CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 dicembre 2015
567.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 21 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
  Ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito della Camera (VIII Commissione ambiente), concluso il 25 novembre 2015, non sono state apportate modifiche al provvedimento e si è convenuto di considerare respinti, ai fini di una loro ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti presentati in sede referente.
  Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale (C. 2093). Nel corso dell'esame parlamentare il Governo ha trasmesso al Senato una relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte in prima lettura dalla Camera, nonché un'ulteriore relazione tecnica riferita all'emendamento con cui è stato introdotto dal Senato l'articolo 4 del testo in esame.
  Passa quindi all'esame delle sole integrazioni e modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario. In ordine alle ulteriori modifiche intervenute nel corso dell'esame presso il Senato, non considerate nella presente relazione, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene necessario acquisire una conferma dal Governo – della loro conformità all'ordinamento europeo.Pag. 5
  In merito all'articolo 1, in materia di trasporto via mare di carichi inquinanti, osserva che il premio assicurativo contro i rischi da inquinamento costituisce una spesa obbligatoria e, in quanto tale, rappresenta una voce di costo deducibile per le imprese proprietarie del carico. In ordine ai possibili effetti di minore gettito tributario di tale previsione, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo.
  Riguardo all'articolo 2, concernente operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, ritiene che andrebbe chiarito se le prestazioni nel campo del monitoraggio ambientale affidate – con la norma in esame – all'ISPRA, alle Agenzie regionali per l'ambiente e alle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale abbiano carattere aggiuntivo rispetto a quelle già svolte dai predetti enti (tutti inclusi nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni) e se, in tal caso, le nuove prestazioni possano essere svolte utilizzando i mezzi già disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede disposizioni sull'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), non ha osservazioni da formulare, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita all'emendamento con cui le norme in esame sono state introdotte dal Senato.
  Riguardo all'articolo 5, commi da 3 a 6, in materia di mobilità sostenibile, rileva che i commi 4 e 5 estendono l'ambito di applicazione degli indennizzi per infortuni in itinere occorsi con l'utilizzo della bicicletta. Andrebbero acquisiti elementi circa la sostenibilità del conseguente impegno finanziario da parte dell'INAIL, tenuto conto che l'Istituto rientra fra gli enti che concorrono alla formazione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
  Non formula osservazioni, per i profili di quantificazione, con riferimento al comma 3 (contributo alla regione Emilia Romagna) e al comma 6 (introduzione del mobility manager negli istituti scolastici). Riguardo a quest'ultima norma prende atto, in particolare, che in base al testo la nuova figura dovrà essere individuata senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa e senza oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo – a parziale copertura degli oneri derivanti dalla concessione alla regione Emilia Romagna di un contributo di complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzato alla realizzazione di interventi volti ad incentivare la mobilità sostenibile (comma 3) – del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, per un importo pari a 4 milioni di euro per la medesima annualità, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse, alla luce anche delle molteplici disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per il 2016, tuttora in corso di esame da parte del Parlamento, che imputano la copertura dei rispettivi oneri a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Ritiene, altresì, opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa il fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sugli stanziamenti del Fondo stesso.
  Alla copertura della parte residua dell'onere, pari ad 1 milione di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, concernente il Fondo da ripartire per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, iscritto sul capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, osserva che sul predetto Fondo risultano stanziati per il 2016, secondo quanto previsto dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2016-2018 attualmente all'esame del Parlamento, 40.030.005 euro. Sul punto, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità della destinazione di una quota parte delle risorse del citato Pag. 6Fondo, nella misura sopra richiamata, rispetto alle finalità previste dalla norma istitutiva.
  Riguardo all'articolo 6, sulle aree marine protette, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2015-2017, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 800 mila euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.
  In merito all'articolo 7, concernente il contenimento della diffusione del cinghiale, non formula osservazioni con riferimento ai profili finanziari.
  Riguardo all'articolo 10, recante modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2013, in materia di emissioni di gas ad effetto serra, ritiene opportuno confermare che il nuovo ambito di utilizzo dei proventi delle aste (compensazione dei costi dell'energia sostenuti dalle imprese) sia compatibile con il conseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente, alcune delle quali appaiono anche correlate al rispetto di impegni internazionali e comunitari.
  In merito all'articolo 12, riguardante i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC, ritiene opportuno chiarire se dall'applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica al settore dell'autoproduzione di energia elettrica mediante il recupero di calore (ciclo ORC) possano derivare costi e se, in tale eventualità, detti costi debbano intendersi ricompresi nella copertura complessiva degli oneri di sistema.
  Per quanto riguarda l'articolo 13, concernente i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, osserva che la norma in esame introduce ulteriori sottoprodotti fra quelli che avranno accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ritiene necessario acquisire conferma che, anche a seguito di tale estensione, dalle disposizioni non derivino comunque riflessi per la finanza pubblica, essendo i relativi effetti ricompresi negli oneri generali di sistema a carico dell'utenza.
  In merito all'articolo 15, che fornisce l'interpretazione autentica sulla fruizione di incentivi da fonti rinnovabili, osserva che le norme sembrerebbero finalizzate a contenere – a regime – gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese. Circa l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, in particolare nella fase transitoria prevista dal testo, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo.
  Riguardo all'articolo 21, comma 1, in materia di impronta ambientale, al fine di verificare la conformità della norma in esame rispetto al vincolo di neutralità finanziaria previsto dal testo, ritiene che andrebbero precisati alcuni profili applicativi della nuova disciplina, quali la titolarità delle funzioni connesse alla valutazione dell'impronta ambientale e la disponibilità dei mezzi necessari a svolgere tali funzioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 31, sul risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale, osserva che le norme in esame modificano l'attuale disciplina sul risarcimento del danno ambientale – prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008 – introducendo significative innovazioni, che interessano, tra l'altro: l'iniziativa della procedura transattiva (affidata non più al Ministero dell'ambiente, ma al soggetto nei cui confronti lo stesso Ministero ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione); le nuove condizioni di ricevibilità della proposta di transazione (fra le quali si evidenzia l'eventuale liquidazione del danno mediante una valutazione economica, la prestazione di idonee garanzie finanziarie e la previsione di un piano di monitoraggio e di controllo sull'inquinamento residuo); l'adozione dello schema di transazione con decreto del Ministro dell'ambiente (non più autorizzato dal Consiglio dei Ministri) e la sua sottoposizione al controllo preventivo di legittimità Pag. 7della Corte dei conti. In ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle predette innovazioni legislative ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo, al fine di verificare il possibile impatto delle nuove condizioni di accesso alla procedura transattiva sui risarcimenti attualmente dovuti a titolo di ripristino e di ristoro ambientale.
  Riguardo all'articolo 32, recante misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, non formula osservazioni per i profili finanziari.
  In merito all'articolo 33, che prevede un contributo di sbarco nelle isole minori, non formula osservazioni per i profili finanziari, tenuto conto che le norme da una parte ampliano le possibili finalizzazioni degli introiti derivanti dalle imposte previste dal testo, dall'altra elevano il tetto massimo applicabile dai comuni sulla misura di dette imposte.
  In merito all'articolo 34, che disciplina la destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica, ritiene necessario valutare l'impatto finanziario della modifica di cui al comma 2 con riferimento alle regioni che dovessero aver programmato l'utilizzo del gettito del tributo speciale in esame per finalità diverse da quelle ambientali.
  In merito all'articolo 35, sull'incenerimento dei rifiuti, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione in merito ad eventuali effetti finanziari della previsione in esame, in relazione al regime di tassazione attualmente applicato per i rifiuti conferiti in impianti classificati esclusivamente come di smaltimento mediante incenerimento a terra.
  Riguardo all'articolo 40, sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, non formula osservazioni per i profili finanziari.
  In merito agli articoli 49 e 50, riguardanti la miscelazione dei rifiuti pericolosi e le procedure di recupero ambientale, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma del Governo – che le norme risultino compatibili con la disciplina europea in materia di smaltimento di rifiuti e di recupero ambientale.
  Riguardo all'articolo 51, comma 2, che reca norme sull'Autorità di bacino distrettuale, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma del Governo – che l'ISPRA possa svolgere le funzioni previste dal testo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 51, comma 10, che prevede il programma di gestione dei sedimenti, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma del Governo – che le norme abbiano una finalità essenzialmente programmatica e organizzativa, mentre l'individuazione dei necessari mezzi finanziari si intenda rimessa ad appositi provvedimenti.
  In merito all'articolo 52, sulla rimozione di immobili abusivi, pur prendendo atto che le modifiche introdotte dal Senato (aggiornamento temporale dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria) risultano sostanzialmente conformi alle condizioni formulate nella relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera, ritiene necessario acquisire una conferma del Governo circa la sussistenza delle necessarie risorse nel 2016, tenuto conto che la relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera (articolo 40 dell'atto Senato n. 1676) aveva segnalato la necessità di un adeguamento dei predetti riferimenti temporali al 2015.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 reca la copertura finanziaria dell'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2016 – connesso alla istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di uno specifico capitolo di spesa volto al finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette ad elevato rischio idrogeologico – a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, Pag. 8comma 432, della legge n. 266 del 2005 (cap. 8531, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Al riguardo, segnala che sul predetto Fondo risultano stanziati per l'anno 2016, secondo quanto previsto dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2016-2018 attualmente in corso di esame da parte del Parlamento, 20.518.062 euro. Sul punto, considera opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il ricorso, nella misura sopra indicata, alle risorse del citato Fondo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Riguardo all'articolo 53, in materia di materiali litoidi, osserva che non sono esplicitate le possibili implicazioni di carattere applicativo della norma (assoggettamento dei materiali litoidi «alla normativa sulle attività estrattive»). Ritiene pertanto necessario acquisire conferma che dalle disposizioni non discendono eventuali effetti finanziari.
  In merito all'articolo 54, che prevede norme di tutela dell'assetto idrogeologico, osserva che le norme ampliano gli ambiti di competenza dello sportello unico per l'edilizia anche agli atti e ai provvedimenti in materia di tutela dell'assetto idrogeologico (comma 1, lettera b)). Considera opportuna una conferma del Governo circa la possibilità, per le amministrazioni interessate, di dare esecuzione ai necessari adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non formula osservazioni sulle altre norme in esame, che non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.
  Per quanto riguarda l'articolo 55, che prevede il Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico, considera opportuno acquisire indicazioni circa la dotazione e la ripartizione temporale del Fondo istituito con le norme in esame, tenuto conto degli importi, delle finalizzazioni e dello stato di utilizzo delle risorse che hanno formato oggetto della delibera CIPE n. 32 del 2015 e che vengono ora destinate ad alimentare il Fondo medesimo.
  In merito all'articolo 56, che prevede interventi per la bonifica dall'amianto, rileva che gli oneri in esame appaiono configurati come limiti di spesa. Non ha pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che la procedura per la fruizione del credito di imposta sia idonea a garantire il rispetto del limite complessivo di spesa indicato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri relativi, da un lato, al riconoscimento, nel limite massimo di spesa di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di un credito di imposta in favore dei soggetti che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dall'altro, alla istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo per la progettazione di interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione di 5,536 milioni di euro per il 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante utilizzo dei fondi speciali di conto capitale (per il credito d'imposta) e di parte corrente (per l'istituzione del Fondo), iscritti nel bilancio triennale 2015-2017, relativi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che recano le necessarie disponibilità.
  Riguardo all'articolo 58, che prevede un Fondo di garanzia delle opere idriche, osserva che la modifica introdotta dal Senato con riferimento alla decorrenza del Fondo dall'anno 2016 sembra rispondere alla condizione formulata nella relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera (articolo 42 dell'atto Senato n. 1676), che segnalava la necessità di un adeguamento del predetto riferimento temporale.
  In merito all'articolo 61, in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, non formula osservazioni, Pag. 9tenuto conto che le modifiche introdotte dal Senato rispetto al testo originario del disegno di legge (articolo 26 dell'atto Camera n. 2093) non presentano aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.
  Riguardo all'articolo 62, commi da 1 a 3, recanti disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la nuova formulazione del comma in base al quale i sovracanoni idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali (comma 3). In particolare, poiché con il testo in esame tali sovracanoni sono dovuti per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento novellato, andrebbe escluso che con riferimento agli impianti già esistenti possano determinarsi minori entrate per i comuni interessati.
  Riguardo all'articolo 62, comma 4, recante disposizioni sulle gestioni del servizio idrico in forma autonoma, osserva che dalle norme in esame non sembrano derivare effetti finanziari. Infatti, pur rilevando che vengono ampliate le deroghe alla disciplina generale in materia di ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico, ricorda che a tale disciplina generale non sono stati ascritti a suo tempo effetti finanziari. In proposito considera opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  Riguardo all'articolo 64, recante disposizioni sulle autorizzazioni relative alle infrastrutture per la comunicazione elettronica, pur rilevando che alle norme in esame, anche nella loro formulazione iniziale, non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione circa le integrazioni introdotte dal Senato, considerato che in base a tali modifiche la partecipazione dei soggetti richiedenti alle spese amministrative del procedimento autorizzatorio viene subordinata al rispetto di specifici termini temporali non previsti nel testo iniziale.
  Riguardo all'articolo 73, recante disposizioni sugli impianti termici civili alimentati da gas combustibili, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alla compatibilità della norma in esame rispetto alla disciplina europea.
  In merito all'articolo 75, che reca disposizioni sulla tutela delle specie minacciate di estinzione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma non modifica la previsione di cui all'articolo 8-quinquies della legge n. 150 del 1992, in base alla quale i diritti speciali di prelievo sono posti a carico dei soggetti tenuti a adempiere ad obblighi in materia di importazione, esportazione e detenzione di esemplari di specie selvatiche rare o in via di estinzione, ma si limita ad introdurre una rivalutazione triennale.
  Riguardo all'articolo 76, recante una proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine alla compatibilità della proroga in esame rispetto alla disciplina europea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco CARIELLO (M5S) chiede che venga trasmessa alla Commissione una relazione tecnica relativa agli effetti finanziari dell'articolo 74 del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, segnalando che il citato articolo 74, in materia di tutela degli usi civici, non è corredato di relazione tecnica poiché privo di effetti finanziari, chiede comunque al rappresentante del Governo di effettuare le dovute verifiche.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.