CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 117

TESTO AGGIORNATO AL 10 DICEMBRE 2015

INTERROGAZIONI

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.10.

5-06925 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Uptime.

  La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marco MICCOLI (PD), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, sottolinea Pag. 118la sua preoccupazione per la piega che sta prendendo la vicenda negli ultimi giorni. Si è chiusa, infatti, la prima parte della gara d'appalto per i servizi di call center di cui all'atto di sindacato ispettivo con la preassegnazione dei lotti. Dal momento che il criterio di assegnazione dell'appalto è stato quello del massimo ribasso, con un costo di assegnazione pari a 0,296 centesimi al minuto di chiamata, è chiaro che dovrà essere compresso il costo del lavoro e, conseguentemente, le tutele dei lavoratori, pena il fallimento dell'impresa aggiudicataria. Chiede, pertanto, al Governo di mantenere alta la guardia sulla vicenda, per garantire che diritti dei lavoratori siano salvaguardati. Nel segnalare che si tratta, infatti, di una situazione grave, che riguarda, tra l'altro, un'azienda partecipata dallo Stato, ricorda che è in corso di esame presso il Senato, in quella che dovrebbe essere la lettura definitiva, il disegno di legge d riforma del codice degli appalti, recentemente licenziato dalla Camera, che reca una specifica previsione volta a tutelare i lavoratori in caso di cambio di appalto nel settore dei call center.

5-06978 Lombardi: Utilizzo dei contratti di solidarietà da parte della società Telecom Italia.

  La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Roberta LOMBARDI (M5S) si rammarica del fatto che il Governo, rappresentando che l'istanza è ancora in fase istruttoria, non abbia risposto alla sua chiara domanda di conoscere a quanto ammonteranno, in termini assoluti e in percentuale, le risorse pubbliche destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà per la società Telecom nell'anno 2016, rispetto al totale delle risorse complessivamente stanziate per le integrazioni salariali straordinarie e i contratti di solidarietà. Stigmatizza il continuo ricorso di Telecom alle risorse pubbliche per il finanziamento di ammortizzatori sociali per gestire esuberi di personale, a fronte di dati di bilancio che evidenziano utili tali da permettere la distribuzione di dividendi ai soci anche negli anni in cui la società ha fatto ricorso ai contratti di solidarietà. Rimarca, a tale proposito, anche il fatto che, in concomitanza con l'attivazione di tali contratti, l'azienda ha proceduto a nuove assunzioni di personale, successivamente impiegato anche nelle aree in cui aveva dichiarato esuberi coperti con il contratto si solidarietà. A suo avviso, la concessione di ammortizzatori sociali a un'azienda sana costituisce un uso distorto delle risorse pubbliche, sottratte, peraltro, ad altre aziende che ne avrebbero una reale necessità.

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.25.

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prataviera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che non sarà possibile concludere la discussione delle risoluzioni nella seduta odierna, in quanto la presentazione di nuovi testi nella giornata di ieri e l'impossibilità per il sottosegretario di Bobba, che sta seguendo più direttamente la materia, Pag. 119di prendere parte alla seduta odierna per precedenti impegni all'estero in rappresentanza del Ministero, non consentono di procedere all'espressione dei pareri nella seduta di oggi.
  Assicura, in ogni caso, che resta fermo l'impegno a procedere alle votazioni nella prima seduta utile, nella settimana del 14 dicembre.

  Tiziana CIPRINI (M5S) illustra preliminarmente i contenuti salienti di un testo che accoglie sia i suggerimenti emersi nel corso del dibattito, sia quelli esposti dai soggetti ascoltati nel corso delle audizioni e che propone come testo unificato delle risoluzioni in discussione (vedi allegato 3). In particolare, ricorda che la proposta di risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative che prevedano: il blocco o la sospensione dell'aumento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS in vista di una loro riduzione fino al 24 per cento; l'introduzione di meccanismi di tutela in caso di malattia del lavoratore autonomo, tra cui anche l'esclusione dagli studi di settore nei casi di patologia grave o ricovero ospedaliero; l'azzeramento dei contributi o un regime fiscale agevolato per coloro che avviano una attività di lavoro autonomo; l'accesso e l'utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, dal Fondo sociale europeo e di sviluppo regionale; la previsione di specifici servizi diretti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo; l'accesso e la partecipazione alla formazione e aggiornamento professionale a tutti i liberi professionisti; la valorizzazione dei contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e occasionali, il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, anche prevedendo la possibilità di ricongiunzione a titolo non oneroso; il sostegno della maternità e della genitorialità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps e delle libere professioniste; la soluzione del problema della doppia contribuzione previdenziale obbligatoria degli artigiani e commercianti, all'INPS e all'ENASARCO; la costituzione di un tavolo di confronto permanente con i soggetti interessati al fine di agevolare la risoluzione dei problemi della categoria, tra cui, tra l'altro, quello dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, quello del regime di contribuzione degli agenti di commercio, quello del regime di tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni delle posizioni di iscritti silenti, garantendo e valorizzando tutti i periodi di contribuzione versati.
  Volendo, poi, fare una riflessione sul merito e sul metodo del lavoro condotto in Commissione, contesta fortemente l'atteggiamento del Governo e della maggioranza, che tentano continuamente di «scippare» le minoranze delle loro prerogative, intestandosi la paternità delle loro iniziative e sovvertendo i normali rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo. La Commissione, a suo avviso, è stata commissariata, già in occasione dell'approvazione del Jobs Act. Ma la cosa si è ripetuta più volte: su qualsiasi argomento la Commissione assuma iniziative, il Governo interviene per anticiparla o fermarla. Esorta i colleghi della maggioranza a ribellarsi a tali imposizioni, prendendo in considerazione anche l'idea di uscire dal partito, per rispetto della loro dignità. Osserva, inoltre, che a suo avviso anche gli uffici della Commissione avallerebbero tale atteggiamento prevaricatorio della maggioranza, in quanto hanno inoltrato la proposta di testo unificato elaborata dalla collega Gribaudo.
  Ricorda, a tale proposito, che già il 23 novembre, in quanto prima firmataria della prima risoluzione presentata in materia, aveva trasmesso ai colleghi una bozza di proposta di risoluzione unitaria. Eppure, nella seduta di ieri, l'on. Gribaudo ha dato conto della sua proposta di testo unificato delle risoluzioni che, tuttavia, non era stato condiviso da tutti i gruppi parlamentari, al solo scopo di «scippare» il M5S della sua iniziativa. È successo anche sul provvedimento sul whistleblowing Pag. 120che, presentato dal M5S, è stato completamente svuotato dalla maggioranza prima del suo esame in Assemblea. Si tratta di metodi prepotenti che ricalcano quelli del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e che, a suo avviso, umiliano la democrazia.

  Cesare DAMIANO, presidente, invita l'on. Ciprini, in primo luogo, a non coinvolgere nella polemica politica gli uffici della Commissione, che sono al di sopra delle parti e svolgono imparzialmente il proprio compito. Rileva, poi, che – come risulta anche dal resoconto della seduta di ieri – in nessun modo il testo proposto dall'on. Gribaudo è stato indicato come un testo condiviso da tutti i gruppi. Essendo compito del presidente garantire il rispetto delle regole in Commissione, assicura l'onorevole Ciprini che, nel caso in cui i gruppi non trovassero l'accordo sul merito di un testo unificato e sulle relative firme, sarà sua cura mettere in votazione le singole risoluzioni, secondo l'ordine di presentazione.

  Marialuisa GNECCHI (PD), dopo avere dato atto agli uffici dell'imparzialità e dello spirito di collaborazione con cui esercitano le loro funzioni, ricorda ai colleghi del M5S che quella che loro lamentano come una prevaricazione è, in realtà, un evento tutt'altro che inconsueto. Richiama, a tale proposito, la sua esperienza nella scorsa legislatura quando, pur avendo lei stessa, allora facente parte della minoranza, presentato una mozione volta a sollecitare un intervento sulle ricongiunzioni onerose, fu approvata quella, di contenuto analogo, presentata quattro mesi dopo dall'on. Cazzola. Ricorda anche la recente approvazione della risoluzione in Commissione relativa all'attivazione del meccanismo dei cosiddetti «vasi comunicanti», a prima firma dell'on. Simonetti, rammentando di aver attivamente partecipato alla sua stesura. Questi esempi, a suo avviso, dimostrano che è importante recuperare lo spirito di collaborazione che finora ha caratterizzato i lavori della Commissione, al di là del modo con cui si giunge alla condivisione delle iniziative.

  Walter RIZZETTO (Misto) si associa ai rilievi formulati dalla collega Ciprini in quanto, a suo avviso, nella fattispecie, è stata violata la prassi di considerare, quale testo base per la formulazione di un testo unificato, la risoluzione presentata per prima. Ricorda di avere chiesto nella seduta di ieri di inserire tra gli impegni richiesti al Governo anche la sospensione dell'applicazione degli studi di settore in caso di grave malattia del lavoratore autonomo, ma di non avere avuto risposta. Osserva che, a quanto pare, la maggioranza ha adottato il modus operandi del Governo in questa legislatura, più del Governo Renzi, in verità, che del Governo Letta. Si tratta di un atteggiamento prevaricatorio teso a ridurre gli spazi di discussione dei parlamentari, anche di maggioranza, come dimostra la blindatura del disegno di legge di stabilità, la cui discussione sarà limitata ai circa seicento emendamenti segnalati, e come ha dimostrato l’iter di approvazione della risoluzione sul caporalato da parte delle Commissioni riunite XI e XIII, in relazione alla quale il Governo porterà comunque avanti la sua iniziativa legislativa.

  Claudio COMINARDI (M5S) ritiene non corretto il comportamento dell'onorevole Gribaudo, che oggi non è presente alla seduta non permettendo di approfondire la discussione. Infine, pur ringraziando l'on. Gnecchi del suo contributo, rileva che al M5S non è mai capitato di ricevere dal Partito Democratico un appoggio così deciso come quello richiamato con riferimento alla risoluzione sui cosiddetti «vasi comunicanti».

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda all'on. Cominardi la fattiva collaborazione del gruppo del Partito Democratico alle iniziative del deputato Tripiedi sui lavoratori edili.

  Davide TRIPIEDI (M5S) riconosce di avere accettato volentieri il contributo dei colleghi della maggioranza, in particolare del presidente Damiano, e chiede all'onorevole Pag. 121Gribaudo di voler dimostrare una sensibilità analoga a quella dimostrata dal presidente Damiano. Rileva che, in ogni caso, non basterà certo una risoluzione a risolvere i problemi del lavoro autonomo ma l'approvazione di un testo condiviso potrà indicare al Governo la strada per risolverli. Fa pertanto appello al presidente per il ripristino del clima di rispetto e di collaborazione che ha sempre contraddistinto la Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, riconoscendosi unicamente un potere di moral suasion, fa appello al buon senso dei colleghi per giungere a una soluzione condivisa del problema. Rispondendo poi al merito delle osservazioni di alcuni colleghi, non ritiene corrispondente alla realtà l'immagine della Commissione schiacciata sulle posizioni del Governo. A tale proposito, ricorda l'approvazione di trentasette emendamenti alla legge delega n. 183 del 2014, il cosiddetto Jobs Act, e l'approvazione all'unanimità di emendamenti della Commissione al disegno di legge di stabilità attualmente in discussione. Non ravvisa, peraltro, particolari anomalie nel comportamento del Governo, che intende perseguire la realizzazione del suo programma. D'altronde, la selezione degli emendamenti da discutere nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità mira anche a tutelare le minoranze che, in tal modo, hanno la garanzia che la discussione potrà riguardare anche gli argomenti di loro interesse. Tornando al tema in discussione, ricorda che quello della prima firma della risoluzione unificata non è un diritto di primogenitura ma è uno degli aspetti, oltre ai contenuti, su cui i gruppi devono trovare un accordo politico. L'unica cosa che può garantire è quello di mettere in votazione le singole risoluzioni in ordine di presentazione, nel caso in cui i gruppi non giungano alla formulazione di un testo unificato. Invita, pertanto, i gruppi a sfruttare il tempo a disposizione fino al 14 dicembre per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo. Osserva, comunque, che il fatto che il Governo si attivi su temi all'esame del Parlamento non deve valutarsi negativamente, specialmente quando si tratti di risoluzioni, che per loro natura sono volte a sollecitare un impegno da parte dell'esecutivo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'espressione del parere di competenza alla VI Commissione.

  Titti DI SALVO (PD), relatrice, illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 122

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Nuovo testo unificato C. 259 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverto che nella seduta odierna si svolgerà l'esame in sede consultiva sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, recanti disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XII Commissione, che avrà luogo nella medesima seduta odierna.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, rilevato preliminarmente che il testo consta di quattordici articoli, osserva che l'articolo 1 definisce la sicurezza delle cure in sanità come parte costitutiva del diritto alla salute, specificando che essa è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. Il comma 2 stabilisce una connessione tra la sicurezza delle cure e le attività volte alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie, che concorrono alla realizzazione della sicurezza delle cure. L'articolo 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongano che tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), al fine di realizzare maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili, garantendo al tempo stesso la tutela del paziente, secondo quanto già previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 158, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 (cosiddetto «decreto Balduzzi»). Rileva che l'articolo 3 prevede l'affidamento all'ufficio del Difensore civico della funzione di Garante per il diritto alla salute, la cui struttura organizzativa è disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 3 dispone l'istituzione, in ogni regione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 4 del provvedimento. Ai sensi di tale ultimo articolo, l'Osservatorio, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e individua idonee misure anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Segnala che, ai sensi dell'articolo 5, le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che l'articolo 6 disciplina i casi di responsabilità penale Pag. 123dell'esercente la professione sanitaria. In particolare, il comma 2, introducendo l'articolo 590-ter del codice penale, dispone che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Essa è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute e le buone pratiche clinico-assistenziali. Sulla base della normativa vigente, l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Il comma 3 contiene una norma transitoria, per cui la disciplina vigente continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, fino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore. L'articolo 7 introduce un regime di doppia responsabilità civile, per la struttura e per l'esercente la professione sanitaria: la prima risponde, a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, dell'operato di esercenti la professione sanitaria di cui si sia avvalsa, anche se non dipendenti della struttura stessa, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero attraverso la telemedicina; l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Rileva che l'articolo 8 introduce l'obbligo di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, per chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. L'articolo 9 prevede che l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave e ne disciplina le modalità di esercizio. Il comma 6 fissa un limite all'azione di rivalsa, che non può eccedere un quinto della retribuzione mensile dell'esercente la professione sanitaria, il quale, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. Osserva che l'articolo 10 introduce l'obbligo per le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi di dotarsi di una copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera. Per gli esercenti la professione sanitaria che svolgano la propria attività al di fuori di tali strutture, il comma 2 conferma l'obbligo di stipulare un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, previsto dalla normativa vigente. Segnala che il comma 3, al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa, prevede anche l'obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in presìdi sanitari pubblici o nelle aziende del Servizio sanitario nazionale o in strutture private di stipulare, con oneri a proprio carico, una adeguata polizza di assicurazione e rinvia ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei criteri e delle modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria. Rileva che l'articolo 11 prevede che il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture sanitarie e dell'esercente Pag. 124la professione sanitaria. Si prevede che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. L'articolo 12 dispone l'istituzione, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese assicuratrici, del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Il Fondo, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nel caso in cui il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria, ovvero nel caso in cui la struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un'impresa che, al momento del sinistro, si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il Fondo è alimentato da contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. Segnala che l'articolo 13 dispone che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento delle consulenze tecniche e delle perizie a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio. Fa presente, infine, che l'articolo 14 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale, prevedendo che le disposizioni del provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Alla luce di tale ricostruzione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 6), che illustra brevemente.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
Atto n. 238.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, nel trasmettere il provvedimento ai fini dell'acquisizione del parere, ha evidenziato che, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, esso è stato trasmesso pur se privo del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fa presente, quindi, che, nell'assegnare il provvedimento, la Presidenza della Camera ha in ogni caso segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima della trasmissione di tale parere.
  Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

Pag. 125

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, rileva, preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, sulla base della delega di cui all'articolo 1, allegato B, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), è volto a recepire la direttiva 2013/54/UE, che ha armonizzato la legislazione europea con le norme internazionali stabilite dalla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) il 23 febbraio 2006 a Ginevra. In particolare, tale direttiva intende assicurare che gli Stati membri adempiano, mediante l'istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, comprese le ispezioni, gli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione. Segnala che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2015. Ricorda che la Convenzione stabilisce norme minime comuni, nel settore marittimo, per tutte le bandiere e per tutti i lavoratori coinvolti. Come si legge nella relazione illustrativa, essa si applica al trasporto marittimo internazionale e copre materie fondamentali in tema di lavoro marittimo, al fine di creare un unico strumento coerente e aggiornato che incorpori anche i principi fondamentali di altre convenzioni sul lavoro. Si prefigge di garantire condizioni di lavoro dignitose per i marittimi e condizioni di concorrenza eque per gli armatori. È considerata il quarto pilastro del quadro normativo internazionale per la qualità dei trasporti marittimi, integrando le tre convenzioni principali dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI): la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (convenzione SOLAS), la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (convenzione STCW) e la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento ad opera delle navi (convenzione MARPOL). Ricorda che, sulla base di quanto disposto dalla direttiva, ogni Stato membro deve garantire l'istituzione di efficaci e idonei meccanismi di attuazione e di controllo, la formazione adeguata del personale ispettivo nonché la previsione di idonee procedure di reclamo a bordo. Segnala che la materia del controllo e delle ispezioni del lavoro marittimo era stata disciplinata nell'ordinamento italiano dal decreto direttoriale n. 13 del 17 giugno 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle successive circolari attuative, prima, pertanto, dell'entrata in vigore della direttiva. Ciononostante, la Commissione europea ha avviato, nel maggio 2015, nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (procedura 2015/0202) per il mancato recepimento della direttiva. Con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, che consta di undici articoli e un allegato, fa presente in primo luogo che l'articolo 1 individua le sue finalità, consistenti, in particolare, nell'istituzione di un idoneo ed efficace sistema di attuazione e di controllo, ivi comprese le ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfino le prescrizioni della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo. L'articolo 2 indica le definizioni ricorrenti nel provvedimento mentre l'articolo 3 definisce il suo ambito di applicazione. In particolare, esso prevede l'applicazione della disciplina in esame a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima e ai relativi lavoratori marittimi e rinvia a un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di adattamento dei meccanismi di attuazione e di controllo previsti dal decreto per le navi che non effettuano viaggi internazionali e la cui stazza lorda è inferiore alle 200 tonnellate, al fine di tenere conto delle loro condizioni specifiche. Osserva che l'articolo 4 disciplina le funzioni delle autorità competenti. In particolare, a livello centrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita, tra l'altro, le funzioni di attuazione della normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, di coordinamento e indirizzo in materia di Pag. 126lavoro marittimo, nonché di programmazione di specifiche campagne ispettive, volte alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo e il coordinamento dell'attività ispettiva, svolta anche per le navi che facciano scalo in porti esteri dalle autorità competenti locali, ovvero gli uffici marittimi periferici, retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Segnala che, ai sensi dell'articolo 5, gli ispettori, aventi i requisiti professionali minimi indicati nell'allegato I ed inseriti in un apposito elenco redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, sono autorizzati ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della Convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. Il percorso formativo degli ispettori è verificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale. Rileva che l'articolo 6 disciplina le modalità di effettuazione delle ispezioni, distinte in: ispezioni iniziali per le navi nuove, propedeutiche al rilascio del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo; ispezioni intermedie, durante il periodo di validità del certificato di lavoro marittimo, rilasciato in base alla precedente ispezione; successive ispezioni di rinnovo alla scadenza del certificato. Le ispezioni intermedie riguardano esclusivamente le navi che effettuino viaggi internazionali o la cui stazza lorda sia superiore alle 200 tonnellate. È altresì prevista la possibilità di effettuare una ispezione addizionale, a seguito di un reclamo presentato all'autorità competente locale per presunte violazioni della normativa lavoristica. Osserva che lo schema di decreto non sembra prevedere il limite massimo di durata del certificato, limite che, secondo la citata Convenzione OIL, non può essere superiore a cinque anni, né i criteri di decorrenza del limite (in caso di rinnovo del certificato) né la figura del certificato provvisorio e altre norme in materia di certificato e di dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, definiti dalla stessa Convenzione e recepiti dall'articolo 8 del citato decreto direttoriale n. 13. Il successivo articolo 7 reca disposizioni in materia di informazioni sulle ispezioni, prevedendo, ai commi 1 e 2, la redazione di un rapporto in lingua italiana ed in lingua inglese, destinato al comandante della nave, all'armatore, ai lavoratori marittimi impiegati sulla medesima, ai rappresentanti di questi ultimi, alla autorità competente locale ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la segnalazione immediata al comandante della nave delle deficienze eventualmente riscontrate, con l'assegnazione di un termine per le relative correzioni. Qualora le deficienze siano rilevanti o siano stati oggetto di un reclamo a bordo, esse sono segnalate anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi. Potrebbe, in ogni caso, valutarsi l'opportunità di prevedere un richiamo espresso a quanto previsto dall'articolo 9. I successivi commi 3 e 4 prevedono la redazione di un rapporto annuale sulle attività ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale. Segnala che l'articolo 8 disciplina le modalità di gestione dei reclami ricevuti da un'autorità competente locale circa presunti casi di violazione delle norme della Convenzione. Con riferimento alla previsione della trasmissione di una copia dei reclami non infondati e del relativo seguito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere la trasmissione all'Ispettorato nazionale del lavoro istituito dal decreto legislativo n. 149 del 2015. Analoga esigenza di coordinamento, potrebbe valutarsi anche con riferimento all'articolo 4, comma 1, che attribuisce all'autorità competente centrale, costituita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le altre, la funzione di programmare d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con l'INPS e con l'INAIL specifiche campagne ispettive, intese alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle Pag. 127navi. Ricorda, anche a questo proposito, che è tutt'ora irrisolto il problema, più volte sollevato dalla nostra Commissione, del coordinamento tra la normativa specifica relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro dei lavoratori marittimi con le norme previste per la generalità dei lavoratori dal decreto legislativo n. 81, quanto a strumenti, soggetti preposti, diritti e doveri delle parti. In questo contesto va valutato anche l'intreccio esistente in merito alla tutela e sicurezza del lavoro in mare tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 9 disciplina, invece, i casi in cui vanno disposti la sospensione delle operazioni o il fermo della nave. I commi da 2 a 4 prevedono che, qualora le deficienze comportino un pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, l'autorità competente locale disponga la sospensione delle operazioni e che, ove siano riscontrate deficienze che rappresentano un pericolo per la incolumità, salute o la sicurezza dei lavoratori a bordo oppure carenze che costituiscono una grave e ripetuta violazione delle prescrizioni della Convenzione, si determini il fermo della nave. La norma prevede che il provvedimento di fermo non sia revocato fino a quando non sia posto rimedio alle carenze riscontrate, oppure l'autorità competente non abbia accettato il piano per correggerle. Si prevede, inoltre, che avverso il provvedimento di fermo può essere presentato ricorso amministrativo nei termini previsti dalla legislazione vigente. Osserva che l'articolo 10 prevede, per le attività di ispezione e di certificazione l'adozione di tariffe, a carico dell'armatore o del raccomandatario marittimo ovvero di altro rappresentante dell'armatore, in solido con il proprietario della nave, mentre l'articolo 11 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Infine, l'Allegato 1 elenca i requisiti minimi che devono possedere gli ispettori per eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della Convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. Con riferimento all'allegato 1, relativo ai requisiti professionali minimi degli ispettori, potrebbe essere utile verificare le ragioni per cui al numero 2, lettera a), si considera sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo livello ad indirizzo trasporti e logistico, ovvero la laurea triennale in scienze nautiche, mentre alla successiva lettera b) si richiede la laurea magistrale in ingegneria navale o meccanica, o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e aver esercitato la professione cui dà titolo la laurea per almeno cinque anni.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 3 dicembre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

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