CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 1° DICEMBRE 2015

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 26 novembre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 14.50.

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Variazioni nella composizione della Commissione.

  Comunica che il deputato Mariastella Gelmini (FI-PdL) è entrata a far parte della Commissione.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa Nota di variazioni.
C. 3445 Governo, approvato dal Senato, e C. 3445-bis, Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 25 novembre 2015.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che, che sono stati presentati quattro emendamenti al disegno di legge C. 3444 Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)» (vedi allegato 1). Invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Crippa 3444/X/1.1, 3444/X/1.2 e 3444/X/1.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Galperti 3444/X/1.4, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: sostituire le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico» con le seguenti: «Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2», e conseguentemente sostituire, dopo le parole: «nelle more dell'emanazione del», la parola «decreto» con la parola «regolamento».

  La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme del relatore.

  Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 3444/X/1.1 volto ad intervenire sulla disciplina relativa al fondo per la manifattura digitale di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014). In particolare, ricorda la risposta alla sua interrogazione n. 5-06811 svolta in Commissione lo scorso 29 ottobre, nella quale il sottosegretario Giacomelli ha riferito che sono state presentate solo 6 domande per la concessione delle agevolazioni disposte dal fondo a sostegno della manifattura digitale, nonostante per il 2015 siano stati stanziati 10 milioni di euro. Al riguardo, ritiene sia opportuno intervenire sulla normativa vigente – come del resto sottolineato dal rappresentante del Governo che nella sua risposta ha auspicato che le risorse che residueranno dal 2015 possano essere destinate a una riproposizione dell'intervento eventualmente modificato – prevedendo la riduzione del numero delle imprese aggregate che possono presentare le domande di concessione delle agevolazioni, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse e favorire lo sviluppo della filiera della manifattura digitale che ritiene assolutamente strategica. L'altra modifica che ritiene di proporre Pag. 244è quella di eliminare l'obbligo previsto di valorizzare le collaborazioni con istituti pubblici, università e istituzioni scolastiche. Segnala infine che negli Stati Uniti è stato stanziato circa 1 miliardo di dollari per la filiera della manifattura digitale, mentre in questo caso si tratta, di intervenire senza nuovi oneri finanziari per semplificare l'accesso delle aggregazioni di imprese alle agevolazioni.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, pur giudicando estremamente interessanti e meritevoli di approfondimento le considerazioni svolte dal collega Crippa, sottolinea che le proposte emendative si riferiscono solo agli «individui», mentre si potrebbe pensare anche all'individuazione di un soggetto «impresa». In secondo luogo, si propone di sopprimere la valorizzazione delle collaborazione rispetto alle quali la normativa vigente non prevede un obbligo. Non ritiene di poter risolvere in questa sede le questioni poste dal collega Crippa.

  La sottosegretaria Simona VICARI, nel giudicare anche condivisibili le riflessioni svolte dal deputato Crippa, sottolinea come le modifiche proposte siano di particolare rilevanza soprattutto per quanto riguarda la riduzione delle aggregazioni di soggetti ammessi alle agevolazioni. Quanto alla specifica questione delle collaborazioni con istituti di ricerca ed università, segnala che il Governo ha emanato un bando che rafforza la collaborazione con il mondo imprenditoriale e l'industria.

  Gianluca BENAMATI (PD), nel sottolineare che l'emendamento del collega Crippa pone una questione di rilievo e meritevole di approfondimento, sollecita il Governo perché si approfondisca le motivazione della scarsa risposta al bando sulla manifattura digitale eventualmente anche al fine di modificare la disciplina attuale. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Crippa 3444/X/1.1.

  Davide CRIPPA (M5S) dichiara la propria disponibilità ad accogliere le eventuali proposte di riformulazioni del relatore sulla questione dei parametri soggettivi. Esprime perplessità sulla risposta fornita dalla sottosegretaria Vicari che ha richiamato collaborazioni tra università e imprese che non appaiono congruenti con la questione posta. Sottolinea la necessità che siano individuate soluzioni normative più efficaci affinché i fondi stanziati per la manifattura digitale siano effettivamente utilizzati per quelle finalità, trattandosi di un settore assai competitivo che può incrementare la capacità produttiva del Paese. Ribadisce quindi la sua disponibilità a valutare eventuali proposte di riformulazioni del relatore che tengano conto dei profili problematici fin qui da lui evidenziati.

  Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che, qualora vi fosse la disponibilità del collega Crippa a ritirare l'emendamento n questione, il Governo e la maggioranza potrebbero proficuamente lavorare per giungere alla stesura di un intervento normativo idoneo che intervenga innanzitutto sulla modifica dei parametri soggettivi.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, osserva che è ampiamente condivisa da tutte le forze politiche presenti in Commissione la necessità che le risorse destinate alla manifattura digitale non siano inutilmente disperse.

  Davide CRIPPA (M5S) ritira l'emendamento il proprio emendamento 3444/X/1.1, non essendo preclusa la possibilità di una sua ripresentazione presso la Commissione referente, auspicando che la questione posta possa trovare adeguata soluzione. Chiede pertanto al relatore di richiamare la problematica relativa allo scarso accesso alle agevolazioni previste per la manifattura digitale nelle sue proposte di relazione.
  Illustra quindi le finalità dell'emendamento del proprio emendamento 3444/X/1.2, in materia di remunerazione della capacità produttiva e del sistema del capacity payment che – come più volte sottolineato dal proprio gruppo – dovrebbe Pag. 245essere eliminato al fine di non mantenere in vita centrali non più necessarie che rappresentano solamente un inutile centro di costo che grava sulle tasche dei cittadini.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, pur condividendo l'opportunità di intervenire per modificare il sistema del capacity payment non ritiene che la mera abrogazione della normativa vigente sia una scelta condivisibile. Conferma quindi il parere contrario già espresso sull'emendamento Crippa 3444/X/1.2.

  La Commissione respinge l'emendamento Crippa 3444/X/1.2.

  Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 3444/X/1.3, in materia di remunerazione dei concessionari delle opere idroelettriche, questione che è stata oggetto di una specifica segnalazione da parte dell'Autorità Antitrust e sulla quale è in corso una procedura di infrazione a carico dell'Italia per violazione dei principi di tutela della libera concorrenza. Ricorda che, se il sistema delle concessioni fosse modificato aprendolo all'ingresso di nuove imprese mediante la previsione di bandi di gara per le concessioni, potrebbero prevedersi nuove entrate per lo Stato e, in particolare per il demanio, calcolare nella misura di circa 5 miliardi di euro.
  Ricordato come la questione sia stata avanzata dal proprio gruppo durante la discussione del disegno di legge sulla concorrenza, ritiene sia giunto il momento di affrontarla in via definitiva superando i rilievi dell’Antitrust e dell'Unione europea.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, condivide la necessità di porre mano alla disciplina delle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche ma, anche in considerazione delle procedure di infrazione comunitaria in corso, non ritiene di poter modificare il parere contrario già espresso sull'emendamento Crippa 3444/X/1.3.

  La Commissione respinge l'emendamento Crippa 3444/X/1.3.

  Guido GALPERTI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al proprio emendamento 3444/X/1.4 e ne illustra le finalità. Sottolineato che il Banco Nazionale di Prova ((BNP) per le armi fu istituito nei primi anni del ’900 a Gardone Val Trompia, ricorda che nel 2007 fu inserito tra gli enti inutili e ci vollero tre anni per sanare questo errore marchiano. Osserva che la modifica si rende necessaria in quanto il BNP ha dimostrato di avere un'ottima organizzazione che non necessita di essere stravolta. Purtroppo il decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2010 ha introdotto pesanti cambiamenti i cui risultati devono essere dimostrati in termini di efficacia e di miglioramento dell'efficienza della struttura. Auspica quindi che il regolamento previsto per disciplinare l'organizzazione futura di BNP possa essere emanato dopo un confronto costruttivo con gli addetti del settore che quotidianamente si confrontano con i problemi reali del Banco.

  Ludovico VICO (PD) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento Galperti 3444/X/1.4, in quanto ritiene si tratti di materia estranea alle competenze della Commissione.

  La Commissione approva l'emendamento Galperti 3444/X/1.4, come riformulato (vedi allegato 2).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che il relatore ha presentato quattro proposte di relazione riferite alle tabelle n. 2 (vedi allegato 3), n. 3 (vedi allegato 4), n. 7 (vedi allegato 6) e n. 13 (vedi allegato 7), limitatamente alle parti di competenza della X Commissione, nonché alle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità, che sono state anticipate per email a tutti i commissari.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra le proposte di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2, concernente Pag. 246lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016; sulla Tabella n. 3, concernente lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016; sulla Tabella n. 7 concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016; sulla Tabella n. 13 concernente lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016.
  Con riferimento alla richiesta del collega Crippa di prevedere nelle proposte di relazione un'osservazione relativa alla questione posta nel suo emendamento 3444/X/1.1, relativamente alla manifattura digitale, propone di riformulare la lettera a) delle osservazioni alla Tabella n. 3, aggiungendo infine il seguente periodo: «nonché di interventi sulle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, volti, tra l'altro, al sostegno di manifattura sostenibile e artigianato digitale, al fine di favorire accessibilità e ottimizzazione delle risorse stanziate;».

  Davide CRIPPA (M5S), nel ribadire quanto il sottosegretario Giacomelli ha avuto modo di sottolineare rispondendo alla sua interrogazione n. 5-06811, circa l'opportunità di una revisione della normativa in materia di agevolazioni previste per la manifattura digitale, invita il relatore a formulare in maniera più dettagliata la sua osservazione.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, conferma la riformulazione dell'osservazione alla lettera a) della proposta di relazione relativa alla Tabella n. 3.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che il gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato una proposta alternativa di relazione (vedi allegato 8) che sarà posta in votazione solo ove non approvate le proposte di relazione del relatore, on. Taranto.

  Lara RICCIATTI (SI-SEL) illustra la proposta alternativa di relazione, osserva preliminarmente che le proposte di relazione favorevole del relatore Taranto presentano, a suo avviso, l'incongruenza di contenere numerose osservazioni che sembrano manifestare le criticità della manovra in esame e in contrasto con il dichiarato orientamento favorevole alla manovra di bilancio da parte della maggioranza. Lamenta che nei provvedimenti in esame sono favoriti gli investimenti privati a scapito di quelli pubblici e non risultano presenti interventi significativi per rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno; per quanto riguarda le competenze della Commissione rileva una assenza totale di interventi sul fronte degli investimenti in ricerca e sviluppo nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e sei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico. Aggiunge che sono previste misure del tutto inadeguate a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca; risultano insoddisfacenti gli interventi per la tutela e la promozione del made in Italy e nessuna misura viene prevista per accelerare l'attuazione dell'Agenda digitale e il Piano nazionale per la banda ultra-larga volte ad accelerare la realizzazione della rete a banda larga e ultra-larga; non vi sono misure per definire una volta per tutte l'annoso problema della restituzione dei debiti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti Pag. 247delle imprese ed evidenzia l'assenza di interventi per favorire la liquidità delle imprese stesse a partire dal rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI. Per tutti questi motivi ha ritenuto di presentare una proposta di deliberazione contraria.

  Ludovico VICO (PD), nel dichiarare il voto favorevole sulle proposte di relazione del relatore Taranto, lo ringrazia, in particolare, per aver accolto nelle osservazioni formulate molte delle sue sollecitazioni riguardo ad un maggiore sostegno del Mezzogiorno.

  Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che nelle proposte di parere mancano numerose questioni segnalate in fase di discussione quali la necessità di non finanziare nuovamente le strutture di interconnessione, come invece previsto dai commi 483-488 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, in seguito a una proposta emendativa presentata al Senato dall'onorevole Mucchetti. In base a queste disposizioni per sei anni i soggetti che si impegnano a realizzare interconnector potranno avere a disposizione ben 6 miliardi di euro. Espresso rammarico per il fatto che l'AEEGSI non abbia inviato il contributo richiesto nella seduta dello scorso 24 novembre sulle garanzie relative all’interconnector, sottolinea che non si riesce a comprendere la relazione tra il fondo di garanzia previsto nel disegno di legge di stabilità 2016 e la fideiussione stabilita nella normativa precedente. Ritiene che le opere di interconnessione, se sono private, debbono essere finanziate da soggetti privati e non dai cittadini. Richiamate le vicende relative all'acquisizione da parte di Terna della rete elettrica ferroviaria, osserva che nel passaggio di una infrastruttura dal pubblico al privato Terna viene remunerata, dall'altro canto, quando una interconnessione pubblica diviene privata, essendo l'operazione di Terna sostenuta da 24 soggetti privati, non è richiesta ai privati alcuna corresponsione del valore dell'infrastruttura, se non il fatto che dopo vent'anni esso deve tornare alla collettività, dietro valutazione del valore residuo che, diversamente da quanto accade per il pubblico, deve invece essere corrisposto ai privati.
  Rileva che altro aspetto preoccupante della manovra è relativo alla vicenda Ilva, soprattutto a seguito della recente decisione del tribunale elvetico. Rileva che i finanziamenti previsti non sono volti a investimenti ambientali, ma all'impossibilità di utilizzare 1 miliardo 200 milioni della famiglia Riva, come del resto ampiamente previsto dal proprio gruppo.
  Esprime preoccupazione per l'utilizzo dei fondi del MiSE per lo sviluppo delle imprese che, da notizie di stampa, sarebbe destinato per il 73 per cento a programmi di armamento della difesa. Il comparto si compone di 112 società, 50 mila occupati e 13,3 miliardi di fatturato, a fronte del fatto che le PMI raggruppano 134 mila società con 3,9 milioni di occupati cui resta solo il 27 per cento degli stanziamenti. Questi dati confermano la politica bellica del Paese che privilegia l'industria degli armamenti e della difesa a scapito dell'innovazione tecnologica in ambito civile. Sottolinea pertanto questa carenza di attenzione nei confronti della maggior parte delle imprese all'interno delle proposte di relazione predisposte dal collega Taranto.
  Lamenta inoltre che è stata prevista un'aliquota al 5 per cento per le prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all'aliquota del 4 per cento, mentre nessuna agevolazione ulteriore è prevista per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Ritiene infine che l'ulteriore aumento della bolletta energetica sarà camuffato dalla deplorevole misura di far pagare il canone RAI in bolletta. Ricorda infine che le promesse del Governo Renzi sono state ampiamente smentite con la questione della tassazione del pellet, che rappresenta la rovina di un'intera filiera produttiva.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, in risposta alle osservazioni del collega Crippa, per le quali vi sarebbe nelle proposte di Pag. 248relazione una scarsa attenzione al mondo delle imprese, richiama le osservazione alle lettere a) e b) della proposta di relazione relativa alla Tabella n. 3, nonché alle lettere a), b) e c) della Tabella n. 2.
  Per quanto riguarda il caso Ilva richiama il collega Crippa alla osservazione contenuta alla lettera e) della Tabella n. 3.
  Con riferimento all’interconnector, ritiene che in fase discussione dei provvedimenti in esame era emersa la necessità di approfondimento del tema e che si era sostanziata nella decisione assunta in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di chiedere informazioni e valutazione in materia all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
  Per quanto riguarda i rilievi della collega Ricciati in merito all'eccessivo numero di osservazioni a fronte di una proposta di relazione favorevole, richiama il quarto e il quinto capoverso delle premesse relative alla Tabella n. 2, sottolineando che all'apprezzamento generale dell'impianto della manovra è naturale che si accompagnino una serie di richieste di intervento a partire dal capitolo riguardante le politiche per il Mezzogiorno che, come è noto, è compito che il Governo ha ritenuto di affidare alla lettura del provvedimento da parte della Camera.

  Gianluca BENAMATI (PD) dichiara, a nome del proprio gruppo, voto favorevole sulle proposte di relazione del relatore, manifestando un complessivo apprezzamento della manovra di bilancio in esame e per lo sforzo compiuto dal Governo nel mettere a disposizione 16 miliardi di euro per impedire le clausole di salvaguardia sulla tassazione indiretta e sulle accise, la riduzione dell'IMU-TASI e numerose altre misure positive richiamate nel suo intervento di ieri, tra cui la riduzione dell'IMU sui cosiddetti imbullonati, l'avvio della riduzione dell'Ires, l'estensione dell'esenzione Irap, il passaggio al superammortamento al 140 per cento, con prospettiva di aumento per le aziende del Sud.
  Sottolinea che l'evoluzione della vicenda Ilva desta preoccupazione e, al riguardo, il Parlamento e il Governo dovranno aprire una ulteriore riflessione su nuove soluzioni.
  Auspica che nel passaggio alla Camera i disegni di legge in esame possano essere ulteriormente migliorati nel senso indicato dalle osservazioni del collega Taranto, nella consapevolezza di operare in condizioni difficili di bilancio pubblico e con l'orgoglio di avere contribuito a sostenere la ripresa del Paese nell'anno in corso.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016; approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 3 (vedi allegato 5), concernente lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016; approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 7 concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016; approva quindi la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 13 concernente lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016.
  Delibera, altresì, di nominare ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il deputato Taranto quale relatore presso la Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 26 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 16.10.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
Atto n. 244.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Sottolinea che lo schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli e di 2 Allegati (A e B), ma interviene in maniera significativa novellando il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 attuativo della precedente direttiva in materia di attrezzature a pressione. Il decreto legislativo n. 93 del 2000 si applica alle attrezzature a pressione definite ai sensi del citato decreto legislativo come «i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili».
  L'articolo 1 reca le necessarie disposizioni di aggiornamento del testo del decreto legislativo n. 93, appena citato. La lettera a) modifica il titolo del decreto legislativo vigente aggiornandolo con il riferimento alla direttiva 2014/68/UE. Le lettere da b) ad f) modificano l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 relativo alle definizioni, al fine di adeguarle a quelle contenute nella direttiva 2014/68/UE. Le modifiche comportano sia l'inserimento di nuove definizioni (lettere c) ed e)) sia una sostituzione di quelle vigenti (lettera d)). Le lettere g) e h) modificano l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che disciplina l'esclusione dal campo d'applicazione. Le previsioni della direttiva 2014/68/UE sono in realtà già contemplate dal decreto legislativo vigente e le modifiche apportate aggiornano i riferimenti normativi in esso contenuti. Tali riferimenti riguardano: i recipienti semplici a pressione; gli apparecchi per aerosol; le attrezzature per il funzionamento di alcuni tipi di veicoli (quelli a motore e loro rimorchi, i veicoli agricoli e forestali, veicoli a motore a due o tre ruote o dei quadricicli); le armi, le munizioni, il materiale bellico di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b) del TFUE nonché le attrezzature e gli insiemi progettati a fini militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico; le attrezzature per il trasporto di merci pericolose, le attrezzature a pressione trasportabili e quelle contemplate nel Codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose (IMDG); le attrezzature a pressione appartenenti, sulla base della classificazione di cui all'articolo 9 del presente schema di decreto, alla categoria I, stabilita secondo criteri di rischio crescente. Rientrano in questa tipologia i recipienti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ossia: recipienti che contengono gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0.5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), secondo limiti stabiliti; i recipienti che contengono liquidi con tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar) entro limiti stabiliti; attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, che generano temperature superiori a 110 Co; tubazioni destinate a contenere gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi rispondenti ad determinate specifiche; accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati alle attrezzature sopra elencate. Rientrano anche le attrezzature disciplinate dalla normativa nazionale volta a recepire alcune direttive in materia di macchine, ascensori, materiale elettrico, dispositivi medici, apparecchi a gas, apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Pag. 250
  La lettera i) sostituisce integralmente l'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, relativo alla messa a disposizione sul mercato e alla messa in servizio, al fine di adeguarlo alla formulazione utilizzata dall'articolo 3, paragrafi 1) e 3) della direttiva 2014/68/UE. In base al nuovo articolo 2, le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano alcune condizioni (rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto, installazione e manutenzione adeguate, uso conforme allo loro destinazione). In via eccezionale, durante le fiere e le manifestazioni possono essere posti in esposizione anche prodotti non conformi, purché accompagnati da una dichiarazione grafica evidente che indichi che non possono essere immessi sul mercato in ragione della loro non conformità. Il responsabile delle manifestazione ha l'obbligo di redigere una relazione tecnica – da mettere a disposizione delle autorità competenti – in cui sono specificate nel dettaglio le appropriate misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità delle persone. Alle autorità competenti è data la facoltà di prescrivere eventuali misure aggiuntive. Il paragrafo 2) dell'articolo 3 della direttiva 2014/68/UE – che lascia agli Stati membri la facoltà di prescrivere i requisiti che ritengono necessari per proteggere le persone e i lavoratori durante l'uso delle attrezzature a pressione – trova già applicazione nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
  La lettera l), modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Tale articolo, che fissa i requisiti tecnici per le attrezzature a pressione o i sistemi, risulta già conforme al corrispondente articolo 4 della direttiva 2014/68/UE, ad eccezione del comma 3 che, nel testo vigente prevede la possibilità di immettere sul mercato e in servizio attrezzature e insiemi con caratteristiche inferiori a quelle specificate: ciò purché siano progettati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'UE, e purché ne sia garantito un utilizzo sicuro. Tali apparecchiature o sistemi non recheranno la marcatura CE, a meno che – e questo deriva dalla nuova disposizione inserita – altre norme nazionali e dell'Unione europea in materia di armonizzazione ne prevedano invece l'apposizione.
  La lettera m) sostituisce integralmente l'articolo 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 recante disposizioni sulla libera circolazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Recependo l'articolo 5 della direttiva 2014/68/UE, il nuovo articolo 4, nello stabilire che non sarà possibile vietare, limitare o ostacolare, per motivi legati alla pressione, la libera circolazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi conformi al presente decreto, estende tale disposizione anche alle attrezzature o agli insiemi conformi alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 (ossia quelli non recanti marcatura CE). Inoltre, si introduce un riconoscimento per l'attività svolta dagli ispettorati designati da altri Stati membri, stabilendo che non sarà possibile vietare o ostacolare la libera circolazione delle apparecchiature a pressione da essi dichiarate conformi ai requisiti di sicurezza. Infine, si conferma la disposizione vigente che prevede che le informazioni – riguardanti la marcatura, l'etichettatura e le istruzioni operative di un'attrezzatura a pressione o degli insiemi (varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale) – siano fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui sono immessi sul mercato, al fine di garantirne un utilizzo corretto e sicuro.
  La lettera n) inserisce, dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, gli articoli da 4-bis a 4-septies che recepiscono i corrispondenti articoli da 6 a 11 della direttiva 2014/68/UE.
  L'articolo 4-bis, recependo l'articolo 6 della direttiva 2014/68/UE, stabilisce una serie di obblighi a carico dei fabbricanti. In particolare, prevede che (all'atto di immettere sul mercato le loro attrezzature a pressione o sistemi) i fabbricanti assicurino che questi siano stati progettati e Pag. 251fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti; in alternativa, si prevede che, nel caso si tratti di attrezzature o i sistemi di cui all'articolo 3, comma 3 (ossia non recanti la marcatura CE), si assicuri che questi siano stati progettati e fabbricati in conformità con una prassi costruttiva in uso negli Stati membri. I fabbricanti devono inoltre predisporre una documentazione tecnica e sottoporre ad una procedura di valutazione della conformità le attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ossia quelle che rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza. Nel caso in cui tale procedura dia esito positivo, i fabbricanti appongono la marcatura CE, conservando la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Tra gli altri obblighi vi è quello di assicurare che la produzione in serie continui ad essere conforme alle prescrizioni, e, laddove necessario per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori, di eseguire delle prove a campione sulle attrezzature e sugli insiemi, di esaminare i reclami e, se del caso, di tenere un registro degli stessi informandone i distributori. I fabbricanti devono inoltre garantire che sulle loro attrezzature a pressione o sui sistemi (o se del caso sugli imballaggi o in un documento di accompagnamento) siano indicati alcuni elementi che ne consentano l'identificazione (il numero di tipo, di lotto o di serie). I fabbricanti devono altresì apporre informazioni recanti la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio (e se nel caso anche negli imballaggi), nonché l'indirizzo ove contattarli, che deve essere fornito in una lingua facilmente comprensibile o, nel caso di attrezzature o sistemi immessi sul mercato italiano, in italiano. I fabbricanti devono poi garantire che le attrezzature a pressione o i sistemi siano accompagnati da informazioni sulla sicurezza e istruzioni redatte in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli utilizzatori e, nel caso di prodotti immessi sul mercato italiano, in italiano. L'articolo 4-bis prevede inoltre che – nel caso in cui sospettino la non conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi da loro immessi sul mercato – i fabbricanti adottino le misure correttive del caso, e, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino dei rischi, ne informino i Ministeri competenti e le autorità nazionali. Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono ad esse tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi, come sopra definiti, in una lingua facilmente comprensibile o in italiano, nel caso di attrezzature e sistemi immessi sul mercato in Italia. Infine, su richiesta, cooperano con tali autorità a qualsiasi azione volta ad eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.
  L'articolo 4-ter recepisce l'articolo 7 della direttiva 2014/68/UE introducendo la possibilità per i fabbricanti di nominare, con un mandato scritto, un rappresentante autorizzato allo svolgimento di alcuni compiti tra cui: mantenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità delle attrezzature a pressione e dei sistemi a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per almeno dieci anni dalla loro immissione sul mercato; fornire alle autorità nazionali che ne facciano richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione a supporto della conformità delle attrezzature o dei sistemi; cooperare con tali autorità per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature e dagli insiemi.
  L'articolo 4-quater, trasponendo l'articolo 8 della direttiva 2014/68/UE, fissa una serie di obblighi a carico degli importatori. In particolare, stabilisce in primo luogo che essi immettano sul mercato solo attrezzature a pressione o insiemi conformi ai requisiti di sicurezza. Prima dell'immissione sul mercato (delle attrezzature a pressione o degli insiemi) essi devono assicurare che il fabbricante abbia assolto tutti gli obblighi a lui spettanti per quanto riguarda, tra l'altro, la Pag. 252procedura di valutazione di conformità, l'elaborazione della documentazione tecnica, la marcatura CE, le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza e le informazioni da apporre ai fini dell'identificazione. Nel caso si tratti di apparecchiature o sistemi non recanti la marcatura CE, devono verificare che questi siano accompagnati da istruzioni d'uso adeguate. In caso di dubbio sulla conformità delle apparecchiature a pressione o dei sistemi ai requisiti di sicurezza, essi possono ritardarne l'immissione sul mercato fino alla messa in conformità. Qualora l'attrezzatura o il sistema presenti un rischio, gli importatori devono informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. L'articolo 4-quater conferisce anche agli importatori l'obbligo di apporre (sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi) il loro nome, la denominazione commerciale, il marchio registrato e l'indirizzo postale ove contattarli, in una lingua facilmente comprensibile o, nel caso di attrezzature e sistemi immessi sul mercato italiano, in italiano. Inoltre, come i fornitori, gli importatori devono garantire che le attrezzature a pressione o gli insiemi siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, anche in questo caso redatte in una lingua comprensibile dai consumatori e dagli utilizzatori e anche in italiano, nel caso di prodotti immessi sul mercato in Italia. Gli importatori devono inoltre garantire che – quando le attrezzature a pressione o sistemi recanti marcature CE sono sotto la loro responsabilità – le condizioni di trasporto o di immagazzinamento non pregiudichino il rispetto dei requisiti di sicurezza.
   L'articolo 4-quinquies recepisce l'articolo 9 della direttiva 2014/68/UE recante disposizioni in materia di obblighi dei distributori. Innanzitutto stabilisce che quando mettono a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, i distributori devono applicare con la dovuta diligenza le disposizioni contenute nel decreto. Prima dell'immissione sul mercato devono verificare che le attrezzature a pressione o i sistemi rechino la marcatura CE, siano accompagnati dalla documentazione necessaria e dalle informazioni sulla sicurezza; inoltre, devono essere accompagnati da istruzioni per l'uso adeguate, nel caso si tratti di attrezzature di cui articolo 3, comma 3 del decreto legislativo, ossia quelle non recanti la marcature CE. Tutte le informazioni devono essere fornite in una lingua facilmente comprensibile e, nel caso di immissione nel mercato in Italia, in italiano. I distributori devono inoltre verificare che sia il fabbricante che il distributore abbiano apposto i loro nome, marchio e indirizzo di contatto sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi secondo le modalità previste dagli articoli 4-bis e 4-ter. In caso di dubbio sulla conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi ai requisiti di sicurezza, i distributori hanno l'obbligo di sospendere la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature o sistemi sino alla loro messa in conformità informando il fabbricante o l'importatore nonché i Ministeri competenti. Anche i distributori, come gli importatori, devono garantire che quando sono sotto la loro responsabilità, le attrezzature a pressione o i sistemi recanti la marcatura CE non siano soggetti a condizioni di immagazzinamento o di trasporto che ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di sicurezza. Come i fornitori, se ritengono che le attrezzature a pressione o i sistemi che hanno immesso sul mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, essi possono attuare tutte le misure correttive necessarie informando i Ministeri competenti ed eventualmente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature o i sistemi. Inoltre, anche per i distributori è previsto l'obbligo, su richiesta motivata di un'autorità competente, di fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o dei sistemi. I distributori devono infine cooperare con tale autorità a qualsiasi azione volta ad eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato. Pag. 253
  L'articolo 4-sexies traspone l'articolo 10 della direttiva 2014/68/UE, fissando i casi in cui agli importatori e ai distributori si applicano gli obblighi dei fornitori. Ciò avviene quando un importatore o distributore immette sul mercato un'attrezzatura a pressione o un sistema con il proprio marchio commerciale o quando modifica un'attrezzatura a pressione o un sistema già sul mercato in modo da pregiudicarne la conformità alle prescrizioni del presente decreto.
  L'articolo 4-septies, cui corrisponde l'articolo 11 della direttiva 2014/68/UE, prevede che gli operatori economici indichino, su richiesta delle autorità di vigilanza, qualsiasi operatore economico da cui e a cui hanno fornito attrezzature a pressione o insiemi. Gli operatori economici devono poter fornire le suddette informazioni per dieci anni.
  La lettera o) sostituisce integralmente l'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recependo le disposizioni contenute negli articoli 12 e 17 della direttiva 2014/68/UE riguardanti rispettivamente la presunzione di conformità e la dichiarazione di conformità UE. Il nuovo articolo 5 prevede quindi che le attrezzature a pressione e i sistemi recanti marcatura CE – che risultino conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti normativi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – siano considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall'allegato I del presente decreto legislativo. Della stessa presunzione di conformità beneficiano anche i materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che risultano conformi alle approvazioni europee (i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea). La dichiarazione di conformità, in base al nuovo articolo 5, deve attestare i requisiti di sicurezza di cui all'allegato I del decreto legislativo; essere strutturata secondo le modalità di cui all'allegato VII; essere aggiornata continuamente. Inoltre, deve essere tradotta nella lingua dello Stato in cui l'attrezzatura a pressione o il sistema è immesso sul mercato e, nel caso si tratti del mercato italiano, in lingua italiana. Se alle attrezzature a pressione o ai sistemi si applicano più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità, l'articolo stabilisce che venga compilata un'unica dichiarazione di conformità. Infine, il fabbricante che compila la dichiarazione di conformità è responsabile per la conformità delle attrezzature a pressione o dei sistemi ai requisiti prescritti dal presente decreto.
  La lettera p) sopprime l'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 relativo «Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche», il cui contenuto è assorbito dal comma 3 del nuovo articolo 8-ter.4.
  La lettera q) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 relativo al «Comitato per le attrezzature a pressione»: ciò al fine di introdurre i richiami alle procedure di comitato, alla delega di potere e all'esercizio della delega contenuti rispettivamente negli articoli 44, 45 e 45 della direttiva 2014/68/UE e a definire il ruolo delle autorità nazionali in tale ambito.
  La lettera r) sostituisce integralmente l'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 recependo l'articolo 39 della direttiva 2014/68/UE relativo alla sorveglianza del mercato e al controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione. Il nuovo articolo 8 rimanda al regolamento (CE) n. 765/2008, che istituisce un quadro comune in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Alle attrezzature a pressione e ai sistemi disciplinati dal presente decreto legislativo si applicano quindi le disposizioni del suddetto regolamento (che disciplinano le modalità con cui gli Stati membri esercitano la vigilanza sul mercato e il controllo sui prodotti che entrano nel mercato). Tali norme riguardano, tra l'altro, obblighi di informazione e di organizzazione, procedure da effettuarsi in caso di rischio grave, misure restrittive, principi di cooperazione tra gli Stati membri Pag. 254e la Commissione europea, condivisione di risorse, cooperazione con gli Stati terzi, modalità di controllo sui prodotti che entrano nel mercato da parte degli Stati membri prima della loro immissione in libera pratica. Il nuovo articolo 8 individua poi le autorità competenti per l'attuazione delle suddette norme, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le funzioni di vigilanza del mercato, confermando quanto già previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; la norma individua l'INAIL quale ente atto a collaborare con le due suddette amministrazioni per gli accertamenti di carattere tecnico (come già faceva la norma vigente, in riferimento al soppresso ISPESL). Risulta invece nuovo il ricorso all'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane per il controllo alle frontiere esterne. Infine, il nuovo articolo 8 prevede l'obbligo per gli organi di vigilanza competenti che svolgono le loro funzioni ispettive in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di informare i due suddetti Ministeri nel caso riscontrino che le attrezzature a pressione o sistemi, non soddisfano o soddisfano in parte ai requisiti essenziali di sicurezza.
  La lettera s) inserisce, dopo l'articolo 8, gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies al fine di dare attuazione agli articoli da 40 a 43 della direttiva 2014/68/UE.
  L'articolo 8-bis – recependo l'articolo 40 della suddetta direttiva – stabilisce la procedura da applicare a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano dei rischi. Tale procedura prevede l'obbligo – per il Ministero dello sviluppo economico in qualità di autorità di vigilanza di mercato – di sottoporre un'attrezzatura a pressione o un sistema ad una valutazione: essa investe tutte le prescrizioni del presente decreto ed opera nel caso in cui si abbia motivo di ritenere che tale attrezzatura o sistema presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone, per gli animali domestici o i beni materiali. Nel caso in cui tale attrezzatura o sistema non risulti conforme alle prescrizioni, il Ministero dello sviluppo economico chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure del caso (messa in conformità, ritiro o richiamo dal mercato) in un tempo ragionevole e proporzionato al rischio. Se l'inadempienza non riguarda solo il territorio nazionale, deve inoltre informare sia la Commissione europea che gli altri Stati membri: l'operatore economico dovrà prendere tutte le misure correttive del caso nei confronti di tutte le attrezzature o sistemi che ha messo a disposizione nel territorio dell'Unione. In assenza di azioni da parte dell'operatore economico interessato, il Ministero dello sviluppo economico adotta le opportune misure informandone l'operatore e dando a questi la possibilità di impugnare le misure entro un termine stabilito. L'articolo 8-bis precisa poi quale tipo di informazioni dovranno essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea e agli Stati membri (dati atti ad identificare l'attrezzatura o insieme non conforme e la sua origine, presunta non conformità e rischi, motivi dell'inadempienza, misure nazionali adottate e argomentazioni degli operatori economici). Stabilisce quindi che – se entro tre mesi dal ricevimento delle suddette informazioni la Commissione europea o uno Stato membro non sollevano obiezioni – le misure provvisorie sono considerate giustificate.
  L'articolo 8-ter è volto a recepire l'articolo 41 della direttiva 2014/68/UE riguardante la procedura di salvaguardia dell'Unione per la parte relativa alla partecipazione delle autorità nazionali. Stabilisce quindi che il Ministero dello sviluppo economico curi la partecipazione nazionale alla consultazione indetta dalla Commissione europea quando vengono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata ai sensi dell'articolo 8-bis da parte di uno Stato membro o quando la Commissione ritenga che tale misura contrasti con la legislazione UE. Se la misura adottata è considerata giustificata il Ministero dello sviluppo economico deve provvedere a limitare o a vietare l'immissione sul mercato dell'attrezzatura o sistema Pag. 255non conforme, oppure a predisporne il ritiro. Se la misura è considerata non giustificata, dovrà revocarla. Nel caso in cui la misura nazionale è considerata giustificata e l'inadempienza è dovuta ad una carenza delle norme armonizzate di cui al nuovo articolo 5, comma 1, sulle quali si basava la presunzione di conformità dell'attrezzatura a pressione o del sistema, l'articolo 8-bis rimanda alla procedura definita dal Regolamento (UE) 1025/2012 relativo alla normazione europea che, all'articolo 11, definisce le modalità per sollevare obiezioni formali alle norme armonizzate.
  L'articolo 8-quater, recependo l'articolo 42 della direttiva 2014/68/UE, disciplina la procedura da adottare nel caso in cui le attrezzature a pressione o i sistemi, pur essendo conformi, presentino dei rischi. In tal caso il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure volte a far sì che al momento dell'immissione sul mercato tali attrezzature o sistemi non presentino più rischi oppure che siano ritirate o richiamate dal mercato, informandone la Commissione e gli altri Stati membri, e specificando tutti i dettagli disponibili al fine di consentire l'identificazione delle attrezzature, la loro origine, la loro catena di fornitura, la natura dei rischi e la durata delle misure nazionali adottate. Il Ministero deve inoltre dare attuazione a tutti gli atti di esecuzione direttamente applicabili adottati in base alla procedura di comitato disciplinata dall'articolo 44 della direttiva 2014/68/UE. L'articolo 8-quinques, in attuazione dell'articolo 43 della direttiva 2014/68/UE disciplina i casi di non conformità formale delle attrezzature a pressione o dei sistemi. Essi includono, tra l'altro, la mancata apposizione della marcatura CE, la mancata compilazione o la compilazione non corretta della dichiarazione di conformità, l'assenza di documentazione tecnica o la sua incompletezza. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore economico interessato di provvedere a sanare le carenze e, laddove ciò non fosse fatto, provvede a limitare la messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura a pressione o del sistema, a ritirarla oppure a richiamarla.
  La lettera t) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 9 del decreto legislativo vigente, che opera la classificazione della attrezzature a pressione, secondo criteri di pericolo crescente. A tal fine i fluidi sono classificati in due gruppi sulla base del punto di infiammabilità. Il primo gruppo comprende le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido e quelle classificate come pericolose. Tra queste si segnalano: esplosivi instabili, gas infiammabili e comburenti, liquidi e solidi infiammabili, sostanze o miscele auto-reattive, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, perossidi organici. Nel secondo gruppo sono ricomprese le sostanze e miscele non specificamente assegnate al primo gruppo. La classificazione dei recipienti è effettuata con riferimento alla categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Quando invece uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata. L'Allegato II specifica nel dettaglio tali categorie.
  La lettera u) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 10 del decreto legislativo, apportandovi le modifiche necessarie al recepimento dell'articolo 14 della nuova direttiva, relativo alle procedure di valutazione della conformità da applicare ad una attrezzatura a pressione in base alla categoria stabilita all'articolo 9. Le procedure di valutazione sono quattro e il fabbricante può scegliere di applicare una delle procedure previste. Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualità, l'organismo notificato – ossia l'organismo abilitato ad espletare le procedure di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 93 del 2000 e qui descritte, e a svolgere i compiti specifici per i quali è stato abilitato, che ha formato oggetto di notifica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo alla Commissione europea – svolge visite senza preavviso, almeno due durante il primo anno di fabbricazione. Le Pag. 256procedure sono specificate nel dettaglio nell'allegato III. La lettera v) prevede la sostituzione dell'articolo 11 del medesimo decreto vigente, in attuazione dell'articolo 15 della nuova direttiva, relativo alla approvazione europea di materiali. Tale approvazione è rilasciata, su richiesta del fabbricante, dagli organismi notificati. Prima di rilasciare l'approvazione l'organismo notificato ne informa gli Stati membri, l'Unione europea e la Commissione.
  La lettera z) dispone la sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo, nella cui nuova formulazione, il comma 1 attua l'articolo 20, ed i commi 2, 3 e 4, danno attuazione all'articolo 21 della direttiva. Tale disposizione disciplina l'autorità di notifica, che, come anche nel regime precedente, resta il Ministero dello sviluppo economico. L'autorità di notifica, sempre ai sensi del medesimo comma, è responsabile delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e degli altri soggetti coinvolti nei procedimenti di cui allo schema di decreto legislativo (entità terze riconosciute e ispettorati degli utilizzatori, su cui vedi infra). Il comma 6, recependo l'articolo 23 della direttiva, comunica alla Commissione europea le procedure adottate ai sensi del comma 1. Si ricorda che in Italia la valutazione di conformità degli organismi di certificazione per più tipologie di prodotti (apparecchiature a pressione, ma anche giocattoli, strumenti dì misura, apparecchiature radio, ecc.) e la vigilanza sugli stessi è delegata, dal Ministro per lo sviluppo economico ad Accredia che è quindi l'ente unico nazionale di accreditamento.
  La lettera aa) novella integralmente l'articolo 13 del decreto vigente recependo, gli articoli 24 e 26 della direttiva in materia di prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entità terze riconosciute, e presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità. Più in particolare si evidenzia che organismi notificati di valutazione della conformità e le entità terze riconosciute sono organismi privati che si finanziano fatturando i loro servizi secondo regole di mercato, 6 mentre per la valutazione della loro conformità si rinvia alle considerazioni formulate con riferimento alla lettera z) ed al compiti dell'autorità di notifica, basati sull'accreditamento. Tali organismi e le entità terze sono indipendenti e appartenenti a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’ assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di attrezzature a pressione o insiemi che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. Inoltre il suo personale esegue le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nel settore specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
  La lettera bb) novella l'articolo 14 dei medesimo decreto, recependo l'articolo 16 in materia di ispettorati degli utilizzatori. Per ispettorato degli utilizzatori si intende il soggetto designato per lo svolgimento di determinate procedure per la valutazione di conformità, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale di cui fa parte l'ispettorato. Trattandosi comunque di organismi privati, valgono a questo riguardo, le medesime considerazioni formulate con riferimento alla lettera aa).
  La lettera cc) dispone l'inserimento nel decreto legislativo degli articoli aggiuntivi da 14-bis a 14-sexies, in materia di ispettorati degli utilizzatori, affiliate e subappaltatori. Più in particolare: l'articolo 14-bis, da attuazione dell'articolo 25 della direttiva, recante prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori. Gli ispettorati devono esser identificati come persone giuridiche, dotate di una organizzazione Pag. 257che dispone di metodi che ne assicurano l'imparzialità dell'operato, il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e il personale è tenuto al segreto professionale. Infine gli ispettorati sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile; l'articolo 14-ter, di recepimento dell'articolo 27, prevede norme in materia di affiliate e subappaltatori degli organismi dì valutazione della conformità, tali organismi rispettano le medesime prescrizioni previste per gli organismi notificati o quelle per gli ispettorati degli utilizzatori; l'articolo 14-quater, recepisce l'articolo 28 della direttiva, concernente la domanda di notifica, mentre commi 3, 4, 5 e 6 danno attuazione all'articolo 29 in materia di procedura di notifica; si ricorda che l'Italia si avvale delle valutazioni di conformità di un ente unico nazionale di accreditamento, ad oggi individuato in Accredia. Inoltre con i commi 7 e 8 si dà attuazione all'articolo 32 della direttiva, relativo alle modifiche delle notifiche, ed infine, con il comma 9, si recepisce l'articolo 33, concernente la contestazione della competenza degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori. Più in particolare la domanda di autorizzazione e di notifica è presentata al Ministero dello sviluppo economico corredata dal certificato di accreditamento rilasciato dall'ente nazionale di accreditamento. Il Ministero autorizza e notifica solo quelli che soddisfano le prescrizioni di indipendenza, terzietà e professionalità tecnica specificate agli articoli 13 e 14-bis, inoltre lo stesso fornisce alla Commissione, su richiesta tutte le informazioni relative alla base della notifica. L'articolo 14-quinquies, recepisce gli articoli 34 e 35 in materia di obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute e di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori. Più in particolare, nel compimento dell'attività di valutazione della conformità, devono tener conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme in questione o delle natura seriale o di massa del processo di produzione. Contro le decisioni dei soggetti notificati è sempre ammesso ricorso presso l'ente nazionale di accreditamento. L'articolo 14-sexies, i cui commi 1 e 2 attuano l'articolo 36 della direttiva, in materia di obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, mentre il comma 3 recepisce l'articolo 38 in materia di coordinamento degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, per la parte che implica un obbligo per gli Stati membri. Più in particolare informano il Ministero e l'ente nazionale di accreditamento riguardo a rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiro di certificati e informano gli altri organismi, le cui attività coprono le stesse attrezzature a pressione, sui risultati negativi della valutazione della conformità.
  La lettera dd) novella l'articolo 15 del decreto vigente, attuando, al comma 1, l'articolo 18 della nuova direttiva in materia di principi generali della marcatura CE, mentre ai commi da 2 a 6, l'articolo 19 in materia di regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, la quale deve esser apposta in modo visibile, leggibile e indelebile, o su ciascuna attrezzatura o sulla targhetta, o sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
  La lettera ee) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 22 del decreto vigente, adattando le disposizioni transitorie a quelle ora previste dall'articolo 48 della nuova direttiva.
  La lettera ff), dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti il contenuto degli allegati I, Requisiti essenziali di sicurezza «, II – Tabelle di valutazione della conformità – e III, procedure di valutazione della conformità, con i relativi Pag. 258moduli che codificano le diverse procedure di valutazioni applicabili a seconda del caso.
  La lettera gg), provvede all'espressa abrogazione degli allegati IV, V e VI del decreto legislativo vigente, non più presenti nella nuova direttiva.
  La lettera hh), dispone l'integrale sostituzione dell'allegato VII del decreto legislativo vigente, con quello riprodotto nell'allegato B del decreto di recepimento, cui viene mantenuta, per continuità dei riferimenti, la precedente denominazione di Allegato VII.
  L'articolo 2 apporta altre modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 attuativo della precedente direttiva in materia di attrezzature a pressione. Tali modifiche di riguardano l'aspetto di coordinamento ed aggiornamento redazionale del testo vigente del decreto legislativo n. 93 del 2000, necessarie ai fini di attuare la nuova direttiva, e altre modifiche nel frattempo intervenute alla normativa dì settore o generale richiamata o applicabile. In particolare al comma 1: con le lettere a) e b), novellando parzialmente l'articolo 18, relativo alle sanzioni, ci si è limitati ad aggiornarne gli importi dalla lira all'euro, con arrotondamento alle migliaia di euro e in aumento. Più in particolare da lire quindici milioni e novanta milioni a euro ottomila e quarantottomila per sanzioni comminate quando Il fabbricante o il suo mandatario produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi di categoria I non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformità previste dagli articoli 10, comma 3, e 14, mentre da lire diciotto milioni e lire 30 milioni a euro diecimila e euro sedicimila per sanzioni relative alla categoria da II a IV; con la lettera c) si è provveduto ad aggiornare i riferimenti alla denominazione del Ministero dello sviluppo economico invece che ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, negli articoli 16, 18, 19 e 21; con la lettera d) si è provveduto ad analogo aggiornamento dei riferimenti alla denominazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, rispettivamente nell'articolo 19; con la lettera e) si è provveduto ad eliminare, nell'articolo 19, il termine originariamente previsto, e ormai superato, per la prima adozione delle relative disposizioni attuative, cui si è dato seguito con l'adozione del D.M 329/2004, n. 329; con la lettera f) si abroga la disposizione transitoria, contenuta al comma 3 del medesimo articolo 19, che ha nel frattempo ha completamente esaurito i suoi effetti; con Ia lettera g) si è provveduto ad aggiornare il riferimento alla denominazione del Ministro dell'economia e delle finanze contenuto nell'articolo 21 e a prevedere il termine per l'adozione del decreto al fine di stabilire le tariffe per i richiedenti. Più in particolare è previsto che le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dell'approvazione europea dei materiali, le spese connesse al riconoscimento delle entità terze e i controlli sulle medesime e le spese relative alla designazione degli ispettorati degli utilizzatori, nonché i controlli sugli stessi, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso; con la lettera h), infine, si è abrogato, l'articolo 23 del decreto vigente che, riguardando la sua originaria entrata in vigore, ha esaurito i suoi effetti.
  L'articolo 3 disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni in conformità alle relative previsioni della direttiva da recepire, gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla Direttiva stessa e le esigenze di coordinamento dei riferimenti alla vecchia direttiva ancora presenti in altre norme dell'ordinamento nazionale. Più in particolare è previsto: al comma 1, in attuazione dell'articolo 49 della direttiva, precisando l'entrata in vigore delle disposizioni a decorrere dal 19 luglio 2016. In particolare si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 13 della stessa siano applicate immediatamente. Le restanti disposizioni, come previsto dal comma secondo dell'articolo 49 della direttiva, sono applicabili a decorrere dal 16 luglio 2016. al comma 2, l'obbligo, in capo al Ministero Pag. 259dello sviluppo economico, di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni adottate; al comma 3, in attuazione dell'articolo 50 della direttiva, è previsto che tutti i riferimenti alla abrogata direttiva 97/23/UE contenuti in norme nazionali vigenti si intendano effettuati alla nuova direttiva 2014/68/UE.
  L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Infine lo schema di decreto in esame dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti, il contenuto degli allegati e relativi moduli che codificano le diverse procedure di valutazioni applicabili.
  Più in particolare:
   l'Allegato I stabilisce i «Requisiti essenziali di sicurezza»;
   l'Allegato II prevede le «Tabelle di valutazione della conformità»;
   l'Allegato III precisa le «procedure di valutazione della conformità».

  Inoltre lo schema provvede all'espressa abrogazione degli allegati IV, V e VI del decreto legislativo vigente, non più presenti nella nuova direttiva.
  Infine dispone l'integrale sostituzione dell'allegato VII del decreto legislativo vigente, con quello riprodotto nell'allegato B del decreto di recepimento, cui viene mantenuta la precedente denominazione di Allegato VII, pur essendo riproduttivo dell'allegato IV «Dichiarazione di conformità UE della nuova direttiva».

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

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