CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 161

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
(COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

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Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
(15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Mino TARICCO (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1) e fa presente di aver tenuto conto delle osservazioni espresse dal gruppo M5S nella predisposizione del suo parere.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritiene opportuno rinviare la votazione sul parere, al fine di poterlo approfondire o integrare.

  Mino TARICCO (PD) manifesta disponibilità ad un eventuale rinvio.

  Massimo FIORIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dell'atto in titolo.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Francesco PRINA (PD), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Mino TARICCO (PD) chiede ulteriore tempo per valutare l'opportunità di eventuali integrazioni del parere.

  Massimo FIORIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Marco CARRA (PD), relatore, fa presente che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – Partnership and cooperation agreement) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico.
  Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Unione Europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1o marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali.
  Con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.
  La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario (A.S. 1750) precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e standard. Firmato in esito ad un negoziato piuttosto rapido, l'Accordo quadro in esame costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.
  Fa quindi presente che, quanto al contenuto, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Mongolia si compone di 65 articoli organizzati in nove Titoli.
  Il titolo I (articoli 1-6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo.
  Con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; viene inoltre ribadita l'importanza di un elevato livello di tutela ambientale e di strutture sociali inclusive nonché del rispetto della Dichiarazione di Parigi del marzo 2005 sull'efficacia degli aiuti. Gli obiettivi della cooperazione bilaterale sono richiamati dall'articolo 2. Il recepimento delle le clausole standard comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro sono l'oggetto, rispettivamente, degli articoli 3 e 4. Con l'articolo 5 le Parti concordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazionale (CPI), dialogando e collaborando per sostenere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma, impegnandosi ad applicarlo ed a ratificare gli Accordi collegati – quali l'Accordo sui privilegi ed immunità della CPI – ed intensificando la collaborazione con la CPI stessa. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia avviene conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo (articolo 6). Pag. 164
  Il titolo II (articoli 7-9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.
  L'articolo 8, in particolare, in tema di cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, prevede che l'UE e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali quali l'Onu e le sua Agenzie, nonché in organismi quali l'OMC, il Trattato di amicizia e cooperazione ed il forum interregionale Asia-Europa (ASEM). Quanto alla cooperazione regionale e bilaterale (articolo 9), essa si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo e ad essa può essere esteso il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna parte. Il titolo III (articoli 10-13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile. Le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche (articolo 10). Ai sensi dell'articolo 11 la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale, il quale deve favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni ed essere valutato nel suo impatto economico, sociale ed ambientale. L'intensificazione della cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali è l'oggetto dell'articolo 12. In materia di ambiente (articolo 13), ma di interesse della Commissione Agricoltura, le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.
  Il titolo IV (articoli 14-28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti.
   Le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bi e multilaterali, al fine di intensificare le relazioni commerciali e di migliorare il sistema degli scambi multilaterali. Inoltre, riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile di sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i Paesi in via di sviluppo – esse intensificano le consultazioni su tale assistenza, conformemente al quadro OMC (articolo 14). La collaborazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare è disciplinata dall'articolo 15, altra materia di interesse della Commissione Agricoltura.
  Ai sensi dell'articolo 16 l'Unione Europea e la Mongolia promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi e collaborano attraverso lo scambio di informazioni su norme e procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, nel quadro dell'Accordo OMC sugli Ostacoli tecnici agli scambi (TBT). La cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali (articoli 17 e 18) è finalizzata a potenziare la dimensione sicurezza del commercio internazionale, per garantire un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale. L'articolo 19 prevede incentivi ai flussi di investimento attraverso la creazione di un ambiente favorevole determinato dall'avvio di un dialogo regolare per una maggiore cooperazione, dal ricorso a meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e dall'elaborazione di norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori. Con l'articolo 20 le Parti promuovono l'istituzione e l'applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese. Le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi (articolo 21), al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di 2 capitale e alla tecnologia, oltre che per facilitare l'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei Paesi terzi. Al fine di promuovere gli obiettivi dell'Accordo, le Parti si Pag. 165impegnano a facilitare la circolazione dei capitali (articolo 22) ed a garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici (articolo 23). L'importanza del rispetto delle norme sulla trasparenza e delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale viene ribadita dalle Parti, anche con il richiamo agli impegni presi a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS (articolo 24). La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca nel settore delle materie prime deve riguardare, a norma dell'articolo 25, sia il quadro normativo sia gli scambi, in quanto – si legge in proposito nella relazione illustrativa – un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore della produzione e del commercio delle materie prime. Ue e Mongolia, che si impegnano a promuovere la politica di sviluppo regionale (articolo 26), attribuiscono grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 27) impegnandosi a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva. Al Sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituito dall'articolo 28 è assegnato il compito di assistere il Comitato misto (di cui al successivo articolo 56) per quanto attiene i settori che rientrano nel Titolo IV in esame.
  Il titolo V (articoli 29-34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.
  Le Parti – riconoscendo l'importanza del consolidamento dello stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge ed all'amministrazione della giustizia – si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni su sistemi giuridici e legislazione, attivandosi a sviluppare forme di assistenza giudiziaria reciproca da prestarsi nell'ambito del quadro giuridico esistente (articolo 29). L'articolo 30 è dedicato alla protezione dei dati personali, settore nel quale le Parti intendono cooperare per migliorarlo attraverso lo scambio di informazioni, conoscenze ed assistenza tecnica, in conformità alle più rigorose norme internazionali. L'articolo 31 disciplina la cooperazione in materia di migrazione, che le Parti si impegnano a realizzare attraverso la gestione congiunta dei flussi migratori, istituendo un meccanismo di dialogo e di consultazione, nel rispetto del diritto nazionale della Mongolia e di quello vigente dell'UE. Le Parti, che si conformeranno alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili (Convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967) concordano che la cooperazione in materia di migrazione ha per scopo principale la prevenzione dell'immigrazione clandestina e della presenza irregolare dei rispettivi cittadini nel territorio dell'altra Parte, si impegnano reciprocamente a riammettere i propri cittadini che non soddisfino le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra Parte. In particolare il paragrafo 3 dell'articolo in commento prevede che l'Ue contribuisca finanziariamente all'applicazione di tale intesa, mediante gli strumenti di cooperazione esistenti. L'articolo 32 prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti attraverso un efficace coordinamento delle rispettive autorità competenti, secondo i principi concordati conformemente alle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito. La cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 33) avviene attuando e promuovendo le norme internazionali, quali la convenzione e i protocolli addizionali ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. L'articolo 34, dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito. La cooperazione si articolerà, in particolare, attraverso la promozione di assistenza tecnica ed amministrativa, lo scambio di informazioni nell'ambito del rispettivo quadro normativo e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle Pag. 166adottate dall'Ue e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la Task Force «Azione Finanziaria» (FATF).
  Il titolo VI (articoli 35-54) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.
  I settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono i seguenti: – diritti umani (articolo 35): si mira a promuoverne l'efficace tutela anche attraverso la ratifica e l'attuazione dei pertinenti strumenti internazionali nonché attraverso un dialogo costruttivo che porti al potenziamento delle istituzioni, nazionali e regionali dedicate al tema, intensificando altresì la collaborazione in seno alle Nazioni Unite; – servizi finanziari (articolo 36): se ne promuove il rafforzamento al fine di armonizzare le norme e gli standard comuni, migliorare i sistemi contabili e di vigilanza, nonché i sistemi di regolamentazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo; – politica economica (articolo 37): le Parti promuovono lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche economiche e decidono di condividere esperienze nel settore del coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale, approfondendo il dialogo in tema di politica monetaria e tributaria, tassazione delle imprese, finanza pubblica, stabilizzazione macroeconomica e debito estero; 3 – buon governo nel settore fiscale (articolo 38): le Parti si impegnano ad applicare tali princìpi sottoscritti dagli Stati membri a livello intra-UE, impegnandosi inoltre a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale e ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo; – politica industriale e PMI (articolo 39): la cooperazione è finalizzata a migliorare la competitività delle PMI incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione volte a sostenere l'attività del settore privato e delle associazioni imprenditoriali delle Parti. La cooperazione prevista deve anche promuovere sia la responsabilità sociale delle imprese sia pratiche commerciali responsabili, tenendo conto delle esigenze di tutela dei consumatori, argomento di interesse della Commissione; – turismo (articolo 40): l'intento di collaborazione mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore, capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali; – società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41): la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale; – audiovisivi e media (articolo 42): viene istituito un dialogo politico regolare in materia e viene incoraggiata la cooperazione tra operatori ed istituzioni del settore; – cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 43): le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e la condivisione di know-how, promuovono progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali in un'attività di cooperazione che è volta, altresì, a favorire la partecipazione delle piccolo e medie imprese; – energia (articolo 44): scopo principale della cooperazione bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rinnovabili nonché la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti. Le Parti promuovono contatti e ricerca congiunta in ambito regionale e internazionale, prendendo atto della necessità di esaminare la correlazione tra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile, conformemente all'iniziativa per l'energia dell'UE varata in occasione del vertice di Johannesburg del 2002; – trasporti (articolo 45): la cooperazione sarà finalizzata principalmente a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, a promuovere la sicurezza dei trasporti aerei, a contrastare la pirateria, a tutelare l'ambiente ed a rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le Parti cooperano inoltre in materia di Pag. 167navigazione satellitare – tenendo conto dei sistemi di navigazione satellitare EGNOS e Galileo – con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. È previsto, altresì, l'avvio di un dialogo sui servizi di trasporto aereo; – istruzione e cultura (articolo 46): le Parti attuano iniziative comuni nei diversi ambiti culturali, cooperando per preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversità e promuovendo gli scambi culturali bilaterali. Esse inoltre collaborano in ambito UNESCO al fine di tutelare il patrimonio culturale e promuovere la ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata da entrambe le Parti, intensificando la collaborazione finalizzata alla sua attuazione; – ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali (articolo 47): ancora di particolare interesse della Commissione, viene in particolare intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio; – agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale (articolo 48): le Parti promuovono la cooperazione ed il dialogo in tale ambito, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, oltre che attraverso reti di cooperazione tra agenti e operatori economici locali; – sanità (articolo 49): le Parti si impegnano a potenziare ed a riformare i rispettivi sistemi sanitari, collaborando per migliorarne le condizioni ed il livello di salute pubblica, nonché a realizzare attività epidemiologiche congiunte; – occupazione e affari sociali (articolo 50): l'intensificazione della cooperazione in tali ambiti comprende temi quali la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna, il lavoro dignitoso considerati elementi cardine dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere ed applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, contenute in particolare nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi ed ai diritti fondamentali del lavoro e nella dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa; – cooperazione statistica (articolo 51): è finalizzata all'armonizzazione di metodologie e prassi statistiche che consentano un corretto utilizzo anche dei dati riguardanti i settori contemplati dal presente Accordo; – società civile (articolo 52): le Parti contemplano la possibilità che la società civile partecipi al processo di definizione delle politiche nazionali ed alle consultazioni sulle strategie di sviluppo, cooperazione nonché sulle politiche settoriali; – modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione (articolo 53): la collaborazione è finalizzata a migliorare l'efficienza organizzativa, garantendo una gestione trasparente delle risorse, migliorando il quadro legislativo e istituzionale, potenziando i sistemi giudiziari e riformando il sistema di sicurezza; – gestione del rischio di catastrofi (articolo 54): la collaborazione mira a prevenire o minimizzare il 4 rischio di catastrofi e le relative conseguenze, attraverso il ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza.
  Il titolo VII (articolo 55) riguarda gli strumenti di cooperazione.
   Le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo e di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione. UE e Mongolia incoraggiano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire i suoi interventi in Mongolia.
  Il titolo VIII (articolo 56) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo Pag. 168e di definire le priorità d'azione da perseguire. Il Comitato misto ed il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, istituito dall'articolo 28 dell'Accordo in esame, possono prendere decisioni finalizzate a conseguire gli obiettivi dell'Accordo vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro applicazione. La norma prevede la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l'approfondimento di specifici aspetti di comune interesse ed attribuisce al Comitato medesimo il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l'Unione europea e la Mongolia.
  Il titolo IX (articoli 57-65) reca le disposizioni finali.
  È prevista la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici (articolo 57). L'articolo 58 disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, stabilendo per gli Stati membri dell'UE la facoltà di avviare attività di cooperazione bilaterale o di concludere nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con la Mongolia. Ai sensi dell'articolo 59 in caso di controversia sull'applicazione e sull'interpretazione dell'Accordo, le Parti possono rivolgersi al Comitato misto; in caso di inadempimento di una di esse, l'altra può prendere le misure del caso (paragrafi 2, 3 e 4), da scegliere tra quelle meno lesive per l'attuazione dell'Accordo stesso. Le Parti forniscono informazioni al Comitato misto, a cui possono rivolgersi al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti. L'articolo 60 prevede la possibilità per le Parti di accordare ad esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformità con i regolamenti e le norme interne delle Parti. L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo. L'Accordo può essere modificato di concerto tra le Parti, e la sua eventuale denuncia prevede la forma scritta. Contenuto del disegno di legge di ratifica Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015 (A.S.1750), si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, non essendo ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa cui si è fatto cenno, di una relazione tecnica dove viene ribadito che dalla legge di ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il ddl è altresì accompagnato da una Analisi tecnico-normativa dove si esplicita la necessità di ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica rientrando l'Accordo nelle fattispecie previste dall'articolo 80 Cost. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Giuseppe ROMANINI (PD) manifesta soddisfazione per la prossima ratifica dell'Accordo, visto anche il progressivo incremento Pag. 169degli scambi commerciali con la Mongolia.

  Massimo FIORIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria ANTEZZA (PD), relatrice, fa presente che il testo unificato in esame ha l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale. Nonostante la crescente diffusione dell'attività di commercio equo e solidale, in Italia il settore non è infatti ancora stato oggetto di un provvedimento normativo ad hoc, dotato di carattere di organicità.
  Il fenomeno del commercio equo e solidale, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, non si presta ad essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale. La possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale.
  Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). L'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi – mediante la riduzione o l'abbattimento per l'appunto dei dazi doganali – a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma può esplicarsi per altre funzioni, e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale. Va ricordato che il settore ha risposto all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare attraverso forme di autodisciplina, che hanno condotto, per varie strade, all'elaborazione di normative di carattere «volontario». Una prima via ha condotto all'elaborazione, su scala europea e nazionale, delle c.d. Carte dei criteri, ovvero documenti volti ad individuare una serie di requisiti necessari per connotare determinati soggetti quali organizzazioni del commercio equo e, di conseguenza, consentire la loro iscrizione in appositi registri. Tale approccio si è rivelato particolarmente idoneo a regolamentare la commercializzazione dei prodotti del commercio equo attraverso il c.d. percorso integrato (o filiera integrale), nel quale i prodotti sono importati da organizzazioni del Cees e distribuiti soprattutto in negozi specializzati (Worldshops o Botteghe del mondo). Una seconda via che è stata percorsa ha portato invece alla stesura di norme volontarie armonizzate relative a sistemi di certificazione, in base ai quali i prodotti del commercio equo vengono etichettati da organismi certificatori privati specializzati, in questo modo garantendo la conformità dei prodotti medesimi a determinati standard e il rispetto, nella catena di produzione, dei principi propri del settore in discorso. In questa seconda prospettiva, si deve anzitutto qui ricordare il sistema di certificazione istituito da FLO – Fairtrade Labelling Organizations International –, che attribuisce l'etichetta «Fairtrade» ai prodotti ritenuti conformi ai c.d. Fairtrade standards.
   L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale Pag. 170nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.
  A tale fine sono previsti: procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.
  L'articolo 2 contiene le definizioni. Particolarmente rilevanti quelle di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale.
  Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Per accordo di commercio equo e solidale si intende un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche, in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo prevede inoltre di norma che l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo.
  Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale.
  L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività (sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti e i movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti). Le organizzazioni citate stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Tra le altre attività adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale nonché sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico fondando la loro attività sulla cooperazione e sulla promozione di relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore. Tali organizzazioni sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano quindi i soggetti «di primo livello» nell'ambito del sistema previsto dal testo. L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. A questo scopo devono avere un sistema di controllo e un'organizzazione adeguata per Pag. 171svolgere i compiti di controllo. Gli enti rappresentativi a fronte di verifiche periodiche, successive all'iscrizione al registro di filiera, rilasciano un attestato se la verifica si conclude positivamente. Qualora l'ente rappresentativo rilevi criticità indica le necessarie misure correttive e decorso un termine per l'adeguamento, comunque non superiore a centoventi giorni. Nei casi più gravi – ovvero qualora le violazioni persistano – provvede alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente. Tali soggetti rappresentano pertanto il «secondo livello» nell'ambito del sistema previsto dal testo. L'articolo 5 disciplina infine gli enti di promozione del commercio equo e solidale ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati. Anche tali enti svolgono ulteriori attività quali sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale, attività di promozione dei marchi che rilasciano in licenza, supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale che hanno ottenuto in licenza i marchi citati e attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti 2 nonché attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità. Le attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard internazionali per il rilascio dei marchi sono affidati per statuto a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale e nei siti web degli enti è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. È infine previsto il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti di commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi. Le organizzazioni e gli enti di cui agli articoli sopra descritti pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità evidenziando anche – nel caso degli enti di cui si tratta – se per lo svolgimento delle proprie attività si avvalgono o meno di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono o meno riferite a norme tecniche adottate da enti di normazione di cui al Regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità. Il sistema prevede che l'organismo nazionale di accreditamento (in Italia, Accredia) che abbia ricevuto domanda da un organismo di valutazione della conformità (ossia un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni) valuta se quest'ultimo sia competente a svolgere una determinata attività di valutazione della conformità. In caso affermativo, l'organismo nazionale di accreditamento rilascia un certificato di accreditamento. Gli enti di normazione europea (rectius organizzazioni di normazione europea) sono il CEN, il Cenelec e l'ETSI. Il CEN (Comitato europeo di normazione) è un ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme Pag. 172tecniche (EN) in Europa, il Cenelec (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) svolge le medesime funzioni con riferimento alla normativa elettrotecnica, mentre l'ETSI (Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni) è l'organismo di normazione nel settore delle telecomunicazioni.
  L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; b) organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi.
  L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale. Con l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, al momento della prima iscrizione o anche successivamente, le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale» nel REA (Repertorio economico amministrativo). I dati relativi alle organizzazioni del commercio equo e solidale sono raccolti dagli enti rappresentativi che aggiornano periodicamente tale elenco e lo trasmettono alla citata Commissione, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco. Allo stesso modo gli enti di promozione del commercio equo e solidale comunicano alla Commissione l'elenco dei licenziatari dei marchi.
  L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione (è composta i 9 membri), includendo nella Commissione, oltre ai soggetti istituzionali, anche rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori.
  I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere. In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale (articolo 17). È previsto che le controversie relative a provvedimenti della Commissione e degli enti in tema di iscrizione, revoca e cancellazione siano devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefìci previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge e che in ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.
   L'articolo 9 rappresenta la norma centrale dell'intera proposta. Tale disposizione stabilisce infatti che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio Pag. 173equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce equitable». In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale. Conseguentemente è fatto divieto dell'uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale e di enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale o di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata.
  Si stabilisce altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. Tali condotte rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo prevista. Tale disposizione, unitamente a quanto stabilito dagli articoli precedenti lascia ritenere che tale disciplina rientri nell'ambito di applicazione della normativa europea in tema di regolamentazioni tecniche, recentemente riformata ed oggi riferibile al Direttiva (UE) 1535 del 2015. L'articolo 5 di tale direttiva sancisce l'obbligo, in capo agli Stati membri, di comunicare immediatamente alla Commissione «ogni progetto di regola tecnica», salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma europea o internazionale. Secondo la citata direttiva si intende per regola tecnica: «una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: i) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; ii) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale. Pag. 174
  L'articolo 10 prevede che lo Stato e le regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti.
  Quanto al supporto ai soggetti della filiera sono riconosciuti contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 concernente il regime de de minimis; concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo. Lo Stato e le regioni promuovono infine forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale. I criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno sono definiti in via regolamentare. Andrebbe precisata l'entità stimata degli interventi previsti dalla disposizione nonché la provenienza delle risorse a copertura dei medesimi interventi.
  L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.
  Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti interessati adeguata informazione, nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15. Oltre a tali disposizioni generali l'articolo 3 prevede per le organizzazioni del commercio equo e solidale istituite in forma di cooperativa l'applicazione delle disposizioni in materia di cooperative sociali e in materia di impresa sociale e alle associazioni le norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e in materia di associazioni di promozione sociale (articolo 3).
  L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.
   L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Tale regolamento stabilisce: a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno indicati all'articolo 10; e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale; g) le modalità attuative del regime transitorio. L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le regioni. Oltre al compito di promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo e solidale, si stabilisce infatti che le medesime non possano prevedere una disciplina Pag. 175diversa da quella della legge in relazione: a) alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; b) al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi; c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale. Le regioni possono comunque mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad integrazione dell'Elenco nazionale. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge (articolo 17)
  L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 17 infine contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea, sono dettate disposizioni transitorie relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al commercio equo e solidale nella fase transitoria fino all'istituzione dell'Elenco nazionale. Si stabilisce altresì che in sede di prima attuazione della legge la Commissione iscriva nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.
  Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Massimo FIORIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.55.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella giornata del 25 febbraio il relatore ha presentato una ulteriore proposta emendativa (vedi allegato 3) e che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore.

  Luciano AGOSTINI (PD), relatore, nel rilevare che è in corso la valutazione di ammissibilità dei subemendamenti pervenuti, Pag. 176chiede un rinvio dell'esame alla giornata di martedì prossimo.

  Massimo FIORIO, presidente, fa presente che della questione sarà investito l'Ufficio di Presidenza, già previsto per la giornata di domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

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