CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2015
564.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.35

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione dell'onorevole Giuliani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.40.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.
Atto n. 229.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo A.G. 229 – di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio – è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015). La decisione quadro 2003/577/GAI ha, quindi, introdotto una disciplina che consente ad uno Stato membro di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia a fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento penale (articolo 1). Con la decisione quadro 2003/577 viene superato il tradizionale sistema di assistenza giudiziaria basato sul sistema delle rogatorie internazionali, sostituito con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un'autorità centrale. La decisione – come previsto dalle conclusioni di Tampere – estende il principio del reciproco riconoscimento (considerando 2) anche «alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili».
  Segnala che lo schema di decreto legislativo in esame, di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI, si compone di 13 articoli suddivisi in due Titoli: Disposizioni generali (articoli 1 e 2) e Norme di recepimento interno (articoli 3-13).
  Fa presente che l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, e cioè l'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o di confisca.
  Rammenta che l'articolo 2 indica le definizioni ricorrenti nella decisione quadro: «Stato di emissione»; «Stato di esecuzione»; «provvedimento di blocco o di sequestro»; «bene»; «prova», conformemente alle previsioni dell'articolo 2 della decisione quadro. In particolare, per provvedimento di blocco o sequestro si intende ogni provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria dello stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale.
  Osserva che la nozione di «blocco» dei beni è sconosciuta nel nostro ordinamento; il riferimento dovrebbe quindi riguardare sia il sequestro probatorio di cui all'articolo 253 codice di procedura penale (sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti) che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all'articolo 321, secondo comma. Del codice di procedura penale.
  Gli articoli da 3 a 10 (Capo I del Titolo II) riguardano la procedura di assistenza giudiziaria passiva ovvero le norme di recepimento interno della richiesta di riconoscimento ed esecuzione provenienti dall'autorità di altro Stato membro.
  Segnala che l'articolo 3 disciplina quindi i casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro adottati in un procedimento penale in corso all'estero. Il comma 1 contiene un lungo, tassativo elenco di gravi reati in relazione ai quali non si applica il principio della doppia incriminabilità: si tratta di un elenco di fattispecie penali, pressoché integralmente corrispondenti a Pag. 34quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro. L'unica differenza sostanziale riguarda il reato di incendio: la norma di recepimento non distingue tra fattispecie dolosa e colposa; la decisione quadro contempla, invece, il solo incendio doloso («volontario»). Inoltre, la fattispecie enunciata nella decisione quadro di «favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegale» è declinata dallo schema di decreto con specifico riguardo ai cittadini non UE. I reati elencati sono i seguenti: associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; riciclaggio; falsificazione e contraffazione di monete; criminalità informatica; criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini extracomunitari; omicidio volontario, lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; sequestro di persona; razzismo e xenofobia; furti organizzati o con l'uso di armi; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; truffa; estorsione; contraffazione e pirateria in materia di prodotti; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di mezzi di pagamento; traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; traffico di veicoli rubati; violenza sessuale; incendio; reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; dirottamento di aereo o nave; sabotaggio. Si tratta dell'identico catalogo di reati (per i quali non è prevista la doppia incriminabilità) elencati all'articolo 3 del decreto legislativo n. 137 del 2015, di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Catalogo di reati con analoga qualificazione giuridica per i quali si procede indipendentemente dalla doppia incriminabilità è previsto dall'articolo 8 della L. 69/2005, di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo. Ai fini del riconoscimento ed esecuzione del sequestro, lo stesso articolo 3 sancisce – per le fattispecie illecite non comprese nell'elenco – il principio generale della doppia incriminabilità. Il comma 2, stante il riferimento agli illeciti di cui all'articolo 6, comma 4, lett. e), dello schema, deroga al principio della doppia incriminazione anche in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie (la deroga appare conforme alle previsioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lett. d), della decisione quadro). Sempre con riguardo ai fatti per cui è richiesta la doppia incriminabilità, ove il sequestro sia finalizzato alla confisca dovrà trattarsi di un reato previsto dalla legge italiana per cui è consentito il sequestro preventivo di cui all'articolo 321, secondo comma, codice di procedura penale.
  Rammenta che l'articolo 4 individua nel procuratore della Repubblica presso il tribunale (nel cui territorio si trova il bene o la prova) l'autorità che riceve il provvedimento dall'autorità dello Stato estero di emissione; alla richiesta va allegato il certificato di cui all'articolo 12 (documento che, redatto secondo il formulario allegato allo schema, attesta l'esattezza delle informazioni inerenti al provvedimento di blocco o sequestro) nonché: la richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione ovvero la richiesta di confisca del bene; oppure la richiesta di trattenimento del bene in Italia fino alla formulazione della richiesta di trasferimento o di confisca.
  Segnala che l'articolo 5 riguarda l'organo competente all'esecuzione del provvedimento estero ovvero: lo stesso pubblico ministero (con decreto), se il blocco o il sequestro è emesso a fini probatori; il giudice per le indagini preliminari (con ordinanza) – previa trasmissione del provvedimento Pag. 35estero da parte del PM – in caso il sequestro sia finalizzato alla confisca. Se la richiesta riguarda una serie di delitti di grave allarme sociale cioè i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale (tra cui associazione mafiosa e finalizzata al traffico di droga, terrorismo, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione) essa è sempre trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
  Osserva che l'articolo 6 disciplina la decisione sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione (articolo 5 della decisione quadro). L'autorità giudiziaria italiana provvede subito («senza ritardo») al riconoscimento, con proprio provvedimento (il PM con decreto; il GIP con ordinanza), del blocco o sequestro, disponendo che sia data immediata esecuzione alla richiesta. Nel caso di esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro emessi per ragioni probatorie, è previsto l'obbligo di osservare le formalità e le procedure eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali dello Stato di esecuzione; se invece il provvedimento è finalizzato alla confisca, si osservano le disposizioni procedimentali relative al sequestro preventivo.
  Fa presente che l'articolo 7 – conformemente al contenuto dell'articolo 8 della decisione quadro – prevede i possibili motivi di rinvio dell'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria italiana.
  L'articolo 8 dello schema di decreto concerne la durata del vincolo sul bene o la prova sequestrata (articolo 6 della decisione quadro). L'effetto del sequestro permane fino alla decisione definitiva sulla richiesta di trasferimento del bene all'estero o sulla richiesta di confisca.
  Segnala che l'articolo 9 disciplina il regime delle impugnazioni (sono attuate le previsioni dell'articolo 11 della decisione quadro) verso il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento, in analogia con il corrispondente regime previsto dal codice processuale penale con riguardo alle misure cautelari reali. Riprendendo il contenuto dell'articolo 322 codice di procedura penale l'articolo 9 stabilisce che titolare della richiesta di riesame oltre che l'indagato, l'imputato e i suoi difensori, sia chiunque vi abbia interesse (compresi, quindi, i terzi di buona fede aventi diritto alla restituzione).
  Rammenta che l'articolo 10 contempla la possibilità che, a seguito dell'esecuzione del provvedimento, sia derivato a terzi un danno non imputabile in via esclusiva allo Stato di esecuzione.
  Gli articoli 11 e 12 (Capo II del Titolo II) disciplinano la procedura di assistenza giudiziaria attiva, in cui è l'autorità giudiziaria italiana a formulare la richiesta di assistenza. Si prevede, quindi, la possibilità che l'autorità giudiziaria italiana trasmetta e chieda l'immediato riconoscimento ed esecuzione del sequestro probatorio o preventivo disposto durante un procedimento penale direttamente all'autorità giudiziaria dello Stato membro, sul cui territorio si trovi l'oggetto del provvedimento (articolo 11). Nella formulazione dell'articolo 11 può essere opportuno precisare che la richiesta italiana riguarda – oltre al riconoscimento – l'esecuzione del sequestro. L'assistenza dell'autorità giudiziaria estera – negli stessi casi previsti all'articolo 3 – avviene anche qui, in stretta analogia con la procedura di assistenza giudiziaria passiva, con la trasmissione diretta (in lingua italiana) del provvedimento e del certificato (articolo 12); quest'ultimo è un documento redatto sulla base di un formulario (allegato allo schema di decreto), che attesta l'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento ablativo richiesto. Anche in tal caso va, eventualmente, richiesto il trasferimento del bene in Italia ovvero la sua confisca (o la sua momentanea permanenza fino alla relativa richiesta).
  Osserva come l'articolo 12 preveda espressamente che il certificato da trasmettere all'autorità straniera sia «tradotto in lingua italiana». Si valuti se tale locuzione costituisca un refuso e se l'obiettivo sia invece quello di prevedere che il certificato debba essere «tradotto dall'italiano» Pag. 36nella lingua dello Stato membro di esecuzione (conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro).
  Fa presente, infine, che l'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

   Donatella FERRANTI, presidente, informa che è pervenuta alla Presidenza una lettera del Ministro della giustizia, con la quale lo stesso, nel comunicare l'avvenuta convocazione, nel maggio scorso, degli Stati Generali, finalizzati ad avviare un confronto su tutte le professionalità che operano nell'ambito del settore penitenziario, auspica su questo tema un utile e proficuo confronto con la Commissione. Considerata la delicatezza delle questioni attinenti al settore penitenziario, ritiene opportuno che la Commissione accolga tale richiesta e che, acquisita la disponibilità del Ministro della giustizia, si proceda ad una sua audizione entro la seconda settimana di gennaio.

  La seduta termina alle 13.50.

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