CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 10.40.

Indagine conoscitiva su «Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di CNA.
(Svolgimento e conclusione).

  Mario PAGANI, responsabile del Dipartimento politiche industriali e Luca IAIA, responsabile CNA digitale, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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  Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente Ettore Guglielmo EPIFANI, e i deputati Gianluca BENAMATI (PD), Alberto BOMBASSEI (SCpI) e Lorenzo BASSO (PD).

  Mario PAGANI, responsabile del Dipartimento politiche industriali e Luca IAIA, responsabile CNA digitale, rispondono ai quesiti posti.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato.
(Svolgimento e conclusione).

  Cesare FUMAGALLI, segretario generale Confartigianato Imprese, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente Ettore Guglielmo EPIFANI, e i deputati Lorenzo BECATTINI (PD), Alberto BOMBASSEI (SCpI), Lorenzo BASSO (PD) e Gianluca BENAMATI (PD).

  Cesare FUMAGALLI, segretario generale Confartigianato Imprese, risponde ai quesiti posti.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.
(Svolgimento e conclusione).

  Rosario STRAZZULLO, coordinatore aerea contrattazione CGIL, Giuseppe FARINA, segretario confederale CISL, Marco BENTIVOGLI, segretario generale Fim-CISL, Romeo SCARPARI, funzionario UIL e Fiovo BITTI, segretario confederale UGL, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, dopo aver svolto alcune osservazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, in sostituzione del relatore Luigi Taranto, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Il testo si compone di 5 articoli. L'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro diciotto mesi, per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, sulla base di una serie estremamente dettagliata di principi e criteri direttivi.
  Per quanto riguarda i princìpi e criteri direttivi della delega, la lettera a) riguarda gli aspetti relativi alla disciplina del tribunale delle imprese, prevedendo:
   l'ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia;
   la razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi, tra l'altro, l'azione di classe a Pag. 141tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-bis del Codice del consumo;
   le controversie in materia societaria relative a società di persone; la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari.

  La lettera b), relativa al tribunale della famiglia e della persona, prevede l'istituzione presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello di sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, alle quali attribuire in via esclusiva, i procedimenti in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio, i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, i procedimenti di competenza del giudice tutelare, i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati.
  Il comma 2 delega invece il Governo, a operare entro diciotto mesi il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.
   Per quanto riguarda i princìpi e criteri direttivi della delega, la lettera a) relativa al processo di cognizione prevede la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice; la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la garanzia della ragionevole durata del processo; la modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in funzione della complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie; l'individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado; la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche alle controversie individuali di lavoro.
  La lettera b) relativa al processo di appello, prevede di individuare materie per le quali l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie; di introdurre di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.
  La lettera c), relativa al giudizio di cassazione, prevede:
   il ricorso all'udienza in camera di consiglio con interlocuzione scritta con i difensori;
   di favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli;
   di adottare modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;
   di realizzare una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo.

  La lettera d), relativa all'esecuzione forzata, prevede:
   di rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche;
   che, dopo tre esperimenti infruttuosi di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata, il giudice disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo;
   di includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di Pag. 142un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia;
   di individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;
   di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette (somma di denaro dovuta dal soggetto obbligato per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna);
   di rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario;
   nel caso di pignoramento di veicoli, l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato;
   di introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi;
   di anticipare il momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore.

  La lettera e), relativa ai procedimenti speciali, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, prevede, il potenziamento dell'istituto dell'arbitrato; il riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi e il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese; la riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi.
  La lettera f) introduce criteri, anche mediante limitazioni temporali, relativi all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile.
  La lettera g) prevede l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice.
  La lettera h) contempla l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, prevedendo, tra l'altro:
   l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;
   l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti; la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali;
   l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti;
   l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;
   la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico;
   la redazione di un testo unico in materia di processo civile telematico.

  La lettera h-bis, di particolare interesse per la X Commissione, stabilisce ulteriori criteri di delega in materia di processo telematico, in particolare per quanto riguarda i mezzi di notificazione degli atti giudiziari, prevedendo che:
   l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti;
   quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato (ovvero il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente) effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal predetto indice nazionale;Pag. 143
   nei casi in cui il destinatario è un soggetto diverso da un'impresa o da un professionista, l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale, stabilendo in tal caso che l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria;
   in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata;
   l'ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti esclusivamente quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; quando il difensore istante attesta, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere mediante notificazione in via telematica; quando è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario.

  Le lettere h-ter) e h-quater) intervengono sulla disciplina relativa alla responsabilità delle parti per le spese e i danni processuali, prevedendo che il giudice possa condannare la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate, ovvero, anche d'ufficio, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che tenga conto del valore della controversia, di importo determinato in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.
  I commi 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge delineano la procedura da seguire nell'attuazione delle deleghe recate dal medesimo articolo 1, prevedendo che gli schemi di decreto legislativo debbano essere adottati su proposta del Ministro della giustizia; che su tali schemi debba essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; che entro due anni il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive della riforma.
  Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 6 ammette l'impossibilità di determinare al momento gli effetti finanziari della riforma, demandando ai singoli schemi di decreto legislativo e alla corrispondente relazione tecnica la determinazione di oneri e conseguenti coperture. A tal fine, la disposizione rinvia alle previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 189 del 2009 la quale prevede che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  L'articolo 1-bis interviene sulla disciplina in materia di controversie di lavoro, prevedendo innanzitutto, al comma 1, l'abrogazione dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, i quali recano una serie di previsioni concernenti le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970. Il comma 2 stabilisce che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti illegittimi ai sensi del predetto articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.
  Ai sensi del comma 5, le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso. Pag. 144
  L'articolo 1-ter interviene sulla disciplina del procedimento di ingiunzione modificando il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile, relativo all'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo. In tale ambito, la novella prevede che il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.
  L'articolo 1-quater reca disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario. In particolare si modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, relativo alla redazione, da parte del capo dell'ufficio giudiziario, di un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, prevedendo che in tale ambito si tenga conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e dei risultati conseguiti, che l'obiettivo di riduzione della durata dei procedimenti abbia un orizzonte quadriennale, con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni e che il predetto programma venga adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro. Si prevede, inoltre, che entro il 31 gennaio di ogni anno successivo i capi degli uffici redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma; per gli uffici della giurisdizione ordinaria al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, ultraquinquennali ed ultradecennali, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore all'anno 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari.
  L'articolo 1-quinquies modifica l'articolo 634 del codice di procedura civile, al fine di prevedere che, per quanto riguarda i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per le prestazioni di servizi fatte da imprenditori commerciali, costituisce prova scritta, oltre alle scritture contabili e gli estratti autentici, anche la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
(COM(2015) 496 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato dalla seduta del 24 febbraio scorso.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, richiamanti i contenuti della proposta di regolamento illustrati nella precedente seduta, riterrebbe opportuno, prima di procedere alla stesura del documento finale, procedere ad un brevissimo ciclo di audizioni e segnatamente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e dell'Istituto nazionale di statistica.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 25 febbraio 2016.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 25 febbraio sono stati presentati emendamenti sulle parti di competenza della Commissione, che risultano tutti ammissibili.
  Avverto che gli emendamenti eventualmente approvati dalla X Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, mentre potranno essere ripresentati in Assemblea.
  Invita quindi la relatrice Camani ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, esprime parere contrario su sull'emendamento Squeri 8.1, sugli identici emendamenti Vignali 8.2, Squeri 8.3 e Senaldi 8.4, sugli identici emendamenti Donati 8.5, Senaldi 8.6, Galgano 8.7, Vignali 8.8 e Carrescia 8.9; esprime infine parere favorevole sugli identici emendamenti Senaldi 8.10, Squeri 8.11 e Vignali 8.12.

  La viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Luca SQUERI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.1, ne illustra le finalità volte a rendere più efficace la norma e la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione. Chiede quindi alla relatrice le motivazioni del parere contrario espresso.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, pur giudicando il tema affrontato dall'emendamento in questione di indubbio interesse, sottolinea che il Comitato rappresenta un punto di decisione fra le Amministrazioni e non di consultazione. Conferma pertanto il parere contrario espresso.

  La Commissione respinge l'emendamento Squeri 8.1.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 8.2.

  Luca SQUERI (FI-PdL) illustra le finalità dell’ emendamento a sua prima firma 8.3 e chiede le motivazioni del parere contrario espresso.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, pur ritenendo il tema rilevante, sottolinea che l'elenco è già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e su internet dalla Commissione europea. Aggiunge che la pubblicazione dell'elenco non rientra nei compiti stabiliti dal Regolamento e che rappresenterebbe un ulteriore onere per la PA.

  Luca SQUERI (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.3.

  Angelo SENALDI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.4.

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  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza del deputato Donati: si intende che abbia rinunciato all'emendamento 8.5.

  Angelo SENALDI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.6.

  Alberto BOMBASSEI (SCpI) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.7.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti 8.8 e 8.12. Constata quindi l'assenza del deputato Carrescia: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 8.9.

  La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Senaldi 8.10 e Squeri 8.11 (vedi allegato 1).

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in titolo.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice (vedi allegato 2), deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, la deputata Vanessa Camani quale relatrice presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 13.15.

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