CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 18 dicembre 2015
565.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Venerdì 18 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti ad esso riferiti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, quanto alla dimensione finanziaria della manovra, osserva che il disegno di legge di stabilità per il 2016 reca, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, un intervento normativo di portata ampia e diversificata, volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015 che, si rammenta, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che dal 2,2 per cento del 2016, migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto).
  A tal fine il disegno di legge di stabilità reca un insieme di misure volte, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopradetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia su misure volte all'aumento della domanda aggregata ed al miglioramento della competitività del sistema, reperendo per gli anni 2016, 2017 e 2018 risorse pari rispettivamente a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi, a fronte di impieghi, per i medesimi anni, consistentemente superiori, in quanto pari rispettivamente a 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi. Conseguentemente la manovra contenuta nel provvedimento, di natura espansiva, comporta un peggioramento del saldo delle amministrazioni Pag. 9pubbliche (indebitamento netto) pari nel 2016 a circa 14,6 miliardi e poi, rispettivamente nei due anni successivi, a 19,2 ed a 16,2 miliardi, importi che equivalgono allo 0,9 per cento di Pil nel primo anno, all'1,1 nel 2017 ed allo 0,9 per cento di Pil nel 2018. Tali importi risultano confermati dopo l'esame in prima lettura da parte del Senato, le cui modifiche hanno solo marginalmente variato la composizione della manovra e, comunque, risultano tra loro compensate ai fini degli effetti sui saldi. Per quanto concerne il debito, per esso, pur in presenza del minor sforzo fiscale determinato dalla manovra, rimane fermo il previsto inizio del suo percorso discendente dal 2016, quando diminuirà dal 132,8 per cento punti di Pil del 2015 a 131,4 punti.
  Come indicato nella Nota di aggiornamento, il peggioramento in questione deriva dalla circostanza che ai fini della manovra il Governo si avvale pienamente del margine previsto per l'attivazione delle riforme strutturali (0,5 per cento di Pil) nonché dell'ulteriore margine dello 0,3 per cento di Pil consentito dall'applicazione della clausola degli investimenti. Non intendeva avvalersi invece, al momento della presentazione del disegno di legge, dell'eventuale margine aggiuntivo di flessibilità connesso alle spese per l'afflusso di migranti, posizionato intorno allo 0,2 per cento di Pil. Tale orientamento è mutato nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio Camera, nel corso del quale nella seduta del 13 dicembre il Governo ha dichiarato di volersi avvalere da subito degli ulteriori margini finanziari connessi a tale clausola, presentando contestualmente una proposta emendativa al disegno di legge di stabilità recante una serie di interventi in tema di sicurezza e cultura cui destinare le nuove risorse, per un importo di poco superiore ai 3 miliardi di euro nel 2016. In conseguenza di tale modifica il deficit di bilancio (indebitamento netto) per tale anno sale dal 2,2 per cento Pil previsto nella Nota di aggiornamento al 2,4 per cento.
  Rammenta che le tre suddette clausole sono ricomprese negli elementi in base ai quali la Commissione europea si è espressa nel documento del 16 novembre 2015 di valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB) che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro il 15 ottobre. Con riguardo all'Italia la Commissione ha valutato che il DPB 2015 presenti un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine (il pareggio strutturale di bilancio), tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito; nel contempo essa ritiene che l'Italia abbia compiuto alcuni progressi sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio. La Commissione ha pertanto dichiarato di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di stabilità e crescita, e, in tale contesto valuterà, con riguardo alla clausola delle riforme strutturali, se verranno compiuti progressi nella sua attuazione; quanto alla clausola sugli investimenti risultano rispettate le condizioni per la sua attivazione ma la Commissione « valuterà con attenzione» se la deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in esame «sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti»; quanto infine alla clausola migranti, se ne effettuerà una valutazione finale degli importi ammissibili sulla base dei dati che verranno trasmessi dall'Italia.
  Quanto all'intervento sulle entrate e le politiche fiscali, per quanto attiene alle misure fiscali volte al conseguimento di maggiori entrate ed alla riduzione di spese, si ricorda che l'aumento del prelievo fiscale sui giochi (commi 524-535) e la norma sui redditi e patrimoni detenuti all'estero (voluntary disclosure) (commi 543-544) ammontano a circa 3,1 miliardi nel 2016. Sul piano fiscale, l'intervento più significativo è costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno) (commi 4-6).
  Quanto alla tassazione immobiliare, di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi Pag. 10annui), è poi l'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché l'esenzione TASI per la prima casa (commi 8-30). Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte: l'estensione del principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014 (comma 10); l'esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari (comma 13); la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 28 e 29); l'imposta di registro al 2 per cento per chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno (comma 30); l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli IACP agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP (commi 44 e 45); una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori; l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata; una detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici; un credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva (c.d. piano casa).
  La disciplina delle locazioni viene modificata al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente (comma 32). Si chiarisce che la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile. Si introducono norme per favorire la locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, rendendo – tra l'altro – deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i canoni e gli oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché il costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro. Tali importi sono dimezzati per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni. Si estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.
  Quanto ad altre misure fiscali, si sospende, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti (come invece previsto dalla norma originaria).
  È istituita una nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento, cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (commi 545-547). Tra le altre norme rilevanti si ricordano: la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5 al 24 per cento dal 2017, nonché dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a Ires (commi 33-37; il bonus del 140 per cento sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature (commi 46-52); la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell'aliquota della relativa imposta sostitutiva; per i soggetti IRES si riapre la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (commi 500-510); il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi (commi 53-55); il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci e l'aumento Pag. 11degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni (commi 56-61), cui viene estesa l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, e l'imposta proporzionale di registro ridotta della metà; l'applicazione opzionale per gli imprenditori individuali di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali (comma 62, introdotto dal Senato); l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente del reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale; l'esclusione dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo; la proroga al 2016 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo la normativa vigente; la riammissione dei contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione alla dilazione; l'ampliamento dei termini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA (al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione); al contempo dal 2016 si elimina il raddoppio dei termini nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica (estese anche agli IACP) e per le ristrutturazioni degli edifici. Le giovani coppie, anche di fatto, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro (commi 41-43); la detrazione del 65 per cento per interventi di efficienza energetica per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori; l'introduzione, in via permanente, di una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttività (commi 87-95) e l'innalzamento della no tax area dei pensionati da 7.500 a 8.000 euro (commi 160 e 161), anticipato al 2016; le disposizioni in materia di rientro dei lavoratori dall'estero, che prorogano al 2017 la detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento (comma 142); l'elevazione da mille a tremila euro del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Per effetto delle modifiche al Senato, per il servizio di rimessa (money transfer) la predetta soglia è fissata in mille euro (commi 511-514); resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici; l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica; la semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, con particolare riferimento alla dichiarazione precompilata (commi 536-542);la modifica della deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list e della disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – controlled foreign companies), prevedendo un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per Pag. 12cento di quello applicabile in Italia; l'abolizione della tassa sulle unità da diporto, nonché la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all'80 per cento del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. Ulteriori agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (art-bonus) e dello spettacolo (tax credit cinema) (commi 172-173 e 178-180). Si istituisce un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, cui viene riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato (commi 213-216). Un ulteriore credito di imposta è previsto per i finanziamenti agevolati ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi (commi 230-236). Si estende l'aliquota IVA al 4 per cento, già prevista per gli e-book, a giornali, notiziari e periodici online (comma 368). Si segnala, infine, che è anticipata al 2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza (comma 68). Quanto alle misure per le banche sottoposte a risoluzione, nel disegno di legge di stabilità è confluito il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015 (commi 491-bis-491-quaterdecies). Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa. E costituisce quattro società per azioni: Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. per lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni nazionali. Al fine di tutelare i risparmiatori coinvolti nella risoluzione, è istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione. Esso è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie (commi 491-quinquiesdecies – 491-vicies semel). Si demanda a provvedimenti di rango secondario la definizione, tra l'altro, delle modalità di gestione del Fondo, delle modalità e le condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanza, delle procedure da esperire che possono anche essere di natura arbitrale e le ulteriori disposizioni attuative. Si affida inoltre a un D.P.C.M la nomina degli arbitri – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure relative al Fondo; in alternativa, detto provvedimento può individuare le modalità di nomina degli stessi. Si fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, prevedendo la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte. Si stabilisce che i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria, insieme con i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non Pag. 13concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP. Si introduce una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari. Rientra nel perimetro anche la Banca d'Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo. Si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES, ossia gli enti creditizi e finanziari. Se ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP.
  Quanto al pacchetto sicurezza e altre misure per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per quanto concerne il settore della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico, il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016 reca una serie di misure, molte delle quali inserite nel corso dell'esame in sede referente, volte, in particolare, all'incremento delle risorse destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale. In primo luogo, sono istituiti i seguenti fondi (commi da 548-bis a 548-septies e 548-nonesdecies e 548-nonesdecies.1).
  Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali (presso il MEF) con una dotazione di 150 milioni per il 2016; Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016; Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (presso il ministero della difesa) con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016.
  Per quanto concerne più direttamente il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in considerazione dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, il disegno di legge di stabilità prevede un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno.
  Nello specifico, il richiamato contributo, si applica, al personale che non beneficia di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto.
  Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
  Sempre con riferimento al personale, è disposto l'anticipo, dal 1o ottobre 2016 al 1o marzo 2016 del termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal decreto-legge n. 78 del 2015 (articolo 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario.
  Inoltre, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l'anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.
  Al contempo, nell'ambito delle disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni sono destinati 74 milioni di euro nel bilancio pluriennale 2016-2018 per Forze Armate e Polizia in relazione alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa (commi 246-249).
  Viene, infine, autorizzata la spesa di euro 944.958 per l'anno 2016, di euro 973.892 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall'anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. L'equiparazione concerne Pag. 14l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del personale.
  Sotto il profilo dell'operatività di sistema, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili – anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania – si proroga fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l'operatività del piano di impiego operativo concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (commi 251 e 252).
  Una specifica autorizzazione di spesa pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2016 è stata inserita nel corso dell'esame al Senato al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza – con particolare riguardo alle condizioni sanitarie – per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori «Teseo Tesei» (COMSUBIN) del Ministero della difesa – Marina militare (comma 261).
  Nel corso dell'esame alla Camera è stata, altresì, inserita una ulteriore autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di pulizia e di manovalanza delle strutture della marina militare di Taranto.
  Sempre nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera è stata approvata una disposizione che autorizza il Ministero degli affari esteri, limitatamente al 2016, alla spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.
  Per quanto riguarda il Corpo dei vigili del fuoco, vengono posti a carico dell'amministrazione gli oneri relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio – indicati dall'amministrazione – per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico (comma 63), mentre con riferimento al transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della stessa si precisa che non si dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro.
  Sono inoltre previsti alcuni interventi di riduzione di fondi pluriennali. È ridotto di circa 6 milioni di euro per il triennio 2016-2018 e dal 2019 di 18,2 milioni di euro nel complesso il Fondo destinato all'ammodernamento dei mezzi, delle attrezzature e strutture della Polizia di Stato, nonché del contributo pluriennale a favore del Corpo della Guardia di finanza destinato ai medesimi fini per un importo di 15 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni di euro dal 2017 al 2020.
  Nel settore della difesa si segnala il rifinanziamento, per complessivi 870 milioni di euro, distribuiti nel periodo 2016-2025, del programma di sviluppo delle unità navali classe FREMM (di cui 100 milioni di euro nel 2016) nonché di 1.640 milioni di euro, distribuiti nel periodo 2016-2021, per alcuni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico.
  Nel settore della difesa si prevede altresì un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro per il periodo 2019-2032 (Tab. E).
  Si prevedono inoltre, norme in materia di dismissione degli immobili della difesa disponendo, in particolare, che non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all'entrata del bilancio dello Stato (comma 367).
  Si stabilisce, altresì, la facoltà per i comuni appartenenti al territorio di competenza delle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione (comma 268). Tale facoltà di contribuzione dei comuni al pagamento Pag. 15del canone di locazione è stata altresì estesa nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera anche alle caserme del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
  È stata disposta (comma 252-bis) la ricognizione, da effettuarsi da parte del Ministro dell'interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l'eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio. Quanto al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, al potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile, sviluppo di pratiche di inclusione sociale, come quelle del terzo settore e del Servizio civile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati (comma 548-octies). Per il finanziamento del programma viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016.
  Quanto ai consulenti finanziari, si riforma il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), con l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.
  Quanto al settore agricolo, è interessato dalla manovra finanziaria sia per disposizioni di sostegno al comparto sia per politiche di contenimento della spesa.
  In primo luogo si provvede al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU (comma 11): i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege; i terreni agricoli e posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti; i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.
  Il comma 31, introdotto al Senato, esenta dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane). Si introduce l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono Pag. 16in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (comma 38).
  Ulteriori modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo riguardano: l'abrogazione del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a 7.000 euro; l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro; la possibile rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco; l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali; la presunzione che le produzioni agro energetiche sono produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA (commi 515-523); il ripristino dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet, ovvero combustibile ricavato da segatura (ex articolo 47, comma 11). Si prevede poi l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SFGA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dettando disposizioni sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto (commi 375-380). Si istituisce, presso l'INAIL, un Fondo per macchine e trattori agricoli o forestali dotate di abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, provvedendo al relativo finanziamento (commi 492-495). Viene integrata la dotazione finanziaria del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione affinché una quota non superiore a 18 milioni di euro venga destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca (comma 165). È, altresì, previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per la realizzazione del Piano straordinario per la promozione del made in Italy (comma 196). È prorogato al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, con uno stanziamento di 3 milioni di euro (27-quinquies.5). Si prevede il Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e lo sviluppo di nuove tecnologie di supporto delle produzioni agricole, nonché accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e del made in Italy.
  La tabella E dispone un rifinanziamento di 100 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017 del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. Il Fondo è destinato tra l'altro ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle di bonifica.
  Quanto all'Ambiente, energia e protezione civile, viene istituito di un Fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Una quota di tale stanziamento, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, è destinata alla bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica» (comma 253). Si istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, a partire dalla Valle del Sacco e Bussi sul Tirino.
  Si prevede un Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria Pag. 17n. 2003/2007 con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  Si prevede la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro – ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi (commi 230-236).
  Sono inoltre previste disposizioni destinate ai territori colpiti dai terremoti verificatisi nel 2009 in Abruzzo e nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
  Le disposizioni relative al sisma del maggio 2012 (commi 243-245) apportano una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma in questione e autorizzano la spesa di 190 milioni per l'esercizio 2016 per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia). Sono concessi ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e vengono istituite Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia.
  Le disposizioni relative all'Abruzzo (commi 237-242) autorizzano i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale e prorogano, di un ulteriore triennio, la possibilità di impiegare 25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione, provvedendo altresì a prorogare, per il medesimo triennio, i contratti in essere. Un'ulteriore norma relativa al sisma del 2009 è contenuta nel comma 182, che interviene sulla disciplina dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto danneggiati dal sisma.
  Si introduce la garanzia statale ai finanziamenti che il commissario dell'azienda siderurgica ILVA è autorizzato a contrarre, nel limite di 800 milioni per far fronte alle attività di tutela ambientale e sanitaria, risanamento ambientale e bonifica (comma 489).
  Si prevede altresì il rifinanziamento (tramite la tabella E) degli interventi contro il dissesto idrogeologico per un importo complessivo di quasi 2 miliardi di euro, nel periodo 2016-2030, di cui 50 milioni per l'anno 2016.
  Nel settore energetico si segnala la trasformazione in ente pubblico economico della Cassa conguaglio per il settore elettrico, con una dotazione iniziale di cento milioni di euro (comma 382).
  È stato inoltre istituito, presso Terna spa, un Fondo a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector (ossia di ciascuna linea di trasmissione di energia elettrica che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri). Le somme versate nel Fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista. Il Fondo è finanziato soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna Spa di finanziamento degli interconnector. Si prevedono anche alcune modifiche relative alle modalità e ai tempi di realizzazione degli interventi (commi 483-488).
  Si prevede una esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; l'esenzione si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.
  Si prevede che lo Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza Pag. 18della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011.
  Si introducono incentivi alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.
  Si inasprisce il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette), eliminando una serie di deroghe e facendo salvi solo i titoli abilitativi già rilasciati. Si sopprime il carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle cosiddette attività upstream, riconoscendo alle stesse il solo carattere di pubblica utilità.
  Sono inoltre previste misure in favore dei parchi nazionali. Per tale finalità viene infatti autorizzata, a decorrere dall'anno 2016, l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui (comma 129). Viene altresì disposta l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche, da parte della Regione Lombardia (o dell'ente dalla stessa individuato), per l'assunzione di personale che già svolgeva (al 31 dicembre 2013) attività presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio (comma 250).
  Viene stabilito che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (SIC), effettuano le valutazioni di incidenza (VINCA) di taluni interventi edilizi e che l'approvazione definitiva dei medesimi interventi deve avvenire entro il termine di 60 giorni (comma 193).
  Quanto alla finanza locale, le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità sulle amministrazioni territoriali concernono principalmente le nuove regole sul pareggio di bilancio, il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, e, da ultimo, alcune norme di interesse delle province. Con riguardo al primo aspetto i commi da 407 a 412 e da 415 a 429 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introducono il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni, definendolo – sulla base di quanto prevede la legge «rinforzata» n. 243 del 2012, attuativa del principio costituzionale del pareggio di bilancio – come il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La nuova regola contabile segna il sostanziale superamento, sia per le regioni (per le quali peraltro la regola era già in parte stata introdotta con la legge di stabilità 2015) che per gli enti locali, del Patto di stabilità interno, che ha costituito finora la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie.
  In tema di regole contabili vanno poi richiamati i commi 393-402, con i quali è stato inserito nel disegno di legge di stabilità il quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, (ora in fase di conversione alle Camere) che modificano la disciplina di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate in favore delle regioni ai sensi del decreto-legge n.35 del 2013 per il pagamento di debiti pregressi. Tale intervento segue alla della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015 che ha censurato l'utilizzo da parte della Regione Piemonte delle risorse in questione per la copertura di spese o disavanzi, anziché come liquidità vincolata a debiti già iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati. Con le disposizioni recate dei suddetti commi l'impiego delle risorse in questione vien regolato in modo conforme alla sentenza.
  Con riguardo al secondo aspetto, i commi da 388 a 392 determinano le modalità e l'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2016 al 2019. In particolare essi: – stabiliscono in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 Pag. 19milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome; – per le regioni a statuto ordinario estendono al 2019 il contributo già previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014, pari a 4.202 milioni di euro e conferma, per gli anni 2016-2019, la sede dell'auto coordinamento e della Conferenza Stato/ Regioni per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio. Una specifica misura attiene alla riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario, per il quale il testo pervenuto alla Camera prevedeva un contributo di 1.300 milioni, che è stato consistentemente incrementato – per 600 milioni – nell'esame in commissione, risultando ora pari a 1.900 milioni. Inoltre sono stati attribuiti alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l'anno 2016, nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. Sono stati inoltre attribuiti alla Regione Valle d'Aosta 50 milioni di euro per l'anno 2016, a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell'accordo 21 luglio 2015 sottoscritto tra Stato e Regione.
  Per quanto riguarda infine le province e le città metropolitane, il comma 439 assegna un contributo in favore delle stesse (nelle Regioni a statuto ordinario) nell'importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Tale contributo è incrementato a 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L'incremento del contributo è attribuito in favore delle province, cui sono assegnate – in luogo dei 150 milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021. Sono introdotte disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014. In particolare, analogamente a quanto già operato per l'annualità 2015 con l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, si prevede che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016, in deroga alla triennalità prevista dalle norma di contabilità vigenti; si dispone che per garantire l'equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell'avanzo al loro bilancio di rinegoziare le rate in scadenza nel 2016 di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero; si estende infine all'anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni –connesse al mancato rispetto di alcune prescrizioni contabili –consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale.
  I suddetti interventi sulla finanza territoriale costituiscono nel loro complesso una componente significativa ai fini del reperimento delle risorse previsto nel disegno di legge di stabilità, con riferimento in particolare alle regioni: per esse il taglio di risorse previsto nel testo iniziale del provvedimento è consistente già nel 2016, anno nel quale, ricomprendendovi anche la rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale (ridotto di circa 1,8 miliardi ai sensi delle disposizioni recate dal comma 325), ammonta a circa 3,6 miliardi. Tale importo cresce poi a circa 5 miliardi nell'anno successivo, per gli effetti congiunti della quota di concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabilita dai suddetti commi 388-392 e degli effetti (per circa 1 miliardo di minore spesa) di contenimento della spesa conseguenti all'introduzione Pag. 20del principio del pareggio di bilancio e poi a circa 6 miliardi nel 2017, per le medesime ragioni. Occorre peraltro segnalare che nel corso dell'esame in commissione l'aumento delle risorse destinate alla riduzione del debito regionale, pari a circa 1.550 miliardi, pur non modificando i vincoli a carico della finanza regionale sul piano dell'indebitamento netto consentono alle regioni una più agevole gestione del loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.
  Per gli enti locali la manovra produce invece nel triennio 2016-2018 un effetto di maggiore spesa, di circa 1,3 miliardi per i comuni e di 0,7 miliardi per le province, migliorato nel corso dell'esame in commissione.
  Si destinano 60 milioni del Fondo di solidarietà alle unioni e fusioni di comuni, si aumenta il contributo per i comuni che danno luogo alla fusione e si autorizzano i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. Si prevede che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Si assicurano ai comuni 80 milioni dal 2016 sempre sul Fondo di solidarietà comunale come ristoro per il mancato gettito TASI ad aliquota di base sull'abitazione principale.
  Si escludono per l'anno 2016 nel saldo non negativo (individuato ai sensi del comma 409) le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un limite massimo di 20 milioni di euro.
  Si consente ai comuni di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
  Uno specifico intervento concerne la gestione commissariale del piano di rientro di Roma capitale istituita dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112/2008, al cui riguardo sono state introdotte disposizioni volte alla prosecuzione ed alla semplificazione dell'attività della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale. Sono state a tal fine semplificate le modalità per gli aggiornamenti del piano di rientro dall'indebitamento pregresso proponendo una nuova procedura che prevede la revisione semestrale – il 31 maggio ed il 31 dicembre – del piano, su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono previsti invece tre aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30 novembre. Si dispone poi che con ulteriore DPCM si possa autorizzare il Commissario straordinario ad integrare la massa passiva e disporre i pagamenti per i contratti di natura finanziaria in corso. Viene infine disposta – in relazione ad una recente pronuncia giurisdizionale, la salvezza degli effetti prodotti da due DPCM riguardanti la gestione in esame, relativi rispettivamente alla nomina dell'attuale commissario straordinario, nonché alla ricognizione della consistenza della massa passiva ed attiva compresa nel piano di rientro.
  Un ulteriore intervento concerne i fabbisogni standard, per i quali si semplifica la procedura per l'approvazione sia dei fabbisogni medesimi che delle relative note metodologiche prevista dal decreto legislativo n.216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale. Si dispone la soppressione dell'attuale Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), sostituita da un nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS). In particolare si stabilisce Pag. 21che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte anche separatamente alla CTFS e che, conseguentemente, che nota metodologica e fabbisogno per singolo comune possano essere adottati con DPCM anche separatamente. Per l'anno 2016, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, saranno utilizzati i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ora istituita.
  Sul sistema imprenditoriale, sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, sono introdotte ulteriori misure volte a rilanciare la promozione del made in Italy, a sostenere il settore degli investimenti ambientali e tecnologici, nonché ad agevolare forme di credito per le aziende oggetto di misure patrimoniali.
  Più in particolare si prevedono risorse aggiuntive, pari a 50 milioni di euro per il 2016, per il Piano straordinario per la promozione del made in Italy (comma 196) e si istituisce un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018, per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (comma 99-102). Sono inoltre destinati 300 milioni di euro per le attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione dell'intero sistema produttivo.
  È introdotto un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici (comma 103-106).
  Si introduce inoltre, per il sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, un apposito criterio nell'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (comma 490).
  Un'ulteriore misura per le imprese consiste nella modifica della disciplina dei programmi di amministrazione straordinaria (comma 491), consentendone una durata fino a 4 anni, in luogo degli attuali uno o due anni. Tale disposizione è applicabile alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
  È estesa la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, finanziati nell'ambito del FIRST (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica) prevedendo, tra l'altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca ed inserendo, tra le attività ammesse all'intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie (comma 143).
  Di particolare rilievo appare l'introduzione nel nostro ordinamento della cosiddetta «società benefit» (articolo 1, commi 198-206) della quale si prevede la disciplina generale. Tali società si caratterizzano in quanto, nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, indicate specificatamente nell'oggetto sociale, e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
  Infine è prevista una rimodulazione delle risorse a favore delle Zone franche urbane, restringendo l'ambito territoriale e definanziando il fondo istituito al fine di consentire la fruizione di alcune agevolazioni fiscali (commi 342 e 343 e Tabella E). A fronte di un definanziamento pari a 20 milioni di euro per gli anni 2017-2018 per le spese di partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, si prevede un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie Pag. 22operanti nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro per il periodo 2019-2032. Tale finanziamento è destinato all'elaborazione di programmi, studi e ricerche, progettazioni e investimenti per l'industrializzazione ad eccezione delle attività di produzione in serie e commercializzazione (Tab. E).
  Sulle misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno, si introduce un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese. Si precisa che per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Si estende alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016.
  Quanto alle infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni, sotto l'aspetto degli investimenti si prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina (comma 371) per un totale di 91 milioni di euro), con l'indicazione di tre interventi prioritari (ciclovia del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma), nonché l'istituzione di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, finanziato con risorse già stanziate e, quindi, senza nuovi oneri (comma 496). È stata introdotta nel corso dell'esame al Senato la possibilità per l'ACI di finanziare, attraverso le risorse derivanti dalla propria funzione di organizzatore di competizioni sportive, l'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, (comma 183). Si è altresì previsto, sempre nel corso dell'esame al Senato (comma 258), che, nelle more dell'espletamento della gara per l'assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse già stanziate, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima). Sono attribuiti alla Regione Sicilia 20 milioni euro per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti. Si prevede inoltre (comma 194) che l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetto marina resort), che era stata introdotta per un periodo limitato, divenga permanente. L'equiparazione comporta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.Pag. 23
  Con riferimento alle spese pluriennali per il trasporto ferroviario sono effettuate alcune rimodulazioni (costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione e realizzazione del terzo valico di Giovi, adeguamento del tracciato e velocizzazione della tratta Bologna-Lecce, investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, opere di accesso agli impianti portuali, nonché, in conseguenza di una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, un'anticipazione dal 2017 al 2016 di 41 milioni di euro per la Metropolitana di Torino), alcuni parziali definanziamenti (una riduzione di 250 milioni di euro per il 2016 di un contributo reso in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa, portata a 291 milioni di euro per il 2016, a seguito di un emendamento al Senato, che, peraltro ha incrementato di 41 milioni di euro lo stanziamento per il 2017, una riduzione di 5 milioni di euro per le tratte dell'alta velocità Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia ed Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari, nonché una riduzione di 7,1 milioni di euro per il 2016 con riferimento alla realizzazione della Piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia) e alcuni rifinanziamenti (200 milioni di euro per il 2018, per i contratti di programma RFI).
  Al fine di assicurare la continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione, si trasferiscono a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. le risorse già destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, nelle more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.a.
  Si estende la durata del Contratto di programma tra ENAV e MIT da tre a cinque anni, prevedendo, tra l'altro, che lo Stato garantisca ad ENAV S.p.A. il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi di navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati.
  L'intervento sicuramente più significativo è il contributo in conto impianti a Rete ferroviaria italiana per un importo pari a 241 milioni di euro per l'anno 2017, 600 milioni per l'anno 2018 e 7.500 milioni di euro (periodo 2019-2025) a fronte della già descritta riduzione per il 2016 di 291 milioni di euro, (tabella E).
  Anche con riferimento al trasporto stradale è disposto un rifinanziamento complessivo per 6.800 milioni di euro (per il periodo 2016-2020) di cui 1.200 milioni di euro per il 2016. Alcune rimodulazioni sono previste per le risorse relative al programma ponti e gallerie stradali e per la continuità dei cantieri in corso (tabella E).
  Si ricorda inoltre l'assegnazione di un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell'importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (comma 439). Le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. sono convogliate in un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 496-bis) e si disciplina in una norma di rango primario l'attuale regolazione del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si autorizza inoltre l'ANAS a stipulare accordi con regioni ed enti locali – fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro – finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale. Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ANAS è autorizzata, sentita la protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.
  Si introducono alcune modifiche normative volte, da un lato, ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e, dall'altro lato, a modificare la disciplina della composizione del CIPE e della delegabilità della presidenza del Comitato medesimo. Si introducono incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, Pag. 24mediante demolizione, di veicoli di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L'incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017. Per l'anno 2016 è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro. Il contributo è anticipato all'acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e viene recuperato dal rivenditore mediante un credito d'imposta utilizzato in compensazione. Con riferimento al settore delle telecomunicazioni, oltre all'attuazione dell'Accordo con lo Stato della Città del Vaticano che prevede l'avvio di una procedura di gara per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano le necessarie disponibilità tecniche volte ad assicurare una capacità trasmissiva televisiva che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione (comma 80 – 81), si prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un «Fondo per il riassetto dello spettro radio» con una dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Scopo del Fondo è la realizzazione di attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione del broadcasting della banda a 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro (comma 82).
  Si evidenzia che la banda a 700 Mhz è identificata per essere utilizzata per i sistemi a larga banda entro il 2020.
  Si ricorda altresì che il canone Rai è ridotto, per il 2016 a 100 euro (rispetto a 113,50 per il 2015); si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone. Le maggiori entrate sono destinate all'esenzione per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 euro annui; al finanziamento di un apposito Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali e, per un massimo di 50 milioni annui, al fondo per la riduzione della pressione fiscale.
  Quanto alle politiche di coesione, il disegno di legge di stabilità reca misure volte all'accelerazione della spendibilità delle risorse destinati agli investimenti cofinanziati con le istituzioni europee, intervenendo sia sulla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 che sul nuovo ciclo 2014-2020. Uno specifico intervento riguarda poi il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, ai fini dei progetti ricompresi nel Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Quanto al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare i pagamenti), si consente da parte delle amministrazioni territoriali interessate l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020 (comma 465). Per quanto concerne invece il nuovo ciclo 2014 –2020, vengono introdotte disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione, da parte delle Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali (commi 453-464). La finalità che si intende conseguire con le disposizioni in questione è quella di realizzare un quadro più favorevole per gli interventi confinanziati, superando le difficoltà ed i vincoli contabili che talvolta ostacolano la spendibilità delle risorse disponibili per tali investimenti. Infine, si individua la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea Pag. 25sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata (commi 475-482). Va rammentato come l'insieme delle misure recate dalle norme suesposte siano strettamente legate alla flessibilità di bilancio connessa alla cosiddetta «clausola investimenti», ed hanno la finalità di consentire, sulla base degli importi di spesa nazionale previsti per il 2016, una spesa complessiva di 5,15 miliardi, che costituisce la base della richiesta della clausola in questione per un ammontare di 0,3 punti percentuali di PIL. A fronte di tali importi, è contabilizzata una spesa pari a 6,15 miliardi di cofinanziamenti europei. In totale, dunque, l'ammontare di progetti che il Governo intende attivare grazie alla clausola risulterebbe pari a 11,3 miliardi. Quanto alla materia della Salute, in tema di sanità vengono in rilievo alcune misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività ed efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale. In tal senso si dispone la pubblicazione dei bilanci d'esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale sul proprio sito Internet e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità. Viene inoltre introdotto l'obbligo di adozione e attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, e viene previsto che l'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, sia esteso alle aziende sanitarie locali e ai relativi presìdi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri sopracitati. Su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro. In tal senso viene autorizzata la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali. Sono state introdotte norme in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità. In tal senso le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Inoltre sono previste una serie di misure dirette ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obbiettivi previsti in detti piani. Vengono previste e disciplinate procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico e l'attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile. Sono poi estese all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Pag. 26migranti e per il contrasto della povertà, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 101 del 2013 in tema di procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato. Nelle Regioni a statuto speciale possono essere costituite aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali anche per conseguire risparmi di spesa. Altre disposizioni disciplinano i contratti di acquisti di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario. È prevista la revisione dei livelli essenziali di assistenza entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, con un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui. Vengono definite nuove norme procedurali per l'adozione del provvedimento di revisione e viene istituita una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale alla quale spetta anche il compito di valutare che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste. Nella procedura di emanazione dei nuovi LEA si inserisce anche la fase dell'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Inoltre il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle citate disposizioni. Vengono previste norma in tema di acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. In tale tipologia è ricompreso anche l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione (cosiddetta mobilità attiva). Le disposizioni modificano quanto previsto dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 (Spending Review), che ha fissato, dal 2012, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato (nelle voci sopra elencate) rispetto a quella registrata nel 2011 per le medesime voci, nella misura del 2 per cento a decorrere dal 2014. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Vengono estese alle strutture accreditate private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese. Viene poi rideterminato il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissato in 111.000 milioni di euro. Viene istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per dare attuazione alla legge n.134 del 2015, i cui criteri attuativi sono demandati ad un decreto ministeriale.
  A decorrere dall'anno 2016, viene autorizzata la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 281 del 2001.
  Sono poi dettate disposizioni in tema di assegnazione di risorse al centro nazionale trapianti e al centro nazionale sangue nonché in tema di trasferimento di risorse alle Regioni in relazione al processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e all'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle relative funzioni. In tema di farmaci e medicinali vanno ricordate le disposizioni, dirette a garantire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi e a consentirne l'accesso in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure. Viene stabilito che risorse Pag. 27costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90 per cento di tali risorse è a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale. È poi previsto che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti, ogni anno, un programma strategico in materia di trattamenti innovativi. Vanno anche ricordate le norme che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell'uso dei medicinali, finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica dei pazienti affetti da asma alle terapie. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro 1.000.000 per il 2016. Sempre in tema di farmaceutica sono state adottate alcune misure rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, sono garantiti gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alle disposizioni descritte, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 404 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell'AIFA, ove si verifichi una differenza tra l'importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA.
  Sul tema della ricerca viene stabilito che che il Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE, vincoli una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per il 2017 e a 4 milioni di euro per il 2018 per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare. La selezione delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, coordinata dall'AIFA e dall'Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni. Di conseguenza viene incrementato il Fondo sanitario nazionale nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
  Va poi ricordato lo stanziamento aggiuntivo per la formazione specialistica dei medici, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020. Infine sono state dettate alcune disposizioni relative al personale della Croce rossa italiana.
  Quanto al pubblico impiego e amministrazioni pubbliche, in materia di personale si prevede la destinazione di 300 milioni di euro annui, per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei quali 74 milioni sono assegnati a personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, e 7 milioni a personale di diritto pubblico (commi 246-249). Si dispone che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 117). Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle Pag. 28amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015. È prevista una disposizione transitoria per gli incarichi conferiti dopo tale data e sono escluse alcune tipologie di posti dirigenziali (commi 118 e 123). Entro il 31 gennaio 2016 è infine effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici (comma 119). Si interviene sulle facoltà assunzionali delle P.A., riducendo il turn over per la gran parte delle amministrazioni, le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente) (comma 125). Per quanto concerne i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali siano state affidate le mansioni della terza area, vengono confermati, fino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, lo svolgimento delle funzioni espletate e il relativo trattamento economico (comma 7). Tale riconoscimento è esteso anche a coloro i quali sono stati assunti all'esito di concorsi banditi in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005 (oltre al quadriennio 1998-2001).
  Si modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione controllante, eliminando la possibilità che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio (comma 127). Si limita infine, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (comma 128). A decorrere dal 2016 è inoltre stabilita una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (comma 130) in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015. Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni (comma 120). Al contempo, i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, sono autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (comma 126-bis). Si prevedono infine disposizioni circa la ricollocazione del personale delle province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014 (commi 440-448). A tal fine il comma 441 dispone l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali.
  Quanto alla riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche è prevista al comma 333 la riduzione delle dotazioni di bilancio dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, per 563 milioni nel 2017 e per 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi. Il comma 334 prevede inoltre una riduzione degli stanziamenti della Presidenza del Consiglio. Oltre che attraverso tali disposizioni, l'intervento di contenimento dei costi delle Amministrazioni centrali è operato anche in altre norme del provvedimento, ivi incluse le tabelle sulle rimodulazioni di spesa, con l'effetto che nel suo complesso l'effetto migliorativo sui saldi di finanza pubblica ammonta a circa 3,4 miliardi nel 2016 2,5 miliardi nel 2017 e 1,7 miliardi nel 2018. A tali importi si aggiungono gli ulteriori effetti di risparmio derivanti dalle nuove norme sulla centralizzazione degli acquisti recate dai commi da 262 a 267e da 269 a 278, per circa 0,16 miliardi annui.
  La centralizzazione in questione è finalizzata a rafforzare il ricorso alle convenzioni Consip attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019 e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo. Viene anche esteso l'ambito dei Pag. 29soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali, a tutte le stazioni appaltanti ed agli enti locali. L'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi. Sempre in materia di razionalizzazione della spesa, infine, i commi da 279 a 288 puntano a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi (salvo casi eccezionali e previa autorizzazione) tramite Consip o soggetti aggregatori. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Si dispone la comunicazione e la pubblicazione anche di tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti. Sempre con riferimento al contenimento ed all'efficacia della spesa vanno infine citate due ulteriori interventi: l'assoggettamento al regime di tesoreria unica di quattro enti, costituiti dall'Autorità dei trasporti, dall'Autorità per l'energia elettrica, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali (commi 430-434); il commissariamento della Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA al fine di riorganizzare l'istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate (comma 373). Al Ministero dell'interno spetta l'emanazione del regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture (legge n. 124 del 2015, articolo 8); ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima dell'attuazione della suddetta delega, il Ministero dell'interno potrà intervenire esclusivamente sul personale degli uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) (comma 123-bis).
  Sull'occupazione, per quanto riguarda il settore del lavoro, viene innanzitutto prevista la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi (commi 83-86).
  Viene introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell'applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (commi 87-95). Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l'anno 2016), degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18 milioni per il settore della pesca) (commi 164-166). Si prevede il prolungamento, a tutto il 2016, dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione e dell'integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati da aziende artigiane. Si introduce la possibilità di cumulare il riscatto degli anni di laurea con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro e si provvede alla rivalutazione degli indennizzi per il danno biologico. Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio (comma 109). Relativamente al lavoro autonomo, viene confermata al 27 per cento, anche per il 2016, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata e viene prevista la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo (commi 107-108). Con riferimento al pubblico impiego, Pag. 30vengono previste più stringenti limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni (che, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25 per cento) (commi 125-126) e viene disposto uno stanziamento di 300 milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 246-249). Per le ulteriori misure in materia di lavoro pubblico si rinvia al paragrafo «pubblico impiego e amministrazioni pubbliche» Infine, viene prorogato per il 2016 il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa, nel limite di 12 milioni di euro (comma 166).
  In materia previdenziale, la legge di stabilità contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti salvaguardati, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466 (commi 145-154).
  Viene prorogata la sperimentazione della cosiddetta opzione donna, consentendo l'accesso all'istituto (transitorio e sperimentale) – che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo – a chi matura i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 (comma 155). Inoltre, si introduce un sistema di monitoraggio che, laddove dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, consente, con successivo provvedimento legislativo, l'utilizzo delle risorse residue per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe. Inoltre, viene introdotta una disciplina che consente di trasformare (in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi) il rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale, con copertura pensionistica figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata) (comma 157).
  A decorrere dal 2016 (2017 nel testo iniziale del disegno di legge), viene elevata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati) (commi 160-161). Si esclude che l'andamento negativo dell'inflazione incida sulla rivalutazione degli assegni pensionistici. Ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni su «opzione donna» (comma 155) e «no tax area pensionati» (commi 160-161), la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale, viene estesa agli anni 2017 e 2018 (comma 158). Si introducono disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria. Si dettano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto, istituendo – tra l'altro – il Fondo per le vittime dell'amianto. Si estende l'esclusione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati (ossia liquidati prima dei 62 anni) ai trattamenti già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.
  In tema di politiche sociali vanno ricordate le misure adottate in tema di lotta alla povertà. Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, al quale sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e un miliardo di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e Pag. 31all'esclusione, adottato con cadenza triennale. Per il 2016 le risorse stanziate sono ripartite tra alcuni interventi prioritari: l'estensione su tutto il territorio nazionale della SIA (misura di sostegno all'inclusione attiva) e l'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione. Tra gli interventi prioritari vengono collocati quelli diretti a nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili e tenendo conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza. Per gli anni successivi al 2016, un miliardo di euro stanziato a regime viene finalizzato all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti. Inoltre viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari. Viene poi incrementato – di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 – lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Poiché la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) aveva fissato dal 2016 lo stanziamento del Fondo in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni. Sono inoltre stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di potenziare i progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi, con vincolo di destinazione alla creazione ed al funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della persona sorda con sede in Roma.
  Vengono poi definite le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge n. 379 del 1993, avente, nella normativa fino ad ora vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi. In particolare viene stabilito che il citato contributo sia erogato per l'85 per cento agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS – per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi – ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS. È stata infine autorizzata una spesa di 1 milione per l'anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
  Quanto ad altri interventi, in materia di risorse e strumenti per la politica estera, si segnalano in primo luogo le norme che autorizzano per il triennio 2016-2018 lo svolgimento del concorso di accesso alla carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione (articolo 1, comma 131). Per quanto attiene alle politiche a favore delle collettività italiane all'estero, a seguito di un emendamento adottato nel corso dell'esame al Senato (articolo 1, comma 207), sono stati disposti per il 2016 alcuni stanziamenti aggiuntivi. Si prevede inoltre la creazione di un fondo per coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati di cui è parte il nostro Paese (articolo 1, comma 255). Sul versante del contenimento delle spese, è da evidenziare la previsione della rinegoziazione di accordi internazionali che fissano contributi volontari o obbligatori versati dall'Italia ad alcuni organismi internazionali (articolo 1, comma 353); l'aumento della tariffa dei diritti consolari (articolo 1, commi 354-355), da acquisire all'entrata; l'acquisizione all'entrata anche dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare del MAECI (articolo 1, comma 356). Particolare rilievo assumono infine le misure riguardanti l'attuazione della recente normativa generale Pag. 32sulla cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014): in primo luogo è incrementato lo stanziamento annuale in favore della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 1, comma 197): si tratta di un incremento di 120 milioni per il 2016, di 240 milioni per il 201 e di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo. Complessivamente, pertanto, il totale degli stanziamenti collegati ad interventi di cooperazione allo sviluppo, per quanto concerne lo stato di previsione del MAECI, è per il 2016 pari a 1.199,58 milioni, mentre gli stanziamenti complessivi, riferiti allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a vantaggio delle attività di cooperazione allo sviluppo ammontano nel 2016 a 380,86 milioni di euro.
  In materia di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, si segnalano, in primo luogo, le disposizioni riguardanti gli oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna a carico del nostro Paese emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (commi 451-bis, 469 e 470). Il comma 451-bis, inserito in sede referente, stabilisce che – anziché la Presidenza del consiglio – sia ciascuna delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne per mancato o ritardato recepimento della normativa europea. A tal fine viene modificato l'articolo 1, comma 250, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).
  Il comma 469 incrementa la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Viene inoltre modificato, al comma 470, il meccanismo di pagamento di detti oneri finanziari da parte dello Stato e il conseguente diritto di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni responsabili (regioni e province autonome, enti territoriali, enti pubblici e soggetti equiparati), prevedendo che il Ministero dell'Economia provvede al pagamento con le risorse del Fondo attivando – in sede di procedimento rivalsa – una compensazione sui trasferimenti dello Stato verso le Amministrazioni ritenute responsabili dell'inadempimento agli obblighi europei (nuovo comma 9-bis dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012).
  Il comma 471 interviene, invece, sulla disciplina dei poteri sostitutivi dello Stato in tema di obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo delle regioni e delle province autonome, stabilendo che il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre un termine per l'adeguamento alle Amministrazioni pubbliche competenti; scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dei Ministri può decidere di adottare direttamente i necessari provvedimenti attuativi o di nominare un commissario (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012). Le misure previste si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Inoltre, al commissario nominato vengono attribuiti i poteri e le facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (decreto-legge, n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, legge n. 116 del 2014, articolo 10, commi 4, 5, 6). Infine, all'articolo 41 della legge n. 234 del 2012 viene aggiunto il comma 2-quater, secondo cui le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai casi in cui ci sono procedure di infrazione europee in corso.
  In tema di risorse proprie dell'Unione europea si prevede, altresì, di dare piena e diretta attuazione alla Decisione n. 335/2014/UE/Euratom, che fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 per il finanziamento del bilancio annuale (comma 472).
  Infine nel corso dell'esame al Senato è stata apportata una modifica all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 che prevede l'adozione di regolamenti che rendano applicabili atti dell'Unione europea, qualora Pag. 33essi siano adottati in esecuzione di disposizioni già recepite nell'ordinamento nazionale (comma 473).
  In materia di cultura, oltre alle misure di tipo fiscale già indicate, si segnala l'autorizzazione di spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di 65 milioni di euro annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali (comma 181), nonché l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari in vari profili professionali (commi 175-177). Sono presenti, inoltre, numerose autorizzazioni di spesa per il settore (in particolare, commi 187-192, 228-229, 256, 257) e contributi a enti culturali, tra i quali ad esempio, la società Dante Alighieri e l'Accademia nazionale dei Lincei. Si proroga (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni lirico-sinfoniche che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento. Le stesse devono predisporre un'integrazione del piano relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Inoltre, si estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione, incrementandone la dotazione di euro 10 milioni per il 2016. Parallelamente, si prorogano le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018. Si autorizza – a regime – la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle accademie non statali di belle arti, nonché la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Si prevede l'assegnazione di una Card cultura per i giovani che compiono 18 anni nel 2016. La Card può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, nonché spettacoli dal vivo, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 290 milioni per il 2016. Si prevede che per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro.
  In materia di università e ricerca, si dispone l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (per complessivi euro 72 milioni nel 2016 e 80,5 milioni dal 2017) destinandolo in parte all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), legge n. 240 del 2010 e al conseguente, eventuale, passaggio alla posizione di professore associato (articolo 1, commi 133-136) e, in parte, all'incremento della quota premiale (articolo 1, comma 144). Si istituisce il «Fondo per le cattedre universitarie del merito», con una dotazione di 38 milioni di euro nel 2016 e 75 milioni di euro dal 2017, destinato al reclutamento per «chiamata diretta» per elevato merito scientifico di professori ordinari e associati, secondo «procedure nazionali» da definire con un DPCM (articolo 1, commi 110-115). Inoltre, si prevede che, dal 2016, le università che rispettano determinati parametri finanziari possono assumere ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, senza le limitazioni da turn over (articolo 1, comma 137). È confermata per il triennio 2016-2018 l'applicazione dei criteri – già previsti a legislazione vigente – per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca (articolo 1, commi 435-437). Per questi ultimi, inoltre, si prevede sia un incremento del Fondo ordinario (8 milioni di euro nel 2016 e 9,5 milioni di euro nel 2017), destinato all'assunzione di ricercatori (articolo 1, commi 133-136), sia la possibilità di continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato (articolo 1, comma 125). Infine, si incrementano le risorse per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei Pag. 34relativi contratti (per importi incrementali dal 2016 al 2020, anno a decorrere dal quale l'importo è di 90 milioni di euro: articolo 1, comma 138), le risorse per il diritto allo studio universitario (articolo 1, comma 139: + 5 milioni di euro dal 2016) e quelle per gli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati (articolo 1, comma 195: + 5 milioni di euro dal 2016).
  In materia di scuola, si incrementano di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2016, le risorse per le scuole paritarie (articolo 1, comma 140) e si istituisce un Fondo (10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018) da utilizzare per supportare l'acquisto di libri di testo e altri contenuti didattici, relativi ai corsi scolastici fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, da parte dei soggetti meno abbienti (articolo 1, comma 141). Per converso, si dispone la riduzione di 2 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all'estero (articolo 1, comma 357). Inoltre, si posticipa (dall'anno scolastico 2016-2017) all'anno scolastico 2017/2018 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente (articolo 1, comma 122). Si prorogano (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 i rapporti convenzionali attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico (articolo 1, comma 116).
  Relativamente all'edilizia scolastica, si prevede la destinazione da parte dell'INAIL di ulteriori risorse (+ 50 milioni di euro) per la realizzazione di scuole innovative (articolo 1, comma 413), l'assegnazione di un contributo in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario (400 euro dal 2016, destinato però anche alle spese per viabilità: articolo 1, comma 439), e l'esclusione dal saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro e non si applica qualora in sede europea non fossero riconosciuti i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione (articolo 1, comma 412). Infine, si prevede il versamento al comune di Parma, da parte del MIUR, di 3,9 milioni di euro a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma (articolo 1, commi 184-186) e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse assegnate e non utilizzate, relative a supplenze brevi e saltuarie, Istituti regionali di ricerca educativa, edilizia universitaria (articolo 1, commi 358-362).
  In tema di giochi è previsto l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 17,5 per cento; la percentuale destinata alle vincite è ridotta dal 74 al 70 per cento) e videolottery – VLT (dal 5 al 5,5 per cento), nonché la riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati. Si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (cosiddetti CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza. I concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza in scadenza al 30 giugno 2016 possono proseguire le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi. Dal 2016 è soppressa la riduzione di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con newslot e Pag. 35videolottery. Per il 2015 la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale. È introdotta una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta l'installazione negli esercizi pubblici dei cosiddetti totem. Entro il 30 aprile 2016 la Conferenza unificata Stato Regioni ed enti locali deve definire le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori. La pubblicità del gioco che deve rispettare determinati vincoli. In particolare è vietata la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. Sono previste campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo. Nel 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in sostituzione di apparecchi già esistenti. A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle newslot rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015; si prevede inoltre il passaggio entro il 2019 ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT). Dal 2016 scatta la tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento), per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche. Dal 2017 la tassazione sul margine si applicherà anche per il Bingo a distanza (20 per cento). Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, con una dotazione di 50 milioni annui, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia.
  Illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato) sul testo del disegno di legge di stabilità.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti al disegno di legge di stabilità contenuti nel fascicolo n. 1.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.
Emendamenti C. 3445-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, formula una proposta di nulla osta sugli emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio contenuti nel fascicolo n. 1.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.45.

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