CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2016
572.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3481-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame dei subemendamenti 0.1.13.100 e 0.1.81.100, trasmessi dall'Assemblea.

  Alberto LOSACCO (PD) relatore, avverte che sono stati trasmessi dall'Assemblea i subemendamenti 0.1.13.100 e 0.1.81.100.
  Per quanto riguarda il subemendamento 0.1.13.100, rileva che esso modifica l'emendamento 1.13 sul quale la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta di ieri. Ricorda che il citato emendamento prevede che le garanzie per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico Pag. 39nazionale – concesse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei limiti dell'importo di euro 35 milioni, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 – siano erogate fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito, e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. Segnala che il subemendamento 0.1.13.100 precisa, invece, che le citate garanzie siano concesse nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 26 giugno 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'emendamento 1.13, come verrebbe modificato dal subemendamento 0.1.13.100, consenta di superare i profili di criticità del citato emendamento.
  Per quanto riguarda il subemendamento 0.1.81.100, rileva che esso modifica l'emendamento 1.81 sul quale la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta di ieri. Ricorda che il citato emendamento prevede che le somme confiscate o comunque pervenute allo Stato in seguito a procedimenti penali a carico dei soggetti che esercitavano la direzione e il coordinamento dell'impresa commissariata sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e che le stesse sono destinate al finanziamento di interventi di risanamento e bonifica ambientale dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Osserva che il citato subemendamento precisa, invece, che le predette somme siano versate fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.1 del 2015, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati nei comuni di Taranto e Statte. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'emendamento 1.81, come verrebbe modificato dal subemendamento 0.1.81.100, consenta di superare i profili di criticità del citato emendamento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, evidenzia che il subemendamento 0.1.13.100 apporta all'emendamento 1.13 modificazioni tali da consentire il superamento dei relativi profili di criticità.
  In ordine al subemendamento 0.1.81.100 osserva che la destinazione ivi prevista delle somme confiscate permette di superare le criticità dell'emendamento 1.81, che altrimenti avrebbe un impatto negativo sui conti pubblici, dal momento che, in base alle regole di registrazione contabile fissate dal nuovo sistema europeo dei conti nazionali SEC 2010 (adottato con Regolamento UE n. 549/2013), le entrate affluite al bilancio statale derivanti da confische non sono di norma considerate valide ai fini del miglioramento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Invece la destinazione delle somme derivanti dalle confische alla restituzione del citato prestito statale contribuisce a liberare risorse che potranno essere utilizzate dalla gestione commissariale per il completamento del piano per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati.

  Alberto LOSACCO (PD) relatore, preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminati i subemendamenti 0.1.13.100 e 0.1.81.100 al disegno di legge C. 3481-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 191 del 2015, recante Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,Pag. 40
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sui subemendamenti 0.1.13.100 e 0.1.81.100.

  Conseguentemente, in caso di approvazione dei subemendamenti 0.1.13.100 e 0.1.81.100, si intendono revocati, rispettivamente, i pareri contrari resi sugli emendamenti 1.13 e 1.81 nella seduta antimeridiana del 12 gennaio 2016.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
Atto n. 238.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione della direttiva 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
  Osserva che la direttiva 2013/54/UE è diretta ad assicurare che gli Stati membri adempiano, mediante l'istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, comprese le ispezioni, gli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 e ratificata e resa esecutiva con la legge n. 113 del 2013.
  Segnala che il testo – composto da 11 articoli e un allegato – è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Tale relazione afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, per assicurare ciò, è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria. In particolare la relazione tecnica precisa che lo svolgimento dei compiti discendenti dall'attuazione della Direttiva 2013/54/UE del 20 novembre 2013 comporta l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Quanto, invece, alle modalità di copertura degli oneri relativi alle attività di certificazione e di ispezione si prevede all'articolo 10 che le stesse dovranno essere poste a totale carico dell'armatore, o del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave. Soltanto tali modalità tariffarie, basate sul costo effettivo del servizio reso dall'Amministrazione, potranno permettere un'adeguata copertura dei costi, considerato che le ispezioni potranno essere effettuate sia su richiesta dei soggetti ai fini della certificazione, sia nell'ambito della attività di vigilanza, la quale potrà ben essere gravosa, anche perché potrebbe essere effettuata all'estero.Pag. 41
  Conclude evidenziando di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale reputa utile una conferma da parte del Governo, che le tariffe di cui all'articolo 10 possano essere effettivamente fissate in modo tale da coprire integralmente i relativi oneri anche con riferimento ai profili temporali di cassa.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le tariffe di cui all'articolo 10 saranno fissate in modo tale da assicurare l'integrale copertura degli oneri anche con riferimento ai profili temporali di cassa.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (atto n. 238);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le tariffe di cui all'articolo 10 saranno fissate in modo tale da assicurare l'integrale copertura degli oneri anche con riferimento ai profili temporali di cassa,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL), in considerazione dell'ampliamento dei compiti di ispezione e certificazione posti a carico delle Capitanerie di porto, chiede alla rappresentante del Governo se sia stato acquisito il parere di queste ultime in ordine alla possibilità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo svolgimento delle nuove funzioni mediante le tariffe di cui all'articolo 10, anche in considerazione della riduzione delle risorse destinate alle Capitanerie di porto prevista dalla legge di stabilità per il 2016. Evidenziando una contraddizione tra tale riduzione di risorse e l'attribuzione dei nuovi compiti, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel segnalare che il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, appositamente interpellato, ha espresso parere favorevole sullo schema in esame, con particolare riferimento all'articolo 10 relativo alla parte tariffaria, concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 236.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge di delegazione europea 2014), al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle Pag. 42sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Rileva che il testo, composto da 12 articoli e da 3 allegati tecnici, è corredato di un'analisi tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità, per le competenti amministrazioni, di adempiere alle prescrizioni stabilite dal testo utilizzando le risorse già disponibili a normativa vigente. Ciò con particolare riferimento alla fase di prima applicazione della nuova disciplina in esame.
  Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 10 e 11 – per le quali il testo prevede l'acquisizione dei relativi proventi da parte delle regioni e delle province autonome – ritiene che andrebbe chiarito se a normativa vigente tali introiti risultino già scontati nelle previsioni di entrata dello Stato.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che le amministrazioni competenti potranno adempiere alle prescrizioni stabilite dal provvedimento utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente e che le sanzioni previste dagli articoli 10 e 11 sono nuove e diverse rispetto a quelle previste dal decreto legislativo n. 31 del 2001 e i relativi introiti affluiranno alle regioni o alle province autonome interessate e non al bilancio dello Stato.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (atto n. 236);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le competenti amministrazioni potranno adempiere alle prescrizioni stabilite dal provvedimento utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente;
    le sanzioni di cui agli articoli 10 e 11 sono nuove e diverse rispetto a quelle previste dal decreto legislativo n. 31 del 2001 e i relativi introiti affluiscono alle regioni o alle province autonome interessate e non al bilancio dello Stato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Atto n. 240.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca l'attuazione della direttiva 2014/27/UE, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 Pag. 43relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Osserva che la relazione illustrativa specifica che l'obiettivo principale del nuovo sistema è di proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente, indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche e rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Prosegue evidenziando che la suddetta relazione tecnica afferma che lo schema di decreto legislativo interviene sulla normativa introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, limitandosi a specificare, a seguito delle modifiche introdotte, obblighi cui i datori di lavoro sono già sostanzialmente tenuti in base all'entrata in vigore del citato regolamento. Inoltre, i predetti obblighi finalizzati alla tutela della salute e sicurezza, nonché le funzioni e gli adempimenti a carico delle competenti Amministrazioni, continueranno ad essere adempiuti nei limiti delle risorse già a tali fini destinate.
  Osserva poi che la relazione tecnica precisa altresì che competenti a svolgere l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono le aziende sanitarie locali, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed altre amministrazioni, giusta la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il personale ispettivo delle suddette amministrazioni, deputato a svolgere i controlli nei rispettivi ambiti di competenza, viene costantemente formato e informato in relazione a tutte le novità normative che sopravvengono in ambito comunitario e nazionale, sicché le conoscenze concernenti la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 sono già, inevitabilmente, patrimonio acquisito nel corso della suddetta formazione continua. Per la suesposta ragione non sono previsti oneri formativi derivanti dal provvedimento in esame.
  La relazione tecnica precisa, infine, che le modifiche introdotte dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto non intaccano gli attuali compiti degli organi di vigilanza, i quali continuano a pianificare e realizzare le proprie attività senza che le stesse costituiscano un nuovo o differente onere rispetto alla previgente normativa.
  Alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ritiene di dover formulare alcuna osservazione sui profili di carattere finanziario del provvedimento e propone quindi di esprimere una valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.