CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2015
546.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 13

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
Atto n. 203.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 14

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

  David ERMINI (PD), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Andrea COLLETTI (M5S) evidenzia, preliminarmente, come il suo Gruppo abbia, in più di una occasione, manifestato netta contrarietà sulle disposizioni di cui all'articolo 21 della n. 247 del 2012. Quanto allo schema di decreto ministeriale in discussione, nel ribadire le considerazioni espresse nella seduta dell'11 novembre scorso, dichiara di non condividere il tenore delle disposizioni di cui all'articolo 2, che prevedono, tra i requisiti che consentono di verificare la continuatività dell'esercizio della professione forense, la trattazione di almeno cinque «affari» l'anno. Esprime, inoltre, forte contrarietà sul sistema dei crediti formativi, cui pure si fa indiretto riferimento nel provvedimento in esame, laddove è prevista la cancellazione dall'albo professionale, per un periodo di dodici mesi, a carico degli avvocati che non abbiano assolto all'obbligo di aggiornamento.
  Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore.

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), nell'associarsi ai rilievi del collega Colletti, preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2015.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, nell'illustrare una nuova proposta di parere (vedi allegato 2) sullo schema di decreto ministeriale in discussione, fa presente che la stessa tiene conto delle osservazioni espresse dal collega Vazio nella seduta precedente. Al riguardo, sottolinea, infatti, che, anche in considerazione del divieto per i candidati, nel corso dello svolgimento delle prove scritte, di utilizzare codici annotati con la giurisprudenza, dovrebbe agli stessi essere richiesta la conoscenza, piuttosto che dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delineare, in via generale, la struttura essenziale degli istituti giuridici trattati. Segnala, inoltre, che sono pervenute alla Commissione alcune osservazioni dell'onorevole Gebhard circa la necessità che lo schema di decreto ministeriale in titolo preveda la facoltà per i candidati di utilizzare la lingua tedesca nel corso dello svolgimento delle prove d'esame che si svolgono presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello di Trento. In proposito, rileva che il predetto schema di decreto non può intervenire sulla materia, dal momento che esso non stabilisce la composizione della commissione d'esame, che è, invece, disciplinata dall'articolo 47 della legge n. 247 del 2012. Rileva, inoltre, che la norma che garantisce il bilinguismo nello svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è l'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige. Rammenta che tale ultima norma ha rango più elevato della legge ordinaria, in quanto strumento attuativo e integrativo della disciplina statutaria e contenente Pag. 15indirizzi normativi per il legislatore ordinario.

  Renate GEBHARD (Misto – Minoranze linguistiche), nel prendere atto delle precisazioni della relatrice, rammenta come nei precedenti decreti ministeriali si sia sempre fatto riferimento a tale questione, per cui potrebbero sorgere problemi interpretativi qualora il decreto ministeriale da emanare non contenesse il predetto riferimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, nell'associarsi alle considerazioni della relatrice, ritiene che comunque i lavori preparatori potranno essere di ausilio per l'interprete nel senso di chiarire che si continua a dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, in materia di bilinguismo, pur in assenza di un espresso richiamo nel decreto.

  Walter VERINI (PD) manifesta apprezzamento per la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire le considerazioni già espresse nelle sedute precedenti circa la necessità di procedere, nel corso dello svolgimento delle prove scritte, alla stampa e distribuzione delle tracce dei temi ai candidati, anziché alla loro dettatura, nonché di svolgere le stesse prove d'esame in periodi diversi da quello invernale, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni.
C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione di giovedì scorso, nella seduta odierna viene avviato l'esame dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, assegnati ieri. Avverte, altresì, che per quanto attiene alla programmazione dei lavori è stata convocata al termine della seduta una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che dovrà tenere conto della programmazione Pag. 16dei lavori della Commissione Bilancio in sede referente. Ritiene, comunque, che si possa fissare alle ore 15 di domani, mercoledì 25 novembre 2015, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in merito alle disposizioni di competenza della Commissione giustizia, che saranno esaminati nella successiva seduta di giovedì.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, con riferimento al disegno di legge di stabilità (A.C. 3444), relativamente ai profili di competenza della Commissione giustizia, si segnala che l'articolo 1, al comma 32, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di trenta giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente.
  In particolare, il comma 32 sostituisce l'articolo 13 (Patti contrari alla legge) della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole contrattuali, ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione. Le innovazioni, rispetto al testo vigente, riguardano: a) l'inserimento dell'obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile (la modifica integra il comma 1 dell'articolo 13 della legge 431/1998). In base a tale disposizione del codice civile, l'amministratore cura la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, fra l'altro, le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento; b) la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 431 (ossia i contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per la medesima durata, cd. contratti 4+4). Il riferimento alla pattuizione diretta sostituisce il riferimento a qualsiasi obbligo del conduttore nonché a qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo (la modifica interviene sul secondo periodo del comma 4 dell'articolo 13 della legge 431/1998); b) l'inserimento della possibilità di un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato.
  La modifica incide sul terzo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 431 del 1998 laddove il testo vigente fa riferimento ai casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
  Un'ulteriore modifica (al quarto periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 431 del 1998) riguarda l'eventuale determinazione, da parte del giudice, del canone dovuto. Secondo il testo attualmente vigente, tale determinazione non potrà superare il c.d. canone concordato (definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2) ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 (che disciplina i contratti di locazione per studenti universitari). Il riferimento al giudice ovvero all'autorità giudiziaria sostituisce il riferimento al pretore presente in più punti nel comma 5 vigente.
  Il nuovo testo, se da un lato lascia immutato il riferimento all'articolo 5, dall'altro modifica il riferimento al comma 3 dell'articolo 2 (che disciplina i cosiddetti contratti «a canone concordato») facendo riferimento a «quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2».
  Segnala infine che il nuovo comma 6 dell'articolo 13, previsto dall'articolo in Pag. 17esame, stabilisce che le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.
  Il successivo comma 69, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modificazioni alla disciplina del notariato, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai. Il comma 70 individua nel 1o gennaio 2016 il termine per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
  In particolare, le disposizioni in esame novellano in più punti la legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili», modificando gli articoli 19 (in materia di polizze assicurative individuali e collettive), 22 (in tema di contributi ed erogazioni del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale), 93-bis (in materia di compiti di vigilanza del Consiglio notarile distrettuale), 142-bis e 144 (in tema di sanzioni e di attenuanti).
  Il comma 69, composto dalle lettere da a) a g), modifica in più parti la legge sul notariato.
  Alla lettera a), introduce quattro commi all'articolo 22 della legge n. 89 del 1913, in tema di Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative.
  In base al nuovo comma 3-bis, laddove il notaio non provveda a versare i tributi riscossi nell'esercizio della sua attività professionale e i danni non siano coperti da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiedere direttamente il pagamento al Fondo di garanzia. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata: all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio e alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; all'emissione nei confronti del notaio di un atto esecutivo per il pagamento dei tributi dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria.
  Il nuovo comma 3-ter stabilisce che il pagamento dei tributi dà diritto al Fondo di subentrare all'amministrazione finanziaria in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti nei confronti del notaio. Esibendo il documento attestante la somma pagata, il Fondo può richiedere l'ingiunzione di pagamento all'autorità giudiziaria che, a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile, è provvisoriamente esecutiva. Viene precisato che l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore non è ammissibile. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di un quinto (ex articolo 545, co. 4, c.p.c.) e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.
  Il nuovo comma 3-quater dell'articolo 22 della legge sul notariato prevede poi che le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'amministrazione finanziaria e la successiva surroga ad essa siano definite con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN). Da ultimo, il nuovo comma 3-quinquies dispone che, qualora con decisione passata in giudicato venga accertato che il notaio non ha commesso il fatto, ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio il Fondo o il notaio (laddove il Fondo abbia recuperato le somme dal notaio).
  La lettera b) ha carattere di coordinamento con le precedenti modifiche e integra il comma 4 dell'articolo 22 della legge sul notariato (in tema di danno patrimoniale, che oggi deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato). Viene fatta salva l'ipotesi, di cui al comma 3-bis, in cui il danno patrimoniale è dimostrato Pag. 18con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.
  La lettera c) amplia il novero dei controlli sul regolare esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono porre in essere e, in particolare, dispone che questi possano chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale. La modifica si aggiunge a quanto già previsto dall'articolo 93-bis della legge sul notariato, in base al quale i consigli notarili distrettuali possono effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio.
  La lettera d) inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis della legge sul notariato – concernente i controlli sul regolare esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono porre in essere – il comma 2-bis. Si prevede che l'Agenzia delle entrate trasmette, esclusivamente in modalità telematica, al Consiglio nazionale del notariato le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione, entro il secondo mese successivo a quello di scadenza.
  La lettera e) modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge sul notariato (in materia di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile), prevedendo che, anziché con oneri a carico del bilancio del CNN, le forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile siano pagate con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al CNN e che il contributo stesso sia riscosso dallo stesso CNN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 21, legge 220/1991, dunque, tramite la Cassa nazionale del notariato. La lettera aggiunge, inoltre, il comma 1-bis il quale dispone che, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, la misura dei contributi sia definita dal Consiglio nazionale del notariato in proporzione ai premi e agli oneri da esso pagati, ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenendo conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1o febbraio 1999.
  La lettera f), con un'aggiunta al comma 1 dell'articolo 142-bis della legge sul notariato, dispone che il notaio che commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati è punito con la destituzione.
  La lettera g) aggiunge un comma 1-bis all'articolo 144 della legge sul notariato. L'articolo 144 prevede al comma 1 l'applicazione di sanzioni disciplinari più lievi nel caso in cui nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto. La nuova disposizione introdotta prevede che, nell'ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis (come modificato: notaio che commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti), se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione, la destituzione possa essere sostituita con la sospensione per un anno.
  Il comma 70 fissa al 1o gennaio 2016 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente comma.
  I commi da 96 a 98, non modificati al Senato, riguardano interventi volti a preservare e valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Anzitutto, al comma 96 si prevede il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti privati di cui la stessa Agenzia si avvale) per lo svolgimento dei complessi compiti istituzionali. Si prevede, inoltre, ai commi 97 e 98, che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale concorrano Pag. 19anche le risorse finanziarie dei PON «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità» attuativi dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea.
  In particolare, il comma 96 prevede che l'Agenzia nazionale assuma specifiche iniziative volte a migliorare le competenze, anche interne, necessarie per lo svolgimento delle complesse funzioni delegate all'Agenzia.
  Il comma 97 mette a disposizione, per la realizzazione delle misure di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo di 15 milioni (5 milioni per ogni annualità 2016-2018), le risorse dei Programmi Operativi Nazionali (PON) «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità» inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione, complementari alla suddetta programmazione, disciplinati dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 101.
  Il comma 98 consente agli enti interessati di pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali.
  Ai commi da 99 a 102 si disciplina un fondo per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione.
  Ai sensi del comma 99 è istituito il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.
  Presupposto oggettivo, per l'operatività del Fondo, è che il bene sia un'azienda oggetto di: a) misura cautelare reale del sequestro ovvero della misura di sicurezza patrimoniale della confisca, nei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; b) misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti destinatari del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) in quanto persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 416-bis c.p. ovvero di cui al citato articolo 51, comma 3-bis c.p.p.).
  La finalità del Fondo è la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative di cui al predetto codice (comunità, anche giovanili, organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale riconosciute, ovvero di dipendenti dell'impresa confiscata).
  Per il comma 100 un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riceverà 3 milioni di euro annui, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle predette imprese. Nella misura di 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile sarà alimentata per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.
  Il comma 101 prevede che un decreto interministeriale determini i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, avendo particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito. Il decreto dovrà operare nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.Pag. 20
  Il decreto disciplinerà anche le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro. Per il caso di garanzia escussa, invece, la revoca del sequestro è assoggettata da una condizione speciale, che inibisce la stessa restituzione dell'azienda fino a quando non si realizza: per il comma 102 l'avente diritto è prioritariamente tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione del Fondo a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, in qualunque stato e grado del procedimento intervenga la revoca.
  Relativamente ai commi da 96 a 102, testé illustrati, ritiene che gli stessi dovranno essere modificati alla luce delle disposizioni contenute nel provvedimento A.C. 1039, di recente licenziato dalla Camera dei deputati, recante misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, sulla base delle condizioni indicate dalla Commissione Bilancio nel parere di competenza.
  Con i commi 103-106, introdotti al Senato, si istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici, imputate di taluni delitti.
  Il comma 103 istituisce presso il MISE un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato «Fondo», conferendovi 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, attinti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Il comma 104 correda la finalità di sostegno alle piccole e medie imprese – che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici – con il requisito che esse risultino parti offese in un procedimento penale in corso, a carico delle aziende debitrici: esse devono risultare imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
  Il comma 105 attribuisce ad un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, la determinazione dei criteri e le modalità per il sostegno, che avrà la forma di finanziamenti agevolati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.
  Il comma 106 prevede che l'assoluzione dalle predette imputazioni comporta l'obbligo, per i beneficiari, del rimborso delle somme erogate.
  Il comma 123 estende all'amministrazione della giustizia (oltre che agli uffici giudiziari) l'esclusione dalle disposizioni contenute nel disegno di legge (comma 118) che prevedono il congelamento delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia, rese vacanti alla data del 15 ottobre 2015.
  Il comma 132 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.
  Autorizza al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi: 20,94 milioni di euro per l'anno 2016; 25,04 milioni per il 2017; 27,38 milioni per il 2018; 27,92 milioni per il 2019; 35,42 milioni per il 2020; 35,63 milioni per il 2021; 36,27 milioni per il 2022, 37,02 milioni per il 2023; 37,66 milioni per il 2024; 38,41 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  I commi 224-226 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016. Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate – viene conseguentemente ridotto di pari entità dal comma 225. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per coordinamento, il comma 226 elimina Pag. 21dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.
  Il comma 282 consente all'amministrazione della giustizia di derogare all'obiettivo di risparmio nell'acquisizione di servizi informatici mediante procedure centralizzate di acquisto.
  Il comma 346, non modificato dal Senato, impegna il Ministero della giustizia a razionalizzare e ridurre le indennità da corrispondere ai magistrati onorari, ovvero: giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.
  La norma indica l'entità dei risparmi da conseguire. Essi devono essere non inferiori a 6,65 milioni per l'anno 2016, a 7,55 milioni a decorrere dall'anno 2017. Al riguardo, ritiene che la norma, anziché procedere alla riduzione delle indennità dei giudici onorari, dovrebbe prevedere, invece, la razionalizzazione delle relative voci di spesa.
  Il comma 347, introdotto dal Senato, riguarda i giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici di pace il cui mandato scada il 31 dicembre 2015 e per i quali non siano consentite ulteriori conferme.
  Per effetto della disposizione in commento, i magistrati di queste tre categorie sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a partire dal 1o gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2016.
  Il comma 348, anch'esso introdotto dal Senato, reca un'altra proroga di termini, stavolta in forma di novella, relativamente ai magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della repubblica presso i tribunali ordinari.
  La norma modificata è il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), articolo 245, comma 1.
  In conseguenza della modifica, i suddetti magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 maggio 2016 (anziché non oltre il 31 dicembre 2015 come invece stabilisce la norma vigente).
  Il comma 349 riduce di 4 milioni di euro per l'anno 2016 il Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, che l'articolo 1, comma 96, della legge di stabilità per l'anno 2015 ha istituito presso il Ministero della giustizia.
  Pertanto, nell'anno 2016 la dotazione del Fondo scende da 90 a 86 milioni di euro.
  Restano invariate invece le dotazioni per gli anni a decorrere dal 2017 che, in base alla normativa vigente, sono di 120 milioni annui.
  Il comma 350 novella l'articolo 19 della legge finanziaria per l'anno 1981 (legge n. 119 del 1981), il quale autorizza la concessione agli enti locali di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero di lavori edilizi per immobili da adibire a sedi di uffici giudiziari.
  La novella prevede che, qualora i finanziamenti concessi risultino non ancora erogati o utilizzati, gli enti locali hanno facoltà di impiegare i mutui in questione per realizzare interventi edilizi («ricostruzione, ristrutturazione, sopra-elevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione») su edifici pubblici da destinarsi a finalità anche differenti dall'edilizia giudiziaria – purché il riuso degli edifici sia funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. Per modificare la destinazione del finanziamento, gli enti locali dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, previa acquisizione di parere favorevole da parte del Ministero della giustizia.
  Il comma 351 proroga i termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi Pag. 22da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2015 (legge n. 190 del 2014).
  Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interventi, effettuati sotto la vigilanza di un commissario straordinario, servono a realizzare strutture ed impianti di sicurezza necessari a fronteggiare il rischio di attentati.
  L'individuazione dei lavori da realizzare è stata affidata ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La legge prevede altresì che un commissario straordinario vigili sull'andamento degli interventi e sulla gestione delle risorse finanziarie.
  A fine gennaio 2015, con decreto del Ministro della giustizia, è stato nominato commissario straordinario per i lavori l'ingegnere Alberto Gucciardi, in servizio presso il provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Palermo.
  In base al comma 99-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2015, i tempi per la realizzazione dell'investimento e la durata dell'incarico del commissario straordinario sarebbero giunti a scadenza il 31 dicembre 2015.
  Ebbene il comma 351 posticipa tale scadenza di 12 mesi, portandola quindi al il 31 dicembre 2016.
  Il comma 352 modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici giudiziari) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 («Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»).
  Le modifiche sono volte a consentire agli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2016 e non più fino al 31 dicembre 2015, dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria svolti da personale comunale sulla base di accordi o convenzioni fatti in sede locale.
  Resta fermo che, come dispone il decreto-legge n. 83 del 2015, gli accordi e le convenzioni a livello locale devono essere autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione-quadro previamente stipulata tra il Ministero stesso e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
  Nel 2015 i limiti massimi per le autorizzazioni del Ministero della Giustizia si dovranno mantenere entro il 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero della giustizia; nel 2016 il limite sarà del 20 per cento.
  I commi da 444 a 447, per favorire l'accelerazione delle procedure di mobilità volontaria in corso, indette dal Ministero della giustizia, introducono un'apposita norma che prevede che il passaggio del personale è effettuato prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza, stante l'attuale criticità rappresentata dal rallentamento delle procedure medesime per effetto della mancata acquisizione degli assensi previsti dalla normativa vigente.
  I commi da 449 a 451, non modificati al Senato, intervengono sulle procedure per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), abbassando l'entità dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno. Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.
  La finalità dichiarata dell'intervento legislativo è quella di «razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi» (comma 449). A tal fine, la disposizione modifica la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), che disciplina appunto il procedimento da seguire per ottenere un'equa riparazione in caso di violazione di tale termine.Pag. 23
  In particolare, la lettera a) del comma 449 inserisce, in apertura del Capo II della legge, dedicato all'equa riparazione, due articoli (1-bis e 1-ter) attraverso i quali stabilisce che: a) la parte di un qualsiasi processo, che ritenga che venga leso il proprio diritto a un processo equo, sotto il profilo dell'esame in un tempo ragionevole della controversia, come richiesto dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (legge di ratifica n. 848 del 1955), ha diritto a esperire rimedi preventivi (articolo 1-bis, comma 1); b) se, nonostante l'esperimento di tali rimedi, il termine di ragionevole durata del processo viene violato, la suddetta parte ha diritto all'equa riparazione (articolo 1-bis, comma 2). Se invece tali rimedi non vengono esperiti, è inammissibile la domanda di equa riparazione; c) nel processo civile il rimedio preventivo consiste nell'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione ovvero nella richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario, almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata del processo indicato dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge Pinto (che individua il termine ragionevole in 3 anni per il primo grado, 2 anni per l'appello e 1 anno per il giudizio di cassazione). In appello, e comunque per tutte le cause in cui non si applica il rito sommario (controversie di competenza del tribunale collegiale, del giudice di pace, attribuite in unico grado alla competenza della corte d'appello), il rimedio preventivo consiste nel proporre, sempre 6 mesi prima dello spirare del termine, l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale; d) nel processo penale il rimedio preventivo consiste nella presentazione di un'istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata, che – si ricorda – viene computato a partire dall'assunzione della qualità di imputato o dalla legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (articolo 1-ter, comma 2); d) nel processo amministrativo il rimedio consiste nella presentazione dell'istanza di prelievo almeno 6 mesi prima dello spirare del termine (articolo 1-ter, comma 3). L'istanza di prelievo, in base all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), è una segnalazione dell'urgenza del ricorso che la parte effettua chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione della causa. L'effetto dell'istanza di prelievo è, se ricorrono alcuni presupposti, la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata (nuovo articolo 71-bis del Codice, introdotto dal comma 450); e) nel processo contabile e nei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti il rimedio preventivo consiste nella presentazione di un'istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata (articolo 1-ter, commi 4 e 5); f) nel giudizio di cassazione, la parte deve presentare un'istanza di accelerazione almeno 2 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata (articolo 1-ter, comma 6).
  La presentazione delle istanze di accelerazione non determina alcuna alterazione nell'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti (articolo 1-ter, comma 7). Si consideri, sul punto, l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che delinea un elenco di delitti per i quali è assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza.
  In base alla lettera b) del comma 449, il mancato esperimento dei rimedi preventivi impedisce l'equa riparazione. La sostituzione del comma 1 dell'articolo 2 della legge Pinto determina infatti l'inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta da colui che non abbia preventivamente esercitato il diritto al rimedio preventivo.
  La lettera c) sostituisce il comma 2-quinquies dell'articolo 2 della legge Pinto, ovvero la disposizione che individua le ipotesi in presenza delle quali l'indennizzo non è riconosciuto.
  Rispetto alla normativa vigente, la riforma: a) nega l'indennizzo non solo alla parte soccombente che nel processo civile sia stata condannata al risarcimento dei danni da lite temeraria (ai sensi dell'articolo Pag. 2496 c.p.c.), ma a chiunque abbia agito o resistito in giudizio pur essendo consapevole della infondatezza – originaria o sopravvenuta – delle proprie domande o difese, anche se ciò non ha determinato la condanna per lite temeraria; b) sopprime il riferimento al deposito dell'istanza di accelerazione nel processo penale, ora assorbito dal rimedio preventivo dell'articolo 1-ter; c) sopprime il riferimento all'estinzione del reato per prescrizione imputabile alla condotta dilatoria della parte. Se il reato è prescritto, infatti, in base al nuovo comma 2-sexies si presume l'insussistenza del danno da irragionevole durata.
  La lettera d) inserisce due ulteriori commi all'articolo 2, con l'obiettivo di individuare una serie di ipotesi in presenza delle quali si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata. Si tratta (comma 2-sexies): a) nel processo penale, della prescrizione del reato e della contumacia della parte; b) nel processo civile, dell'estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti (artt. 306 e 307 c.p.c.) e dell'irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Trattandosi di una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, la parte che sostenga di avere subito un processo civile eccessivamente lungo dovrà sempre provare che la pretesa o il valore della causa non erano irrisorie. L'inversione dell'onere della prova, derivante dalla presunzione, impone infatti alla parte che domanda l'indennizzo di fornire tale prova; c) nel processo amministrativo, dell'estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti (articolo 84 del Codice del processo amministrativo), della perenzione del ricorso (artt. 81 e 82 del medesimo codice), della mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto (se sono pendenti giudizi dalla stessa parte introdotti e se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 70 del Codice del processo amministrativo), dell'introduzione di domande nuove con ricorso separato, nonostante fosse possibile introdurre motivi aggiunti (articolo 43 del Codice), dell'irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
  Un'ulteriore presunzione è introdotta dal comma 2-septies, in base al quale si presume insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo che sarebbe dovuto. Anche in questo caso, dunque, per effetto dell'inversione dell'onere della prova, spetta alla parte che domanda l'indennizzo fornire la prova di non avere conseguito, a causa dalla durata irragionevole, vantaggi superiori o uguali all'indennizzo.
  La lettera e) del comma 449 sostituisce il comma 1 dell'articolo 2-bis, che quantifica la misura dell'indennizzo. Rispetto alla formulazione vigente, che prevede un indennizzo da 500 a 1.500 euro per ciascun anno che eccede il termine di ragionevole durata, il disegno di legge di stabilità riduce la somma, portandola da 400 a 800 euro. La riforma, peraltro, stabilisce che questi nuovi parametri debbano essere applicati «di regola», e che la somma possa essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni di ritardo successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo. Anche l'applicazione di tali percentuali comporta comunque un risparmio per lo Stato (l'incremento del 40 per cento di 800 euro porterebbe infatti la somma massima per il ritardo annuale a 1.120 euro, al di sotto quindi dei 1.500 euro attuali).
  Sulla misura dell'indennizzo interviene anche la lettera f), che inserisce tre ulteriori commi nell'articolo 2-bis, sempre con la finalità di ridurre il possibile esborso dello Stato per la durata irragionevole del processo. Infatti: a) il comma 1-bis stabilisce che la misura dell'indennizzo può essere diminuita fino al 20 per cento se le parti del processo sono più di 10 e fino al 40 per cento se le parti del processo sono più di 50; b) il comma 1-ter stabilisce che la misura dell'indennizzo può essere diminuita Pag. 25fino a un terzo se la parte che avanza domanda di equa riparazione si è vista rigettare integralmente le proprie richieste; c) il comma 1-quater riconosce l'indennizzo una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. In tal caso, la somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.
  Le lettere g), h) ed i) del comma 449 modificano il procedimento per ottenere l'equa riparazione, intervenendo sull'articolo 3 della legge Pinto.
  La sostituzione del comma 1 (lettera g)) comporta l'individuazione di un diverso giudice competente: rispetto alla normativa vigente, che attribuisce la competenza sui ricorsi della legge Pinto alla corte d'appello competente per i procedimenti riguardanti i magistrati, la riforma individua l'autorità giudiziaria competente nella corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Trattandosi di un'autorità giudiziaria che ha presumibilmente già conosciuto la controversia presupposta in sede di appello, la lettera h) – che interviene sul comma 4 dell'articolo 3 della legge Pinto – esclude che possa essere designato a provvedere sulla domanda di equa riparazione il giudice del processo presupposto.
  Infine, la lettera i) modifica il comma 7, aggiungendo che le risorse disponibili nei limiti delle quali può avvenire l'erogazione dell'indennizzo sono solo quelle disponibili nel relativo capitolo (ovvero nel capitolo 1264 del Ministero della giustizia e nel capitolo 1313 del Ministero dell'Economia). La norma consente, però, il ricorso al conto sospeso.
  La lettera l) modifica le modalità di pagamento, inserendo nella legge Pinto l'articolo 5-sexies, in base al quale, una volta che la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione è stata liquidata dalla Corte d'appello: a) il creditore deve presentare all'amministrazione debitrice (Ministero della giustizia, Ministero della difesa o Ministero dell'economia e delle finanze) una dichiarazione sostituiva (artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulla documentazione amministrativa) nella quale attesta il proprio credito e sceglie le modalità di riscossione (comma 1). La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta dell'amministrazione (comma 2); i contenuti della dichiarazione e i documenti da allegare saranno delineati da decreti del Ministero dell'Economia e della Giustizia entro il 30 ottobre 2016 (comma 3). La trasmissione della dichiarazione completa è condizione di emissione dell'ordine di pagamento (comma 4) e, in generale, presupposto per il pagamento anche nell'ambito dell'esecuzione forzata o del pagamento compiuto dal commissario ad acta (comma 11); b) ricevuta la dichiarazione, l'amministrazione deve effettuare il pagamento entro 6 mesi (comma 5). Solo allo spirare di tale termine il creditore può proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento o procedere all'esecuzione forzata (comma 7). Se è esercitata l'azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione debitrice (comma 8); c) come specificato anche dal comma 7 dell'articolo 3 della legge Pinto, i pagamenti sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, «fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso», con regolarizzazione a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie (comma 6); d) l'accreditamento delle somme al creditore può essere effettuato su un conto corrente o un conto di pagamento indicato (nella dichiarazione); i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario sono possibili solo se la somma non supera i 1.000 euro (comma 9) e in questo caso è possibile delegare un legale rappresentante alla riscossione (comma 10).
  Una disposizione transitoria (comma 12) stabilisce che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale sui contenuti e i modelli di dichiarazione sostitutiva, i creditori trasmettono la dichiarazione Pag. 26avvalendosi della modulistica presente sui siti delle amministrazioni interessate. Le dichiarazioni già presentate prima dell'entrata in vigore della riforma conservano efficacia, anche se non contengono le indicazioni previste dai commi 9 e 10.
  La lettera m) del comma 449 interviene sull'articolo 6 della legge Pinto, che già attualmente prevede una norma transitoria, per affermare che nei processi la cui durata ecceda i termini di ragionevole durata alla data del 31 ottobre 2016 e nei processi assunti in decisione alla medesima data, non si applica la condizione di procedibilità della domanda di equa riparazione introdotta all'articolo 2, comma 1. In relazione a tali processi, dunque, non sarò necessario esperire i rimedi preventivi per potere eventualmente chiedere l'indennizzo (nuovo comma 3).
  Analogamente, la norma transitoria precisa che nei processi amministrativi, il rimedio preventivo della presentazione dell'istanza di prelievo, condizione di procedibilità per la domanda di equa riparazione, non si applica ai processi che, alla data del 31 ottobre 2016, abbiano superato i termini di ragionevole durata (nuovo comma 4).
  Il comma 450 modifica il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010). In particolare: in relazione all'articolo 114, comma 4, lett. e), che nell'ambito del giudizio di ottemperanza prevede che il giudice con l'accoglimento del ricorso fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, la riforma aggiunge che, se l'ottemperanza ha ad oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora decorre dall'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e che tale penalità non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali; in relazione all'istanza di prelievo, di cui all'articolo 71 del Codice, la riforma inserisce un nuovo articolo 71-bis, che ne disciplina gli effetti. Il giudice, a seguito della presentazione dell'istanza di prelievo, infatti, se il contraddittorio è pieno e l'istruttoria completata, può – sentite le parti – definire il giudizio in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata (ex articolo 74 del Codice).
  Il comma 451 modifica invece la disciplina sui giudici ausiliari in corte d'appello introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013. In particolare: con la modifica all'articolo 62 si consente ai giudici ausiliari di operare anche nei procedimenti relativi alla legge Pinto; con la modifica all'articolo 68 si dispone che nell'ambito dei 90 procedimenti che il giudice ausiliario deve definire nell'anno, i procedimenti relativi alla legge Pinto sono computati nella misura di un ottavo di provvedimento (in sostanza, per fare un provvedimento sono necessari 8 decreti di accoglimento del ricorso per l'indennizzo da violazione del termine di ragionevole durata del processo); con la modifica all'articolo 72 è disposto che ciascuno di tali decreti valga, ai fini dell'indennità da corrispondere trimestralmente al giudice ausiliario, 25 euro (ogni altro provvedimento che definisce un processo vale invece 200 euro).
  Ciò premesso, dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016, osserva come vi siano alcune rilevanti questioni che richiedono o l'introduzione di nuove disposizioni al citato disegno di legge, o la previsione di opportuni correttivi delle norme nello stesso già contenute. In particolare, con riferimento al comma 449, ritiene che vadano estese le modalità di decisione di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, anche alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Con riferimento agli archivi notarili, rileva che, tenuto conto della forte riduzione del personale dirigenziale, debba procedersi all'accorpamento degli attuali cinque ispettorati in due sole sedi (Napoli e Bologna). Evidenzia che, inoltre, che dovrebbe procedersi alla riduzione degli attuali archivi distrettuali, procedendo alla fusione di archivi esistenti. Al riguardo, osserva che tale fusione è attualmente preclusa dalle disposizioni legislative che stabiliscono un nesso indissolubile tra la sede e l'area di competenza di un archivio Pag. 27distrettuale e la distribuzione dei distretti notarili. Con riferimento al personale di polizia penitenziaria, sottolinea come dovrebbero essere equiparati, nell'articolazione delle relative qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della polizia di Stato.
  Relativamente al settore della giustizia minorile, osserva che, allo scopo di superare le difficoltà conseguenti all'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione della giustizia, dovrebbe essere prevista l'individuazione di un ruolo dei dirigenti di giustizia minorile e di comunità corrispondente alle nuove funzioni attribuite al riorganizzato Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. A suo avviso, dovrebbe, inoltre, essere disposto il superamento del ruolo di dirigenti penitenziari, di esecuzione penale esterna, determinando il transito dei predetti dirigenti nel ruolo diversamente denominato con il medesimo regime giuridico ed economico.
  A suo giudizio, dovrebbero essere, altresì, individuati interventi volti a stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di negoziazione assistita e translatio arbitrale; ciò al fine di favorire il ricorso a tali istituti.
  Con riferimento ai Consigli nazionali delle professioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005, e in scadenza nel periodo ricompreso tra il 1o gennaio ed il 30 aprile 2016, ritiene necessaria l'introduzione di una specifica disposizione volta a prevederne una proroga, non oltre il 30 giugno 2016, in stretta connessione alla revisione delle regole elettorali di cui al citato decreto presidenziale.
  Ulteriori questioni sulle quali ritiene opportuno intervenire riguardano la partecipazione, con diritto di voto, di rappresentanti dell'avvocatura negli organismi collegiali che attualmente si occupano della gestione degli uffici giudiziari, nonché la previsione di un'indennità forfettaria annua per i componenti del Garante dei detenuti.
  Relativamente ai pagamenti del patrocinio a spese dello Stato e ad altre spese di giustizia, rileva la necessità di introdurre disposizioni volte a prevedere che il decreto per il pagamento degli onorari e delle spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, venga adottato contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui è riferita la relativa istanza. In tale sede, dovrebbe, altresì, essere prevista la possibilità, per il tempo strettamente necessario alla completa attuazione delle attività relative al pagamento delle spese di giustizia e dei crediti derivanti dall'attuazione della legge Pinto, per i capi degli uffici giudiziari, di stipulare apposite convenzioni con i Consigli dell'ordine circondariale forense, al fine di consentire che alcune unità del personale dipendente dei predetti consigli vengano destinate presso gli stessi uffici per svolgere attività di supporto della cancelleria e della segreteria nel settore del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge n. 89 del 2001.
  Ulteriori misure che, a suo avviso, dovrebbero essere introdotte nella legge di stabilità per l'anno 2016, riguardano l'istituzione, rispettivamente, dell'organico dei mediatori culturali e psicologici quali nuovi profili professionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di un fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite.
  Segnala, inoltre, la necessità di introdurre misure volte a prevedere che le procedure di riqualificazione del personale Pag. 28di seconda area del Ministero della Giustizia, si svolgano sulla base del contratto collettivo nazionale 1998-2001, senza ulteriori passaggi attraverso la contrattazione collettiva.
  Richiama, in fine, l'attenzione sulla necessità che siano previsti e disciplinati, con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero della salute e dell'interno, appositi protocolli operativi, che dovranno essere adottati dalle procure della Repubblica, dai rappresentanti delle forze di polizia, dai responsabili dei presidi sanitari e dagli enti locali, volti a garantire l'immediata individuazione, al momento del primo accesso alla struttura sanitaria di pronto soccorso, delle vittime di reati violenti e di abuso della persona.
  Per quanto concerne il disegno di legge di bilancio 2016, osserva che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016 (A.S. 2112/Tab. 5) presentato dal Governo prevedeva spese finali pari a 7.726,4 milioni di euro. Con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444), il Governo ha presentato la I Nota di variazioni al bilancio, con la quale viene corretto il disegno di legge di bilancio in base agli effetti contabili determinati dal disegno di legge di stabilità, approvato in prima lettura dal Senato. A seguito della Nota, le nuove dotazioni dello stato di previsione del Ministero della Giustizia diminuiscono, risultando pari a 7.701,6 milioni di euro nel 2016. Distinguendo le spese correnti – ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi – dalle spese in conto capitale – ossia quelle per investimenti – il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016, si articola nel seguente modo: 7.600 milioni di euro per le spese correnti e 126 milioni di euro per le spese in conto capitale.
  Rispetto al 2015, il disegno di legge di bilancio prevede per il 2016 una diminuzione delle spese del Ministero, che interessa sia le dotazioni di parte corrente (-1,3 per cento) sia le spese in conto capitale (-30 per cento). Per gli anni successivi, la tabella che segue espone un quadro sintetico del bilancio triennale di competenza per il 2016-2018. Le spese del Ministero della giustizia corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 599.810 milioni di euro.
  Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2015 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dall'1,7 per cento del 2006 all'odierno 1,3 per cento, Nel corso della XVI legislatura la percentuale ha oscillato tra l'1,4 per cento e l'1,6 per cento per scendere all'1,3 per cento a partire dall'esercizio 2013; dato confermato dalle previsioni 2016. Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2016, pari a circa 7 miliardi e 726 milioni di euro sono ripartite tra le tre missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (oltre il 98 per cento) assegnate alla missione Giustizia, di integrale pertinenza del Ministero. Lo stanziamento per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2016 è pari a 2.732,9 milioni di euro (di cui: spese correnti: 2.662 milioni; spese in conto capitale: 70,9 milioni.). A seguito della nota di variazioni la dotazione dell'amministrazione penitenziaria per il 2016 è ridotta di 12,4 milioni, e risulta dunque pari a 2.720,5 milioni di euro. Rispetto al bilancio assestato 2015 si registra una diminuzione (- 49,1 milioni di euro).
  Segnala che dall'analisi dell'iniziale disegno di legge di bilancio per programmi/obiettivo emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.434 milioni di euro) e che, in particolare, 2.163,6 milioni sono destinati ai redditi da lavoro dipendente. La I nota di variazioni, che aggiorna il bilancio di previsione a legislazione vigente in base all'approvazione in prima lettura della legge di stabilità, riduce gli stanziamenti per il lavoro dipendente Pag. 29presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di 2 milioni di euro.
  Fra gli interventi si segnalano invece le seguenti voci di spesa: spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti (cap. 1761): 91,2 milioni di euro (le previsioni di spesa sono inferiori di circa 2,5 milioni rispetto al bilancio assestato 2015 e di circa 15,8 milioni rispetto al rendiconto 2014). Il calo, prevalentemente determinato dalla riduzione delle spese per la fornitura del vitto e per i servizi legati al mantenimento, appare dovuto alla riduzione del numero dei detenuti realizzata negli ultimi mesi (-13.000 unità da inizio legislatura); interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 1768): 220 mila euro; somme per far fronte ai ricorsi proposti dai detenuti per violazione dell'articolo 3 CEDU (cap. 1769): 5,4 milioni di euro (a fronte dei 10 milioni stanziati nel 2015). Anche in questo caso la riduzione dello stanziamento pare riconducibile alle migliorate condizioni detentive.
  Per quanto riguarda gli investimenti, sul capitolo 7300, Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture e impianti per l'amministrazione penitenziaria, risultano iscritti nel bilancio 2016 20,6 milioni di euro. Stanziamento analogo figura nelle previsioni assestate 2015, mentre nel rendiconto 2014 risultavano circa 16 milioni. Peraltro, la I nota di variazioni riduce questo stanziamento di 6,8 milioni, portando la dotazione del capitolo 7300 a 13,8 milioni di euro.
  Evidenzia che su questo capitolo non risultano stanziamenti per il c.d. piano carceri in quanto i relativi interventi sono passati alla competenza del Ministero delle infrastrutture.
  I 20,6 milioni di euro originariamente iscritti sul cap. 7300 derivano dalle seguenti autorizzazioni di spesa per fattori legislativi: – R.D. n. 787/1931: 1,9 milioni finalizzati ad acquisto ed installazione di strutture e impianti; L. n. 164/1981, articolo 35: 18,7 milioni per acquisto e installazione di opere prefabbricate.
  Il capitolo 7301, Manutenzione straordinaria degli immobili (cosiddetto Fondo opere) prevede stanziamenti per 16,1 milioni (a fronte di 18,1 milioni previsti dall'assestamento 2015 e di 32,7 milioni di euro previsti dal rendiconto 2014).
  Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2016 per il programma 1.2: Giustizia civile e penale è pari a 4.677,8 milioni di euro (di cui: spese correnti: 4.636,5 milioni; spese in conto capitale: 41,3 milioni.), in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti.
  A seguito della I nota di variazioni la dotazione del programma Giustizia civile e penale per il 2016 è aumentata di 11,4 milioni, e risulta dunque pari a 4.689,2 milioni di euro. Rispetto al bilancio assestato 2015 si registra una diminuzione (- 126,7 milioni di euro).
  Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenziano, per quanto riguarda il funzionamento, il cap. 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2016 reca uno stanziamento di 180 milioni di euro (invariato rispetto all'esercizio precedente). La I nota di variazioni riduce questo stanziamento di 2,3 milioni, portando il capitolo a 177,7 milioni di euro. Ricorda, sul punto, la riduzione delle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione prevista dall'articolo 1, commi da 449 a 451 del disegno di legge stabilità 2016 (A.C. 3444). Tali stanziamenti vanno peraltro ad aggiungersi a quelli contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, pari a 40 milioni di euro.
  Attiene al funzionamento anche il capitolo 1363, Spese per intercettazioni, che nella previsione 2016 reca uno stanziamento di 205,7 milioni (erano 228,8 nel rendiconto 2013, 227,8 nel rendiconto 2014 e 215 milioni nelle previsioni assestate 2015). La I nota di variazioni non interviene su questo capitolo.
  Sempre in relazione al funzionamento, si segnalano i seguenti capitoli: cap. 1478, Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che reca stanziamenti per 10,5 milioni di euro (invariati a seguito della I nota); cap. 1501, Pag. 30Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, che reca stanziamenti per 47,5 milioni di euro, non variati dalla I nota (erano 52 nelle previsioni assestate 2015 e 54,3 nel rendiconto 2014); cap. 1542, Somme da assegnare agli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato civile e finalizzate all'incentivazione del personale, che reca stanziamenti per 7,5 milioni di euro (invariato rispetto alle previsioni assestate 2015; nel rendiconto 2014 erano invece 15 milioni); cap. 1543, Spese relative ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di 5,2 milioni di euro. Si tratta di un capitolo di nuova istituzione.
  Segnala, inoltre, che la nota integrativa al bilancio di previsione del Ministero (Piano degli obiettivi per Missioni e Programma) reca in riferimento all'obiettivo «Accelerazione processo civile e penale – Processo telematico» l'indicazione di uno stanziamento di 22,5 milioni di euro per il 2016.
  Per quanto riguarda gli interventi, segnala il capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia, che reca uno stanziamento di 470,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto al bilancio assestato 2015 (-9 milioni) e rispetto al rendiconto 2014 (-39,5 milioni).
  Il cap. 1551, Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari, reca uno stanziamento di 88,3 milioni di euro, in netta diminuzione rispetto all'esercizio precedente (132,7 milioni).
  La diminuzione è dovuta all'applicazione della legge di stabilità dello scorso anno (legge n. 190 del 2014, articolo 1, co. 526 e ss.), che ha previsto la diretta gestione delle spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari da parte dell'amministrazione statale a partire dal 1o settembre 2015. Come evidenziano le note integrative al bilancio di previsione, sono stati confermati gli importi presenti nella legge di bilancio 2015-2017 in attesa di una effettiva implementazione delle nuove procedure e della acquisizione di tutti gli elementi necessari per una adeguata analisi della relativa spesa. La voce «trasferimenti» comprende solo i contributi ai comuni da corrispondere nel 2016 per la gestione degli uffici riferita al 2015.
  In merito agli investimenti, si segnala che il capitolo 7200, Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari reca uno stanziamento di 9,8 milioni di euro, sostanzialmente dimezzato rispetto al bilancio assestato 2015 e in forte calo anche rispetto al rendiconto 2013 (35,5 milioni di euro) e al rendiconto 2014 (26 milioni di euro).
  Il bilancio di previsione 2016 reca uno stanziamento per la giustizia minorile e di comunità di 144,9 milioni di euro (di cui 137,2 milioni di spese correnti e 7,7 milioni di spese in conto capitale), in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti.
  A seguito della I nota di variazioni la dotazione del programma Giustizia minorile e di comunità per il 2016 è diminuita di 0,5 milioni, e risulta dunque pari a 144,4 milioni di euro. Rispetto al bilancio assestato 2015 si registra una diminuzione (-3,6 milioni di euro).
  Segnala la Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche».
  Alla missione in esame fa capo un solo programma, denominato «Indirizzo politico». La spesa complessiva prevista dal bilancio 2016 è di 28,3 milioni di euro, in aumento rispetto allo scorso esercizio. La I nota di variazioni riduce lo stanziamento per il programma Indirizzo politico di 87 mila euro, portando a 28,2 milioni di euro la spesa prevista.
  Evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro ed i suoi uffici di diretta collaborazione per il 2016 è prevista la presenza delle seguenti unità di personale 14: 172 unità di personale amministrativo (per una spesa di 7,3 milioni di euro); 49 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 6,4 milioni di euro).
  Alla missione «Fondi da ripartire» fa capo un solo programma, denominato Pag. 31«Fondi da assegnare». Il programma ha una dotazione di 142,5 milioni di euro, in netto aumento (+49 milioni) rispetto agli esercizi precedenti: erano 33,9 milioni nel rendiconto 2013; 32,6 nel rendiconto 2014; 93,8 milioni nel bilancio assestato 2015. Peraltro, la I nota di variazioni riduce lo stanziamento di 23,3 milioni, portando la cifra attuale a 119,2 milioni di euro.
  L'incremento – rispetto al bilancio assestato 2015 – di tali stanziamenti è prevalentemente imputabile ai seguenti capitoli:
   cap. 1511, Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, che ha uno stanziamento di 41,8 milioni (+16 milioni rispetto all'assestamento 2015);
   cap. 1536, Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, che ha una previsione di 77 milioni di euro (+ 26,6 rispetto all'assestamento 2015). In particolare, la tab. 5 motiva questo incremento con la conversione in legge del d.l. n. 83 del 2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria). Con la I nota di variazioni lo stanziamento è ridotto di 4 milioni.

  Per quanto riguarda il capitolo 1537, Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia, lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione è pari a 5,7 milioni di euro (erano 10,9 nell'assestamento 2015 mentre il capitolo era incapiente nel rendiconto 2014), ridotti a 2,2 milioni a seguito dell'approvazione della I nota di variazioni.
  Ricorda che è questo il capitolo del bilancio del ministero sul quale transitano le risorse del Fondo unico giustizia riassegnate al Ministero. Solo nel rendiconto 2016 sarà possibile quantificare quante risorse effettivamente saranno affluite al capitolo nel corso dell'esercizio. In relazione ai costi per stipendi, competenze e indennità si ricordano, inoltre, le spese per le indennità dei giudici onorari (cap. 1362), cioè dei giudici di pace, giudici onorati aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, pari a 143 milioni di euro. Nel rendiconto 2014 le spese sono state di 144,8 milioni di euro; nel bilancio assestato 2015 di 133,8 milioni di euro. Con la I nota di variazioni lo stanziamento del capitolo è ridotto di 6,6 milioni e risulta dunque pari a 136,3 milioni di euro. La nota aggiorna il bilancio a seguito dell'approvazione in prima lettura al Senato dell'articolo 1, comma 346 del disegno di legge stabilità 2016 (A.C. 3444), che impegna il Ministero a razionalizzare e ridurre le indennità da corrispondere ai magistrati onorari. La norma indica l'entità dei risparmi da conseguire, che non devono essere inferiori a 6,65 milioni per l'anno 2016 (e ad 7,55 milioni a decorrere dall'anno 2017).
  Segnala ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia.
  In particolare, ricorda che lo Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2016.
  Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Ad esempio, nel rendiconto del bilancio 2014 il capitolo registrava 190,5 milioni di euro; nel 2013 78,5 milioni di euro; nel 2012 162,8 milioni mentre nel 2011 erano stati oltre 400 milioni di euro. La quota delle risorse del Fondo assegnata al Ministero della giustizia affluisce al cap. 1537 del bilancio del Ministero (Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia).
  Quanto ai capitoli del bilancio del Ministero dell'economia di interesse della Commissione giustizia, si segnalano, tra le altre, le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari (passate da 21,5 milioni a 31 milioni) Pag. 32e la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi (passata da 80 milioni a 40 milioni).
  Con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tab. 8), segnala, ad esempio, il Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento e le spese di funzionamento della Direzione Investigativa Antimafia.
  In ordine agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (Tab. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture è il capitolo 7471, di nuova istituzione, istituito da quest'anno in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del DL 133/2014 (cosiddetto Sblocca Italia).
  Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Tali risorse, che nel bilancio 2015 ammontano a 140,9 milioni di euro, confermati in sede di assestamento, sono ora ridotte a 20,6 milioni di euro. Il capitolo è esposto in Tabella E della legge di stabilità.
  È annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili. L'Amministrazione degli Archivi notarili presenta tradizionalmente un quadro previsionale di sola cassa, nel quale non risultano quindi iscritti stanziamenti di competenza. Sostanzialmente, si tratta di risorse – 439,8 milioni di euro – che l'Amministrazione degli Archivi notarili è autorizzata ad incassare (rispetto alle previsioni assestate della legge di bilancio 2014 si registra un aumento di tali autorizzazioni di 30,3 milioni di euro).

  Andrea COLLETTI (M5S) osserva che le modifiche alla cosiddetta «legge Pinto», introdotte nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2016, presentano rilevanti profili di criticità, poiché contrarie alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, specie con riferimento alla previsione dell'esperimento dei rimedi preventivi quale condizione di procedibilità. Manifesta, inoltre, forti perplessità in merito alla disposizione, contenuta nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2016, relativa al programma, nell'ambito della Missione «Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche», denominato «Indirizzo politico». Al riguardo, evidenzia, infatti, come la spesa complessiva prevista dal bilancio 2016 sia in netto aumento rispetto allo scorso esercizio, essendo pari a 28,3 milioni di euro. Infine, con riferimento al personale di magistratura, chiede al rappresentante del Governo che vengano forniti i dati relativi alla percentuale delle nuove assunzioni, rispetto a quella dei collocamenti in quiescenza.

  Sofia AMODDIO (PD) esprime perplessità in ordine alle disposizioni di cui al comma 449, lettera c), capoverso 2-quinquies, lettera a). Non ritiene, infatti, condivisibile che non venga riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio, consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Parimenti, ritiene non condivisibili, al medesimo comma, le disposizioni di cui alla lettera d), capoverso 2-sexies, lettera a), laddove è prevista la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in caso di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato.

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  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), alla luce dei recenti fatti di Parigi e Bruxelles e dell'emergenza legata al terrorismo di matrice jihadista, osserva come gli organismi della Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo dovrebbero essere dotati di ulteriori strumenti investigativo-giudiziari. Evidenzia, pertanto, come per realizzare tale obiettivo, sia necessario sostenere, anche sul piano economico, l'attività del personale impiegato presso i predetti organismi, che ha visto incrementare notevolmente il relativo carico di lavoro. Ciò premesso, preannuncia la presentazione di due proposte emendative: la prima, volta a prevedere l'attribuzione al personale della Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo di un trattamento economico accessorio, di importo non inferiore all'indennità di amministrazione prevista per gli impiegati civili dello Stato dalla contrattazione collettiva; la seconda, volta a riconoscere, anche ai magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per evidenti ragioni di uguaglianza e omogeneità di trattamento economico, l'indennità di trasferta già prevista, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione e la relativa procura generale e per quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa procura generale.

  Carlo SARRO (FI-PdL) chiede se i dati, riferiti all'anno 2016, relativi al personale in servizio presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia e gli uffici di diretta collaborazione abbiano fatto registrare scostamenti rispetto agli anni precedenti.

  Il Viceministro Enrico COSTA, nel precisare che i dati in questione ricomprendono anche il personale dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato, conferma che gli stessi risultano sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi ed abb.

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