CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
Nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di martedì 16 febbraio.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, in sostituzione del relatore Peluffo impegnato in una seduta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, illustra il contenuto del provvedimento in esame. Il nuovo testo, adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 9 febbraio 2016 e oggetto di modifiche nella seduta del 15 febbraio 2016, istituisce all'articolo 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione – di seguito: Fondo (che sostituisce, fra l'altro, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui la legge di stabilità 2016 ha previsto l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico).
  Il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, a livello nazionale e locale, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel settore dell'informazione digitale.
  Al Fondo affluiscono:
   le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche Pag. 153digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, istituito, come si è già visto, per il triennio 2014-2016;
   le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
   quota parte – fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro annui – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI (a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dalla legge di stabilità 2016);
   le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;
   le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

  Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali esso può essere comunque adottato.
  L'articolo 2, commi 1-2 (ad eccezione della lettera l)), delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, in particolare, a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e a incentivare gli investimenti per l'innovazione dell'offerta informativa.
  In particolare, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, si prevede (comma 2, lettera a)) la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi, stabilendo innanzitutto quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale.
  Con riferimento alla veste giuridica, si prevede l'ammissione al finanziamento di imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, individuando criteri relativi alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; enti senza fini di lucro; imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente a un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Si prevede (comma 2, lettera b)), inoltre, il mantenimento del finanziamento, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi, per imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche; imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici: in tal caso, si definisce già il criterio della misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate; associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005; imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.Pag. 154
  Sono, invece, esclusi esplicitamente dal finanziamento (comma 2, lettera c)): organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.
  Relativamente all'erogazione dei contributi, i criteri direttivi attengono alla previsione di regole di liquidazione quanto più possibile omogenee e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie, e alla semplificazione del connesso procedimento amministrativo, al fine di addivenire a tempi di liquidazione minori (comma 2, lettera f) e g)). Ulteriori criteri direttivi attengono all'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, nonché all'introduzione di finanziamenti, mediante bandi annuali, per progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione (comma 2, lettera h) e i)).
  Nell'ambito della delega, si prevede, inoltre, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative (comma 2, lettera m)).
  Quanto alla procedura di adozione, i commi 1 e 3 dispongono che i decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 14, legge n. 400 del 1988), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per lo sviluppo economico.
  In base al comma 7 dell'articolo 2, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari e sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere emanati. Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi, in tal caso, entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono adottati.
  L'articolo 2, comma 1 e 2, lettera l), di particolare interesse per le competenze della X Commissione, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a innovare il sistema distributivo. I principi e criteri direttivi attengono:
   all'accompagnamento del processo di progressiva liberalizzazione, assicurando agli operatori parità di condizioni, in particolare con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate in tutti i punti vendita;
   alla promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita, e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento di beni e di fornire intermediazione di servizi;
   alla promozione di sinergie strategiche tra punti vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
   al completamento dell'informatizzazione delle strutture, al fine di costituire una rete integrata dei punti vendita.

  In materia, si ricorda, per completezza, che l'articolo 12 del decreto-legge n. 210 del 2015, in corso di esame, ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.Pag. 155
  L'articolo 3, commi 1-3, reca disposizioni precettive che si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
  L'articolo 4 limita, a decorrere dal 1o gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi (articoli 2 e 4 decreto legislativo 170/2001), alle «pubblicazioni regolari», in occasione della loro prima immissione nel mercato. A tal fine, si stabilisce che per pubblicazioni regolari si intendono quelle che sono registrate presso il tribunale.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a integrare i criteri di delega per la liberalizzazione della vendita dei prodotti editoriali con un principio di gradualità volto ad assicurare l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive da parte di tutti i punti vendita (vedi allegato).

  Ludovico VICO (PD) intende sottolineare come, secondo recenti dati pubblicati dall'ISTAT, l'acquisto e la lettura di libri presso le famiglie italiane sono drasticamente diminuiti negli ultimi anni. Ritiene che Parlamento e Governo debbano assumere ogni utile iniziativa per invertire questa perniciosa tendenza che contribuisce al degrado civile e culturale del Paese.

  Angelo SENALDI (PD), nel concordare con le osservazioni del collega Vico, lamenta che il credito d'imposta per l'acquisto di libri, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge «Destinazione Italia» non ha esplicato alcun effetto significativo per la carenza delle risorse messe a disposizione.

  Marco DA VILLA (M5S), nel dichiarare a nome del proprio gruppo voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che il tema del sostegno pubblico all'editoria è stato portato all'attenzione del Parlamento su iniziativa del M5S. Stigmatizza che si sia voluto ricorrere al meccanismo della delega al Governo su un tema di rilievo che avrebbe dovuto essere più opportunamente affrontato nelle aule parlamentari.

  Gianluca BENAMATI (PD), nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sui contenuti del provvedimento, ritiene che il metodo della delega consenta di affrontare in modo coerente il tema della revisione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

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