CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2015
547.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 25 novembre 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 12.55.

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15).
(Esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che, con nota pervenuta il 13 novembre 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo nell'ambito del procedimento penale n. 51253/13 RGNR – n. 5472/14 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla Giunta per le autorizzazioni (doc. IV, n. 15).
  Nella seduta del 18 novembre scorso la Giunta ha deliberato la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria relativamente alla posizione del senatore Milo. L'esame della Giunta avrà quindi ad oggetto esclusivamente la posizione di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti.

  Paola CARINELLI (M5S), relatrice, osserva come dall'ordinanza in esame risulti che Marco pugliese, deputato all'epoca dei fatti, è indagato (insieme al senatore Milo) per i delitti di concorso esterno in associazione per delinquere e truffa aggravata.
  L'inchiesta, sotto il profilo soggettivo, è molto più ampia e ruota attorno alle condotte di altri soggetti che hanno amministrato il Centro Fisioterapico «Fisiodomus S.r.l» (si segnala, in particolare, la persona di Alì Rashed Mohmoud Rashid Al Amleh, gestore di fatto del centro, titolare delle utenze intercettate e interlocutore dell'onorevole Marco Pugliese).
  Secondo gli inquirenti, la Fisiodomus S.r.l., nonostante avesse dismesso ogni attività sin dal maggio 2010, ha di fatto continuato ad operare rilasciando, in maniera sistematica, certificati, attestati e fatture riferite a prestazioni fisioterapiche in realtà mai effettuate.
  In particolare, con delibera del 30 settembre 2010 la ASL Napoli 3 revocava Pag. 4l'accreditamento della società Fisiodomus che, da quel momento, non poteva più operare in regime di convenzione e, sostanzialmente, cessava del tutto ogni attività, anche di carattere privato. Contestualmente risulta che i dipendenti siano stati collocati in cassa integrazione e che l'immobile condotto in locazione per lo svolgimento dell'attività sia stato sostanzialmente abbandonato. In questo periodo i gestori della Fisiodomus si sarebbero adoperati per mantenere fittiziamente in vita il centro, attraverso condotte illecite volte a recuperare i crediti maturati nel confronti del Servizio sanitario nazionale e per ottenere un nuovo provvedimento di accreditamento. Tali soggetti avrebbero rilasciato sistematicamente certificati, attestati e fatture riferite a prestazioni mai eseguite a favore, tra l'altro, di Marco Pugliese.
  La documentazione in questione avrebbe consentito, per un verso, alla Fisiodomus di apparire fittiziamente operativa e, per altro verso, a Marco Pugliese di ottenere l'indebito rimborso del relativo importo, da parte del servizio sanitario integrativo della Camera dei deputati, nella misura di euro 3.960.
  Nell'ordinanza in esame, peraltro, si legge che i delitti ascritti all'interessato «si inseriscono nella più ampia e complessa vicenda ricostruita nell'ordinanza cautelare emessa da questo giudice in data 12.2.2015, che si allega alla presente richiesta costituendone parte integrante». Si legge anche che Marco Pugliese si sarebbe fatto rilasciare da Alì Rashed fatture, per se stesso e per alcuni familiari: «prestazioni che sulla scorta degli approfondimenti investigativi (anche diversi dalle intercettazioni) puntualmente evidenziati nella richiamata ordinanza di custodia cautelare cui ci si riporta integralmente, non sono state in realtà mai effettuate».
  L'ordinanza cautelare del 12 febbraio 2015 non risulta peraltro trasmessa alla Camera in allegato all'ordinanza in esame. Costituendone «parte integrante» ritiene che la Giunta non possa esimersi dall'acquisirla.
  Ciò premesso in ordine ai fatti contestati, ricorda che la Giunta ha la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta. Come più volte affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'interessato.
  Le valutazioni di quest'organo devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
  Prima di passare al vaglio della motivazione dell'ordinanza in merito alla sussistenza del requisito della casualità delle intercettazioni, ritiene utile richiamare alcuni significativi passaggi della giurisprudenza costituzionale in materia, che trova i suoi pilastri, in particolare, nelle sentenze n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010.
  La Camera alla quale viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare, anzitutto, quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere «casuale» o «occasionale» di eventuali intercettazioni di parlamentari che interloquiscano con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire elementi indiziari a carico del parlamentare, per accertarne eventuali responsabilità penali, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (in tal caso le intercettazioni non sarebbero «casuali», bensì «mirate»).
  Se non si trattasse di intercettazioni casuali il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, previa sospensione di operazioni di captazione eventualmente già in corso; nel caso di intercettazioni casuali, invece, è necessario chiedere l'autorizzazione (postuma) per utilizzare i risultati delle intercettazioni Pag. 5già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge, com’è avvenuto nel caso di specie.
  Al fine di verificare la casualità dell'intercettazione e, dunque, per escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, il giudice deve tener conto di alcuni elementi valutativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra il parlamentare ed il soggetto terzo sottoposto ad intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
  Sul punto della casualità delle intercettazioni il giudice richiedente motiva come segue: «(...) La Procura della Repubblica di Napoli veniva autorizzata all'esecuzione di attività di intercettazione nei confronti di Ali’ Rashed. Durante l'esecuzione di tale attività investigativa venivano registrate, dunque, occasionalmente, conversazioni intercorse tra il soggetto intercettato ed il Pugliese ed il Milo (...) le intercettazioni non richiedevano alcuna autorizzazione da parte del Parlamento, atteso che non era emerso nessun rapporto di vicinanza tra il Rashid e i due parlamentari di intensità tale da far immaginare che l'intercettazione che l'intercettazione del Rashid potesse essere un modo indiretto per intercettare le conversazioni del Pugliese e del Milo. È però certo che (...) al fine di poter utilizzarne il contenuto nei confronti di costoro, si debba ricorrere alla disciplina di cui all'articolo 6 della legge n. 140/2003».
  Con riferimento al requisito della necessità probatoria, ricorda come la Corte costituzionale abbia individuato gli ambiti di valutazione che competono, rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare.
  In particolare, la Camera deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare» – e che l'asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010). La Corte precisa ulteriormente che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 »non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa» (sentenza n. 74 del 2013).
  Sul requisito della necessità probatoria, l'ordinanza in esame motiva riportando uno stralcio della sopracitata ordinanza cautelare: «(...) Il principale elemento di prova a sostegno dell'impostazione accusatoria è costituito dalle operazioni di intercettazione telefonica.
  Il tenore delle conversazioni monitorate è chiarissimo: risulta, infatti, di tutta evidenza come nessuna prestazione sia stata mai eseguita ed espletata nei confronti dei suddetti Parlamentari (ovvero dei loro familiari) né dall'Ali’ né da nessun altro soggetto legato alla Fisiodomus».
  L'ordinanza conclude affermando che: «Gli esiti delle indagini (...) rendono indispensabile, a parere di questo giudice, l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate»
.
  L'oggetto della domanda di autorizzazione non è specificamente indicato nell'ordinanza. Alla nota con la quale l'ordinanza è stata trasmessa alla Camera sono stati peraltro allegati dei verbali di trascrizione di intercettazioni relative a Alì Rashed e Marco Pugliese, che trovano riscontro nell'indice contenuto nella richiesta del Pubblico ministero, anch'essa allegata alla predetta nota.
  In seguito all'esame della documentazione trasmessa è stato quindi possibile determinare l'oggetto della richiesta, rappresentato da sette intercettazioni di conversazioni e da una intercettazione di comunicazioni (via SMS), avvenute nel corso della XVI legislatura, tra il 16 dicembre 2012 e 5 marzo 2013, quando Marco Pugliese era deputato in carica.Pag. 6
  Per completezza, precisa che nessun verbale di trascrizione di intercettazioni relative al senatore Milo è stato trasmesso alla Camera. D'altro canto, è opportuno ricordare che nella seduta del 18 novembre u.s. la Giunta, secondo i criteri di ripartizione di competenza tra Camera e Senato desumibili dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, abbia deliberato la restituzione alla Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del senatore Milo, in quanto inidonei a determinare la competenza della Giunta stessa e della Camera dei deputati.
  Nel riservarsi di formulare all'esito del dibattito una compiuta proposta sul merito della domanda, ribadisce di ritenere necessaria l'acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare del 12 febbraio 2015, citata dall'ordinanza in esame quale sua «parte integrante». Rimette, inoltre, alla valutazione della Giunta l'opportunità di acquisire contestualmente anche i provvedimenti con i quali sono state autorizzate e prorogate le operazioni di captazione (corredate dalle eventuali note di polizia giudiziaria che ne costituiscano il presupposto). Ricorda che l'esperienza dimostra come talvolta, nel corso dell'esame della Giunta, sia emersa la necessità di acquisire tali documenti ai fini di un più esaustivo esame della natura casuale delle intercettazioni. Posto che una richiesta di integrazione documentale appare comunque necessaria per l'acquisizione dell'ordinanza cautelare, ritiene opportuno acquisire «in unica soluzione» tutta la documentazione utile.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, si dichiara favorevole alla proposta di integrazione di atti avanzata dalla relatrice, precisando come la stessa abbia ad oggetto tanto l'ordinanza di custodia cautelare del 12 febbraio 2015, della quale si fa menzione nell'ordinanza in esame, quanto i decreti di autorizzazione e proroga delle operazioni di captazione, corredati dalle relative note di polizia giudiziaria.

  Anna ROSSOMANDO (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta della relatrice.

  Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR) condivide la proposta di integrazione documentale.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta di integrazione documentale della relatrice.

  La Giunta approva all'unanimità.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, anche tenendo conto dei tempi necessari perché l'Autorità giudiziaria riscontri la richiesta di integrazione documentale, propone di fissare all'interessato: il termine di lunedì 30 novembre 2015 per comunicare alla Giunta l'eventuale volontà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, intendendosi – in difetto di tale comunicazione – che egli abbia rinunciato all'esercizio di tale facoltà; il termine massimo di mercoledì 9 dicembre 2015 per rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota difensiva.

  La Giunta concorda.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 novembre 2015.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che il 19 novembre scorso l'Autorità giudiziaria ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta dalla Giunta.Pag. 7
  Dà quindi la parola al relatore Chiarelli.

  Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, rileva come l'Autorità giudiziaria abbia dato pieno riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Giunta, che ora dispone di una documentazione completa, integrata anche dalle informative di polizia giudiziaria che costituiscono il presupposto e la motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni.
  Ricorda, preliminarmente, che è stata richiesta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova l'autorizzazione all'utilizzazione processuale di trentuno intercettazioni di conversazioni alle quali ha preso parte Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti. Le conversazioni sono state captate per un periodo di poco superiore a un anno: dalla prima intercettazione del 14 gennaio 2011 all'ultima intercettazione del 24 febbraio 2012.
  È dunque con riferimento a questo arco temporale che occorre verificare – secondo i criteri enucleati dalla giurisprudenza costituzionale – se, eventualmente, nonostante fossero sotto controllo le utenze di terzi, Filippo Ascierto fosse ab origine uno dei bersagli delle intercettazioni ovvero se lo sia divenuto in un secondo momento, in seguito ad un «mutamento della direzione dell'atto di indagine» che potrebbe essere derivato, in particolare, dall'emersione di indizi di reato a carico dell'ex deputato.
  Ai fini delle opportune valutazioni in merito all'eventuale emersione di un quadro indiziario, ricorda che le ipotesi di reato per le quali si procede nei confronti dell'onorevole Ascierto sono la truffa aggravata per il conferimento di erogazioni pubbliche, il peculato ed il millantato credito.
  Fa presente quindi di avere esaminato le numerose note di polizia giudiziaria che costituiscono i presupposti dei decreti di proroga delle intercettazioni e di avere verificato che nell'informativa della Guardia di finanza del 28 febbraio 2011 (poco più di un mese dopo la prima intercettazione del 14 gennaio) gli inquirenti avevano già delineato una precisa e dettagliata ipotesi investigativa a carico di Filippo Ascierto: ipotesi investigativa della quale l'Autorità giudiziaria è venuta a conoscenza allorché ha concesso la proroga delle operazioni di captazione e che, in un secondo momento, si tradurrà nella contestazione del delitto di millantato credito.
  Ritiene, infatti, che dalla lettura dell'informativa risulti di tutta evidenza come, in quella data, gli inquirenti avessero già ricostruito gli elementi di prova disponibili e i risultati delle intercettazioni precedentemente effettuate, nel senso di ipotizzare che Ascierto millantasse credito presso pubblici uffici con taluni imprenditori coimputati, al fine di ricevere in cambio da essi prestazioni d'opera gratuite o a prezzo di favore nell'ambito delle opere edilizie nella casa di sua proprietà.
  Non intende esprimere alcuna valutazione né sul merito della vicenda processuale né sulle condotte ascritte all'interessato. Tuttavia, per quanto di competenza della Giunta, ritiene si possa ragionevolmente affermare che, almeno a partire dal 28 febbraio 2011, le intercettazioni nei confronti di Filippo Ascierto abbiano cessato di essere «casuali», poiché nella citata nota di polizia giudiziaria viene delineato un chiaro e circostanziato quadro indiziario a suo carico.
  Si è dunque di fronte ad una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione processuale di otto intercettazioni (captate dal 14 gennaio 2011 al 26 febbraio 2011) che potrebbero essere casuali. A partire dal 28 febbraio 2011 è però emerso un quadro indiziario a carico di Ascierto, che è stato portato a conoscenza dell'Autorità giudiziaria. Ciononostante le intercettazioni sono proseguite e si chiede di autorizzarne altre ventitré (captate dal 7 marzo 2011 al 24 febbraio 2012) che, a suo giudizio, non possono essere considerate casuali.
  Per completezza osserva come, a suo giudizio, nell'informativa della Guardia di Finanza del 28 marzo 2011 Filippo Ascierto risulti essere addirittura un obiettivo evidente dell'indagine, atteso che, proseguendo nelle attività di captazione, gli Pag. 8inquirenti dimostrano di avere sottoposto ad un attento controllo anche gli spostamenti e gli incontri del parlamentare. Ritiene probabile che il parlamentare sia stato anche sottoposto a pedinamenti.
  Ciò premesso, ritiene che i tempi siano maturi perché la Giunta deliberi sul merito della domanda, anche nella seduta odierna. Tuttavia, ove i colleghi esprimessero l'esigenza di effettuare una più approfondita lettura della documentazione, potrebbe riservarsi di formulare una proposta nel corso della prossima seduta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel condividere sostanzialmente l'intervento e l'analisi del collega Chiarelli, ritiene che si potrebbe trattare di un caso conclamato di operazioni di captazione che non sono state sospese nonostante l'emersione di elementi di possibile reità a carico di un parlamentare. Non ritiene che vi siano elementi certi che possano far ritenere che il deputato sia stato sottoposto anche a pedinamento, atteso che i suoi spostamenti ed incontri sembrerebbero ricostruiti pur sempre sulla base delle conversazioni intercettate. Appare piuttosto evidente, tuttavia, che a partire dal 28 febbraio 2011 fossero già emersi tutti gli elementi che hanno poi condotto alla contestazione del delitto di millantato credito. Trattandosi di questione delicata, ritiene corretto offrire a tutti i colleghi della Giunta la possibilità di leggere attentamente gli atti. Invita quindi il relatore a formulare la sua proposta nel corso della prossima seduta.

  Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di avere esaminato in parte la documentazione, ma reputa opportuno completarne l'esame e compierne un'attenta analisi anche con gli altri colleghi del suo gruppo. Assicura che il Gruppo del PD sarà pronto ad esprimere il proprio voto sulla proposta che il relatore formulerà nella prossima seduta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 13.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI