CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 136

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.
Nuovo testo C. 3365 Businarolo e abbinate.

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario GINEFRA (PD), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo delle proposte di legge in titolo.
  Il provvedimento in esame, che risulta profondamente modificato rispetto al contenuto della proposta di legge 3365 adottata inizialmente come testo base, è finalizzato a disciplinare un fenomeno, il c.d. whistleblowing, termine anglosassone con Pag. 137il quale sostanzialmente si indica la segnalazione di un illecito riscontrato in ambito lavorativo pubblico o privato.
  Il whistleblower è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.
  Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
  Per garantire tempestività di azione ed evitare la «fuoriuscita» incontrollata di segnalazioni in grado di compromettere l'immagine dell'ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna. Caratteristiche essenziali per questo soggetto sono la sua indipendenza (economica e funzionale) nei confronti di altre figure interne nonché la terzietà nei confronti dell'oggetto delle segnalazioni e dei soggetti coinvolti da queste. Nell'attuale sistema il Segretario generale, individuato come figura di responsabile Anticorruzione dalla legge n. 190 del 2012, ma soggetto a nomina fiduciaria da parte del Sindaco a inizio mandato, non gode appieno di queste caratteristiche. Il dipendente del Comune che denuncia all'autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al Segretario generale Responsabile Anticorruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Comune utilizza ogni accorgimento tecnico, anche informatico, affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale tutela avviene attraverso l'introduzione di specifici obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti ne processo di gestione della segnalazione. La violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Il Comune prevede al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni.
  Si ritiene comunque della massima importanza l'implementazione di un programma informatico che preveda: la possibilità di presentare la segnalazione garantendo l'anonimato del denunciante; la possibilità che il procedimento sia trattato dal responsabile della trasparenza che è tenuto alla massima riservatezza.Pag. 138
  Passando all'esame dell'articolato, segnala che il testo che originariamente si componeva di 15 articoli, al termine dell'esame in sede referente si reca 2 soli articoli.
  Il testo originariamente presentato dal M5S (Businarolo) è stato successivamente emendato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati dal gruppo del Partito democratico. Segnala altresì che alle proposte di legge Businarolo C. 1751 e 3365 è stata abbinata anche la proposta di legge della collega Ferranti C. 3433.
  Ne risulta una novella di sicuro maggiormente equilibrata, ma non priva di una serie di rilievi, sia sotto il profilo sostanziale sia, soprattutto, in relazione all'aspetto della concreta operatività degli istituti.
  In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
  Al comma 1, si prevede che il pubblico dipendente che in buona fede denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite o di abuso di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È considerato in buona fede il dipendente pubblico che effettui una segnalazione circostanziata ritenendo altamente probabile che la condotta illecita o di abuso si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. L'identità del segnalante non può essere rivelata.
  Per citare le norme più rilevanti, ai sensi del comma 5, l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. In base al comma 6, qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro.
  Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
  Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso.
  Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente, allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale.
  Quanto agli aspetti problematici cui prima si faceva riferimento, si evidenzia che, i commi 1 e 2 della nuova disposizione introducono il concetto di buona Pag. 139fede del whistleblower. In particolare, il comma 2 pone delicati problemi interpretativi sia con riferimento alla individuazione concreta dello stato soggettivo generale (bisogna valutare che il dipendente abbia denunciato ritenendo «altamente probabile» che la condotta illecita si sia verificata) sia con riguardo alla rinvenibilità dell'elemento soggettivo personale (esclusione della buona fede in caso di «colpa grave»). Infatti, provare che un esposto sia stato presentato ritenendo altamente probabile la commissione di un comportamento in qualche modo corruttivo, esporrebbe il denunciante a indicare una serie di elementi che lo abbiano indotto a fare ciò, in un contesto di eccessiva genericità; e si sa che, in assenza di indicatori precisi diventa difficile che la norma possa conseguire i suoi scopi (tutela del denunciante e garanzia del denunciato). Inoltre, il concetto di «colpa grave» non è configurabile nel contesto di un esposto di questo genere: o ritengo, appunto in buona fede, che la condotta sia illecita e allora l'elemento soggettivo non è configurabile neppure come colposo; oppure sono coscientemente orientato a danneggiare ingiustamente un (ad esempio) mio superiore e allora l'elemento volitivo è qualificabile come doloso.
  Sarebbe auspicabile che il legislatore demandi alla competenza dell'ANAC qualsiasi valutazione attinente il comportamento del whistleblower: questi dovrebbe dunque presentare qualsiasi tipo di denuncia/esposto all'ANAC, oltre che all'autorità che abbia intenzione di adire. Si potrebbe anche valutare l'opportunità che il denunciante abbia come riferimento esclusivamente l'ANAC e che sia questa a decidere come proseguire nel caso concreto. Da questo punto di vista, bisognerebbe capire se l'Autorità possieda le risorse sufficienti a svolgere questo compito; ritengo che avvalendosi dei responsabili della prevenzione della corruzione, ormai individuati in ogni ente, questa strada sia percorribile (quindi esposto inoltrato all'ANAC e al responsabile della prevenzione nella PA di riferimento: la palla passa totalmente a questi soggetti).
   Al comma 3 (ma non è una novità rispetto all'attuale articolo 54-bis) viene prevista la possibilità di presentare un esposto anche in sede di giurisdizione contabile. Ebbene, questo punto è errato poiché i comportamenti rilevanti sotto il profilo della responsabilità amministrativo/contabile potenzialmente idonei a concretizzare il danno erariale derivano, nella stragrande maggioranza dei casi concreti, dalla commissioni di errori amministrativi, rilevanti sotto il profilo tecnico, ma assolutamente estranei alla logica della prevenzione della corruzione cui tutta la legge n. 190/2012 è orientata. Se un comportamento è illecito ed è astrattamente idoneo a configurarsi come corruttivo (nel senso lato del termine, che significa non solo corruzione e concussione, ma anche peculato, abuso di ufficio, ecc.) allora la corte dei conti dovrebbe intervenire in conseguenza del giudicato penale poiché l'esposto in sede contabile per una interpretazione errata in materia di contrattazione decentrata non può essere ritenuta compatibile con il concetto di attività di whistleblowing.
   In definitiva, l'esposto presentato direttamente in Corte dei conti, non dovrebbe ricevere le tutele previste dall'istituto in oggetto poiché può riguardare condotte che nulla hanno a che fare con la corruzione.
  Il comma 7 pone problemi in relazione ad una pronuncia eventuale di primo grado che esporrebbe improvvisamente il denunciante ad una serie di misure che, sino alla definitività della sentenza, potrebbero rivelarsi potenzialmente ritorsive. In un ordinamento come il nostro, fondato sul principio della presunzione di non colpevolezza (di innocenza secondo l'interpretazione programmatica e progressista di alcuni costituzionalisti) sino alla definitività della decisione non è mai opportuno collegare conseguenze concrete ad una condotta, comunque qualificata dopo una prima analisi seppure di un organo giurisdizionale. Sotto questo aspetto è molto più coerente il successivo comma 8, che parla di «termine del procedimento Pag. 140penale, civile o contabile», tenendo presente le osservazioni attinenti il giudice dei conti.
   Il comma 9 introduce, per la prima volta, il concetto di premialità ed è già un bene che si sia usciti dalla logica della «taglia» eliminando qualsiasi riferimento ad un premio in denaro. Sembra invece che il comportamento tenuto sia compensato sotto il profilo della valutazione della professionalità ma si teme fortemente per la concreta applicabilità dal momento che la questione andrebbe definita in sede di contrattazione: personalmente mi opporrei a qualsiasi introduzione di questa novità o comunque farei in modo che la sua concreta applicazione sia sostanzialmente irrilevante in sede di accordo contrattuale. Infatti, va stimolata la sensibilità istituzionale del dipendente, il valore pubblico del ruolo al fine di stimolare comportamenti virtuosi che, comunque, presentano effettivamente un margine di rischio: l'idea di procacciarsi premialità, così come suggerito dal comma 9, intacca il prestigio e la dignità stessa che il legislatore vuole attribuire a questo istituto in particolare e all'intero corpo normativo in generale.
  L'articolo 2 del testo in esame modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, attraverso un'integrazione dei modelli organizzativi che i soggetti cui si applica il decreto legislativo sono tenuti ad adottare al fine di prevenire illeciti e fenomeni corruttivi. In particolare tali modelli organizzativi prevedono l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile si siano verificati, o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante; misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per altri reati commessi con la segnalazione, ovvero di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione; sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.
  L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
  Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tali casi quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva e discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa.
  Sul piano dei rilievi occorre, evidenziare che l'introduzione dell'istituto del whistleblowing nell'ambito del lavoro privato, può essere una positiva novità. Serve infatti a creare cultura della legalità, seppur con gli stessi limiti che rilevavo nel commento al decreto legislativo n. 165. In ogni caso, la norma è giustamente formulata in termini generici poiché lascia al modello di organizzazione e di gestione ideato dall'ente al fine di prevenire la commissione di reati.Pag. 141
  In conclusione sottolinea l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali la Commissione si trova ad esaminare il provvedimento in sede consultiva e formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene per completezza di informazione di precisare che la proposta di legge della presidente Ferranti C. 3433 è stata presentata lo scorso 16 novembre, assegnata alle Commissioni di merito nella seduta di ieri e contestualmente abbinata alle proposte di legge Businarolo C. 3365 e C. 1751, in fase di votazione degli emendamenti. Passando al merito delle modifiche approvate, osserva che svuotano sostanzialmente il provvedimento originario dei suoi contenuti più significativi in quanto si è scelta la strada di apportare modifiche alla normativa vigente senza fornire una definizione chiara dell'istituto del whistleblowing non disciplinato nell'ordinamento italiano. Sottolinea così come è stato fatto più autorevolmente da associazioni del settore, quali Trasparency, che le modifiche che hanno completamente stravolto il testo originario della collega Businarolo non garantiscono la tutela della riservatezza dell'identità di chi opera le segnalazioni degli illeciti.
  Sempre secondo Trasparency, una legge sul whistleblowing dovrebbe essere unicamente dedicata a questa fattispecie e non orientata a modificare provvedimenti già esistenti, prevedere diversi strumenti di assistenza dei segnalanti, identificare i destinatari delle segnalazioni, prevedere un fondo a supporto dei segnalanti nel caso in cui perdano il lavoro. Ritiene che, sul piano della premialità, non prevedendo incentivi di carattere economico, non si individuino soluzioni sufficientemente idonee a limitare un fenomeno che sta assumendo proporzioni rilevanti sia nel settore pubblico sia nel settore privato. A suo giudizio forme di premialità di carattere economico potrebbero sottrarre il lavoratore che opera le segnalazioni di illeciti da forme di pressioni e consentirgli anche di trovare forme di occupazione alternativa.
  Ricorda che anche i rappresentanti di Confindustria chiamati in audizione presso le Commissioni di merito hanno espresso ampie perplessità sulle previste modalità di segnalazione.

  Dario GINEFRA (PD), relatore, segnala al collega Crippa che proprio l'emendamento richiamato dal collega Crippa non è stato approvato dalle Commissioni.

  Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come il proprio gruppo abbia deciso di non ritirare il testo del provvedimento, così come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, nella speranza che durante l'esame in Assemblea si possano apportare nuove modifiche che restituiscano all'articolato l'impostazione originaria con la previsione di alcuni principi cardine che dovrebbero disciplinare l'istituto del whistleblowing con modalità del tutto diverse. Osserva infine inoltre che si attribuiscono ulteriori nuove competenze all'Anac senza riconoscerle risorse umane e finanziarie aggiuntive.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nel condividere alcune delle perplessità formulate dal relatore sul trasmesso dalle Commissioni di merito, chiede se sia opportuno prevedere che il meccanismo di premialità operi al termine del procedimento di segnalazione.

  Adriana GALGANO (SCpI) nel ringraziare il relatore per il lavoro di analisi svolto in così poco tempo, a differenza del collega Crippa, non ritiene che un sistema di premialità possa essere realmente efficace al fine di contrastare tale fenomeni che anzi potrebbero generare effetti distorsivi che non sono utili né per le aziende né per gli enti pubblici. Osservato che il provvedimento in esame non tiene in alcuna considerazione il carattere dimensionale delle aziende, preannuncia la presentazione di emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea volti ad introdurre una disciplina realisticamente applicabile a tutte le aziende.

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  Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il relatore per il prezioso lavoro svolto in un lasso di tempo realmente ristretto. Nel merito condivide alcune delle riflessioni della collega Galgano e valuta positivamente la finalità del provvedimento volto a contrastare il fenomeno corruttivo che ha assunto dimensioni preoccupanti soprattutto nel settore pubblico. Ritiene tuttavia che il testo in esame dovrà essere migliorato nel corso dell'esame in Assemblea, anche tenendo conto delle considerazioni svolte nelle premesse della proposta di parere. In particolare, ritiene molto delicato il tema della premialità anche se applicato al solo settore pubblico, in quanto potrebbe generare effetti contrari rispetto a quelli che si intendono perseguire. Altro aspetto di rilievo è il rapporto tra il segnalato e il segnalante: ad entrambi si debbono riservare tutele soprattutto in considerazione della lunghezza dei procedimenti amministrativi. Ritiene pertanto opportuno prevedere tutele anche per chi viene ingiustamente segnalato.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, concorda con il collega Benamati sul fatto che è opportuno prevedere meccanismi di tutela anche per il segnalato finché non sia concluso il procedimento.

  Stefano ALLASIA (LNP), nel manifestare un orientamento complessivamente contrario al provvedimento in esame, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.
Atto n. 211.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 novembre 2015.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che la legge n. 808 del 1985 finanzia programmi di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale. Si tratta di finanziamenti pluriennali connessi allo sviluppo di tecnologie del settore senza interessi fino al 70 per cento. Sottolinea che l'importo di 800 milioni di euro complessivi ripartito in 20 anni dalla legge di stabilità 2014 è stato poi ripartito in un periodo di 15 anni, a parità di stanziamento, a seguito della rimodulazione disposta dalla legge di bilancio 2015. Sottolinea che il Ministero dello sviluppo economico ha identificato nel 2011 e aggiornato nel 2013 le filiere tecnologiche su cui si basano e si sviluppano le strategie industriali del settore aeronautico. La legge n. 808 del 1985 prevede inoltre un Comitato per l'industria aeronautica, con la funzione di valutazione e di selezione dei progetti industriali da ammettere a finanziamento, regolarmente costituito e la cui composizione è stata aggiornata nel 2015. Ricorda che sono stati presentati 51 progetti, di cui 41 ammessi a finanziamento, nella seduta del Comitato del 15 luglio 2015, per un valore complessivo di 1 miliardo 900 milioni. Ricorda che nel corso dell'esame sono state poste dal Pag. 143gruppo M5S e dal gruppo del PD alcune questioni relativamente alla quota parte dei finanziamenti destinate alle PMI e alla tipologia e suddivisione dei progetti ammessi a finanziamento, mentre nella seduta successiva, da parte gruppo di Scelta civica, si chiesto di approfondire il tema della definizione della strategia industriale di base alle filiere individuate. Su entrambe le questioni il Ministero, richiesto dal relatore, ha prodotto una documentazione che è a disposizione della Commissione. La documentazione fornisce informazioni in merito ai 41 progetti ammessi a finanziamento, suddivisi per filiera tecnologica e azienda capofila, alla presenza ed al ruolo delle PMI all'interno dei programmi e all'individuazione ed all'aggiornamento delle nove filiere tecnologiche. Richiama infine la questione posta, su sollecitazione di alcuni colleghi, al Governo – pur non condividendola personalmente – sulla focalizzazione dei diversi valori progettuali, sul quale è stato fatto un approfondimento con il Governo stesso. Osserva al riguardo che sussiste un aspetto di confidenzialità rispetto alla valutazione delle strategie industriali di un comparto estremamente competitivo. Per questi motivi non ha ritenuto di insistere su un dato che non ritiene aggiunga elementi qualificanti al dibattito. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), nella quale in premessa opera una valutazione sulle procedure e sulla coerenza dei progetti ammessi a finanziamento, nella consapevolezza che alle Commissioni parlamentari non spetta analizzare il dettaglio e gli aspetti tecnici dei singoli progetti, ma la coerenza e la correttezza della procedura e del risultato complessivo.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere. Osserva che dalla legge di stabilità per il 2016 si evince che al Ministero della difesa sono destinate somme provenienti da altri Ministeri tra le quali sono ricompresi anche i finanziamenti ex legge n. 808 del 1985. Ritiene sarebbe più opportuno prevedere un capitolo Ricerca e sviluppo presso il Ministero della difesa, anche in considerazione del fatto che parte dei progetti finanziati sono dual use e parte presentano finalità unicamente di difesa e sicurezza. Lamenta altresì che la documentazione fornita dal Ministero della difesa in merito alle specifiche dei progetti ammessi a finanziamento non risulta sufficientemente dettagliata.

  Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia il relatore per l'attenzione riservata alla richiesta formulata dal proprio gruppo di avere una integrazione di documentazione in merito alle filiere industriali al fine di valutare la congruità dei progetti con la politica industriale del comparto aeronautico. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  Marco DA VILLA (M5S) chiede, a nome del proprio gruppo, di verificare se la Commissione sia in numero legale.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, constata la presenza del numero di quattro deputati previsto dall'articolo 46, comma 4, del regolamento, dispone la verifica del numero legale.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunica che la Commissione è in numero legale.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.50.

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5-05186 Tino Iannuzzi: Problematiche connesse alla realizzazione di una centrale a biomasse nel comune di Capaccio.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, circoscritta alla posizione del MIBACT nella vicenda specifica. Sottolinea come sia molto importante e significativa la posizione assunta dal Ministero dei beni culturali, con la riconferma congruamente motivata del parere contrario e negativo di quel Ministero, per molteplici e concorrenti ragioni, alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica alimentata a biomasse, in località’ Sabatella/Sorvella del Comune di Capaccio. Evidenzia come le ragioni, contrarie alla autorizzazione dell'impianto e poste a fondamento della sua interrogazione, in questi mesi si sono rafforzate e sono anzi divenute più acute e critiche. La centrale in quel territorio rappresenterebbe una scelta profondamente sbagliata per le ragioni ben indicate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino e dalla competente Direzione generale del MIBACT perché la zona interessata dal progetto è vicina al sito archeologico di Paestum, iscritto fra l'altro nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco ed è visitata da rilevanti flussi turistici; inoltre nelle vicinanze ricadono aree naturali protette ed il territorio di quel Comune parzialmente rientra nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, mentre la restante parte è inserita nel perimetro delle aree contigue del Parco, assimilate alle aree di protezione esterna dei parchi, come tali assoggettate ex lege a tutela paesistica. Diversi, pertanto, sono i vincoli che insistono su quel territorio. La zona, altresì, è caratterizzata da produzioni agroalimentari di elevata qualità e dalla presenza di centri di assoluta eccellenza legati alla filiera lattiero-casearia ed alla produzione di mozzarella di bufala campana DOP. Né gli scarti ed i materiali residui derivanti dalle attività di coltivazione agricola in quel Comune potrebbero mai garantire l'autosufficienza dell'impianto, da non costruire anche per tale ulteriore ragione. La procedura in corso, di cui all'articolo 14-quater, comma 3 della legge n. 241/1990, è stata determinata dall'insuperabile dissenso espresso dal MIBACT, ma anche e parimenti da quello espresso dal Sindaco di Capaccio per il profilo assolutamente primario e prioritario della tutela della salute delle persone. Come è emerso anche nella riunione istruttoria dello scorso 29 ottobre presso il Dipartimento per il Coordinamento della Presidenza del Consiglio, l'Istituto Superiore di Sanità si è espresso nel senso che lo studio a base del progetto della centrale, evidentemente per i suoi forti limiti e per le sue obiettive insufficienze e carenze «non permette di valutare il reale impatto ambientale e sanitario dell'impianto» in quel territorio, valutando anche la genericità estrema della specifica relazione. Ancora vanno verificate le potenziali contaminazioni dei suoli che ne potrebbero derivare. Né è stato elaborato il necessario studio sull'impatto meteorologico dell'aria.
  Il rispetto del principio di prevenzione e precauzione, di matrice comunitaria e operante nella nostra legislazione, impone, a giudizio dell'interrogante, di fermare e bloccare l'iter della centrale.
   Per tutte queste ragioni non è possibile intervenire con integrazioni e/o modifiche singole, frammentate e soprattutto assunte durante l'iter già in corso del procedimento di decisione sull'autorizzazione del progetto; o peggio ancora durante un eventuale esercizio – da scongiurare – dell'impianto. Infatti i rischi ed i pericoli per la tutela della salute e per la salubrità del contesto ambientale e di vita delle persone vanno tutti e contestualmente verificati ex ante sul progetto completo di ogni aspetto e di ogni necessario elaborato. Ecco perché pretese integrazioni per ragioni legate alla salvaguardia della salute devono riportare l'intero iter amministrativo Pag. 145alla fase iniziale. In ogni caso occorre assoluta e rigorosa certezza scientifica dell'assenza di qualsivoglia pregiudizio o danno per la salute, come rimarcato più’ volte a giusta ragione dal comune di Capaccio.
  Preannunzia che continuerà, in sede parlamentare e nei rapporti istituzionali, ad opporsi alla realizzazione di un impianto, per una pluralità di ragioni collegate alla difesa della salute ed alla tutela del patrimonio archeologico, storico, culturale e naturalistico; ragioni le quali hanno originato il motivato dissenso in sede di conferenza dei servizi a livello regionale; ma anche considerando la salvaguardia di produzione agroalimentari di assoluto pregio, di attività turistiche e con tante considerevoli e consistenti ricadute negative sui livelli occupazionali della intera zona.

5-06703 Prodani: Strategie organizzative e funzionali dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo.
5-06779 Cancelleri: Funzioni e attività della nuova Enit-Agenzia nazionale del turismo.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Aris PRODANI (Misto), replicando, fa presente che la Commissione ha svolto ieri un'audizione dei nuovi vertici di Enit-Agenzia nazionale del turismo, in merito alle linee programmatiche, all'organizzazione e alla gestione operativa della struttura. Osserva che la risposta odierna completa il quadro della complessa situazione di Enit. Manifesta la preoccupazione in merito alla difficoltà di ricollocamento del personale estero e alla pianificazione economica. Riterrebbe opportuna una valutazione coraggiosa della situazione di Enit che consenta di risolvere i nodi principali o pensare a soluzioni diverso per promuovere il turismo in Italia.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e si associa alle osservazioni del collega Prodani.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente. Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un «New Deal» per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia» COM (2015) 340 final.
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o ottobre 2015.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), relatore, informa i colleghi di non aver ancora predisposto una bozza di documento finale benché sia terminato il ciclo di audizioni programmato sui provvedimenti in esame, in quanto ritiene vi Pag. 146sia ancora spazio per un confronto aperto fra i gruppi parlamentari sulle principali questioni che le Comunicazioni della Commissione europea sottopongono all'attenzione della Commissione Attività produttive. In questa sede fornirà, alcune indicazioni di massima riguardo alle tematiche che intende affrontare nella proposta di documento finale che intende presentare la prossima settimana. In particolare, sottolinea come le due Comunicazioni si muovano in coerenza con l'obiettivo dell'Unione dell'energia di adottare una strategia organica, coerente e trasversale a livello europeo su diversi aspetti che fino ad oggi sono stati spesso affrontati separatamente e dai singoli Stati membri. Osserva che uno degli obiettivi prioritari che si prefigge l'Unione per l'energia è costituito dal rafforzamento dei diritti dei consumatori, attraverso la promozione dell'autoconsumo di energia rinnovabile, che può assicurare consistenti risparmi in bolletta, la prestazione di maggiori informazioni sulle condizioni praticate e la semplificazione delle procedure per il cambiamento dei fornitori. Rileva altresì che la riduzione dei costi per l'utenza può essere ottenuta anche grazie all'accesso diretto alle informazioni sui consumi in tempo reale con l'introduzione dei cosiddetti contatori intelligenti: disponendo dei propri dati sul consumo, gli utenti possono infatti modificare i comportamenti con significativi vantaggi economici.
  Sotto questo aspetto, l'Italia si colloca in una posizione di vantaggio che deve essere valorizzata a livello europeo; d'altro canto, l'aumento della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili in piccola scala richiede interventi di adeguamento sulle reti elettriche: appaiono, quindi, pienamente condivisibili gli obiettivi indicati dalla Commissione europea di rafforzare e modernizzare le reti anche ai fini di una maggiore sicurezza, di potenziarne le interconnessioni e istituire un efficace sistema su scala UE di scambi infragiornalieri transfrontalieri.
  Ritiene innanzitutto occorra garantire che tutte le risorse disponibili, da quelle relative a Connecting Europe al Fondo europeo per gli investimenti strategici, a quelle attivabili da parte della Banca europea degli investimenti, siano destinate all'ammodernamento delle reti, alle loro interconnessioni e al loro adeguamento al fine di consentire lo sviluppo della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili.
  Ritiene, altresì, sia opportuno che l'Unione europea acceleri il processo di armonizzazione dei mercati di bilanciamento, anche in relazione alla discontinuità che contraddistingue la produzione di energia da fonti rinnovabili, eventualmente anche attraverso l'adozione di specifiche misure giuridiche; sottolinea che occorre intervenire, come prospettato dalla Commissione europea, sulle complesse ed onerose procedure amministrative ed autorizzative che ancora rappresentano un ostacolo significativo per la diffusione di progetti di autoconsumo su piccola scala così come per premiare il consumo «flessibile» anche attraverso una variazione dei prezzi in base alle fasce orarie e ai picchi di domanda complessiva.
  Evidenzia, inoltre, come sia necessario assumere tutte le iniziative utili a porre i consumatori nelle condizioni di fare scelte consapevoli e attive, garantendo il massimo delle informazioni e favorendo l'utilizzazione di tecnologie, quali i contatori intelligenti, assecondando l'accesso non discriminatorio dei consumatori ai dati e alle informazioni su propri consumi di energia per sviluppare una domanda più attiva e un incontro più maturo domanda-offerta nei mercati retail.
  In materia di tariffe, ritiene apprezzabile l'approccio bilanciato sin qui seguito relativamente alla modifica del regime di maggior tutela che prevede una tempistica diluita temporalmente in modo da rafforzare al contempo la capacità di orientamento e scelta degli utenti interessati.
  Appare inoltre opportuno rafforzare e valorizzare tutte le iniziative di coordinamento in materia di sicurezza regionale anche attraverso le politiche di integrazione e di interconnessione delle infrastrutture: a tal fine, segnala la necessità di dedicare particolare attenzione all'area del Pag. 147Mediterraneo che non ha trovato adeguato spazio nelle proposte della Commissione ma che riveste invece carattere strategico per l'Italia.
  Sottolinea, inoltre, come sia particolarmente necessario un approccio più coordinato tra gli Stati membri per la revisione dei regimi di aiuto a favore delle energie rinnovabili al fine di evitare distorsioni nei mercati e di favorire politiche tendenzialmente univoche che rafforzino la ricerca e l'innovazione tecnologica all'interno dell'UE anche con riferimento alla realizzazione di sistemi innovativi di stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili. Ritiene infine ritiene opportuno vengano rafforzate le funzioni dell'ACER, che non può limitarsi a svolgere un ruolo di mero coordinamento tra le autorità nazionali, e potenziarne l'indipendenza giuridica e finanziaria.

  Gianluca BENAMATI (PD), nel concordare con le osservazioni del collega Peluffo, sottolinea che, per conseguire l'obiettivo essenziale del mercato unico, è necessario che i 28 mercati nazionali siano il uniformati dal punto di vista del rapporto venditore/fornitore-cittadino/utente. A questo fine, sottolinea la rilevanza dello switching, aspetto sul quale l'Italia registra qualche ritardo e che deve essere reso ancora più efficiente a livello europeo, in modo tale che i clienti possano facilmente e nella chiarezza cambiare il venditore nell'ottica di un mercato aperto, trasparente e competitivo. In secondo luogo, nel richiamare l'importanza dell'autoconsumo dal punto di vista sia del consumatore sia della sostenibilità delle reti (rappresentando due facce della stessa medaglia) come citato dal collega Peluffo, sottolinea anche l'importanza di una diffusione sempre maggiore della cultura del risparmio energetico del cittadino/utente che può scaturire dalla precisa conoscenza delle proprie abitudini energetiche mediante i propri consumi elettrici (il cosiddetto energy footprint). Rileva anche che ci si debba orientare a livello europeo verso una sempre maggiore digitalizzazione nel rapporto venditore-cliente, in modo da consentire ai consumatori di verificare costantemente i propri consumi nell'ottica dell'efficientamento del servizio e del risparmio energetico e come a questo sia anche propedeutica la diffusione di contatori intelligenti. Diffusione discreta anche nel passato in Italia, pur se l'utilizzo effettuato non è stato probabilmente improntato allo sfruttamento delle massime potenzialità di questi strumenti in termini di conoscenza dei consumi per l'utente.

  Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia il relatore per le numerose sollecitazioni fornite al dibattito. Sottolinea la penalizzazione dell'Italia rispetto agli altri Stati europei, in particolare, Francia e Germania con riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia. Nell'audizione svolta lo scorso 12 novembre i rappresentanti di Terna hanno dimostrato che nel 2014 il prezzo all'ingrosso dell'energia è stato per la Germania di 38 euro al megawattora e di 52 in Italia.
  Osservato che lo sviluppo è una scelta del Paese, sottolinea che per la crescita dell'industria nazionale è assolutamente indispensabile abbassare i prezzi dell'energia. Bisogna pertanto scegliere se l'obiettivo della riduzione dei costi energetici possa essere raggiunto attraverso l'autoconsumo o l'aumento delle interconnessioni che consentono l'acquisto di energia a costi inferiori. Il livello italiano di interconnessione è attualmente al 7 per cento, al di sotto della quota obiettivo del 10 per cento, e dovrà raggiungere il 15 per cento nel 2030. Osserva che il sistema tedesco funziona rispetto alle rinnovabili (nonostante E.On abbia perso nei primi 9 mesi del 2015 circa 5 miliardi di euro) perché ad esse è stata affiancata un'industria che produce e distribuisce in Germania tutto ciò che serve per le loro finalità. In Italia per alimentare le rinnovabili si acquistano tecnologie all'estero; ritiene opportuno verificare se questo obiettivo sia compatibile con i tempi.
  Ritiene inoltre necessario verificare se sia possibile ridurre la differenza tra i prezzi all'ingrosso e quelli al dettaglio. Segnala che nel processo di consultazione Pag. 148pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia, non è inserita l'Italia – che peraltro è sotto media – negli investimenti per le interconnessioni. Ritiene che nel documento finale della Commissione dovrebbe essere inserita un'osservazione volta a sollecitare lo sviluppo delle interconnessioni sul territorio italiano.

  Gianluca BENAMATI (PD) precisa che, nella transizione per la decarbonizzazione, il sistema di produzione di energia elettrica italiano basato sulle rinnovabili e sul gas ad alta efficienza è di gran lunga migliore di quelli tedesco che è basato sulle rinnovabili e sul carbone.

  Adriana GALGANO (SCpI) osserva infine che la cifra comune degli atti europei sottoposti alle Commissioni parlamentari è la mancanza di una valutazione del piano costi-benefici e di individuazione delle priorità.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

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