CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2015
562.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 79

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
C. 3303 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marietta TIDEI (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, che Pag. 80reca norme per il contrasto al terrorismo e la ratifica ed esecuzione dei seguenti atti:
   1) Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;
   2) Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;
   3) Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;
   4) Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;
   5) Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

  La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005, è in vigore a livello internazionale dal 1o giugno 2007 (essendo stata allora soddisfatta la condizione di almeno 6 ratifiche incluse quelle di 4 Stati membri). La Convenzione è in vigore in 34 Paesi (tutti membri del Consiglio d'Europa), mentre 10 Stati hanno finora solo firmato la Convenzione – si tratta di Armenia, Belgio, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, San Marino, Svizzera e Regno Unito –, così come ha fatto il 22 ottobre 2015 l'Unione europea. L'Italia ha firmato la Convenzione l'8 giugno 2005. Il testo della Convenzione comprende un preambolo, 32 articoli ed un allegato. Nel preambolo è chiarito che i reati di terrorismo non sono in alcun modo giustificabili sulla base di considerazioni di alcun genere e che tutte le misure adottate per la prevenzione e repressione del terrorismo dovranno rispettare lo stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale umanitario, senza pregiudizio della libertà di espressione e di associazione e che i fini della Convenzione è reato di terrorismo uno qualsiasi dei reati definiti nei dieci trattati universali delle Nazioni Unite contro il terrorismo; agli Stati che non siano ancora Parte di alcuni di questi trattati è riconosciuta la facoltà, da esplicitare, di non tenere conto dei reati in essi contemplati (articolo 1). La Convenzione è applicabile ai soli reati di natura transnazionale (articolo 16), con esclusione dei casi di interesse esclusivo di un singolo Stato, ai quali, tuttavia, vi sarà la facoltà di applicare le disposizioni di cooperazione giudiziaria previste dalla Convenzione stessa (articoli 17, 20 e 22); obiettivo della Convenzione è migliorare la prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi sul pieno godimento dei diritti umani (articolo 2); sono pertanto indicate ipotesi di politiche nazionali di prevenzione del terrorismo, comprensive anche della promozione del dialogo interreligioso e interculturale (articolo 3) ed è prevista la reciproca assistenza tra le Parti attraverso lo scambio di informazioni, l'addestramento e altre iniziative congiunte (articolo 4). Il testo individua i profili di nuove figure di reato collegate alla commissione di atti di terrorismo e fa riferimento alla pubblica provocazione (istigazione) alla commissione di un reato terroristico (articolo 5), al reclutamento (articolo 6) ed all'addestramento ad attività terroristiche che si concretizza nella fornitura di istruzioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco, sostanze nocive e pericolose, nonché di metodologie specifiche volte alla commissione di atti terroristici (articolo 7). Particolare importanza assumono gli articoli 18-21 riguardanti l'applicazione del principio aut dedere, aut iudicare (ossia l'obbligo dello Stato sul cui territorio si trova il sospetto terrorista di estradarlo verso lo Stato richiedente o, altrimenti, di esercitare l'azione penale nei suoi confronti), anche in rapporto al meccanismo per l'apposizione di riserve. Le autorità competenti di una Parte, senza preventiva richiesta, possono trasmettere alle omologhe autorità di un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito di loro indagini, qualora ritengano Pag. 81ciò utile per iniziative investigative o giudiziarie dell'altra Parte (articolo 22).
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento del Governo volto ad estendere l'autorizzazione alla ratifica e l'ambito di applicazione del provvedimento al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. Oggetto del Protocollo addizionale è l'adozione di misure di contrasto all'azione dei foreign terrorist fighters, con particolare riferimento a coloro che si recano all'estero per commettere reati di terrorismo, contribuire, partecipare alla loro commissione o impartire e ricevere addestramento a fini terroristici nel territorio di un altro Stato.
  L'urgenza di contrasto al terrorismo internazionale derivante dagli eventi dell'11 settembre è il retroterra della firma, avvenuta il 15 maggio 2003, a Strasburgo, del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo. Il Protocollo, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da «depoliticizzare» sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle convenzioni e protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; apre la Convenzione all'adesione degli Stati osservatori (Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede, Stati Uniti) presso il Consiglio d'Europa dando facoltà al Comitato dei Ministri di decidere caso per caso di invitare ad aderirvi anche altri Stati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria; istituisce un meccanismo di controllo («COSTER») per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione: tale meccanismo è destinato a completare le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità. Il Protocollo non è ancora in vigore: ai sensi dell'articolo 18, infatti, l'entrata in vigore dell'atto pattizio è stabilita dopo tre mesi dall'espressione, da parte di tutti i Paesi parte della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (tra i quali l'Italia), del consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 17. Al momento il Protocollo è stato firmato da 46 dei 47 Paesi parte del Consiglio d'Europa (unica eccezione il Principato di Monaco), dei quali solo 32 hanno ratificato o aderito, ovvero hanno firmato senza riserva di ratifica, e 14 non hanno proceduto ancora alla ratifica. L'Italia, in particolare, ha firmato il Protocollo con riserva di ratifica il 15 maggio 2003.
  La Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare è stata adottata a New York il 13 aprile 2005 con la risoluzione A/RES/59/290 dell'Assemblea Generale ed in seguito aperta alla firma dal 14 settembre 2005 (data in cui è stata sottoscritta dall'Italia) al 31 dicembre 2006 e che al momento la Convenzione, che è stata firmata da 115 Paesi, è stata ratificata (ovvero vi hanno acceduto) da 99 Parti. A livello internazionale, la Convenzione è in vigore dal 7 luglio 2007. La Convenzione rientra nel novero degli strumenti internazionali oggetto di un disegno di legge di autorizzazione presentato alla Camera dei deputati nel settembre che fa seguito ad analoghi disegni di legge di autorizzazione, mai giunti al termine dell’iter parlamentare, susseguitisi dalla XV legislatura.
   Il testo della Convenzione si compone di 28 articoli e di un preambolo in cui si sottolinea che l'atto pattizio è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale. Pag. 82Particolare rilievo assume l'articolo 2 che individua le fattispecie considerate reato nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure lo è la complicità. Di pari rilievo è l'articolo 5 che prescrive l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all'articolo 2 e l'articolo 6 dispone tale adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.
  La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990. Tale ampliamento è finalizzato a prendere in considerazione non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. La Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni. La Convenzione è in vigore, sul piano internazionale dal 1o maggio 2008 ed è stata firmata da 39 Parti (38 Paesi membri del Consiglio d'Europa assieme all'Unione europea), 26 delle quali hanno completato le procedure di ratifica o adesione mentre 13, tra i quali l'UE, l'hanno sottoscritta ma non ratificata.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 9 articoli. Come di consueto gli articoli 1 e 2 concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui si chiede al Parlamento l'autorizzazione alla ratifica.
  L'articolo 3 contiene una serie di definizioni di termini ricorrenti nel testo del disegno di legge: si tratta delle definizioni di «materia radioattiva»; di «materie nucleari» – più specificamente riguardanti il plutonio e l'uranio (anche nella versione arricchita); di «impianto nucleare», che comprende anche i reattori di propulsione per natanti aeromobili, così come qualunque impianto o mezzo di trasporto utilizzato per produrre, immagazzinare, trattare o trasportare materia radioattiva; «ordigno nucleare» – che comprende qualunque congegno esplosivo nucleare ma anche qualunque dispositivo capace di disperdere materia radioattiva o di emettere radiazioni, sì da causare gravi danni alle persone, ai beni e all'ambiente; viene infine menzionato l'ISIN, ovvero l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.
  L'articolo 4 modifica il codice penale inserendovi, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispecie di terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di terrorismo nucleare.
  L'articolo 5 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005. Conseguentemente, in relazione ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-ter c.p., dovranno essere effettuate le seguenti comunicazioni al Ministero:
   il PM dovrà comunicare l'esercizio dell'azione penale;
   il PM dovrà comunicare l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), allegando copia dell'ordinanza;Pag. 83
   l'autorità giudiziaria dovrà comunicare l'esito definitivo del procedimento e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione.

  Tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse dal Ministro della giustizia agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dell'ubicazione e conservazione dei beni sequestrati è data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
  L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto; che il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio; che il prefetto, su parere dell'ISIN-Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, debba adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi (eventualmente provvedendo autonomamente in caso d'urgenza). Sottolinea che l'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) è stato istituito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi) quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. I beni sequestrati sono conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin Spa), in veste di operatore nazionale che deve garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza, o all'Enea, in veste di gestore del Servizio integrato che rappresenta lo strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata.
  Laddove si tratti di beni mobili da restituire ad altro Stato che sia parte della Convenzione internazionale, provvede il Ministero dello Sviluppo economico, sentiti, oltre che l'ISIN, anche i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente (comma 3).
  L'articolo 7, di particolare interesse per le competenze della Commissione, introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-bis che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.
  L'articolo 8 designa l'UIF-Unità di informazione finanziaria, istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvederà mediante appositi provvedimenti legislativi.
  Osserva conclusivamente che il provvedimento in esame rappresenta un efficace e significativo passo in avanti nella cooperazione internazionale per il contrasto e la prevenzione del terrorismo. Sottolinea che le Convenzioni in discussione sono state già recepite da tempo in altri Paesi europei, mentre si apprestano ad essere ratificate dal nostro Paese con notevole Pag. 84ritardo rispetto alla sottoscrizione. Ritiene pertanto opportuno che l'Italia allinei la sua normativa interna a quella degli altri Stati dell'Unione europea, dotandosi di più incisivi strumenti, tra i quali una sempre più efficace cooperazione multilaterale, per la lotta e la repressione del terrorismo. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere favorevole.

  La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 15 dicembre 2015.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

INTERROGAZIONI

  Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 15.55.

5-06257 De Rosa: Sicurezza degli stabilimenti italiani di stoccaggio del gas.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta soprattutto per l'orientamento del Governo a rivedere la Strategia energetica nazionale in seguito agli esiti della Conferenza COP 21, conclusasi a Parigi la scorsa settimana. Rileva, tuttavia, che si è fatto poco sui versanti della sicurezza. Rilevato che gli stabilimenti di stoccaggio sono vicini a territori densamente abitati, sollecita il Governo ad una maggiore attenzione al principio di precauzione con maggiori controlli per la salute e la sicurezza dei cittadini. Ritiene altresì che il Ministero dell'ambiente dovrebbe verificare con criteri rigorosi la compatibilità ambientale degli stabilimenti di stoccaggio.

5-06972 Benamati: Liquidazione dei crediti spettanti agli aventi diritto in materia di emissioni di anidride carbonica.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta soprattutto in considerazione del fatto che l'emendamento presentato dal Governo alla legge di stabilità 2016 per risolvere la questione richiamata dal suo atto ispettivo e approvato ieri dalla Commissione Bilancio ha prorogato al 2017 la liquidazione totale dei crediti agli aventi diritto.

5-07027 Galperti: Costituzione di una nuova società per l'amministrazione e la gestione dell'Ilva di Taranto.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Guido GALPERTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea che, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 191 del 2015 si dovranno assumere iniziative di evidenza pubblica per la creazione di una newco da destinare al rilievo del Gruppo Ilva.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.20.

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