CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 gennaio 2016
582.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 1° FEBBRAIO 2016

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, illustra la propria proposta di parere (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

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INTERROGAZIONI

  Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.35.

5-06525 Ciprini: Riassorbimento di personale della società I.Ver.Plast Srl da parte della società Polplastic Perugia Srl.

  La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Tiziana CIPRINI (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dalla sottosegretaria, che non ha stigmatizzato il trattamento discriminatorio adottato nei confronti dei ventiquattro dipendenti della I.Ver.Plast non riassorbiti dalla nuova società PolPlastic Perugia Srl. Ripercorre, quindi, la vicenda di I.Ver.Plast, la procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria per circa ottanta dipendenti, l'operazione societaria che ha portato la PolPlastic Perugia Srl a rilevare l'attività della I.Ver.Plast e, infine, l'assunzione a tempo indeterminato, dal 1o gennaio 2014, di 80 lavoratori in cassa integrazione. Per il personale non riassorbito, l'accordo aziendale prevedeva l'apertura della procedura di mobilità, con incentivi all'esodo, o la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato presso un altro degli stabilimenti del gruppo, qualora si fosse manifestata la necessità di assumere nuovo personale. Rileva tuttavia che, quando, nel 2014, la PolPlastic ha proceduto a quaranta nuove assunzioni, si è avvalsa di agenzie di lavoro interinale e non ha riassorbito ventiquattro dipendenti della I.Ver.Plast, che, a suo parere, sarebbero stati discriminati a causa di condizioni personali particolari, beneficiando di alcuni degli istituti previsti dalla legge n. 104 del 1992, o perché impegnati come sindacalisti. A suo avviso, pertanto, la PolPlastic Perugia Srl, disattendendo l'accordo aziendale, si è sbarazzata dei lavoratori considerati «scomodi».

5-07237 Lattuca: Richiesta di trasferimento collettivo dei lavoratori dello stabilimento di Cesena della società Sfir Spa presso gli stabilimenti di Brindisi e Milano.

  La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Enzo LATTUCA (PD), ringraziando la sottosegretaria per la completezza della risposta, si dichiara soddisfatto per le assicurazioni fornite circa la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a continuare nel monitoraggio della situazione e del Ministero dello sviluppo economico ad aprire specifici tavoli di confronto sulla crisi occupazionale. Rileva tuttavia che la ricostruzione dei fatti non sembra collimare con alcune informazioni che non chiariscono i reali intendimenti della società Sfir Spa sui suoi piani di riorganizzazione aziendale. Si riferisce, in particolare, al fatto che la sede di Milano, presso la quale parte dei dipendenti della società dovrebbe essere trasferita, deve essere ancora avviata, con ulteriori costi a carico dell'azienda, nonché al fatto che il contratto di affitto della sede di Cesena, da cui dovrebbero essere trasferiti i dipendenti, è stato rinnovato fino al 2021. In realtà, la proposta di trasferimento sembra, a suo avviso, nascondere piuttosto un invito all'esodo per i lavoratori che, verosimilmente, non si sentiranno di affrontare lunghi spostamenti.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del vice presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.50.

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Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.
Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2015.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che, nella seduta del 17 novembre 2015, la Commissione ha deciso l'adozione del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, richiedendo, nel contempo, al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica su tale testo unificato. Nel segnalare che tale relazione è pervenuta, in data 19 gennaio 2016, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 4) chiede alla relatrice di dare conto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, riferisce che la relazione tecnica, predisposta dall'INPS e trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quanto il provvedimento, da un lato, risulta sprovvisto di copertura finanziaria, a fronte di oneri quantificati pari a 800 milioni su base annua e, dall'altro, reca oneri non quantificati o la cui quantificazione risulta sottostimata dalla relazione tecnica.
  Quanto al contenuto della relazione tecnica e della nota di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva in primo luogo che l'INPS ha formulato una interpretazione estremamente restrittiva delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), ipotizzando che esse prevedano l'elevazione al 100 per cento dell'aliquota percentuale di calcolo della pensione di reversibilità esclusivamente in caso di esistenza di un solo figlio minore, studente o inabile che non concorra con altri superstiti o aventi diritto. In realtà, come rilevato anche dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della quantificazione, tale interpretazione richiederebbe una specifica modifica nell'articolato. Il testo unificato intende incrementare fino al 100 per cento le aliquote previste a legislazione vigente per il coniuge e i figli superstiti fino al raggiungimento di un importo non superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti qualora il beneficiario sia sprovvisto di redditi, ad eccezione di quelli derivanti dalla casa di abitazione o dall'utilizzo della medesima casa a titolo di usufrutto ovvero siano titolari di redditi che, sommati alla pensione, siano pari o inferiori a tre volte detto trattamento. La disposizione di salvaguardia prevista intende garantire che l'applicazione della diversa modalità di calcolo utilizzata, con la previsione di un tetto pari a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non determini il riconoscimento di trattamenti inferiori a quelli previsti sulla base delle modalità di calcolo previste a legislazione vigente. La quantificazione in circa 200 milioni di euro annui, al lordo degli effetti fiscali, degli effetti dell'elevazione della aliquota percentuale si riferisce all'ipotesi che essa si applichi esclusivamente al caso di esistenza di un solo figlio minore, studente o inabile, mentre la corretta interpretazione del testo determinerebbe oneri sensibilmente maggiori, come evidenziato anche dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'INPS fa presente che, allo stato attuale, esiste un'oggettiva difficoltà a pervenire ad una quantificazione degli effetti finanziari derivanti da tale disposizione e precisa che, pertanto, le valutazioni sono state effettuate sulla base dei redditi dei beneficiari calcolati ai sensi della normativa vigente. Sulla base di tali modalità di calcolo dei redditi, le modifiche Pag. 86alle percentuali di cumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi, disposta dal comma 2 dell'articolo 1, comportano maggiori oneri quantificati dall'INPS in 580-590 milioni di euro su base annua, al lordo degli effetti fiscali. A tale proposito, la Ragioneria generale dello Stato, pur rilevando lo scarso profilo di crescita di tali oneri, sembra condividere i dati e i parametri alla base della quantificazione per i primi anni di vigenza della norma. Con riferimento all'esclusione degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti di cui sono titolari i figli dal computo del limite di reddito per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, previsto dall'articolo 2, rileva che la relazione tecnica non quantifica le relative minori entrate fiscali e la Ragioneria generale dello Stato rinvia, per competenza, al Dipartimento delle finanze, anche ai fini di una valutazione del carattere sistematico della misura.
  L'INPS, infine, non quantifica gli effetti finanziari dell'articolo 3, che, recando norme di interpretazione autentica, comportano il ricalcolo dei trattamenti anche per il passato. Ad avviso dell'INPS, il tenore delle disposizioni non permette, nel caso del comma 1, di definire con certezza la quota di reddito non rilevante ai fini della definizione dei redditi di riferimento e, nel caso del comma 2, di circoscrivere con esattezza l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione. Con riferimento al comma 1, osserva che la questione era già emersa nel corso dell'attività della Commissione e risulta che anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia segnalato all'INPS che l'articolo 35, comma 8, del decreto legge n. 207 del 2008, essendo finalizzato ad evitare il riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito non dovute o dovute in misura inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi, non può essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito, debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame. A quanto risulta, l'INPS, al fine di recepire tale indicazione ministeriale, ha chiarito in via amministrativa che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione – liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge – dell'anno in corso. Il testo in esame, in alternativa a tale criterio, propone invece che assuma rilevanza il reddito da lavoro percepito nell'anno di riferimento prima dell'erogazione della prestazione pensionistica. Segnala, inoltre, che le disposizioni del comma 2 sono sostanzialmente state recepite, ancorché non in forma di interpretazione autentica, con la circolare dell'INPS n. 185 del 18 novembre 2015, adottata successivamente alla richiesta della relazione tecnica. La circolare precisa, infatti, al punto 4.3, che «in caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio (nell'intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo d'istruzione – es. liceo – e l'istruzione superiore – es. Università – oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria – es. laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l'iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l'iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo». La circolare precisa, infatti, che si tratta di prosieguo all'interno della carriera formativa dello studente che conserva il suo status. Per ciò che concerne le modalità di pagamento, le prestazioni saranno poste in pagamento Pag. 87dal primo giorno del mese successivo la data dell'avvenuta iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati.
  Propone, quindi, di riprendere l'esame delle proposte nell'ambito del Comitato ristretto al fine di rivedere il testo unificato a suo tempo trasmesso, anche alla luce delle indicazioni che emergono dalla relazione tecnica, che necessita comunque di essere integrata.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone di ricostituire sin d'ora il Comitato ristretto, già nominato per l'istruttoria legislativa delle citate proposte di legge, al fine di verificare se vi siano le condizioni per predisporre un nuovo testo unificato.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

  Walter RIZZETTO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 28 gennaio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

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