CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 163

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.35.

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio.
S. 2145 Governo.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2145, di conversione del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio.
  Il decreto-legge è stato adottato per far fronte alla straordinaria necessità e urgenza Pag. 164di procedere ad interventi di carattere finanziario in favore di talune aree territoriali in situazione di criticità, nonché per garantire lo svolgimento del Giubileo della Misericordia e per consentire la valorizzazione dell'area Expo 2015, a seguito della conclusione della manifestazione di carattere internazionale.
  Il testo prevede inoltre interventi di natura finanziaria nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nel settore occupazionale e per la promozione del Made in Italy, nonché per l'incentivazione del volontariato nel servizio civile, il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di interventi nelle periferie urbane e infine per il sostegno del cinema e del patrimonio culturale.
  In particolare, l'articolo 1 interviene in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, prevedendo lo stanziamento di 50 milioni di euro da destinare all'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e la rigenerazione urbana del territorio del comprensorio.
  L'articolo 2 prevede interventi straordinari per far fronte alla situazione di grave criticità esistente in ordine allo smaltimento dei rifiuti in Campania. Si tratta, in particolare, di misure volte ad affrontare la problematica dello smaltimento dei rifiuti cumulati dalla regione nel periodo 2000-2009, il cui mancato smaltimento ha comportato una doppia condanna UE e il pagamento di pesanti sanzioni, 20 milioni di euro una tantum e una penalità giornaliera di 120.000 euro sino alla completa risoluzione delle inadempienze. A tal fine è prevista la predisposizione di un Piano straordinario di interventi da parte del presidente della Regione, per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti dove sono stati stoccati i medesimi, e lo stanziamento di 150 milioni di euro per la realizzazione degli interventi.
  L'articolo 3 prevede l'attribuzione al comune di Reggio Calabria di un contributo di circa 10 milioni di euro, quale ristoro dell'onere sostenuto dal medesimo comune per il rimborso delle anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Si tratta di una disposizione finalizzata a supportare il ritorno alla normalità del comune dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose e la successiva fase di commissariamento.
  L'articolo 4 dispone, per l'anno 2015, l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali, anche in seguito a nuovi eventi alluvionali che hanno colpito diverse aree del Paese.
  In tema di opere pubbliche e infrastrutturali e di trasporti, l'articolo 5 reca una serie di disposizioni volte a consentire la valorizzazione delle aree su cui si è appena conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015. Gli interventi hanno natura urgente per garantire la piena valorizzazione del sito e delle infrastrutture in esso realizzate. In particolare, si prevede un intervento finanziario, di importo pari a 50 milioni di euro per la valorizzazione delle aree in uso alla società Expo Spa, anche tramite la partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse e lo stanziamento di un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione nell'area di Expo di un polo scientifico-tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia. Infine, ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati per contribuire alle spese sostenute dalla società Expo Spa per garantire la sicurezza del sito durante la manifestazione.
  In relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario, l'articolo 6 prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzati con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie. La dotazione complessiva del Fondo è di 159 milioni di euro, di cui 94 milioni per il 2015 e 65 milioni per il 2016, prevedendo l'utilizzo delle risorse non utilizzate nell'anno in corso per quello successivo. Esso viene annualmente ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ulteriori 47 milioni di euro sono attribuiti alla regione Lazio con particolare riguardo al potenziamento del Pag. 165servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e al potenziamento dei servizi sanitari per gli interventi di emergenza, in concomitanza con il Giubileo.
  Il quadro delle iniziative urgenti per il Giubileo è completato dall'articolo 7, nel quale sono previste misure per garantire un maggior presidio del territorio in occasione dell'evento, in particolare autorizzando, per tale finalità, l'impiego di un contingente militare aggiuntivo di 1.500 unità fino al 30 giugno 2016.
  L'articolo 8 reca uno stanziamento di 10 milioni per le attività del Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. In particolare, 2 milioni di euro sono destinati al supporto economico delle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e 8 milioni di euro alla realizzazione di campagne di promozione strategica e di contrasto al fenomeno del cosiddetto Italian sounding. Si tratta di una pratica che induce il consumatore, attraverso l'utilizzo di parole, colori, immagini e riferimenti geografici, ad associare erroneamente un prodotto a quello italiano. L'imitazione evocativa dei prodotti italiani è causa di un consistente danno economico alle aziende italiane del settore.
  L'articolo 9, al fine di sanare alcune criticità applicative che non hanno garantito la piena fruibilità delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche, modifica la disciplina della revoca dei relativi finanziamenti, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014. La misura è volta a riallineare i termini di scadenza dell'appaltabilità e della cantierabilità delle opere alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie prima della pubblicazione del bando di gara.
  L'articolo 10 dispone l'attribuzione alla Regione Sardegna della somma di 30 milioni di euro, per l'anno 2015, al fine di garantire la continuità territoriale e migliorare il sistema di collegamenti aerei da e per l'isola. L'intervento è motivato dalla necessità di ridurre i disagi per i residenti derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare il diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti.
  L'articolo 11, dispone l'attribuzione di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno, per complessivi 50 milioni di euro, in favore dei comuni che hanno effettuato pagamenti nel 2015, con risorse proprie in cofinanziamento, per interventi relativi a linee metropolitane. L'ammontare degli spazi da attribuire a ciascun comune saranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti effettuati per le predette finalità.
  Sulle tematiche sociali ed occupazionali, il decreto legge prevede: all'articolo 12, un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, per un importo di 100 milioni di euro, finalizzato ad aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale. Analogamente, ad interventi in materia sociale risponde la finalità dell'articolo 13, che prevede il rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per un importo di 400 milioni di euro, da destinare al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
  L'articolo 14 reca misure volte ad incentivare, per un ammontare complessivo pari a 25 milioni per l'anno 2015, gli interventi manutentivi di non rilevante entità sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica finalizzati a garantirne l'immediato utilizzo degli alloggi sfitti da parte dei soggetti in situazioni sociali disagiate e a scongiurare i fenomeni di degrado urbano e di occupazione abusiva.
  L'articolo 15 reca misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane. In particolare, si prevede l'istituzione del Fondo «Sport e Periferie», con dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per le iniziative del CONI, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e favorire la sicurezza urbana. Pag. 166
  Infine, relativamente al tema del sostegno al cinema e al patrimonio culturale, l'articolo 16 prevede l'incremento da 115 a 140 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, del limite massimo complessivo di spesa per il credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo.
  L'articolo 17 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 18 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  Presenta ed illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, rileva che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla XII Commissione della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 259 ed abb., recante «Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.
  In particolare, il testo si compone di 14 articoli.
  L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.
  L'articolo 2 disciplina le attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario, stabilendo che, a tale scopo, le Regioni e le Province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti, tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Il coordinamento delle attività citate è rimesso al personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
  L'articolo 3 prevede che le Regioni e le province autonome attribuiscano all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute, disciplinandone la struttura organizzativa che in ogni caso prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema assistenziale. Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto leso. Pag. 167
  Viene poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 4.
  L'articolo 4 rimette ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale per la sicurezza in sanità. Spetta all'Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 3 i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e aggiornamento del personale. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità.
  L'articolo 5 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La direzione sanitaria della struttura entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili, mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
  L'articolo 6 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Viene in primo luogo posto un principio di carattere generale diretto a stabilire che le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative eseguite da esercenti le professioni sanitarie con il consenso informato del paziente – salvo i casi previsti dalla legge – tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in un apposito elenco, non costituiscono offesa all'integrità psico-fisica. Viene poi inserito un nuovo articolo 590-ter nel codice penale disciplinante la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Si stabilisce, in particolare, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo (articolo 589 c.p.) o di lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.) solo in caso di colpa grave. La colpa grave è in ogni caso esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.
  Viene poi dettata una norma transitoria diretta a stabilire che l'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012, in tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, continua ad applicarsi per ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.
  L'articolo 7 pone poi alcuni princìpi relativi alla responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente. Si prevede che la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Viene poi prescritto che l'esercente la professione sanitaria si attiene alle raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. In ogni caso Pag. 168l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
  L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, attraverso l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile da parte di chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria.
  L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale).
  L'articolo 10 pone l'obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente.
  L'articolo 11 introduce un'importante novità, costituita dall'azione diretta, da parte del soggetto danneggiato, nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria ovvero del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
  Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 12, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP). Il Fondo si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 13 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali.
  L'articolo 14, infine, contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con una condizione ed un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega recepimento direttive appalti e concessioni.
S. 1678-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.
(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, rileva che la Commissione è chiamata a rendere alla 8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge S. 1678-B, recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», già approvato dal Senato e modificato Pag. 169dalla Camera, limitatamente alle modifiche apportate dalla Camera.
  Il disegno di legge si compone di un articolo unico, suddiviso in 13 commi, a loro volta articolati in lettere e numeri.
  Con riferimento alle principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, richiama in primo luogo il comma 1 che stabilisce, nell'alinea, le modalità e i termini di esercizio della delega. Nel corso dell'esame presso la Camera, in luogo di un unico decreto legislativo ne sono stati introdotti due: il primo (denominato «decreto di recepimento delle direttive») da adottare entro il 18 aprile 2016, finalizzato all'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in tema di appalti pubblici e concessioni, il secondo (denominato «decreto di riordino») da adottare entro il 31 luglio 2016, destinato al riordino complessivo della disciplina (nazionale) vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Resta comunque ferma per il Governo la facoltà di adottare un unico decreto legislativo entro il 18 aprile 2016.
  Tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'esercizio della delega, la lettera b), parzialmente modificata dalla Camera, prevede che il nuovo «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» – recante le disposizioni contenute nelle tre direttive europee e destinato a sostituire il codice dei contratti pubblici vigente (decreto legislativo n. 163 del 2006) – sia adottato mediante il decreto di riordino, anziché con l'unico decreto legislativo previsto dal testo approvato dal Senato. Infine, nell'ambito del principio di garantire in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova direttiva, è stato inserito anche un esplicito riferimento al coordinamento con le disposizioni in campo ambientale, paesaggistico, dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione.
  La Camera ha poi inserito una nuova lettera c), che, nelle fasi di aggiudicazione ed esecuzione di un appalto e nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, impone la previsione di specifiche tecniche tali da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.
  La lettera g), inserita dalla Camera, prevede discipline ad hoc per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per i contratti eseguiti in economia, ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità della gara.
  La lettera h), anch'essa introdotta dalla Camera, impone la puntuale indicazione delle disposizioni applicabili agli affidamenti dei contratti nei settori speciali.
  Il criterio di delega di cui alla lettera i) ricalca il testo approvato in prima lettura in materia di semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento degli appalti e dei contratti di concessione, estendendone però le finalità alla facilitazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese e all'innovazione e interconnessione della pubblica amministrazione.
  La lettera l) riformula in maniera sostanzialmente equivalente il testo approvato dal Senato, prevedendo una disciplina ad hoc per gli appalti legati a emergenze di protezione civile e vietando l'affidamento di contratti con procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, salvo singole fattispecie connesse alle emergenze.
  La lettera m), introdotta dalla Camera, prevede una disciplina specifica per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, disponendo il controllo preventivo (e non più solo successivo) della Corte dei conti.
  La lettera n), anch'essa inserita in seconda lettura, dispone l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino, in coerenza con quanto previsto dalle direttive medesime.
  La lettera p) integra la previsione, già inserita in prima lettura, di misure per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli affidamenti Pag. 170con il criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e con punteggi premiali per i beni, i lavori e i servizi a ridotto impatto sulla salute e sull'ambiente.
  Alla lettera q), rispetto al testo approvato in prima lettura, il numero 5) è stato integrato con la previsione di sanzioni in caso di omessa o tardiva denuncia all'ANAC delle richieste estorsive e corruttive in materia di appalti pubblici. È stato inoltre aggiunto il nuovo numero 6), che impone la piena accessibilità, visibilità e trasparenza degli atti progettuali, per consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti.
  La lettera r) estende e puntualizza la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica (ivi compresa quella organizzativa) e professionale richiesti per la partecipazione alle gare di appalto.
  La successiva lettera s) riscrive i criteri di delega in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, prevedendo esclusivamente strumenti di tipo informatico.
  Per quanto riguarda la lettera dd), nel passaggio presso la Camera, è stato inserito l'obbligo delle stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito internet il resoconto finanziario al termine del contratto. In secondo luogo, è stato modificato l'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia in materia di aggregazione o centralizzazione delle committenze, che devono ora essere attuate a livello di unione dei comuni, ove esistenti, ovvero tramite altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente.
  La lettera ee) aggiunge, alle misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, un apposito regime sanzionatorio a carico delle stazioni appaltanti che omettono o tardano di comunicare all'ANAC le variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
  Alla lettera ff), relativa ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, rispetto al testo approvato in prima lettura è stata integrata la definizione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riferendolo a un approccio costo/efficacia inteso quale costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo».
  La lettera gg) è stata modificata, inserendo tra i contratti pubblici da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre a quelli relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, anche quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
  La lettera hh), relativa all'istituzione presso l'ANAC di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevede ora che si tenga conto anche delle precedenti attività professionali dei componenti e dei possibili conflitti d'interesse.
  Relativamente alla lettera ii), presso la Camera dei deputati è stata introdotta la previsione che, per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, onde garantire la valutazione comparativa tra più offerte, debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
  La lettera ll), modificata alla Camera, inserisce tra le verifiche e i controlli per i quali si prevede il rafforzamento del ruolo della stazione appaltante (attraverso il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto) anche quelli relativi all'effettiva ottemperanza alle misure e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, prevedendo adeguate sanzioni per omessa o insufficiente vigilanza.
  La nuova lettera nn), introdotta dalla Camera, pone la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti della pubblica amministrazione in servizio o in quiescenza, vietando l'affidamento dell'incarico di collaudo per Pag. 171appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi.
  Rispetto al testo approvato dal Senato, la lettera oo) sopprime per le opere oggetto di appalto o concessione il valore minimo del 70 per cento del contenuto innovativo e tecnologico in rapporto al valore complessivo dei lavori, richiesto ai fini del ricorso all'appalto integrato ed esclude l'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione preliminare.
  La lettera pp), inserita dalla Camera, con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, impone la previsione di specifiche tecniche che garantiscano parità di accesso e la piena attuazione del principio di concorrenza.
  La lettera rr) è stata integrata con la previsione di destinare una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione.
  La nuova lettera vv) reca principi e criteri direttivi dettagliati per l'introduzione di una disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni in caso di procedure di fallimento e di concordato preventivo.
  Altre modifiche al testo approvato dal Senato sono state apportate alla lettera ccc), che introduce l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti di un appalto, e alle lettere ddd) e ggg), che prevedono l'introduzione di misure ovvero di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato negli appalti pubblici di lavori e servizi.
  Il nuovo testo della lettera eee), in materia di affidamenti diretti (in house) tra enti nell'ambito del settore pubblico, prevede anche per questi enti l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando sempre la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.
  Anche la lettera hhh), che prevede una disciplina organica della materia dei contratti di concessione, è stata modificata inserendo il richiamo al rispetto del risultato del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni del settore idrico, nonché la previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
  Segnala poi, tra le modifiche introdotte nella lettera iii) in materia di concessioni di lavori o di servizi pubblici, l'obbligo di affidare una quota pari all'80 per cento (anziché al 100 per cento come nel testo approvato dal Senato) dei contratti relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, potendo la restante parte essere realizzata da società in house per i soggetti titolari pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti titolari privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per le concessioni già in essere il periodo transitorio di adeguamento è poi elevato fino a ventiquattro mesi, in luogo dei precedenti dodici. Dai suddetti obblighi sono state escluse, oltre alle concessioni in essere come previsto in prima lettura, anche quelle di nuova aggiudicazione purché anch'esse affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.
  La successiva lettera qqq), che introduce forme di dibattito pubblico in materia di grandi progetti infrastrutturali e architettonici, è stata modificata prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica e l'inserimento delle relative osservazioni nella valutazione per la predisposizione del progetto definitivo.Pag. 172
  Nella lettera rrr), che prevede una disciplina specifica per il subappalto, rispetto al testo approvato in prima lettura è stato limitato a casi specifici l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori e sono state previste ulteriori fattispecie per il pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai subappaltatori. Viene in particolare fatta salva la facoltà per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
  Sottolinea infine la particolare rilevanza delle norme di cui alla lettera sss), introdotte presso la Camera dei deputati: si stabilisce infatti l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 («legge obiettivo») con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino. Conseguentemente, si prevede l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, la riallocazione delle risorse tra le opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Si prevede inoltre l'inserimento nel Documento di economia e finanza di una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate, nonché l'emanazione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e la definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Fa quindi presente che i commi da 2 a 8, parzialmente modificati dalla Camera, disciplinano in dettaglio le modalità e i termini di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega.
  Il comma 10, anch'esso inserito dalla Camera, introduce una speciale disciplina per garantire la continuità dei rapporti di lavoro con l'appaltatore subentrante in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center.
  Uguale rilievo riveste anche il successivo comma 11, che riscrive la disciplina, già prevista nel testo approvato dal Senato, per l'abrogazione del sistema di garanzia globale di cui agli articoli 123, comma 3, e 176, comma 18, del codice dei contratti pubblici, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di riordino e fatta salva l'applicabilità, alle condizioni ivi indicate, anche alle procedure bandite anteriormente.
  Il comma 12 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e rimodula i termini dei commi precedenti nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, rileva che la Commissione è chiamata a rendere alla VIII Commissione della Camera il parere sul disegno di legge C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che reca disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), limitatamente alle parti modificate dal Senato.
  Considerando le disposizioni di maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione, segnala che la modifica Pag. 173all'articolo 3 prevede che la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile sia integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino.
  L'articolo 4 apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), provvedendo a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova normativa, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  L'articolo 5, comma 1, è stato modificato dal Senato, inserendo nell'ambito del programma di incentivi alla mobilità sostenibile due ulteriori forme di trasporto, ossia le iniziative di piedibus e di car-sharing, e prevedendo che tale programma è predisposto anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Il comma 2, nel demandare a due decreti ministeriali la definizione del programma sperimentale nazionale, precisa, sulla base di una modifica inserita al Senato, che i progetti devono essere presentati mediante procedure di evidenza pubblica. Il comma 3 dell'articolo 5, introdotto al Senato, assegna alla regione Emilia-Romagna un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti dei centri abitati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona. I commi 4 e 5 dell'articolo 5, introdotti nel corso dell'esame al Senato, provvedono a chiarire che i casi in cui l'evento infortunistico si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro siano sempre configurabili come infortunio in itinere e dunque indennizzabili. L'articolo 5, comma 6, prevede l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del mobility manager. L'articolo 6 amplia l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l'aggiunta delle aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale. La norma prevede, inoltre, uno stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2015, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e uno stanziamento di un milione di euro, a decorrere dal 2016, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette già istituite.
  Il comma 1 dell'articolo 7 prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate, mentre il comma 2 prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione dell'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 a 2.065 euro. Il comma 3 prevede che, fermi restando i predetti divieti, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori, individuando le aree nelle quali vietare l'allevamento e l'introduzione della specie cinghiale. Il comma 4 prevede che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo se praticata in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi. Il comma 5, attraverso alcune modifiche alla legge n. 157 del 1992, prevede che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall'ambito della legge n. 157 del 1992, vengano ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione. La lettera c) del comma 5 prevede che l'autorizzazione rilasciata per gli appostamenti fissi costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti, che devono avere natura precaria e non comportare l'alterazione dello stato dei luoghi. Pag. 174
  L'unica modifica apportata dal Senato all'articolo 8 prevede che, per gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare assoggettati a VIA, le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.
  Durante l'esame al Senato, l'articolo 9 – che prevede la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale – è stato modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo.
  L'articolo 10 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2013, la più importante delle quali è volta ad includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, anche la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica.
  L'articolo 12, comma 1, lettera c), introduce all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008, il comma 2-bis, il quale dispone che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) – alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione – spettano i titoli di efficienza energetica (TEE).
  Il comma 1 dell'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (IAFR). Nel corso dell'esame al Senato tale ampliamento è stato esteso ai sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e ai sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. Ai sensi del comma 2, introdotto al Senato, entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego negli impianti a biomasse e biogas anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente è tenuta ad adeguare l'autorizzazione unica ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa ad adeguare la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.
  L'articolo 14, che interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
  Durante l'esame al Senato, l'articolo 17, che prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, è stato modificato, con l'aggiunta – oltre al possesso del marchio Ecolabel e della registrazione Emas – del possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e della certificazione ISO 50001 relativa ad un sistema di gestione dell'energia.
  L'articolo 18, che prevede l'obbligatorietà dell'applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, è stato modificato durante l'esame al Senato al fine di inserire, nella categoria relativa all'illuminazione pubblica, anche l'acquisto degli alimentatori elettronici.
  L'articolo 20 interviene sull'articolo 41 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), relativo ai segnali luminosi Pag. 175stradali, introducendovi un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, allorquando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico.
  Il comma 1 dell'articolo 21, modificato al Senato, prevede l'istituzione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy».
  L'articolo 27, comma 1, volto a individuare porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti, è stato modificato dal Senato includendo in tali operazioni i rifiuti raccolti nelle attività di gestione delle aree marine protette e inserendo gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma previsti per l'individuazione dei predetti porti.
  L'articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Le modifiche apportate al comma 4, che interviene sulla disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, sono volte a fornire precisazioni in merito alle informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.
  Durante l'esame al Senato, l'articolo 30, che prevede per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame che non provvedono al loro trattamento un obbligo di consegna a determinati soggetti e che stabilisce, altresì, l'applicazione del regime ordinario in materia di trasporto dei rifiuti in caso di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, è stato modificato estendendo il campo di applicazione di tali norme anche ai rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
  L'articolo 31, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi.
  L'articolo 32 interviene sulle misure per aumentare la raccolta differenziata dei comuni; tra le modifiche segnala quella del comma 2, che raddoppia da 12 a 24 mesi il termine massimo per l'adeguamento delle situazioni pregresse per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa.
  L'articolo 33 consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco, che sostituisce la vigente imposta di sbarco. L'importo del contributo è pari a 2,5 euro ed è aumentabile dai comuni, a specifiche condizioni, fino a un massimo di 5 euro.
  L'articolo 34 interviene sulla disciplina della cosiddetta ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico (comma 1) e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo (comma 2).
  L'articolo 35 modifica il comma 40 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, che nel testo vigente assoggetta al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20 per cento, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili. La modifica è finalizzata a precisare che l'ecotassa, nella misura ridotta, si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.
  L'articolo 36 prevede la possibilità per i comuni di prevedere riduzioni tariffarie Pag. 176ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.
  L'articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità. La disposizione relativa alle procedure per l'autorizzazione del cosiddetto compostaggio di comunità è stata integrata dal Senato al fine di prevedere il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e la predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.
  L'articolo 38, comma 1, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel testo del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) la definizione di «compostaggio di comunità» ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di auto compostaggio.
  L'articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea nelle ordinanze contingibili ed urgenti che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.
  Durante l'esame al Senato, l'articolo 45, che consente l'introduzione di incentivi economici, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, da parte delle Regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni, è stato modificato – al comma 1 – prevedendo che i comuni beneficino dei predetti incentivi attuando misure di prevenzione, sulla base dei principi e degli interventi anche dei programmi regionali, ovvero riducendo i rifiuti residuali e gli scarti. Al Senato è stato poi modificato il comma 2, inserendo un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti, e prevedendo, in alternativa alla suddetta adozione, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati.
  L'articolo 47 interviene sulla disciplina degli obiettivi dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica al fine di: modificare i termini per l'elaborazione e l'approvazione del programma e per il perseguimento degli obiettivi, che decorrono dalla data di entrata in vigore della disposizione; prevedere che il programma preveda prioritariamente la prevenzione dei rifiuti; precisare che è nel momento del maggior afflusso di presenze territoriali che va fatto il calcolo sulla popolazione, per calibrare gli obiettivi del Programma per le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento.
  L'articolo 49, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'articolo 187 del codice ambientale, al fine di: consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione; prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.
  L'articolo 50 introduce, al comma 1, una disciplina per l'utilizzo, nell'attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali.
  L'articolo 51 contiene disposizioni che intervengono sulla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo. Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 2, che Pag. 177reca la disciplina delle autorità di bacino distrettuale, al fine di consentire che il Ministero dell'ambiente si avvalga dell'ISPRA nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle autorità di bacino distrettuali. Le ulteriori modifiche di carattere sostanziale da parte del Senato interessano il comma 10, al fine di: specificare che la finalità della predisposizione di programmi di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico è quella di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali; chiarire che tali programmi devono essere predisposti dalle autorità di bacino, nell'ambito del Piano di gestione, in concorso con gli altri enti competenti; specificare gli obiettivi e il contenuto dei programmi medesimi.
  L'articolo 52, comma 1, che reca misure per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità del permesso di costruire, è stato modificato prevedendo l'aggiornamento al 2016 dell'annualità dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro e l'adozione ogni dodici mesi, da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dell'elenco, sulla base del quale vengono ammessi a finanziamento gli interventi. Il comma 2, modificato al Senato, prevede che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Il comma 3, aggiunto al Senato, prevede che i commissari straordinari, nominati al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
  L'articolo 54 modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico (comma 1). L'articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.
  L'articolo 55 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.
  L'articolo 56 istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive.
  L'articolo 58, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico. Tra le modifiche operate dal Senato è stato specificato che la componente della tariffa del servizio idrico integrato destinata ad alimentare il citato Fondo dovrà essere indicata separatamente in bolletta.
  L'articolo 60, comma 3, inserisce una disposizione sulla tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi. Tale norma prevede la possibilità di tenere i citati registri presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.
  L'articolo 61 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Alla medesima Autorità è demandata la definizione Pag. 178delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.
  I commi 1-3 dell'articolo 62, modificati nel corso dell'esame al Senato, riguardano la misura del sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM). Si dispone in particolare che l'applicazione del sovracanone BIM è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (comma 1). Si dispone la decorrenza dell'obbligo di pagamento dei sovracanoni per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 10 gennaio 2015 (comma 2) e si prevede che i sovracanoni BIM siano dovuti anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani (comma 3). Il comma 4 dell'articolo 62, introdotto nel corso dell'esame al Senato, indica le condizioni al verificarsi (contestuale) delle quali sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale secondo cui l'ambito territoriale ottimale (ATO), in cui deve avvenire la gestione unica del servizio idrico, non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella attualmente prevista, che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
  L'articolo 64, modificato al Senato, inserisce quattro commi (da 1-bis ad 1-quinquies) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (il decreto legislativo n. 259 del 2003), in base ai quali i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti.
  L'articolo 65, volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, è stato modificato dal Senato prevedendo che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura sia ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate.
  L'articolo 66, che disciplina l'individuazione di appositi spazi presso e nei centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006) per lo scambio di beni usati tra privati cittadini, è stato modificato al Senato. In particolare, sopprimendo il riferimento agli enti strumentali, presente nel testo approvato dalla Camera, la modifica introdotta dal Senato consente l'individuazione dei citati spazi solo ai comuni.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 67 al fine di integrare la composizione del Comitato per il capitale naturale prevedendo la partecipazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
  L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.). Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento e che la normativa in questione si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  Il comma 3 dell'articolo 71, modificato al Senato, prevede che la costituzione di Pag. 179oil-free zone è promossa dai comuni interessati anche tramite le unioni o le convenzioni fra i medesimi comuni. Si prevede inoltre, al comma 5, che le Regioni e le Province autonome disciplinino l'organizzazione delle medesime con riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali – è stato specificato al Senato – la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.
  L'articolo 72, che disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall'energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane, è stato modificato al Senato con riguardo agli ambiti di intervento del predetto piano. In particolare, sono stati inseriti, tra le fonti rinnovabili per la produzione di energia, il biogas e il biometano, e al novero degli ambiti del piano per lo sviluppo sostenibile è stato aggiunto lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione di energia rinnovabile nei settori elettrico, termico e dei trasporti.
  L'articolo 74 prevede che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.
  L'articolo 76 proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-bis), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
  L'articolo 78 modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi.
  Presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
S. 2085 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Ivan CATALANO (SCpI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sui profili di competenza alla Commissione Industria del Senato sul disegno di legge del Governo S. 2085, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», già approvato dalla Camera.
  Il disegno di legge, di iniziativa governativa, è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza (articolo 1). Pag. 180
  Gli articoli 2-17 recano norme in materia di assicurazioni e fondi pensione.
  Gli articoli 18-24 intervengono nel settore delle comunicazioni, con disposizioni riguardanti, fra l'altro, i contratti per servizi di telefoni, televisivi e di comunicazioni elettroniche e la tutela della concorrenza nel settore cinematografico.
  L'articolo 25 reca norme per l'apertura del mercato nel settore dei servizi postali.
  Con riferimento al settore energetico, gli articoli 26-34 eliminano, a partire dal 2018, il regime di «maggior tutela» che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato. Nel corso dell'esame alla Camera sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati retail.
  Con specifico riguardo alla distribuzione dei carburanti, il testo originario del decreto eliminava una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Durante l'esame alla Camera, l'articolo è stato sostituito, e il nuovo articolo 35 non elimina più il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del MiSE, di concerto con il MIT, sentite l'Autorità Antitrust e la Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della normativa europea. Sempre nel corso dei lavori alla Camera, è stato inserito l'articolo 36 in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.
  Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inoltre inserito l'articolo 37, che riguarda l'accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi.
  Gli articoli 38-47 intervengono in materia di servizi professionali. L'articolo 41, in particolare, reca misure per la concorrenza nella professione forense.
  Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica, l'articolo 48 consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società. Nel corso dell'esame alla Camera, sono state apportate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Inoltre viene consentito il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione, e viene sancita l'incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari di farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell'attività di intermediazione del farmaco.
  L'articolo 49, dopo aver previsto che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.Pag. 181
  L'articolo 50 sancisce la nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di fornire prezzi e condizioni migliori di quelle praticati su piattaforme telematiche.
  L'articolo 51 introduce l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. Esso introduce inoltre l'obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e prescrive infine ai concessionari e ai gestori indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto.
  L'articolo 52 prevede infine che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente.
  Presenta ed illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

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