CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2015
546.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 225

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi.
Atto n. 226.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 226

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, evidenzia che lo schema normativo in esame, attraverso alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dell'IVA), mira a dare attuazione alle direttive del Consiglio 2013/42/UE e 2013/43/UE riguardanti, rispettivamente, il meccanismo di reazione rapida contro le frodi (quick reaction mechanism) e l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) ad alcune operazioni passive particolarmente soggette al rischio frodi.
  L'attuazione delle direttive è stata disposta dalla legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (legge n. 154 del 2014), che recava in Allegato B le due direttive.
  Segnala, in particolare, che per effetto delle novità introdotte, il meccanismo del reverse charge è esteso fino al 31 dicembre 2018:
   alle cessioni di cellulari;
   alle cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale).

  Lo stesso meccanismo è, invece, escluso per:
   le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
   le cessioni di materiali e prodotti lapidei;
   le cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile nell'ambito di quelle contemplate dalla normativa europea, anche in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida. Con decreto ministeriale possono essere individuate delle altre operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile, al di fuori di quelle elencate dalla normativa europea, ma in tal caso è comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga in sede europea.
  Rammenta in via preliminare che per reverse charge o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'Iva dal cedente di beni e servizi all'acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture.
  Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche. L'ordinamento UE ne prevede altresì l'applicazione, ancorché temporanea e facoltativa, in settori considerati particolarmente a rischio di frode.
  Le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, oggetto di recepimento, modificano la direttiva 2006/112/UE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
  In particolare, la direttiva 2013/42/UE, introducendo l'articolo 199-ter nella citata direttiva 2006/112/UE, prevede un nuovo meccanismo di reazione rapida (detto Quick Reaction Mechanism – QRM), che permette agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile per un breve periodo a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi. In casi di particolare urgenza e al fine di combattere la «frode improvvisa e massiccia» che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili, uno Stato membro può applicare, per una durata non superiore a nove mesi, il meccanismo dell'inversione contabile su Pag. 227determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, in deroga all'articolo 193 della citata direttiva 2006/112/CE.
  La direttiva 2013/43/UE dispone invece, in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema Iva più resiliente di fronte a casi di frode in materia di Iva, l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi; in particolare nei settori delle cessioni di gas e di energia elettrica, nei servizi di telecomunicazione, nel settore delle console di gioco, di tablet, PC e laptop, di cereali, colture industriali – fra cui semi oleosi e barbabietole – e nel settore i metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, tutti settori nei quali si sono registrati diversi casi di frodi.
  Viene a tal fine modificato l'articolo 199-bis, primo paragrafo, della direttiva di rifusione IVA (direttiva 2006/112/CE), allargando l'ambito applicativo del meccanismo di reverse charge, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.
  Quanto alla disciplina del reverse charge nell'ordinamento italiano, ricorda che la legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) ha delegato il Governo ad attuare nell'ordinamento italiano la citata Direttiva 2010/23/UE.
  Tale attuazione è avvenuta attraverso l'articolo 1, commi 629-632, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il quale integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ha incrementato il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile: tale sistema è stato esteso al settore edile ed energetico, alla grande distribuzione alimentare ed alle operazioni relativi ai pallet.
  Il comma 631 della legge di stabilità 2015, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 199-bis della direttiva 112/2006 circa il carattere temporaneo della misura, che deve avere una durata non inferiore a due anni e non protrarsi oltre il 31 dicembre 2018, prevede che le nuove ipotesi di reverse charge riferibili al settore edilizio, alle cessioni di energia e alla grande distribuzione si applicano per un periodo di quattro anni. Per quanto riguarda il settore della grande distribuzione le stesse norme hanno subordinato l'efficacia dell'estensione del reverse charge ad un'apposita autorizzazione UE, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di IVA (rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/UE).
  Il 22 maggio 2015, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una Comunicazione (COM(2015)214 final) con la quale si oppone alla richiesta italiana di deroga. La Commissione ha rilevato che un'applicazione indistinta e globale del reverse charge ad un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della direttiva Iva. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che non ci siano prove sufficienti del fatto che la misura richiesta possa contribuire a contrastare le frodi; al contrario, ha reputato che la misura in questione implichi seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di altri Stati membri. Infine, la Commissione non ha condiviso la stima di impatto positivo effettuata dalle Autorità italiane, perché la misura in questione non risulterebbe utile alla prevenzione di tutte le tipologie di frodi alla base dell'evasione dell'imposta, ma principalmente delle «frodi carosello», ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario.
  Passando ad una rapida illustrazione dei contenuti dello schema di decreto, rilevo che l'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  La lettera a) modifica la rubrica dell'articolo 17: la vigente rubrica «Soggetti passivi» è sostituita in «Debitore di imposta». Al riguardo la relazione governativa Pag. 228afferma che l'attuale denominazione è suscettibile di creare confusione nel lettore del testo normativo, dato che le categorie dei soggetti passivi dell'IVA sono disciplinate essenzialmente agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto. La nuova rubrica è modificata in «Debitore d'imposta» in quanto la disciplina contenuta nell'articolo 17 è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d'imposta.
  La lettera b) modificando la lettera b) dell'articolo 17, sesto comma, elimina dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari. L'attuale lettera b) dell'articolo 17 contempla la cessione di telefoni cellulari (nonché dei loro componenti ed accessori, disposizione soppressa dalla norma in commento) tra le ipotesi in cui si applica l'inversione contabile, disciplinata dallo stesso articolo 17, comma 5. Tale norma, inserita dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006), è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo, la quale non è stata concessa. Con la modifica dell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/UE ad opera della direttiva 2013/43/UE, la cessione di telefoni cellulari è contemplata tra le ipotesi in cui può operare il meccanismo del reverse charge fino al 31 dicembre 2018.
  La lettera c), sostituendo la lettera c) dell'articolo 17, comma 6, prevede che il regime dell'inversione contabile si applica anche alle cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
  L'attuale lettera c) dell'articolo 17, comma 6, contempla unicamente le cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori. Tuttavia, anche in questo caso tale norma, inserita dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi 44 e 45, della legge n. 296 del 2006), è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo, la quale non è stata concessa. Con la modifica dell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/UE ad opera della direttiva 2013/43/UE, le cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) sono contemplate tra le ipotesi in cui può operare il meccanismo del reverse charge fino al 31 dicembre 2018.
  La lettera d) abroga le lettere d) e d-quinquies) dell'articolo 17, comma 6, le quali prevedono che il meccanismo dell'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei (lettera d)) ed alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale (lettera d-quinquies)), Anche queste due disposizioni, introdotte rispettivamente con il citato articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 e con l'articolo 1, comma 629, lettera a), n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non hanno trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello UE.
  La lettera e) aggiorna la norma che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile. Il decreto ministeriale può includere nuove ipotesi qualora tali operazioni siano incluse fra quelle elencate dai sopra citati articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
  La lettera f) stabilisce la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione dell'inversione contabile alle fattispecie recate dall'articolo 17, comma 6. Con la stessa lettera f) viene aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 un ultimo comma, con il quale si prevedono obblighi informativi. Tali obblighi concernono i dati e gli elementi necessari ed utili per mettere gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze in condizione di procedere con la massima efficacia alle richieste di rilascio di misure speciali di deroga di cui all'articolo Pag. 229395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva.
  Tali obblighi informativi vengono previsti anche ai fini degli adempimenti da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della citata direttiva 2006/112/CE. Si tratta delle informazioni da produrre al Comitato IVA in sede di introduzione del meccanismo dell'inversione contabile (paragrafo 2), nonché delle relazioni da presentare a posteriori alla Commissione (paragrafi 3 e 4) in caso di individuazione di frodi relativi ai beni oggetto dello stesso meccanismo.
  L'articolo 2 stabilisce la decorrenza del regime dell'inversione contabile per le cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop e microchip, ovvero dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
  L'articolo 3 prevede che il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE.
Atto n. 222.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Bergonzi, illustra i contenuti del provvedimento – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – ricordando che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014). L'allegato B di tale legge prevede, infatti, tra l'altro, il recepimento della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.
  La direttiva 2013/56/UE oggetto di recepimento interviene, in primo luogo, sulle deroghe previste nella direttiva 2006/66, finalizzate ad escludere determinati prodotti dall'applicazione del divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori, incorporati o meno in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 per cento di mercurio in peso e di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti oltre lo 0,002 per cento di cadmio in peso.
  Tuttavia, la direttiva 2013/56 ha introdotto un regime temporale transitorio per la commercializzazione i tali prodotti esclusi dall'applicazione del suddetto divieto: fino al 1o ottobre 2015, viene consentita l'immissione sul mercato delle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso e, fino al 31 dicembre 2016, delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili.
  In secondo luogo, la direttiva prevede che le pile e gli accumulatori non in regola, ma legalmente introdotti sul mercato prima della data di applicazione dei Pag. 230divieti di immissione sul mercato previsti, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
  Un'ulteriore novità recata dalla direttiva 2013/56 riguarda l'obbligo a carico dei produttori di progettare gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori, qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale. Le predette innovazioni sono richiamate in corrispondenza con l'analisi delle disposizioni dello schema di decreto.
  L'articolo 3 della direttiva 2013/56, che è entrata in vigore il 30 dicembre 2013, prevede, infine, che gli Stati membri si adeguino alla direttiva entro il 1o luglio 2015. A decorrere dalla medesima data, l'articolo 2 della direttiva 2013/56 prevede l'abrogazione della decisione 2009/603/CE, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE, ora riportati nell'Allegato IV aggiunto alla direttiva 2006/66.
  A tale proposito segnala che il 23 settembre 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2015–0439) per mancato recepimento della direttiva in questione.
  Quanto allo schema di decreto, è composto da due articoli, che rispettivamente modificano in più punti il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, che ha attuato la direttiva 2006/66/CE, e contengono disposizioni transitorie e finali.
  Lo schema prevede principalmente l'eliminazione delle deroghe – previste nel D.Lgs n. 188 del 2008 – ai divieti di immissione sul mercato per le pile a bottone contenenti mercurio (fino al 2 per cento in peso) e per le pile e accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili contenenti cadmio, introducendo, tuttavia, un regime temporale transitorio per la commercializzazione di tali prodotti (rispettivamente, fino al 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016), e stabilendo, altresì, una procedura volta a riassegnare ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i proventi derivanti dalle tariffe a carico dei produttori di pile e accumulatori per la copertura degli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e delle attività dell'ISPRA.
  In particolare, l'articolo 1 dello schema è volto a limitare le deroghe ai divieti di immissione sul mercato di talune pile o accumulatori e consente la prosecuzione della commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, delle pile e degli accumulatori, che non soddisfano i requisiti previsti dal citato decreto legislativo n. 188 del 2008, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei divieti di cui al citato articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
  L'articolo 1 provvede inoltre all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2006/66/CE, come modificata dalla direttiva 2013/56/UE, al fine di:
   introdurre l'obbligo per il produttore di progettare gli apparecchi in modo da consentire la facile rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori in essi incorporati, da parte di professionisti qualificati indipendenti dai produttori, nel caso in cui tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale;
   corredare gli apparecchi, in cui sono incorporati pile o accumulatori, di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo.

  L'articolo disciplina quindi l'obbligo di iscrizione telematica al Registro nazionale presso la Camera di commercio competente, a cui sono soggetti i produttori che immettono per la prima volta sul mercato nazionale pile e accumulatori, precisando Pag. 231che i produttori soddisfano tale obbligo di registrazione un'unica volta. La norma provvede a dare attuazione a quanto disposto dall'Allegato IV della direttiva 2006/66 aggiunto dalla direttiva 2013/56/UE.
  Sono quindi dettate disposizioni sul regime sanzionatorio al fine di tenere conto della soppressione della deroga al divieto di immissione sul mercato – di cui al comma 2 dell'articolo 3 del d.lgs. 188/2008 – relativa alle pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso.
  Lo schema di decreto interviene quindi sulle disposizioni finanziarie contenute nel comma 5 dell'articolo 27 del D.Lgs n. 188 del 2008, che viene pertanto sostituito. Il nuovo comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle tariffe per la copertura degli oneri previsti al comma 4 del medesimo articolo 27, relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e alle attività dell'ISPRA (gestione del registro, dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio).
  L'articolo 2 dello schema prevede che il citato decreto sia adottato entro sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.
Atto n. 223.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2001/110/UE concernente il miele.
  L'articolo 1 in esame modifica in talune parti il decreto legislativo n. 179 del 2004 che ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/UE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.
  In particolare, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2004, viene aggiunta la lettera g-bis) dove si prevede che, essendo una componente naturale specifica del miele, il polline non è considerato un ingrediente. Come si legge nella relazione illustrativa, l'inserimento di questa modifica si è reso necessario poiché il polline, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele e la sua presenza è indipendente dalla manipolazione che gli operatori alimentari fanno per estrarre o meno tale miele dalle arnie e dai favi. Per contro, il regolamento n. 1169/2011 definisce come «ingrediente» qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti. Una tale definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento, fattispecie nella quale non può rientrare il polline.
  All'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 179/2004 è previsto il divieto di estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.
  L'articolo 2 consente che i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.Pag. 232
  L'articolo 3 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Ricorda che la delega per il recepimento della direttiva è contenuta nell'articolo 17 della legge 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014), e prevede, oltre al rinvio ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, uno specifico criterio finalizzato ad assicurare «norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore».
  Lo schema di decreto in esame non interviene specificamente sul punto.
  La direttiva 2014/36, in verità, si limita in materia ad apportare una modifica formale alla norma già contenuta nella direttiva 2001/110/UE. Viene, infatti, ripetuto che devono essere indicati in etichetta il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto; se il miele è originario di più Stati membri o Paesi terzi, l'indicazione dei Paesi d'origine può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi: «miscela di mieli originari dell'UE», «miscela di mieli non originari dell'UE», o «miscela di mieli originari e non originari dell'UE.».
  La modifica introdotta con la direttiva in esame si è limitata esclusivamente a sostituire il riferimento alla Comunità europea (CE) con quello relativo all'Unione europea (UE).
  Nell'ordinamento interno, la normativa è stata attuata con l'articolo 2-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, secondo il quale «sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto». Non è stata, invece, introdotta la possibilità di fornire un'indicazione più generica, facendo riferimento alla miscela di mieli di provenienza UE e non UE, come indicato dalla normativa europea.
  Nella relazione illustrativa si sottolinea che anche nello schema di decreto legislativo in esame è stata confermata la scelta di non prevedere tale opzione nella normativa italiana, dando, così, attuazione al criterio inserito durante l'esame parlamentare, che richiede che sia assicurata la completezza nell'informazione relative alla provenienza del miele.
  Ricorda infine che la direttiva 2014/63/UE prevede come termine di recepimento il 24 giugno 2015 e che il 22 luglio 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora per mancato recepimento della direttiva in questione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

  La seduta comincia alle 14.30.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, rileva che la proposta di legge in esame – che la XIV Pag. 233Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla Commissione Finanze – è volta alla razionalizzazione del sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).
  Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari.
  A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto.
  La proposta di legge provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, le cui modalità sono rimesse alla Consob.
  Ricorda che la disciplina in esame anticipa il recepimento di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), la quale, all'articolo 9, comma 1, lettere o) e u) – in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014 – contiene una delega in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, volta ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. Si prevede, inoltre, di attuare la citata direttiva con riferimento al meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori.
  Più nel dettaglio, la proposta di legge – anche a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze – è composta da un unico articolo di 13 commi.
  Il comma 1, dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (come disciplinato dal successivo comma 3) è subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (168 euro), dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della legge.
  Il comma 2 trasferisce le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari dalla Consob all'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (articolo 31, comma 4, del TUF) il quale assume la denominazione, nonché la funzione, di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
  Tale Organismo opera sotto la vigilanza della Consob nel rispetto dei principi e dei criteri che devono essere stabiliti dalla stessa con regolamento. Segnalo che l'Organismo in esame risulterebbe analogo a quello previsto per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), in quanto si occuperebbe di più di una figura professionale e assumerebbe anche le funzioni di vigilanza (essendo a sua volta vigilato dall'Autorità di vigilanza di settore).
  Il comma 3 prevede che l'albo unico dei promotori finanziari (di cui al citato articolo 31, comma 4, del TUF) assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni.
  All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:
   consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF);Pag. 234
   persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari: articolo 18-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF);
   società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria articolo 18-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF).

  Il comma 3-bis stabilisce che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono iscritti su richiesta nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.
  Il comma 4 dispone che:
   i promotori finanziari (articolo 31 del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
   i consulenti finanziari (articolo 18-bis del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari in regime di esenzione.

  Sono conseguentemente modificati i riferimenti interni al TUF.
  Il comma 5, in considerazione dell'ampliamento delle funzioni e dei soggetti coinvolti, prevede che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si avvale di proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. Il penultimo periodo del comma 5 fa riferimento alle disposizioni attuative della norma in tema di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico (articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, introdotto dal decreto-legge n. 90 del 2014).
  Si prevede quindi che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo dell'articolo 29-bis citato, sono emanate le relative disposizioni attuative, in coerenza con il predetto provvedimento.
  Il comma 6 dispone che la Consob e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa, entro sei mesi dall'adozione del regolamento della Consob, i principi e i criteri nel rispetto dei quali deve operare l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con riguardo a:
   le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni;
   gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo;
   le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari in regime di esenzione e delle società di consulenza finanziaria.

  Con successive delibere la Consob stabilisce:
   la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;
   la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

  Il comma 7 stabilisce che le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 1 affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 Pag. 235ottobre 2007, n. 179 (Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).
  Il comma 8 modifica l'articolo 190-ter del TUF riguardante violazioni in tema di attività riservate prevedendo che su proposta della Consob, il Ministro dell'economia possa sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Albo unico, ovvero disporre la rimozione di uno o più componenti, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso.
  Il comma 8-bis istituisce, a valere sul bilancio della Consob, un Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, al fine di agevolarne l'accesso alla più ampia tutela, nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130. Il Fondo è destinato a garantire la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del citato decreto n. 130 del 2015 ed è finanziato, in parte, con l'importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nell'Albo unico, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  I commi 8-ter e 8-quater dettano una disciplina transitoria in tema di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela.
  Si prevede quindi una modifica al Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, al fine di rendere funzionale tale fondo ad assicurare l'accesso gratuito per i medesimi consumatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in modo che possano conseguire con maggiore celerità e gratuitamente il riconoscimento dell'eventuale diritto al ristoro dei danni subiti, in considerazione del fatto che il fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 179 del 2007 non è mai stato istituto. Ne consegue che la modifica ora proposta, nel mirare a superare i profili critici che non avevano consentito l'istituzione del citato fondo, ha l'obiettivo di fornire ai consumatori uno strumento di effettiva tutela.
  Nelle more del coordinamento da effettuarsi la Consob provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo il richiamato organismo. Conseguentemente, si prevede la soppressione della Camera di conciliazione ed arbitrato istituita dalla Consob che, a seguito dell'istituzione dell'Organismo per la risoluzione stragiudiziale delle liti non ha più ragione di esistere.
  Il comma 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Osserva in conclusione come il provvedimento anticipi la delega contenuta all'articolo 9, comma 1, della Legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014. Sottolinea quindi l'utile lavoro svolto dalla Commissione Finanze con l'inserimento, in particolare, dell'articolo 8-bis, che istituisce un Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, al fine di agevolarne l'accesso ad una più ampia tutela, nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
  Alla luce di tali considerazioni formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) riterrebbe opportuno procedere alla votazione del parere in una prossima seduta.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Testo unificato C. 1454 Senaldi e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Pag. 236

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, ricorda che la XIV Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive – del nuovo testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti, delle proposte di legge C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia C. 3220 Borghese, recanti Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
  L'articolo 1 reca disposizioni – ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori.
  L'articolo 2 dispone, nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili istituendo, al comma 1, un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.
  In base al comma 2 i codici identificativi indicati al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono essere apposti sul singolo prodotto.
  Il comma 3 demanda a un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori, il compito di stabilire, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale:
   a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;
   b) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

  L'articolo 3 prevede un sistema di agevolazioni creditizie per l'introduzione dei sistemi di tracciabilità.
  Il comma 1 stabilisce che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese) è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità.
  Al comma 2 si specifica che i soggetti destinatari delle misure agevolative di cui al comma 1 possono essere: a) le micro, piccole e medie imprese; b) i distretti produttivi; c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete; d) le imprese start-up innovative.
  Ai sensi del comma 3, le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», mentre il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni Pag. 237dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni.
  Il comma 5 dispone che le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535.
  L'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria, prevedendo che, in caso di false informazioni recate dai codici non replicabili previsti dal provvedimento, si applica l'articolo 517 del codice penale, il quale disciplina il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, stabilendo che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
  L'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni.
C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che sabato 21 novembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018» (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) con la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato)».
  La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2) per le parti di competenza.
  L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.
  Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo Pag. 238stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.
  Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  In considerazione del fatto che la XIV Commissione dovrà concludere l'esame dei provvedimenti entro la settimana corrente, propone di fissare alle ore 19 della giornata odierna il termine per la presentazione degli emendamenti.

  La Commissione concorda.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, rammenta che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame del disegno di legge di stabilità per il 2016, approvato in prima lettura al Senato, e trasmesso il 21 novembre scorso.
  Ringrazia il sottosegretario Gozi per la presenza, anche in considerazione del rilievo dei provvedimenti in esame rispetto alle competenze della XIV Commissione, posto che si tratta di Atti sottoposti al vaglio delle Istituzioni europee.
  Rileva quindi che, analogamente agli anni precedenti, l'intervento normativo è di portata ampia e diversificata, ed è volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. La Nota, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la cd. «clausola migranti»), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto). A tal fine il disegno di legge di stabilità reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopraddetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema. Pag. 239
  Si tratta di un intervento di politica fiscale di carattere espansivo, secondo quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio trasmesso il 15 ottobre scorso alle istituzioni europee nell'ambito del monitoraggio e della valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n. 473/2013: in tale Documento il Governo, nel confermare le revisioni al rialzo della crescita del Pil esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 (dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015 e dall'1,4 all'1,6 per cento nel 2016), ha sostenuto con forza la necessità di un ritorno a tassi sostenuti di crescita, avvalendosi a tale scopo, per favorire tali andamenti, del pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea.
  In relazione a ciò il disegno di legge di stabilità 2016 prevede il reperimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 di risorse pari rispettivamente a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi di euro, a fronte di impieghi, per i medesimi anni, consistentemente superiori, in quanto pari rispettivamente a 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi. Conseguentemente la manovra contenuta nel provvedimento comporta un peggioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche (indebitamento netto) pari nel 2016 a circa 14,6 miliardi e poi, rispettivamente nei due anni successivi, a 19,2 ed a 16,2 miliardi, importi che equivalgono allo 0,9 per cento di Pil nel primo anno, all'1,1 nel 2017 ed allo 0,9 per cento di Pil nel 2018.
  Tali importi risultano confermati dopo l'esame in prima lettura da parte del Senato, le cui modifiche hanno solo marginalmente variato la composizione della manovra e, comunque, risultano tra loro compensate ai fini degli effetti sui saldi.
  Pur in presenza del minor sforzo fiscale determinato dalla manovra, il percorso discendente del debito rimane previsto a partire dal 2016, quando diminuirà dal 132,8 per cento punti di Pil del 2015 a 131,4 punti.
  Come indicato nella Nota di aggiornamento, il peggioramento in questione deriva dalla circostanza che, ai fini della manovra, il Governo si avvale pienamente del margine previsto per l'attivazione delle riforme strutturali (pari allo 0,5 per cento di Pil, vale a dire un margine ulteriore di 0,1 rispetto agli 0,4 punti già previsti dal Programma di stabilità 2015) nonché dell'ulteriore margine dello 0,3 per cento di Pil consentito dall'applicazione della clausola degli investimenti. Non si avvale invece, al momento, dell'eventuale margine aggiuntivo di flessibilità connesso alle spese per l'afflusso di migranti, che potrebbe posizionarsi allo 0,2 per cento di Pil.
  Tali clausole sono ricomprese negli elementi in base ai quali la Commissione europea si è espressa nel documento del 16 novembre 2015 mediante cui ha concluso la propria valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB) che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro il 15 ottobre.
  Con riguardo all'Italia la Commissione ha valutato che, pur nel quadro di una sostanziale condivisione dei dati e delle previsioni, il DPB 2015 presenti un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine (il pareggio strutturale di bilancio), tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito; nel contempo, ritiene che l'Italia abbia compiuto alcuni progressi sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio. La Commissione non ha pertanto richiesto revisioni e modifiche del Documento, dichiarando la propria intenzione di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal PSC, anche in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità.
  In tale contesto, con riguardo alle due clausole sopraddette: a) la Commissione valuterà se verranno compiuti progressi nell'attuazione delle riforme strutturali; b) pur risultando rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli investimenti, la Commissione «valuterà con attenzione» se la deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in esame «sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti».
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge di stabilità 2016, intende soffermarsi prevalentemente sull'impatto Pag. 240finanziario delle disposizioni, rinviando per la descrizione dettagliata delle singole norme alla documentazione predisposta dagli Uffici.
  Segnala che sul piano fiscale l'intervento di maggior spessore è costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno). Di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi annui), è poi l'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati nonché l'esenzione TASI per la prima casa.
  Tra le altre norme rilevanti c’è la riduzione dell'aliquota Ires dal 2017, il miglioramento del regime cd. dei minimi e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, il bonus del 140 per cento sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati nel 2016, la proroga – in forma ridotta al 40 per cento – degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato nonché la proroga delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni e riqualificazione energetica degli edifici, il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci. Si introduce una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttività e si eleva la soglia della detrazione di imposta (cd. no tax area) spettante ai redditi di pensione. Viene istituita una aliquota Iva ridotta al 5 per cento, attribuita in primo luogo alle prestazioni delle cooperative sociali (con conseguenti effetti di maggior entrata). Altre agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (art-bonus) e dello spettacolo (tax credit cinema). Si estende l'aliquota Iva al 4 per cento, già prevista per gli e-book, a giornali, notiziari e periodici online, si istituisce e si reintroduce un regime di esonero per gli agricoltori a basso volume di affari.
  A fronte di tali riduzioni si registrano maggiori entrate principalmente da due misure, costituite dall'aumento del carico fiscale sui giochi e dalla norma sui redditi e patrimoni detenuti all'estero (voluntary disclosure), per circa 3,1 miliardi nel 2016.
  Il canone Rai è ridotto per il 2016 a 100 euro (rispetto a 113,50 per il 2015); si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone.
  Per quanto concerne le spese devono segnalarsi quelle in materia pensionistica relative alla c.d. opzione donna (160 milioni per il 2016, che poi salgono a 405 e 757 milioni nei due anni successivi), per le lavoratrici che intendano lasciare il lavoro con 35 anni contributivi a fronte di una decurtazione della pensione, cui si aggiungono gli interventi in favore di alcune fasce di soggetti prossimi al pensionamento, ad esempio con riguardo ai c.d. esodati, nonché con riguardo a quella volta a favorire il ricambio generazionale mediante l'utilizzo del part time. Altri interventi sono destinati al tema del disagio sociale, mediante, tra l'altro, l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (600 milioni nel 2016 ed 1 miliardo dal 2017), nonché del Fondo per le non autosufficienze e prive di legami familiari di primo grado (90 milioni dal 2016). Ulteriori misure riguardano «esigenze indifferibili», tra cui: la spesa di 300 milioni annui per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la spesa di complessivi 300 milioni per interventi nella «Terra dei fuochi». Circa 190 milioni sono destinati alla ricostruzione post-terremoto in Emilia e Lombardia. La spesa viene inoltre incrementata, per circa 0,7 miliardi, da alcune nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotte ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
  Il quadro delle spese si completa infine con la parte relativa ai risparmi, per circa 8,4 miliardi nel primo anno e crescenti successivamente. Possono richiamarsi in proposito quelli derivanti dalle misure in Pag. 241materia di indicizzazione delle pensioni (0,5 miliardi nel 2017, ed 1,1 miliardi nel 2018), i risparmi connessi agli interventi di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (circa 160 milioni), nonché quelli relativi alla rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016, cui è associata una minore spesa per circa 1,8 miliardi. Concorrono alle minori spese determinate dal disegno di legge di stabilità i risparmi a carico delle regioni (circa 4 miliardi nel 2017, che salgono a 5,5 miliardi nell'anno successivo) nonché, per i medesimi enti, gli effetti derivanti dal passaggio al pareggio di bilancio, (1,8 miliardi nel 2016, che poi diminuiscono a 0,7 miliardi nel 2018). Altre riduzioni derivano poi dalle rimodulazioni e definanziamenti di spese in conto capitale, disposti nella parte tabellare del disegno di legge.
  Prima di concludere, vorrei richiamare – sia pure sinteticamente – alcune disposizioni di specifico interesse della XIV Commissione, contenute in vari commi dell'articolo 1, in materia di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  Segnala, in primo luogo, le disposizioni riguardanti gli oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna a carico del nostro Paese emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia (commi 469 e 470). Oltre ad incrementare la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della legge 234/2012), fondo che viene incrementato di 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020, viene modificato il meccanismo di pagamento di detti oneri finanziari da parte dello Stato e il conseguente diritto di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni responsabili, prevedendo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento con le risorse del Fondo, attivando – in sede di procedimento rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni – anche una compensazione sui trasferimenti.
  Inoltre, il provvedimento interviene sulla disciplina dei poteri sostitutivi dello Stato, in tema di obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo delle regioni e delle province autonome, stabilendo che il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre un termine per l'adeguamento alle Amministrazioni pubbliche competenti; scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dei Ministri può decidere di adottare direttamente i necessari provvedimenti attuativi o di nominare un commissario (comma 471).
  In tema di risorse proprie dell'Unione europea si prevede, altresì, di dare piena e diretta attuazione alla Decisione n. 335/2014/UE/Euratom, che fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 per il finanziamento del bilancio annuale (comma 472).
  Infine, per effetto delle modificazioni approvate dal Senato, sono state introdotte due ulteriori disposizioni. La prima modifica la legge n. 234 del 2012, intervenendo sull'adozione di regolamenti che rendano applicabili atti dell'Unione europea, qualora essi siano adottati in esecuzione di disposizioni già recepite nell'ordinamento nazionale. In particolare, all'articolo 36 della legge n. 234, riferito ad adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea, viene eliminato il riferimento alla legge n. 400 del 1988 (articolo 17, comma 3) recante ’Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri’ (comma 473). La seconda modifica, anch'essa introdotta dal Senato, prescrive l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese (PMI) per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti dei fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR e Fondo sociale europeo FSE) e dei relativi Piani operativi regionali e nazionali (POR e PON rispettivamente) per il periodo 2014-2020 (comma 474). Pag. 242
  Il disegno di legge di stabilità contiene, inoltre, numerose misure volte all'accelerazione della spendibilità delle risorse destinate agli investimenti cofinanziati con le istituzioni europee, intervenendo sia sulla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 che sul nuovo ciclo 2014-2020. Uno specifico intervento riguarda il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, ai fini dei progetti ricompresi nel Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). L'intervento in materia rileva anche ai fini dell'utilizzo, ai fini della manovra delineata dal disegno di legge in esame, della «clausola investimenti».
  In particolare, si indica che la spesa complessiva degli interventi che rilevano ai fini della «clausola investimenti», che corrisponde a 0,3 per cento del Pil, ammonta a 5,15 miliardi. A fronte di tale importo, è contabilizzata una spesa pari a 6,15 miliardi di cofinanziamenti europei. In totale, dunque, l'ammontare di progetti che il governo intende attivare grazie alla clausola è pari a 11,3 miliardi.
  Quanto al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare i pagamenti), si consente da parte delle amministrazioni territoriali interessate l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. Per progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, si prevede – allo scopo di consentire anche a tali amministrazioni di poter chiudere gli investimenti in tempo utile – che le risorse dalle stesse utilizzate siano reintegrate nei loro confronti da parte del CIPE, a valere sulle disponibilità della nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione (comma 465). L'utilizzo delle risorse ora consentito dalla norma in esame viene disposto in quanto i progetti cofinanziati dall'Unione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali entro il 31 marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea dell'intero contributo europeo di cui tali interventi hanno usufruito nel periodo 2007-2013.
  Per quanto concerne invece il nuovo ciclo 2014-2020, vengono introdotte disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione, da parte delle Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali (commi 453-464). La finalità che si intende conseguire con le disposizioni in questione è quella di realizzare un contesto contabile più favorevole per gli interventi confinanziati, superando le difficoltà ed i vincoli di natura finanziaria (che talvolta ostacolano la spendibilità delle risorse disponibili per tali investimenti) connessi all'operare dei vigenti meccanismi che regolamentano il concorso delle amministrazioni territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.
  Infine, si individua la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata (commi 475-482). A tal fine la norma attribuisce alla CDP la qualifica di istituto nazionale di promozione, ed inoltre prevede che, onde perseguire l'obiettivo di supportare la costituzione delle Piattaforme di investimento previste nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.Pag. 243
  Quanto al disegno di legge di bilancio per il 2016 (C. 3445) e alla relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis), approvati dal Senato il 20 novembre 2015, rileva che – come evidenziato nella Relazione illustrativa – il disegno di legge di bilancio per il 2016 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, presentata a settembre 2015, al fine di perseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmata.
  Ricorda quindi che lo scorso 16 novembre 2015 la Commissione europea ha completato il processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB), che gli Stati membri della zona euro hanno l'obbligo di presentare entro il 15 ottobre.
  Si tratta della procedura istituita dal cd. Two-Pack, e in particolare dal Regolamento UE n. 473/2013, al fine di valutare la conformità dei DPB nazionali con le disposizioni del Patto di stabilità e di crescita (PSC).
  Segnala che nei pareri emessi dalla Commissione non vengono riscontrati casi particolarmente gravi di inosservanza delle disposizioni del PSC; tuttavia, in alcuni casi, la Commissione europea ha evidenziato che gli aggiustamenti di bilancio programmati sono, o rischiano di essere, insufficienti rispetto ai requisiti del patto. In particolare, a giudizio della Commissione, tra i dodici paesi sottoposti al «braccio preventivo» del PSC, il nostro Paese, insieme ad Austria e Lettonia risulta a rischio di non conformità. Per l'Italia, la Commissione ha rilevato un rischio di deviazione significativa dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine (OMT), e si riserva pertanto di continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal PSC, anche, e soprattutto, in sede di valutazione del prossimo Programma di stabilità.
  Ricorda che le previsioni di bilancio sono predisposte, come previsto dalla legge di contabilità, secondo il criterio della legislazione vigente. L'evoluzione degli aggregati di entrata e di spesa del disegno di legge di bilancio includono gli effetti finanziari delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi, nonché le rimodulazioni proposte dalle amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente.
  Relativamente alle misure adottate nel corso del 2015, con effetti rilevanti sulle previsioni per il triennio 2016-2018, si evidenziano in particolare gli interventi a favore dell'istruzione scolastica (legge n. 107/2015), con la destinazione della quota più rilevante delle risorse del fondo già istituito con la Legge di stabilità 2015, all'assunzione del personale docente e alla sua formazione e valutazione professionale; le misure a sostegno degli enti territoriali (decreto-legge n. 78/2015) con risorse destinate a fronteggiare le spese derivanti da eventi calamitosi, l'assunzione di forze armate per far fronte a fenomeni straordinari, nonché per contrastare l'emergenza sanitaria; e le misure per l'ottimizzazione dell'amministrazione giudiziaria (decreto-legge n. 83/2015), che hanno stanziato risorse per favorire l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, nonché la revisione del sistema di deducibilità delle perdite e delle svalutazioni degli enti creditizi.
  Il disegno di legge di bilancio è inoltre comprensivo delle rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente. Ricordo che nel corso dell'attuale legislatura, alcune disposizioni legislative (decreto-legge 35/2013 e legge n. 190/2014 – legge di stabilità 2015) hanno operato riduzioni alle spese rimodulabili del bilancio statale per gli anni 2016 e successivi.
  Passando ora a fornire un quadro riassuntivo del bilancio, ricorda che per il 2016, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, e in termini di competenza, si prevedono entrate finali per 549,9 miliardi di euro e spese finali per 561,4 miliardi. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, si prevede pari a –11,4 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio Pag. 2442015 (che indicava un SNF pari a 53,6 miliardi) che rispetto al dato assestato (52,3 miliardi).
  La riduzione del livello del saldo netto da finanziare nel 2016 rispetto all'anno precedente è dovuto ad un aumento delle entrate finali di oltre 26,6 miliardi (+5,1 per cento), determinato interamente dalla crescita delle entrate tributarie per circa 27 miliardi, e ad una riduzione delle spese finali di oltre 14 miliardi (-2,5 per cento), per effetto principalmente della contrazione della spesa corrente di circa 11 miliardi di euro, nonché di quella in conto capitale per 3,2 miliardi.
  Per il biennio 2017-2018, il disegno di legge evidenzia un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta, in termini di competenza, a un valore positivo di 5,4 miliardi nel 2017 e di 13,7 miliardi nel 2018, per effetto dell'incremento delle entrate finali, che aumentano da 550 miliardi nel 2016 a 580,1 miliardi nel 2018, dovuto essenzialmente all'andamento crescente delle entrate tributarie (che passano dai 477,8 miliardi del 2016 a 508,6 miliardi nel 2018). Anche le spese finali si presentano una lieve crescita nel triennio (da 561,4 miliardi nel 2016 a 566,4 miliardi nel 2018). In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, è pari a –76,1 miliardi nel 2016, a –52,2 miliardi nel 2017 e a –43,7 miliardi nel 2018.
  Analizzando i dati al lordo delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 28.176 milioni per quanto concerne le entrate e a 31.326 milioni per quanto concerne le spese), il disegno di legge di bilancio, in termini di competenza, evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziarie nel triennio rispetto alla legislazione vigente. Per il 2016, in particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a –14,6 miliardi di euro, quale differenza tra entrate finali per 578,2 miliardi di euro e spese finali per 592,7 miliardi. Per gli anni successivi, il saldo netto da finanziare migliora evidenziando un valore positivo crescente.
  Dal raffronto tra le previsioni iniziali e quelle assestate del bilancio per il 2015 e le previsioni del disegno di legge di bilancio per il 2016 e per il biennio successivo, emerge che l'avanzo primario presenta valori positivi e crescenti nel triennio, passando da 72,7 miliardi nel 2016 a 91,2 miliardi nel 2017 e a 101,3 miliardi nel 2018, in corrispondenza di una spesa per interessi crescente (da 84 a oltre 87 miliardi nel 2018), con un netto miglioramento rispetto al dato 2015.
  Anche il risparmio pubblico (pari alla somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie meno le spese correnti) presenta valori positivi e crescenti, pari a 20,8 miliardi nel 2016, 37 miliardi nel 2017 e a 43,8 miliardi nel 2018. Il miglioramento atteso è spiegato dall'incremento previsto per le entrate tributarie.
  Per quanto riguarda le entrate, ricordo che le entrate finali al netto dei rimborsi IVA, nel bilancio a legislazione vigente per il 2016, ammontano a 550 milioni, in aumento rispetto al dato assestato 2015 di 26.661 milioni. Tale aumento è determinato da maggiori entrate tributarie, per 26.992 milioni ed extratributarie, per 981 milioni, aumenti in parte compensati dal minor gettito da alienazioni e ammortamento beni patrimoniali per 1.312 milioni.
  Più precisamente, la variazione positiva è dovuta in gran parte all'aumento delle tasse e imposte sugli affari (17.953 milioni) e delle imposte sul reddito e patrimonio (7.910 milioni). A livello di variazioni percentuali, le imposte sul patrimonio e sul reddito aumentano del 3 per cento, le tasse e imposte sugli affari del 13,5 per cento, le imposte sulla produzione, consumi e dogane del 3,6 per cento, il gettito dai prodotti di monopolio del 3 per cento, mentre diminuisce del 3,3 per cento il settore lotto, lotterie e giochi.
  Per il 2017-2018 si prevede un andamento ancora positivo delle entrate tributarie (+3,7 per cento nel 2017 e +2,6 per cento nel 2018), a fronte delle quali si evidenzia una sostanziale stabilità di quelle extratributarie (intorno ad un valore pari all'incirca a 69 miliardi nel triennio). L'evoluzione positiva delle entrate tributarie nel triennio 2016-2018 (da 477,8 miliardi nel 2016, a 495,6 miliardi Pag. 245nel 2017 fino a 508,6 miliardi nel 2018), dipende in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno.
   Analizzando le principali imposte, nel bilancio per il 2016 il gettito IRPEF è atteso pari a 190.095 milioni (+2.890 milioni rispetto al dato assestato 2015), quello relativo all'IRES a 44.295 milioni (+3.803 milioni). Anche il gettito IVA è atteso in aumento rispetto alla previsione assestata 2015, intorno a 125.811 milioni nel 2016 al netto dei rimborsi, (+16.766 milioni).
  Per quanto riguarda le spese finali, che ammontano a complessivi 561.442 milioni nel 2016, segnala – rispetto all'assestato 2015 – una riduzione di 14.237 milioni, per effetto della contrazione sia delle spese correnti di 10.974 milioni di euro (circa il 2 per cento in meno rispetto al dato assestato 2015) che delle spese in conto capitale di 3.262 milioni (-8,5 per cento rispetto al bilancio assestato 2015). Per il biennio successivo, le spese finali si incrementano progressivamente (a 562,5 miliardi nel 2017 e 566,4 miliardi nel 2018, mantenendosi tuttavia, in tutto il periodo, ad un livello inferiore rispetto al dato assestato 2015 (575,7 miliardi).
  In particolare, la spesa corrente primaria, considerata al netto degli interessi, presenta nel disegno di legge di bilancio per il 2016 una consistenza di 442.101 milioni di euro, in diminuzione di circa 15.523 milioni rispetto all'assestato 2015. Nel 2017 la previsione della spesa primaria si mantiene praticamente costante per tornare poi a crescere nel 2018 (446.122 milioni).
  La spesa per interessi è prevista in aumento nel 2016 di 4,6 miliardi rispetto al dato assestato 2015, tenuto conto del profilo atteso per i tassi di interesse sui mercati internazionali e del livello programmatico del debito pubblico previsto nella nota di aggiornamento al DEF 2015. Si stima un ulteriore aumento nel biennio successivo, passando dagli 84.136 milioni del 2016 a 85.805 milioni nel 2017 e 87.635 milioni nel 2018.
  Anche la spesa in conto capitale è prevista in diminuzione nel 2016, rispetto alle previsione assestata, a 35.185 milioni nel 2016 rispetto ai 38.447 milioni del 2015, mantenendo un andamento in riduzione anche nel biennio successivo, passando a 34.109 milioni nel 2017 e a 32.664 milioni nel 2018.
  La diminuzione della spesa corrente primaria è dovuta, essenzialmente, all'andamento delle seguenti categorie di spesa: trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (Enti di previdenza –10,7 miliardi, trasferimenti correnti alle regioni –1,3 e ai comuni –427 milioni) e poste correttive e compensative delle entrate (-6,7 miliardi). Tali riduzioni sono parzialmente compensate dalle variazioni positive relative alla spesa per interessi (+4,6 miliardi), ai redditi da lavoro dipendente (+1 miliardo, dovuto alle norme della «buona scuola» contenute nella legge n. 107/2015 che prevedono un incremento della dotazione organica di personale docente), risorse proprie UE (+1,3 miliardi) e alle altre spese correnti (+1,3 miliardi, tra cui si registra, in particolare, l'incremento di 788 milioni relativi al fondo da ripartire per la riduzione della pressione fiscale, di cui alla legge di stabilità 147 del 2013 e di 473 milioni delle risorse da ripartire in corso di esercizio per le missioni di pace).
  La riduzione delle spese in conto capitale per 3,3 miliardi rispetto al dato assestato 2015 ha interessato in particolare i contributi per investimenti alle amministrazioni centrali (-4,2 milioni), in larga misura ascrivibile al profilo degli stanziamenti inerenti il Fondo sviluppo e coesione e gli investimenti fissi lordi (-863 milioni), per la riduzione degli investimenti per la difesa (613 milioni) e per la realizzazione dell'Expo di Milano (118 milioni).
  L'esame del disegno di legge di bilancio si estende altresì agli stanziamenti previsti per le politiche in ambito UE, che sono esposti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella Pag. 2462 allegata al disegno di legge di bilancio). Più precisamente all'interno della Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, è ricompreso il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e che fa capo al Centro di responsabilità Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per l'anno finanziario 2016 il disegno di legge di bilancio – per effetto delle modifiche apportate con Nota di variazioni approvata dal Senato (C. 3445-bis) – prevede uno stanziamento pari a 23.753,9 milioni di euro, con un aumento di 800 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015 (pari a 23.753, 9 milioni di euro).
  Durante l'esame al Senato, lo stanziamento relativo al Programma 3.1 è stato ridotto di 50 milioni di euro per effetto, da un lato, dell'incremento di 50 milioni di euro del capitolo 2815 (Fondo per il recepimento della normativa europea) disposto dall'articolo 1, comma 469 del disegno di legge di stabilità 2016 e, dall'altro, della riduzione di 100 milioni del capitolo 7493 (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie) previsto nella tabella E del medesimo disegno di legge.
  Per i successivi anni finanziari del triennio considerato, si prevede uno stanziamento pari a 24.103,9 milioni di euro per il 2017 e pari a 24.703,9 per l'anno 2018.
  Le variazioni apportate dal Senato al disegno di legge di stabilità 2016 non determinano effetti sugli anni 2017 e 2018 in quanto comportano un incremento di 100 milioni di euro del capitolo 2815 (Fondo per il recepimento della normativa europea) disposto dall'articolo 1, comma 469 del disegno di legge di stabilità 2016, e una riduzione di 100 milioni del capitolo 7493 (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie) previsto nella tabella E del medesimo disegno di legge.
  Ricorda che i capitoli direttamente interessati al Programma 3.1 registrano alcune variazioni. Al capitolo 2751 riguardante le somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sulla risorsa IVA, sono previsti 16.600 milioni di euro, con un aumento di 1.100 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015. Nel 2017 si prevede una lieve riduzione dello stanziamento il cui importo previsto è pari a 16.500 milioni di euro, successivamente aumentato a 17.100 milioni di euro nel 2017. Al capitolo 2752 relativo alle somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi zucchero, sono previsti 2.600 milioni di euro, con un aumento di 200 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015. Per gli anni successivi si prevede una lieve diminuzione dello stanziamento nel 2017 (2.500 milioni) ed una conferma nel 2018 (2.600 milioni). La variazione è proposta per tenere conto del prevedibile andamento dei dazi doganali.
  È inoltre presente nel programma – a decorrere dal prossimo esercizio finanziario – il capitolo 2815, relativo al Fondo per il recepimento della normativa europea, che – ricordo – è stato istituito dalla Legge europea 2014 (legge n. 115/2015), con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. A questo proposito, segnalo che il disegno di legge di stabilità 2016 (articolo 1 comma 469) dispone un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020. Il successivo comma 470 dispone, inoltre, che tale incremento è finalizzato al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia.
  Infine, quanto al capitolo 7493 relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, il disegno di legge di bilancio 2016 dispone uno stanziamento di 4.450 milioni di euro, con una riduzione di 500 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015. Le previsioni per gli anni 2017 e 2018 vedono invece un sensibile incremento pari rispettivamente Pag. 247a 4.950 e 4.850 milioni di euro. Per effetto dell'approvazione presso il Senato del disegno di legge di stabilità 2016 – Tabella E, tali stanziamenti sono ulteriormente ridotti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

  Sandro GOZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, si sofferma su alcuni aspetto sottolineati dalla relatrice nella sua illustrazione, che contribuiscono utilmente a migliorare i rapporti tra Italia e Unione europea, soprattutto con riguardo alla gestione del contenzioso.
  Richiama innanzitutto il comma 470 dell'articolo 1, volto a rendere più incisivo il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si tratta di una disposizione che auspica potrà rivelarsi particolarmente efficace per prevenire e risolvere le procedure di infrazione, che in molti casi derivano dall'inerzia o comunque dalla responsabilità di amministrazioni sub statali.
  Anche il comma 471 dell'articolo 1 è rivolto ad una migliore esecuzione delle sentenze di condanna, al fine di evitare un loro aggravamento con procedure troppo complesse.
  Il Governo ha inteso, più in generale, rafforzare l'efficacia del sistema di gestione del contenzioso; anche il recepimento della normativa dell'Unione europea viene a tal fine rafforzato stabilendo che agli atti di esecuzione dell'Unione europea sia data attuazione con decreto ministeriale. Si tratta di una misura che consente di accelerare i tempi di evitare procedure determinate dal mancato recepimento della normativa europea.
  Richiama quindi ulteriori disposizioni che svolgono una funzione preventiva, onde evitare che due procedure EU-Pilot sfocino in altrettante procedure di infrazione. Si tratta innanzitutto del comma 14 dell'articolo 1, in materia di imposte sugli immobili detenuti all'estero e dei commi 545 e 547 dell'articolo 1, relativi all'IVA applicabile alle cooperative sociali.
  Invita quindi la Commissione a valutare le iniziative illustrate, rispetto alle quali interventi rafforzativi da parte del Parlamento sarebbero senz'altro valutati positivamente dal Governo, nello spirito di un sempre più celere ed efficace adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.
  Conferma quindi le considerazioni della relatrice circa i margini di flessibilità di bilancio concessi in sede europea e di cui si avvale il Governo italiano, per la prima volta applicati estensivamente, con riferimento agli investimenti, alle riforme strutturali e anche, potenzialmente, agli eventi connessi con l'attuale crisi migratoria. La possibilità di avvalersi di tali margini di flessibilità anche con riferimento alle spese in ambito di sicurezza è attualmente in corso di valutazione.

  Emanuele PRATAVIERA (Misto), con riferimento a quanto da ultimo richiamato dal Sottosegretario, esprime alcune perplessità in ordine alla possibilità di avvalersi dei margini di flessibilità concessi dalle Istituzioni europee con riferimento alle spese per la sicurezza, poiché proprio ieri la Commissione europea non si sarebbe pronunciata chiaramente in tal senso nei confronti della Francia, così duramente colpita da attacchi terroristici e che pure rispetta i vincoli imposti in sede europea. Appare quindi difficile che l'Italia possa avere maggiori vantaggi rispetto ai suoi vicini francesi. Chiede al sottosegretario Gozi quale sia la sua valutazione in proposito.

  Marina BERLINGHIERI (PD) invita il sottosegretario a fornire ulteriori elementi di valutazione in ordine ai due casi EU-Pilot richiamati, anche al fine di consentire alla Commissione una valutazione più congrua delle disposizioni introdotte.

  Sandro GOZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, rileva innanzitutto, Pag. 248rispondendo al collega Prataviera, che la Francia, diversamente dall'Italia, non rispetta i vincoli fissati in sede europea, avendo il Paese una previsione di deficit di bilancio del 3,3 per cento del PIL per il prossimo anno. Sarà quindi difficile per la Francia far valere quelle clausole di flessibilità delle quali invece l'Italia potrà godere.
  Precisa quindi che, nell'ambito dei margini di flessibilità di bilancio consentiti in sede europea, vi è la possibilità di computare diversamente le spese relative ad eventi eccezionali, quali sono l'attuale crisi migratoria e le esigenze di sicurezza legate ai fenomeni terroristici. Nella giornata di ieri il Consiglio Ecofin ha dichiarato al riguardo che su questi temi sarà svolta una valutazione caso per caso, dovendosi verificare che le spese indicate dai Governi sono effettivamente connesse con eventi eccezionali e non già programmate nell'ambito di politiche più generali. Si è quindi nella sostanza chiarito che anche al tema della sicurezza potranno applicarsi gli stessi criteri di flessibilità già previsti per le politiche migratorie, con le medesime procedure e criteri di valutazione. Non vi è stata dunque una decisione negativa nei confronti della Francia, ma un chiarimento delle modalità applicative di tale procedura.
  Con riguardo poi a quanto richiesto dall'onorevole Berlinghieri, precisa che il comma 14 dell'articolo 1 è volto a rispondere al caso EU-Pilot 7399/15TAXU. Vengono al tal fine apportate modifiche alla disciplina dell'IVIE, ossia dell'imposta sugli immobili all'estero, disponendo anche in tal caso l'esenzione della prima casa dei contribuenti.
  I commi 545 e 547 dell'articolo 1, sono invece volti a sanare il caso EU-Pilot 6174/14TAXU fissando al 5 per cento la nuova aliquota IVA applicabile alle prestazioni socio sanitarie ed educative delle cooperative sociali e dei loro consorzi, in precedenza posta al 4 per cento. Si tratta di una disposizione a lungo discussa e sulla quale si è pervenuti infine ad una soluzione consensuale con le parti interessate.

  Michele BORDO, presidente, ringrazia il sottosegretario e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.