CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2015
556.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 9 dicembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che, per il gruppo misto, il deputato Maurizio Bianconi entra a far parte della I Commissione.

5-04446 Della Valle: Sulla sperimentazione dello spray al peperoncino nelle città di Torino e Milano da parte della Polizia.

  Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che, su richiesta del presentatore e con l'accordo del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-04446 Della Valle è rinviato ad altra seduta.

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5-04493 Rostellato: Sui giubbotti antiproiettile in dotazione ai poliziotti in servizio presso la Questura di Padova.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gessica ROSTELLATO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che dà conto delle iniziative intraprese per risolvere una problematica – quella della necessaria sicurezza passiva dei poliziotti impiegati nel controllo del territorio, in particolare, nella provincia di Padova – che, a distanza oramai di un anno dalla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, rimane sentita e forte, anche in considerazione delle accresciute esigenze legate al Giubileo della Misericordia.
  Manifesta, quindi, apprezzamento per le notizie riferite dal sottosegretario Manzione ed auspica che si possa incrementare lo sforzo già compiuto, tenendo nella massima considerazione le preoccupazioni espresse dal personale coinvolto che, in alcuni casi, ha dovuto persino provvedere di persona all'acquisto dei giubbetti antiproiettile di nuova generazione.

5-06565 Rubinato: Sul rafforzamento del presidio delle Forze dell'ordine di stanza a Treviso.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Simonetta RUBINATO (PD), replicando, nel convenire con le considerazioni del sottosegretario in ordine ad una certa amplificazione dei media rispetto alla pericolosità di certi fatti, che suscita preoccupazioni elevate soprattutto in territori di norma non esposti fortemente a fenomeni di criminalità, rileva che, sulla base di dati statistici riferiti al biennio 2013-2014, il trend di episodi di borseggio, rapine, truffe è risultato in aumento. Auspica, dunque, che i dati relativi al biennio 2014-2015 siano conformi a quanto testé riferito e confermino un quadro di sicurezza maggiore nell'ambito del territorio di Treviso, esprimendo soddisfazione per gli interventi di rafforzamento dell'organico assunti nell'ambito della prefettura. Quanto alla questione di politica giudiziaria posta nell'interrogazione, che trae spunto dalle misure assunte nei confronti di due giovani romeni autori di furti a Treviso, rileva l'esigenza di svolgere una riflessione generale da parte dei Ministeri competenti, al fine di garantire principi di effettività della pena in casi di questo genere. Nel comprendere le particolari esigenza di sicurezza connesse al presidio di delicati eventi che si stanno svolgendo nel Paese, prende atto delle misure assunte nell'ambito del rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, confidando che tali interventi possano coinvolgere l'intero territorio nazionale.

5-06077 Fanucci: Sulla riqualificazione al rango dirigenziale del Commissariato di Polizia di Montecatini Terme.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Edoardo FANUCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che evidenzia una reale apertura del Governo nei confronti delle richieste formulate con l'atto di sindacato ispettivo e sottolinea come proprio in questi giorni si sia avuta la conferma della possibilità di superare i parametri fissati nell'ambito delle risorse economiche da destinare alla lotta alla criminalità ed alla sicurezza del territorio, così che questo obiettivo è oggi più raggiungibile di quanto non lo sia stato finora. Si sofferma, quindi, sulla parte della risposta che riguarda l'elevazione del commissariato di pubblica sicurezza di Montecatini Terme a rango dirigenziale, sottolineando come nel caso proposto dall'interrogazione Pag. 6il criterio che definisce tale rango in relazione al numero dei residenti debba considerarsi assai riduttivo. Fa presente, infatti, che si tratta di una zona a forte vocazione turistica, nella quale peraltro la criminalità ha da tempo trovato territorio fertile per insediarsi e reinvestire i proventi delle attività illecite.
  Segnala, quindi, che l'attuale sede del commissariato di pubblica sicurezza versa in condizioni di degrado e che l'ente locale interessato, qualora si volesse prendere in considerazione la richiesta di elevare il commissariato di pubblica sicurezza di Montecatini Terme a rango dirigenziale, è disponibile sia a concedere un immobile di proprietà, sia a effettuare i necessari investimenti.
  Si dichiara infine fiducioso che il Governo saprà venire incontro a tali richieste.

5-06802 Carra: Sull'arresto di un cittadino pakistano sospettato di terrorismo in provincia di Mantova.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Marco CARRA (PD), replicando, nel rilevare che le attuali esigenze di sicurezza assumono una valenza di tipo globale, fa notare che la risposta del rappresentante del Governo conferma che erano fondate le preoccupazioni destate nella comunità mantovana dall'arresto del cittadino pakistano indicato nel presente atto di sindacato ispettivo. Dà atto delle importanti e tempestive misure assunte su tale versante della sicurezza da parte delle competenti amministrazioni locali e nazionali, ringraziando il sottosegretario per la puntuale risposta.

5-06854 Pili: Sull'esercitazione militare Trident 2015 presso la base di Teulada.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Mauro PILI (Misto), replicando, reputa completamente insoddisfacente la risposta fornita dal rappresentante del Governo, che elude il tema politico sollevato dall'interrogazione.
  Si riferisce all'atteggiamento reiterato da parte della prefettura di Cagliari contro ogni iniziativa di protesta da parte della cittadinanza sia con riguardo alla tutela del diritto alla salute, sia con riferimento alle problematiche ambientali e pacifiste.
  Esprime, quindi, tutto il proprio disappunto per lo svolgimento dell'esercitazione Trident 2015, che si è tenuta nonostante le indicazioni contrarie da parte del comitato misto paritetico (CO.MI.PA) della Regione Autonoma Sardegna, tanto più alla luce del fatto che sull'area interessata, che costituisce un sito di importanza comunitaria, insistono importanti vincoli ambientali. Rammenta, peraltro, che si tratta di un'area – quella di Teulada – che l'autorità giudiziaria, a seguito dei vari contenziosi per inquinamento ambientale e per i danni provocati alla salute del personale militare ivi operante e dei residenti, ha posto sotto sequestro.
  Conclude evidenziando che la motivazione con la quale è stata vietata la protesta, ossia che potesse verificarsi un'infiltrazione da parte di movimenti anarchici, non è sufficiente a giustificare il provvedimento che ha impedito ad una parte della cittadinanza di manifestare pacificamente contro un'ingiusta azione da parte dello Stato. Si tratta di un atteggiamento da condannare senza riserve e per questo ribadisce di essere completamente insoddisfatto.

5-07111 Mucci: Sulla regolarizzazione dei Vigili del fuoco volontari discontinui.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

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  Mara MUCCI (Misto), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, pur sottolineando che essa ha trascurato l'indicazione di dati relativi all'impiego effettivo dei vigili volontari discontinui. Dopo aver sottolineato che l'organico complessivo dei vigili del fuoco appare sottodimensionato, considerate le particolari emergenze connesse al mantenimento della sicurezza e alla tutela del territorio in un contesto di profonde mutazioni climatiche, giudica opportuno svolgere un approfondimento sull'effettivo utilizzo dei vigili discontinui, al fine di comprendere se il loro impiego sia talmente ricorrente da rendere conveniente, anche dal punto di vista economico, una loro stabilizzazione. Riservandosi di svolgere ulteriori accertamenti sul tema, auspica che sul punto sia fatta chiarezza quanto prima, facendo notare che la retribuzione su base oraria delle prestazioni di tale personale non va nella direzione di un mantenimento di standard professionali di qualità.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 dicembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.
C. 2976 Garnero Santanché e C. 3421 Palmizio.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL), relatrice, osserva che la proposta di legge C. 2976 (on. Garnero Santanché ed altri), composta di 11 articoli, ha l'obiettivo di regolamentare la realizzazione di moschee e l'attività degli imam. A tal fine, la proposta di legge prevede: l'istituzione di un registro pubblico delle moschee in Italia, alla cui iscrizione provvede il Ministro dell'interno previa verifica degli elementi e della documentazione, previa istruttoria svolta dalla prefettura-UTG competente per territorio (artt. 2-5); il controllo da parte del prefetto sulle moschee registrate, anche con riguardo alle attività compiute all'interno delle moschee (articolo 6); l'istituzione dell'albo nazionale degli imam, la cui iscrizione è disposta dal Ministero dell'interno a seguito dell'accertamento dei requisiti necessari (articolo 7-8); l'istituzione di una Commissione per l'albo degli imam che, tra i vari compiti, rilascia l'attestato di idoneità necessario per presentare l'istanza di iscrizione all'albo (articolo 9); disposizioni per la formazione di coloro che già esercitano la funzione di imam e per coloro che intendono svolgerla (articolo 10). La proposta di legge C. 3421 (on. Palmizio), composta da 4 articoli, prevede l'istituzione dell'albo nazionale degli imam.
  Passando all'esame delle singole proposte, l'articolo 1 della proposta di legge C. 2976 individua una duplice finalità della proposta di legge: la salvaguardia dell'identità e del ruolo delle moschee e degli imam; il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza. Il registro delle moschee e l'albo degli imam sono istituiti per il perseguimento di tali scopi e sono disciplinati – in base a quanto espressamente indicato nella proposta di legge – nel rispetto dei principi di costituzionali della parità di tutti i cittadini (articolo 3 Cost.) e della libertà religiosa (artt. 8, 19 e 20 Cost.). La Costituzione sancisce il diritto di professare le proprie convinzioni, anche religiose. In particolare, l'articolo 3 prevede la non discriminazione in base a ragioni legate al sesso, alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali e, appunto, alla religione, e l'articolo 21 prevede il diritto per tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero. La libertà religiosa è garantita specificatamente dall'articolo 19, Pag. 8che stabilisce il diritto per tutti di professare liberamente la propria fede religiosa, e dall'articolo 20 che vieta l'introduzione di speciali limitazioni legislative o fiscali per le associazioni religiose. Finalità analoghe sono richiamate anche dalla proposta di legge C. 3421 (articolo 1, comma 1) che istituisce un albo degli imam al fine di contemperare libertà di religione e sicurezza e ordine pubblico. Oltre ai principi costituzionali sopra citati, la proposta di legge C. 3421 richiama anche il divieto costituzionale delle associazioni segrete e di quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari (articolo 18, 2o comma Cost.).
  L'articolo 2 della proposta di legge C. 2976 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale (comma 1). L'iscrizione nel registro è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte di coloro che svolgono la funzione di imam o dai soggetti responsabili del luogo di culto. La richiesta è indirizzata al Ministero dell'interno ed è presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situata la moschea (comma 2). Il comma 3 rinvia ad un regolamento di attuazione la disciplina relativa del registro, da adottarsi, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro della giustizia.
  L'articolo 3 della proposta di legge C. 2976 introduce una serie dettagliata di requisiti necessari per la presentazione della domanda di iscrizione. In primo luogo la domanda deve contenere, pena la nullità della stessa: l'indicazione della denominazione e della sede della moschea; l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce; la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia; l'elenco della documentazione allegata. Inoltre, la domanda deve essere corredata da: la documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto; il piano economico-finanziario per la gestione della moschea; l'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri; una relazione contenente: l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea, le materie e i principi di insegnamento nel caso alla moschea sia annessa una madrasa (scuola religiosa), le generalità dell'imam, l'autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli; copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede, che deve essere garantita per un congruo periodo di tempo; dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto. La domanda, soggetta all'imposta di bollo, deve essere sottoscritta con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto e deve essere accompagnata da un numero di sottoscrizioni autenticate di aderenti al culto pari al 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.
  L'articolo 4 della proposta di legge C. 2976 disciplina la procedura di esame delle istanze di iscrizione al registro, prevedendo che la prefettura curi la fase istruttoria della domanda, provvedendo anche ad assumere pareri e informazioni da parte degli organi di pubblica sicurezza (comma 1). Tali informazioni sono finalizzate anche alla formulazione di un parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione della moschea nel registro. Oltre ad esprimere tale parere, la prefettura verifica le condizioni di sicurezza e di igiene dei locali (comma 2). È prevista una disciplina semplificata per le moschee con non più di 200 posti, per le quali le verifiche di sicurezza di cui sopra sono attestate tramite una relazione tecnica redatta da un professionista (comma 3). Pag. 9
  Ai sensi dell'articolo 5, il prefetto, accertata la presenza di tutti i requisiti, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel registro (comma 1). A sua volta il Ministro dell'interno verifica il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla proposta di legge in esame e procede alla ulteriore verifica di compatibilità della moschea con i piani urbanistici del comune in cui è situata e finalmente dispone l'iscrizione nel registro (comma 2). I prefetti, oltre ad istruire le richieste di iscrizione al registro, adempiono a diversi compiti in materia di vigilanza e controllo sulle moschee registrate (articolo 6 della proposta di legge C. 2976). In particolare (comma 1) essi: vigilano sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea; segnalano le variazioni di chi esercita la funzione di imam; comunicano i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno; curano il controllo periodico sull'osservanza delle norme prescritte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze. La trasparenza dell'attività delle mosche è assicurata anche dalla presentazione del bilancio annuale della gestione economico-finanziaria della moschea e dell'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri. Bilancio ed elenco sono presentati alla prefettura che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno (comma 2). Nel caso di cambio del titolare della funzione di imam, il subentrante deve presentare al prefetto, entro 48 ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge (comma 3). Infine, il prefetto ha la facoltà, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente proposta di legge, di proporre al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione al registro e, nei casi di particolare gravità, di disporre la chiusura temporanea della moschea nelle more della decisione del Ministro (comma 4), così come di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della funzione di imam. Come si è detto, entrambe le proposte istituiscono l'albo nazionale degli imam. La proposta di legge C. 3421 riconosce la personalità giuridica dell'albo, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 1, comma 2). In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 prevede che le «associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato» acquistino la personalità giuridica con il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture.
  L'articolo 7 della proposta di legge C. 2976 e l'articolo 2 della proposta di legge C. 3421 istituiscono (al comma 1) e disciplinano l'albo nazionale degli imam. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per l'esercizio della funzione di imam ed è prevista la presentazione di apposita istanza al Ministro dell'interno tramite la prefettura competente per il luogo di residenza del richiedente. Ai sensi della proposta di legge C. 2976 (articolo 7, comma 2) per l'iscrizione all'albo gli aspiranti imam devono essere in possesso di seguenti requisiti: residenza e domicilio in Italia (e la cittadinanza italiana ex articolo 3, comma 2, lettera c)); conoscenza della lingua italiana; maggiore età; assenza di sentenze di condanna definitiva (pronunziate o riconosciute in Italia), per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati; sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'albo degli imam; conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana; conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione; attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'albo degli imam. Inoltre, il richiedente deve risultare estraneo ad ogni collegamento con organizzazioni terroristiche Pag. 10o «legate o contigue» ad esse. Tale requisito è verificato dal prefetto tramite gli organi di pubblica sicurezza (articolo 7, comma 3). I requisiti previsti dalla proposta di legge C. 3421 (articolo 2, comma 2) sono di contenuto in gran parte analogo a quelli di cui alla proposta di legge C. 2976 e riguardano in particolare: la residenza legale in Italia da almeno cinque anni consecutivi; il compimento della maggiore età; l'assenza di condanne penali; l'assenza di collegamenti del richiedente con organizzazioni terroristiche o che, comunque, svolgono opera di fiancheggiamento o di propaganda di attività terroristiche; la conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione. Il prefetto, inoltre, ha la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza di tali requisiti e in caso di mancanza chiede al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione all'albo (articolo 7, comma 4, proposta di legge C. 2976 e articolo 2, comma 3 proposta di legge C. 3421).
  La revoca e la sospensione dell'iscrizione all'albo sono oggetto di disciplina specifica dell'articolo 8 della proposta di legge C. 2976 e dell'articolo 3 della proposta di legge C. 3421. La sospensione dall'albo è disposta dal Ministro dell'interno su proposta del prefetto e si applica (per la proposta di legge C. 2976) nel caso l'interessato sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore al massimo a 3 anni, mentre per la proposta di legge C. 3421 la sospensione scatta solo in presenza di sentenza penale definitiva. In entrambi i casi non è indicato il periodo di durata della sospensione. La revoca dell'iscrizione interviene (oltre che nei casi di perdita dei requisiti) qualora il comportamento dell'imam costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, anche in considerazione dei procedimenti penali in corso. Anche in questo caso, la revoca è disposta dal Ministro dell'interno su proposta del prefetto. La revoca dell'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo e l'impossibilità definitiva per la persona di presentare altra richiesta di iscrizione (articolo 8, commi 2 e 3, proposta di legge C. 2976 e articolo 3, co. 2 e 3, proposta di legge C. 3421). La sola proposta di legge C. 2976 istituisce la Commissione per l'albo degli imam presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il compito di formare e tenere l'albo (articolo 9). La proposta di legge C. 3421 dispone invece la sola istituzione dell'albo degli imam senza prevedere disposizioni conseguenti. La Commissione di cui all'articolo 9 collabora con le maggiori università dei Paesi arabi mediterranei (comma 1). Essa è composta da 10 membri nominati per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per metà dal Ministro dell'interno. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri di nomina del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mentre spetta al Ministro dell'interno il potere di scioglimento in caso di impossibilità di funzionamento o di gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni (comma 2). La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti (comma 3): esaminare le domande di iscrizione; esprimere pareri al Ministero dell'interno sulle domande; promuovere iniziative per «elevare» la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'albo; favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana. Oltre a questi compiti, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione per stabilire se gli aspiranti imam hanno un «sufficiente livello di istruzione» e rilascia loro l'attestato di idoneità necessario per presentare istanza di iscrizione all'albo.
  L'articolo 10 della proposta di legge C. 2976 prevede l'istituzione di appositi corsi di formazione e studio, presso le facoltà di lettere e filosofia con specializzazione in storia e civiltà orientali, nei principali atenei italiani. I corsi sono destinati a due categorie di soggetti: coloro che già esercitano la funzione di imam e non sono in possesso dei requisiti culturali e di istruzione indicati all'articolo 7 e necessari per l'iscrizione all'albo. In realtà, i corsi sembrerebbero destinati a tutti coloro che Pag. 11presentano richiesta di iscrizione all'albo, in quanto la loro frequentazione (e il superamento con verifica finale) è indispensabile per il rilascio dell'attestato da parte della Commissione che certifica l'idoneità dell'interessato all'esercizio della funzione di imam; coloro che intendono esercitare la funzione di imam. Le modalità di svolgimento dei corsi sono definiti nell'ambito dei servizi didattici integrativi attivati dalle università ai sensi della legge 341/1990 (comma 2). Ai sensi della proposta di legge C. 2976, i soggetti ai quali si applica la proposta sono tenuti a procedere alla registrazione delle moschee (ai sensi dell'articolo 2) entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Entro 6 mesi devono essere adeguati gli edifici di culto e devono essere nominati gli imam secondo le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in commento (articolo 11). Il termine di 3 mesi è, a sua volta, assegnato dalla proposta di legge C. 3421 per l'iscrizione all'albo degli imam (articolo 4).

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

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