CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 3 dicembre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.
Audizione del sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

(Svolgimento e conclusione).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Gianpiero BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  I deputati Andrea CECCONI (M5S), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Marilena FABBRI (PD) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

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  Gianpiero BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ringrazia il sottosegretario Gianpiero Bocci e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 18 novembre 2015, ha convenuto all'unanimità di procedere ad alcune modifiche nella composizione del Comitato permanente per i pareri, già costituito nella seduta del 16 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, e rinnovato, nella sua composizione, nella seduta del 23 luglio 2015. La composizione del Comitato permanente per i pareri è pertanto, secondo quanto stabilito all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, la seguente: Marilena Fabbri (PD), Luigi Famiglietti (PD), Daniela Matilde Maria Gasparini (PD), Enzo Lattuca (PD), Giuseppe Lauricella (PD), Alessandro Naccarato (PD), Matteo Richetti (PD), Emanuele Cozzolino (M5S), Federica Dieni (M5S), Danilo Toninelli (M5S), Annagrazia Calabria (FI-PdL), Elena Centemero (FI-PdL), Paola Pinna (SCpI), Stefano Quaranta (SI-SEL), Dore Misuraca (AP), Cristian Invernizzi (LNA), Gian Luigi Gigli (PI-CD), Ignazio La Russa (FDI-AN) e Albrecht Plangger (MISTO).
  L'ufficio di presidenza del Comitato rimane così composto: presidente Alessandro Naccarato (PD), vicepresidente Emanuele Cozzolino (M5S), segretario Gian Luigi Gigli (PI-CD).

  La Commissione prende atto.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 3297).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2015.

  Dorina BIANCHI (AP), relatrice, ad integrazione della precedente relazione, fa presente innanzitutto che, la proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3359, a prima firma della deputata Mucci, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, prevedendo altresì meccanismi penalizzanti per chi non osserva detti princìpi. A tal fine, anche il provvedimento in questione – come le proposte di legge C. 3297 e C. 1278, già esaminate – modifica la legge n. 165 del 2004, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – reca per l'appunto i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. Nel dettaglio, osserva che l'articolo 1 di tale proposta modifica l'articolo 4, comma 1, Pag. 24della legge n. 165 del 2004, sostituendo integralmente la lettera c-bis) – recentemente introdotta dalla legge n. 215 del 2012 – dopo la quale, inoltre, vengono aggiunte le lettere c)-ter e c-quater. Il testo in esame, dunque indica le specifiche misure da adottare ai fini della «promozione dell'equilibrio di genere» nell'accesso alle cariche elettive, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali adottabili a livello regionale. Pertanto – al pari della proposta di legge C. 3297, approvata dal Senato – il testo prevede tre ipotesi con riferimento alle liste bloccate, alle liste con preferenze, ai collegi uninominali. Nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze (liste bloccate), il numero 1) della nuova lettera c-bis) prevede che deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso nelle liste medesime, a pena di inammissibilità. Qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, il numero 2) della nuova lettera c-bis) stabilisce che le preferenze si considerano validamente espresse solo nel caso in cui siano attribuite a due candidati di genere diverso, pena l'annullamento di entrambe le preferenze. Nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, il numero 3) della nuova lettera c-bis) prevede che sia obbligatoria la presentazione di liste di candidati contraddistinte dal medesimo simbolo e composte da un uguale numero di candidati dei due generi, a pena di inammissibilità della lista stessa. I numeri 4) e 5) della nuova lettera c-bis) contemplano poi il caso di sistemi elettorali diversi da quelli precedentemente indicati per il quale si prevede comunque l'applicazione dei medesimi principi, prevedendo forme di incentivazione di genere in caso di riparto delle eventuali risorse spettanti ai gruppi consiliari. Le lettere c)-ter e c-quater, che vengono aggiunte dopo la lettera c-bis), nell'ambito dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 165 del 2004, prevedono, rispettivamente, la presenza paritaria di candidati dei due generi come condizione di accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione nei programmi di comunicazione politica durante le campagne elettorali, nonché la dichiarazione di illegittimità della candidatura contemporanea in più circoscrizioni. L'articolo 2 della proposta poi aggiunge un articolo 4-bis al capo I della legge n. 165 del 2004 prevedendo, al comma 1, come principio fondamentale a cui le leggi regionali devono adeguarsi nella disciplina delle modalità di nomina o elezione delle giunta regionale, la previsione della presenza paritaria di candidati dei due generi nella composizione della giunta regionale medesima. Al comma 2 di tale articolo 2, conseguentemente, si prevede poi una modifica dell'articolo 1 della legge n. 165 del 2004, al fine di precisare che il capo I di tale legge n. 165 stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, oltre ai principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, anche la composizione della giunta regionale. L'articolo 3, infine, prevede disposizioni di attuazione del provvedimento, prevedendo, tra l'altro, meccanismi sanzionatori in caso di mancata attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario, con applicazione dell'articolo 126 della Costituzione.
  Evidenzia che la proposta di legge C. 3354, a prima firma Centemero, prevede l'introduzione di disposizioni transitorie, valide per la prima e per la seconda elezione dei consigli regionali successive alla data di entrata in vigore della disposizione, volte a garantire l'equilibrio della rappresentanza tra le donne e gli uomini negli stessi consigli. Aggiungendo un nuovo articolo 5-bis dopo il Capo II della legge n. 165 del 2004, si prevedono taluni principi fondamentali a seconda dei sistemi elettorali adottati a livello regionale. Alla lettera a) del comma 1 di tale articolo 5-bis si prevede che, qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, ciascuna lista debba essere formata in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 50 per cento, a pena di inammissibilità della stessa, e sia Pag. 25data la facoltà all'elettore di esprimere due preferenze, purché in favore di candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Alla lettera b), è stabilito che qualora la legge elettorale preveda la votazione di liste senza espressione di preferenze, ciascuna lista debba essere formata mediante alternanza tra candidati di sesso diverso. Infine, alla lettera c), è previsto che qualora la legge elettorale preveda collegi uninominali vi debba essere un equilibrio tra le candidature presentate con il medesimo simbolo in modo che nel numero complessivo dei candidati uninominali i candidati di ciascun sesso non eccedano il 50 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore. Al comma 2 dell'articolo 5-bis viene precisato che le regioni adottano le disposizioni legislative necessarie per l'attuazione dei principi fondamentali previsti dal comma 1 entro il sesto mese antecedente lo svolgimento della prima elezione dei rispettivi consigli regionali. Inoltre, qualora non provvedano entro tale termine, si applicano direttamente le disposizioni previste dal comma 1, rimanendo sospesa l'applicazione delle misure eventualmente adottate per i medesimi fini ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della stessa legge n. 165 del 2004. Propone, infine, di adottare la proposta di legge C. 3297, già approvata dal Senato, quale testo base per il seguito dell'esame.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) chiede il motivo per il quale non si è giunti all'elaborazione di un testo unificato che tenesse conto del contenuto di tutte le proposte abbinate.

  Dorina BIANCHI (AP), relatrice, ritiene che il testo della proposta di legge C. 3297, già approvata dal Senato, possa rappresentare un buon punto di partenza per il seguito della discussione, considerato che tale provvedimento è stato largamente condiviso presso l'altro ramo del Parlamento, ferma restando la possibilità per tutti i gruppi di presentare proposte emendative.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C 3297, già approvata dal Senato.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che secondo quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi in data odierna, il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 3297, adottata come testo base, è fissato a martedì 15 dicembre alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.