CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2016
598.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 20

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 24 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Emendamenti C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.30 e dalle 15.35 alle 16.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07877 Sisto e Gregorio Fontana: Sul potenziamento delle Commissioni territoriali per i richiedenti asilo sul territorio lombardo.

  Gregorio FONTANA (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, auspicando che il Governo realizzi i necessari potenziamenti delle commissioni territoriali per i richiedenti asilo, con particolare riguardo al territorio Lombardo.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gregorio FONTANA (FI-PdL), nel replicare, giudica necessario provvedere quanto prima ad un incremento dei numero delle commissioni, nonché ad un potenziamento del loro organico, al fine di accorciare i tempi di esame delle domande di asilo, augurandosi che il Governo, soprattutto per quanto riguarda il territorio di Bergamo e Monza, renda concreto quanto già annunciato al fine di risolvere una questione nodale nell'ambito dell'immigrazione.

5-07874 Lattuca ed altri: Sulle criticità dell'obitorio di Roma.

  Enzo LATTUCA (PD) illustra l'interrogazione in titolo vertente sulle criticità riscontrate in relazione alla situazione dell'obitorio di Roma e delle diatribe di carattere amministrativo tra il Policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» e l'Ama, l'azienda municipalizzata del Comune di Roma responsabile dei servizi cimiteriali. Il quesito verte su quali provvedimenti intende adottare il Governo per evitare sia la paralisi dell'obitorio, sia la sepoltura delle salme non identificate senza che sia stato effettuato il prelievo di campioni biologici necessari per tracciare il loro DNA. Questo ai fini del confronto, su base volontaria, con il DNA dei familiari di persone scomparse per permettere l'eventuale identificazione della salma.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Enzo LATTUCA (PD), replicando, ringrazia il viceministro e trova rassicuranti le informazioni da lui fornite. Esprime soddisfazione per il fatto che non sia stata effettuata la sepoltura di salme non riconosciute senza il prelievo di campioni biologici. Viene così tutelato il diritto dei familiari di persone scomparse a conoscere se una delle salme non identificate corrisponda al loro parente o, al contrario, ad escludere tale eventualità.

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5-07875 Cecconi ed altri: Sulla relazione della Commissione di accesso incaricata di ispezionare il comune di Finale Emilia.

  Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, auspicando che il Ministero dell'interno, contrariamente a quanto fatto finora, vada a fondo nella vicenda e renda accessibile a tutti i cittadini la relazione svolta dalla commissione incaricata dalla prefettura di verificare la situazione del comune di Finale Emilia.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Vittorio FERRARESI (M5S), replicando, si riserva di valutare le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla prefettura, pur facendo presente che si sarebbe aspettato una presa di posizione chiara da parte del Ministero affinché su tale delicata questione fosse fatta immediatamente luce.

5-07876 Mucci e Plangger: Sulle denunce del segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine.

  Mara MUCCI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo, che nasce dalla denuncia del Segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine. Rileva che, a quanto le risulta, la carenza di organico delle forze di polizia assomma a 18.000 unità e che la presenza delle medesime forze dell'ordine è pari a un'unità ogni 30.000 abitanti. Con la sua interrogazione desidera conoscere la valutazione del Governo su tali dati e sulla suddetta denuncia, come anche sulla vicenda che ha portato alla sospensione di un'agente di polizia che, nel corso di una trasmissione televisiva, aveva mostrato equipaggiamento in uso alla polizia anche se scaduto o prossimo alla scadenza.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Mara MUCCI (Misto), replicando, ringrazia il viceministro per i dati forniti che confermano una situazione ampiamente critica riguardo alle risorse delle forze dell'ordine. Osserva come i compiti delle forze di polizia siano aumentati anche con l'incremento del fenomeno immigratorio nel nostro Paese, come dimostrato dall'aumento nel biennio 2013-2014 sia delle denunce per furto che della loro archiviazione proprio per la carenza di risorse. Riguardo alla vicenda del poliziotto sospeso, prende atto delle spiegazioni del rappresentante del Governo, ma rileva che appare strano che il soggetto in questione si sia esposto senza essere in possesso di informazioni precise.

5-07878 Quaranta e altri: Sull'eventuale anticipazione del referendum sulle riforme costituzionali.

  Stefano QUARANTA (SI-SEL) illustra la sua interrogazione, auspicando che venga rispettato il diritto dei cittadini di raccogliere le firme e di promuovere autonomamente il referendum sulle riforme costituzionali, diritto che sarebbe vanificato, a suo avviso, in caso di indizione del medesimo referendum, prima della scadenza dei tre mesi prevista dalla legge n. 352 del 1970 per l'avanzamento della relativa richiesta.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Stefano QUARANTA (SI-SEL), nel replicare, giudica non del tutto esauriente la risposta del rappresentante del Governo, che ritiene non abbia del tutto escluso un eventuale aggiramento del termine dei tre mesi per la richiesta di referendum da parte dei cittadini, in caso di indizione anticipata del medesimo referendum. Ricordato che è in gioco un diritto costituzionale che non può rientrare nella disponibilità Pag. 22della maggioranza, si augura che non siano assunte scelte di stampo plebiscitario che giudica suscettibili di violare lo spirito del referendum.

  Roberta AGOSTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 6). Rileva come il contenuto della seconda di tali osservazioni costituisca oggetto anche di una condizione inserita nel parere reso dal Comitato per la legislazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – Partnership and Cooperation Agreement) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico.
  Si tratta del secondo Accordo tra l'Unione europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1o marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali. Con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, alla criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani. La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario (A.S. 1750) precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e standard. Firmato in esito ad un negoziato piuttosto rapido, l'Accordo quadro in esame costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Pag. 23Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale. Quanto al contenuto, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Mongolia si compone di 65 articoli organizzati in nove Titoli.
  Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3, al comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria, non essendo ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa cui si è fatto cenno, di una relazione tecnica dove viene ribadito che dalla legge di ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il disegno di legge è altresì accompagnato da una Analisi tecnico-normativa dove si esplicita la necessità di ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica rientrando l'Accordo nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 3511 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che l'Accordo tra Italia e Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di 23 articoli. Nel Preambolo vengono evidenziati, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, ed alla Convenzione ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988.
  Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda Pag. 24gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea. Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale. L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che gli originali medesimi debbano essere restituiti non appena possibile. L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dall'Accordo in esame con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione dei corrispondenti documenti all'Amministrazione eventualmente richiedente. Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti. Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che si sospetta abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti. L'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici. L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14. L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti. Ai sensi dell'articolo 16 lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce. Le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione e nell'esecuzione delle richieste sono individuate dall'articolo 17. L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato. L'articolo 19, al comma 1, stabilisce che ciascuna Amministrazione doganale rinunci a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi derivanti dall'esecuzione Pag. 25dell'Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni ed interpreti/traduttori che non siano funzionari governativi. Il comma 2 stabilisce che le spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra saranno oggetto di concertazione tra le Parti medesime. Con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; con il comma 2) si istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. La risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni. L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti. L'articolo 22 prevede il riesame dell'Accordo, su richiesta di una delle Parti, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo, salvo reciproca notifica della non necessarietà di tale riesame. Ai sensi dell'articolo 23 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo sei mesi, fatti salvi i procedimenti in corso al momento della cessazione, che saranno comunque portati a termine.
  Il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 assume che dall'attuazione dell'Accordo derivi un onere ammontante ad euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dal 2015 e ad euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dal 2016. A tali oneri si provvede, ai sensi del comma 1, nella misura di euro 19.120 a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri e, a fronte di scostamenti provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il comma 5 precisa che agli oneri eventualmente derivanti dalle disposizioni dell'articolo 19 par. 2 dell'Accordo (e riferibili a spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è corredato di una relazione illustrativa e di una relazione tecnica che reca la puntuale quantificazione Pag. 26degli oneri. Il provvedimento è altresì corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nella quale, in particolare, si evidenzia che l'Accordo risponde alla necessità di disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa in tale settore doganale tra le Amministrazioni dei due Paesi, nonché all'esigenza di facilitare l'attività degli operatori privati che svolgono attività con l'Armenia.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra.
Nuovo testo C. 1623 Burtone.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, osserva che la proposta di legge C. 1623 Burtone, nel nuovo testo risultante dall'esame in sede referente svolto presso la Commissione di merito, è composta da 5 articoli e prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, individuandola, nella data del 1o febbraio: con la ricorrenza s'intende conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo e promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra.
  Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame la data prescelta coincide con quella di entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 che equiparò ai fini del trattamento risarcitorio le vittime civili a quelle militari «riconoscendo loro pari dignità in quanto vittime di guerra».
  In ordine alla celebrazioni previste in occasione della ricorrenza in esame, l'articolo 2, modificato in sede referente, attribuisce agli organi competenti di ciascuna Provincia o ente territoriale di livello equivalente – secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 – o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.
  L'articolo 3 della proposta precisa che l'istituenda giornata non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, che considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici, pur rilevandosi che la legge n. 54 del 1977, successivamente, ha disposto, agli articoli 2 e 3, che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
  A sua volta il successivo articolo 4, introdotto durante l'esame delle proposte emendative, in considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel Pag. 27mondo», attribuisce ad apposite direttive emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui al precedente articolo 2. Il medesimo articolo precisa, altresì, al comma 2, che alla realizzazione delle iniziative in esame sono chiamati a partecipare, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di Guerra ONLUS e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.
  Da ultimo, l'articolo 5 specifica che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevo che, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione. Si ricorda infine che l'istituzione di una ricorrenza civile può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una fonte di livello inferiore. L'intervento con legge appare strettamente necessario solo per l'individuazione delle ricorrenze festive a livello nazionale o in considerazione degli effetti civili risultanti dall'istituzione di una nuova ricorrenza, circostanza, quest'ultima esclusa dalla proposta di legge in esame nella parte in cui specifica che l'istituenda giornata non costituisce solennità civile.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.15.

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