CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2015
551.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni.
(Svolgimento e conclusione).
Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Aldo RESCHIGNA, coordinatore vicario della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  I deputati Marilena FABBRI (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Andrea CECCONI (M5S) e Mara MUCCI Pag. 45(Misto) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Aldo RESCHIGNA, coordinatore vicario della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ringrazia il dottor Reschigna e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, introduce l'audizione.

  Gianclaudio BRESSA, sottosegretario di Stato agli affari regionali, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  I deputati Andrea CECCONI (M5S), Teresa PICCIONE (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Marilena FABBRI (PD) e Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Gianclaudio BRESSA, sottosegretario di Stato agli affari regionali, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ringrazia il sottosegretario Gianclaudio Bressa e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 15.40.

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo sul tema «La futura evoluzione istituzionale dell'Unione: potenziare il dialogo politico tra il PE e i parlamenti nazionali e rafforzare il controllo sull'esecutivo a livello europeo» (Bruxelles, 19 novembre 2015).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che lo scorso 19 novembre si è recato in missione a Bruxelles, in rappresentanza della I Commissione, per partecipare alla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo sul tema «Futura evoluzione istituzionale dell'Unione: intensificare il dialogo politico tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e rafforzare il controllo sull'esecutivo a livello europeo».
  In esito allo svolgimento della missione, presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (vedi allegato 1).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 2 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che la Pag. 46proposta di legge C. 2520, come modificata dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi della Rete internet e si concentra, in particolare, sugli aspetti connessi al principio di neutralità della rete. Quest'ultimo inteso come possibilità garantita a tutti di accedere agli strumenti, alle informazioni, ai contenuti e ai servizi di internet, come delle altre infrastrutture di comunicazione in modo paritario, senza distinzioni o segmentazioni corrispondenti a livelli di utilizzo diversi.
  Il provvedimento mira ad aumentare le possibilità di scelta e la libertà di espressione su internet per tutti i cittadini; come evidenziato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, dovrebbero essere gli utenti finali, infatti – e non i fornitori di accesso a internet – a poter chiedere di privilegiare una classe di servizio, decidendo quali contenuti vogliono inviare e ricevere, quali servizi, applicazioni, hardware e software vogliono usare a tale scopo e dove fornirsene.
  Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, modificato in sede referente, reca le definizioni rilevanti per la proposta di legge, con riferimento alla rete internet, alla piattaforma tecnologica, al fornitore di servizi della società dell'informazione, al fornitore di reti o servizi della società di comunicazione elettronica, all'esperienza utente, all'accesso best effort (modalità di utilizzo delle rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione).
  L'articolo 2, anch'esso modificato dalla Commissione di merito, prevede che non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica come «accesso ad internet», un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non internet». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla «rete internet».
  Il comma 1 dell'articolo 3, modificato in sede referente, afferma il principio della neutralità della Rete. Si stabilisce infatti che ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non sia consentito ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi internet ovvero rallentarlo rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima velocità di banda e con accesso illimitato alla rete internet. Viene fatta eccezione per i casi in cui misure di ostacolo o rallentamento dell'accesso risultino necessarie, comunque per brevi periodi, per ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità; preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica in oggetto o del terminale dell'utente finale; limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previo consenso dello stesso utente; dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisprudenziali.
  Anche il comma 2 prevede una deroga al principio di neutralità della Rete. Si stabilisce infatti che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso best effort deve in ogni caso far parte dell'offerta, essere pubblicizzato con la medesima evidenza Pag. 47nelle offerte commerciali di cui si tratta e, di queste, deve costituire la tariffa base. Secondo il comma 3, è vietato collegare al prezzo di tale offerta specifici servizi o contenuti. Si prevede, inoltre, al comma 4, una procedura nel caso di possibili danni all'integrità e alla sicurezza di internet derivanti dal traffico proveniente da un utente finale. Si prevede altresì, al comma 5, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisca standard minimi, aggiornati annualmente, di qualità per l'accesso al servizio.
  L'articolo 4 definisce il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione dei software, contenuti e servizi. Si stabilisce che gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica utilizzata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software proprietari o open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. In particolare gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica interessata di reperire contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore. È pertanto vietato ai fornitori di servizi della società dell'informazione limitare o subordinare all'acquisto di determinati software tali diritti. A ciò si accompagna il diritto di disinstallare software o contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che non si tratti di elementi imposti da norme imperative. I due articoli successivi (artt. 4-bis e 4-ter), aggiunti in sede di esame degli emendamenti, impongono ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica di pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione trasparenza le offerte ivi menzionate specificando quali consentano l'accesso ad internet e quali invece a porzioni di rete o a sottoinsiemi di servizi e le sanzioni per le violazioni di quanto previsto dalla proposta di legge.
  La proposta di legge di cui si tratta può essere ricondotta alla materia «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), di esclusiva competenza legislativa dello Stato. Viene altresì in rilievo la materia «ordinamento della comunicazione», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e la regione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale ha peraltro, in più occasioni, (tra le altre, sentenza n. 336 del 2005) evidenziato le strette connessioni della materia «ordinamento della comunicazione» con altri ambiti di competenza esclusiva statale. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.

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