CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2015
547.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni.
C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

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Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2015.

  Il Viceministro Enrico COSTA, con riferimento ai dati richiesti dall'onorevole Colletti nella seduta precedente, fa presente che: con decreto ministeriale del 30 ottobre 2013 è stato bandito un concorso per magistrato ordinario per 365 posti e sono risultati idonei 311 candidati da assumere nel gennaio 2016; con decreto ministeriale del 4 settembre 2014 è stato, inoltre, bandito un concorso per magistrato ordinario per 10 posti, riservati alla provincia di Bolzano, e sono risultati idonei 9 candidati, che saranno assunti entro la fine del corrente anno. Fa presente, altresì, che con decreto ministeriale del 5 novembre 2014 è stato bandito un concorso per magistrato ordinario a 340 posti, ancora in corso di svolgimento e che i candidati che risulteranno idonei saranno, verosimilmente, assunti nel gennaio 2017. Rileva, in fine, che con decreto ministeriale del 22 ottobre 2015 è stato bandito un ulteriore concorso per magistrato ordinario, per 350 posti, e che le relative assunzioni avranno luogo, verosimilmente, nel gennaio 2018. Quanto ai dati relativi alla pianta organica dei magistrati ordinari, precisa che la stessa, conformemente a quanto disposto dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è pari a 10.151 unità e che il numero delle vacanze, al 24 novembre del corrente anno, è pari a 1.053 unità, da cui andranno, tuttavia, detratte le 320 che saranno assunte, come sopra specificato, tra dicembre 2015 e gennaio 2016. Quanto ai dati relativi al collocamento in quiescenza, dei quali si registra un rilevante aumento a seguito delle modifiche normative di recente introdotte, si riserva di fornire gli stessi in via successiva. Relativamente ai dati richiesti dall'onorevole Sarro, fa presente che delle complessive 49 unità previste presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia, una è preposta alla segreteria particolare dello stesso Ministro, 9 sono assegnate agli uffici di gabinetto, 16 sono addette all'ufficio legislativo, una è preposta al coordinamento delle attività internazionali, 21 sono assegnate all'Ispettorato generale, e, in fine, una è preposta alla segreteria del Sottosegretario.

  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia che i deputati del Movimento Cinque Stelle non presenteranno proposte emendative nel corso dell'esame in sede consultiva, ma direttamente, in sede referente, presso la Commissione di merito.

  Daniele FARINA (SI-SEL), a nome del suo gruppo, preannuncia la presentazione di una proposta di relazione alternativa sui provvedimenti in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ricordare che il termine per la presentazione di proposte emendative e di ordini del giorno ai provvedimenti in discussione è fissato alle ore 15 della giornata odierna, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense.
Atto n. 213.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

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  Maria Gaetana GRECO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di regolamento che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ed è adottato in attuazione dell'articolo 41 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, seguendo il procedimento dettato dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
  Al riguardo, rammenta che in base al comma 13 dell'articolo 41, della legge n. 247 del 2012, spetta al Ministro della giustizia regolamentare: le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, riferite all'età, alle condizioni di salute, alla maternità e paternità del tirocinante, con le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità del tirocinio svolto in altro Stato dell'Unione europea.
  Segnala che, in base all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, il regolamento attuativo deve essere adottato con decreto del Ministro della giustizia, entro due anni dall'entrata in vigore della riforma (termine scaduto), previo parere – oltre che del Consiglio di Stato – del Consiglio nazionale forense. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere, perché su di esso sia espresso, nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento in discussione, segnala che lo stesso si compone di dieci articoli. In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto della regolamentazione, riprendendo i contenuti elencati dall'articolo 41, comma 13, della legge professionale (comma 1). Esso, inoltre, stabilisce che la nuova regolamentazione troverà applicazione per i tirocini avviati dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale. Al tirocinio in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgente. Lo schema di regolamento, peraltro, afferma che anche i tirocini già avviati non potranno durare più di 18 mesi e che i praticanti potranno avvalersi delle modalità alternative di svolgimento della pratica.
  Fa presente che l'articolo 2 dà attuazione all'articolo 41, comma 4, della legge n. 247 del 2012, che consente lo svolgimento del tirocinio contestualmente ad un'attività di lavoro subordinato. Lo schema di regolamento stabilisce che in tal caso il praticante debba informare il Consiglio dell'ordine dell'attività lavorativa svolta, sia essa pubblica o privata, e degli orari e modalità di svolgimento, affinché il Consiglio possa accertare l'assenza di conflitti di interesse e valutare che l'attività lavorativa non ostacoli l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.
  Rammenta che l'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio, chiarendo che il tirocinio: deve essere assiduo e che l'assiduità richiede che il praticante sia presente nello studio dell'avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno 20 ore settimanali. Tale requisito si aggiunge a quelli richiesti ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica dall'articolo 8, comma 4, dello schema di regolamento (almeno 20 udienze a semestre ed effettiva collaborazione alle attività dello studio); deve essere svolto con diligenza; deve essere svolto con riservatezza; deve essere svolto per almeno 6 mesi nello studio di un avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato; deve essere accompagnato da una formazione teorica, della durata di 18 mesi, attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di un corso di formazione di indirizzo professionale tenuto da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge; può essere svolto presso gli uffici giudiziari, in base al regolamento attuativo in corso di elaborazione. Tale particolare forma di tirocinio, al pari della frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali, può essere svolta contestualmente al tirocinio professionale; il regolamento conferma che il diploma della scuola e l'esito positivo della formazione presso gli uffici giudiziari sono valutati, ai fini del compimento del tirocinio, per il periodo di un anno. La relazione illustrativa Pag. 33dello schema di regolamento sottolinea che il praticantato va tenuto distinto dal tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, disciplinato dall'articolo 73 del decreto legge n.  69 del 2013.
  Osserva che l'articolo 4 regolamenta la durata del tirocinio. I diciotto mesi richiesti dalla legge iniziano a decorrere dalla data della delibera del Consiglio dell'ordine che accoglie la domanda di iscrizione al registro dei praticanti. Anche lo schema di regolamento, come già la legge, richiede che il tirocinio sia svolto in forma continuativa («periodo di tempo ininterrotto»), salve le interruzioni disciplinate dal successivo articolo 7. L'interruzione del tirocinio senza giustificato motivo per oltre sei mesi determina la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo ed è disposta dal Consiglio dell'ordine. Il Consiglio dovrà preliminarmente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitare l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della raccomandata; l'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
  Evidenzia che l'articolo 5 regolamenta la possibilità, offerta dalla legge professionale, di avviare il tirocinio prima di conseguire la laurea in giurisprudenza. L'articolo 41, comma 6, lettera d) della legge n. 247 del 2012 consente infatti – per non più di 6 mesi – agli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il predetto corso di studio, purché il consiglio dell'ordine abbia stipulato apposita convenzione con l'università (ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 247 del 2012). Lo schema di regolamento stabilisce che: entro un anno il Consiglio nazionale forense deve stipulare una convenzione quadro con la Conferenza dei Presidi delle facoltà di giurisprudenza, per consentire l'applicazione di questa disposizione; la convenzione dovrà consentire al praticante avvocato di continuare a svolgere con profitto il corso di studi. Sulla base della convenzione quadro, i consigli dell'ordine potranno stipulare convenzioni con le singole facoltà; se non vi provvederanno, non sarà possibile anticipare il tirocinio. Si osserva che, mentre lo schema di regolamento impone al Consiglio nazionale forense la stipula della convenzione quadro, la successiva essenziale attività dei consigli dell'ordine è rimessa alla loro esclusiva volontà («possono stipulare»). Conseguentemente, la disposizione potrà avere una applicazione differenziata sul territorio, condizionata dalle valutazioni dei singoli consigli dell'ordine; lo studente potrà anticipare un semestre di tirocinio solo se iscritto all'ultimo anno del corso di laurea e in pari con gli esami; dovrà inoltre avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti in diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto amministrativo, costituzionale e dell'Unione europea; la frequenza dello studio del professionista da parte dello studente praticante avvocato è ridotta rispetto a quella richiesta al laureato, passando dalle 20 ore settimanali a 12 ore settimanali, alle quali dovranno comunque sempre aggiungersi i corsi teorici. Lo schema di regolamento non chiarisce se si applichi anche a questi tirocinanti la regola delle 20 udienze a semestre; una volta completati i sei mesi di tirocinio ante lauream, lo studente deve laurearsi e, entro 60 giorni, richiedere l'iscrizione al registro dei praticanti; se lo studente-praticante non si laurea entro 2 anni dal termine della durata legale del corso di studi, può chiedere la sospensione del tirocinio per un massimo di 6 mesi, trascorsi i quali è cancellato dal registro e il periodo di pratica svolto perde efficacia.
  Segnala che l'articolo 6 dà attuazione alla previsione di legge che consente lo svolgimento del tirocinio per 6 mesi in un altro Stato membro dell'Unione europea richiedendo: che il praticante debba darne comunicazione al Consiglio dell'ordine, indicando il professionista presso il quale svolgerà il tirocinio, la sua qualifica e l'equivalenza al titolo di avvocato ed allegando il consenso scritto del professionista; che al termine del semestre il professionista Pag. 34straniero renda una dichiarazione sullo svolgimento con profitto del tirocinio (in lingua originale, traduzione asseverata); che tale dichiarazione, unitamente a qualsiasi altra documentazione utile a certificare il tirocinio, sia comunicata al Consiglio dell'ordine; che il Consiglio dell'ordine convalidi il tirocinio.
  Fa presente che l'articolo 7 disciplina, come espressamente richiesto dall'articolo 41 della legge professionale, le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio. Lo schema di regolamento ribadisce che il tirocinio deve essere svolto in forma continuativa e che l'interruzione per oltre 6 mesi, senza giustificato motivo, determina la cancellazione dal registro dei praticanti; stabilisce altresì che il praticante che intende interrompere il tirocinio deve farne richiesta al Consiglio dell'ordine, indicando le ragioni dell'interruzione e fornendone la documentazione. In particolare, sarà consentita l'interruzione in caso di: accertati motivi di salute, che dovranno essere valutati anche tenendo conto dell'età del praticante; comprovata necessità di assistenza di prossimi congiunti. Lo schema di regolamento circoscrive la tutela all'assistenza del coniuge o di prossimi congiunti e ad una malattia dalla quale derivi la totale mancanza di autosufficienza; maternità, paternità e adozione. Lo schema di regolamento non chiarisce quale di questi eventi e per quanto tempo consenta l'interruzione del praticantato; applicazione di una sanzione disciplinare interdittiva a carico dell'avvocato presso il quale viene svolta la pratica professionale o a carico dello stesso praticante. Sulla richiesta di sospensione si pronuncia il Consiglio dell'ordine; in caso di accoglimento, il tirocinio è sospeso dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto dell'istanza, trascorsi 6 mesi si avrà la cancellazione del praticante dal registro. Se il consiglio accoglie la richiesta di interruzione, alla cessazione dei motivi che l'hanno determinata il tirocinio riprende, dal momento della sua interruzione, conservando il periodo svolto prima dell'interruzione stessa.
  Rammenta che l'articolo 8 attribuisce al Consiglio territoriale dell'ordine i compiti di vigilanza sul tirocinio e di rilascio del certificato di compiuta pratica, essenziale per partecipare all'esame di Stato. In particolare, lo schema di regolamento richiede ai consigli dell'ordine, prima, di attivarsi per aiutare gli aspiranti praticanti a individuare una sede di tirocinio – presso singoli professionisti, uffici giudiziari o enti pubblici – e, poi, di verificare l'effettivo svolgimento dello stesso. Di tale effettivo svolgimento è ritenuta sintomatica l'assistenza ad almeno 20 udienze a semestre (esclusi i meri rinvii), oltre alla redazione di atti e pareri. L'onere di dimostrare l'attività svolta e di fornirne documentazione incombe sul praticante. Il Consiglio può negare la convalida anche a un singolo semestre, oltre che all'intero tirocinio. Se le verifiche danno esito positivo, il Consiglio rilascia invece il certificato di compiuto tirocinio.
  Segnala che l'articolo 9 disciplina, invece, la possibilità per il praticante di chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad esercitare la professione in sostituzione dell'avvocato, con conseguente iscrizione nell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Sulla domanda del praticante il Consiglio dell'ordine deve pronunciarsi entro 30 giorni, dandone comunicazione al richiedente e all'avvocato o all'ufficio presso cui la pratica è svolta. Per potere esercitare la professione, il praticante dovrà pronunciare pubblicamente l'impegno solenne previsto dall'articolo 8 della legge n. 247 del 2012.
  Fa presente, in fine, che l'articolo 10 dello schema stabilisce che il regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Come stabilito dall'articolo 1, comma 2, questa regolamentazione del tirocinio si applicherà ai tirocini avviati dopo l'entrata in vigore del regolamento. Per tutti gli altri continuano ad applicarsi le regole attuali.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che l'onorevole Dambruoso ha fatto pervenire alcune considerazioni sul Pag. 35provvedimento in discussione, rilevando alcuni profili di criticità in merito agli articoli 3 e 5: in particolare, l'articolo 3 prevede, per il tirocinio almeno venti ore settimanali, mal conciliandosi con il successivo articolo 5 del testo che, consentendo l'anticipazione di un semestre di tirocinio all'ultimo anno di università, richiede soltanto dodici ore; l'articolo 5, al comma 3, prescrive poi che lo studente abbia già superato una serie di esami, con ciò determinando il rischio di discriminare alcuni soggetti, poiché alcuni esami, come procedura penale o diritto dell'Unione europea, in talune università, sono previsti al quarto anno del corso di laurea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.
Atto n. 225.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di regolamento recante disciplina del praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari (Atto n. 225).
  Al riguardo, fa presente che il predetto schema di regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 44 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, che stabilisce che l'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge 247 (termine scaduto), dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio Nazionale Forense. In base alla disciplina generale dell'articolo 1, comma 3, della legge 247, i regolamenti attuativi della riforma professionale forense devono essere adottati con decreto del Ministro della giustizia, entro due anni dall'entrata in vigore della riforma (termine scaduto), previo parere, oltre che del Consiglio di Stato, del Consiglio Nazionale Forense. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso, nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Prima di passare alla disamina dei contenuti del provvedimento, ritiene opportuno illustrare, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.
  In proposito, ricorda che il tirocinio professionale del praticante avvocato, di durata non inferiore a 18 mesi, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche (articolo 41 della legge professionale forense, L. 247 del 2012).
  Fa presente che il tirocinio può essere svolto: presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a 5 anni; presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi; per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione; per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40 (in caso di accordi tra università e ordini forensi).
  Segnala che, in ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. L'articolo 43 della citata legge professionale ha previsto poi che, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio Pag. 36consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Pertanto, come previsto dall'articolo 41 della legge professionale forense, 12 dei 18 mesi totali del tirocinio possono essere svolti presso un ufficio giudiziario. L'istituto della pratica forense presso uffici giudiziari, previsto già dall'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, rientra tra le modalità di formazione dell'aspirante avvocato che, oltre alla conoscenza diretta del mondo del lavoro e delle tematiche professionali, consente l'acquisizione di una specifica professionalità da spendere in sede di abilitazione. Il citato articolo 37 prevede che i capi degli uffici giudiziari (della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria) possano stipulare specifiche convenzioni con le facoltà di giurisprudenza delle università, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per dare la possibilità ai laureati in giurisprudenza di svolgere presso gli uffici giudiziari il primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Tale formazione professionale è consentita ai più meritevoli, su loro richiesta, previo parere favorevole del locale Consiglio giudiziario (per la magistratura ordinaria), del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (per quella amministrativa) e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (per la giustizia tributaria). Analoga possibilità è prevista in relazione al primo anno del corso di dottorato di ricerca e del corso di specializzazione per le professioni legali. Gli ammessi alla formazione professionale, cui si applica la disciplina del segreto d'ufficio prevista per i pubblici impiegati, assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio. Al termine del periodo di formazione, il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti sopracitati. I praticanti non godono di alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione e il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.
  Rammenta che alla disciplina delineata dal decreto-legge n. 98 del 2011 ha fatto seguito quella dettata dal decreto legge n. 69 del 2013 che, nel disciplinare nel complesso il tirocinio formativo dei più meritevoli laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari, ha previsto, tra l'altro, la possibilità di conciliare lo stage con il dottorato di ricerca, il tirocinio presso un avvocato o un notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con l'acquisizione di adeguata formazione. È previsto, inoltre, che l'esito positivo dello stage sia valutato come un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato (o di notaio); analoga valutazione è fatta ai fini della frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali.
  Segnala, inoltre, che la disciplina degli stage formativi presso gli uffici giudiziari si coordina con quella dell'articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014 (convertito dalla legge n. 114 del 2014) che, aggiungendo l'articolo 16-octies al decreto-legge n. 179 del 2012 (convertito dalla legge n. 221 del 2012), ha previsto la costituzione presso tribunali e corti d'appello del cd. «ufficio del processo». Di tali strutture organizzative sono chiamati a far parte, con il personale di cancelleria, i laureati che presso tali uffici svolgono il tirocinio formativo (ex articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013) o la formazione professionale (ex articolo 37, comma 5, decreto-legge n. 98 del 2011). In attuazione dell'ufficio del processo è stato adottato il Decreto del Ministro della giustizia 1o ottobre 2015.
  Con riferimento ai contenuti dello schema di regolamento in esame, che disciplina l'attività di praticantato svolta Pag. 37dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, rammenta che lo stesso è complementare alla normativa primaria sui tirocini formativi dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari, prevista dall'articolo 41 della legge professionale (Legge. 247 del 2012) e dagli articoli 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e 73 del decreto legge n. 69 del 2013. Circa il rapporto tra lo schema di regolamento e la normativa primaria, la stessa relazione illustrativa dello schema di regolamento precisa in premessa il metodo seguito: il regolamento individua disposizioni che, contenute in norme primarie a proposito dello stage formativo, sono riproposte in sede di normazione secondaria perché volte a disciplinare aspetti, di natura prettamente organizzativa, che si riprongono tali e quali nell'attività di tirocinio trattata dallo schema di regolamento in esame.
  Nel passare all'esame degli articoli di cui si compone il provvedimento in discussione, segnala che l'articolo 1 riguarda l'oggetto del regolamento ovvero la disciplina del praticantato forense presso gli uffici giudiziari, svolto anche a seguito della stipula delle convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati.
  Fa presente che l'articolo 2 detta i requisiti che deve possedere il praticante al momento della presentazione della domanda di ammissione al tirocinio presso l'ufficio giudiziario ovvero: l'iscrizione nel registro dei praticanti; il possesso dei requisiti di onorabilità (non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza); l'aver svolto, per almeno sei mesi, il tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tale ultimo requisito è stato introdotto a seguito di una proposta del CSM che nel suo parere riteneva necessario il possesso di un bagaglio formativo minimo del praticante che si apprestava allo stage formativo. L'ufficio giudiziario presso cui svolgere lo stage formativo (tra quelli indicati all'articolo 4, comma 1) è uno tra gli uffici compresi nel circondario di tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui è iscritto il praticante.
  Rammenta che l'articolo 3 riguarda il progetto formativo del praticante e prevede, per la sua elaborazione, la citata collaborazione tra i Consigli degli ordini degli avvocati e i capi degli uffici giudiziari. Linee guida per la predisposizione dei citati progetti formativi possono essere predisposti dal Consiglio nazionale forense e dal CSM; analoga previsione riguarda gli organi di autogoverno delle altre magistrature. L'articolo 4 dello schema concerne la domanda di svolgimento dello stage formativo. Sono preliminarmente elencati gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado presso cui può essere svolto il praticantato ovvero: le Corti di appello, i tribunali ordinari, le procure di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le relative procure, la Corte dei conti, la sua procura regionale e le sezioni giurisdizionali regionali e consultive, le Commissioni tributarie, il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali. Ricorda che l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 non prevede né la possibilità di svolgere il tirocinio formativo presso gli uffici della Corte dei conti né presso le Commissioni tributarie; lo stage formativo presso le commissioni tributarie è, invece, previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 98 del 2011. Inoltre, l'articolo 4 dello schema, diversamente dal citato articolo 73, non prevede espressamente la possibilità di svolgere lo stage formativo presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nonché presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
  Segnala che l'articolo 4 disciplina, poi, le modalità di presentazione della domanda e i suoi contenuti. La domanda – da indirizzare al capo dell'ufficio giudiziario interessato – redatta su carta o su supporto digitale, va consegnata o trasmessa Pag. 38via PEC alla segreteria dell'ufficio e può indicare la preferenza per una o più specifiche materie. Nella stessa vanno attestati, oltre al possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 dello schema di regolamento: il punteggio di laurea (almeno 105/110, ex articolo 73, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013); la media ottenuta negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e contabilità di stato (almeno una media di 27/30, ex articolo 73, comma 1, del decreto legge n.  69 del 2013); i dati relativi all'avvocato ove è stato svolto il semestre di tirocinio (previsto dall'articolo 41, comma 7, della Legge professionale), nonchè i dati sullo studio legale di cui fa parte lo stesso avvocato; ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.
   Ricorda, inoltre, il requisito dell'età anagrafica, non contemplato dall'articolo 4, ma richiesto dalla citata norma primaria (età inferiore a 30 anni). Il possesso degli indicati requisiti possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva o di certificazione o di notorietà (ex articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000). Il capo dell'ufficio giudiziario, a domanda accolta, comunica la data di inizio dei svolgimento del tirocinio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui è iscritto il praticante. Tale ultima previsione è dettata in accoglimento di una specifica proposta contenuta nel parere del Consiglio nazionale forense.
  Fa presente che l'articolo 5 conferma quanto previsto dalla legge professionale forense (articolo 41, comma 6) sulla durata massima del periodo di praticantato presso gli uffici giudiziari fissata in 12 mesi. Prevede, inoltre, la possibilità del praticante di svolgere la formazione in uffici giudiziari, diversi da quelli in cui l'ha iniziata. Dalla formulazione della disposizione deriva che lo stage formativo può essere ripartito su due soli uffici giudiziari, stante la previsione di un periodo minimo per ognuno di sei mesi. Se si prosegue lo stage in ufficio giudiziario compreso in circondario di tribunale diverso da quello di provenienza, deve essere trasferita anche l'iscrizione al registro dei praticanti presso il consiglio dell'ordine forense del nuovo circondario (in conformità delle previsioni dell'articolo 41, comma 14, della legge professionale). L'articolo 5 prevede la possibilità che il periodo formativo possa essere prorogato. Il praticante che abbia già completato i 12 mesi di tirocinio presso uno o più uffici giudiziari può avanzare una nuova domanda per prolungare lo stage di altri sei mesi. In tale ipotesi, lo stage durerebbe 18 mesi che, aggiunti ai sei mesi obbligatori di tirocinio presso l'avvocato (necessari per potere avanzare domanda), portano l'intero periodo formativo a 24 mesi. Ricordo che una durata complessiva di 18 mesi dello stage formativo presso gli uffici giudiziari è prevista dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013.
  Segnala che l'articolo 6 dello schema di regolamento conferma quanto già previsto dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 cioè che un magistrato non può essere affidatario di più di due praticanti; un terzo tirocinante può, tuttavia, essergli affidato negli ultimi sei mesi di tirocinio. Viene precisato, inoltre, che i magistrati formatori debbano esprimere la propria disponibilità a svolgere le funzioni (la relazione illustrativa dello schema di regolamento precisa che ciò avverrà mediante specifico interpello da parte del capo dell'ufficio giudiziario).
  Osserva che l'articolo 7 ribadisce quanto già previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 in ordine ai criteri di selezione delle domande. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che ne abbiano fatto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media dei voti nelle materie indicate all'articolo 4, al voto di laurea e alla minore età anagrafica; ove sussista ancora parità di requisiti, si riconosce la preferenza alla frequenza, con esito positivo, di un corso di perfezionamento post lauream in materie giuridiche. Pag. 39La relazione illustrativa precisa che non si è ritenuto, invece, di poter attribuire ai predetti criteri (media di alcuni esami, voto di laurea e età anagrafica) il carattere preclusivo della possibilità di accedere al tirocinio, nel presupposto che l'articolo 44 della legge forense attribuisca a ciascun praticante avvocato un vero e proprio diritto di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari.
  Rammenta che l'articolo 8 detta la complessa disciplina relativa alle attività formative, ai limiti che incontra il praticante relativi ai compiti dell'ufficio, alle attività compatibili o incompatibili con lo svolgimento dello stage, alla relazione finale del magistrato affidatario. L'oggetto del tirocinio presso l'ufficio giudiziario consiste, in generale, nell'assistenza e collaborazione nell'attività del magistrato affidatario. Nello specifico, il praticante avvocato dovrà dedicarsi allo studio dei fascicoli di causa, alle ricerche di dottrina e giurisprudenza; alla stesura delle minute dei provvedimenti; dovrà assistere alle udienze e alle camere di consiglio. Accogliendo i rilievi contenuti nel parere del Consiglio nazionale forense, si prevede – a fini di completezza del percorso formativo – che il magistrato consenta al praticante, tramite i servizi di cancelleria, di conoscere anche le attività di natura amministrativa, collaterali a quelle giudiziarie. Tale articolo stabilisce la compatibilità del tirocinio presso gli uffici giudiziari: con lavoro subordinato, pubblico o privato (compatibilmente con gli orari dello stage); con la frequenza dello studio professionale di un avvocato o l'Avvocatura dello stato o l'ufficio legale di un ente pubblico.
  Osserva che, ribadito quanto affermato dall'articolo 73, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cioè che il praticante non ha diritto ad alcun compenso e che la sua attività non fa sorgere alcun rapporto di lavoro col Ministero della giustizia né obblighi previdenziali e assicurativi), l'articolo 8 prevede la possibilità che il consiglio dell'ordine o il Consiglio nazionale forense stipulino polizze assicurative antinfortunistiche in favore dei praticanti. Sancito il generale obbligo di riservatezza e del segreto su quanto appreso nel corso dell'attività di praticantato, per quanto riguarda il delicato profilo dell'accesso ai fascicoli delle cause, viene previsto il divieto in relazione a situazioni in cui il praticante possa versare in conflitto d'interessi, per conto proprio o di terzi, durante lo svolgimento dello stage formativo: in accoglimento di un rilievo contenuto nel parere del CSM è, in particolare, sancito il divieto di accesso ai fascicoli relativi a cause in cui è parte un cliente che, negli ultimi 3 anni, risulta assistito da un avvocato dello studio legale frequentato dal praticante o presso cui questi ha svolto il tirocinio. Nelle stesse ipotesi (sempre in relazione al citato rilievo del CSM) è fatto divieto al praticante di assistere o difendere lo stesso cliente, anche nelle fasi o gradi successivi della causa.
  Segnala, in fine, che l'articolo 8, più in generale, prevede il divieto per il praticante (ove abilitato al patrocinio) di esercitare attività professionale davanti all'ufficio giudiziario dove si sta svolgendo lo stage formativo (comma 8). La norma primaria (articolo 73, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013) prevede che gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. Non è, invece, previsto alcun divieto per l'avvocato.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), con riferimento alla proposta di legge C. 2988 relativa alla responsabilità professionale medica, richiama l'attenzione sul fatto che la XII Commissione, cui la medesima proposta Pag. 40di legge è assegnata in sede referente, starebbe valutando l'ipotesi di disciplinare i criteri di quantificazione del danno risarcibile sulla falsariga di quelli previsti nell'ambito del disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza, attualmente all'esame del Senato. Al riguardo, rileva l'inopportunità che criteri come quelli previsti dal predetto disegno di legge siano estesi a fattispecie diverse da quelle di sinistri stradali. Ciò premesso, rammenta che la proposta di legge a sua firma C. 1063, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale stabilisce, invece, criteri derogabili, di carattere generale, come tali non incompatibili con quelli specificamente previsti dal disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Per tali ragioni, rappresenta la necessità che la Commissione riprenda l'esame della proposta di legge a sua firma, sulla quale auspica il costruttivo contributo di tutte le forze politiche.

  Franco VAZIO (PD), nel replicare al collega Bonafede, precisa che nel testo all'esame della XII Commissione in materia di responsabilità medica non v’è richiamo alcuno ai criteri di quantificazione del danno risarcibile delineati dal richiamato provvedimento in materia di mercato e di concorrenza, attualmente all'esame del Senato.

  Donatella FERRANTI, presidente, relativamente alla proposta di legge C. 1063, di iniziativa del collega Bonafede, rammenta che sulla stessa è stato svolto un ciclo di audizioni e che è stato costituito un Comitato ristretto, che dovrà, pertanto, riprenderne l'esame. Evidenzia che, in tale ambito, i Gruppi parlamentari potranno avviare un costruttivo confronto sui contenuti della proposta di legge.

  La seduta termina alle 14.05.