CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 gennaio 2016
582.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.25.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Pag. 27
  Avverte inoltre che il deputato Russo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-07527 Savino, di cui è cofirmatario: l'atto di indirizzo sarà pertanto svolto in altra seduta.

5-07523 Bernardo: Chiarimenti in merito ai requisiti per fruire dell'agevolazione in materia di IRAP prevista per i lavoratori stagionali nel settore del turismo dall'articolo 1, comma 73, della legge n. 208 del 2015.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia il sottosegretario per la risposta, che si riserva di approfondire.

5-07524 Pelillo: Concessione di un'anticipazione di cassa in favore dei comuni interessati dall'applicazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui cosiddetti «macchinari imbullonati», nonché dall'esenzione della TASI sulla prima casa.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara non completamente soddisfatto della risposta. In particolare, evidenzia come non appaia fondata l'affermazione del Governo secondo cui, nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle domande dei comuni, non è possibile procedere alla concessione del contributo previsto per gli enti locali a titolo di compensazione per il minor gettito derivante dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 che dispongono l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui cosiddetti «macchinari imbullonati», in quanto non sarebbe al momento ancora possibile individuare i comuni interessati.
  Ritiene infatti che il Governo possa reperire i dati necessari all'erogazione del contributo attraverso gli strumenti e le banche dati a sua disposizione, in particolare facendo riferimento alla distribuzione territoriale degli immobili accatastati nel gruppo D, ovvero alle richieste provenienti dai comuni stessi, e provvedendo quindi alla concessione di un'anticipazione di cassa agli enti locali coinvolti, i quali si trovano ad affrontare un notevole aggravio a carico dei loro bilanci a causa del minor gettito IMU. Richiama a tale riguardo il caso di alcuni comuni che non percepiranno sostanzialmente alcuna entrata a titolo di acconto IMU, con evidenti conseguenze sui loro equilibri finanziari.

5-07525 Gebhard: Ambito di applicazione dell'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

5-07526 Paglia: Contenuto dell'accordo in materia fiscale concluso tra l'Agenzia dell'entrate e la Apple Italia Srl.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

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  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come la risposta del Governo non fornisca alcuna specificazione rispetto alle condizioni dell'Accordo intervenuto tra l'Agenzia delle entrate e la Apple. In merito rileva come le notizie di stampa su tale questione indichino che, a fronte di una pretesa erariale pari a 800 milioni di euro, il predetto Accordo impegnerebbe la Apple a versare al Fisco circa 300 milioni. Nel premettere come tale risultato possa anche essere considerato soddisfacente rispetto alle ragioni erariali, evidenzia come la risposta fornita dal Sottosegretario si ponga in assoluta contraddizione rispetto a tali notizie di stampa, indicando che la Apple avrebbe versato per intero quanto richiesto dall'Agenzie delle entrate. Ritiene quindi che il Governo debba chiarire in maniera definitiva tale fondamentale aspetto che, se confermato, costituirebbe evidentemente un fatto molto positivo.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel riservarsi di compiere un ulteriore approfondimento in merito, ribadisce come la risposta indichi che la Apple ha versato l'importo di 318 milioni di euro, cioè quanto richiesto dall'Agenzia delle entrate nei verbali di accertamento in cui si contesta a tale società l'omessa dichiarazione dei redditi ai fini IRES dal 2008 al 2013.

5-07528 Pisano: Modalità di scomputo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza dei ricavi o compensi cui esse si riferiscono.

  Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale affronta il problema relativo all'applicazione dell'articolo 22, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del quale, tra l'altro, si scomputano dall'imposta lorda le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ai sensi di tale previsione può dunque verificarsi che la ritenuta sia operata nell'anno successivo a quello di competenza del ricavo o del compenso sul quale è operata la ritenuta stessa, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: in tale caso la ritenuta deve essere scomputata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale di competenza del ricavo o compenso. Questa disposizione, che è stata introdotta per favorire il contribuente, consentendogli di detrarre la ritenuta nella dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale di competenza del ricavo, presenta tuttavia alcuni elementi di criticità, creando notevoli complicazioni di carattere contabile per i contribuenti interessati, in conseguenza dello sfasamento temporale delle relative annotazioni.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo intende introdurre una misura di semplificazione, trasformando la predetta previsione in un regime opzionale, consentendo ai contribuenti, se lo ritengano, di scomputare le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state effettivamente operate e non più solo nella dichiarazione relativa all'anno di competenza dei ricavi o compensi cui le ritenute stesse si riferiscono.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Girolamo PISANO (M5S) stigmatizza la risposta del Sottosegretario, la quale, anziché fornire elementi in merito all'orientamento politico del Governo sulla questione posta dalla sua interrogazione, si limita a riportare elementi puramente tecnici.
  In tale contesto, ribadisce come la previsione relativa alla possibilità per il contribuente di detrarre la ritenuta nella dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale di competenza del ricavo sia stata introdotta allo scopo di favorire i cittadini attraverso una misura di semplificazione e di riduzione di costi a carico delle imprese. Evidenzia, quindi, come non corrisponda affatto alla ratio della norma la Pag. 29previsione in base alla quale l'omessa indicazione delle ritenute nella dichiarazione dei redditi di competenza dei ricavi determina la perdita del diritto alla detrazione e auspica che la predetta previsione possa essere trasformata in un regime opzionale, consentendo ai contribuenti di scomputare le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state effettivamente operate.
  Al riguardo sottolinea come tale previsione, oltre a realizzare un notevole beneficio in termini di semplificazione degli adempimenti dichiarativi e contabili a carico delle imprese, non comporterebbe alcun onere finanziario per l'Erario e, anzi, potrebbe semplificare anche l'attività di controllo e accertamento svolta dall'Agenzia delle entrate.

5-07529 Busin: Compensazioni in favore dei comuni che hanno deciso di non applicare la TASI.

  Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Filippo BUSIN (LNA) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto.
  In tale contesto evidenzia come la sua interrogazione faccia emergere le notevoli criticità relative al sistema dell'imposizione fiscale immobiliare, rispetto al quale il Governo interviene con misure disorganiche le quali, affastellandosi nel tempo, richiedono poi interventi normativi correttivi.
  In particolare l'atto di sindacato ispettivo evidenzia l'evidente stortura derivante dalla disciplina in materia di TASI, secondo cui i comuni virtuosi, i quali nel 2015 hanno rinunciato ad avvalersi di tale imposta, evitando così di innalzare la pressione fiscale sui cittadini, anziché essere sostenuti dal Governo, risulterebbero penalizzati, non essendo previsto alcun contributo del fondo di solidarietà a loro beneficio.
  Nel ribadire come il quadro normativo sull'imposizione tributaria locale abbia raggiunto un livello di incertezza e complessità intollerabile per cittadini e amministratori locali, auspica che su di esso il Governo faccia al più presto chiarezza attraverso una compiuta ridefinizione delle norme.

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.
(COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria».
(COM (2015) 587 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un Pag. 30sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e della Comunicazione della Commissione «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 final).
  Sottolinea innanzitutto come si tratti di documenti della massima importanza, volti a completare il progetto dell'Unione bancaria.
  Rileva infatti come, per la delicatezza della materia trattata, la quale sta suscitando un vivace dibattito a livello europeo e forti perplessità e resistenze in alcuni Stati membri, sia opportuno svolgere un approfondito esame che dovrà basarsi, in aggiunta alla documentazione predisposta, anche su tutte le informazioni e i contributi che potranno essere acquisiti attraverso un numero limitato di audizioni, già individuate nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, svoltasi ieri.
  Al riguardo ricorda che, con l'ambizioso progetto dell'Unione bancaria, le istituzioni europee hanno inteso fornire una risposta decisa al problema che si è posto in termini drammatici, soprattutto in alcuni dei Paesi membri, a seguito dell'esplosione della crisi a partire dal 2007. La crisi ha evidenziato, infatti, una condizione di grave precarietà del sistema finanziario europeo, derivante dallo stretto intreccio tra gli effetti prodotti dalla crisi in termini di aumento delle sofferenze per la crescita delle insolvenze e le difficoltà emerse nella gestione del debito pubblico di alcuni Paesi membri (tra cui l'Italia) i cui titoli erano detenuti, per importi assai consistenti, dalle banche europee.
  Rammenta quindi come la vulnerabilità delle banche abbia indotto l'Unione europea a porre in atto una serie di interventi; da più parti si è contestata la insufficiente tempestività delle misure adottate che avrebbe determinato un aumento degli oneri cui si è dovuto far fronte per l'aggravamento delle crisi nel frattempo intervenuto.
  Tali interventi sono consistiti in primo luogo nell'adozione di una disciplina più rigorosa per quanto concerne i requisiti patrimoniali richiesti alle banche, in modo da garantirne la solvibilità. Richiama, a tale proposito, la normativa che ha recepito l'Accordo di Basilea 3, il quale ha elevato la consistenza del capitale richiesto alle banche in relazione alla necessità di far fronte ad eventuali perdite inattese e a situazioni di crisi impreviste. L'adozione di quella disciplina, che ha comportato un lungo e controverso negoziato, ha indotto i sistemi bancari europei a porre in essere numerose operazioni di ricapitalizzazione. Anche le banche italiane hanno aumentato significativamente le loro dotazioni di capitale, per altro senza avvalersi, a differenza di quanto è avvenuto altrove, di risorse provenienti dal bilancio pubblico.
  Rammenta quindi che l'Europa è intervenuta a favore dei sistemi bancari di alcuni Paesi europei (in particolare Spagna, Portogallo e Cipro) anche attivando il cosiddetto Fondo «Salva Stati» al cui finanziamento anche l'Italia ha contribuito in misura rilevante.
  Ritiene inoltre che non si possa sottovalutare l'importanza del programma Quantitative easing, attivato dalla BCE, il quale risponde a un duplice obiettivo: favorire il rialzo del tasso di inflazione al livello, ritenuto fisiologico, del 2 per cento, in modo da superare l'attuale preoccupante fase deflazionistica, e stabilizzare il mercato dei titoli di Stato, evitando il rischio di nuovi attacchi speculativi ai danni dei titoli dei paesi maggiormente indebitati.
  L'Unione bancaria completa il quadro delle misure adottato a livello europeo e costituisce il tentativo assai ambizioso di accompagnare all'Unione monetaria, che implica l'adozione di regole uniformi per quanto concerne la finanza pubblica, una disciplina comune anche in materia creditizia.
  Con riferimento all'Unione bancaria, ricorda che essa è costituita da tre pilastri, di cui i primi due già realizzati: un sistema unico di vigilanza; un meccanismo unico di risoluzione delle crisi anche mediante la creazione di un apposito fondo comune e, da ultimo, un sistema europeo di garanzia Pag. 31dei depositi che costituisce, appunto, l'oggetto della proposta di regolamento e della comunicazione in esame.
  Con il meccanismo unico di vigilanza, che ha attribuito alla BCE questa delicata funzione, tradizionalmente svolta dalle autorità di vigilanza nazionali, si è inteso armonizzare i criteri adottati in modo da evitare l'emersione di nuovi casi di insolvenza di istituti bancari anche per difetto nella vigilanza.
  Con il meccanismo unico di risoluzione delle crisi si è inteso limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche attraverso la previsione del cosiddetto bail in, per cui, in presenza di difficoltà finanziarie delle stesse banche, sono chiamati a intervenire gli azionisti, gli obbligazionisti e i creditori delle banche interessate. All'adozione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi si accompagna la previsione dell'istituzione di un fondo unico finanziato con contributi a carico delle banche.
  Rileva quindi come, con la Proposta di regolamento e con la Comunicazione in esame, le istituzioni europee intendano completare il progetto dell'Unione bancaria attraverso la creazione di un sistema unico di assicurazione dei depositi.
  La materia è già oggetto di disciplina europea (la direttiva 2014/49/UE) che ha inteso armonizzare i livelli di tutela offerti dai fondi nazionali di garanzia dei depositi e le loro modalità di intervento in caso di crisi.
  Rileva come, in tale ambito, l'obiettivo della normativa europea sia quello di evitare distorsioni suscettibili di incidere sul mercato unico europeo. In effetti, la disciplina europea non realizza un'integrale armonizzazione ma fissa alcuni principi comuni: l'obbligo per tutte le banche di aderire ai sistemi di garanzia nazionali; la previsione dell'integrale garanzia per i depositi fino a 100.000 euro; la copertura, sia pure entro il tetto previsto, di tutti i depositi a prescindere dalla natura giuridica del titolare e dalla loro entità; la definizione di termini precisi e molto stringenti per l'erogazione dei rimborsi; la previsione del finanziamento dei sistemi nazionali a carico delle banche.
  Non si è quindi pervenuti a realizzare un'integrale uniformità dei regimi applicati. La persistenza di differenze è considerata dalla Commissione europea suscettibile di creare distorsioni per cui si propone ora il superamento dei disallineamenti esistenti attraverso la creazione di un sistema comune di assicurazione sui depositi.
  Segnala quindi che parteciperanno al nuovo sistema gli Stati membri che adottato l'euro e gli altri Stati che intenderanno volontariamente aderirvi. La creazione di un sistema comune non dovrebbe comportare maggiori oneri per le banche (che già sono chiamate a concorrere al finanziamento del fondo unico di risoluzione) poiché i relativi contributi verrebbero dedotti da quelli erogati a favore dei rispettivi sistemi nazionali. Ovviamente, tale invarianza vale nella misura in cui i sistemi nazionali corrispondano già agli standard previsti. È comunque da valutare quale funzione accessoria potranno svolgere i sistemi di garanzia nazionali una volta completato il percorso di realizzazione del nuovo sistema europeo.
  Fa presente come sia, infatti, prevista una precisa scansione temporale per la realizzazione del nuovo sistema:
   a) in una prima fase, fino al 2020, si realizzerebbe una sorta di riassicurazione per cui il sistema unico, denominato EDIS, interverrà soltanto pro quota alle eventuali perdite dei sistemi di garanzia partecipanti. Questi potranno chiedere l'intervento del DIF, il fondo di assicurazione dei depositi che supporta l'EDIS, fino a un valore pari al 20 per cento dell'ammanco di liquidità che dovesse determinarsi mentre alla restante parte si dovrà far fronte con altre fonti di finanziamento. In sostanza, in questa fase i sistemi nazionali potranno accedere all'EDIS soltanto dopo aver esaurito tutte le proprie risorse e a condizione che siano stati rispettati i livelli di contribuzione previsti. Viene stabilito, a tal fine, il progressivo innalzamento del livello di copertura, che dovrà essere portato Pag. 32almeno allo 0,14 per cento dal 2017 allo 0,21 per cento dal 2018 allo 0,28 per cento dal 2019, per poi ridursi a mano a mano che ai sistemi nazionali subentrerà il sistema unico europeo. A questo proposito rileva come occorra chiarire la coerenza fra la previsione di tali misure e quanto stabilito dalla normativa vigente (la direttiva 2014/49/UE) che fissa l'obbligo di copertura a carico dei sistemi di garanzia nazionali nello 0,8 per cento, sia pure a partire dal 2024;
   b) successivamente, dal 2020 al 2024 subentrerebbe una fase di coassicurazione, in cui opererebbe un sistema di mutualizzazione progressiva, con un contributo a carico dell'EDIS che crescerà dal 20 per cento il primo anno al 40 per cento il secondo anno, al 60 per cento il terzo anno e all'80 per cento dal quarto anno;
   c) a partire dal 2024 l'EDIS assicurerà integralmente i sistemi nazionali.

  In tale contesto evidenzia come ci si trovi in presenza di un passaggio decisivo, perché si prospetta la sostanziale confluenza dei sistemi nazionali in un sistema comune, che dovrà assicurare, sia pure entro i limiti previsti che restano invariati, i depositanti presso tutte le banche dei Paesi coinvolti.
  Si opererebbe, quindi una sorta di mutualizzazione di fronte alla quale sono emerse forti perplessità di alcuni Paesi membri, i quali temono che i propri sistemi bancari siano chiamati a finanziare interventi a favore di depositanti di altri Paesi per l'insolvenza di banche straniere.
  Al riguardo rammenta come la crisi abbia, in effetti, prodotto impatti assai diversi nei vari sistemi creditizi, sia in termini di aumento delle sofferenze sia in termini di peggioramento dei dati di bilancio.
  L'Italia registra una incidenza delle sofferenze particolarmente elevata, che ha inevitabilmente determinato una riduzione del ROE delle nostre banche. Osserva peraltro come il Governo si sia attivato per consentire una riduzione del livello delle sofferenze; ciò è avvenuto in primo luogo attraverso l'adozione di una disciplina tributaria finalizzata a velocizzare la deducibilità delle sofferenze e, più recentemente, attraverso l'avvio di un negoziato, rivelatosi assai complesso, con le istituzioni europee per individuare uno strumento idoneo a consentire alle banche lo smobilizzo delle sofferenze attraverso la loro cartolarizzazione.
  Ritiene quindi vada salutata con compiacimento la notizia dell'accordo raggiunto con la Commissione europea, la quale avrebbe convenuto che la normativa che il Governo italiano intende adottare non prefigura un aiuto di Stato.
  Si tratterebbe, in sostanza, di prevedere la garanzia dello Stato, che tuttavia verrebbe limitata alla porzione di crediti vantati dalle banche cosiddetti sicuri e non anche per quelli più a rischio (junior e mezzanine).
  Alla luce della normativa che il Governo si accinge ad adottare con l'avallo delle istituzioni europee e nell'auspicio che tale normativa si riveli utile per alleviare i conti delle banche italiane, sottolinea come occorra valutare se la previsione di un regime comune di assicurazione di depositi, qual è quella prospettata dai documenti in esame, rappresenti un progresso per la salvaguardia dei risparmiatori italiani o se invece non possa penalizzare il sistema nazionale che già in passato è stato chiamato a far fronte alle crisi bancarie di altri Paesi attraverso il finanziamento del Fondo «Salva Stati».

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

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