CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 19 dicembre 2015
566.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Sabato 19 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
Emendamenti C. 3444-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 9.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Sabato 19 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
Emendamenti C. 3444-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti 1.4500 e 1.5000 della Commissione e il subemendamento 0.1.53.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
C. 3495, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che il decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato, si compone di 18 articoli e prevede interventi finanziari per sostenere aree territoriali in situazione di criticità, per garantire lo svolgimento del Giubileo della Misericordia e per valorizzare l'area Expo 2015. Il testo prevede, inoltre, misure nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, interventi per la promozione del made in Italy, per l'incentivazione del volontariato nel servizio civile, per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la realizzazione di interventi nelle periferie urbane, misure per il sostegno del cinema e del patrimonio culturale.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione, il Senato ha inserito, dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge, il comma 1-bis. La disposizione oggetto di approvazione, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 89 del 2014, modifica alcuni termini di delega la cui origine è da rinvenire nella legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. In particolare, con la modifica del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 89 del 2014, si differisce dal 31 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016 il termine entro il quale il Governo può adottare uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità. Con la modifica al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 89 del 2014, si stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari di competenza per materia e per i profili finanziari – che devono essere resi entro 60 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi alle Camere –, scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente (sulla base della precedente modifica, pertanto, dopo il 15 gennaio 2016), detto termine finale è prorogato di 90 giorni (di fatto, la scadenza sarebbe fissata al 15 maggio 2016). Infine, il comma 1-bis, intervenendo sul comma 5 del citato articolo 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016 anche il termine entro il quale il Governo può adottare un decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di Pag. 5cui all'articolo 42, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza.
  Per quanto concerne il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1, non modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedendo lo stanziamento di 50 milioni di euro, per l'anno 2015, da destinare all'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione urbana del territorio del comprensorio.
  L'articolo 2, non modificato dal Senato, contiene misure straordinarie e urgenti necessarie per affrontare la situazione di grave criticità perdurante nella Regione Campania a causa della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati, derivanti dall'emergenza che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila. Il mancato smaltimento di tali rifiuti è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con una doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'UE e il pagamento di pesanti sanzioni: 20 milioni di euro una tantum e una penalità giornaliera di 120.000 euro sino alla completa risoluzione delle inadempienze. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia, è prevista la predisposizione, da parte del Presidente della Regione, di un Piano straordinario di interventi per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti dove gli stessi sono stati stoccati, e lo stanziamento di 150 milioni di euro, per l'anno 2015, per il finanziamento di detto Piano.
  L'articolo 3, non modificato dal Senato, prevede l'attribuzione al Comune di Reggio Calabria, per l'anno 2015, di un contributo di circa 10 milioni di euro, quale ristoro degli oneri sostenuti dal medesimo Comune per il rimborso delle anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Si tratta di una disposizione finalizzata a supportare il ritorno alla normalità del Comune di Reggio Calabria, dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose e la successiva fase di commissariamento.
  L'articolo 4 incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2015, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile. Il Senato ha aggiunto il comma 1-bis, nel quale sono indicate le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013.
  L'articolo 5, non modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a consentire la valorizzazione delle aree su cui si è appena conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015. Gli interventi hanno natura urgente per garantire la piena valorizzazione del sito e delle infrastrutture in esso realizzate. In particolare, si prevede un intervento finanziario, di importo pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2015, per la valorizzazione delle aree in uso alla società Expo Spa, anche tramite la partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, e lo stanziamento di un contributo di 80 milioni di euro, per l'anno 2015, per la realizzazione, nell'area di Expo, di un polo scientifico tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia. Infine, ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati quale contributo, per l'anno 2015, alle spese sostenute dalla società Expo Spa per garantire la sicurezza del sito durante la manifestazione.
  In relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario, l'articolo 6, non modificato dal Senato, prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie. La dotazione complessiva del Fondo è di 159 milioni di euro, di cui 94 per il 2015 e i restanti 65 per il 2016, prevedendo l'utilizzo delle risorse non utilizzate nell'anno in corso per quello successivo. Pag. 6Esso viene annualmente ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ulteriori 47 milioni di euro sono attribuiti alla regione Lazio per incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro, e per potenziare i servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza con il Giubileo.
  Il quadro delle iniziative urgenti per il Giubileo è completato dall'articolo 7, nel quale sono previste misure per garantire un maggior presidio del territorio in occasione dell'evento, in particolare autorizzando, per tale finalità, l'impiego di un contingente militare aggiuntivo di 1.500 unità fino al 30 giugno 2016. Il Senato, in sede di approvazione in prima lettura, ha aggiunto il comma 4-bis, nel quale si prevede che fino al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente, di natura permanente, derivanti dalla revisione dello strumento militare sia impiegata per adottare ulteriori disposizioni integrative, entro il 1o luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.
  L'articolo 8, non modificato dal Senato, reca uno stanziamento di 10 milioni, per l'esercizio finanziario 2015, per le attività del Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. In particolare, 2 milioni di euro sono destinati al supporto economico delle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale, e 8 milioni di euro alla realizzazione di campagne di promozione strategica e di contrasto al fenomeno del cosiddetto Italian sounding.
  L'articolo 9, al fine di sanare alcune criticità applicative che non hanno garantito la piena fruibilità delle risorse per la realizzazione di opere valutate di interesse pubblico generale, modifica la disciplina della revoca dei relativi finanziamenti, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014. Le disposizioni sono volte a riallineare i termini di scadenza dell'appaltabilità e della cantierabilità delle opere alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie prima della pubblicazione del bando di gara. Si abroga, inoltre, la procedura di approvazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti di maggiori dimensioni.
  L'articolo 10 dispone l'attribuzione alla Regione Sardegna della somma di 30 milioni di euro, per l'anno 2015, al fine di garantire la continuità territoriale e migliorare il sistema di collegamenti aerei da e per l'isola. L'intervento è motivato dalla necessità di ridurre i disagi per i residenti derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare il diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti. Il Senato, in sede di approvazione in prima lettura, ha aggiunto due commi. Con il comma 2-bis, che novella l'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, ha prorogato – nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui allo stesso articolo 31-bis – di un anno (specificamente da uno a due anni) i termini della vita tecnica degli impianti a fune, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. Con il comma 2-ter, al fine di non compromettere la continuità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza, ha prorogato ex lege, per l'anno 2016, il Contratto di servizio dello Stato con Trenitalia S.p.A., avente ad oggetto i servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del Servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale. A tal fine ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016.
  L'articolo 11 dispone l'attribuzione di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno, per complessivi 50 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, in favore dei comuni che hanno effettuato pagamenti nel 2015, con risorse proprie in cofinanziamento, per interventi relativi a linee metropolitane. L'ammontare degli spazi da attribuire a ciascun comune saranno determinati con decreto Pag. 7del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti effettuati per le predette finalità. Il Senato, in sede di approvazione in prima lettura, ha aggiunto tre commi (2-bis, 2-ter e 2-quater) relativi all'utilizzo delle risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro, integrando la disciplina recata dall'articolo 1, comma 294, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014).
  Il decreto-legge prevede, all'articolo 12 (rimasto inalterato), un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, per un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzato ad aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale.
  L'articolo 13 prevede il rifinanziamento, per l'anno 2015, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, per un importo di 400 milioni di euro, da destinare anche al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Il Senato, in sede di approvazione in prima lettura, ha aggiunto il comma 1-bis, che dispone la destinazione di 50 milioni di euro, per l'anno 2016, agli enti pubblici della Regione Calabria, a titolo di compartecipazione dello Stato, al fine di favorire l'inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili. Detta spesa è autorizzata a valere sulle risorse già stanziate (e pari a 50 milioni di euro annui) per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni, che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il comma 1-bis prevede che le procedure di stabilizzazione in oggetto si concludano inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, e che, a tal fine, la regione Calabria, con propria legge e con copertura finanziaria a suo carico, determini lo stanziamento per gli ulteriori oneri inerenti alle medesime procedure, assicurando, in ogni caso, la compatibilità di tale intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
  L'articolo 14, non modificato dal Senato, reca misure volte ad incentivare, per un ammontare complessivo pari a 25 milioni per l'anno 2015, il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva.
  L'articolo 15, non modificato dal Senato, reca misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane. In particolare, si prevede l'istituzione del Fondo «Sport e Periferie», con dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per le iniziative del Coni, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e favorire la sicurezza urbana. Il Senato, in sede di approvazione in prima lettura, ha apportato alcune modificazioni all'articolo oggetto della presente illustrazione. In particolare, con una modifica al comma 4, ha disposto che la relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo «Sport e Periferie», presentata annualmente dal Coni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di Autorità Vigilante, sia da quest'ultima inviata alle Camere. Il comma 6, come modificato dal Senato, prevede che, al di fuori degli interventi previsti dal Piano predisposto dal Coni, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli Enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da riqualificare, un progetto preliminare, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli Enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto, affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a 5 anni. Pag. 8
  L'articolo 16, non modificato dal Senato, prevede l'incremento da 115 a 140 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, del limite massimo complessivo di spesa per la fruizione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico.
  L'articolo 17, non modificato dal Senato, reca le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 18, non modificato dal Senato, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia del «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 6, comma 1, questo prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzato con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie, da ripartire annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Appare al riguardo opportuno valutare la possibilità di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari di cui all'articolo 6, comma 1.
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, il comma 4-bis dell'articolo 6 reca una novella all'articolo 1, comma 5, della legge delega per la revisione dello strumento militare (legge n. 244 del 2012), aggiungendo, dopo la previsione per cui il Governo può adottare decreti correttivi o integrativi entro 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega previsti al comma 1, la previsione in base alla quale una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione – di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) – deve essere impiegato per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1o luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tali ulteriori decreti legislativi devono essere adottati dal Governo nel rispetto dei principi, di cui alla legge n. 216 del 1992, che prevedono di disciplinare in modo omogeneo il contenuto del rapporto di impiego Forze di polizia e delle Forze armate (articolo 2, comma 1), nonché di equiordinazione dei compiti e dei conseguenti trattamenti economici anche attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche (articolo 3, comma 3); dei criteri direttivi, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1) della legge n. 124 del 2015 che prevedono la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera delle Forze di polizia, stabilendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.
  Il comma 4-bis introduce dunque una nuova disposizione di delega nell'ambito dell'articolato del decreto-legge. Occorre in proposito richiamare il limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013 (Legge di conversione n. 148 del 2011 – Delega sulla «geografia giudiziaria»), si è pronunciata in merito all'inserimento di disposizioni di delega nell'ambito della legge di conversione. Riprendendo la precedente sentenza n. 63 del 1998, la Corte ha rilevato la completa autonomia delle disposizioni di delega inserite nella legge di conversione rispetto al decreto-legge e alla sua conversione. La Corte ha riconosciuto dunque alla legge di conversione un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno di conversione del decreto-legge, Pag. 9con le modificazioni introdotte, adottato in base alla previsione dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione; l'altro, di legge di delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. La sentenza conclude dunque nel senso che «il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite [...] dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012).» Appare pertanto necessario che la Commissione di merito valuti la previsione del comma 4 bis dell'articolo 7 alla luce di quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988 e dalla citata giurisprudenza costituzionale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

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