CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2015
546.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.
Atto n. 221.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2015.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Espone, prima di affrontare il punto all'ordine del giorno, che è stata assegnata in sede referente alla Commissione bilancio la legge di stabilità (C. 3444) insieme alla legge di bilancio (C. 3445), approvate dal Senato. A tal proposito, fa presente che la VII Commissione è chiamata a riunirsi in sede consultiva e che, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Regolamento della Camera, le Commissioni di settore non possono esaminare provvedimenti di legge, finché non abbiano inviato la loro relazione. In ragione di questa ultima previsione, non si procederà nella giornata di oggi e di domani all'esame in sede referente del provvedimento concernente le disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 e C. 2267) e il calendario verrà ulteriormente modificato.
  Ricorda, poi, che il termine fissato dalla Commissione bilancio per la presentazione degli emendamenti è decisivo per l'iniziativa dei deputati, giacché in Assemblea non si potranno presentare nuovi emendamenti rispetto a quelli già presentati presso la V Commissione, a meno che non siano riferiti a parti del provvedimento Pag. 133che la stessa Commissione abbia modificato rispetto al testo approvato dal Senato. Preannunzia in conclusione che, dopo che la Commissione bilancio avrà stabilito i tempi del proprio esame referente, spetterà all'Ufficio di presidenza della Commissione cultura programmare conseguentemente i propri lavori.

  Milena SANTERINI (PI-CD) chiede che il decreto ministeriale di attuazione contemplato all'articolo 4, comma 2 del provvedimento in esame, preveda che: a) i valori-soglia degli indicatori siano definiti a livello di settore disciplinare, mantenendoli unici nel settore concorsuale solo quando essi risultino equivalenti tra i settori scientifico-disciplinari in esso raggruppati; b) la proposta dell'ANVUR relativa ai valori-soglia degli indicatori venga formulata sentite le comunità scientifiche attraverso le società che le rappresentano; c) per quanto riguarda i settori non bibliometrici, tra gli indicatori siano considerati i seguenti aspetti: il numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A; il numero di articoli pubblicati sulle riviste scientifiche e i capitoli di libro; il numero di monografie, definendo in modo rigoroso che cosa si intenda per monografie (o equivalenti, secondo la definizione del Bando VQR 2011-2014) e stabilendo un numero congruo delle monografie richieste, sia per la prima che per la seconda fascia. Aggiunge che deve essere previsto il superamento di due soglie su tre, perché il candidato venga preso in considerazione dalle commissioni giudicatrici; anche per quanto concerne i commissari, ritiene che si debba tener contro dei tre indicatori sopra richiamati, stabilendo valori-soglia più elevati di quelli richiesti ai candidati.

  Gianluca VACCA (M5S) chiede, preliminarmente, come mai vi sia nel titolo del provvedimento il riferimento ad una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, quando, invece, l'articolo 9, comma 3 prevede che il presente regolamento sostituisca integralmente il predetto decreto. Ritiene poi che si debbano introdurre norme specifiche sulle procedure di presentazione delle domande per l'abilitazione scientifica nazionale e modificare l'individuazione delle sedi delle procedure, indicando, in particolare, con riferimento all'articolo 5, che le sedi de quibus possano essere solo quelle di atenei statali. Rileva inoltre, con riferimento all'articolo 6, comma 7, che andrebbero indicate per i componenti delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale le medesime incompatibilità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e che, in relazione all'articolo 6, comma 11 del provvedimento in esame, andrebbe meglio specificata la previsione, ivi contenuta, che i commissari delle suddette commissioni esaminatrici possano chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dall'ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, segnalando che si tratta di circa 180 commissioni composte ciascuna da cinque componenti. Ribadisce inoltre, in relazione all'articolo 7, comma 5, che sia da valutare l'opportunità di prevedere la presenza della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), un'associazione non istituzionale, nell'ambito delle operazioni di sorteggio ivi indicate. Sottolinea, infatti, che quest'ultima disposizione prevede che del comitato tecnico composto da non più di cinque membri – che valida preventivamente le procedure informatizzate attraverso le quali avviene il sorteggio – faccia parte obbligatoriamente almeno un componente designato dalla CRUI, ritenendo che, eventualmente, questa organizzazione debba poter indicare, al massimo, un solo componente di tali comitati. In relazione, poi, alla disciplina dei lavori delle commissioni esaminatrici, contenuta nell'articolo 8, ritiene che sia preferibile, forse, indicare un solo termine massimo di sei mesi dalla presentazione della domanda di ciascun candidato per la conclusione del procedimento, anziché prevedere una serie rigida di diverse scadenze temporali. Con riferimento, infine, alla sentenza del TAR del Lazio n. 12407 del 2015, che afferma che la previsione della Pag. 134maggioranza qualificata dei quattro quinti della commissione per l'attribuzione dell'abilitazione sia illegittima, in quanto non prevista dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, ritiene che forse sarebbe opportuno inserire tale previsione nel predetto articolo di legge, al fine di assicurare la legittimità della suddetta maggioranza qualificata.

  Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, osserva che quanto evidenziato dalla collega Santerini è già stato considerato nella risoluzione 8-00064, approvata il 18 giugno 2014 dalla VII Commissione e pertanto è condivisibile. Rileva, tuttavia che le preposte attengono soprattutto i contenuti del futuro decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 4 e non del decreto del Presidente della Repubblica in parola. Rispondendo poi al collega Vacca, osserva che il provvedimento in esame sostituisce in toto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, pur essendo quest'ultimo ancora applicabile alle procedure in corso. In relazione, poi, alle disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento, relative all'abilitazione scientifica nazionale, osserva che le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, per ciascun settore concorsuale, con decreto del competente direttore generale del Ministero, che viene adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, pertanto la previsione di un articolo ad hoc sulle procedure di presentazione delle domande appare pleonastico. Con riferimento, inoltre, al sorteggio delle sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, prevista all'articolo 5, ritiene che si debba valutare attentamente l'opportunità di modificare la disciplina ivi prevista, sottolineando che non dovrebbe comunque risultare determinante, ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione, quale sia la sede universitaria individuata. Rileva, inoltre, che il personale docente reclutato dalle università non statali segue la medesima procedura di abilitazione di quelle statali, non apparendo quindi opportuno escludere gli atenei non statali dalle sedi per le procedure di abilitazione. Si rimette, poi, alle valutazioni del Governo in merito all'estensione delle incompatibilità previste per i concorsi universitari, indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, anche per i componenti delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione scientifica nazionale. Condivide, inoltre, la disposizione prevista all'articolo 6, comma 11, che prevede per i commissari la possibilità di chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dall'ordinaria attività didattica. Dopo aver ricordato che i rettori che aderiscono volontariamente alla CRUI sono comunque espressione di una comunità, si riserva un approfondimento sul ruolo svolto da quest'ultima nell'ambito della designazione indicata all'articolo 7, comma 5, di almeno un componente del comitato tecnico. Chiede, altresì, al Governo un approfondimento sulle operazioni di sorteggio indicate, in generale, all'articolo 7. Con riferimento alla modalità cosiddetta «a sportello» di presentazione delle domande, rileva che la stessa deve consistere in un flusso continuo realizzato attraverso una modalità fluida, trasparente e legittima, ritenendo che il candidato debba poter disporre immediatamente del proprio indicatore numerico, per valutare in tempo utile se ritirare la propria domanda o proseguire nella procedura di valutazione. In relazione, infine, alla citata sentenza del TAR del Lazio n. 12407 del 2015, ritiene che la VII Commissione – nelle more di un eventuale ricorso presso il Consiglio di Stato da parte del Governo – possa confermare la propria preferenza per la votazione qualificata dei quattro quinti dei componenti delle commissioni esaminatrici, quale certificazione di una certa soglia di maturità scientifica riconosciuta da una rappresentanza qualificata della comunità di appartenenza.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI depositata una nota relativa al provvedimento in esame, che tiene conto di quanto è emerso nelle precedenti sedute dedicate al presente schema di decreto (vedi allegato), evidenzia, inoltre, che molti Pag. 135degli aspetti contenuti nella citata risoluzione n. 8-00064 sono stati recepiti nel provvedimento in esame, essendosi realizzato un proficuo rapporto di collaborazione tra Parlamento ed Esecutivo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte quindi, non essendovi obiezioni, che sarà immediatamente convocato l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

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