CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 18 dicembre 2015
565.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Venerdì 18 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.
Atto n. 230.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2015.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.
Atto n. 232.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2015.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rilevato che il recepimento della decisione GAI cui lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione non incide significativamente sulle modalità con le quali nel nostro ordinamento è garantita la possibilità di difesa agli imputati in caso di assenza, già assai avanzate, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
Atto n. 234.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2015.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
Atto n. 248.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2015.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1), che illustra.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

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SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 18 dicembre 2015 — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3481 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2015.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che illustra.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) conferma la posizione critica del suo gruppo sul provvedimento, anche alla luce del fatto che l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA di 300 milioni di euro si pone in contrasto con la normativa europea.
  Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) osserva come, sebbene il prestito «ponte» previsto dal provvedimento in esame possa sollevare qualche perplessità, occorre collocare tale iniziativa nella fattispecie del cosiddetto «prestito dell'azionista», ovvero una erogazione operata alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato, e che in quanto mero finanziamento non viene considerata aiuto di Stato dalla Commissione europea. Occorre in ogni caso che questa tipologia di interventi normativi sia notificata tempestivamente alla Commissione europea dallo Stato membro interessato; è possibile che il Governo vi abbia già provveduto ma riterrebbe in ogni caso utile richiamare il punto nella proposta di parere che la XIV Commissione si appresta ad approvare.
  Rileva quindi che il presente prestito di 300 milioni di euro segue una precedente erogazione di 400 milioni di euro, disposta con le medesime modalità nel maggio 2015, ed auspica quindi che il Governo abbia ragioni convincenti per sostenere la propria iniziativa dinnanzi alle Istituzioni europee.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, accoglie la richiesta avanzata del collega Buttiglione di inserire nelle premesse al parere un auspicio a che il Governo – se non lo ha già fatto – provveda alla tempestiva notifica alla Commissione europea delle misure adottate con il presente provvedimento, a norma dell'articolo 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) chiede informazioni circa la sussistenza di una procedura per la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato con riferimento all'Ilva.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, precisa che la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea riguarda i profili connessi con l'impatto ambientale degli impianti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, come da ultimo riformulata.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.
C. 3261 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, rileva che il provvedimento – del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari Esteri – concerne l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea ed i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata – requisito questo che l'Unione europea privilegia proprio per la stipula di accordi di associazione con l'esterno.
  La relazione introduttiva al provvedimento rileva come in ragione dell'elevata integrazione economica della regione centroamericana con il Messico, il nostro Paese, che proprio in Messico opera con numerose aziende, dovrebbe indirettamente beneficiare dai risultati dell'Accordo in esame, che comunque comporterà la liberalizzazione doganale nei confronti del 91 per cento delle esportazioni centro-americane nel territorio dell'Unione. L'accordo porterà inoltre alla liberalizzazione graduale dei dazi nei confronti del 69 per cento delle esportazioni europee di prodotti industriali in America centrale.
  Dal punto di vista della struttura l'Accordo in esame presenta un'ampiezza notevole, contando oltre al preambolo 363 articoli, e inoltre 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. Si rileva in particolare la mole dell'Allegato I, dedicato alla soppressione dei dazi doganali, che da solo occupa quasi 1.700 pagine.
  I 363 articoli dell'Accordo sono raggruppati in cinque parti.
  La parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11, nei quali si definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e di diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto, inclusa la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, con un particolare sforzo contro la corruzione.
  Sempre nella parte prima è previsto il quadro istituzionale per la gestione dell'Accordo, anzitutto con l'istituzione (articolo 4) del Consiglio di associazione, con il compito di vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e sovrintendere all'attuazione di esso. L'articolo 9 prevede poi l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione, nel quale confluiscono membri del Parlamento europeo e del Parlamento centroamericano – oltre a rappresentanti nazionali di paesi centroamericani che non siano membri del Parlamento centroamericano.
  La parte seconda (articoli 12-23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale (articolo 12) e pone fra gli obiettivi l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e la promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale e la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza.
  Vengono poi analiticamente enunciati settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico, che concernono il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (articoli 14-15), la lotta al terrorismo (articolo 16), i gravi crimini di portata internazionale (articolo 17), i finanziamenti Pag. 57allo sviluppo e le migrazioni (articoli 18-19), la cooperazione in materia ambientale e, nel settore economico-finanziario, il buon governo in ambito fiscale e soprattutto la decisione di negoziare l'istituzione di un meccanismo comune aperto ad interventi della Banca europea degli investimenti e del Fondo investimenti dell'America Latina, per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale.
  La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale, e comprende gli articoli 24-76. Oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani, nel settore della giustizia e della sicurezza si dà rilievo alla cooperazione per elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali (articolo 34). Specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico, al riciclaggio di denaro, al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla lotta alla corruzione, al contrasto al traffico illecito di armi leggere e alla lotta al terrorismo. Per quanto concerne lo sviluppo e la coesione sociale si afferma la necessità che si accompagnino in parallelo allo sviluppo economico, e a tale scopo particolare rilievo assume l'azione per la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, nonché le azioni positive nel campo dell'occupazione, della protezione sociale, dell'istruzione, della sanità, delle pari opportunità e, di particolare rilievo per la zona centroamericana, a favore dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni (articolo 45).
  Per quanto invece riguarda le migrazioni l'articolo 49 prevede la cooperazione delle Parti su tutti i risvolti del problema, inclusi quelli criminali come la tratta di esseri umani, e anche sulle misure per agevolare il trasferimento delle rimesse degli emigrati e per ostacolare la fuga dei cervelli dai paesi sulla via dello sviluppo. In campo ambientale si enunciano i settori oggetto della cooperazione tra le Parti, tra i quali la lotta all'inquinamento, la prevenzione della riduzione dello strato di ozono atmosferico, il contrasto alla desertificazione e alla deforestazione, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, l'introduzione di incentivi e tecnologie compatibili con la tutela ambientale, la gestione delle calamità naturali (articolo 51).
  La cooperazione economica e commerciale comprenderà innumerevoli attività, tra le quali l'assistenza tecnica in materia di politica della concorrenza e di dogane, come anche in materia di proprietà intellettuale e trasferimenti di know how, di scambi di servizi e commercio elettronico, di appalti pubblici, di pesca e acquacoltura, di prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura biologica, di sicurezza alimentare e questioni fitosanitarie e di benessere degli animali, di commercio e sviluppo sostenibile, di cooperazione industriale, di energia e di fonti rinnovabili di essa, di industria estrattiva, di turismo, di trasporti aerei e marittimi, di buone pratiche fiscali, di micro, piccole e medie imprese, di microcredito. Verrà inoltre incoraggiato il dialogo interculturale nel quadro delle regole dell'UNESCO, con il precipuo obiettivo della promozione della diversità culturale. Anche la cooperazione nel settore scientifico e tecnologico è oggetto dell'Accordo in esame, in particolare dell'articolo 76, laddove il precedente articolo 75 è dedicato alla cooperazione normativa e tecnologica atta a favorire il progressivo superamento del digital divide e un accesso equo alle tecnologie informatiche.
  La parte quarta dell'Accordo, di gran lunga la più estesa, è dedicata al commercio: l'articolo 77 riguarda l'istituzione, su cui che le Parti concordano, di una zona di libero scambio in conformità alle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), assumendone i relativi diritti e obblighi. I numerosi altri articoli della parte quarta riguardano tra l'altro alcune questioni chiave, come le misure antidumping e compensative, da adottare conformemente alle regole dell'OMC; le misure di salvaguardia multilaterali e bilaterali, miranti ad impedire danni all'economia Pag. 58o all'assetto sociale delle Parti dell'Accordo in conseguenza dei processi di liberalizzazione degli scambi; l'individuazione e l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio; i servizi di telecomunicazione, finanziari e del trasporto marittimo internazionale; le indicazioni geografiche – di particolare interesse per il nostro Paese –, contemplate agli articoli 242-250; le procedure di risoluzione delle controversie, con la possibilità per le Parti di chiedere la costituzione di un Collegio ad hoc.
  Infine, la parte quinta (articoli 352-363) contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore (articolo 353). La durata dell'Accordo è illimitata. Fondamentale quanto previsto dall'articolo 357, in base al quale nessuna disposizione dell'Accordo può avere come conseguenza l'imposizione alle Parti di fornire informazioni pregiudizievoli per la loro sicurezza o per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, come anche di interferire con l'autonoma facoltà di decisione di ciascuna Parte in materia di priorità di bilancio.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di cinque articoli: come di consueto i primi due contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Infine, la Analisi dell'impatto della regolamentazione rileva alcune problematiche del settore agricolo, legate alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche europee, di cui 44 appartenenti al nostro Paese: al proposito, i vantaggi per il settore agro-alimentare italiano si verificheranno solo allorquando saranno completate nei paesi centroamericani le normative interne in materia di indicazioni geografiche, obbligo sino ad ora adempiuto soltanto da Costarica e Nicaragua. Sul piano nazionale, la responsabilità per l'attuazione dell'Accordo sarà principalmente in capo al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto concerne le attività portuali.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) valuta positivamente il fatto che il disegno di legge sia accompagnato da una analisi di impatto, cui dovrà seguire una opportuna verifica. Ritiene altresì meritevole che l'Accordo si richiami al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali.
  Esprime invece qualche perplessità circa il fatto che sia prevista l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione, che può formulare raccomandazioni relative all'attuazione dell'Accordo, nel quale confluiscono membri del Parlamento europeo e del Parlamento centroamericano – oltre a rappresentanti nazionali di paesi centroamericani che non siano membri del Parlamento centroamericano, ma non rappresentanti delle Assemblee parlamentari dei singoli Stati europei.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, osserva come il Parlamento europeo sia composto da rappresentanti degli Stati membri.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) riterrebbe opportuna una partecipazione diretta dell'Italia, e comunque di quei Paesi che – come appunto l'Italia – hanno interessi rilevanti nelle modalità di attuazione dell'Accordo in questione.
  Riterrebbe infine opportuno che l'Accordo prendesse in considerazione la collaborazione relativa ai beni culturali, settore di particolare rilievo.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, rileva che l'Accordo dedica a tale ultimo aspetto apposite disposizioni, di cui al Capo VIII, volte a favorire la cooperazione culturale e i relativi scambi di artisti e professionisti tra Europa e America centrale. Verrà inoltre incoraggiato il dialogo interculturale nel quadro delle regole dell'UNESCO, Pag. 59con il precipuo obiettivo della promozione della diversità culturale. Anche la cooperazione nel settore scientifico e tecnologico è oggetto del Capo IX dell'Accordo in esame.
  Condivide quindi il rilievo, evidenziato dal collega Buttiglione, dell'analisi di impatto che accompagna il provvedimento, e che rileva alcune problematiche del settore agricolo, legate alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche europee. Si tratta di aspetti che potranno essere richiamati nella proposta di parere che si riserva di formulare alla Commissione sin dalla prossima seduta.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta, da convocarsi alle ore 8.30 di sabato 19 dicembre.

  La seduta termina alle 14.05.

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