CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 131

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Così rimane stabilito.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, avverte che, entro il termine fissato alle ore 15 di lunedì 22 febbraio, sono stati presentati due emendamenti al disegno di legge in oggetto, Catalano 1.1 e 1.2 (vedi allegato 1).

  Federico FAUTTILLI (DeS-CD), relatore, come già anticipato dal presidente, fa presente che al disegno di legge di delegazione europea sono stati presentati due emendamenti, Catalano 1.1 e 1.2, con i quali si chiede, rispettivamente, l'inserimento in allegato B della direttiva 2014/45/UE, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE e della direttiva 2014/46/UE, Pag. 132che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.
  Ricorda che l'allegato B contiene le direttive da recepire con decreto legislativo e prevede l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema.
  Come già segnalato nel corso dell'esame del precedente disegno di legge di delegazione europea, rileva che la direttiva 2009/40/CE, che viene abrogata dalla direttiva 2014/45/UE – di cui l'emendamento Catalano 1.1 chiede l'inserimento in allegato B – è una direttiva di rifusione per la quale non è previsto il recepimento nell'ordinamento interno. La successiva direttiva 2010/48/UE, che interviene a modificare la medesima direttiva 2009/40/CE, è stata recepita nell'ordinamento interno con un atto amministrativo e precisamente con il decreto ministeriale 13 ottobre 2011. In modo analogo, già la direttiva 1999/37/CE, sulla quale interviene la seconda direttiva che l'emendamento Catalano 1.2 chiede di inserire in allegato B (2014/46/UE), era stata recepita in via amministrativa (decreto ministeriale 14 febbraio 2000). Ritiene pertanto opportuno che direttive che investono ambiti squisitamente tecnici siano recepite con atto amministrativo, come avvenuto in passato per direttive di analogo contenuto.
  Per tali ragioni invita il proponente al ritiro degli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere contrario sugli emendamenti Catalano 1.1 e 1.2.

  Ivan CATALANO (Misto) chiede precisazioni al relatore riguardo al recepimento delle direttive di rifusione, come la direttiva 2014/45/UE, di cui con il proprio emendamento 1.1 si chiede l'inserimento in allegato B del disegno di legge di delegazione.

  Federico FAUTTILLI (DeS-CD) fa presente che le direttive di rifusione raggruppano e integrano precedenti direttive, il cui contenuto è stato già recepito nell'ordinamento e ribadisce l'opportunità che l'attuazione di direttive di contenuto tecnico, qualora necessaria, avvenga per via amministrativa.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, sottolinea che il parere contrario di relatore e Governo sugli emendamenti non è motivato da ragioni di merito, bensì dalla inopportunità che le direttive cui questi fanno riferimento vengano inserite nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea e conseguentemente attuate con atto legislativo, ritenendo preferibile l'attuazione in via amministrativa.

  Ivan CATALANO (Misto), sulla base delle precisazioni fornite dal relatore e dal presidente, ritira i propri emendamenti 1.1 e 1.2.

  Federico FAUTTILLI (DeS-CD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta di relazione del relatore.

  La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 2) e delibera di nominare il deputato Federico Fauttilli relatore presso la XIV Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio BRANDOLIN (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Pag. 133quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (C. 3301 Governo, approvato dal Senato) ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari esteri. Osserva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia dall'altra è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico. Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Unione europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1o marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali.
  Sottolinea che, con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.
  Precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti, così come riportato nella relazione introduttiva. Si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e standard.
  Rileva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Mongolia si compone di 65 articoli, organizzati in nove Titoli.
  Il titolo I (articoli 1-6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo.
  Il titolo II (articoli 7-9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. L'articolo 8, in particolare, in tema di cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, prevede che l'Unione europea e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali quali l'Onu e le sue Agenzie, nonché in organismi quali l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), il Trattato di amicizia e cooperazione ed il forum interregionale Asia-Europa (ASEM). L'articolo 9 attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo la cooperazione regionale e bilaterale, con possibilità di estendere il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna parte.
  Il titolo III (articoli 10-13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile.
  Il titolo IV (articoli 14-28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti. Le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bilaterali e multilaterali, in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare, promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi e le procedure di valutazione della conformità, la cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali, l'incentivazione degli investimenti e la tutela della concorrenza. Le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi, si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali e a garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici. Altri profili trattati in tale titolo riguardano il settore delle materie prime, la politica di sviluppo regionale e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
  Il titolo V (articoli 29-34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza. In particolare l'articolo 31 disciplina la cooperazione in materia di migrazione.Pag. 134
  Il titolo VI (articoli 35-54) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.
  Per quanto di interesse della Commissione segnala l'ambito relativo alla società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41), nel quale la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale. Si segnala altresì l'ambito riguardante i servizi audiovisivi e media (articolo 42). Rispetto a tale settore viene istituito un dialogo politico regolare in materia e viene incoraggiata la cooperazione tra operatori ed istituzioni del settore.
  Con riferimento al settore dei trasporti (articolo 45) sottolinea che la cooperazione sarà finalizzata principalmente a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, a promuovere la sicurezza dei trasporti aerei, a contrastare la pirateria, a tutelare l'ambiente ed a rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le Parti cooperano inoltre in materia di navigazione satellitare – tenendo conto dei sistemi di navigazione satellitare EGNOS e Galileo – con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. È previsto, altresì, l'avvio di un dialogo sui servizi di trasporto aereo.
  Fa presente che gli altri settori trattati in questo titolo, di cui dà rapidamente conto, sono assai variegati: e spaziano dal rafforzamento della cooperazione nella materia della tutela dei diritti umani alla disciplina dei servizi finanziari, dalla politica economica a quella industriale e al turismo. Si prevede anche una cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, dell'istruzione e della cultura. Molta attenzione è rivolta alla tutela ambientale nonché al delicato tema dell'energia, con particolare riferimento alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. La cooperazione si estende anche al settore agricolo, alla sanità e alle politiche sociali nonché alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
  Il titolo VII (articolo 55) riguarda gli strumenti di cooperazione. Le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo e di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione. Unione europea e Mongolia incoraggiano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire i suoi interventi in Mongolia.
  Il titolo VIII (articolo 56) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire.
  Il titolo IX (articoli 57-65) reca le disposizioni finali e disciplina i casi di controversia sull'applicazione e sull'interpretazione dell'Accordo. L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo. L'Accordo può essere modificato di concerto tra le Parti, e la sua eventuale denuncia prevede la forma scritta.
  Accenna infine al disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015, che si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, non essendo ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore Pag. 135della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Sottolinea quindi che l'Accordo contiene interessanti prospettive per il nostro Paese. In particolare, va valorizzato il previsto avvio di un dialogo sui servizi di trasporto aereo, che può portare, unitamente agli altri ambiti di intervento di competenza della Commissione, ad un sensibile rafforzamento delle opportunità di cooperazione con la Mongolia e a favorire la crescita degli scambi, creando opportunità di sviluppo per le nostre imprese.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 3).

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.

Pag. 136