CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
Pag. 20

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Atto n. 240.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che nella seduta odierna si avvia l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
  Ricorda preliminarmente che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, nel trasmettere il provvedimento ai fini dell'acquisizione del parere, ha evidenziato che, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, esso è stato trasmesso pur se privo del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Fa presente, quindi, che nell'assegnare il provvedimento, la Presidenza della Camera ha in ogni caso segnalato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente su di esso prima della trasmissione di tale parere.
  Dà, quindi, la parola al relatore per la XI Commissione per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, intervenendo anche a nome del relatore per la XII Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo, dando attuazione alla delega recata dall'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014, lo Pag. 21schema di decreto è finalizzato ad adeguare la normativa nazionale al nuovo contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, mutato a seguito dell'adozione del Regolamento (CE) n. 1272/2008. L'obiettivo principale della nuova normativa europea è quello di proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche. Le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame, tutte dirette ad adeguare l'attuale classificazione alle nuove norme in materia di sostanze chimiche e miscele pericolose stabilite dal citato Regolamento, riguardano il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e la normativa in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, di cui alla legge n. 977 del 1967. Ricorda, in proposito, che il 22 luglio 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2015/0305) per mancato recepimento della direttiva 2014/27/UE.
  Rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, che ha un contenuto molto tecnico, consta di quattro articoli e che l'articolo 1 reca le modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 di cui al testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l'articolo 1 dispone, alle lettere a) e b), la sostituzione delle parole: «preparato/preparati» con le parole «miscela/miscele», alle lettere c), d) e f), la novella di alcune definizioni riguardanti gli agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni e, infine, alle lettere g) e h), la modifica di talune prescrizioni generali per i cartelli segnaletici e la classificazione e l'etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, quali contenitori e tubazioni.
  Segnala, poi, che l'articolo 2 modifica l'Allegato C del decreto legislativo n. 151 del 2001, contenente un elenco di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, stabilendo, tra l'altro, che gli agenti chimici e i processi industriali sono quelli contenuti nell'Allegato XLII del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 3 modifica l'Allegato I della legge n. 977 del 1967, ove vengono indicati le lavorazioni, i processi e i lavori a cui è vietato adibire i minori compresi tra i quindici e i diciotto anni di età non più soggetti all'obbligo scolastico, disponendo, tra l'altro, che gli agenti chimici a cui si fa riferimento sono le sostanze e le miscele che soddisfano i criteri di classificazione di cui al richiamato Regolamento (CE) n. 1272/2008.
  Fa presente, infine, che l'articolo 4 introduce una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.