CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2016
575.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte preliminarmente che l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e V, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 gennaio scorso, avrà luogo nella seduta di domani 20 gennaio 2016.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, preso atto dell'ampiezza del contenuto del provvedimento, che, in ragione della propria natura, incide su svariati ambiti materiali, avverte preliminarmente che nella propria relazione si soffermerà sulle parti più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione. Nello specifico, rileva, in primo luogo, che l'articolo 1, ai commi da 1 a 3, reca disposizioni che, come indicato nella relazione illustrativa, sono volte a consentire l'utilizzo nell'anno 2016 di risorse finanziarie previste per assunzioni riferite ad anni precedenti, non utilizzate nei tempi previsti. In particolare, il comma 1, alle lettere a) e b), dispone la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per procedere alle assunzioni del personale a tempo indeterminato relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, rispettivamente con riferimento alle somme autorizzate per il 2008 e il 2009 e per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. La successiva lettera c) proroga ulteriormente al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali, da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Come si legge nella relazione illustrativa, la proroga è motivata dalla necessità di fare fronte alle numerose nuove competenze assegnate al Dipartimento e dalla volontà di utilizzare la professionalità di tali soggetti, attualmente senza incarico, iscritti nel relativo Albo. Non si sofferma sul successivo comma 2, che proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni all'assunzione a tempo indeterminato relative al comparto Pag. 81sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'anno 2013, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente. Il comma 3, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni e, se previste, per concedere le relative autorizzazioni, di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, riferite ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, Corpi di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e università, autorizzate per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Si tratta della seconda proroga per il budget 2014 e della prima proroga per il 2015. La lettera b) proroga alla medesima data le autorizzazioni all'assunzione a tempo indeterminato di personale nel comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizzate per il 2014. Segnala, poi, che il comma 4 reca la proroga al 31 dicembre 2016 della sospensione della normativa in materia di reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorso pubblico, superata dalla riforma della dirigenza prevista dalla legge delega n. 124 del 2015. Non si sofferma sul comma 5, che riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione e presidenza del Consiglio dei ministri. Fa presente che i successivi commi 6 e 7 riguardano le modalità di avanzamento professionale del personale dirigenziale della Polizia di Stato, mentre il comma 8 proroga il regime transitorio concernente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico. Il comma 9 proroga i contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale dipendente dalle città metropolitane e dalle province che, alla data di entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, aveva maturato tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato. La relazione illustrativa precisa che la proroga è motivata dalla necessità di non interrompere il percorso di valorizzazione professionale di questo personale, di non creare disparità di trattamento, con il rischio di un possibile contenzioso anche in sede europea, con i restanti precari «storici» delle amministrazioni pubbliche, i cui rapporti di lavoro sono già stati prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014, e, infine, di consentire alle città metropolitane e alle province di garantire il livello dei servizi. Ad avviso del Governo, l'ulteriore proroga in esame, che porta a superare il limite di trentasei mesi per i rapporti a tempo determinato, non configurerebbe la violazione della disciplina europea né di quella nazionale, in quanto non è preordinata all'utilizzo in modo surrettizio di personale con rapporto di lavoro flessibile per esigenze permanenti ma, piuttosto, a fare fronte all'eccezionale circostanza del superamento degli enti di area vasta che, nelle more della piena attuazione della riforma, continuano a funzionare, sia pure drasticamente ridimensionati. La proroga si applica anche alle province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2014. Infine, segnala che il comma 10, mediante la disapplicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 e per il mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi di pagamento, consente alla Regione Calabria di procedere, a valere sulle risorse proprie, alla prosecuzione dei rapporti a tempo determinato già in essere con i comuni della regione a valere su finanziamenti regionali.
  Con riferimento alla materia del pubblico impiego, anche alla luce delle limitazioni al turn over recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, segnala l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle Pag. 82assunzioni, che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, limita al 31 dicembre 2016.
  Con riferimento all'articolo 4, che reca proroghe di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa, segnala, in primo luogo, che il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'entrata in vigore della disciplina recata dall'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che reca disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in caso di assunzione di lavoratori di Stati non appartenenti all'Unione europea e in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati. Più in particolare, ai sensi della nuova disciplina, la cui entrata in vigore è rinviata, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani. Tuttavia, il comma 4-quinquies del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 rinvia ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di acquisizione d'ufficio di una serie di dati personali, tra cui ricorda, in particolare, le certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. La relazione illustrativa evidenzia, quindi, che la proroga si rende necessaria al fine di completare il percorso di adozione del decreto e dei collegamenti tra uffici e banche dati. Segnala che il comma 6 del medesimo articolo 4 proroga di ulteriori sei mesi il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 177 del 2012, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. In particolare, sulla base del citato comma 3, le modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministro della difesa che istituisce l'albo imprese specializzate nelle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici. Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2015 e, pertanto, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 27 dicembre 2015. Tuttavia, a causa del protrarsi delle procedure per l'istituzione del Comitato tecnico consultivo interministeriale, non si è ancora conclusa l'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo sinora pervenute e, pertanto, ad oggi, nessuna impresa risulta iscritta all'albo. La proroga in esame, pertanto, è volta a consentire il corretto svolgimento del procedimento di iscrizione all'albo e della verifica dei requisiti di idoneità a operare nel settore della bonifica degli ordigni bellici, per evitare, come si legge nella relazione illustrativa, di paralizzare lo svolgimento delle attività di bonifica, volte a garantire la pubblica incolumità, oltre che la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri edili. Passa quindi all'articolo 6, che reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero della salute e segnala che il comma 1 dispone la proroga di dieci mesi del termine per provvedere al rinnovo dei certificati di addestramento rilasciati da oltre cinque anni ai lavoratori marittimi. Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta della proroga del regime transitorio, in quanto le norme vigenti non prevedono un termine di scadenza dei certificati, mentre la nuova disciplina, introdotta dal decreto legislativo n. 71 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, in materia di requisiti minimi di formazione della gente di mare, prevede nuove modalità sia per il rilascio sia per il rinnovo dei certificati. Per quanto riguarda l'articolo 7, che reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti, segnala che il comma 6 differisce al 31 luglio 2016 il termine per Pag. 83l'adozione del regolamento, previsto dall'articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'individuazione degli organismi legittimati alla formazione per gli addetti al salvamento acquatico, al rilascio delle relative abilitazioni nonché alla fissazione di requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale. Come si legge nella relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria a causa della natura perentoria del termine per consentire il completamento dell’iter istruttorio già in avanzata fase di definizione. Con riferimento all'articolo 10, che reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria, segnala che il comma 4 reca la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per l'esercizio dell'attività dei consulenti finanziari in materia di investimenti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore. Ricorda che in materia è intervenuta, da ultimo, la legge di stabilità 2016 che, ai commi da 36 a 48 dell'articolo 1, ha riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, di fatto recependo i contenuti di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato. Segnala anche il comma 5, che proroga al 31 dicembre 2016 il limite, introdotto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, alla determinazione dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Ricorda che tale limite è determinato negli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.
  Con riferimento alla materia del lavoro, segnala l'opportunità di estendere al triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che escludono, per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale. Si tratta di una questione già segnalata con una specifica osservazione contenuta nella relazione approvata dalla Commissione con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016. Analoga proroga dovrebbe prevedersi con riferimento a quanto previsto dalla lettera b) del richiamato comma 34 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 che esclude altresì per il triennio 2013-2015 la corresponsione del contributo nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Parimenti, in questa sede, dovrebbe valutarsi, a suo avviso, l'opportunità di verificare se si renda necessario un intervento sulla disciplina transitoria prevista per il riconoscimento della NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel campo delle attività stagionali, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova prestazione. In questo quadro, dovrebbero essere considerate, in particolare, le previsioni contenute nelle circolari applicative della nuova disciplina e le modalità di calcolo stabilite in via transitoria dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento ai lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, attualmente applicabili ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o maggio 2015 e il 31 dicembre 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricordato che il decreto-legge annuale di proroga di termini spesso viene considerato come Pag. 84l'occasione per un «assalto alla diligenza», esorta, al contrario, i colleghi a cogliere l'opportunità per individuare precisi obiettivi per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, soprattutto con riferimento a tematiche di cui la Commissione si è più volte occupata.

  Walter RIZZETTO (Misto) condivide l'opportunità di una proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti, tema sul quale la Commissione si è più volte impegnata e di cui si è discusso, da ultimo, in occasione dell'approvazione della legge di stabilità per il 2016, senza purtroppo giungere ad alcun risultato. Rileva tuttavia che la relatrice, rispetto agli altri punti da lei indicati, è apparsa meno assertiva, quasi che la questione sia meno urgente delle altre evidenziate. Chiede pertanto chiarimenti ai colleghi della maggioranza sul loro orientamento su tale questione, al fine di verificare la possibilità di una iniziativa unitaria.

  Cesare DAMIANO, presidente, pur osservando che la risposta alla questione posta dal deputato Rizzetto compete ai capigruppo, rileva che la relatrice ha posto all'attenzione della Commissione una serie di questioni, da approfondire in vista della redazione di una proposta di parere. Si tratta, pertanto, di verificare, anche informalmente, il grado di consenso che si può registrare su ciascuna di tali questioni, al fine di un loro specifico richiamo nel parere che verrà votato dalla Commissione.

  Marialuisa GNECCHI (PD), consapevole della opportunità di prorogare la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti, rileva che il proprio gruppo ha indirizzato alla ministra per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, una specifica interrogazione, cui darà risposta lei stessa o un suo delegato nella seduta di domani. Alla luce, infatti, delle difficoltà incontrate nel corso dell'esame della legge di stabilità e dei limiti alle possibilità di modificare il decreto-legge in esame, è interesse del suo gruppo raccogliere tutte le informazioni possibili al fine di verificare quali siano le reali possibilità di soluzione del problema.

  Cesare DAMIANO, presidente, rimarcato che il problema è all'attenzione della Commissione e che è necessario individuarne la soluzione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 20 gennaio 2016.

  La seduta termina alle 14.30.