CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 140

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 236.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 25 dicembre prossimo il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (Atto n. 236). Al parere della XII Commissione dovranno essere allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.
  Fa presente che la richiesta di parere non è corredata dal previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel procedere comunque all'assegnazione di tale atto – avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la proroga del medesimo – la Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente Pag. 141sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Amato, per la relazione introduttiva.

  Maria AMATO (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Tale schema è stato predisposto sulla base dei criteri direttivi recati dalla legge di delegazione europea 2014 (n. 114 del 2015).
  Rileva, in generale, che l'ingestione dell'acqua è una delle vie di incorporazione delle sostanze radioattive e il livello massimo ammesso deve tenere conto di un livello di rischio legato alla esposizione della popolazione e deve essere mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile. Il rischio diretto individuale non è precludibile anche per dosi minime di radiazioni ionizzanti e ancora di più nella corpuscolata, quella legata al decadimento radioattivo: il rischio infatti si definisce stocastico, segue cioè leggi casuali, probabilistiche.
  Il provvedimento in esame stabilisce pertanto i requisiti per la tutela della salute relativamente alle sostanze radioattive presenti naturalmente o artificialmente nelle acque potabili, trattate o non trattate, quelle per uso domestico e quelle utilizzate per uso industriale per prodotti alimentari destinati al consumo umano; in particolare, stabilisce i principi, definisce i parametri e disciplina le modalità di controllo.
  Solo per ausilio alla comprensione sottolinea che due sono le caratteristiche degli isotopi radioattivi, cioè elementi della materia non stabili per il mancato equilibrio tra la componente nucleare e quella elettronica: la dose che misura il danno equivalente espressa in Sv e la attività, cioè il numero di disintegrazioni nucleari nell'unità di tempo, espressa in Bq: nelle tabelle allegate si codificano le attività medie rilevate negli elementi che si ritrovano nelle acque naturalmente o artificialmente.
  Un allegato a parte viene dedicato al Radon e al trizio per le potenzialità più dannose per la salute e per la frequenza con cui si ritrovano in natura e nel nostro ambiente. Il radon gas raro derivante dal decadimento dell'uranio222-radio-radon con emissione di elio, emivita 3.8 giorni, e il trizio isotopo dell'idrogeno prodotto continuamente in natura per la interazione in alta atmosfera della interazione tra i raggi cosmici con l'azoto.
  Fa presente che nel testo dello schema di decreto la frase ricorrente è «competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute» e questo spiega il ruolo nodale delle competenze del Ministero della salute, diretto o attraverso l'Istituto superiore di sanità (ISS) o perifericamente attraverso le aziende sanitarie locali, come descritto nella parte della relazione dedicata all'articolato.
  Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 dello schema di decreto definisce l'oggetto del provvedimento, che, al fine di garantire la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, stabilisce i principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro.
  L'articolo 2 reca alcune definizioni. Si specifica, tra l'altro, in conformità con le nozioni della citata direttiva 2013/51/Euratom, che si intende: per «sostanza radioattiva» qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si possa trascurare l'attività o la concentrazione; per «parametri» (o «parametri indicatori») le grandezze fisiche o dosimetriche adottate (nella presente disciplina) per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano; per «valore di parametro» il valore di attenzione del parametro Pag. 142(al di sopra di tale valore «è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento»).
  L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione delle norme dello schema in esame. Si specifica che l'ambito è costituito dalle acque destinate al consumo umano, con esclusione delle acque minerali naturali riconosciute e delle acque medicinali. Riguardo alla facoltà per lo Stato membro di esenzione per le acque provenienti da singole fonti che eroghino in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone, l'articolo 3 demanda a decreti del Ministro della salute l'eventuale determinazione di esenzioni, pur restando fermo che esse non possono riguardare acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica. A queste eventuali esenzioni sono connessi gli obblighi di informazione – da parte delle regioni e delle province autonome – alla popolazione interessata stabiliti dal comma 4.
  In particolare, si prevede che la popolazione interessata sia informata in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e che riceva tempestivamente i consigli appropriati allorché si manifesti un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque.
  Fa presente che lo schema non sembra recepire, almeno in modo esplicito, il criterio di delega concernente, per i casi di esenzione in oggetto, l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.
  L'articolo 4 prevede appositi programmi di controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire, per l'ipotesi di superamento di uno o più dei suddetti valori di parametro, la valutazione dei rischi e l'eventuale adozione di interventi (per il rispetto dei medesimi valori) e di misure cautelative per la salute pubblica. I programmi di controllo sono definiti ed attuati dalle regioni e dalle province autonome, anche avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici – individuati da leggi regionali – competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica. In particolare, il programma è adottato secondo la procedura di cui ai commi 1, 2 e 5, che prevede, tra l'altro, il parere sullo schema di piano del Ministero della salute, espresso avvalendosi dell'ISS.
  L'articolo 5 specifica, insieme con l'allegato I, i valori di parametro e i punti in cui essi devono essere rispettati.
  L'articolo 6 prevede due tipologie di controlli: quelli cosiddetti esterni, che vengono effettuati nell'ambito del programma di controllo di cui all'articolo 4 ed in conformità con le prescrizioni di cui agli allegati II e III dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti, avvalendosi delle «ARPA/APPA, anche in forme consortili». Tali controlli sono svolti mediante un laboratorio di analisi che possieda i requisiti di qualità di cui al comma 4. Per il caso in cui gli impianti oggetto del controllo ricadano in aree territoriali di competenza di più di un'azienda o ente suddetti, l'organo di controllo è individuato secondo le modalità di cui agli ultimi due periodi del comma 1. I controlli cosiddetti interni sono invece effettuati dal gestore del servizio idrico integrato (mediante un laboratorio diverso da quello impiegato per i controlli esterni, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5).
  Ai sensi del comma 4, le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in cui sono analizzati i campioni di acqua per la verifica della conformità ai valori di parametro del presente decreto adottino un sistema di qualità conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale. Pag. 143L'ISS provvede a sottoporre i predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema di qualità.
  Le norme inerenti alla conservazione dei dati, derivanti dai controlli esterni ed interni, ed alla trasmissione o consultazione degli stessi sono contenuti nei commi 1, 3 e 6. Si prevede, tra l'altro, che i risultati dei controlli esterni siano raccolti in un archivio nazionale, gestito dal Ministero della salute, in collaborazione con l'ISS (comma 3). Nell'archivio confluiscono tutti i dati e la documentazione riguardanti le misure di radioattività registrate e le altre attività connesse, disciplinate dal decreto in esame (quali – come osserva la relazione illustrativa dello schema – i programmi di controllo, la valutazione del rischio sanitario, i provvedimenti correttivi e le misure cautelative) anche ai fini di informare la popolazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
  L'articolo 7 disciplina i provvedimenti e le misure da adottare in caso di non conformità dei parametri indicatori, nonché gli obblighi inerenti alla relativa informazione alla popolazione.
  In particolare, si prevede che, nell'ambito dei controlli esterni, in caso di superamento, come misura media annua, di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali o gli altri enti pubblici competenti comunichino tale superamento al gestore e, «avvalendosi delle ARPA/APPA»: valutino i rischi per la salute; esaminino i dati, per comprendere la causa del superamento; individuino, ove necessario, gli interventi correttivi, per il rispetto dei valori di parametro, e le misure cautelative per la salute pubblica. Tali provvedimenti e misure sono adottati ed attuati secondo le modalità ed i termini di cui ai commi da 2 a 4. La procedura contempla anche un parere del Ministero della salute, formulato avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità.
  Il comma 5 definisce gli obblighi di informazione alla popolazione interessata (per il caso di superamento in oggetto).
  Riguardo ai controlli interni, qualora si riscontri il superamento di un valore di parametro in un dato campione, il gestore del servizio idrico integrato ne dà comunicazione all'ente o azienda pubblici competenti, ai sensi del comma 6, «al fine di procedere con le conseguenti valutazioni e gli eventuali interventi».
  L'articolo 8 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle indicazioni tecniche ed operative – elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità – tese a garantire uniformità e coerente applicazione del medesimo decreto legislativo sul territorio nazionale.
  L'articolo 9 disciplina la procedura di diffida da parte dello Stato ed i relativi termini temporali decorsi i quali essa deve essere attivata, nonché i poteri sostitutivi, esercitati dallo Stato, per le regioni o province autonome inadempienti riguardo agli obblighi stabiliti dalla presente normativa.
  Osserva che, per gli obblighi richiamati dal comma 1, i termini temporali per l'esercizio della diffida sono posti esclusivamente per la prima fase di attuazione della disciplina.
  Riguardo alla nomina del commissario ad acta da parte del Consiglio dei Ministri, il comma 3 non prevede esplicitamente che il medesimo Consiglio senta la regione e che alla riunione del Consiglio partecipi il presidente della Giunta regionale, come stabilisce la disciplina generale sui poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003. Il comma 2 di quest'ultimo articolo, inoltre, prevede, per i casi di violazione della normativa europea, che la proposta di delibera sull'esercizio dei poteri sostitutivi sia presentata al Consiglio dei ministri dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro per le politiche europee e dal ministro competente per materia, mentre il comma 3 in esame fa riferimento soltanto alla proposta Pag. 144del ministro della salute. Sembrerebbe opportuna una definizione più chiara di tali profili.
  L'articolo 10 reca le sanzioni amministrative, a carico dei gestori del servizio idrico integrato, per i casi di violazione degli obblighi posti dal provvedimento in esame. Le sanzioni di natura pecuniaria sono irrogate dalla regione o provincia autonoma, ai sensi del successivo articolo 11.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 12 recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  Il successivo comma 3 specifica che il provvedimento in esame sostituisce la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 31 del 2001, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
  Preannunciando fin da ora una proposta di parere favorevole, si riserva comunque di valutare le eventuali osservazioni che emergeranno dal dibattito.

  Paola BINETTI (AP), nel ringraziare la relatrice per l'impegno rendere intellegibile una materia molto tecnica, si interroga sulla possibilità che il provvedimento in esame contribuisca ad un approccio con maggiori certezza rispetto a casi come quello verificatosi recentemente nell'area settentrionale del territorio romano.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) invita la relatrice a prendere in considerazione anche situazioni di inquinamento ambientale legato a sostanze quali il radon e all'amianto, citando a titolo esemplificativo il caso dell'ex base militare di Monte Venda, tenendo ferma la necessità di non pregiudicare il diritto all'indennizzo dei soggetti esposti che hanno sviluppato forme tumorali.

  Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 3 dicembre 2015.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.45.