CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 48

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 14.50.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.
C. 3594 Governo.
(Seguito dell'esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 17 febbraio scorso era stata formulata dalla presidenza una proposta di parere ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e che la deliberazione era stata rinviata in seguito alle richieste di approfondimento avanzate da alcuni deputati.
  Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la suddetta proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
C. 3300 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2016.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 16 febbraio 2016, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3300 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il disegno di legge in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
    anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2016;
    l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare gli interventi Pag. 49già previsti a legislazione vigente sulle dotazioni finanziarie indicate nel medesimo articolo;
    alle trasferte in Cina prenderà parte un solo rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della partecipazione alla Commissione mista di cui all'articolo 8 dell'Accordo, atteso che le materie oggetto dell'Accordo stesso rientrano nelle competenze del solo Dipartimento per la formazione superiore e per ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   considerati i tempi necessari all'entrata in vigore del presente Accordo, secondo le modalità indicate all'articolo 9, nonché i tempi connessi alla procedura di costituzione della Commissione mista permanente di cui all'articolo 8 del medesimo Accordo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
Nuovo testo C. 3317 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria» e che il testo in esame è quello risultante dagli emendamenti finora approvati, in sede referente, dalla VII Commissione, composto di cinque articoli e non corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 1 a 5, concernenti il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e abrogazioni di disposizioni, tenuto conto che il Fondo sarà alimentato con le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria, ritiene che andrebbe confermato che tali somme stanziate nel bilancio dello Stato continuino a costituire un limite massimo di spesa e che le nuove e diverse finalità introdotte dal provvedimento in esame non determinino invece i presupposti per una deroga a tale limite. Su tale aspetto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, al fine di verificare la neutralità finanziaria complessiva del testo, ritiene che andrebbe chiarito con quale proiezione temporale le risorse già stanziate in bilancio affluiranno al Fondo di nuova costituzione, tenuto conto che alcuni degli stanziamenti attualmente iscritti in bilancio hanno una durata limitata, mentre il testo in esame non pone specifici limiti temporali all'operatività del Fondo.
  Con riferimento alla destinazione al Fondo di una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, pur considerando che si tratta di entrate di carattere eventuale – che, a normativa vigente, già risultano destinate alle specifiche finalità previste dalla legge di stabilità 2016 – evidenzia l'opportunità di acquisire elementi di valutazione in merito al meccanismo di ripartizione delle somme in questione. Infatti, premesso che le risorse da assegnare al predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione non potranno eccedere i 100 milioni (anziché i 50 mln ora previsti), sottolinea altresì che tale finalità di spesa sembrerebbe sottratta al meccanismo di riparto Pag. 50di cui al citato comma 160 della legge di stabilità, che opera all'interno di limiti complessivi pari al 33 per cento (per il 2016) e al 50 per cento (per il 2017 ed il 2018) delle maggiori entrate da canone televisivo. Ritiene che andrebbe quindi precisato il coordinamento tra le disposizioni in esame e quelle della medesima legge di stabilità ai fini dell'assegnazione delle risorse in questione.
  Inoltre, in merito al contributo di solidarietà dello 0,1 per cento a carico degli operatori del settore della pubblicità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito ad effetti di gettito – sia pur di carattere eventuale e indiretto – connessi alla natura obbligatoria e quindi alla possibile deducibilità dei contributi in questione.
  Infine, riguardo alla destinazione al Fondo previsto dall'articolo in esame di risorse provenienti dall'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità per le comunicazioni, rileva che dette risorse sono destinate, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005, al bilancio dello Stato. Pertanto andrebbe verificata l'effettiva disponibilità di tali importi per le finalità di spesa previste dal testo, precisando in particolare se le entrate relative a tali sanzioni siano già scontate ai fini delle previsioni di bilancio.
  In merito all'articolo 2, recante deleghe al Governo, per quanto concerne i profili finanziari, rileva che talune delle previsioni contenute nei principi e criteri di delega potrebbero determinare effetti potenzialmente onerosi. Evidenzia inoltre che per alcuni oggetti di delega, quali quelli in materia pensionistica, i criteri indicati non offrono sufficienti elementi per verificare la natura e l'entità degli effetti finanziari connessi alla normativa delegata. Tanto premesso, osserva che il testo non individua le risorse a valere sulle quali gli eventuali oneri derivanti dalle deleghe in esame andrebbero finanziati. In particolare, non viene precisato se le norme da adottare nell'esercizio della delega troveranno copertura a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 e nei limiti delle disponibilità di quest'ultimo, né viene richiamato espressamente l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in materia di copertura degli oneri recati da deleghe legislative. Ritiene che in proposito andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 7 dell'articolo 2 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo siano corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria ovvero dei nuovi e maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  Al riguardo, nel richiamare il già descritto articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, osserva che la disposizione in esame non subordina l'esercizio della delega all'eventuale previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, ma si limita a rinviare l'individuazione dell'eventuale copertura finanziaria al momento dell'adozione degli schemi di decreto legislativo.
  Tutto ciò considerato, ritiene che si dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 7, nel senso di subordinare l'esercizio della delega all'eventuale previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
  In ogni caso, considerato che il rinvio del reperimento delle occorrenti risorse finanziarie è consentito, ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, solo nel caso in cui, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere, all'atto dell'adozione della delega, alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, reputa necessario che il Governo chiarisca se nella fattispecie in esame ricorrano i predetti presupposti.
  Riguardo all'articolo 3, concernente nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici, rileva in primo luogo che le disposizioni dell'articolo in esame apportano modifiche alla normativa del decreto-legge n. 63 del 2012, che ha introdotto una disciplina transitoria in vista della ridefinizione delle linee di sostegno all'editoria. Peraltro, le Pag. 51risorse relative a tali forme di sostegno dovranno confluire, in base al testo in esame, nel Fondo di cui all'articolo 1. Inoltre, con i decreti legislativi da adottare nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, dovrà essere fra l'altro ridefinita la disciplina dei contributi diretti al settore dell'editoria. Rileva che non appare quindi chiaro il coordinamento della normativa di cui al decreto-legge n. 63 del 2012, nel testo modificato dall'articolo in esame, con il nuovo complesso normativo previsto dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame. Reputa tali chiarimenti necessari anche in considerazione del fatto che le previsioni dell'articolo 3 sembrano assumere portata permanente in quanto, ai sensi dei commi 2 e 3, troveranno in gran parte applicazione a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
  Inoltre rileva che la novella di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo in esame rimuove lo specifico limite di spesa attualmente previsto – per i contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990 – dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2012. Poiché tali contributi risultano già esclusi dal limite complessivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, reputa non chiaro entro quale tetto massimo i contributi in questione dovranno essere erogati. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

  Il Viceministro Luigi CASERO, in considerazione delle numerose richieste di chiarimento formulate dal relatore, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame e chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Alberto LOSACCO (PD), relatore, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

  Laura CASTELLI (M5S) si esprime a favore della richiesta di relazione tecnica.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattro giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2015). Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.
  In merito agli articoli 1 e 2, che prevedono una delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, osserva che, con riferimento alle modalità di attuazione delle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il provvedimento in esame ripropone lo schema di copertura amministrativa (ricorso alle ordinarie strutture) e di copertura finanziaria (ricorso ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o, in alternativa, ad un fondo appositamente destinato a tale finalità) generalmente richiamato anche nelle precedenti leggi comunitarie e di delegazione europea. L'elemento innovativo è rappresentato dall'utilizzo del Fondo per il recepimento della normativa europea, recentemente istituito con la legge n. 115 del 2015 (Legge europea 2014). Infatti nelle precedenti leggi comunitarie e di delegazione europea la funzione di copertura degli oneri eccedenti le ordinarie disponibilità era affidata al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, al Pag. 52quale affluiscono sia somme erogate dalle istituzioni comunitarie sia somme individuate annualmente con la legge di stabilità e con la legge di bilancio. A differenza di quest'ultimo (alimentato con risorse sia di fonte europea sia di fonte nazionale), il nuovo Fondo per il recepimento della normativa europea ha una dotazione integralmente stabilita a livello nazionale, inizialmente prevista in 50 milioni annui a decorrere dal 2016 e successivamente rideterminata.
  Rileva altresì che la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea ha carattere permanente, e le sue disponibilità possono subire modifiche (ossia riduzioni) ogniqualvolta le sue somme vengono utilizzate per la copertura finanziaria delle norme di recepimento delle direttive comunitarie. Ciò si è recentemente verificato, per esempio, in occasione del recepimento della direttiva comunitaria 2012/29/UE in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato (decreto legislativo n. 212 del 2015), rispetto al quale la copertura finanziaria (di un onere permanente) è stata effettuata a valere sulle risorse del Fondo.
  Il Fondo è costituito in bilancio ed opera nei limiti massimi delle proprie disponibilità, costituite da risorse nazionali, mentre il Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie è un fondo di rotazione, con gestione fuori bilancio, la cui dotazione subisce variazioni di segno opposto, correlate sia agli utilizzi sia ai versamenti dal bilancio comunitario e dal bilancio dello Stato, nonché ai rientri delle anticipazioni erogate ai destinatari di contributi e sovvenzioni.
  Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato utilizzato per finalità di copertura finanziaria delle norme di recepimento delle direttive (oltre che per le altre finalità istituzionali); negli ultimi anni tale utilizzo non è stato vincolato al rispetto di uno specifico limite di spesa, incontrando quindi soltanto il limite della dotazione complessiva del Fondo, che risulta molto più ampia rispetto a quella del Fondo per il recepimento della normativa europea.
  Tenuto conto che il provvedimento in esame, a differenza delle precedenti leggi di delegazione europea, fa riferimento al nuovo Fondo per il recepimento della normativa europea a fini di copertura, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo, volta a verificare la congruità dell'attuale dotazione del Fondo medesimo rispetto alle presumibili esigenze finanziarie connesse all'attuazione delle normative europee, nonché a chiarire se è previsto che detto Fondo sia periodicamente rifinanziato per fronteggiare le future esigenze di recepimento.
  Con riferimento alla copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, osserva che il disegno di legge in esame non richiama espressamente il meccanismo di finanziamento già presente in precedenti leggi comunitarie ed attualmente disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.
  In base a tali disposizioni, gli oneri per le prestazioni e i controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), una nota governativa aveva chiarito che – anche in assenza di un esplicito richiamo alle predette norme – il meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli previsto dalla legge n. 234 del 2012 doveva intendersi confermato.
  Segnala pertanto l'opportunità – al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni titolari delle funzioni di attuazione e di controllo – di acquisire una conferma circa l'applicazione del medesimo meccanismo sopra richiamato anche con riferimento al disegno di legge in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 1, comma 3, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B Pag. 53nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. La norma prevede altresì che, qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Al riguardo, osserva che la disposizione in commento pone la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi al presente provvedimento a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria – come integrata dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) – ammonta a 100 milioni di euro per il 2016, a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  In proposito, rammenta che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, allo scopo precipuo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, in ciò subentrando alla funzione in precedenza assolta dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
  Segnala, inoltre, che la disposizione in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che – qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente – i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, giacché – in caso di insufficienza del citato Fondo – l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
  Alla luce di tali considerazioni, qualora fosse assicurata la congruità del Fondo, si potrebbe valutare l'opportunità di espungere dal testo la disposizione in commento, nella parte in cui opera il richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  In merito all'articolo 3, recante una delega in materia di specie esotiche invasive, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla sostanziale Pag. 54invarianza delle competenze e del quadro istituzionale rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda talune specifiche funzioni di carattere potenzialmente oneroso e cioè le attività di eradicazione e di controllo, i cui costi non sono quantificati in quanto secondo la relazione tecnica non prevedibili e dipendenti dalle specie effettivamente presenti, e le attività di ripristino degli ecosistemi danneggiati, che l'articolo 20 del regolamento pone a carico degli Stati membri, prende atto della loro natura del tutto eventuale, legata all'ipotesi in cui – nonostante le attività di prevenzione e sorveglianza – una specie invasiva dovesse risultare effettivamente presente nel territorio nazionale.
  Riguardo all'articolo 4, che prevede una delega in materia di informazioni sugli alimenti, prende atto che la relazione tecnica, da un lato, afferma che la delega risulta priva di effetti riguardo ai criteri di delega relativi all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari – attività che sono svolte da soggetti privati e che, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica – dall'altro, chiarisce che gli adempimenti a carico di soggetti pubblici, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio, ricadono su strutture già dotate delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni previste. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare alla luce delle predette indicazioni della relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati in Paesi terzi, non ha rilievi da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 6, che prevede una delega al Governo in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di provvedere agli adempimenti previsti nel quadro delle risorse disponibili e rileva altresì che diversi princìpi e criteri direttivi della delega appaiono comunque rivestire carattere ordinamentale e attuativo di obblighi internazionali già vincolanti; conseguentemente, non ha, in via generale, osservazioni da formulare. Ritiene peraltro che andrebbe precisato che la riduzione degli oneri a carico delle imprese per il rilascio di licenze di esportazione (comma 2, lettera d)) riguardi esclusivamente profili procedurali e amministrativi, senza determinare oneri per i bilanci pubblici, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, in materia di adeguamento alla disciplina sulla normazione europea, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, della clausola di invarianza finanziaria e della natura di riordino, piuttosto che di innovazione, della legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 8, che prevede una delega in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione, prende atto che la relazione tecnica afferma che le attività previste nelle norme di delega vanno a sostituire attività, con finalità analoghe, già esercitate dalle pubbliche amministrazioni con le risorse già disponibili a legislazione vigente, che le amministrazioni competenti provvederanno a detta istituzione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e che – nel caso dell'ITAB – da tale istituzione sono attese economie di spesa, peraltro non scontate ai fini dei saldi.
  Inoltre, per quanto attiene all'istituzione delle due nuove strutture (Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione e Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea), prende atto altresì che il comma 3 esclude specificamente la corresponsione di emolumenti ai partecipanti, ad eccezione delle spese di missione, rispetto alle quali la relazione tecnica evidenzia un possibile risparmio rispetto alla legislazione vigente. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 9, che prevede un mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, ritiene necessario acquisire elementi Pag. 55in merito a eventuali costi da sostenere per il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico.
  Per quanto riguarda l'articolo 10, che prevede una delega in materia di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento con carta, non formula osserva- zioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale la disciplina incide su soggetti privati e le attività demandate ai soggetti pubblici interessati saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 11, recante una delega in materia di fondi di investimento europei a lungo termine, non formula osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri per le autorità di vigilanza interessate.
  In merito all'articolo 12, che reca disposizioni sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito il coordinamento tra la norma in esame e la delega già conferita dalla legge di delegazione europea 2014, in attuazione della quale è stato di recente predisposto lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 256) attualmente all'esame delle Camere. Con specifico riferimento alle disposizioni in esame andrebbero acquisite precisazioni in ordine alle possibili modalità attuative delle misure previste dal comma 1, lettera g) (trattamento dei mutuatari in difficoltà) e lettera n) (programmi di educazione finanziaria).
  In particolare, con riferimento alla lettera g) andrebbero esclusi effetti onerosi in relazione alle misure da adottare, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva, in caso di difficoltà di rimborso da parte dei mutuatari. In proposito il citato schema di decreto legislativo n. 256, attualmente all'esame delle Camere («Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali»), prevede che «Qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva». Ritiene che andrebbe chiarito se, in attuazione dell'articolo 12 in esame, si preveda l'adozione di ulteriori misure e se da queste possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica.
  Riguardo alla lettera n), la relazione illustrativa afferma che «sono accolte con favore iniziative in tale senso da parte dei creditori e degli intermediari del credito, finalizzate a combinare la fornitura di un contratto di credito con servizi indipendenti di educazione finanziaria». Osserva tuttavia che l'articolo 6 della direttiva – richiamato dal testo – prevede anche che «sono necessarie informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori». Considera pertanto opportuno chiarire se, in attuazione dell'articolo 12 in esame, si prevedano interventi ulteriori nel campo dell'educazione finanziaria i cui costi possano gravare su amministrazioni o autorità pubbliche.
  Per quanto concerne, infine, le funzioni attribuite ai soggetti pubblici interessati dalle norme in esame, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di provvedere ai necessari adempimenti utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 13, che prevede una delega in materia di conto di pagamento, ritiene che andrebbero acquisite precisazioni in ordine alle possibili modalità attuative delle misure previste in materia di assistenza e di educazione finanziaria. In proposito la relazione illustrativa richiama il considerando (49) della direttiva PAD, che non sembrerebbe escludere obblighi specifici a carico degli Stati, che «dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze». Considera pertanto necessario chiarire se, in attuazione della disposizione in esame, si prevedano interventi nel campo dell'educazione Pag. 56finanziaria i cui costi possano gravare su amministrazioni o autorità pubbliche.
  Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca disposizioni sull'antiriciclaggio finanziario e informazioni sui trasferimenti di fondi, con riferimento ai costi amministrativi delle camere di commercio per la gestione della raccolta dei dati e per l'assistenza alle imprese, ritiene necessario confermare che il meccanismo tariffario indicato dalla relazione tecnica risulti idoneo ad assicurare la copertura dei costi sia in termini quantitativi sia dal punto di vista dell'allineamento temporale fra le spese e l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie.
  Per quanto concerne le funzioni attribuite ai soggetti pubblici interessati dalle norme in esame – Comitato di sicurezza finanziaria del MEF e Infocamere in particolare – non formula osservazioni, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e tenuto conto della clausola di salvaguardia finanziaria che dovrebbe attivarsi nel caso in cui gli schemi di decreto legislativo attuativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri non previsti (articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009).
  Infine, per quanto concerne gli aspetti di merito del provvedimento in esame, segnala di non ravvisare profili di interesse con riferimento alle specifiche competenze della Commissione bilancio.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio.
Atto n. 257.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento – adottato in esercizio della delega contenuta nella legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione. Il testo è corredato di relazione tecnica. Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica ed esponendo gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione ritiene opportuna una valutazione del Governo in merito alla neutralità finanziaria della disposizione che consente la nomina di un consulente tecnico nei procedimenti per falsificazione. Sul punto la relazione tecnica esclude profili di onerosità, sottolineando che l'attività di consulente rientra tra i compiti istituzionali svolti dal tecnico nummario. Non è chiaro, tuttavia, se la nuova facoltà introdotta dal testo (nomina di un consulente) vada ad aggiungersi alla possibilità, già presente nell'ordinamento, di nominare un perito tecnico (articolo 74 Pag. 57delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale) ovvero se la nuova facoltà si configuri come alternativa alla nomina di un perito. Nel primo caso (possibilità aggiuntiva) dalla nomina di un consulente potrebbero derivare costi attualmente non previsti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 3 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che l'attività di consulente tecnico nei procedimenti per falsificazione sarà svolta dal tecnico nummario e non comporterà pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale attività, come risulta dalla relazione tecnica, rientra tra i compiti istituzionali del medesimo tecnico nummario.
  Concorda inoltre sull'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2014/62/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (atto n. 257);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'attività di consulente tecnico nei procedimenti per falsificazione sarà svolta dal tecnico nummario e non comporterà pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale attività, come risulta dalla relazione tecnica, rientra tra i compiti istituzionali del medesimo tecnico nummario;
    appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 3 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Atto n. 256.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 58

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 – reca disposizioni in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per l'Osservatorio del mercato immobiliare di esercitare, con risorse proprie, disponibili a legislazione vigente, le funzioni attribuitegli dalle norme in esame. Non formula, pertanto, osservazioni dato il carattere ordinamentale delle restanti disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo 3, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Luigi CASERO condivide i rilievi formulati dal relatore in ordine all'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (atto n. 256);
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 3 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.15.

Pag. 59

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese
15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
%

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio scorso.

  Giampaolo GALLI (PD) osserva come nel programma di lavoro per il 2016 della Commissione e nel Programma della Presidenza olandese ci si limiti a prendere atto del Piano Junker senza effettuare alcuna valutazione relativa ai suoi tempi di attuazione e al suo impatto sull'economia europea. Con riferimento al nostro Paese, ritiene che tale valutazione metterebbe in evidenza come il Piano sia attuato con lentezza e come non sia stato in grado di mobilitare le risorse auspicate, probabilmente anche a causa del non previsto rallentamento dell'economia mondiale. Inoltre segnala di non ritenere praticabile la proposta relativa all'aumento del disavanzo da parte dei Paesi in surplus, considerando di più semplice realizzazione un intervento da parte di organismi comunitari, come la Banca europea degli investimenti.
  In relazione alla riforma del sistema bancario europeo, non ritiene coerente il progetto di Unione bancaria con la recente proposta della introduzione di un tetto per il possesso di titoli di Stato nel patrimonio delle banche o di una penalizzazione per il medesimo possesso in termini di necessità di maggiore capitalizzazione delle banche, evidenziando come ciò potrebbe determinare situazioni di criticità soprattutto per i Paesi i cui titoli di Stato presentano uno spread più elevato. Rileva quindi che tale proposta sembrerebbe andare in direzione contraria rispetto alla politica finanziaria sinora perseguita in ambito europeo, improntata ad una netta separazione tra le problematiche del settore bancario e quelle della finanza pubblica dei singoli Stati membri.
  Infine, nell'evidenziare la necessità di un bilancio comune europeo da destinare a misure di controllo dell'immigrazione, con particolare riferimento alla difesa delle frontiere e alla gestione dei flussi migratori e dei rimpatri, sottolinea l'opportunità che le Camere svolgano un'approfondita discussione del Documento dei cinque presidenti, anche e soprattutto per legittimare democraticamente le scelte politiche in esso contenute.

  Carlo DELL'ARINGA (PD) ritiene che nella proposta di relazione che il relatore, del quale apprezza lo sforzo di sintesi sin qui profuso, sottoporrà alla deliberazione della Commissione bilancio dovranno essere adeguatamente poste in luce talune questioni di primaria importanza – peraltro richiamate dal Presidente del Consiglio durante il dibattito sulle Comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016, svoltosi nella seduta di ieri – anche alla luce dell'attuale evoluzione del contesto europeo, rispetto alla data di adozione degli atti dell'Unione europea iscritti all'ordine del giorno, e tenendo comunque sempre compresenti gli obiettivi della progressiva integrazione europea e la tutela dei legittimi interessi nazionali. Con riferimento alle predette questioni, reputa in particolare essenziale scongiurare una futura, eventuale uscita dall'Unione europea del Regno Unito nonché implementare l'attuazione del Piano Juncker, che potrebbe costituire un valido strumento per il rilancio della ripresa economica ed occupazionale a livello europeo. Ritiene, altresì, che andrebbe sottolineata la cruciale rilevanza della realizzazione di una completa Unione bancaria europea, anche attraverso l'istituzione di un Fondo europeo di garanzia sui Pag. 60depositi, aspetto a suo giudizio del tutto differente rispetto alle varie ipotesi circolate nei giorni scorsi in merito all'eventuale previsione di un tetto massimo nei quantitativi di titoli del debito pubblico detenibili dagli istituti di credito, misura che, qualora adottata, finirebbe col recare un grave pregiudizio al sistema italiano. Richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di varare quanto prima misure concernenti il sussidio europeo di disoccupazione, che consentirebbe di conseguire importanti risultati sul fronte economico e sociale. Auspica, infine, che le istituzioni europee elaborino una strategia che consenta di affrontare con la necessaria efficacia il problema epocale della immigrazione, giacché anche il solo eventuale ridimensionamento degli accordi di Schengen in materia di libera circolazione delle persone comporterebbe il fallimento degli ideali comuni posti a fondamento della stessa Unione europea, con rilevanti implicazioni negative anche sotto il profilo economico.

  Francesco CARIELLO (M5S) constata con soddisfazione che il tema della scarsa democraticità nel funzionamento delle istituzioni europee, sin dall'inizio sostenuto dal MoVimento 5 Stelle, ha conquistato sempre più spazio e considerazione nell'attualità del dibattito pubblico. Manifesta inoltre disapprovazione per le modalità attraverso cui la Commissione europea ha di recente previsto la costituzione, senza alcun coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, del comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (Fiscal Board), incaricato di coadiuvare la Commissione medesima nel monitoraggio dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2015/1937 della Commissione. Nel ribadire pertanto la necessità di prevedere adeguate forme di partecipazione dei popoli e dei cittadini alla vita delle istituzioni europee ed ai relativi processi decisionali, auspica che il Parlamento italiano sia posto nelle condizioni di recare un contributo ben più efficace ed incisivo di quanto non accada ora, già a partire dalla cosiddetta fase ascendente del processo decisionale a livello europeo.

  Gianni MELILLA (SI-SEL), nel concordare in via generale con le considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea in primo luogo l'esigenza di mutare l'attuale impostazione delle politiche pubbliche europee, troppo orientate ai dettami dell'austerità. In tale quadro, esprime totale apprezzamento per la iniziativa di consultazione pubblica sullo stato e sulle prospettive dell'Unione europea di recente promossa dalla Presidenza della Camera, che a suo giudizio consentirà di valorizzare gli orientamenti dell'opinione pubblica nella direzione di rafforzare ulteriormente il processo di integrazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e la partecipazione dei cittadini all'adozione delle rispettive decisioni.

  Maino MARCHI (PD) reputa opportuno individuare taluni spunti di riflessione qualificanti rispetto al contenuto degli atti dell'Unione europea all'esame della Commissione. In tale quadro, esprime anzitutto anch'egli il timore per un'eventuale, futura uscita dall'Unione europea del Regno Unito, al contempo evidenziando la necessità di assicurare piena attuazione agli accordi di Schengen in materia di libera circolazione delle persone. Si associa, altresì, al giudizio positivo espresso dal deputato Melilla sulla recente iniziativa promossa dalla Presidenza della Camera dei deputati sulle prospettive della costruzione europea, che sottende la consapevolezza di compiere un salto di qualità nella direzione di una sempre maggiore integrazione tra gli Stati membri. Precisa, inoltre, che il gruppo Partito Democratico ha da tempo avviato una approfondita riflessione sul tema del deficit di democraticità nel funzionamento delle istituzioni comuni e nell'adozione delle decisioni a livello europeo, favorendo in tal senso la prassi delle previe comunicazioni alle Camere da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in vista dello svolgimento dei Consigli europei. Ciò premesso, considera essenziale che gli sforzi comuni siano orientati Pag. 61nella direzione di un rafforzamento dei processi di integrazione dell'Unione europea, da questo punto di vista ritenendo dannosa qualsiasi ipotesi – quale, ad esempio, la proposta da più parti avanzata di abbandonare l'area della moneta unica – volta viceversa solo ad indebolirne le istituzioni comuni. Sul piano economico e sociale, ritiene piuttosto prioritario varare misure finalizzate alla promozione della crescita economica ed occupazionale, dal momento che le attuali politiche pubbliche mostrano segni di scarsa efficacia anche sotto il profilo della tenuta degli equilibri di bilancio. In tale contesto, ritiene che il nostro Paese si impegnerà attivamente affinché venga riconosciuto tutto il margine di flessibilità di bilancio previsto dalle regole europee. Infine, con specifico riferimento alla richiesta di audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, avanzata nella seduta dello scorso 16 febbraio dal deputato Alberto Giorgetti in relazione agli atti dell'Unione europea ora in discussione, osserva come la sede più opportuna in cui procedere alla predetta audizione potrà essere a breve rappresentata dall'esame del Documento di economia e finanza 2016, che il Governo si appresta a presentare alle Camere entro il 10 aprile prossimo.

  Francesco BOCCIA, presidente, in margine ai temi affrontati nel corso della odierna discussione, dei quali sottolinea la particolare rilevanza, preannuncia l'intenzione di riferire a breve alla Commissione bilancio in merito agli esiti della Conferenza interparlamentare sui temi del coordinamento economico e della governance dell'Unione europea, svoltasi a Bruxelles nei giorni scorsi, cui ha avuto modo di partecipare assieme al deputato Cariello. Coglie, inoltre, la presente occasione per fornire taluni primi dati relativi allo stato di attuazione del Piano Juncker, dai quali risulta che sono stati finora concessi 7,5 miliardi di garanzie a fronte dei quali sono stati realizzati investimenti per circa 42 miliardi di euro, il che denota dunque un moltiplicatore ben inferiore rispetto a quello ipotizzato in occasione dell'approvazione del predetto Piano. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Fabio MELILLI (PD), intervenendo in merito alle notizie di stampa recentemente divulgate circa il presunto ammontare del debito contratto dall'amministrazione comunale di Roma Capitale, chiede che la Commissione possa quanto prima procedere all'audizione del titolare della gestione commissariale del debito della predetta amministrazione comunale.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che tale richiesta potrà essere valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo al termine della seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.