CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2015
546.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 181

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016.
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte preliminarmente che nella giornata di lunedì 23 novembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, nonché la relativa nota di variazioni. Ricorda che tali disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati in seconda lettura, essendosi il Senato già espresso in merito.
  La Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente i predetti disegni di Pag. 182legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, nonché la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza, unitamente alle relative note di variazioni.
  Ricorda che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. In questa fase, la Commissione può approvare emendamenti riferiti alle parti di sua competenza, che vengono quindi trasmessi alla Commissione bilancio in allegato alla relazione approvata, e approvare ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di rispettiva competenza.
  Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di bilancio segnala che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni di settore. Ricorda che potranno, altresì, essere presentati e votati in Commissione – seguendo le specifiche regole di ammissibilità – anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione.
  Fa notare che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità: nelle Commissioni di settore potranno, dunque, essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Presso le Commissioni di settore possono altresì essere presentati emendamenti al disegno di legge di stabilità che determinano variazioni nell'ambito delle parti di competenza la cui compensazione è effettuata su parti di competenza di altre Commissioni. Non possono, in ogni caso, essere presentati emendamenti «a scavalco» tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità.
  Ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore s'intendono presentati, a nome della medesima Commissione, presso la Commissione bilancio medesima. Quest'ultima li esamina insieme agli altri emendamenti, presentati dai deputati e dal Governo. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore devono essere invece ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Ai fini della ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e respinti dalla Commissione bilancio devono essere ripresentati su iniziativa dei deputati.
  Fa presente, inoltre, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dal presidente della Commissione, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica. In sostanza, si tratta di una valutazione che attiene, da un lato, alla presenza negli emendamenti di materie estranee al contenuto proprio della legge di stabilità e della legge di bilancio, e, dall'altro, alla presenza di un'adeguata copertura finanziaria. In ogni caso, anche per gli emendamenti approvati sarà effettuata una nuova valutazione di ammissibilità da parte del Presidente della Commissione bilancio.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore sono presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Pag. 183Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Da ultimo, segnala che l'organizzazione dei lavori per l'esame in sede consultiva della manovra di finanza pubblica sarà stabilita nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna della Commissione.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, preliminarmente, per quanto attiene ai dati di bilancio, fa rinvio alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio studi della Camera, segnalando che all'interno dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono le seguenti: Politiche previdenziali, Politiche per il lavoro, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), tra le limitate voci di interesse per la XI Commissione si segnalano, in particolare, i programmi «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati» e «Infortuni sul lavoro».
  Per quanto concerne il disegno di legge di stabilità, preannuncia di volersi soffermare nella relazione sulle disposizioni che hanno maggiore incidenza sulle materie di competenza della Commissione.
  Premesso che il Senato della Repubblica ha approvato un emendamento sostitutivo dell'intero disegno di legge che, pertanto, consta di un solo articolo, composto di 556 commi, fa presente in primo luogo che i commi 2 e 3 recano, come di consueto, disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS; in particolare, rinviando all'allegato 2, si determina l'adeguamento, per l'anno 2016, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS) presso l'INPS, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale minatori e del soppresso ENPALS.
  Osserva che il comma 7, introdotto dal Senato, dispone che ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate mansioni della terza area prevista dal contratto collettivo di comparto sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, il relativo trattamento economico, continuando costoro a esercitare le funzioni già svolte, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.
  Anche in relazione agli approfondimenti condotti sul tema del lavoro autonomo, segnala che i commi da 53 a 55 modificano il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale. In linea generale è allargato il perimetro di applicabilità della normativa, con l'aumento delle soglie dei ricavi che consentono di accedere al regime e l'estensione a cinque anni della disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15 per cento). Si modifica, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione Pag. 184pari al 35 per cento della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.
  Rileva, poi, che il comma 83 reca la proroga al 2016 dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato già previsto, limitatamente al 2015, dalla legge di stabilità 2015. Rispetto all'esonero attualmente in vigore, che riguarda i complessivi contributi previdenziali nel limite di 8.060 euro su base annua per un periodo massimo di trentasei mesi, la norma in esame prevede, per le assunzioni decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016, l'esonero del versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro annui, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. L'esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente. I successivi commi 84 e 85 dispongono l'estensione dell'esonero contributivo anche al settore agricolo, nel limite di tetti di spesa distinti, rispettivamente, per le assunzioni di lavoratori con la qualifica di impiegati e dirigenti e per le assunzioni di operai a tempo indeterminato e determinato, con almeno 250 giornate di iscrizione negli elenchi per il 2015. Il comma 86, infine, prevede che, in caso di subentro di appalto, il datore di lavoro subentrante mantiene il diritto all'esonero in caso di riassunzione dei medesimi lavoratori, nei limiti della durata e della misura residui.
  Osserva che i commi da 87 a 95 disciplinano il regime fiscale dei premi di produttività nel settore privato. In particolare, si dispone che i premi di risultato, legati a incrementi di produttività e redditività, nonché le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa, corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, siano soggetti ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi, aumentato a 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. La disciplina in esame si applica con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro. Segnala, inoltre, che il comma 94, nel testo approvato dal Senato, modificando il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevede che non concorrono alla determinazione del reddito da lavoro le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per i seguenti servizi: la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, anche se non inerenti alla frequenza degli asili nido (alla quale fa riferimento il testo vigente); la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali (mentre, il testo vigente fa invece riferimento alle colonie climatiche). La novella introduce l'esenzione per le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. In relazione a tali modifiche e a parziale copertura dei relativi oneri, il comma 95 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, le cui disponibilità risultano, in forza di tale intervento, azzerate a decorrere dal 2016. Con riferimento a tale definanziamento, le risorse destinate alla promozione della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 80 del 2015, pari, per ciascun anno del triennio, a una quota pari al 10 per cento della dotazione del suddetto Fondo, sono stabilite in misura pari a 38,3 milioni di euro per il 2016, 36,2 milioni per il 2017 e 35,6 milioni per il 2018.
  Passa, quindi, al comma 107, che conferma al 27 per cento, anche per il 2016, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati. Il comma 108 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale Pag. 185e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
  Il Senato ha introdotto il comma 109, recante misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale. In particolare, la norma dispone la proroga al 2016 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, in caso di nascita di un figlio, e del congedo facoltativo, in alternativa alla madre, previsti in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta «legge Fornero»). In particolare, la norma aumenta a due i giorni di congedo obbligatorio, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Si proroga, inoltre, la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima.
  Segnala che i commi da 117 a 132 recano disposizioni riguardanti il pubblico impiego. In particolare, i commi da 117 a 123 intervengono in materia di dotazioni organiche dei dirigenti pubblici e in materia di conferimento di incarichi.
  Con una modifica introdotta dal Senato, il comma 122, ha disposto il rinvio all'anno scolastico 2017/2018 dell'eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze.
  Il comma 124 prevede la possibilità, per regioni ed enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, con i risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa, comprensivi di quelli conseguenti dall'applicazione delle misure previste dal successivo comma 126. A tale proposito, rileva che tale comma e il precedente comma 125 recano misure di limitazione delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 125 rimodula in aumento le limitazioni al turn over per le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, che, per il triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. La norma dispone, infine, la conseguente riduzione degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali. La disciplina in esame non si applica al personale in regime di diritto pubblico. Sulla base della legislazione vigente, la percentuale di turn over consentita è pari al 60 per cento nel 2016, all'80 per cento nel 2017 e al 100 per cento nel 2018. Al fine di garantire la continuità nell'attività di ricerca, si prevede che gli Istituti e gli Enti di ricerca possano continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato, a valere sulle risorse disponibili.
  Il successivo comma 126 prevede che anche le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Ricorda che, a legislazione vigente, la percentuale di turn over Pag. 186è pari all'80 per cento nel 2016 e nel 2017 e al 100 per cento nel 2018. Per favorire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali la norma conferma le percentuali delle rispettive capacità assunzionali già previste dalla legge di stabilità per 2015, pari al 50 per cento e al 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane. Infine, la norma prevede, per il biennio 2017-2018, la disapplicazione della possibilità, prevista dalla medesima legge di stabilità 2015, per regioni ed enti locali «virtuosi», ossia con un'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento, dal 2014, e nel limite del 100 per cento, dal 2015, della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.
  Segnala che il comma 127 modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione controllante, eliminando la possibilità di riassegnazione al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, mentre il successivo comma 128 limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che esse non possano superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e riducendole in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il comma 130 prevede, a decorrere dal 2016, una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015, salvo che le amministrazioni, dopo il 31 dicembre 2016, abbiano disposto riduzioni corrispondenti.
  Osserva, infine, che i commi 131 e 132 recano norme che, al contrario delle precedenti, prevedono aumenti delle capacità assunzionali per l'assunzione di personale della carriera diplomatica e di magistrati ordinari vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.
  Passa quindi ai commi da 145 a 154, che recano misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento, riprendendo parzialmente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2514 e abbinate, attualmente all'esame della Commissione. In particolare, il comma 145 individua le risorse disponibili per il finanziamento di un nuovo intervento. Infatti, certificando l'ammontare delle risorse disponibili relative alle salvaguardie già concluse, ridetermina, contestualmente, le risorse quantificate dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge n. 228 del 2012 e i limiti dei soggetti interessati dalle precedenti salvaguardie, che passano a 146.166. La norma, inoltre, dispone la copertura dei maggiori oneri evidenziati dalla rideterminazione per gli anni 2020-2023, attraverso la riduzione della medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, negli anni in cui essa risulta capiente, e, contestualmente, dispone l'aumento della medesima autorizzazione per gli anni 2016-2019.
  Il comma 146 individua i soggetti beneficiari della cosiddetta «settima salvaguardia», intervenendo sulle categorie individuate dall'articolo 2 del testo unificato della Commissione, con alcune modifiche relative sia al numero dei soggetti sia ai requisiti richiesti.
  I successivi commi ripropongono la disciplina già prevista per le precedenti salvaguardie. In particolare, il comma 147 dispone che, per i lavoratori in mobilità e in disoccupazione edile, già autorizzati ai versamenti volontari, per i quali siano decorsi i termini di pagamento, tali termini sono riaperti al termine del periodo di fruizione del beneficio di sostegno del reddito. Il comma 148 dispone che il trattamento pensionistico non possa avere decorrenza anteriore alla data di entrata Pag. 187in vigore della presente legge. I commi 149 e 150 recano le disposizioni per il monitoraggio delle domande da parte dell'INPS, rivedendo le modalità previste a legislazione vigente per la predisposizione della specifica relazione al Parlamento.
  I commi da 151 a 154 recano le disposizioni di carattere finanziario. In primo luogo, il comma 151 indica in 26.300 il limite dei soggetti interessati dalla salvaguardia in esame, cui corrispondono i limiti di spesa di 213 milioni per il 2016, 387 milioni per il 2017, 336 milioni per il 2018, 258 milioni per il 2019, 171 milioni per il 2020, 107 milioni per il 2021, 41 milioni per il 2022 e 3 milioni per il 2023, alla cui copertura si procede attraverso la corrispondente rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 235, quarto periodo, dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. I commi 152 e 153 dispongono l'utilizzo con finalità di copertura delle risorse dell'autorizzazione di cui al primo periodo del medesimo comma 235, rifinanziata per gli anni 2018-2022 anche mediante il ricorso alle risorse inutilizzate negli esercizi finanziari 2013 e 2014, prevedendo che alla compensazione dei relativi effetti finanziari sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto si provveda mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Segnala, infine, che il comma 154 prevede la riduzione di 124 milioni di euro delle risorse stanziate per le salvaguardie pensionistiche con riferimento all'anno 2016, ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dal disegno di legge di stabilità in esame.
  Passa quindi all'esame del comma 155, che estende la sperimentazione della cosiddetta «Opzione donna» anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge n. 243 del 2004, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità, previsto dalla medesima legge n. 243 del 2004. Alla parziale copertura degli oneri si provvede utilizzando, quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e 49 milioni di euro per l'anno 2017, le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, relativa alle salvaguardie pensionistiche. A tale proposito, tuttavia, intende sottolineare che benché la disposizione preveda espressamente l'estensione della sperimentazione, ad avviso suo e dell'intera Commissione, si tratta piuttosto della semplice conferma normativa di quanto già previsto dalla legge n. 243 del 2004, anche se nella formulazione della norma restano escluse dalla sua applicazione le donne che maturino i requisiti nell'ultimo trimestre del 2015.
  Osserva, poi, che il comma 156, introdotto dal Senato, dispone la proroga per il 2016 delle norme già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un voucher da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia.
  Segnala che il comma 157 prevede per i lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano maturato almeno venti anni di anzianità contributiva, la possibilità di ridurre l'orario di lavoro tra il 40 e il 60 per cento per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso alla riduzione di orario e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. La norma prevede che il datore di lavoro versi mensilmente al lavoratore quanto avrebbe dovuto versare all'INPS a titolo di contribuzione pensionistica a suo carico Pag. 188per la prestazione lavorativa non effettuata e che tale somma non concorra alla base imponibile e non sia assoggettata a contribuzione previdenziale. Viceversa, sulla prestazione lavorativa non effettuata è riconosciuta la contribuzione figurativa a carico dello Stato. Il beneficio è concesso nel limite di 60 milioni di euro nel 2016, 120 milioni di euro nel 2017 e 60 milioni di euro nel 2018. Alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, dedotta la parte destinata al finanziamento dei fondi interprofessionali. La norma dispone, inoltre, che la parte residua di tali risorse è versata prioritariamente al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.
  Osserva che il comma 158, a titolo di concorso alla copertura degli oneri di «Opzione donna» e delle minori entrate per l'ampliamento della no-tax area per i pensionati, disposto dai commi 160 e 161, prevede la proroga al biennio 2017-2018 del meccanismo di indicizzazione delle pensioni previsto dalla legge n. 147 del 2013 (la cosiddetta «indicizzazione Letta»). La rivalutazione è quindi riconosciuta nei seguenti termini: 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 95 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo; 45 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte il trattamento minimo. Analogamente, con finalità di concorso alla copertura delle minori entrate per l'ampliamento della no-tax area per i pensionati, il comma 159 dispone l'ulteriore riduzione, per l'importo di 58 milioni di euro per l'anno 2018, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, relativa alle salvaguardie in materia pensionistica, nonché la riduzione, per 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020, del Fondo per la concessione di benefici pensionistici ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività usuranti, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007.
  I commi 160 e 161 dispongono, come segnalato in precedenza, l'ampliamento, a decorrere dal 2017, della no-tax area per i pensionati, attraverso una modifica delle detrazioni per redditi di pensione ai fini IRPEF, distinguendone gli importi a seconda dell'età dei pensionati, titolari di un reddito complessivo fino a 15.000 euro.
  Osserva che il Senato ha introdotto i commi 162 e 163, che differiscono la soppressione delle prestazioni economiche accessorie, come quelle inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere, a carico dell'INPS e dell'INAIL, e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale, e prevedono la definizione, da parte dell'INPS e dell'INAIL, di un nuovo regime di riconoscimento delle medesime prestazioni accessorie. Il differimento è disposto in attesa della definizione del nuovo regime. In ogni caso, la soppressione opera a decorrere da una data non successiva al 1o gennaio 2019.
  Rileva che il comma 164 reca il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016 per un importo pari a 250 milioni di euro. A tale fine, la norma dispone l'incremento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione a valere, per 100 milioni di euro, sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015 e, per un ammontare di 150 milioni di euro, sulle risorse del Fondo per la Pag. 189concessione di benefici pensionistici ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività usuranti. La seconda parte del comma 164 detta, poi, disposizioni per la concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga.
  Il Senato, introducendo il comma 165, ha disposto la riserva fino a 18 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per occupazione e formazione destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
  Il comma 166 dispone la proroga al 2016 del contributo di 12 milioni di euro erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa.
  Osserva che il Senato ha introdotto i commi da 167 a 171, che istituiscono, in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro annui, finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e altre forme di sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato in favore di Comuni o enti locali, in favore di detenuti impegnati in attività volontarie e gratuite nonché degli stranieri richiedenti asilo in possesso del permesso di soggiorno. La norma dispone, inoltre, la destinazione di una quota di 100 mila euro annui alla reintegrazione degli oneri assicurativi relativi alle organizzazioni di volontariato già costituite, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
  Rileva che i commi da 175 a 177 autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari dei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'assunzione si procede in deroga ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e turn-over nelle pubbliche amministrazioni.
  Segnala poi che rientra nella competenza anche della Commissione il comma 208, che costituisce un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017 ai fini dell'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Ai sensi del successivo comma 209, per l'anno 2016 una quota pari a 380 milioni di euro è destinata all'estensione, al rafforzamento e al consolidamento della sperimentazione del programma «carta acquisti», mentre con la restante somma di 220 milioni di euro si incrementano le risorse destinate al finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI). Il comma 210 prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 208 siano destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o, comunque, sottoposti alla prova dei mezzi, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, al fine di introdurre una misura unica nazionale di contrasto alla povertà. Ai sensi dei commi 211 e 212 al Fondo sono destinati anche i 54 milioni di euro annualmente stanziati per il finanziamento dell’una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui ai commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, che sono conseguentemente abrogati.
  Osserva che il Senato ha introdotto ulteriori norme in materia di pubblico impiego relativamente alle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 2 aprile 2009. In primo luogo, i commi 237 e 238 autorizzano i Comuni delle zone del cratere sismico a prorogare o rinnovare per gli anni 2016 e 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base della normativa emergenziale. Inoltre, il Pag. 190comma 239 proroga per un ulteriore triennio la possibilità per gli Uffici speciali per la ricostruzione dei medesimi comuni di avvalersi di una dotazione di personale a contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, mentre il successivo comma 240 autorizza i medesimi comuni a prorogare per un ulteriore triennio i contratti a tempo determinato già in essere. I commi 241 e 242 recano le disposizioni di carattere finanziario per l'attuazione dei commi 239 e 240 e per la prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione.
  Passa quindi ai commi da 246 a 249, che recano disposizioni in materia di rinnovi contrattuali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quantificando gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018 in 300 milioni di euro annui, dei quali 74 milioni per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e 7 milioni per personale statale in regime di diritto pubblico. Ai sensi del comma 247, tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Sulla base del comma 248, per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche non statali gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi della normativa vigente. Tali ultime disposizioni, ai sensi del comma 249, si applicano anche nei confronti del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN).
  Segnala che il Senato ha introdotto il comma 250 il quale dispone che la regione Lombardia provveda, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, ad attivare procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale per il Parco nazionale dello Stelvio, prevedendo il riconoscimento dell'esperienza maturata da almeno dieci anni in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.
  Rileva che il comma 344, come modificato dal Senato, reca la riduzione di 28 milioni di euro a decorrere dal 2016 degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato. Ricorda che il testo originario del disegno di legge prevedeva una riduzione di 48 milioni di euro. Allo scopo di ottenere tali risparmi, la norma dispone, per il 2016, la riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, mentre, per gli anni successivi, la riduzione, dallo 0,207 per cento allo 0,193 per cento, dell'aliquota da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare l'ammontare delle somme da trasferire agli istituti di patronato, mentre nel testo originario del disegno di legge, l'aliquota era fissata allo 0,183 per cento. La norma provvede altresì a ridurre dal 72 al 65 per cento la percentuale di acconto per la determinazione provvisoria del finanziamento, mentre nel testo originario del disegno di legge la percentuale era fissata al 60 per cento.
  Fa presente, per completezza, che il comma 335 riduce di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale. Nel testo iniziale del provvedimento la riduzione era pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  Segnala, inoltre, che il comma 345 dispone l'adozione di ulteriori interventi di razionalizzazione delle spese correnti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per il conseguimento di almeno 53 milioni di euro di risparmi su base annua anche attraverso l'attuazione delle norme in materia di acquisto di beni e servizi in forma centralizzata da parte delle pubbliche amministrazioni.Pag. 191
  Ricorda, poi, che il comma 357 riduce di 2 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 la spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero.
  Segnala, inoltre, che il comma 365 riduce le risorse destinate al finanziamento del rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale, per un ammontare pari a 3.765.800 euro per il 2016 e 3.700.000 euro a decorrere dal 2017. Stando a quanto affermato dalla relazione tecnica, la riduzione è possibile per la costante riduzione, nel trend di spesa degli ultimi anni, degli oneri dovuti a copertura dell'indennità di malattia.
  I commi da 375 a 380 dispongono l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.a. (ISA) e della società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l. (SFGA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), disciplinandone le modalità operative e dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA nonché sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto. Le modalità di assorbimento del personale sono disciplinate, in particolare, dal comma 376, che dispone che il personale a tempo indeterminato, in servizio alla data del 15 ottobre 2015 presso le società assorbite, è trasferito, a domanda, presso ISMEA, subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi di ISA e di SGFA.
  Il comma 381 prevede la riduzione per il 2016 delle spese di funzionamento del FORMEZ, in misura non inferiore al 20 per cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. I commi da 383 a 387 modificano la disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell'economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, fissando il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240 mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime.
  Osserva, poi, che il Senato ha introdotto i commi 413 e 414, i quali prevedono la destinazione, da parte dell'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari di cui al piano di impiego dei fondi disponibili, di ulteriori 50 milioni di euro per la realizzazione delle scuole innovative. In relazione a tale previsione, il comma 414 autorizza l'INAIL a reclutare un contingente 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando e nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Istituto, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.
  Segnala che i commi da 440 a 448 recano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino disposto dalla legge n. 56 del 2014. In particolare, il comma 440 prevede l'istituzione, nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2016, finalizzato esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico al personale in soprannumero e in attesa di collocazione. A tal fine vengono utilizzate le risorse delle amministrazioni centrali destinate per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorso già collocati in graduatoria. I commi da 441 a 445 prevedono la nomina di un Commissario, con il compito Pag. 192di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e del trasferimento delle relative risorse, stabilendo che per i trasferimenti del personale si prescinda dal rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza. I commi 446 e 447, infine, dispongono l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di mille unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria, al fine di supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1o settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni. Il comma 448 fa salve le misure previste nei confronti delle Regioni inadempienti rispetto agli obblighi previsti per il processo di riordino delle funzioni provinciali dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto-legge n. 78 del 2015.
  Sempre con riferimento alle disposizioni riconducibili alla competenza della Commissione, segnala che il comma 522 prevede la riduzione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni per l'anno 2017 e di 8 milioni per l'anno 2018 della dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Come si legge nella relazione tecnica, la riduzione si giustifica con la necessità di utilizzare le risorse che non verrebbero comunque spese, dato il numero di assunzioni effettuate entro il termine previsto dal decreto-legge per beneficiare degli sgravi, che era fissato al 30 giugno 2015.
  Infine, per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, segnala che nella Tabella A, che indica le voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, si prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2016 e di 7 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018, che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, è destinato alla copertura finanziaria di interventi diversi. Nella Tabella B si prevede inoltre uno stanziamento di 2 milioni di euro nel 2016 e di 32,75 milioni di euro per il triennio 2016-2018, preordinato, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e al finanziamento della proposta di legge relativa alla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, già approvata dalla Camera (Atto Senato n. 1629). Si tratta dei medesimi stanziamenti e delle medesime finalità preordinati nella Tabella B allegata alla legge di stabilità del 2015.

  Davide TRIPIEDI (M5S), riferendosi al rifinanziamento, disposto dal comma 164, degli ammortizzatori sociali in deroga a valere sulle risorse del Fondo per la concessione di benefici pensionistici ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività usuranti, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di emendamenti per modificare tale modalità di copertura, per liberare risorse da destinare ad altre categorie di lavoratori. Sollecita, quindi, la rappresentante del Governo, della quale apprezza la sensibilità, a farsi carico della questione, anche in vista dell'esame presso la Commissione bilancio.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti alla seduta convocata alle ore 13 di domani.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 24 novembre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.