CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.15.

5-05916 Valiante: Sul ritardo dei trasferimenti statali alle casse dei piccoli comuni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

5-05038 Valiante: Su irregolarità nella gestione amministrativa e contabile del comune di Camerota.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Simone VALIANTE (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta ricevuta, pur evidenziando la necessità di un costante monitoraggio della situazione amministrativa e contabile del comune di Camerota. In particolare, con riferimento all'assunzione del responsabile dell'area amministrativa del comune, segnala che in precedenza tale funzione veniva svolta da un dipendente comunale, con evidenti effetti in termini di risparmio.

  Edoardo FANUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti.
C. 3317 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione competente nel merito, nella seduta del 18 febbraio 2016. Rammenta, altresì, che nella citata seduta la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e che, in pari data, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando talune proposte emendative. Fa presente che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, concernente la relazione tecnica sul provvedimento, redatta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3). Al riguardo, evidenzia che la predetta nota condiziona invece la verifica positiva della relazione tecnica ad una serie di modifiche da apportare al testo del provvedimento, per il cui dettaglio rinvia alla documentazione testé depositata.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3317 e abb.-A, recante Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico Pag. 57per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti,
   preso atto del contenuto della relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo;
   rilevato che:
    all'articolo 1, comma 1, appare necessario prevedere che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anziché nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché l'iscrizione del medesimo Fondo nel citato bilancio autonomo non garantirebbe il rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, in quanto consentirebbe l'utilizzo sine die delle risorse che in esso confluiscono senza pertanto assicurare la coerenza temporale tra le erogazioni finanziarie a carico del Fondo e l'acquisizione delle occorrenti entrate, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;
    all'articolo 1, comma 1, appare necessario precisare che il Fondo istituito dal medesimo articolo 1 è quello previsto dall'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che destina al finanziamento di un istituendo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI;
    all'articolo 1, comma 2, lettera a), appare necessario precisare che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria da destinare al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sono quelle effettivamente disponibili;
    appare necessario precisare che le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale che confluiscono nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sono quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche al fine di escludere che nel Fondo debbano confluire le risorse destinate, ai sensi della legislazione vigente, alle riduzioni tariffarie per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale;
    all'articolo 1, comma 2, lettera c), appare necessario precisare che la prevista destinazione al predetto Fondo di una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI, è quella di cui alla lettera b) del primo periodo del comma 160 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 e riguarda il triennio 2016-2018, provvedendo conseguentemente, da un lato, a novellare in tal senso la citata lettera b) del comma 160, anziché disporne la soppressione, come invece previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente provvedimento, dall'altro, a sopprimere il successivo comma 2 del medesimo articolo 5, il cui contenuto non risulta coerente con la novella dianzi proposta;
    appare necessario sopprimere la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), nonché la correlata novella all'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotta dall'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento, che prevedono che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sia finanziato anche dalle risorse provenienti dall'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, posto che tali risorse, dovendo essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della legislazione vigente, risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica e non possono pertanto essere destinate a nuove spese;
    appare necessario precisare che le risorse derivanti dal gettito annuale del contributo di solidarietà a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato Pag. 58per essere destinate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
    all'articolo 1, dopo il comma 3 appare necessario inserire una disposizione che autorizzi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui;
    all'articolo 2, comma 4, appare necessario precisare che la delega legislativa ivi conferita è volta a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale «del sistema pensionistico», prevedendo espressamente l'incremento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata;
    all'articolo 2, dopo il comma 6 appare necessario inserire una disposizione che preveda che all'attuazione della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, volta alla ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, si provveda nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, e che dall'attuazione della delega di cui al menzionato comma 4, volta alla ridefinizione della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 2, comma 7, appare quindi necessario eliminare la previsione che contemplava l'eventualità di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle predette deleghe legislative di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo 2, prevedendo invece che la relazione tecnica allegata ai relativi schemi di decreto legislativo dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi;
   ritenuto che, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sia ripartito tra le amministrazioni interessate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, eliminando il riferimento alle quote di spettanza tra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico, prevedendo altresì che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo, in modo da evitare che confluiscano in economia risorse non impegnate nell'esercizio a causa del tardivo introito delle entrate che alimentano il Fondo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: dell'informazione, aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della presente legge;

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   1) all'alinea, sostituire le parole: Al Fondo affluiscono annualmente con le seguenti: Nel Fondo confluiscono;
   2) alla lettera a), dopo le parole: comprese le risorse inserire la seguente: disponibili;
   3) alla lettera b) sostituire le parole: comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;Pag. 59
   4) alla lettera c), sostituire le parole da: in ragione d'anno fino alla fine della medesima lettera c) con le seguenti: in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della presente legge;
   5) sopprimere la lettera d);

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le somme di cui al comma 2, lettera e), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
   2) sopprimere i commi 2 e 3.

  All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, sostituire le parole: sulle pensioni con le seguenti: del sistema pensionistico e le parole: la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri con le seguenti: l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri;
   2) al comma 5, lettera a), sostituire la parola: ridefinizione con la seguente: incremento e le parole: sulle pensioni con le seguenti: del sistema pensionistico;
   3) dopo il comma 6, inserire il seguente comma: 6-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   4) al comma 7, sopprimere le parole: ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

e con la seguente osservazione:
  Si valuti l'opportunità, all'articolo 1, di sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Fondo è ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nonché le proposte emendative 1.400, 1.401, 2.401, 3.0400 e 5.401 della Commissione.Pag. 60
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Brescia 1.166 e 1.12, che sopprimono la previsione dell'articolo 1 relativa alle modalità di finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dal medesimo articolo 1, rinviando così implicitamente a successivi provvedimenti lo stanziamento delle risorse per il finanziamento del medesimo Fondo;
   Borghesi 1.23, 1.24, volte ad incrementare la quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI, destinata, dall'articolo 1, al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, senza contestualmente novellare l'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), che reca i limiti percentuali all'assegnazione delle risorse;
   Pannarale 1.151, che è volta a prevedere che le risorse provenienti dall'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni siano destinate al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, sia pure nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c), ponendosi con ciò in contrasto con una delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione poste nel parere favorevole della Commissione;
   Caparini 1.25, che è volta a prevedere che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'articolo 1, sia finanziato anche mediante una quota pari a tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento RAI, già incorporati nei tendenziali di finanza pubblica, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Lainati 1.168, la quale prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), siano annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale per un importo di almeno 50 milioni di euro, posto che, sulla base dei dati riportati nella relazione tecnica, sui pertinenti capitoli di bilancio risultano iscritti stanziamenti per un importo complessivo inferiore a quello sopra indicato;
   Caparini 1.01, che prevede, tra l'altro, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo, nella forma di credito d'imposta, in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun Ministero, senza specificare secondo quale modalità debba avvenire tale intervento e senza indicare le specifiche autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione;
   Pannarale 2.78, che è volta a prevedere che sugli schemi di decreti legislativi relativi alla ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria siano espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, eliminando quindi la previsione secondo cui tali schemi debbano essere corredati di relazione tecnica e sui medesimi debba essere espresso anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Brescia 1.2, che è volta a sostituire l'articolo 1, prevedendo, tra l'altro, a decorrere dal 31 dicembre 2016, la cessazione del sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici e, contestualmente, che i risparmi conseguenti a tale cessazione confluiscono in un Fondo finalizzato al finanziamento di start up innovative a carattere editoriale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine Pag. 61agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Caparini 1.02, che è volta a ridurre ad un decimo le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Giancarlo Giordano 2.13, la quale è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Borghesi 2.48, volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, l'introduzione di incentivi agli investimenti tecnologicamente più avanzati, quali sistemi e piattaforme per la diffusione di prodotti editoriali su supporti diversi dalla carta stampata, che sviluppino al contempo l'occupazione giovanile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Palmieri 2.66, che è volta ad estendere alle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, l'incentivazione fiscale prevista dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Brescia 2.72, che è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, la previsione della detraibilità di abbonamenti a quotidiani e periodici online. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Borghesi 2.71, che è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari effettuati tramite imprese televisive locali e imprese radiofoniche locali. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Lainati 3.0157, identici Simonetti 3.01, Molea 3.070, Altieri 3.077, Vignali 3.0154, Fava 3.0152 e Bueno 3.0159, le quali sono volte a prevedere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Brescia 2.90 la quale, con riferimento alla delega legislativa volta a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, è volta a modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), prevedendo che la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale sulle pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia Pag. 62anticipata, debba avvenire anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un collega che abbia meno di 35 anni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Simonetti 2.102, che, con riferimento alla delega legislativa volta a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, è volta a modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), relativo al riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, eliminando la previsione di un limite massimo di 36 consiglieri. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Borghesi 2.48, Palmieri 2.66, Borghesi 2.71 e Simonetti 2.102, sulle quali esprime invece nulla osta, in quanto prive di effetti finanziari. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Caparini 1.22, 1.26 e 1.46 e Luigi Gallo 1.156. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.12, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.46, 1.151, 1.156, 1.166, 1.168, 2.13, 2.72, 2.78, 2.90, e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 3.01, 3.070, 3.077, 3.0152, 3.0154, 3.0157 e 3.0159, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 degli emendamenti e sulle proposte emendative 1.400, 1.401, 2.401, 3.0400 e 5.401 della Commissione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.
Nuovo testo C. 1435.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, d'iniziativa parlamentare, dispone la modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona.
  Rileva che oggetto di esame è il nuovo testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, circa l'articolo 1, recante modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il Governo confermi, anche con riferimento alla situazione attuale, la neutralità finanziaria del provvedimento, come asserito nel corso della XVI legislatura con riferimento alla proposta di legge C. 1320, di identico contenuto.

Pag. 63

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA manifesta la necessità di attendere la predisposizione di un'apposita nota da parte della Ragioneria generale dello Stato, al fine di poter fornire i chiarimenti richiesti.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).
Nuovo testo C. 2953 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca deleghe al Governo per l'efficienza del processo civile. Ricorda che il provvedimento è stato modificato nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia, che ha altresì introdotto, dopo l'articolo 1, quattro articoli, non recanti norme di delega.
  Riguardo alla copertura finanziaria dell'articolo 1, che reca le norme di delega, segnala che il comma 6, non modificato dalla Commissione di merito, dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. In base a tale norma, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri, possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Rileva che l'articolo 1 è altresì corredato, al comma 5, di una clausola di non onerosità riferita all'intero provvedimento e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, rileva che l'articolo in esame reca, al comma 5, una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento nonché, al comma 6, il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Osserva che, stante il rinvio al citato articolo 17, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega dovranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. In tale sede sarà quindi possibile procedere ad una verifica degli effetti delle previsioni contenute nelle norme di delega in esame, il cui impatto organizzativo e finanziario appare condizionato dalle specifiche soluzioni normative che saranno adottate all'atto della definizione della normativa delegata. Rileva, infatti, che taluni dei principi e criteri di delega enunciati appaiono in linea di principio suscettibili di determinare conseguenze finanziarie che potranno essere verificate soltanto alla luce delle concrete modalità attuative delle deleghe conferite. Tanto premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento nel rispetto del generale criterio di neutralità finanziaria, come definito ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo in esame, ciò anche con riguardo alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.
  Osserva che ulteriori criteri di delega introdotti – finalizzati, in particolare, alla semplificazione, alla razionalizzazione e alla modernizzazione di adempimenti amministrativi già svolti a legislazione vigente – pur potendo comportare risparmi di spesa nel lungo periodo, appaiono suscettibili di implicare spese per interventi di Pag. 64adeguamento da realizzare nella fase di prima attuazione delle norme. Fa riferimento, in particolare, ai principi e criteri di delega relativi all'adeguamento delle norme processuali in relazione all'introduzione del processo civile telematico e alla gestione, all'aggiornamento e al funzionamento dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. Pur essendo le predette norme corredate di specifiche clausole di invarianza, che si aggiungono a quella generale di cui al comma 5 nonché alla clausola di cui al comma 6, reputa necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti a suffragare tale criterio di neutralità finanziaria.
  Evidenzia che analogamente, con specifico riguardo alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei tribunali delle imprese e delle sezioni specializzate per la famiglia, la persona e i minori, il testo in esame, solo in parte modificato durante l'esame presso la Commissione di merito, reca specifiche clausole di non onerosità per l'attuazione dei relativi criteri di delega. Osserva che la relazione tecnica precisa in proposito che le risorse disponibili a legislazione vigente consentiranno di dare attuazione alla disciplina in esame ed indica specifici stanziamenti riferiti ai capitoli interessati, che hanno peraltro subito modifiche in sede di aggiornamento delle previsioni di bilancio per il triennio 2016-2018. Alla luce di tali variazioni – alcune in aumento, come nel caso delle spese per acquisto di beni e servizi, altre in riduzione, come nel caso degli stipendi ed assegni fissi al personale di magistratura – ritiene che andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa l'idoneità delle attuali risorse finanziarie a dare attuazione ai predetti criteri di delega nell'ambito delle risorse già stanziate in bilancio.
  Ritiene che andrebbe infine acquisita la valutazione del Governo in merito al coordinamento tra la clausola di neutralità generale, recata dal comma 5, e quelle specifiche, riferite a taluni dei criteri di delega enunciati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione alla clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del principio di delega concernente l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in maniera conforme alla prassi contabile, precisando che dall'attuazione del predetto principio «non devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente previsto dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, all'attuazione delle disposizioni «del presente articolo» e non «della presente legge». Osserva che, in realtà, tale disposizione era coerente con l'impostazione originaria del disegno di legge, che consisteva del solo articolo 1 – recante delega al Governo per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona nonché per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale – al cui esercizio risulta per l'appunto funzionale la previsione della suddetta clausola di invarianza. Tale coerenza, per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito (articoli da 1-bis a 1-quinquies), che si collocano al di fuori della delega di cui all'articolo 1 e rivestono carattere essenzialmente ordinamentale o procedurale, è ora invece venuta meno. Sul punto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. In merito, infine, all'articolo 1-quater, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme in esame hanno in parte carattere procedurale e, in parte, si limitano a definire le modalità di ripartizione tra gli uffici giudiziari di importi già destinati a finalità di spesa, in base alla legislazione vigente.

Pag. 65

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.
C. 2981 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in oggetto, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo, fatti a Pristina il 19 giugno 2013, è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene al Trattato di estradizione e alle procedure relative alla cosiddetta estradizione attiva, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto, che ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, sono a carico dello Stato richiedente, né, per quanto attiene alle attività connesse alla cosiddetta estradizione passiva (articolo 19, paragrafo 2), circa il sequestro e la custodia dei beni usati dai soggetti di cui si chiede l'estradizione per commettere il reato o che siano il frutto del reato medesimo. In merito al Trattato di assistenza giudiziaria, evidenzia, altresì, che talune fattispecie, che sembrano potenzialmente onerose, non vengono considerate dalla relazione tecnica; si riferisce, in particolare, alle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale oggetto di assistenza (articolo 12) e alle attività di cooperazione in materia di polizia concernenti l'istituzione di squadre comuni di investigazione, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), e le attività di indagine svolte anche sotto copertura, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere c) e d). Al riguardo, pur considerando quanto affermato dal Governo con riferimento a precedenti, analoghi provvedimenti, appare necessario acquisire conferma che le suddette attività possano essere effettuate in condizioni di neutralità finanziaria ovvero nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sempre riguardo al Trattato di assistenza giudiziaria, osserva che la relazione tecnica ipotizza che potrebbero trovarsi nelle condizioni previste per il trasferimento temporaneo in Italia otto detenuti. Poiché questa ipotesi concorre – insieme con altri elementi indicati dalla stessa relazione tecnica – alla quantificazione dell'onere complessivo per i viaggi dei detenuti e dei loro accompagnatori, andrebbero precisati i criteri posti alla base di detta stima, al fine di valutarne l'effettiva prudenzialità.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che, essendo il provvedimento in esame incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, resta ferma l'imputazione degli oneri relativi all'anno 2015 al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017, mentre la copertura degli oneri relativi all'anno 2016 e successivi dovrebbe essere imputata a carico del suddetto fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio triennale 2016-2018. Fa presente che rimane ovviamente salva la possibilità, qualora si ritenesse oramai superata la spesa riferita all'annualità Pag. 662015, di prevedere la decorrenza degli oneri ascritti al provvedimento dall'anno 2016, con conseguente aggiornamento della norma di copertura finanziaria, che in tale caso dovrà fare riferimento esclusivamente al citato fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2016-2018. Su tale aspetto reputa pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo. Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa comunque presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica. Con riferimento al medesimo comma 1, segnala tuttavia l'opportunità di integrare la formulazione specificando che gli oneri previsti a decorrere dall'anno 2015, tanto quelli valutati, quanto quelli autorizzati, siano annuali. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, reputa opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, considera necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento, in considerazione sia della natura degli stessi sia del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dei due Trattati oggetto del presente disegno di legge di ratifica. Segnala che, conseguentemente, risulta necessario aggiornare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo il riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, in luogo di quello relativo al bilancio triennale 2015-2017.
  Assicura che le amministrazioni competenti potranno far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, secondo e terzo paragrafo, del Trattato di estradizione, connesse, rispettivamente, al sequestro e alla custodia dei beni nonché al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala, inoltre, che le amministrazioni competenti potranno fare fronte alle eventuali spese derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza, in attuazione dell'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria, nonché dall'eventuale attivazione di squadre comuni di investigazione e dallo svolgimento di attività di indagine effettuate anche sotto copertura, ai sensi rispettivamente dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere c) e d), del medesimo Trattato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Evidenzia, infine, che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2981 Governo, recante Ratifica ed esecuzione Pag. 67dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento, in considerazione sia della natura degli stessi sia del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dei due Trattati oggetto del presente disegno di legge di ratifica;
    appare conseguentemente necessario aggiornare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo il riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, in luogo di quello relativo al bilancio triennale 2015-2017;
    le amministrazioni competenti potranno far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, secondo e terzo paragrafo, del Trattato di estradizione, connesse, rispettivamente, al sequestro e alla custodia dei beni nonché al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    le amministrazioni competenti potranno fare fronte alle eventuali spese derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza, in attuazione dell'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria, nonché dall'eventuale attivazione di squadre comuni di investigazione e dallo svolgimento di attività di indagine effettuate anche sotto copertura, ai sensi rispettivamente dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere c) e d), del medesimo Trattato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 4.734 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 8.094 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 13, 15 e 16 del medesimo Trattato, pari a euro 21.100 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

Pag. 68

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
Nuovo testo unificato C. 75 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di responsabilità per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale e che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge in materia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente finora svolto presso la X Commissione, non corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 1 a 5, concernenti finalità e soggetti della filiera del commercio equo e solidale, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione in merito agli effetti connessi all'applicazione alle cooperative ed alle associazioni del commercio equo e solidale di normative già in vigore, richiamate dal testo in esame, che prevedono anche la concessione di agevolazioni e benefici fiscali. In particolare, ritiene che andrebbe precisato se siano configurabili effetti di gettito per effetto dell'applicazione delle predette agevolazioni nei confronti di una più ampia platea di soggetti rispetto a quelli che attualmente già usufruiscono, in qualità di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei medesimi benefici.
  Quanto agli enti rappresentativi e di promozione di cui agli articoli 4 e 5, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che detti Enti siano esclusivamente finanziati con contributi a carico degli iscritti.
  In merito agli articoli 6, 7 e 17, riguardanti l'Elenco nazionale e la Commissione per il commercio equo e solidale, pur prendendo atto che la norma prevede che il mandato della Commissione sia svolto a titolo gratuito, ritiene che andrebbe esplicitamente esclusa per i membri della Commissione medesima la corresponsione di emolumenti, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese – comunque denominati – in relazione alla loro partecipazione alle attività previste. Ciò anche con riferimento alla partecipazione alle attività della Commissione del componente qualificato come «esperto». Andrebbero altresì esclusi oneri connessi allo svolgimento delle funzioni della Commissione e alla tenuta dell'Elenco nazionale, di cui all'articolo 6.
  Riguardo all'articolo 8, in materia di mutuo riconoscimento, reputa opportune precisazioni in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'estensione dei benefici previsti dalle norme in esame per gli enti stabiliti nello Stato italiano a quelli stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.
  Con riferimento all'articolo 9, riguardante la tutela dei marchi e norme sull'etichettatura, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che le attività di controllo e di eventuale irrogazione di sanzioni possano essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito giudica utile una conferma.
  A proposito dell'articolo 10, concernente interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, osserva che le disposizioni in esame pongono in capo a Stato e regioni una serie di adempimenti, potenzialmente onerosi e non configurati come meramente discrezionali. Segnala che non è inoltre espressamente previsto Pag. 69che gli adempimenti in questione siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili. Al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo circa la sostenibilità delle iniziative e degli adempimenti in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili in base alla vigente legislazione. Con specifico riferimento alla concessione di contributi, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che l'erogazione dei predetti benefici sia disposta nei limiti delle risorse già stanziate per finalità analoghe in base alla vigente normativa.
  Con riferimento all'articolo 11 e agli articoli 15 e 16, riguardanti il sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici e il Fondo per il commercio equo e solidale, evidenzia che l'onere derivante dai rimborsi alle amministrazioni interessate dei maggiori costi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 15, che presenta una dotazione finanziaria limitata all'esercizio 2016. Peraltro la disciplina dettata dall'articolo 11 e i prevedibili tempi di realizzazione e aggiudicazione delle gare di appalto per la fornitura dei prodotti lasciano presumere che la proiezione temporale degli oneri possa andare oltre l'esercizio 2016. Inoltre, pur essendo prevista una percentuale massima di rimborso, pari al 15 per cento dei maggiori costi sostenuti, il testo non individua espressamente i criteri per l'assegnazione delle risorse nei casi in cui l'entità complessiva dei predetti maggiori costi superi la dotazione del Fondo medesimo. In merito ai predetti profili reputa necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo. Infine, rileva che nelle ipotesi in cui la dotazione del Fondo dovesse rivelarsi insufficiente a soddisfare integralmente le richieste di rimborso, gli eventuali maggiori costi per l'acquisto dei prodotti in questione ricadrebbero, per la parte non oggetto di rimborso, sulle amministrazioni interessate. Pur essendo le iniziative di promozione in questione configurate come facoltative per le predette amministrazioni, ritiene che andrebbe esclusa l'eventualità un aggravio complessivo di spesa per la pubblica amministrazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 16 reca l'integrale copertura finanziaria dell'onere derivante dall'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il commercio equo e solidale, di cui all'articolo 15. In proposito, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2016, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità.
  Circa l'articolo 12, concernente la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, rileva che non sono definite le modalità di celebrazione della Giornata nazionale del commercio equo e solidale né gli eventuali adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche per la celebrazione della stessa. In proposito, ritiene necessarie precisazioni, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 13, recante il regolamento di attuazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale giudica necessaria una conferma – che la disciplina dettata dal regolamento possa trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In ordine all'articolo 14 e all'articolo 17, comma 6, in materia di compiti delle regioni, con riferimento alla promozione, da parte delle regioni, delle buone pratiche del commercio equo e solidale, di cui all'articolo 14, comma 1, osserva che tali disposizioni pongono in capo alle regioni adempimenti il cui carattere non appare discrezionale. Al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità degli adempimenti in questione Pag. 70nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti a carico delle regioni dalla vigente normativa.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, al fine di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento, che potrebbe essere ragionevolmente trasmessa alla Commissione nel termine di sette giorni.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, avverte che, a seguito della deliberazione testé assunta, sarà cura della presidenza della Commissione bilancio indirizzare una lettera al presidenza della X Commissione attività produttive, con la quale rappresentare l'esigenza di valutare l'adozione di eventuali iniziative, riguardo ai tempi di avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che consentano alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente, previo svolgimento dei necessari approfondimenti sui profili di carattere finanziario del provvedimento, alla luce dei contenuti della relazione tecnica che dovrebbe nel frattempo pervenire. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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