CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2016
576.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 52

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame dello schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016 (Atto n. 254), poi all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3513, di conversione del decreto-legge n. 210 del 2015, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, quindi alla discussione delle risoluzioni 7-00553 Pagano e 7-00838 Barbanti e, infine, all'esame delle proposte di nomina del dottor Pag. 53Giuseppe Maria Berruti e del dottor Carmine Di Noia a componenti della CONSOB (Nomine nn. 61 e 62).

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016.
Atto n. 254.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2016 (Atto n. 254).
  Rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 722 del 1955, la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro il 10 febbraio prossimo.
  Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inquadra lo schema di decreto, ricorda in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, l'individuazione, fino ad un massimo di dodici, delle lotterie nazionali da effettuare ogni anno, oltre ad una lotteria internazionale, è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, previo parere parlamentare.
  Quanto agli utili di ciascuna lotteria, è stabilito che essi siano versati in conto entrata al Bilancio dello Stato, e che, per le lotterie eventualmente abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili sia devoluto ai comuni stessi, con uno specifico vincolo di destinazione. Tali introiti, infatti, devono essere utilizzati dagli enti locali per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
  Rammenta inoltre che la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali a estrazione differita sono riservati al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito dell'accorpamento operato ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica. A partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle Dogane avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. (Lottomatica), in quanto concessionario delle lotterie istantanee (cosiddetti «gratta e vinci»), avente l'obbligo, a titolo gratuito, di distribuire nella sua rete di vendita i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita. A tale soggetto sono state in particolare affidate, con apposita convenzione, gli aspetti relativi alla gestione della stampa e distribuzione dei biglietti, nonché all'assistenza alle procedure di estrazione, al pagamento dei premi ed alla realizzazione di attività promozionali.
  In merito fa presente che la Relazione tecnica allegata allo schema di decreto evidenzia come Lotterie Nazionali s.r.l. sia stato l'unico soggetto che ha manifestato interesse a partecipare alle procedure selettive previste per la fornitura di tali servizi.
  Passando a esaminare il contenuto dello schema di decreto, evidenzia innanzitutto come, anche per l'anno 2016, si sia ritenuto opportuno confermare sostanzialmente il processo di riduzione del numero delle lotterie nazionali a estrazione differita già avviato negli anni scorsi (per il 2008 ne erano state previste 4, per il 2009 ne erano previste 3, per il 2010 ne sono state previste 2, per il 2011, il 2012, il 2013 e il 2014 una sola e per il 2015 di nuovo 2 lotterie), fissandone il numero a due sole Pag. 54lotterie nazionali a estrazione differita (laddove la disciplina vigente in materia consentirebbe in astratto, come già indicato in precedenza, di istituire un numero massimo di dodici lotterie, più una internazionale).
  In particolare, lo schema di decreto prevede, per l'anno in corso, come già previsto per il 2015, lo svolgimento di due sole lotterie: la tradizionale Lotteria Italia, la quale, come d'uso, non è stata abbinata ad alcuna manifestazione o evento, nonché un'altra lotteria, cui sarà abbinata la manifestazione «Premio Louis Braille», organizzata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
  Come già avvenuto negli anni scorsi, la Lotteria Italia è collegata a trasmissioni radiofoniche e televisive di notevole richiamo che possono assicurare un impatto mediatico positivo: tale collegamento, nonché la circostanza che non sono state previste altre lotterie, induce a ritenere possibile un andamento positivo della predetta Lotteria.
  In tale ambito segnala come, secondo gli elementi indicati dalla Relazione tecnica allegata allo schema di decreto, la scelta di limitare anche quest'anno a 2 il numero delle lotterie nazionali sia legata innanzitutto a ragioni di carattere economico già segnalate negli anni scorsi, in quanto le lotterie tradizionali ad estrazione differita hanno evidenziato un andamento sostanzialmente negativo e non risultano pertanto remunerative per lo Stato.
  Le ragioni del costante andamento negativo nell'andamento delle lotterie a estrazione differita risiedono, da un lato, alla disaffezione da tale tipologia di gioco da parte dei giocatori, i quali sono interessati a formule di gioco che assicurano una tempistica più immediata e prevedono premi più alti, e, dall'altro lato, nel fatto che si è ormai perso il senso dell'abbinamento a manifestazioni ed eventi tradizionali, da cui deriva il disinteresse degli organizzatori di tali manifestazioni.
  Tuttavia la relazione governativa segnala come i lievi segnali di ripresa nel numero di biglietti delle lotterie tradizionali venduti nel 2015 abbiano indotto il Governo a confermare anche per il 2016, accanto alla Lotteria Italia, una seconda Lotteria, abbinata al «Premio Louis Braille», la quale ha ottenuto, secondo quanto riferito dal Governo, un significativo successo, testimoniato dalla vendita di circa 990.000 biglietti e da un utile erariale di circa 830.000 euro, al netto dei 414.000 euro destinati all'Associazione organizzatrice del Premio, l'Unione Italiana Ciechi. Al riguardo, la Relazione governativa evidenzia come l'andamento positivo di tale Lotteria sia legata al suo carattere solidaristico e al notevole impegno profuso dall'Unione Italiana Ciechi, che, grazie alla sua diffusione sul territorio nazionale, ha assicurato una capillare distribuzione dei biglietti della Lotteria stessa.
  Per quanto attiene alla Lotteria Italia, viene inoltre confermato come il collegamento di quest'ultima Lotteria a trasmissioni televisive e/o radiofoniche di grande richiamo costituisca un elemento imprescindibile per suscitare la curiosità e l'interesse dei giocatori.
  In tale contesto ricorda che la raccolta 2015 della Lotteria Italia per il 2015 ha registrato, rispetto al 2014, un incremento di circa il 13,5 per cento: sono stati venduti un numero di biglietti pari a 8.689.860. La raccolta ammonta a 43.449.300 euro, mentre la quota da versare al bilancio dello Stato a titolo di utile erariale ammonta a 10.618.500 euro. È stata devoluta a favore del bilancio dello Stato anche l'ulteriore somma di 868.986 euro relativa al rimborso delle spese di gestione, inserita fra le spese della lotteria e pari al 2 per cento dell'entrata lorda, precedentemente riconosciuta all'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana il seguito dell'esame.
  Sospende quindi brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.

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Proposta di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Nomina n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
Proposta di nomina del dottor Carmine Di Noia a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Nomina n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina, rinviato nella seduta del 14 gennaio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella giornata di ieri si è proceduto all'audizione informale, in congiunta con la Commissione Finanze e tesoro del Senato, del dottor Berruti e del dottor Di Noia.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, nel ricordare di aver già formulato, nella precedente seduta di esame, proposte di parere favorevole sulle proposte di nomina del dottor Berruti e del dottor Di Noia a componenti della CONSOB, dichiara il voto favorevole del gruppo del PD sulle predette proposte di nomina, esprimendo in tale contesto un giudizio molto positivo sull'audizione dei due candidati svoltasi nella seduta di ieri, nel corso della quale le Commissioni hanno potuto verificare la competenza e lo spessore professionale del dottor Berruti e del dottor Di Noia. Tale audizione ha inoltre dato modo di affrontare in modo esaustivo il tema delle possibili sovrapposizioni di incarichi relativamente ad uno dei candidati, facendo massima chiarezza su tale aspetto. Sottolinea quindi come le esperienze specifiche dei candidati si integrino particolarmente bene tra loro in vista dell'apporto che essi potranno dare in futuro alla CONSOB.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina del dottor Berruti, preannunciando invece voto contrario sulla proposta di nomina del dottor Di Noia. A tale proposito, nel considerare positivamente il fatto che, ai fini della selezione dei candidati ad un'autorità pubblica, si sia tenuto conto anche delle esperienze maturate anche nel settore privato, sottolinea tuttavia come, più che dar luogo a problemi sotto il profilo di un eventuale conflitto di interessi, che sarà risolto certamente dal dottor Di Noia dimettendosi dai suoi incarichi incompatibili con quello di componente della CONSOB, il passaggio diretto del dottor Di Noia da un ruolo di rappresentanza di interessi privati ad un ruolo tanto rilevante all'interno di un'autorità pubblica di vigilanza, senza alcuno intervallo temporale tra i due incarichi, possa incidere sulla credibilità complessiva della CONSOB, esponendola inevitabilmente a polemiche e critiche.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, trattandosi di due proposte di nomina relative alla medesima autorità, le votazioni sulle proposte di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti e del dottor Carmine Di Noia, sebbene distinte, saranno svolte contestualmente.

  La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole, formulata dal relatore, relativa alla proposta di nomina del dottor Giuseppe Maria Berruti.
  (Segue la votazione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, comunica il risultato della votazione:

   Presenti  27   
   Votanti  27   
   Astenuti   0   
   Maggioranza  14   
    Hanno votato sì  24    
    Hanno votato no   3.

  La Commissione approva.

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  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alberti, Barbanti, Bernardo, Busin, Capozzolo, Carbone, Carella, Currò, De Maria, Di Maio Marco, Fontana Cinzia Maria, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Giacomoni, Ginato, Laffranco, Lodolini, Moretto, Paglia, Pelillo, Petrini, Pisano, Ribaudo, Sanga, Sottanelli, Villarosa.

  La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole, formulata dal relatore, relativa alla proposta di nomina del dottor Carmine Di Noia.
  (Segue la votazione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, comunica il risultato della votazione:

   Presenti  27   
   Votanti  27   
   Astenuti   0   
   Maggioranza  14   
    Hanno votato sì  21    
    Hanno votato no   6.

  La Commissione approva.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alberti, Barbanti, Bernardo, Busin, Capozzolo, Carbone, Carella, Currò, De Maria, Di Maio Marco, Fontana Cinzia Maria, Fragomeli, Fregolent, Gebhard, Giacomoni, Ginato, Laffranco, Lodolini, Moretto, Paglia, Pelillo, Petrini, Pisano, Ribaudo, Sanga, Sottanelli, Villarosa.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), il disegno di legge C. 3513, di conversione del decreto-legge n. 20 del 2015, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 13 articoli, segnala, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, i commi 1, 2, 4 e 8 dell'articolo 10, nonché una previsione recata dall'articolo 12.
  In particolare il comma 1 differisce dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016:
   il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;
   il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

  In merito ricorda che l'articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies), del decreto-legge n. 70 del 2011 stabilisce che a partire da una specifica data – inizialmente fissata al 1o gennaio 2012 e già più volte prorogata – Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione – spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, Pag. 57dei comuni e delle società da essi partecipate.
  Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l'affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall'esercizio diretto o dall'affidamento in house), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica secondo:
   la procedura d'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo;
   le disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per quanto compatibili e, comunque, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

  Il comma 2 proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, il termine (di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti (individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) necessari a individuare i quantitativi di combustibile i quali, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti alla relativa accisa in misura agevolata.
  L'applicazione di tali coefficienti viene effettuata in attesa dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – che consente la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). In tale ambito rammenta che per l'adozione di tale decreto non è previsto uno specifico termine; tuttavia, rinviando di un anno l'applicazione dei coefficienti summenzionati, si posticipa sostanzialmente anche l'emanazione della norma secondaria.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.
  In particolare, la norma proroga il termine di cui all'articolo 19, comma 14 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE cosiddetta MIFID), al fine di consentire fino al 31 dicembre 2016 l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che già esercitavano tale attività, in attesa della piena operatività delle eventuali riforme.
  Per effetto di tale previsione, dunque, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015).
  Al riguardo rammenta che i commi da 36 a 48 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) hanno riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, di fatto recependo i contenuti della proposta di legge d'iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato (C. 3369), che dispone la trasformazione dell'attuale organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nel nuovo organismo unico.Pag. 58
  In particolare è prevista l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene quindi trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:
   consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 del TUF);
   persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: articolo 18-bis del TUF);
   società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria ex articolo 18-ter del TUF).

  A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla CONSOB sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari.
  Il comma 8 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.
  In merito ricorda che, al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto una deroga temporanea alla normativa civilistica in materia di garanzie per quanto riguarda i finanziamenti della Banca d'Italia per esigenze di liquidità delle banche.
  Precisamente, ove la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, in deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi stabiliti dal codice civile (ai sensi degli articoli 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (ai sensi degli articoli 1, lettera q), e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 170 del 2004). In questa ipotesi, ai fini dell'opponibilità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.
  La garanzia prestata è inoltre sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.
  La disciplina derogatoria, che si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012, è stata già più volte prorogata.
  Illustra quindi l'articolo 12, il quale dispone, al comma 1, che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore della distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012, applicabile originariamente per l'anno 2012 e già più volte prorogato, è utilizzabile per l'anno 2016.
  L'ulteriore proroga è motivata, ancora una volta, con la necessità di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.
  Al riguardo la relazione illustrativa fa presente che le precedenti proroghe sono state determinate dalle difficoltà che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi fra gli operatori della filiera interessati, evidenziando inoltre che il 26 maggio 2015 è stato siglato l'accordo fra editori e distributori e che, attualmente, è in corso il tavolo tecnico per la condivisione del progetto da parte dei rivenditori.
  La relazione segnala altresì che il DPCM per la definizione di condizioni, termini e modalità di attuazione delle disposizioni recate del citato articolo 4 del Pag. 59decreto-legge n. 63 del 2012, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta, è in corso di emanazione, ma non potrà più esplicare effetti per il 2015.
  A sua volta, la relazione tecnica evidenzia che le risorse per il riconoscimento del credito di imposta sono già state trasferite dallo stato di previsione del MEF alla contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate.
  In tale contesto, al fine di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dal già richiamato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63, nonché di rendere effettivamente fruibile il predetto credito d'imposta, il comma 1 proroga inoltre dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.
  Ai fini della compensazione finanziaria degli effetti negativi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, connessi all'utilizzo delle suddette somme nell'esercizio 2016, il comma 2 dell'articolo 12 prevede la riduzione, per 13,3 milioni di euro, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Con riferimento alle altre norme del provvedimento non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione, illustra l'articolo 1 il quale, ai commi da 1 a 3, proroga al 31 dicembre 2016 una serie di disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) anche in relazione alle cessazioni verificatesi in diversi anni.
  Inoltre, viene prorogato alla stessa data il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 la previsione che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (modalità che prevedono il concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015). La norma specifica che tale proroga avviene «nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge n. 124 del 2015», di riforma della disciplina della dirigenza pubblica.
  Il comma 5 proroga a tutto il 2016 la deroga contenuta all'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge n. 300 del 2006, il quale prevede che, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri:
   si continui ad applicare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo cui la spesa per il personale comandato e fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta, nei limiti delle risorse disponibili, a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell'amministrazione di destinazione (come previsto per i vigili del fuoco dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005);
   non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (previsto dall'articolo 133, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 217 del 2005.).

  Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato verrà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento.Pag. 60
  Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2016 l'applicazione del medesimo obbligo per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
  Il comma 8 interviene sull'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di prorogare di un anno (dal 2015 al 2016) il regime transitorio concernente il collocamento in «aspettativa per riduzione quadri» per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico logistico.
  Il comma 9 dispone che le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016. La medesima proroga al 31 dicembre 2016 è riconosciuta anche alle province che non rispettino il patto di stabilità interno dell'anno 2014.
  Il comma 10, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti, prevede l'utilizzo da parte della regione Calabria di propri fondi per la stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della regione stessa, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, anche per l'anno 2015 (non solo per l'anno 2014, come previsto dalla normativa previgente), del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale proroga al 1o luglio 2016 l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo, prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.
  L'articolo 3, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.
  Il comma 2 proroga – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 – il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna); inoltre ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio.
  Illustra inoltre l'articolo 4, il quale, al comma 1, proroga per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.
  Il comma 2 stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 104 del 2013 (a tutt'oggi non ancora emanato) e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
  Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 i termini – individuati dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 – entro i quali diventa obbligatoria Pag. 61la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.
  Il comma 5 proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 41-bis del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Il comma 6 interviene sulla data di entrata in vigore delle novelle recate al decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente talune attività connesse alla bonifica da ordigni bellici inesplosi, specificando che le medesime decorrono trascorsi dodici mesi (anziché sei) dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della difesa che ha definito i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese che intendono iscriversi nell'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.
  Illustra quindi l'articolo 5 che differisce il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle Regioni al 30 giugno 2016 e l'articolo 6 il quale, comma 1, proroga, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che disciplinerà i contenuti dei corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo, la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso sanitario rilasciati da oltre cinque anni dalle autorità competenti. Il provvedimento ha infatti prolungato di dieci mesi tale termine, portandolo a 18 mesi (fino al 26 dicembre 2016).
  Il comma 2 proroga di un anno, dal 1o gennaio 2016 al 1o gennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.
  Il comma 3, proroga:
   al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ambulatoriale indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 e di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332;
   al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012.

  Il comma 4 estende al 2015 la possibilità che le quote premiali da attribuire alle Regioni virtuose siano utilizzate per riequilibrare, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, le regioni altrimenti penalizzate. La misura percentuale della quota premiale è individuata nello 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 7, al comma 1, proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014) fino al quale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10 per cento al 20 per cento.
  Il comma 2 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.
  Il comma 3 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria (di cui dall'articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo Pag. 62possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
  Il comma 4 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
  Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.
  Il comma 6 differisce dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti.
  Il comma 7 proroga di un anno, vale a dire al 1o gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.
  I commi 8, 10 e 11, prorogano, ovvero differiscono, alcuni termini in materia di edilizia scolastica.
  In particolare, illustra il comma 8, il quale proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013.
  Il comma 10 proroga dal 12 gennaio 2016 al 30 aprile 2016 il termine (fissato dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015), entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi.
  Il comma 11 differisce dal 31 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 a stipulare mutui trentennali.
  Il comma 9 proroga il Contratto di programma parte servizi – 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
  Nell'articolo 8, al comma 1, le lettere a) e b) prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI.
  Il comma 2 proroga di un anno, vale a dire al 1o gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i «vecchi» grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 273 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006). La proroga non riguarda tutti gli impianti «vecchi», ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate (nei termini indicati dallo stesso comma 2) le istanze di deroga.
  Il comma 3 proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – Pag. 63previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 9, il quale proroga al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle annualità precedenti, l'autorizzazione del dirigente delegato del Ministero per le politiche agricole ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.
  L'articolo 10, al comma 3 proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che vietano alle amministrazioni pubbliche, alle autorità indipendenti e alla CONSOB di effettuare spese per l'acquisto di mobili e arredi, ad eccezione di quelli destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia, di ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti.
  Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
  Il comma 6 estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.
  Il comma 7 estende alle esigenze del bilancio di previsione del 2016, con riferimento all'Ente Croce Rossa Italiana, l'utilizzo di avanzi accertati e di garanzie per prestiti.
  L'articolo 11, al comma 1, proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell'incarico (affidato al Presidente dell'ANAS S.p.A.) di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna.
  Il comma 2 dispone un'ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012.
  Il comma 3 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) – istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 – al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
  L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, anche alla luce dell'andamento dell'esame del provvedimento in sede referente presso le Commissioni riunite I e V.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

  La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 20 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.50.

Pag. 64

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio scorso.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI informa che, a seguito di accordi intercorsi con il presentatore della risoluzione, Pagano, è stato avviato un confronto con gli Uffici competenti, che dovrebbe aver luogo all'inizio della prossima settimana, per approfondire le delicate questioni sottese alla risoluzione in discussione e consentire così l'assunzione di un compiuto impegno da parte del Governo.
  Chiede quindi di rinviare la discussione ad altra seduta, nel corso della quale il Governo potrà esprimere il suo indirizzo, anche all'esito dei predetti approfondimenti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00838 Barbanti: Sospensione delle attività di riscossione dell'IRAP con riferimento ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Sebastiano BARBANTI (Misto) illustra la sua risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione della sospensione delle attività di riscossione dell'IRAP con riferimento ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
  In tale ambito, ricorda innanzitutto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che l'assistenza distrettuale fornita dai medici di base è prestata al fine garantire a tutti i cittadini un percorso di accesso ai servizi sanitari in modo coordinato e integrato grazie al servizio pubblico essenziale prestato dai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Questi professionisti sono convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ma operano in una organizzazione a loro esterna. Rammenta inoltre che la giurisprudenza ha asserito altresì che il medico di assistenza primaria (M.A.P.) è operante all'interno del sistema sanitario nazionale.
  Di conseguenza, i medici di assistenza primaria dovrebbero essere esentati dal pagamento dell'IRAP. Tale considerazione si basa sul fatto che la presenza di un collaboratore part-time o infermiere presso lo studio medico del medico di assistenza primaria, la cui presenza è altresì prevista nell'ACN (accordo collettivo nazionale), è in parte rimborsata ai sensi del medesimo accordo collettivo nazionale e non integra una fattispecie di sostituzione del professionista, non potendo, quindi, concorrere a incrementarne il reddito.
  Al riguardo rammenta che il Sindacato dei medici italiani (SMI) ha promosso ricorsi per i propri iscritti, giungendo all'ultimo grado di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, e che tali giudizi si sono sempre conclusi con esito favorevole per i medici stessi.
  L'Agenzia delle entrate, nonostante la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha da tempo indicato un preciso, saldo e dettagliato orientamento giurisprudenziale, prosegue nelle richieste inviate in massa ai medici di assistenza primaria di pagamento dell'IRAP. La medesima considerazione può farsi rispetto alla giurisprudenza di merito che, proprio in base alle sentenze della stessa Corte di Cassazione, ha ben delimitato la portata delle norme regolanti tale tributo nei confronti dei professionisti.
  Sulla questione i giudici di merito e di legittimità hanno emanato numerose sentenze Pag. 65ove è esplicitamente dichiarata l'assenza del presupposto impositivo in presenza di un'attività professionale; sul punto, evidenzia come appaiano dirimenti le sentenze della Corte di Cassazione del febbraio 2007 ed in particolare la n. 3678 del 2007.
  Ricorda quindi che il professionista è inserito in un'organizzazione da lui non governata, il servizio sanitario nazionale, e svolge la sua attività non in totale autonomia poiché è posto sotto il diretto controllo dell'ASL, secondo le direttive da questa impartite, compreso l'obbligo di apertura dello studio negli orari predeterminati dalla ASL stessa e con compensi predeterminati dalla convenzione di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000.
  A ciò aggiunge che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 270, «lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio sanitario nazionale» a dimostrazione dell'assenza di quella organizzazione che è invero rimessa alla ASL. Quindi, il medico di medicina generale, titolare di rapporto convenzionale, continuativo e coordinato, svolge nell'ambito della pubblica organizzazione del servizio sanitario nazionale un servizio pubblico con compiti e compensi predeterminati, in uno studio medico che è definito presidio del servizio sanitario nazionale. Inoltre, con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'esonero dall'IRAP per i medici privi del requisito dell'autonoma organizzazione.
  Sul punto rammenta essere intervenuta la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27008 del 19 dicembre 2014, la quale ha ribadito il principio secondo cui «I medici condotti convenzionati con il sistema sanitario nazionale sono obbligati ad avvalersi di determinati mezzi e personale ausiliario, i quali non costituiscono di per sé un incremento reddituale imponibile ai fini IRAP».
  Ricorda inoltre che, in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5/06817 rivolta al Ministro sul medesimo tema, svolta presso la Commissione Finanze, è stata fornita la seguente risposta:
   «l'Agenzia delle Entrate, sulla specifica questione, è intervenuta con la Circolare 28 maggio 2010, n. 28, par. 4, affermando che la stretta disponibilità di uno studio attrezzato non può essere considerato indice di autonoma organizzazione poiché le attrezzature detenute (in base ai parametri della convenzione con il SSN) rientrano nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività;
   diversamente, la presenza di altri elementi ulteriori rispetto allo standard convenzionale, tra cui si ritiene vadano ragionevolmente ricompresi anche terzi collaboratori, dovrebbe configurare l'esistenza di autonoma organizzazione;
   siffatta interpretazione è sostanzialmente in linea con quanto sostenuto in sede giurisprudenziale, almeno fino al 2012. Al riguardo, si rammenta che la Corte di Cassazione con le sentenze n. 12108 del 2009 e n. 8556 del 2011 (adottate a sezioni riunite) ha riconosciuto, tra l'altro, la presenza dell'autonoma organizzazione qualora il contribuente che esercita un'attività di lavoro autonomo si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui. Dette sentenze hanno portato a riconoscere la sussistenza dell'autonoma organizzazione, e quindi la riconducibilità delle attività professionali nell'ambito applicativo dell'IRAP, ogniqualvolta ci fosse la presenza di personale, anche part-time, con mansioni di segretariato o persino con funzioni meramente accessorie;
   va, tuttavia, osservato che nel corso del 2013, con le pronunce nn. 22020 e 22022, la Suprema Corte ha affermato – diversamente da quanto asserito fino a quel momento – che la circostanza secondo cui un medico si avvalga del lavoro di un dipendente part-time non implica l'obbligo di assoggettamento ad IRAP, essendo la presenza di un solo dipendente part-time addetto allo studio non sufficiente, Pag. 66di per sé, a concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione, posto che la presenza di detto dipendente con funzioni accessorie non accresce la capacità produttiva del professionista ma costituisce semplicemente una comodità per quest'ultimo. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014;
   recentemente, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco è stata rilevata dalle stesse Sezioni tributarie della Suprema Corte di Cassazione che, nel mese di marzo 2015 (Sezione V, ordinanza 13 marzo 2015, n. 5040 e Sezione VI, ordinanza 27 marzo 2015, n. 6330) – preso atto dei contrastanti orientamenti venutisi a creare nella giurisprudenza di legittimità – hanno interessato il Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite».

  In tale contesto evidenzia come la sua risoluzione impegni il Governo ad adottare iniziative normative volte alla sospensione dell'invio di nuove cartelle in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione riunita in Sezioni Unite e alla sospensione della riscossione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con riferimento all'attività dei medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale (SSN), operanti presso gli ambulatori sanitari della ASL, che si avvalgono di collaboratori di studio al fine di agevolare l'accesso ai servizi medici di base da parte dell'utenza, sospendendo altresì gli interessi di mora, quelli di ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni civili pecuniarie, i compensi di riscossione o aggio e le eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, nel rilevare come la questione posta dalla risoluzione sia rilevante e delicata, posto che coinvolge numerosi soggetti, i quali esercitano la professione medica in convenzione con il SSN, rammenta come essa sia stata recentemente affrontata nell'ambito della legge di stabilità 2016, con la quale sono stati definiti taluni aspetti relativi al regime di applicabilità dell'IRAP agli esercenti la professione medica.
  In tale ambito, nel sottolineare come la risoluzione chieda al Governo l'impegno a intervenire ai fini della sospensione dell'invio di nuove cartelle in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, nonché della sospensione della riscossione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento relative all'IRAP, attraverso l'adozione di iniziative normative in tale senso, segnala come sia in atto un approfondimento, al fine di verificare, con i competenti Uffici della società Equitalia, incaricata della riscossione, se sia possibile individuare una soluzione della questione in via di prassi. Chiede di pertanto di rinviare la discussione dell'atto di indirizzo, ribadendo comunque l'intenzione del Governo di addivenire ad una soluzione posta dall'atto di indirizzo.

  Sebastiano BARBANTI (Misto), nell'accogliere con favore la disponibilità del Governo ad approfondire e affrontare la tematica posta dalla sua risoluzione, e nell'accedere alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario, ribadisce la necessità di trovare, al di là dello strumento prescelto, un'adeguata soluzione, che dia risposta alla categoria interessata, la quale comprende un elevato numero di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale (SSN).

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ribadisce innanzitutto la volontà del Governo di addivenire a una soluzione della questione, la cui importanza ha indotto l'Esecutivo ad un impegno già nella legge di stabilità per il 2016. Richiama peraltro la difficoltà di fissare confini certi e dirimenti relativi alla nozione giuridica di «stabile organizzazione», sul quale si fonda l'imponibilità dell'imposta regionale Pag. 67IRAP, e che costituisce un concetto in evoluzione, non ancora definito in senso stabile.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 547 del 25 novembre 2015, a pagina 80, prima colonna, quarta riga, la parola: «depositanti» è sostituita dalla seguente: «depositi».