo importante verso un atteso adeguamento dell'ordinamento giuridico ad una società che aspetta solo di essere normata per diventare normale agli occhi dello Stato e di quei cittadini che ancora guardano con una certa diffidenza a queste nuove famiglie.
  Sottolinea che con questo provvedimento intende dare un riconoscimento pubblico all'amore che lega due persone, dando valore ad un sentimento che costruisce progetti e futuro, in modo che nessuno debba essere più considerato singolo pur vivendo in un vincolo affettivo.
  Ritiene che questa sia una legge che restituisce dignità ai cittadini italiani anche di fronte alla popolazione europea, non essendo solo una legge sui diritti, ma anche sui doveri.
  In particolare, sull'assunzione pubblica di un dovere verso il proprio partner, ritiene che non ci sia nulla di più importante e virtuoso che assumersi delle responsabilità verso la persona amata, dando peso all'amore non attraverso la dicitura sterile di un elenco di diritti, ma attraverso una serie di doveri che misurano l'impegno e pesano la responsabilità di persone adulte.
  Evidenzia, quindi, che il provvedimento in discussione rappresenta il passo da compiere per introdurre un elemento di normalità nella vita di tanti, per dire che lo Stato è al fianco di questi cittadini e che tutti si devono fidare.
  Sottolinea che non ci saranno automatismi, come non ci sono stati per altre leggi importanti come l'aborto o il divorzio, ma la legge si inserisce in questo processo di mutamento della coscienza sociale. Trattasi di provvedimento che rimette il nostro Paese al passo con le altre democrazie occidentali, dove le unioni tra persone dello stesso sesso sono realtà già da decenni.
   In particolare, segnala che le unioni civili sono già una realtà in Austria (2010), Pag. 39Estonia (2015), Finlandia (2002), Germania (2001), Grecia (2015), Liechtenstein (2011), Malta (2014), Olanda, Regno Unito (2005), Rep. Ceca (2006), Spagna (alcune regioni), Ungheria (2009). Mentre altri Paesi hanno optato per il matrimonio ugualitario: Belgio (2003), Danimarca (2012), Finlandia (2015), Francia (2013), Irlanda (2015), Lussemburgo (2015), Olanda (2001), Portogallo (2010), Regno Unito (2014), Spagna (2005), Svezia (2009).
  Ciò premesso, auspica che il percorso avviato oggi in Commissione possa chiudersi in breve tempo e che abbia la massima collaborazione di tutte le forze politiche, dentro e fuori la maggioranza, che hanno a cuore l'esigenza di dare una risposta a quanti oggi vogliono prendersi una responsabilità verso il proprio partner.
  Sottolinea come l'esigenza di far si che questo testo diventi presto legge nasca dal ritardo storico con il quale il nostro Paese arriva a questo punto.
  Rammenta, infatti, che l'Italia è in ritardo con la storia occidentale, con i suoi cittadini, soprattutto quelli anziani che non possono aspettare i tempi di un altro fallimento e chi sta male e in queste ore, seppur afflitto dalla malattia ha come pensiero quello di lasciare un segno tangibile di una vita in comune al proprio compagno, che vada oltre la morte e che sia di sostegno per il tempo futuro, quello del ricordo di una vita passata insieme.
  Nel rilevare che, nei confronti di costoro, il legislatore ha un appuntamento che non può più rimandare, si augura quindi che questa commissione possa svolgere il suo lavoro, per dare concrete risposte ai cittadini, essendo tempo per il nostro Paese di incamminarsi sulla strada dei diritti.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come i deputati del suo gruppo intendano proporre interventi correttivi e migliorativi del provvedimento in titolo. Al riguardo, si augura che non si ripeta quanto accaduto nel corso dell'esame del «disegno di legge Cirinnà» presso l'altro ramo del Parlamento, laddove i parlamentari del Movimento Cinque Stelle sono stati, davanti all'opinione pubblica, ingiustamente accusati di non sostenere il provvedimento. Nel ribadire quanto già dichiarato nella seduta di martedì 1o marzo scorso, rammenta, infatti, che il Movimento 5 Stelle, pur avendo sempre sostenuto il disegno di legge in materia di unioni civili, si è limitato a manifestare un orientamento contrario solo in ordine ad un emendamento presentato dal Partito Democratico (il cosiddetto «canguro»), peraltro successivamente dichiarato inammissibile e nemmeno posto in votazione. Manifesta, infine, netta contrarietà in ordine alla circostanza che il Governo abbia delegato a seguire il provvedimento in titolo un sottosegretario, a suo avviso, del tutto sprovvisto delle necessarie competenze tecnico-giuridiche.

  Walter VERINI (PD) preannuncia l'orientamento del suo gruppo parlamentare, pur nel rispetto delle prerogative della Commissione e dell'Assemblea, di approvare il provvedimento in discussione, senza alcuna modifica. Sottolinea, infatti, come quello delle unioni civili e delle convivenze di fatto rappresenti un tema sul quale l'opinione pubblica si attende rapide risposte da parte del Parlamento. Quanto alle considerazioni testé espresse dal collega Bonafede sul sottosegretario Migliore, stigmatizza il ricorso a quelli che definisce veri e propri attacchi personali, invitando i colleghi ad assumere toni più sereni e pacati nel corso della discussione. Nel dare, quindi, il benvenuto al sottosegretario Migliore, si dichiara certo del valido contributo, sul piano tecnico e professionale, che lo stesso sarà in grado di fornire alla Commissione.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel precisare che non era sua intenzione offendere il sottosegretario Migliore sul piano personale, ribadisce che lo stesso è privo di specifiche competenze nelle materie tecnico-giuridiche. Sottolinea, pertanto, che rientra nella sua facoltà di critica politica, lo stigmatizzare quella che ritiene una nomina di «cattivo gusto».

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, ritenendo che le considerazioni del deputato Pag. 40Bonafede siano volte unicamente ad alimentare una polemica politica, come spesso accade con il Movimento 5 stelle, rammenta di essere stato, in passato, componente della Commissione giustizia della Camera.

  Nicola MOLTENI (LNA) osserva come l'iter della proposta di legge in titolo non sia iniziato nel migliore dei modi, dal momento che il collega Verini ha lasciato chiaramente intendere che trattasi di un testo «blindato» che la maggioranza non ha alcuna intenzione di modificare. Ritiene, pertanto, che da ciò risulta considerevolmente sminuito il ruolo e la dignità della Commissione. Rileva, inoltre, che quello in argomento sia un provvedimento che presenta rilevanti profili di incostituzionalità, laddove effettua una chiara ed evidente omologazione tra gli istituti dell'unione civile e del matrimonio. Rammentando come le audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento riguardassero un provvedimento dai contenuti radicalmente diversi rispetto a quello oggi in discussione, rileva la necessità che la Commissione proceda all'espletamento di un'articolata ed approfondita attività conoscitiva sui contenuti della proposta di legge in esame. Si dichiara, infine, profondamente allarmato dalla scelta effettuata dalla presidente, che avrebbe dovuto svolgere invece un ruolo di garanzia, di designare quale relatrice una deputata che ha sempre assunto, sin dalla sua presentazione, posizioni di strenua difesa dei contenuti del disegno di legge «Cirinnà».

  Donatella FERRANTI, presidente, nell'assicurare di aver sempre svolto un ruolo di garanzia, improntato alla massima correttezza istituzionale, richiama l'attenzione sulla circostanza che il deputato Molteni, prima ancora di averlo fatto in Commissione, ha preannunciato alla stampa la sua intenzione di rinunciare all'incarico di relatore del provvedimento C.2892 in materia di legittima difesa. Rileva, infine, che la deputata Campana è stata designata quale relatrice della proposta di legge in discussione in ragione delle sue specifiche competenze sulla materia.

  Nicola MOLTENI (LNA), nel sottolineare che la presidente ha fatto testé riferimento a questioni che non attengono in alcun modo al provvedimento in discussione, ritiene di essere in diritto di svolgere considerazioni di natura politica, anche in sedi diverse da quelle in cui si svolgono i lavori parlamentari.

  Antonio MAROTTA (AP), nel rammentare come sia ben nota la posizione del suo gruppo parlamentare rispetto alla proposta di legge in argomento, evidenzia di essere disponibile ad un costruttivo confronto al fine di introdurre nel testo elementi migliorativi, ferma restando la sua contrarietà all'equiparazione tra l'istituto del matrimonio e quello dell'unione civile.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Avverte, inoltre, che la seduta, essendo imminente l'avvio delle votazioni pomeridiane in Assemblea, sarà sospesa e riprenderà con la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno.

  La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 15.20.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
C. 2892 Molteni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con una osservazione, della quale si potrà eventualmente tener conto nel corso dell'esame in Assemblea. Avverte, inoltre, che la X Commissione, invece, non ha ritenuto di esprimere alcun parere.

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  Nicola MOLTENI, relatore, dichiara di rinunciare all'incarico di relatore, preannunciando la presentazione di una relazione di minoranza sul provvedimento in titolo, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ermini 1.101.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto di quanto testé dichiarato dall'onorevole Molteni, designa quale relatore il deputato Ermini, che ha presentato l'emendamento 1.101, interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge in discussione. Avverte e la Commissione ne prende atto, che a seguito dell'approvazione del predetto emendamento, il titolo della proposta di legge in discussione deve intendersi modificato nei termini seguenti: «Modifica all'articolo 59 del codice penale, in materia di difesa legittima».
  Rammenta, infine, che anche il deputato La Russa ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza.
  Ciò premesso, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ermini, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, nonché i pareri delle Commissioni I, VI, VIII, X, XI, XII e XIV, mentre la Commissione Bilancio si è riservata di esprimere il parere direttamente all'Assemblea.

  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione scritta di minoranza, che sarà svolta dal deputato Colletti.

  La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Berretta e Vazio, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.25.

5-07615 Giuseppe Guerini: Sulla situazione del tribunale di Bergamo.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso Pag. 42l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Giuseppe GUERINI (PD), nel rinunciare alla replica, ringrazia il rappresentante del Governo e prende atto della risposta.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

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