CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2015
547.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

  Mercoledì 25 novembre 2015.

Incontro con una delegazione del Parlamento del Kenya.

  L'incontro informale si è svolto dalle 13.10 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 13.55.

Pag. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.
C. 3445 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 novembre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti ai provvedimenti in esame è scaduto oggi alle ore 11 e che sono stati presentati 7 emendamenti al disegno di legge di stabilità (vedi allegato 1) e 1 emendamento al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 2).
  Nessuno chiedendo di intervenire sugli emendamenti presentati, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti al disegno di legge di stabilità 2016.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferrari 3444/I/1.1 e Pinna 3444/I/1.4. Invita poi al ritiro dell'emendamento Mongiello 3444/I/1.5, precisando che altrimenti il parere s'intenderebbe contrario. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 3444/I/1.7, Gasparini 3444/I/1.8, Roberta Agostini 3444/I/1.9 e Mazziotti Di Celso 3444/I/1.10.

  Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ferrari 3444/I/1.1 e Pinna 3444/I/1.4 (vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mongiello 3444/I/1.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mazziotti Di Celso 3444/I/1.7, Gasparini 3444/I/1.8, Roberta Agostini 3444/I/1.9 e Mazziotti Di Celso 3444/I/1.10 (vedi allegato 1).

  La Commissione passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito al disegno di legge di bilancio.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Roberta Agostini 3445/I/Tab. 2.1.

  Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Roberta Agostini 3445/I/Tab. 2.1 (vedi allegato 2).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, chiede al rappresentante del Governo se intenda fornire chiarimenti sui dati relativi alla Missione Ordine pubblico e sicurezza, dando seguito a quanto richiesto nella seduta precedente.

  Il viceministro Filippo BUBBICO, osserva che tra le missioni le cui risorse risultano maggiormente diminuite, in valore assoluto, rispetto ai dati assestati 2015 risulta la Missione Ordine pubblico e sicurezza, Pag. 13che evidenzia minori risorse per circa 522 milioni (-6,6 per cento). Tale variazione – che ha interessato in particolare i capitoli relativi alle competenze accessorie del personale – non è da intendersi come una riduzione degli stanziamenti, ma come una loro diversa allocazione contabile, poiché tali risorse sono state trasferite ad altri stati di previsione in forza del dettato di cui all'articolo 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, che ha disposto, entro il 1o gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del cosiddetto cedolino unico anche a tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, e alle Forze armate. Sulla base della citata disciplina per le suindicate categorie di personale non è più il Ministero dell'interno, ma sono le singole amministrazioni interessate a procedere al pagamento delle suddette competenze.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio (per le parti di competenza della I Commissione) e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 3), che illustra.
  Presenta quindi ed illustra una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 8 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 4).

  Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sulle proposte di relazione predisposte dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di relazione del relatore, sulla Tabella n. 2 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Approva quindi la proposta di relazione del relatore, sulla Tabella n. 8 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Nomina altresì il deputato Marco Di Maio relatore presso la Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 14.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 novembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Testo unificato C. 1454 Senaldi ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO, relatore, osserva che la proposta di legge consta di cinque articoli e si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la proposta di legge, all'articolo 1, si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori.
  Le disposizioni più rilevanti della proposta di legge sono gli articoli 2 e 3 che disciplinano, rispettivamente, l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili e la previsione di agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili.
  L'articolo 2 in particolare prevede l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Tali informazioni saranno collegate a un codice identificativo Pag. 14non replicabile che conterrà riferimenti, riscontrabili anche online, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. Sotto il profilo tecnico il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile (e le sue future evoluzioni) e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili. Sempre il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta pertanto di un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che, come tutti i sistemi volontari, prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti (tramite le loro associazioni).
  L'articolo 3 introduce delle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. Le agevolazioni possono essere attribuite a micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di imprese, a contratti di rete e alle start-up innovative. Gli importi sono concessi entro i limiti del regime «de minimis» (ossia non più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ovvero, per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione o di contributi in conto interessi, per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale, o prestazioni di garanzie, le soglie e le condizioni sono previste dall'articolo 4 del regolamento sul «de minimis» n. 1407 del 2013). Le agevolazioni sono finanziate per 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle agevolazioni prevedendosi, comunque, il positivo esito della procedura di informazione presso la Commissione europea quale condizione per l'applicazione della disciplina di cui si tratta.
  L'articolo 4 contiene la disciplina delle sanzioni, rispetto alla quale si fa rinvio all'articolo 517 del codice penale che sanziona il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci punendo con la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 20.000 euro «chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto».
  L'articolo 5 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.
  Osserva che la materia di cui tratta il testo afferisce in termini generali alla disciplina della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato.
  Rileva, in proposito, che la giurisprudenza della Corte Costituzionale, come risulta, da ultimo, ai sensi della sentenza n. 209 del 2013, «è costante nell'affermare che la nozione di «concorrenza», di cui al secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione, riflette quella operante in ambito comunitario. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle Pag. 15imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati; sia le misure legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza «nel mercato»), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza «per il mercato») (ex plurimis, sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenze n. 299 del 2012 e n. 401 del 2007). Ove la suddetta materia, considerato il suo carattere finalistico e «trasversale», interferisse anche con materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, queste ultime potrebbero dettare una disciplina con «effetti proconcorrenziali «, purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007)».
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
Nuovo testo C. 3369, approvata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame – già approvata dal Senato – come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, è volta alla razionalizzazione del sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).
  Ricorda che, secondo la legislazione vigente, i promotori finanziari sono quei soggetti che esercitano professionalmente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari e servizi di investimento, in qualità di dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto (SIM, SGR, banche). Tale disciplina è stata innovata dal decreto legislativo n. 164 del 2007, in attuazione della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Dal 1o gennaio 2009 l'Albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla CONSOB, bensì dall'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari che è stato costituito in forma di associazione tra l'Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti), l'Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l'Associazione Bancaria Italiana (Abi).
  Evidenzia preliminarmente che la disciplina in esame anticipa il recepimento di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), la quale, all'articolo 9, comma 1, lettere o) e u) – in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014 – contiene una delega in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, volta ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della Consob, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. Si prevede, inoltre, di attuare la citata Pag. 16direttiva con riferimento al meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori.
  Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto della proposta di legge composta da un unico articolo di 9 commi, l'articolo 1, comma 1, dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (come disciplinato dal successivo comma 3) è subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (168 euro). Si precisa che la tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della legge.
  Il comma 2 trasferisce le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari dalla Consob all'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (articolo 31, comma 4, del TUF) il quale assume la denominazione, nonché la funzione, di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Tale Organismo opera sotto la vigilanza della Consob nel rispetto dei principi e dei criteri che devono essere stabiliti dalla stessa con regolamento.
  Si prevede che i riferimenti all'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, nonché alla Consob, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6 (relativo ai consulenti finanziari), 31, comma 7 (relativo ai promotori), 55 e 196 del TUF si intendano sostituiti con il riferimento all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Si ricorda che gli articoli 55 e 196 del TUF prevedono i provvedimenti cautelari e le sanzioni applicabili ai promotori finanziari. Ai fini della formulazione del testo, osserva che occorrerebbe provvedere ad una novella delle disposizioni citate.
  Sono abrogate le disposizioni relative all'Albo dei consulenti finanziari e all'Organismo per la tenuta dello stesso (articolo 18-bis, commi 2, 3, 4 e 5, del TUF).
  Il comma 3 prevede che l'albo unico dei promotori finanziari (di cui al citato articolo 31, comma 4, del TUF) assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni: i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; i consulenti finanziari indipendenti; le società di consulenza finanziaria.
  I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-bis, comma 1, e nell'articolo 18-ter, comma 3, del TUF si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo. Anche in questo caso si osserva si osserva che occorrerebbe provvedere ad una novella delle disposizioni citate.
  Il comma 3-bis, inserito dalla Commissione di merito, prevede che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A (agenti), possono essere iscritti, su richiesta, nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. In tal caso il potere di vigilanza e sanzionatorio è attribuito all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, sotto la vigilanza della Consob. Gli agenti di assicurazione iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.
  A tal fine l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari deve definire, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che gli agenti di assicurazione che intendono iscriversi nell'albo unico devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. Si prevede, infine, che il Ministro dell'economia e delle finanze debba adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un decreto nel quale sono disciplinati termini e modalità di attuazione della disposizione in esame limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di Pag. 17assicurazione, persone fisiche, iscritti nell'albo unico, quando gli stessi operano in forma societaria.
  Il comma 4 dispone che: i promotori finanziari (articolo 31 del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; i consulenti finanziari (articolo 18-bis del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari in regime di esenzione (così modificato dalla Commissione di merito). 2 Sono conseguentemente modificati i riferimenti interni al TUF.
  Il comma 5 prevede che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si avvale di proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. Il penultimo periodo del comma 5 fa riferimento alle disposizioni attuative della norma in tema di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob cessati dall'incarico (articolo 29-bis, comma 1, primo periodo, della legge n. 262 del 2005, introdotto dal decreto-legge n. 90 del 2014). Tale articolo, al primo periodo dispone che i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Consob, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. Si prevede quindi che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge in esame, sono emanate le relative disposizioni attuative, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo dell'articolo 29-bis citato (tale disposizione è stata modificata in sede referente, correlando opportunamente l'emanazione del D.P.C.M. con l'entrata in vigore della legge in esame).
  Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis dispone che le disposizioni dello stesso articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con D.P.C.M., da emanare previo parere della Banca centrale europea. Con D.P.C.M. 29 gennaio 2015 è stato definito tale regime delle incompatibilità.
  L'ultimo periodo del comma 5 prevede l'applicazione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale stabilisce che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
  Il comma 6 dispone che la Consob e l'Organismo di vigilanza stabiliscono con protocollo di intesa i principi e i criteri nel rispetto dei quali deve operare l'Organismo, con riguardo a: le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni; gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo; le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti in regime di esenzione e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere la Consob stabilisce: a) la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari; b) la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato previsto che i soggetti che, alla data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari risultano iscritti all'albo Pag. 18unico dei promotori finanziari, sono iscritti di diritto all'albo unico dei consulenti finanziari.
  Il comma 7, modificato dalla Commissione di merito, prevede che le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative (previsto dal comma 1) affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, come modificato dal successivo comma 8-bis. L'originario comma 7 prevedeva l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob, a partecipazione obbligatoria, al fine di assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela. Tuttavia l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 130 del 2015 (Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/UE sull'ADR per i consumatori) ha già previsto che i soggetti vigilati dalla Consob, da individuarsi con regolamento, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali. Lo stesso articolo ha attribuito alla Consob una delega per determinare con regolamento i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Per la copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse derivanti dalle contribuzioni dovute alla Consob dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
  Il comma 8, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina delle sanzioni applicabili agli organi di gestione e di controllo dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. In particolare è abrogata la disposizione che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5 milioni per i membri dell'organismo dei consulenti finanziari e dell'organismo dei promotori finanziari, in caso di inosservanza delle rispettive discipline (articolo 190-ter, comma 1, lettere b) e c)). In luogo di tale sanzione pecuniaria è previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. In tal caso il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. Si prevede, inoltre, un potere di rimozione da parte della Consob nei confronti di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla stessa Autorità, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
  Il comma 8-bis, tramite la sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, trasforma il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori (non istituito) nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, istituito dalla Consob presso il proprio bilancio al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali. Il Fondo, infatti, è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, Pag. 19diversi dai clienti professionali (privati e pubblici, individuati con regolamenti della Consob e del MEF) nei limiti delle disponibilità, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie alla quale devono aderire i soggetti vigilati dalla Consob, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 130 del 2015 (il quale ha inserito i commi 5-bis e 5-ter all'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007). Tale gratuità comporta l'esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura. L'eventuale parte residua del Fondo è destinata all'adozione da parte della CONSOB di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria. Il comma 2 dell'articolo 8 prevede che il Fondo è finanziato: con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività degli intermediari (di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998 – TUF); tali importi sono utilizzabili nel momento in cui la violazione è accertata con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, con l'importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (prevista dall'articolo 1, comma 1, della proposta normativa in esame), nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Nel caso di incapienza del Fondo sono utilizzabili le risorse derivanti dalle contribuzioni dovute alla Consob dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime (come previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007). La Consob adotta le occorrenti misure attuative.
  Il comma 8-ter prevede che, per rendere operativo l'organismo decidente nell'ambito della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali (articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007), la Consob provvede alle spese di funzionamento mediante le risorse derivanti dalle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. In tal modo si intende assicurare l'immediata disponibilità delle risorse occorrenti perché la Consob possa avviare l'operatività dell'organo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, senza attendere i tempi occorrenti per l'esercizio della delega prevista dalla legge di delegazione europea 2014.
  Ricorda che l'articolo 75 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) prevede l'istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento. Gli Stati possono avvalersi di organismi preesistenti. La legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 9, comma 1, lettera u)) dispone l'attuazione di quanto sopra ricordato modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal TUF ed assicurando il coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Anche tale norma prevede la copertura delle relative spese di funzionamento attraverso le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
  Il comma 8-quater prevede che dal momento in cui diviene operativo l'organo decidente del meccanismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007) sono abrogate le norme relative alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le connesse norme in materia di conciliazione stragiudiziale previste dal decreto legislativo n. 179 del 2007. Pag. 20
  Il comma 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Le disposizioni in esame sono riconducibili alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), di esclusiva competenza statale. Rileva inoltre la materia sistema tributario e contabile dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), anch'essa di esclusiva competenza statale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

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