CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

  La seduta comincia alle 13.

Sull'ordine dei lavori.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e dispone un'inversione dell'ordine del giorno, procedendosi dapprima a svolgere la seduta in sede consultiva sulla legge di delegazione europea 2015, per poi procedere in sede di esame degli atti del Governo.

  La Commissione prende atto.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nel salutare il sottosegretario Antimo Cesaro, apprezza le sue recenti dichiarazioni in materia di archivi e biblioteche.

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  Luigi DALLAI (PD), relatore, preliminarmente ricorda che la partecipazione normativa dell'Italia all'Unione europea è generalmente descritta in due fasi: la fase ascendente e quella discendente. Con la fase ascendente le istituzioni dell'Unione Europea raccolgono in varia forma dagli Stati membri le istanze, le sollecitazioni e le priorità politiche. In base a queste, le istituzioni comunitarie adottano le proprie decisioni, le quali a loro volta, si traducono in atti specifici. Questi, in via di massima, si dividono in atti direttamente vincolanti per tutti i cittadini dell'Unione Europea (i regolamenti), e quegli atti che viceversa devono essere recepiti dagli ordinamenti nazionali. La legge n. 234 del 2012 prevede che l'Italia annualmente approvi una legge con cui recepisca le direttive dell'Unione Europea. Questa legge porta due allegati. Nell'allegato B sono comprese le direttive da recepire con decreto legislativo previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. La legge annuale di delegazione europea, in questo caso, prevede una direttiva in materia di diritto d'autore, il termine per il cui recepimento è il 10 aprile 2016. Come ulteriore premessa, ricorda che il diritto d'autore si scinde in due parti, il diritto d'autore vero e proprio riconosciuto all'autore di un'opera o di una creazione artistica; e i cosiddetti diritti connessi relativi all'apporto di altri soggetti all'interpretazione delle opere. Su questi aspetti, peraltro, rinvia anche alle informazioni rese in audizione lo scorso 3 febbraio dal Presidente della SIAE, Filippo Sugar. A proposito della SIAE, specifica altresì che essa si pone in Italia come organismo di gestione collettiva del diritto d'autore, oggetto del titolo II della direttiva. Ricorda anche che vi sono diverse proposte di legge assegnate alla VII Commissione, tra cui la Bonomo e altri n. 2005.
  Esistono notevoli differenze fra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei membri e dei titolari dei diritti, e che i problemi nel funzionamento degli stessi organismi comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d'autore e dei diritti connessi, a scapito dei loro membri, dei titolari dei diritti e degli utenti. Pertanto, al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, la direttiva interviene per assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea. Peraltro, nel coordinare le normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, da un lato fa salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione, dall'altro dispone che i titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter scegliere l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente cui affidare la gestione dei propri diritti. In particolare, la direttiva contiene disposizioni – Titoli I, II, IV, ad eccezione degli articoli 34, paragrafi 2, e 38, e V – che si applicano a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione europea, ed altre disposizioni – Titolo III e articoli 34, paragrafi 2, e 38 del Titolo IV – che si applicano unicamente agli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione europea che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso online su base multiterritoriale (articolo 2 della direttiva).
  Rileva, più nello specifico, che il Titolo II (Organismi di gestione collettiva) dispone che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione – anche limitata a talune categorie di diritti o di opere – ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'uno o dell'altro (articolo 5). I requisiti di adesione all'organismo devono basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Inoltre, devono essere previsti meccanismi adeguati ed efficaci di partecipazione dei membri al processo decisionale, assicurando una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie (articolo 6). Sotto questo profilo, si prevede che l'assemblea Pag. 128generale dei membri – nella quale tutti i membri esercitano il diritto di voto, salve restrizioni decise dai singoli Stati sulla base dei criteri indicati dalla direttiva, stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato – deve essere convocata almeno una volta all'anno e deve decidere, fra l'altro, sulle politiche generali riguardanti la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, l'uso degli importi non distribuibili, gli investimenti, la gestione dei rischi, nonché sull'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di controllate, l'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità (articolo 8). Ogni organismo di gestione collettiva dispone di una funzione di sorveglianza, che si occupa di monitorare l'esercizio delle sue attività di gestione e, in particolare, l'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale dei membri. Anche nell'organo che svolge la funzione di sorveglianza deve essere assicurata una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri (articolo 9). Disposizioni specifiche sono volte ad evitare o, quantomeno, a rendere pubblici gli eventuali conflitti di interesse (articoli 9 e 10).
  Osserva poi, con riferimento alla gestione dei proventi dei diritti, che la direttiva prescrive, anzitutto, la separazione, dal punto di vista contabile, fra gli stessi (nonché le entrate derivanti dal loro eventuale investimento) e i proventi derivanti, fra l'altro, da attività proprie dell'organismo di gestione.
  Dispone, inoltre, che, qualora gli organismi di gestione collettiva investono i proventi dei diritti, devono agire nel miglior interesse dei titolari degli stessi, garantendo, fra l'altro, la sicurezza, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme (articolo 11). I proventi devono essere distribuiti non oltre nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi, a meno che sussistano ragioni oggettive, collegate, fra l'altro, all'identificazione dei diritti o dei loro titolari. Gli importi che non sia stato possibile distribuire sono considerati non distribuibili dopo tre anni. L'utilizzo di tali importi è deciso dall'assemblea generale dei membri, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di limitarne o determinarne gli usi consentiti, garantendo, tra l'altro, che essi siano utilizzati per finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio dei titolari dei diritti (articolo 13). Con riguardo alla concessione di licenze sui diritti, la direttiva stabilisce, in particolare, che le condizioni di concessione devono essere basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Prevede, altresì, che i titolari dei diritti devono ricevere una remunerazione adeguata e che le tariffe relative all'uso dei diritti devono essere ragionevoli in rapporto, fra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, nonché alla natura e alla portata dell'uso delle opere (articolo 16). Infine, la direttiva prevede specifici obblighi di trasparenza e informazione, non solo nei confronti dei titolari dei diritti, fra i quali rientra la predisposizione di una relazione di trasparenza annuale, che è approvata dall'assemblea generale dei membri. La relazione annuale contiene, tra l'altro, i documenti di bilancio e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio (articolo 18-22).
  Aggiunge che il Titolo III (Concessione di licenze multiterritoriali per i diritti sulle opere musicali online da parte di organismi di gestione collettiva), stabilisce i requisiti che gli organismi di gestione collettiva devono soddisfare per poter concedere licenze multiterritoriali (articolo 23). In primis, essi devono avere capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare gli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari degli stessi (articolo 24). Ulteriori prescrizioni riguardano, tra l'altro, la trasparenza e la correttezza delle informazioni sui repertori musicali, nonché la fatturazione ai fornitori di servizi e il pagamento dei titolari dei diritti. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si prevede che gli organismi di gestione collettiva distribuiscono gli importi dovuti in modo corretto Pag. 129e immediatamente dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online (articoli 25-28). Eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva, in virtù dei quali un organismo incarica un altro organismo di concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale, non hanno natura esclusiva. Peraltro, un organismo che già concede licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali online del repertorio di uno o più altri organismi, non può rifiutarsi di stipulare un ulteriore accordo di rappresentanza (articoli 29-30).
  Precisa che i requisiti stabiliti dal Titolo III non si applicano agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online richiesti da un'emittente radiotelevisiva per consentire la diffusione online, in diretta o in differita, di propri programmi televisivi o radiofonici, ovvero di ogni altro materiale ad essi accessorio, pur se trasmesso precedentemente (articolo 32). Il Titolo IV, nel quale, come ha già anticipato, sono ricompresi gli articoli 34, paragrafi 2, e 38, applicabili solo agli organismi di gestione collettiva che gestiscono diritti d'autore su opere musicali per l'uso online su base multiterritoriale, stabilisce che gli organismi di gestione collettiva individuino procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, anche attraverso procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie (articoli 33-35); prescrive il rispetto, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle disposizioni di diritto interno adottate in base alla direttiva, attraverso il controllo delle autorità competenti designate dagli Stati membri che, a tal fine, possono imporre sanzioni e adottare misure in caso di inosservanza. Le autorità competenti devono essere notificate alla Commissione entro il termine per il recepimento della direttiva (articolo 36); disciplina i meccanismi di cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali, disponendo, in particolare, che le autorità competenti trasmettono alla Commissione europea, entro il 10 ottobre 2017, una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze nel proprio territorio, che contiene anche informazioni sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva (articolo 38). Il Titolo V (Relazioni e disposizioni finali) dispone, in particolare, che, entro il medesimo termine per il recepimento della direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio (articolo 39). Inoltre, prevede che entro il 10 aprile 2021 la Commissione valuta l'applicazione della direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa, che include anche l'eventuale necessità di una revisione (articolo 40). Infine, istituisce un gruppo di esperti, composto da rappresentanti delle autorità competenti e presieduto da un rappresentante della Commissione, con compiti sostanzialmente consultivi e di studio (articolo 41). Si riserva, per ulteriori dettagli, di tornare ad intervenire nel corso del dibattito.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rammenta che la procedura consultiva in corso è simile a quella della legge di stabilità. In sostanza, entro il termine del 25 febbraio, la Commissione cultura può approvare emendamenti da inviare alla Commissione politiche dell'Unione Europea, insieme alla relazione prevista dall'articolo 126-ter del Regolamento. Per prassi, inoltre, la Commissione cultura avrebbe comunque modo di esprimere un parere su proposte emendative sottoposte presso la XIV Commissione che involgessero aspetti di sua competenza. Di fatto, pertanto, il termine prima indicato non è l'ultima occasione per affrontare i temi di interesse, illustrati dal relatore. Propone di fissare a stasera, alle ore 20, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al provvedimento in esame, i quali, ove venissero approvati, sarebbero trasmessi alla XIV Commissione.

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  Gianluca VACCA (M5S) chiede un termine più ampio.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, fissa alle ore 20 di domani, mercoledì 17 febbraio 2016, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti all'atto Camera 3540 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

  La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 258.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatrice, illustra lo schema di decreto in esame, recante il riparto dei contributi 2016 allocati sul capitolo 3670 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (la cui dotazione è quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità), da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni culturali individuati dalla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002). Quest'ultima ha disposto che il riparto sia effettuato annualmente entro il 31 gennaio con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari. Ricorda che disposizioni analoghe a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni culturali erano già state previste dalla legge n. 549 del 1995 (legge finanziaria 1996), ma il fatto che fossero state successivamente approvate ulteriori disposizioni recanti finanziamenti a specifici enti, ha indotto il legislatore ad intervenire per razionalizzare i contributi. I finanziamenti in attuazione della legge n. 549 del 1995 sono quindi divenuti una delle voci dello schema di riparto ora in esame. L'importo da ripartire per il 2016 è di 15.057.391 euro, con un incremento del 36,32 per cento rispetto allo stanziamento ripartito per il 2015 (pari a euro 11.045.391).
  Osserva, come evidenzia la relazione illustrativa, che il MIBACT ha provveduto a distribuire l'aumento in percentuale su ciascuna delle voci della ripartizione, rispettando sostanzialmente l'equilibrio fra i diversi contributi a suo tempo decisi per le diverse istituzioni nelle rispettive leggi istitutive. Rimanda quindi alla tabella 1 del dossier predisposto dal Servizio Studi per un raffronto a partire dal 2012.
  Venendo al testo dello schema di decreto, rileva che l'articolo 1 reca l'indicazione dell'importo complessivo da ripartire, pari a euro 15.057.391. L'articolo 2 reca la sottoripartizione tra singoli destinatari (o gruppi di destinatari) della quota parte, pari ad euro 10.545.831 assegnata a enti, istituti, associazioni, fondazioni già inseriti nella tabella allegata alla legge n. 549 del 1995 e ora costituenti la prima voce della tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Precisa che la relazione illustrativa specifica che l'articolo 2 include tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione (contributi per convegni culturali, pubblicazioni e edizioni nazionali; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori Pag. 131del libro italiano in lingua straniera; funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale) e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali (Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Fondazione «La Biennale» di Venezia; Fondazione «La Triennale» di Milano; Fondazione «La Quadriennale» di Roma).
  L'articolo 3 reca la ripartizione della quota parte pari ad euro 4.511.560 assegnata agli ulteriori enti inseriti nella tabella allegata alla legge n. 448 del 2001, che elenca. La relazione illustrativa specifica che si tratta di contributi a dodici istituzioni culturali e di un finanziamento – quello destinato agli archivi privati di notevole interesse storico – da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione.
  Aggiunge che allo schema di decreto sono allegati gli elenchi dei contributi relativi all'anno 2015, individuati a seguito di procedure concorsuali, da cui si evincono (in parte) i beneficiari delle voci relative a: convegni (euro 113.230 complessivi); pubblicazioni (euro 158.052 complessivi); edizioni nazionali (euro 271.837 complessivi); biblioteche non statali (euro 560.376 complessivi); archivi privati di notevole interesse storico nonché archivi appartenenti ad enti ecclesiastici (euro 83.690 complessivi, con specifica solo dell'assegnazione alle soprintendenze archivistiche; la documentazione evidenzia che i pagamenti verranno effettuati nel corso del 2016); scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano (euro 66.060 complessivi; la documentazione evidenzia che la procedura di valutazione è ancora in corso).
  Ricorda, infine, che la relazione illustrativa dello schema di decreto fa presente che il Ministero, facendo seguito all'impegno assunto dal Ministro Franceschini con la lettera inviata il 4 agosto 2015 alla stessa VII Commissione, ha avviato una profonda e complessa ricognizione della disciplina dei contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni culturali (normati in particolar modo dalla legge n. 534 del 1996, oltre che dalla legge n. 448 del 2001). Il Ministro aveva espresso la volontà di attivare presso il MIBACT una commissione di alto profilo scientifico con il compito di elaborare linee guida per il generale riassetto della materia dei contributi agli enti culturali, allo scopo di individuare nuove modalità di assegnazione in base a criteri di efficienza, trasparenza, pubblicità e semplificazione. La relazione chiarifica che i risultati di tale attività, che sta comportando un ampio approfondimento multidisciplinare e interistituzionale, saranno oggetto in tempi brevi di specifico confronto con il Parlamento, così come raccomandato in occasione dell'espressione del parere sullo schema di riparto relativo al 2015. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire ulteriori informazioni in merito ai lavori presso il MIBACT della citata commissione di esperti.

  Simone VALENTE (M5S) chiede al rappresentante del Governo di avere maggiori informazioni sulla gestione finanziaria della fondazione « La Biennale» di Venezia, che riceve con il presente provvedimento un elevato contributo pubblico.

  Il sottosegretario Antimo CESARO si riserva di rispondere alle questioni poste nella seduta di domani.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 febbraio 2016.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (C. 3450 Pes), audizione del professor Giuseppe Vacca, presidente della Fondazione Istituto Gramsci.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.