CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 febbraio 2016
585.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività Pag. 76finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Atto n. 256.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).
  Innanzitutto segnala come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto ai sensi della delega recata dalla legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), la quale, al numero 13) dell'Allegato B, la annovera tra le direttive per il cui recepimento si conferisce delega al Governo, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva che si intende attuare, la direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario (cosiddetta Mortgage Credit Directive – MCD), adottata il 4 febbraio 2014, si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari).
  La direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi. Sono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito. Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.
  Osserva come le disposizioni principali della direttiva riguardino: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di crediti (con l'introduzione di alcune disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali), l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, disposizioni sulle pratiche di vendita abbinata, la fissazione di principi riguardanti, ad esempio, l'educazione finanziaria, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti. In particolare, la Direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del TAEG.
  Fa inoltre presente che il termine di recepimento a livello nazionale della direttiva è fissato per il 21 marzo 2016. La direttiva troverà applicazione solo con riferimento ai contratti di credito sorti successivamente al 21 marzo 2016.
  Per quanto riguarda invece il contenuto dello schema di decreto, il quale consta di tre articoli, illustra l'articolo 1, il quale apporta una serie di novelle al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, n. 385.
  In particolare, mentre il comma 1 introduce nel TUB alcune modifiche di coordinamento, il comma 2 introduce nel Titolo VI del TUB, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, un nuovo Capo I-bis, rubricato Credito immobiliare ai consumatori, comprendente gli articoli da 120-quinquies a 120-noviesdecies. Pag. 77
  Il nuovo articolo 120-quinquies reca le definizioni – mutuate dall'articolo 4 della direttiva 2014/17/UE – MCD – rilevanti ai fini del nuovo Capo I-bis, in alcuni casi allineando le nozioni già definite dal testo unico a quanto previsto dalla direttiva.
  In dettaglio, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 120-quinquies, il «consumatore» è il soggetto che agisce per scopi estranei all'attività «imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale» eventualmente svolta dal medesimo soggetto.
  La lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 120-quinquies riconduce la definizione di «contratto di credito» ai casi di credito garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali ovvero ai casi in cui il credito è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; per «finanziatore» deve intendersi il soggetto che offre o stipula contratti di credito, mentre l’«intermediario» svolge attività preparatorie alla conclusione di tali contratti, quali la loro presentazione ovvero attività inerenti la conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore (rispettivamente lettere e) e g)).
  Il comma 2 dell'articolo 120-quinquies elenca le componenti del costo totale del credito, denominato dalla lettera m) del comma 1 quale «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG». Nel costo totale del credito sono inclusi i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi nonché i costi della valutazione dei beni. Sono esclusi i costi connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita dell'immobile e le eventuali penali per inadempimento di obblighi posti in capo al consumatore dal contratto.
  Il comma 3 dell'articolo 120-quinquies demanda alla Banca d'Italia il compito di fissare le modalità di calcolo del TAEG secondo le disposizioni della direttiva in recepimento e del TUB medesimo.
  Il nuovo articolo 120-sexies individua l'ambito di applicazione della disciplina nei contratti relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale o volto ad acquistare un immobile (ai sensi dell'articolo 3 della direttiva MCD).
  La disposizione, alle lettere da a) a i) del comma 1, esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione del nuovo Capo I-bis del TUB, alcune tipologie di contratto, quali:
   la concessione di una somma o erogazione di credito a fronte della vendita futura di un bene immobile residenziale o la concessione di un diritto reale su tale bene;
   i contratti che subordinano il rimborso del credito al verificarsi di specifici eventi afferenti la vita del consumatore;
   i contratti relativi all'erogazione di credito da parte dei datori di lavoro ai dipendenti con tassi favorevoli al consumatore, al di fuori dell'attività principale svolta dal datore di lavoro;
   i contratti relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale;
   i contratti senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all'ipoteca;
   le aperture di credito da rimborsare entro un mese;
   i contratti risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;
   i contratti relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;
   i contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;
   i prestiti ponte, da attivare in caso in cui la vendita della vecchia abitazione e Pag. 78l'acquisto della nuova non sono contestuali.

  Il nuovo articolo 120-septies recepisce l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva MCD, richiamando i principi generali di diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall'intermediario del credito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del consumatore. Inoltre i medesimi soggetti sono chiamati a valutare tutte le informazioni riguardanti la situazione del consumatore e le specifiche esigenze da questi comunicate, nonché le ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
  Passa quindi a illustrare il nuovo articolo 120-octies, il quale è dedicato alla pubblicità relativa ai contratti di credito e detta disposizioni relative alle forme e ai loro contenuti essenziali, in attuazione di quanto è previsto dagli articoli 10 e 11 della direttiva MCD.
  Il comma 1 del nuovo articolo 120-octies stabilisce che gli annunci pubblicitari devono essere chiari, corretti e non ingannevoli. La disposizione mantiene ferma la disciplina recata in materia dal Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, alla parte II, titolo III (relativo a Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali).
  Il comma 2 del nuovo articolo 120-octies elenca i contenuti necessari dell'informazione pubblicitaria. È specificato che tali informazioni debbano essere riportate in una forma chiara e facilmente leggibile (o udibile). Esse comprendono:
   a) l'indicazione del finanziatore e l'eventuale intermediario del credito;
   b) la specificazione che il contratto di credito sarà garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;
   c) il tasso d'interesse – fisso o variabile o una combinazione dei due tipi – corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore;
   d) l'importo totale del credito;
   e) il TAEG, evidenziato all'interno dell'annuncio in modo almeno equivalente a quello di ogni tasso di interesse;
   f) l'esistenza di eventuali servizi accessori, qualora non inclusi nel TAEG, necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate;
   g) la durata del contratto di credito, se determinata;
   h) l'importo delle rate;
   i) l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
   l) il numero delle rate;
   un'avvertenza relativa alle ricadute dovute ad eventuali fluttuazioni del tasso di cambio in caso di finanziamenti in valuta estera.

  Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 120-octies le informazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 2 sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo.
  Il comma 4 del nuovo articolo 120-octies demanda al CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), su proposta della Banca d'Italia, la definizione delle modalità specifiche di presentazione degli annunci.
  Il nuovo articolo 120-novies è dedicato agli obblighi precontrattuali, con riferimento alle informazioni di carattere generale (ai sensi dell'articolo 13 della direttiva MCD), alle informazioni personalizzate (ai sensi dell'articolo 14 della direttiva MCD) e ai chiarimenti che devono essere forniti dal finanziatore o dall'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di credito (ai sensi dell'articolo 16 della direttiva MCD).
  In particolare, illustra il comma 1 del nuovo articolo 120-novies, il quale stabilisce Pag. 79che le informazioni di carattere generale devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile dal finanziatore o dall'intermediario, in qualsiasi momento, in un documento su supporto cartaceo o altro supporto durevole (con «supporto durevole» viene indicato, ai sensi della definizione recata dall'articolo 120-quinquies, ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate). Tale documento contiene le informazioni (con i relativi termini temporali) che il consumatore deve fornire ai fini della valutazione del merito creditizio specificando inoltre che, in mancanza di dette informazioni, il credito non potrà essere accordato. Esso inoltre contiene indicazioni circa la possibilità che venga consultata una banca dati e la possibilità eventuale di poter usufruire di servizi di consulenza.
  Con riferimento alla consultazione di banche dati il comma in esame evidenzia che tale consultazione dovrà avvenire in conformità all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (il quale stabilisce l'obbligo di fornire adeguata informativa all'interessato circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza l'ambito di diffusione dei dati medesimi; il diritto di accesso e altri diritti dell'interessato; gli estremi del titolare e del responsabile della tenuta dei dati).
  Passa quindi a illustrare il comma 2 del nuovo articolo 120-novies, il quale stabilisce che le informazioni personalizzate devono essere fornite tempestivamente (e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta) attraverso la consegna al consumatore del «Prospetto Informativo Europeo Standardizzato». Eventuali informazioni aggiuntive che il finanziatore o intermediario intendano fornire dovranno essere specificate su distinto documento. Tali informazioni devono consentire al consumatore di assumere una decisione informata attraverso il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato e la valutazione delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di credito.
  Ai fini di una decisione informata e per favorire il confronto tra le offerte sul mercato, il consumatore, ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 120-novies ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni, prima della conclusione del contratto di credito. Durante il periodo di riflessione l'offerta è vincolante per il finanziatore. Ulteriori obblighi informativi sono posti dal comma 4 del nuovo articolo 120-novies quando viene proposta un'offerta al consumatore: l'offerta deve includere la bozza del contratto di credito e deve essere corredata dal «Prospetto informativo europeo standardizzato», quando tale modulo non è stato fornito in precedenza o nei casi di variazione delle caratteristiche dell'offerta rispetto a quanto esposto nel modulo precedentemente fornito.
  Chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori ai fini della valutazione delle specifiche esigenze e della situazione finanziaria del consumatore devono essere sempre forniti dal finanziatore o intermediario secondo quanto disposto dal comma 5 del nuovo articolo 120-novies.
  Il comma 6 del nuovo articolo 120-novies demanda al CICR, su proposta della Banca d'Italia, le disposizioni di attuazione dell'articolo, con riferimento a: a) contenuto, criteri di redazione, informazioni precontrattuali; b) modalità e portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5; c) obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale.
  Con riguardo a quanto previsto dalla lettera c), possono essere previste informazioni Pag. 80aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 61-novies del Codice del consumo (il quale stabilisce che in caso di comunicazione telefonica, dovranno essere comunicate tutte e sole le seguenti informazioni: all'inizio della comunicazione, l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata; l'identità della persona che contatta il consumatore ed il suo rapporto con il fornitore; una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; il prezzo totale, comprensivo delle imposte da versare tramite il fornitore, o comunque la base di calcolo; l'indicazione di eventuali costi o imposte che non sono versate tramite il fornitore; le informazioni, tassativamente indicate, relative al diritto di recesso).
  Il nuovo articolo 120-decies, al comma 1, recepisce l'articolo 15 della direttiva MCD e reca disposizioni sugli obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito. In tale ambito è previsto che il consumatore deve essere tempestivamente informato dei seguenti elementi: la denominazione e la sede dell'intermediario; il registro in cui è iscritto, con gli estremi di registrazione e le modalità di verifica della stessa; se l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o opera con uno o più finanziatori; se l'intermediario presta servizi di consulenza; l'eventuale compenso dovuto all'intermediario ovvero le modalità di calcolo dello stesso; le modalità di reclamo e le eventuali modalità di accesso a composizione extragiudiziale di reclamo o ricorso.
  Inoltre, l'intermediario del credito deve indicare la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera, nonché dichiarare di essere indipendente nei casi disciplinati dall'articolo 120-terdecies, comma 2.
  Il consumatore dovrà essere informato delle eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi versano all'intermediario. Quando l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, deve essere fornita la spiegazione dell'eventuale detrazione della commissione – in tutto o in parte – dal compenso corrisposto dal consumatore stesso.
  Fa quindi presente come, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 120-decies, il consumatore debba essere posto nella posizione di poter comparare le commissioni dall'intermediario ricevute da più finanziatori.
  Il comma 3 del nuovo articolo 120-decies stabilisce che l'intermediario del credito è tenuto a comunicare al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore è tenuto a versargli ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel «Prospetto informativo europeo standardizzato».
  In base al comma 4 del nuovo articolo 120-decies gli intermediari del credito assicurano che i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare, la qualifica in base alla quale operano e l'intermediario che essi rappresentano.
  Il nuovo articolo 120-undecies stabilisce che il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore, considerando tutti gli elementi utili a fornire un quadro delle prospettive di adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso. La norma dà attuazione agli articoli 18, 20 e 21 della direttiva MCD, che riguardano, rispettivamente, la valutazione del merito creditizio del consumatore, l'informativa e la verifica delle informazioni sul consumatore, l'accesso alle banche dati.
  Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 120-decies la valutazione si basa sulle informazioni fornite dal consumatore, comprese, ai sensi del comma 2, quelle fornite dal consumatore tramite l'intermediario del credito. Il finanziatore può richiedere al consumatore ulteriori chiarimenti rispetto alle informazioni fornite.
  Il comma 3 del nuovo articolo 120-decies vieta al finanziatore di risolvere il contratto o di modificarlo a svantaggio del consumatore in caso di scorretta valutazione del merito creditizio o di informazione incompleta da parte del consumatore, Pag. 81a meno che quest'ultimo abbia intenzionalmente omesso talune informazioni richieste.
  In base al comma 4 del nuovo articolo 120-decies ogni incremento significativo del credito presuppone una nuova verifica del merito creditizio, a meno che tale incremento non sia stato esplicitamente previsto dalla prima verifica.
  Il comma 5 del nuovo articolo 120-decies impone al finanziatore di comunicare senza indugio il rifiuto del credito al consumatore, specificando, se del caso, che esso si basa sul trattamento automatico dei dati.
  Il comma 6 specifica che le disposizioni dell'articolo non pregiudicano l'applicazione di quanto previsto dal Codice del consumo.
  Il comma 7 prevede che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 125 del testo unico in materia di accesso alle banche dati, il quale recependo quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE in materia di offerta di contratti di credito ai consumatori, prevede che i finanziatori UE abbiano accesso alla Centrale dei Rischi e alle altre banche dati al pari dei finanziatori che operano in territorio italiano.
  Il comma 8 prevede che i finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, la quale include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l'ipoteca.
  Il comma 9 demanda alla Banca d'Italia la definizione delle disposizioni attuative del presente articolo.
  Illustra quindi l'articolo 120-duodecies, il quale stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili, in attuazione dell'articolo 19 della direttiva MCD. Quando la valutazione è effettuata da soggetti diversi dal finanziatore, quest'ultimo assicura comunque che in sede di valutazione siano adottati gli stessi standard. La valutazione è condotta da professionisti competenti ed indipendenti. La valutazione è documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. È previsto che la Banca d'Italia detti disposizioni di attuazione, prevedendo anche l'applicazione di standard adottati dai finanziatori in sede di autoregolamentazione.
  Il nuovo articolo 120-terdecies disciplina i servizi di consulenza, prevedendo innanzitutto, al comma 1, che tali attività sono riservate ai finanziatori e agli intermediari del credito e costituiscono attività separata rispetto alla concessione del credito e all'intermediazione.
  In base al comma 2 del nuovo articolo 120-terdecies il servizio è qualificabile come indipendente solo quando è svolto da soggetti che prestano professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente, a tal fine iscritti in una sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi.
  Il comma 3 enuncia gli obblighi connessi con la prestazione di servizi di consulenza, che sono:
   a) agire nel migliore interesse del consumatore;
   b) acquisire informazioni aggiornate sulla sua situazione personale e finanziaria;
   c) predisporre una raccomandazione indirizzata in maniera personalizzata al consumatore, adeguata ai suoi bisogni e alla situazione personale e finanziaria, anche in considerazione dei rischi connessi alla durata del contratto di credito proposto;
   d) ai fini della raccomandazione, prendere in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti offerti o dei contratti di credito disponibili sul mercato.

  Il comma 4 del nuovo articolo 120-terdecies indica le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della prestazione di servizi di consulenza.
  Il nuovo articolo 120-quaterdecies, il quale dà attuazione all'articolo 23 della Pag. 82MCD, disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera e prevede che il consumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il prestito denominato in valuta; in tale contesto osserva come non sia stata adottata la soluzione alternativa, prevista dalla MCD, di prevedere l'obbligo di inserire nel contratto di finanziamento in valuta meccanismi volti a limitare il rischio di cambio per il consumatore.
  In particolare segnala come il comma 1 del nuovo articolo 120-quaterdecies stabilisca che se il credito è denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in una delle seguenti valute:
   la valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;
   la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

  Il comma 2 del nuovo articolo 120-quaterdecies prevede che il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:
   a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;
   b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore può essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.

  Il comma 3 del nuovo articolo 120-quaterdecies individua, salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione nella misura del tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione.
  Il comma 4 del nuovo articolo 120-quaterdecies dispone che se il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il finanziamento e l'euro al momento in cui è stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 del TUB. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.
  Il nuovo articolo 120-quinquiesdecies dà attuazione all'articolo 28 della direttiva MCD, il quale disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive.
  In dettaglio, specifica come il comma 1 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies stabilisca che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia può adottare disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore.
  Il comma 2 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies vieta al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.
  Il comma 3 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento Pag. 83del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza. Il valore della garanzia è stimato con una perizia successivamente all'inadempimento, sulla base di quanto previsto dal nuovo articolo 120-duodecies in materia di valutazione dei beni immobili.
  Il comma 4 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.
  Il nuovo articolo 120-sexiesdecies, in attuazione dell'articolo 26 della direttiva MCD, attribuisce all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito presso l'Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale e di effettuare le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.
  Il nuovo articolo 120-septiesdecies dà attuazione all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 9 della direttiva MCD, che disciplinano, rispettivamente, le remunerazioni pagate dai finanziatori al proprio personale e agli intermediari del credito di cui si avvalgono, e i requisiti di conoscenza e di competenza del personale.
  Il comma 1 del nuovo articolo 120-septiesdecies prevede che i finanziatori remunerino il personale e, se del caso, gli intermediari del credito, in modo da garantire il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo 1-bis.
  Il comma 2 del nuovo articolo 120-septiesdecies stabilisce inoltre che il personale deve avere un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo, nonché prestare servizi di consulenza.
  Il comma 3 prevede che la Banca d'Italia detti disposizioni di attuazione, anche individuando le categorie di personale interessate.
  Il nuovo articolo 120-octiesdecies dà attuazione all'articolo 12 della direttiva MCD, relativamente alla trasposizione del divieto delle cosiddette «pratiche di commercializzazione abbinata», che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.
  In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 120-octiesdecies vieta l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.
  Il comma 2 del nuovo articolo 120-octiesdecies fa salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, dall'articolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012, e dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo.
  In merito ricorda che l'articolo 23, comma 4, del TUF esclude l'applicazione delle disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis, ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
  L'articolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede invece che, qualora le banche, gli istituti finanziari e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che il finanziatore è obbligato ad accettare senza variare Pag. 84le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare. Rammenta che il disegno di legge annuale sulla concorrenza (disegno di legge A.S. 2085, già esaminato dalla Camera e attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Industria del Senato) prevede alcune modifiche al richiamato articolo 28; in particolare l'articolo 40 del disegno di legge intende estendere anche alle polizze assicurative connesse e accessorie all'erogazione di mutui, ovvero di credito al consumo il richiamato obbligo, posto in capo all'intermediario finanziario o alla banca che erogano il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
  Da parte sua l'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo considera scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.
  Passa quindi a illustrare il nuovo articolo 120-noviesdecies il quale, al comma 1, individua le disposizioni contenute del TUB che si applicano ai contratti di credito: rileva come si tratti degli articoli 117 (relativo ai contratti), 118 (relativo alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 119 (relativo alle comunicazioni periodiche alla clientela), 120, comma 2 (relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi), 120-ter (relativo all'estinzione anticipata dei mutui immobiliari), 120-quater (relativo alla surrogazione nei contratti di finanziamento e alla portabilità), 125-sexies, comma 1 (relativo al rimborso anticipato).
  Il comma 2 del nuovo articolo 120-noviesdecies impone al finanziatore e all'intermediario del credito di fornire gratuitamente ai consumatori le informazioni previste dal nuovo Capo I-bis del TUB, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis, che consente che siano a carico del cliente le spese relative alle informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal titolo VI del TUB, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto.
  Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, modificando l'articolo 122 del TUB, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori tutti i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, anche se hanno una durata inferiore o pari a cinque anni.
  Inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 122, il quale esclude l'applicazione del Capo II del TUB ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, è prevista invece l'applicazione di tale Capo ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.
  Il comma 4 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 128-sexies del TUB, il quale definisce il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
  In particolare le novelle recate dal comma 4:
   inseriscono nel citato articolo 128-sexies un nuovo comma 2-bis, il quale prevede che il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è iscritto in una sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 128-sexies;
   inserisce in tale ambito un nuovo comma 3-bis, che impone al soggetto di cui al comma 2-bis di svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata, nonché attività connesse o strumentali, prevedendo inoltre che per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente: secondo la relazione Pag. 85illustrativa allegata allo schema di decreto la ratio del nuovo comma 3-bis è quella di assicurare, in ossequio a quanto previsto dal legislatore europeo, un elevato livello di equità, onestà e professionalità nel settore e un'adeguata gestione dei conflitti d'interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, affinché la consulenza sia fornita nel migliore interesse del consumatore;
   integra il comma 4, prevedendo che anche il consulente di cui al comma 2-bis, oltre al mediatore creditizio, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

  Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che l'iscrizione dei consulenti del credito alla citata sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del TUB, è subordinata ai medesimi requisiti previsti per i mediatori creditizi, vale a dire:
   a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
   b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
   c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
   d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
   e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.

  Il comma 6 dell'articolo 1 inserisce nell'articolo 128-octies del TUB un nuovo comma 1-bis, che conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulente del credito di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del TUB.
  Il comma 7 inserisce nell'articolo 128-duodecies del TUB un nuovo comma 3-bis, il quale, fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, demanda alla Banca d'Italia il compito di individuare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis, del TUB. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, entro due mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.
  Il comma 8 reca disposizioni di mero coordinamento alla normativa, per integrare nella stessa le modifiche di cui al comma 7 dell'articolo 1.
  Il comma 9, modificando l'articolo 144 del TUB, alla lettera a) estende le sanzioni previste nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, pari a euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, anche all'inosservanza degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies, inserite nel TUB dallo schema di decreto.
  La lettera b) del comma 9 prevede altresì che l'intermediario mandante, qualora rilevasse tali inosservanze nel comportamento dell'agente in attività finanziaria, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle Pag. 86violazioni riscontrate all'organismo di cui all'articolo 128-undecies (competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e dotato di poteri sanzionatori), anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies (che prevede il richiamo scritto, la sospensione dall'esercizio dell'attività da 6 a 12 mesi o la cancellazione dagli elenchi previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività stessa).
  La lettera c) del comma 9 condiziona l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) al fatto che le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
  Il comma 10 dispone l'adozione del decreto di cui all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, del TUB, come modificato dall'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso schema.
  Illustra quindi l'articolo 2 dello schema, il quale apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.
  In particolare, il comma 1 integra l'articolo 12 del decreto legislativo n. 141, relativamente alle disposizioni, ivi previste, di attuazione di cui all'articolo 128-quatersexies (relativo agli Agenti e mediatori in attività finanziaria) della direttiva 2008/48/CE, inserendo in tale ambito un nuovo comma 1-quater, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle attività di segnalazione relative ai soli contratti di credito ipotecario disciplinati dalla Direttiva che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia. È da considerarsi implicito, all'interno della categoria dei mediatori creditizi, il rimando anche alla nuova figura del consulente del credito di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del TUB. L'impostazione contenuta nella novella appare coerente con quella prevista dalla Direttiva, per cui è previsto che le persone che presentano o rinviano semplicemente un cliente ad intermediario del credito, a titolo accessorio nell'esercizio della loro attività professionale, non devono essere considerate intermediari del credito.
  Il comma 2 dell'articolo 2 integra l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 141, recante norme di attuazione dell'articolo 128-sexies (sui mediatori creditizi) della citata direttiva 2008/48/CE, inserendovi un nuovo comma 1-bis, in cui si prevede che, con apposito regolamento, si provvede alla definizione della disciplina di dettaglio relativa:
   1) al servizio di consulenza indipendente, che potrà riguardare ogni tipologia di finanziamento;
   2) con esclusivo riferimento ai contratti di credito ipotecario, all'indicazione dei requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso tali agenti se dotati di personalità giuridica e mediatori creditizi, del loro personale e dei loro collaboratori;
   3) alle caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nel rispetto della disciplina vigente di cui al titolo IV (relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), Capo 1-bis del TUB.

  Il comma 3 integra l'articolo 16 del decreto legislativo n. 141, inserendovi un nuovo comma 1-bis, che intende assicurarne la conformità al contenuto del Regolamento UE 1125/2014 (recante Norme tecniche di regolamentazione sull'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito), laddove, Pag. 87tra l'altro, viene stabilito l'importo minimo dell'assicurazione per responsabilità civile professionale, prevista ad hoc per gli intermediari del credito.
  In sostanza il nuovo comma 1-bis stabilisce che ai contratti di credito disciplinati del un nuovo Capo I-bis del Titolo VI del TUB, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, si applichi il citato quadro normativo europeo di riferimento.
  In tale contesto ricorda, in linea generale, che i commi da 36 a 48 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) hanno riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, prevedendo l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:
   consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 del TUF);
   persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF);
   società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria ex articolo 18-ter del TUF).

  A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla CONSOB sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla stessa CONSOB la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. È previsto che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.
  Rammenta inoltre che l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015, il cui disegno di legge è attualmente all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e V della Camera, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore. Pertanto, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015).
  L'articolo 3 dello schema di decreto contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria, specificando che l'attuazione del provvedimento non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati adempiano a quanto prescritto nel decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore di chiarire meglio la differenza tra mutui fondiari e mutui ipotecari, al fine di comprendere maggiormente la portata dello schema di decreto legislativo in esame.

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  Giovanni SANGA (PD), relatore, con riferimento al quesito posto dal deputato Pesco, rileva come il provvedimento riguardi i mutui ipotecari, introducendo nell'ordinamento previsioni molto più puntuali di quelle attualmente vigenti in materia, e consentendo in tal modo al Paese di essere in maggiore sintonia con il dibattito in corso su questi temi, nonché con le esigenze emerse in tale ambito.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in considerazione del fatto che il provvedimento affronta il tema, estremamente delicato, del rapporto tra consumatori e soggetti esercenti attività creditizia, rileva come tale questione dovrebbe essere più opportunamente affrontata attraverso lo strumento della legge europea, e non mediante un semplice schema di decreto legislativo, che non consente al Parlamento di incidere direttamente sulla formulazione delle norme proposte.

  Maurizio BERNARDO, presidente, in relazione ai rilievi del deputato Villarosa, rileva come lo schema di decreto sia stato predisposto ai sensi della delega in materia recata dalla legge di delegazione europea 2014, legge n. 114 del 2015, e come pertanto il Parlamento abbia deciso in precedenza di attribuire al Governo il potere di intervenire legislativamente su tale tema.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come la direttiva 2014/71/UE, che lo schema di decreto in esame intenda recepire, sia effettivamente contenuta nell'allegato B della legge n. 114 del 2015, il quale elenca le direttive per il cui recepimento è stata conferita delega al Governo, senza tuttavia che sia stata stabilita in quella sede alcun criterio e principio direttivo di delega: pertanto, in occasione del conferimento della predetta delega al Governo il Parlamento, e in particolare i gruppi di opposizione, non sono stati posti nella condizione di intervenire attraverso emendamenti per specificare meglio la stessa norma di delega.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3513, di conversione del decreto-legge n. 210 del 2015, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, del disegno di legge C. 2981, recante ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, del disegno di legge C. 3156, recante ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama e del disegno di legge C. 3460, recante ratifica dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, passando poi allo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti di CERVED SpA nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

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DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il relatore, Pelillo, ha formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail nella mattinata di oggi a tutti i componenti della Commissione.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo.
C. 2981.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il relatore, Carella, ha formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento, la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail nella serata di ieri a tutti i componenti della Commissione.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama.
C. 3156, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il relatore, Carella, ha formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento, la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail nella serata di ieri a tutti i componenti della Commissione.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.
C. 3460, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ragosta, ha formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 3 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.
Audizione dei rappresentanti di CERVED SpA.
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Gianandrea DE BERNARDIS, Amministratore delegato di CERVED Group SpA, Valerio MOMONI, Direttore Marketing e Ufficio studi di CERVED Group SpA, e Andrea MIGNANELLI, Amministratore delegato – Divisione CERVED Credit Management, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL), Daniele PESCO (M5S) e Dino ALBERTI (M5S), ai quali rispondono Gianandrea DE BERNARDIS, Amministratore delegato di CERVED Group SpA, e Andrea MIGNANELLI, Amministratore delegato – Divisione CERVED Credit Management.

  Pongono ulteriori quesiti i deputati Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Giovanni PAGLIA (SI-SEL), Michele PELILLO (PD) e Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), ai quali rispondono Gianandrea DE BERNARDIS, Amministratore delegato di CERVED Group SpA, Andrea MIGNANELLI, Amministratore delegato – Divisione CERVED Credit Management, e Valerio MOMONI, Direttore Marketing e Ufficio studi di CERVED Group SpA.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

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