CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2016
603.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 2 marzo 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RGNR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 febbraio 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e quella prodotta dall'interessato sono a disposizione dei componenti della Giunta.
  Dà quindi la parola alla relatrice Carinelli per le sue valutazioni in merito alla documentazione ricevuta dalla Giunta.

  Paola CARINELLI (M5S), relatrice, osserva come la documentazione trasmessa dall'Autorità giudiziaria possa fornire solo taluni limitati elementi che potrebbero essere utili ai fini della valutazione della Giunta, che è volta unicamente a verificare la sussistenza o l'insussistenza del nesso funzionale tra la dichiarazione (come riportata nel capo d'imputazione) e l'attività parlamentare svolta dall'interessato.
  Ricorda, in particolare, come non spetti alla Giunta sostituirsi al giudice nel valutare la fondatezza e veridicità dei fatti contestati all'interessato, né esprimere valutazioni su fatti e circostanze che riguardano il querelante e che si pongano al di fuori della cornice delineata dalle dichiarazioni rese extra moenia dall'interessato.
  Ciò premesso, osserva in primo luogo come le dichiarazioni dell'interessato riproducano sostanzialmente il contenuto di un articolo di stampa, pubblicato il 30 ottobre 2008 sul sito online del Corriere del Mezzogiorno, dal titolo «Amico dei clan gira su un'auto blu fornita dal capogruppo Idv alla regione», che rappresenta un chiaro esempio di «giornalismo d'inchiesta».
  Inoltre, la lettura del fascicolo del procedimento consente di meglio comprendere l'oggetto delle dichiarazioni in questione, Pag. 4come riportate nel capo di imputazione, secondo il quale l'interessato ha affermato:
   a) che «il membro del Consiglio regionale della Regione Campania e del partito Italia dei valori Silvestro Cosimo fosse solito mettere a disposizione il badge magnetico e la paletta segnaletica della Regione Campania al suo assistente Ciro Campana»: questi fatti sembrerebbero trovare taluni riscontri nelle indagini svolte dagli inquirenti;
   b) che «il querelante Campana in auto blu trasportava due soggetti affiliati ai clan mafiosi di Pomigliano d'Arco»: tale circostanza, indicata nel capo d'imputazione come «non corrispondente al vero», in effetti non sembra trovare puntuale riscontro nelle indagini svolte.

  L'interessato ha trasmesso della documentazione afferente al procedimento penale, peraltro coincidente con parte della documentazione già trasmessa dall'autorità giudiziaria. E ha trasmesso inoltre alcuni atti parlamentari tipici della XVI legislatura, che dovranno essere esaminati dalla Giunta per verificare la sussistenza di un nesso funzionale tra la sua attività parlamentare e le dichiarazioni da lui rese extra moenia.
  Si tratta di due proposte di legge, delle quali l'interessato risulta cofirmatario: la n. 1105 (in materia di contrasto alla criminalità organizzata) e la n. 1067 (in tema di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali).
  Vi sono poi due interrogazioni a risposta scritta presentate da Barbato: la n. 4-06537 (relativa ad asseriti legami tra una candidata alle elezioni regionali del 2010 e clan malavitosi in Campania) e la n. 4-15544 (su vicende relative a clan camorristici).
  È stata inoltre prodotta la mozione n. 1-01123, presentata da vari deputati dei gruppi di Italia del Valori – fra i quali l'interessato – e di Futuro e Libertà per il terzo polo, relativa al procedimento penale avente ad oggetto la cosiddetta «trattativa Stato-mafia».
  Sono stati trasmessi, infine, alcuni emendamenti alla legge di Stabilità 2013, in materia di erogazione di rimborsi e contributi pubblici ai partiti.
  Dagli atti tipici prodotti si può desumere che l'interessato ha partecipato, individualmente ed insieme ad altri deputati, all'attività parlamentare della XVI legislatura volta a segnalare al Governo vicende locali che riguardano anche la commistione tra politica e clan malavitosi, nonché a modificare la normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di rimborsi e contributi pubblici ai partiti.
  Nessuno degli atti parlamentari tipici contiene un riferimento alla vicenda riportata nelle dichiarazioni extra moenia in esame.
  Applicando la costante giurisprudenza costituzionale, non essendo ravvisabile una sostanziale corrispondenza tra contenuto di un atto parlamentare tipico e il contenuto delle dichiarazioni extra moenia, si dovrebbe riconoscere l'insussistenza del nesso funzionale.
  L'interessato, tuttavia, sostiene che i principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale possano essere applicati con maggiore elasticità, qualora le dichiarazioni extra moenia siano riconducibili a quelle specifiche tematiche, documentate da atti parlamentari tipici, che hanno contribuito a delineare l'identità politica di un determinato deputato: nel suo caso si tratterebbe, appunto, dei temi della lotta alla criminalità organizzata ed ai privilegi della «casta». E poiché le dichiarazioni extra moenia in esame sarebbero riconducibili proprio a quelle specifiche tematiche, sussisterebbe un nesso funzionale con l'attività parlamentare da lui svolta e documentata dagli atti prodotti.
  Secondo tale prospettazione, dunque, non sarebbe necessaria una sostanziale corrispondenza tra contenuto della dichiarazione extra moenia e contenuto dell'atto parlamentare tipico, ma sarebbe sufficiente la possibilità di ricondurre la dichiarazione extra moenia (non a tematiche generali di interesse parlamentare, bensì) Pag. 5ad asserite tematiche parlamentari specifiche e tali da delineare l'identità politica del parlamentare.
  Allo stato, si limita ad esprimere forti perplessità sulla tesi difensiva dell'interessato, che in realtà si discosta molto dalla giurisprudenza costituzionale e che, ove accolta, consentirebbe a qualunque deputato si sia occupato, nel corso della sua attività parlamentare, di lotta alla criminalità organizzata e ai privilegi della casta, di avvalersi dell'insindacabilità per qualunque dichiarazione extra moenia che sia genericamente riconducibile a quei temi.
  Inoltre, anche a volere ritenere – in via di mera ipotesi – che quei temi definiscano in qualche modo l'identità politica dell'interessato, osserva che non sono sufficientemente specifici da consentire di distinguere tale identità da quella di molti altri deputati che nella medesima legislatura si sono occupati degli stessi temi (si pensi, ad esempio, a tutti i deputati che insieme a Barbato hanno sottoscritto la mozione e le proposte di legge prodotte dall'interessato).
  Si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che l'esame dell'istanza dell'onorevole Barbato possa essere un'occasione per aprire una nuova riflessione sull'orientamento della Giunta in tema di insindacabilità, che a suo giudizio è divenuto forse troppo restrittivo, quantomeno laddove si sia deciso di seguire in modo pedissequo la giurisprudenza costituzionale. Rileva come, storicamente, si sia passati da una fase nella quale, in sostanza, qualsiasi dichiarazione era coperta dall'insindacabilità, ad una fase di assoluta restrizione dell'immunità alle sole ipotesi di corrispondenza di contenuto tra la dichiarazione extra moenia e l'atto parlamentare tipico. Precisa come si tratti della sua opinione personale, ma ritiene che i tempi siano maturi perché la Giunta inizi a riflettere sulla possibilità di estendere il proprio orientamento, eventualmente riconoscendo anche ad attività parlamentari atipiche la capacità di creare un nesso funzionale con le dichiarazioni extra moenia o, comunque, sulla possibilità di configurare una più elastica nozione di nesso funzionale.
  Con riferimento al caso di specie, osserva come, da un lato, sia un dato pacifico e notorio che l'interessato abbia focalizzato la propria attività politica sulla denuncia, in particolare, della criminalità organizzata nella sua regione, e come, dall'altro, non sia possibile ravvisare un nesso tra gli specifici fatti, oggetto delle sue dichiarazioni, e il contenuto di atti parlamentari tipici.
  Si tratta di un caso che presenta delle peculiarità e che, anche alla luce della richiamata esigenza di una riflessione sull'orientamento della Giunta, merita di essere esaminato con particolare attenzione.

  Franco VAZIO (PD) nel condividere l'opportunità di svolgere una riflessione sulle tematiche richiamate dal Presidente, richiama gli approfondimenti compiuti dalla Giunta, in questa legislatura, nel corso dell'esame dell'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Aniello Formisano.
  Ricorda, infatti, che nel corso della discussione era stato posto in evidenza come, in tema di insindacabilità, occorra operare un bilanciamento che tenga conto, da un lato, della necessità di rinvenire il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e le attività riferibili ai lavori parlamentari, come richiesto anche dalla giurisprudenza costituzionale, e, dall'altro, di evitare una restrizione penalizzante dell'attività parlamentare e dell'azione politica che si verrebbe a creare qualora si pretendesse una totale e completa sovrapposizione della comunicazione resa esternamente rispetto ai lavori parlamentari. D'altra parte, quest'ultima interpretazione restrittiva potrebbe indurre al previo esercizio di attività parlamentare al mero fine di precostituire la copertura dell'immunità in vista di future dichiarazione extra moenia. È emerso, comunque, un orientamento volto ad evitare di riconnettere l'immunità parlamentare ad opinioni riconducibili ad una generica attività politica, Pag. 6al fine di evitare di estendere oltremodo l'ambito di applicazione della prerogativa parlamentare.
  In conclusione, ritiene che siffatte valutazioni possano costituire un quadro di riferimento utile anche con riferimento alle decisioni da assumere rispetto alla domanda di insindacabilità in esame.

  Anna ROSSOMANDO (PD) rileva che la Giunta, pur tenendo conto dei principi enucleati dalla Corte costituzionale in tema di insindacabilità, ha talvolta operato un temperamento, valutando caso per caso la presenza del nesso funzionale. Nel condividere l'intervento dell'onorevole Vazio, sottolinea, tuttavia, come sia sempre necessario un esame particolarmente scrupoloso quando si tratta di dichiarazioni aventi ad oggetto l'attribuzione di un fatto determinato.

  Daniele FARINA (SI-SEL) nel condividere il rilievo del Presidente secondo il quale l'orientamento della Giunta appare restrittivo, osserva come il problema di meglio delineare i confini dell'insindacabilità si ponga in ogni legislatura, richiamando, in particolare, il documento recante i «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009.
  Ritiene, tuttavia, che, per quanto si voglia dilatare l'ambito di applicazione dell'immunità in questione, vi siano alcuni criteri che non possono essere derogati, come, segnatamente, quello secondo il quale non possono considerarsi collegabili alla funzione parlamentare le attribuzioni di fatti determinati oggettivamente diffamatori e indimostrati. Rileva, quindi, come nel caso di specie sia ravvisabile proprio l'affermazione di un fatto specifico, diffamatorio e ritenuto non rispondente al vero, in quanto non riscontrato dagli organi inquirenti.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi altri interventi rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

  Il seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Comunicazioni del Presidente sulla richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI