CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2016
571.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.
C. 3261 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Gianluca FUSILLI (PD), relatore, riferisce, preliminarmente, che il disegno di legge C. 3261 reca l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea ed i sei Stati del Centro America; Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.
  Sottolinea, quindi, come nella relazione introduttiva che accompagna il provvedimento sia richiamato il fatto che i sei Paesi centroamericani stiano attraversando una fase positiva sotto il profilo della stabilità politica e sul piano dello sviluppo economico e proprio da questo, in ragione dell'elevata integrazione economica della regione centroamericana con il Messico, il nostro Paese – che proprio in Messico opera con numerose aziende – dovrebbe indirettamente beneficiare dei risultati dell'Accordo in esame, che comunque comporterà la liberalizzazione doganale nei confronti del 91 per cento delle esportazioni centroamericane nel territorio dell'Unione, nonché la liberalizzazione graduale dei dazi nei confronti del 69 per cento delle esportazioni europee di prodotti industriali in Centro America.Pag. 110
  Osserva, poi, che l'Accordo presenta un'ampiezza notevole e, oltre al preambolo, conta 363 articoli, raggruppati in cinque parti, 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale.
  La parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11, nei quali si definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto. Sempre nella parte prima è disciplinato il quadro istituzionale per la gestione dell'Accordo. È previsto un Consiglio di associazione, con il compito di vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e sovrintendere all'attuazione di esso. Il Consiglio è assistito da un Comitato di associazione a livello di alti funzionari, responsabile dell'attuazione generale dell'Accordo. Inoltre, è prevista l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione, nel quale confluiranno membri del Parlamento europeo e del Parlamento centroamericano, oltre a rappresentanti nazionali di paesi centroamericani che non siano membri del Parlamento centroamericano.
  La parte seconda (articoli da 12 a 23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale. Tra i settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico segnala, in particolare, il disarmo (articolo 14) e la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (articolo 15). Altri rilevanti settori in cui dovrà svilupparsi il dialogo politico riguardano la lotta al terrorismo (articolo 16), i gravi crimini di portata internazionale (articolo 17) e i finanziamenti allo sviluppo e le migrazioni (articoli 18-19).
  La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione europea e l'America centrale, e comprende gli articoli da 24 a 76. Oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani, l'Accordo dà rilievo alla cooperazione nel settore della giustizia e della sicurezza, al fine di elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali, e alla libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo. Specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico (articolo 35), al riciclaggio di denaro (articolo 36), al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale (articolo 37), alla lotta alla corruzione (articolo 38), al contrasto al traffico illecito di armi leggere (articolo 39) e alla lotta al terrorismo (articolo 40), da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati e delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, nonché del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.
  La parte quarta dell'Accordo, di gran lunga la più estesa (articoli da 77 a 351), è dedicata al commercio.
  Infine, la quinta parte (articoli da 352 a 363) contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore dell'Accordo. La durata dell'Accordo è illimitata, ma ciascuna delle Parti (articolo 354) può notificare per iscritto l'intenzione di denunciarlo: il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie necessarie e la denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica. L'articolo 355 riguarda le misure che le Parti possono adottare al fine di ottenere l'adempimento agli obblighi connessi all'Accordo in esame da un'altra Parte.
  Segnala, inoltre, quanto previsto dall'articolo 357, in base al quale nessuna disposizione dell'Accordo può essere interpretata in modo tale da imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza o impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati, nell'ambito di attività economiche destinate, Pag. 111direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare, in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale, in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali. Infine, nessuna disposizione dell'Accordo può essere interpretata in modo tale da impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
  Quanto al disegno di legge, questo si compone di cinque articoli. Come di consueto, i primi due articoli contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, il cui onere è valutato in 20.160 euro annui a decorrere dal 2015.
  L'articolo 4 contiene, invece, una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame – fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, comma 1 – non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Infine, l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Tutto ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (vedi allegato) evidenziando l'indubbia rilevanza che l'Accordo riveste per l'Italia sia sotto il profilo della nostra cooperazione per la strategia di sicurezza nella regione, soprattutto in riferimento alla lotta narcotraffico, sia in virtù degli indubbi vantaggi per le esportazioni derivanti dall'abbattimento dei dazi.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.
C. 1623 Burtone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2015.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda, quindi, che nella precedente seduta la relatrice ha introdotto l'esame, illustrando la proposta di legge, e che il rappresentante del Governo è intervenuto per segnalare l'opportunità di un chiarimento nella formulazione del testo del provvedimento.

  Donatella DURANTI (SI-SEL) chiede al rappresentante del Governo di esplicitare meglio i termini dell'osservazione formulata nella precedente seduta.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI precisa che il Governo semplicemente rileva una discrasia tra il titolo della proposta di legge, che si riferisce alle «vittime civili di guerra», e quindi di tutte le guerre, e il dispositivo normativo da questa recato, che fa riferimento alla memoria di episodi della sola seconda guerra mondiale.

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  Paola BOLDRINI (PD), relatrice, ritiene che la discrasia, giustamente evidenziata dal sottosegretario Rossi, possa essere superata con una modifica del testo, evitando di circoscrivere ai soli fatti della seconda guerra mondiale l'ambito delle iniziative da intraprendere nell'istituenda Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.
  Sottolinea, inoltre, come durante la fase emendativa sarà necessario adeguare alla nuova disciplina degli enti locali – introdotta, in un momento successivo alla presentazione della proposta di legge in esame, dalla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) – le disposizioni del provvedimento in titolo che affidano alle sole province, e non anche alle città metropolitane, il compito di promuovere iniziative per le celebrazioni della nuova solennità.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) osserva come sia opportuno commemorare non solo i civili caduti nelle guerre, ma anche i civili caduti nelle missioni internazionali cui l'Italia partecipa. Rammenta, peraltro, che tutti i caduti italiani nelle missioni internazionali, militari e civili, sono ricordati il 12 novembre, nell'anniversario della strage di Nassiriya, sulla base della legge 12 novembre 2009, n. 162.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, rilevato che non vi sono altre richieste di intervento, propone di considerare conclusa la fase di esame preliminare e di rimettere all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge.

  La Commissione concorda.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

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